Art. 1
Finalità
1. La Regione, nella cornice dei propri principi
statutari, riconosce nello spettacolo una componente fondamentale della cultura,
un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante
dell'identità dei territori.
2. La Regione riconosce, altresì, lo spettacolo
quale strumento di comunicazione di arte, di formazione, di promozione
culturale, di incontro e dialogo sociale.
3. La Regione, con la presente legge, definisce
il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento, nonché
identifica le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali,
coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e
circense, garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale e le pari
opportunità.
4. La Regione favorisce, in materia di
spettacolo, la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché
tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, al fine di
conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.
Art. 2
Funzioni della Regione (1)
1. La Regione, nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di compiti e
funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli
articoli 23
e 24
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e
commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione
scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), esercita le
funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo, con
il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
2. La Regione indirizza e coordina gli
interventi in materia di spettacolo avendo riguardo alla produzione, alla
circuitazione degli eventi, alla promozione e alla formazione del pubblico e
agevola la più ampia partecipazione dei fruitori.
3. La Regione assicura azioni equilibrate e
omogenee nella promozione, diffusione e circuitazione delle attività dello
spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e
svantaggiate.
4. La Regione favorisce in materia di spettacolo
la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli
stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, anche per
utilizzare in maniera proficua le risorse economiche e organizzative.
5. La Regione riconosce e offre il proprio
sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate negli ambiti
regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che saranno
determinati dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 6
e la competente Commissione consiliare permanente.
6. La Regione offre sostegno all'imprenditoria
giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni.
7. La Regione promuove lo sviluppo e la
diffusione dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni
con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le università e il sistema
economico produttivo e finanziario.
(1) Ai sensi dell'art.
1,
comma 1, L.R.
21 maggio 2008, n. 8 la Regione, nel quadro delle proprie funzioni in
materia di spettacolo qui indicate, disciplina le funzioni amministrative in
materia di apertura di esercizi cinematografici per la concessione di
autorizzazioni alla realizzazione, alla trasformazione e adattamento di immobili
da destinare a sale o arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o
all'ampliamento di sale o arene già attive.
Art. 3
Funzioni delle Province e dei
Comuni
1. Le Province e i Comuni, negli ambiti
territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:
a) promuovono la formazione del pubblico e
l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo
locale;
b) partecipano, in forma diretta o
convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione
di soggetti stabili;
c) partecipano, anche in forma associata, alla
distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
d) promuovono e sostengono, in accordo con le
amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di spettacolo per le
scuole e le università.
2. Le Province e i Comuni concorrono altresì
alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo.
3. Le Province e i Comuni, nel contesto della
programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza:
a) sostengono le attività di spettacolo,
raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di
promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di
cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono, anche tramite forme associative, i
compiti attinenti l'erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo,
anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli
spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati
convenzionati;
c) attuano interventi di creazione, di
adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di
spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio
storico e artistico dello spettacolo;
d) promuovono la cultura musicale di tipo
bandistico, corale e orchestrale.
4. Le Province, in particolare, nell'ambito
della programmazione regionale, promuovono e indirizzano la formazione del
personale artistico, tecnico e organizzativo del settore dello spettacolo, anche
in collaborazione con le istituzioni universitarie.
5. I Comuni, in particolare, nell'ambito della
programmazione regionale:
a) promuovono le attività di valorizzazione
delle tradizioni teatrali e musicali locali;
b) provvedono alle funzioni amministrative
previste dalla normativa nazionale nonché dalla presente legge e dal relativo
regolamento in favore degli spettacoli di arte varia, attività circensi e
spettacoli viaggianti.
