IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della
Regione Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n.1572 del 28/10/2004 di attuazione del
Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento, ai sensi
dell'art. 12 della L. 241/90 (Norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina i criteri, i
requisiti, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione, la revoca
dei contributi di cui all'art. 6
della legge
regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività
svolte dalle Università popolari e della terza età).
Art. 2
(Finalità)
1.La Regione Puglia riconosce alle
Università popolari e della terza età, comunque denominate, un ruolo di
particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della
tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi
adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio culturale delle
comunità in cui risiedono favorendone l'integrazione intergenerazionale e ogni
forma di espressione e socializzazione.
Art. 3
(Definizione delle U.T.E.)
1. Si definiscono Università popolari e
della terza età (di seguito indicate U.T.E.) gli enti, le associazioni e le
istituzioni a carattere volontaristico e senza scopi di lucro, comunque
denominate, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o
regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e
contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta
alle persone adulte e anziane.
Art. 4
(Istituzione dell'Albo Regionale e destinatari)
1. La Regione Puglia istituisce apposito
Albo delle U.T.E., come definite all'art. 3 del presente Regolamento, al fine di
accreditare gli Enti aderenti e monitorare la loro attività.
2. Sono iscritte all'Albo le U.T.E.,
comunque denominate, dal cui Statuto e Regolamento risulti:
a) il carattere
volontaristico;
b) la mancanza del fine di
lucro;
c) la promozione di attività
ricreative e culturali rivolte alle persone adulte ed anziane;
d) l'ordinamento
autonomo;
e) l'autonomia gestionale,
organizzativa e finanziaria.
3. L'albo Regionale istituito presso l'Assessorato alla
Pubblica Istruzione provvede alla conservazione, all'aggiornamento dello stesso,
ed alla verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti
iscritti.
4. La domanda di iscrizione, indirizzata
a: Regione Puglia Assessorato alla Pubblica Istruzione deve essere
corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di cui al
comma 2.
5. L'iscrizione all'Albo Regionale delle
U.T.E. rappresenta un requisito indispensabile per ottenere i benefici di cui
alla l.r.
14/2002;
6. Per i Comuni con popolazione inferiore
a 20.000 abitanti, la Regione Puglia accredita nell'Albo Regionale solo una
Università Popolare e della Terza Età, comunque denominata, tenuto conto
dell'anzianità di registrazione legale dell'atto costitutivo.
Art. 5
(Forme di sostegno)
1. Le U.T.E. di cui al precedente art. 3
possono ricevere contributi volontari pubblici e privati e usufruire di
supporti, strumentali e didattici, forniti dalla Regione Puglia, dagli enti
Locali e dalle Comunità Montane.
2. I supporti di cui al comma 1, ai sensi
dell'art. 2
della l.r.
14/02, consistono:
a) nella concessione in
comodato gratuito, o in regime di fitto solidale simbolico, di sedi idonee per
lo svolgimento dell'attività sociale o dell'attività didattica;
b) nella
concessione in comodato gratuito di beni mobili ed attrezzature varie, le quali
rimarranno comunque di proprietà esclusiva del concedente e saranno restituite
al momento della cessazione dell'attività sociale dell'U.T.E.;
c) nella concessione di
contributi finanziari.
3. L'ammontare globale dei contributi che
la Regione Puglia destina alle U.T.E. viene annualmente determinato con la Legge
Regionale di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento,
nonché nel bilancio pluriennale, iscritto in termini di competenza e cassa
nell'unità revisionale di base riferita al Settore Pubblica Istruzione ed
epigrafato "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università
popolari e della terza età".
Art. 6
(Soggetti beneficiari)
1. Beneficiano dei contributi previsti
dall'art. 5, i soggetti descritti dall'art. 3
della l.r.
14/2002 in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale e
associativa nel territorio regionale pugliese;
b) essere
regolarmente costituiti come associazioni o enti culturali con statuti e
regolamenti che sanciscano e disciplinino le condizioni e le finalità di cui
all'art. 1, ovvero siano strutture operative di enti culturali, giuridicamente
riconosciuti che operano nel settore con caratteristiche di universarietà per
iniziative e metodi a favore dei cittadini pugliesi adulti e anziani;
c) operare senza fini di
lucro e perseguire finalità esclusivamente culturali nell'interesse della
generalità dei cittadini;
d) svolgere già
da almeno due anni una regolare attività a favore degli adulti e anziani,
costituita da cicli di lezioni, seminari, laboratori, corsi e attività
parallele, della durata complessiva annua di almeno centocinquanta ore, con le
finalità previste dall'art. 1
della l.r.
