Art. 1
(Sospensione
elezioni Consorzi di bonifica) *
[1. I termini per il rinnovo
del Consiglio dei delegati, di cui all'articolo 28 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione
dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), sono sospesi
fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino
delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il
31 dicembre 2005.
2. Per effetto del disposto
di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di
bonifica Arneo e Ugento Li Foggi ove ancora in carica ovvero in scadenza entro
il 31 dicembre 2005. ]
*
Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c.
1, lett. m).
Art.
2
(Riformulazione
Piani di classifica) *
[1. La Giunta regionale, per
effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, è
autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del
supporto tecnico dell'Università, per la riformulazione dei piani di classifica
dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.
2. Il Commissario ad acta,
entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con i Comuni
interessati, predispone le proposte dei piani di classifica e le invia
all'Assessore alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla
l.r.
54/1980.
3. Fino alla data di
esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le
procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui
al codice tributi 630. ]
*
Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c.
1, lett. m).
Art.
3
(Anticipazioni
finanziarie ai Consorzi di bonifica) *
1. Per sopperire alle mancate
entrate determinate dall'attivazione delle procedure di cui all'articolo 2,
comma 3, la Regione eroga, ai Consorzi di bonifica interessati, anticipazioni di
risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento.
2. La Regione eroga altresì le
somme per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a
tempo determinato nonché le somme per il pagamento della quota parte del
contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio all'Unione regionale delle
bonifiche.
3. Per gli adempimenti di cui al
comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta con
poteri di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse.
4. I Consorzi di Bonifica, ad
avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme
anticipate dalla Regione.
*
Ai sensi del comma 4, lett. g) dell’art.
8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da
considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone
che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al
recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica
(Norma
finanziaria)
1. Alla spesa per il pagamento
dei compensi ai Commissari ad acta si provvede mediante l'istituzione, in
termini di competenza e cassa, di un nuovo capitolo di spesa 112097 dal titolo
"Spese per il pagamento dei compensi ai Commissari ad acta per la riformulazione
dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica. L.r. n. 8 del 11 agosto 2005",
dotato di uno stanziamento di euro 100 mila, mentre per far fronte
all'anticipazione a favore dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2, è
iscritta in bilancio, al capitolo 112096 "Erogazione straordinaria, in
anticipazione, ai Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e
Ugento Li Foggi. L.R. n. 8 del 11 agosto 2005 ", in termini di competenza e
cassa, la somma di euro 9.049.769,23, con contestuale iscrizione in entrata, al
capitolo 2032103 "Trasferimenti statali per interventi in agricoltura. d.lgs.
143/1997 e legge 499/1999", di maggiori entrate per un importo complessivo di
euro 9.149.769,23.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.