Art. 1
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n.
20
1. Alla legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica),
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1
dell’articolo 6
è sostituito dal seguente:
“1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della
presente legge si fa fronte, nei limiti di stanziamento previsti in ciascun
esercizio finanziario, nell’ambito della UPB 03.01.01, capitolo di spesa 574040
denominato ‘Spese di funzionamento per la Qualità del Paesaggio - l.r 13/2008,
14/2008, 21/2008, 20/2009”;
b) al comma 6 dell’articolo 7 le parole: “con il
supporto del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico
regionale)” sono soppresse;
c) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
(Esercizio dei poteri sostitutivi)
1. Decorso inutilmente il termine entro il quale
l’amministrazione delegata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è
tenuta a emettere i provvedimenti di propria competenza, l’interessato può
richiedere l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione, che vi provvede
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche mediante
la nomina di un commissario ad acta.”;
d) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
(Procedimento di delega)
1. La Giunta regionale effettua la ricognizione dei comuni
singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione
e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano
istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega
prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel
rispetto dell’autonomia organizzatoria dei comuni.
2. Gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione
paesaggistica semplificata sono delegati ai Comuni e per essi non vige
l’obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il paesaggio, fermo
restando quanto disposto al comma 2 dell’articolo 9.
3. La Regione esercita la vigilanza sull’esercizio del potere
delegato.”.
e) al comma 3 dell’articolo 10 bis le parole: “sul conto
corrente 60225323, cod. 3120, intestato a ‘Regione Puglia - Tasse, tributi e
proventi regionali’” sono soppresse;
f) dopo il comma 3 dell’articolo 10 bis è inserito il seguente:
“3 bis. E’ istituito, nell’ambito della UPB 03.01.01, il capitolo di spesa
denominato 574050 ‘Spese connesse con l’attuazione del Piano paesaggistico
regionale’.”.
Art. 2
Modifica all’articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2001,
n. 20
1. Il comma 5 dell’articolo 16
dellalegge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e suo del
territorio), è sostituito dal seguente:
“5. Qualora il Piano urbanistico
esecutivo (PUE) riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici rivenienti
da norme e/o piani regionali o nazionali, contestualmente al deposito di cui al
comma 4, il Sindaco o l’Assessore da lui delegato indice una Conferenza di
servizi alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni competenti
per l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 22 ottobre 2012