Art. 4
Tipologie dell'intervento
regionale
1. Le finalità e gli obiettivi della presente
legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano
nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività:
a) produzione di spettacoli realizzati da
soggetti che insistono e operano stabilmente sul territorio regionale, nel
rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
b) coproduzione di spettacoli anche in ambito
nazionale e internazionale;
c) distribuzione di spettacoli, con particolare
riguardo alle produzioni pugliesi;
d) realizzazione di festival e rassegne
finalizzate anche alla promozione dell'identità culturale pugliese;
e) formazione del pubblico, in particolare
giovanile, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo, le istituzioni
scolastiche e le università;
f) attuazione di forme di sperimentazione, di
innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo;
g) programmazione di qualità relativa al piccolo
esercizio cinematografico, ai cinema dei centri urbani e alle sale d'essai
riconosciute ai sensi della normativa nazionale;
h) definizione dei criteri di individuazione
delle aree comunali riservate allo spettacolo viaggiante e alle attività
circensi.
2. La Regione, inoltre, concede contributi per
spese di investimento per:
a) restauro, adeguamento e riqualificazione di
sedi, nonché per attrezzature destinate alle attività di spettacolo;
b) innovazione tecnologica, soprattutto ai fini
della promozione e dell'informazione del pubblico;
c) valorizzazione, catalogazione, conservazione
del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione
al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore locale.
Art. 5
Programma regionale (2)
1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio
regionale dello spettacolo di cui all'articolo 6, approva il programma triennale
in materia di spettacolo (3) .
2. Il programma triennale prevede:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) le priorità tra le diverse tipologie
d'intervento;
c) le procedure e le modalità di attuazione
degli interventi;
d) i criteri per la verifica della realizzazione
delle attività oggetto degli interventi di cui all'articolo 4.
3. La Regione, in attuazione del programma
triennale, stabilisce le quote da destinare agli interventi di cui alla presente
legge.
(2) Con Delib.G.R. 13
luglio 2009, n. 1191 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il
programma triennale 2010/2012 in materia di spettacolo.
(3) Comma così
sostituito dall'art. 3,
comma 1, L.R.
12 agosto 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «1. La
Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui
all'articolo 6, approva con regolamento il programma triennale in materia di
spettacolo.».
Art. 6
Osservatorio regionale dello
spettacolo
1. È istituito l'Osservatorio regionale dello
spettacolo composto da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati
rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione
delle Province d'Italia (UPI) e dall'associazione di categoria maggiormente
rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo, nonchè un rappresentante
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente
rappresentative (4).
2. L'Osservatorio rileva ed elabora dati ed
elementi tecnici utili alla predisposizione del programma regionale di cui
all'articolo 5, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo sul
territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di cui all'articolo 3,
pareri sulle attività ivi descritte.
3. I componenti restano in carica tre anni.
4. Alla scadenza del mandato l'Osservatorio
predispone una relazione sull'attuazione delle finalità della presente legge.
(4) Comma così modificato
dall'art. 2,
L.R.
28 settembre 2011, n. 23, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 6-bis
Mediateca regionale
1. È istituita la Mediateca regionale.
2. La Mediateca acquisisce, conserva e riproduce
i materiali cinematografici e audiovisivi prodotti, commissionati o acquisiti
dalla Regione nonché la relativa documentazione fotografica e a stampa,
riguardanti anche la conoscenza della storia, della cultura e dello spettacolo
dei territori della Puglia; promuove e diffonde, anche di concerto con la
Fondazione Apulia Film Commission, la conoscenza del patrimonio cinematografico
e audiovisivo della Regione.
3. Il finanziamento delle attività di cui al
presente articolo è ricompresso nel fondo unico regionale per le attività dello
spettacolo (5) .
(5) Articolo aggiunto
dall'art. 46,
comma 1, L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
Art. 7
Apulia Film Commission
1. È istituita l'Apulia Film Commission, di
seguito denominata AFC. L'AFC è una fondazione promossa e sostenuta dalla
Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che ne possono essere
soci fondatori. Vi possono aderire anche altri enti locali, nonché le Camere di
commercio e gli organismi imprenditoriali e associativi.
