*Vedi
nota
(Finalità)
[1. La Regione Puglia, in
attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, riconosce la festa in onore
del Santo Patrono che si svolge in ogni comunità quale manifestazione di elevato
interesse regionale.
2. La
festa in onore del Santo Patrono è l’occasione per coltivare la memoria della
sua storia, per attingere alla tradizione di civiltà che nelle comunità locali
ha trovato radicamento, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di
valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale
identità.
Art. 2
(Competenze dei
Comuni)
1. Ai
fini della conservazione della festa i Comuni possono singolarmente istituire un
“Parco culturale comunale protetto”.
2. Il
Parco valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali
della popolazione residente sul territorio, nonché le espressioni culturali
proprie e caratteristiche dell’identità della comunità locale e ne prevede la
tutela, anche mediante disposizioni che autorizzano l’esercizio di attività
particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini
suddette.
3. Sono
considerati fondamentali ai fini della conservazione dell’identità:
a) la
valorizzazione delle tradizioni che caratterizzano la
festa;
b) il
consolidamento e lo sviluppo delle attività culturali proprie della festa, con
particolare riguardo alle usanze e ai costumi;
c) l’incremento delle
iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura della
festa;
d) le forme di associazione
collaborativa tra i comitati delle feste patronali.
Art. 3
(Promozione)
1. La
Regione Puglia, altresì, riconosce alla festa in onore del Santo Patrono un
ruolo di valorizzazione e promozione culturale e turistica.
2. La
Regione, a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni
culturali proprie della festa in onore del Santo Patrono, promuove autonome e
specifiche iniziative condotte dagli enti locali e dai comitati delle feste
patronali.
Art. 4
(Disposizione
finale)
1. I
Comitati delle feste in onore del Santo Patrono possono accedere ai fondi della
legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6
(Norme organiche in materia di spettacolo
e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), per il tramite dei
Comuni, nel limite del 10 per cento della quota eventualmente assegnata a ogni
singolo Comune.]
(1)
(1)La
presente legge è stata abrogata dall'art. 49, comma 4, L.R.
19 luglio 2006, n. 22.