14/2002;
e)
disporre, in proprietà, in comodato o fitto, di strutture idonee allo
svolgimento delle attività. In caso di comodato farà fede la dichiarazione del
soggetto concedente; il fitto sarà documentato con l'esibizione del contratto di
locazione;
f) essere iscritti o di
avere già formulato richiesta di iscrizione all'Albo Regionale delle U.T.E. di
cui all'art.4.
Art. 7
(Modalità e termini di presentazione
della domanda di
concessione di contributi finanziari)
1. La domanda della concessione di un
contributo finanziario da parte della Regione Puglia deve essere presentata ai
sensi dell'art. 6
comma 1 della l.r.
14/2002 entro il 30 giugno di ciascun anno solare.
2. La domanda, indirizzata a: Regione
Puglia Assessorato alla Pubblica Istruzione deve avere per oggetto:
"Richiesta di contributo regionale per lo svolgimento delle attività
didattica dell'U.T.E. per l'anno accademico......... (da iniziare)".
3. La domanda deve essere corredata,
ai sensi dell'art. 6 l.r.
14/2002 comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) da:
a) programma dettagliato di
ciascuna iniziativa prevista, per la quale si chiede il contributo, con la
corrispondente relazione di spesa in riferimento a:
I) spese per le
docenze limitatamente al rimborso delle spese;
II) spese per le
attività integrative connesse alle materie dei corsi limitatamente al rimborso
delle spese;
III) spese per
la pubblicazione dei programmi, delle dispense o per altro materiale didattico
(da descrivere);
IV) spese di
affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolge
l'attività didattica.
b) Relazione
sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, corredata di copia dei
programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e
contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza dei
corsi;
c) Consuntivo finanziario
dell'anno accademico precedente;
d) Indicazione delle rette
individuali dei frequentanti;
e) Indicazione delle
strutture organizzative, ivi compreso l'elenco delle cariche sociali;
f) Indicazione dei
contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime
iniziative;
g) Dichiarazione della
durata oraria di ciascuna iniziativa di cui si chiede il contributo;
h) Dichiarazione
che i docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie sono in possesso
di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi; che i docenti di materie
tecniche sono professionisti laureati del settore o che hanno maturato
esperienze specifiche nel settore medesimo; che i docenti le materie concernenti
le attività a carattere ricreativo e associativo sono esperti nella conduzione
delle attività promosse;
i) Copia del certificato di
iscrizione all'Albo Regionale per le U.T.E. o copia della richiesta di
iscrizione;
j) Dichiarazione del numero
complessivo dei partecipanti alle attività della U.T.E. in riferimento all'anno
accademico in corso o appena concluso.
Art. 8
(Progetti finanziabili)
1. Sono ammissibili a ricevere i
contributi regionali le attività didattiche, promosse dalle U.T.E. iscritte
all'Albo Regionale, che prevedono cicli di lezioni, seminari, laboratori , corsi
e attività parallele della durata complessiva di almeno 40 ore.
2. Sono valutati e finanziati in via
privilegiata i corsi che, ai sensi dell'art. 4
della l.r.
14/2002, avranno le seguenti finalità:
a) socializzazione e
valorizzazione del tempo libero;
b) sviluppo della formazione
permanente per il confronto tra cultura generazionali diverse;
c) studio della realtà
storica, socio-economica e artistico monumentale della Puglia;
d) sensibilizzazione
socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli
anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale;
e) studio sulle tradizioni
delle minoranze linguistiche pugliesi;
f) attività di
socializzazione rivolte all'integrazione delle minoranze etniche e degli
immigrati;
g) corsi intercomunali
coinvolgenti l'attività didattica di almeno 2 U.T.E..
Art. 9
(Istruttoria delle domande e tenuta delle istanze)
1. Le domande, pervenute con le modalità
previste dall'art. 7 del presente regolamento, sono istruite dall'Ufficio 2°
"Diritto agli Studi Universitari" - Settore P.I. -, che provvederà a tutti gli
adempimenti del presente regolamento per la predisposizione del riparto annuale
dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia".
