(1) La presente legge è stata abrogata dall'art.10
della L.R. 22 novembre 2005, n. 13 , n. 28
Art. 1
(Principi generali)
[1. La presente legge regola
gli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo
49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30), nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale
e della funzione della contrattazione collettiva in materia.
]
Art. 2
(Definizione dei
profili formativi)
[1. La Giunta regionale definisce i profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni
contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti
bilaterali e comunque d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano regionale.
2. Nel caso in cui non sia
raggiunta l'intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale provvede acquisiti i pareri delle
organizzazioni di cui al comma 1.
3. Per profilo formativo
s'intende l'insieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna
figura professionale o per gruppi di figure professionali
affini.]
Art. 3
(Struttura e contenuti della formazione)
[1. La formazione formale
dell'apprendista è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, a
carattere trasversale e a carattere professionalizzante secondo quanto previsto
dai decreti del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 8 aprile 1998
(Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione
degli apprendisti) e 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle
attività di formazione degli apprendisti), ed è impartita sia all'interno che
all'esterno dell'azienda.
2. Ferme restando le
regolamentazioni collettive in materia di durata massima del contratto di
apprendistato, l'apprendista ha diritto alla formazione formale per un monte ore
complessivo non inferiore a:
a) duecentoquaranta ore se il
contratto di apprendistato ha durata biennale;
b) trecentosettantacinque ore se
il contratto di apprendistato ha durata superiore a due anni e sino a tre anni;
c) cinquecentoventicinque ore se il contratto di apprendistato ha durata
superiore a tre anni e sino a quattro anni;
d) seicentonovantasei ore se il
contratto di apprendistato ha durata superiore a quattro e sino a cinque anni;
e) ottocentonovantuno ore se il
contratto di apprendistato ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni.
3. Ferma restando
l'articolazione del percorso formativo contenuta nel piano formativo individuale
di cui all'articolo 4, in nessun caso la formazione formale impartita
annualmente all'apprendista può essere inferiore a centoventi ore.
4. La formazione formale da
svolgersi durante il rapporto di apprendistato deve essere svolta
prevalentemente all'esterno dell'azienda e comunque secondo le modalità previste
dalla contrattazione collettiva.
5. Ai contenuti di natura
trasversale deve essere dedicato un numero di ore annuali almeno pari al 35 per
cento della formazione esterna relativa ai primi due anni, al 25 per cento della
formazione esterna nel terzo anno, al 15 per cento della formazione esterna nel
quarto anno, al 10 per cento della formazione esterna nel quinto anno, al 5 per
cento della formazione esterna nel sesto anno.
6. La formazione sui temi
trasversali deve prevedere un periodo minimo iniziale della durata di venti ore
sulla disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della
sicurezza e igiene sul lavoro.
7. La formazione interna
deve avere a oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di venti ore
da svolgersi nel primo mese di svolgimento del rapporto, i metodi di
organizzazione della produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali.]
Art. 4
(Piano formativo
individuale)
[1. Il piano formativo
individuale descrive, tenuto conto delle competenze già possedute dal
lavoratore, le specifiche azioni formative che l'apprendista deve seguire al
fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo
professionale di riferimento.
2. Il piano formativo
individuale, conforme al modello che sarà definito dalla Regione Puglia, entro
sessanta giorni, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale, deve essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per l'impiego
competente per territorio entro cinque giorni dalla data di stipulazione del
contratto di apprendistato.
3. I datori di lavoro
possono allegare al piano formativo individuale inviato al Centro territoriale
per l'impiego competente per territorio la valutazione di coerenza con il
profilo formativo di riferimento rilasciata dall'ente bilaterale cui abbiano
aderito.
4. Entro sette giorni dalla data di
avvenuta ricezione, i medesimi uffici verificano la coerenza dei contenuti del
piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso di
esito negativo, il datore di lavoro è tenuto alla riformulazione del piano.
5. I centri territoriali per
l'impiego trasmettono alla Regione Puglia - Settore Formazione professionale - i
piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i
profili formativi. ]
Art. 5
(Certificazione
della formazione)
[1. Il datore di lavoro
rilascia al lavoratore, al termine di ogni anno nonché al momento
dell'estinzione del rapporto di apprendistato, analitica certificazione della
formazione impartita all'interno dell'azienda.
2. La certificazione,
rilasciata anche sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, è altresì
comunicata dal datore di lavoro al Centro per l'impiego competente per
territorio.
3. La certificazione della formazione
esterna è rilasciata al lavoratore e comunicata al Centro per l'impiego
competente per territorio dall'ente erogatore, con le modalità stabilite nei
precedenti commi. ]
Art. 6
(Formazione e
competenze del tutore aziendale)
[1. La formazione e le
competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e della Previdenza sociale del 28 febbraio 2000 (Disposizioni
relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle
funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 24
giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione dell'occupazione).
2. Le
forme di raccordo tra il tutore aziendale e l'ente di formazione esterno sono
previste nel piano formativo individuale. ]
Art. 7
(Offerta
formativa degli enti accreditati)
[1. I programmi formativi
per gli apprendisti devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione
della Regione Puglia, che provvederà in merito sentite le organizzazioni
datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.