2. L'AFC assolve ai seguenti compiti
istituzionali:
a) promuovere e valorizzare il patrimonio
artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le
condizioni per attirare in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive e
pubblicitarie italiane ed estere;
b) sostenere la produzione e la circuitazione di
opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella Regione, che promuovono e
diffondono l'immagine e la conoscenza della Puglia, concedendo contributi e
agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico: Film Fund;
c) coordinare le iniziative del settore
cinematografico e televisivo in Puglia, tra cui festival, promozione del
territorio all'estero, sostegno allo studio e alla ricerca, di concerto con le
istituzioni universitarie;
d) valorizzare le risorse professionali e
tecniche attive sul territorio regionale;
e) valorizzare il patrimonio storico culturale
della Mediateca regionale pugliese e incentivare la fruizione del materiale
audiovisivo e filmico del Centro di cultura cinematografica ABC (6).
(6) Lettera così
modificata dall'art. 46,
comma 2, L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
Art. 8
Albo regionale
1. La Regione istituisce l'Albo regionale dei
soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in
funzione di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti sul
territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito
regolamento.
Art. 9
Convenzioni
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del
programma triennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui
all'articolo 4, comma 1, mediante apposite convenzioni.
2. La Regione stipula convenzioni, di norma
pluriennali, con soggetti pubblici che si avvalgono di professionalità
riconosciute nel settore dello spettacolo e anche con soggetti privati, purché
inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie
e organizzative, che propongono e realizzano, anche con il coinvolgimento e
l'apporto finanziario di altri partner pubblici e privati, progetti di elevata
qualità artistica d'interesse regionale, nazionale e internazionale.
3. Gli schemi delle convenzioni sono
disciplinati dalla Giunta regionale.
Art. 10
Fondo unico regionale dello
spettacolo
1. È istituito il Fondo unico regionale dello
spettacolo, di seguito denominato FURS.
2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a
incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della musica, della
danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e
privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Alla dotazione del fondo si provvede con
l'istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel
bilancio pluriennale della Regione.
4. Nel FURS confluiscono inoltre le risorse
conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati (7) .
(7) Comma così
modificato dall'art. 42,
comma 1, L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 11
Istituzioni e organismi d'interesse
regionale
1. La Regione può aderire o partecipare alla
costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che,
senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.
2. Gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli
altri organismi operanti nell’ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa
in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un
rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari sono di diritto
riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono ricompresi in un
apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere
obbligatorio della Commissione consiliare competente (8) .
(8) Il presente comma,
già sostituito dall'art. 3,
comma 2, L.R.
12 agosto 2005, n. 12, è stato poi nuovamente così sostituito
dall'art. 1,
L.R.
28 settembre 2011, n. 23, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale,
ai fini della valorizzazione della tradizione artistica e della diffusione in
campo nazionale e internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese,
riconosce il ruolo d'interesse regionale alle Fondazioni, alle Istituzioni
concertistico-orchestrali (ICO), ai Teatri stabili e agli organismi di
produzione, promozione ed esercizio con sede nella Regione e in possesso dei
requisiti necessari per accedere alle convenzioni ex articolo 9, oltre a quelli
previsti dai settori dello spettacolo di cui all'Albo regionale ex articolo 8,
così come prescritti dal regolamento di attuazione della presente
legge.».
Art. 12
Fondo di garanzia
1. È istituito il Fondo di garanzia finalizzato
a favorire l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che
gestiscono strutture permanenti di spettacolo in Puglia.
2. Le modalità operative e di attuazione del
Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
Art.
13
Esecuzione
1. Le modalità e le procedure di esecuzione
della presente legge, per quanto attiene la materia spettacolo, sono
disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale (9) .
(9) Vedi, al riguardo,
dapprima il Reg.
6 aprile 2005, n. 18 e poi il Reg.
13 aprile 2007, n. 11, il cui art. 30 ha abrogato il precedente.