Art. 10
(Riparto Annuale dei contributi
a favore delle U.T.E.
della Regione Puglia)
1. Il Dirigente del Settore P.I.,
esaminati gli atti della Commissione di cui al seguente art. 12 e la graduatoria
dei progetti approvati predispone il riparto annuale dei contributi a favore
delle U.T.E. della Regione Puglia, assegnando, a ciascuna U.T.E. il
finanziamento.
Art. 11
(Procedura di assegnazione dei finanziamenti)
1.I finanziamenti previsti dal riparto
saranno suddivisi nel seguente modo:
a) il 40%
equamente ed indistintamente fra tutte le U.T.E. iscritte all'Albo Regionale che
hanno proposto domanda di finanziamento secondo le modalità descritte dal
presente Regolamento;
b) il restante 60% sulla
base di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 5.
Art. 12
(Criteri di valutazione dei progetti art.11 comma 1
lett.b)
1. Le domande presentate dalle U.T.E.
per la concessione di un contributo, che hanno i requisiti descritti dal
presente regolamento saranno valutate in merito alla proposta didattica da una
commissione composta da:
- il Dirigente del Settore
P.I. con funzione di Presidente
- il Dirigente dell'Ufficio
II del Settore P.I.
- il Responsabile del
procedimento dell'Ufficio II del Settore P.I.
- un Dirigente designato dal
Presidente della Giunta Regionale
2. La commissione, convocata dal
Presidente, assolverà ai suoi compiti anche con la presenza di due/terzi dei
componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione con la presenza di
due componenti;
3. Per ciascun corso proposto che abbia
la durata di almeno 40 ore per didattica o laboratori, la Commissione
valutandone la proposta didattica assegna, insindacabilmente, un punteggio da
1 a 2 punti;
4. I corsi previsti dal precedente art. 8
potranno essere valutati nel merito con un punteggio pari a 3;
5. I contributi di cui all'art.11 comma 1
lett. b) sono così ripartiti
a) per i corsi valutati 3
punti viene assegnato equamente il 50% della somma disponibile;
b) per i corsi valutati 2
punti viene assegnato equamente il 30% della somma disponibile;
c) per i corsi valutati 1
punto viene assegnato equamente il 20% della somma disponibile;
6. La Commissione redige la graduatoria
di valutazione dei corsi proposti nonché il riparto delle somme entro il mese di
ottobre;
7. Il Dirigente del Settore P.I., dispone
con propri atti l'approvazione della graduatoria ed il finanziamento dei
progetti e pubblica la graduatoria presso l'Albo del Settore P.I. dandone
comunicazione a tutte le U.T.E. iscritte all'Albo Regionale:
8. E' data facoltà alle U.T.E. di
proporre ricorso, entro gg. 15 dall'affissione della graduatoria e del
finanziamento, avverso la stessa con istanza motivata indirizzata al Settore
P.I.
Art. 13
(Procedura e modalità per l'erogazione dei
finanziamenti)
1. Il pagamento delle somme avverrà in
due rate:
a) la prima pari al 50%
dell'importo con provvedimento successivo all'approvazione del riparto di cui
all'art.12;
b) il saldo del
restante 50% al termine dell'attività didattica e della presentazione della
relazione finale e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 14 comma
2.
Art. 14
(Conclusione del programma e rendiconto)
1. I corsi della durata annuale, che
avranno inizio entro l'anno solare di finanziamento, dovranno essere completati
entro il mese di Luglio dell'anno successivo.
2. Entro 3 mesi dalla data di conclusione
dei corsi, i destinatari dei finanziamenti devono presentare al Settore P.I. la
rendicontazione del contributo complessivamente assegnato, pena decadenza e
revoca dei benefici.
Art. 15
(Verifica diffida e revoca)
1. Il Settore P.I. effettua il controllo
sulla corretta esecuzione dei corsi.
2. In caso di accertata mancata
realizzazione delle attività, il Dirigente del Settore P.I., previa richiesta di
chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dall'U.T.E., può disporre la
revoca del finanziamento ed il recupero delle somme corrisposte.
Art. 16
(Norma transitoria)
In sede di prima applicazione, la domanda
di cui al punto n.1) dell'art.7 deve essere presentata entro 90 giorni dalla
pubblicazione del presente regolamento sul BURP.
Il
presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione
Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 25 novembre