2. Decorsi sessanta giorni,
i programmi formativi s'intendono approvati in caso di silenzio della Regione
Puglia. ]
Art. 8
(Oneri derivanti
dal finanziamento della formazione esterna)
[1. La formazione
dell'apprendista esterna all'azienda è finanziata dalla Regione Puglia, nei
limiti delle risorse stanziate e del monte ore minimo di cui all'articolo 3,
comma 2, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è
erogato all'apprendista sotto forma di buono. L'apprendista può utilizzarlo,
d'intesa con il datore di lavoro, presso uno degli enti di formazione
accreditati dalla Regione Puglia, oppure da altre Regioni secondo le rispettive
normative in relazione alla formazione da erogarsi al di fuori del territorio
della Regione Puglia, e in relazione a programmi approvati ai sensi
dell'articolo 7.
3. L'importo dei buoni varia in ragione
della durata della formazione ed è quantificato secondo i parametri adottati per
l'attuazione delle misure del Programma operativo
regionale.
4. La Regione Puglia emana trimestralmente
apposito avviso pubblico contenente il modulo della domanda, nonché le procedure
e i criteri per l'assegnazione.
5. In ogni caso, la domanda
per l'assegnazione del buono deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal
datore di lavoro e deve essere conforme al modello approvato dalla Regione
Puglia.
6. L'assegnazione dei buoni
avviene secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande.
7. L'erogazione agli enti di
formazione accreditati degli importi finanziati per la formazione degli
apprendisti avviene previa presentazione della rendicontazione in conformità
della normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente.
8. Per gli anni 2005 e 2006, l'onere
derivante dall'applicazione del presente articolo è stimato in euro 15.232.427.
9. La copertura finanziaria del
suddetto onere è assicurata, per un importo pari a euro 6.260.427, mediante i
fondi attualmente disponibili nel Programma operativo regionale 2000-2006,
misura 3.2, azione b3, e, per un importo pari a euro 4.486.000 ciascuno, dai
fondi assegnati per gli anni 2005 e 2006 al fine di finanziare le attività di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di età, così come stabilito dal decreto legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
]
Art. 9
(Accertamento
delle competenze acquisite)
[1. L'acquisizione da parte
del lavoratore delle conoscenze e delle competenze previste dal profilo
formativo è accertata dai Centri territoriali per l'impiego e sono registrate, a
cura dei medesimi, nel libretto formativo.
2. L'accertamento delle
conoscenze e delle competenze acquisite ha luogo ogni anno nonché in ogni
ipotesi di cessazione del rapporto di apprendistato.
3. Le modalità con cui è
effettuato l'accertamento di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta
regionale sentita la preposta Commissione consiliare e le organizzazioni
datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.
4. Nel caso in cui
l'accertamento delle conoscenze e delle competenze abbia esito negativo, i
Centri territoriali per l'impiego inviano apposita comunicazione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, ai Servizi ispettivi della Direzione
provinciale del lavoro, nonché alla Regione Puglia - Settore formazione
professionale. ]
Art. 10
(Incentivazione
alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato)
[1. La Regione, nell'ambito
delle risorse finanziarie stanziate, concede un incentivo economico ai datori di
lavoro che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato,
assumano il lavoratore a tempo indeterminato.
2. L'importo dell'incentivo
è stabilito annualmente con la legge di bilancio. Per il 2005 l'importo è
stabilito dalla legge di assestamento del bilancio.
3. In ogni caso, l'importo
dell'incentivo non può superare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione,
il 35 per cento degli oneri sal"Times New Roman"i lordi gravanti sul datore di
lavoro nel primo biennio successivo all'assunzione. L'importo massimo
dell'incentivo così stabilito è maggiorato di un importo pari al 15 per cento
degli oneri sal"Times New Roman"i netti del primo biennio successivo
all'assunzione se datore di lavoro è un'impresa piccola o media ai sensi
dell'articolo 2 e dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e
successive modifiche e integrazioni.
4. La modificazione delle
previsioni contenute nelle fonti di diritto comunitario che disciplinano la
materia degli aiuti di Stato all'occupazione determina l'automatico adeguamento
della misura massima indicata al comma 3 a quella diversa che fosse
eventualmente ivi stabilita.
5. In ogni caso, l'incentivo è concesso nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in tema di cumulo degli aiuti di
Stato e a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo
nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
6. L'incentivo è concesso alle condizioni
di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento (CE) n. 2204/02 ed è revocato,
con recupero delle somme già erogate, nel caso di mancato rispetto delle
medesime.
7. Le modalità di concessione
dell'incentivo sono previste in apposito avviso pubblico, nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale. ]
Art. 11
(Esercizi
successivi al 2006 Norma finanziaria)
[1. Per gli esercizi
successivi al 2006, il finanziamento della formazione esterna e dell'incentivo
economico previsto, rispettivamente, dagli articoli 8 e 10 è subordinato alla
copertura finanziaria previo reperimento delle risorse necessarie da iscriversi
negli appositi capitoli in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di
previsione.]
Art. 12
(Monitoraggio)
[1. L'applicazione della
disciplina di cui alla presente legge è annualmente oggetto di rilevazione ed
elaborazione statistica da parte dell'Assessorato regionale al lavoro e alla
formazione professionale - Settore formazione professionale. Le relative
informazioni sono comunicate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale e discusse in apposita seduta della Commissione regionale per le
politiche del lavoro, con particolare riferimento all'applicazione dell'istituto
nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato. ]
Art. 13
(Accreditamento
dei soggetti erogatori della formazione esterna)
[1. La Regione, ai fini
dell'applicazione della presente legge emana, entro trenta giorni della data di
entrata in vigore della stessa, apposito avviso pubblico per l'accreditamento
dei soggetti erogatori della formazione esterna, che non siano già accreditati
secondo la normativa vigente.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.]
La presente legge è
stata abrogata dall'art.10 della L.R. 22 novembre 2005, n. 13 , n.
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