Art. 14
Disciplina transitoria delle attività
culturali (10)
1. In attesa della disciplina normativa organica
delle attività culturali, la Regione promuove, anche in collaborazione con lo
Stato, le altre Regioni, gli enti locali, le università, le istituzioni
culturali in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché con
l'associazionismo culturale qualificato, la realizzazione di iniziative e di
progetti per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico,
figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale e per assicurarne la
conoscenza e la fruizione.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 la
Regione sostiene e incentiva la realizzazione di iniziative e di progetti
culturali promossi da soggetti pubblici e da organismi privati in possesso di
comprovati requisiti di professionalità e di specializzazione.
3. La Giunta regionale approva il programma
triennale per le attività culturali, che fissa gli obiettivi, le priorità di
intervento, le procedure e le modalità di attuazione.
(10) Con Delib.G.R. 7
dicembre 2004, n. 1891, con Delib.G.R. 13 ottobre 2006, n. 1545 e con
Delib.G.R. 23 giugno 2009, n. 1036, è stato approvato il programma delle
attività culturali rispettivamente, per il triennio 2004-2006, per il triennio
2007/2009 e per il triennio 2010/2012. Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 ottobre
2007, n. 1568, la Delib.G.R. 26 maggio 2009, n. 861 e la
Delib.G.R. 3 novembre 2010, n. 2421.
Art.
15
Norma transitoria (11)
1. Il programma triennale di cui all'articolo 5
sarà approvato dopo sei mesi dalla data di istituzione dell'Osservatorio di cui
all'articolo 6 e dell'Albo di cui all'articolo 8. Nelle more, la Giunta
regionale approva un programma temporalmente limitato al termine suddetto.
(11) Con Delib.G.R. 7
dicembre 2004, n. 1892, con Delib.G.R. 19 settembre 2006, n. 1390 e
con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1783 è stato approvato il programma
temporaneo in materia di spettacolo e definizione interventi, rispettivamente,
per l'anno 2004 e per il triennio 2007/2009. Vedi, anche, la Delib.G.R. 19
giugno 2007, n. 879 e la Delib.G.R. 27 ottobre 2009, n.
2015.
Art. 16
Abrogazione
1. La legge
regionale 11 maggio 1990, n. 28 (Norme organiche in materia di
programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema)
è abrogata
Art.
17
Norma finanziaria
1. Agli oneri rivenienti dall'approvazione della
presente legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2004, si fa fronte con
uno stanziamento complessivo di euro 3 milioni e 550 mila da iscrivere ai
capitoli di nuova istituzione epigrafati:
a) articolo 14
(Disciplina transitoria delle attività culturali) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila (12) ;
b) articolo 10
(Fondo unico regionale dello spettacolo) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila (13) ;
c) articolo 12
(Fondo di garanzia) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 50 mila (14) ;
d) articolo 11
(Istituzioni e organismi d'interesse regionale) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 500 mila (15) .
e con contestuale riduzione delle autorizzazioni
di spesa dei capitoli 813012 per euro 3 milioni, 813015 per euro 250 mila e
581000 per euro 300 mila.
2. Per gli anni successivi si provvederà in sede
di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
(12) Lettera così
sostituita dall'art. 42,
comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «a) legge
regionale n. ..... del ......... "Norme di disciplina transitoria delle attività
culturali" per euro 1 milione e 500 mila;».
(13) Lettera così
sostituita dall'art. 42,
comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «b) legge
regionale n. ..... del ......... "Fondo unico regionale dello spettacolo" per
euro 1 milione e 500 mila;».
(14) Lettera così
sostituita dall'art. 42,
comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «c) legge
regionale n. ..... del ......... - art. 12 "Fondo di garanzia" per euro 50
mila;».
(15) Lettera così
sostituita dall'art. 42, comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «d)
legge regionale n. ..... del ......... "Fondazione Paolo Grassi e Teatro
Pubblico Pugliese" per euro 500 mila;».