IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Visto l'art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'
emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto
l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art. 49 della legge di approvazione delle disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2005, approvata dal Consiglio Regionale in data
23/12/2004.
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 182 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento
suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di contributi
regionali per interventi finalizzati alla valorizzazione dei beni individuati
dall'UNESCO quale patrimonio dell'Umanità, siti nel territorio regionale.
Al fine di ammettere a contributo regionale, ai sensi
dell'art. 49 della legge regionale di approvazione delle disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2005, approvata dal Consiglio Regionale in
data 23.12.2004, gli interventi per il piano di gestione UNESCO per Castel del
Monte e per la riqualificazione della zona monumentale di Alberobello e dei
trulli della Regione, utilizzando fondi di cui all'articolo 3 della l.
r. 14/2004, i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Assessorato ai
Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici, apposita istanza con allegata una
relazione tecnica che fornisca notizie in ordine alla consistenza
dell'intervento da realizzare e che precisi:
- il fabbisogno di spesa;
- l'esistenza di progetti approvati o redatti;
- la possibilità di realizzare le opere per lotti
completamente funzionali;
- i tempi strettamente necessari per l'esecuzione;
- la compatibilità con gli strumenti urbanistici o con
altri vincoli di legge.
Sulle predette richieste di cofinanziamento sarà acquisito
il parere della competente Struttura tecnica periferica del Settore Lavori
Pubblici in ordine all'intervento previsto e alla congruità della relativa
spesa.
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, verificata la
compatibilità con gli atti di indirizzo espressi dalla Giunta Regionale, con
apposito provvedimento ammetterà a cofinanziamento l'intervento, nella misura
non superiore al 70% della spesa ritenuta congrua.
Alla progettazione, all'affidamento dei lavori e
all'esecuzione degli stessi si procederà nel rispetto della normativa vigente in
materia di lavori pubblici ed in particolare della L.R. 11/5/2001
n° 13, tranne che per gli interventi effettuati in economia per un importo
inferiore a euro 25.000,00.
In caso di mancato rispetto dei termini fissati per
l'esecuzione dell'intervento, potrà essere concessa una proroga per non più di
una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che
l'intervento stesso sia comunque destinato a buon fine.
L'importo ammesso a finanziamento per assicurare la
realizzazione dell'intervento comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del
regolamento n. 554/1999, tenuto conto delle seguenti limitazioni:
- spese generali (progettazione, direzione dei lavori,
sicurezza, collaudi tecnici e collaudo tecnico amministrativo) saranno
riconosciute sino alla concorrenza delle percentuali del costo dei lavori a base
di appalto come di seguito specificato:
fino a euro 250.000 19% importo lavori a base d'appalto
fino a euro 500.000 17% importo lavori a base
d'appalto
fino a euro 2.500.000 14% importo lavori a base
d'appalto
fino a euro 5.000.000 13% importo lavori a base
d'appalto
oltre euro 5.000.000 12% importo lavori a base
d'appalto
- spese per eventuale acquisizione delle aree nella misura
massima del 10% dell'importo di progetto;
- imprevisti nella misura massima del 7%
dell'importo contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri della
sicurezza).
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, provvederà con
apposito atto, a comunicare l'ammontare del relativo cofinanziamento,
eventualmente ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito
dell'espletamento della gara di appalto.
L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile
restando escluse dall'ammissibilità le somme ascrivibili a richieste di
interessi, di rivalutazione monetaria o di risarcimento danni.
Si precisa che maggiori oneri per riserve riconosciute dal
soggetto attuatore o derivanti da arbitrati, sentenze di condanna, ovvero
conseguenti ad accordi o transazioni ex art. 31 bis della legge 109/94 e
successive modificazioni, possono trovare copertura, nell'ambito del
finanziamento assegnato, solo per la parte relativa ai lavori ed errori nelle
contabilizzazioni.
Relativamente all'eventuale riconoscimento degli interessi
passivi per ritardati pagamenti, si precisa che saranno ritenuti ammissibili
solamente gli interessi legali per l'eventuale ritardo nell'erogazione delle
tranches di finanziamento che fossero state richieste dall'soggetto attuatore e,
comunque, solo nei casi in cui non sia intervenuta la prescrizione
quinquennale.
Il riconoscimento di tali oneri è subordinato all'invio di
idonea documentazione atta a comprovare le circostanze di cui sopra.
All'erogazione del contributo provvederà il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, con le seguenti modalità:
- anticipazione del 7% del cofinanziamento, previa
attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive nella misura del 30% del
cofinanziamento determinato, proporzionalmente alle spese ammissibili sostenute
e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano
subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte
precedenti erogazioni da parte della Regione. Tale documentazione dovrà essere
debitamente vistata dalla Struttura tecnica periferica del Settore Lavori
Pubblici a seguito dei controlli di propria competenza.
- erogazione finale nell'ambito del residuo 3% disposta a
seguito del provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici di
omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa
approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
Eventuali varianti e nuovi quadri economici di spesa,
saranno approvati con le stesse procedure previste per l'approvazione del
progetto.
E' fatto obbligo di installare in cantiere apposito cartellone
fisso, di dimensioni appropriate, recante l'emblema della Regione Puglia e la
seguente dicitura: "Intervento finanziato dalla Regione
Puglia”.
L'intervento è soggetto a collaudo tecnico
- amministrativo in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici
specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare
natura dell'intervento stesso.
Alla nomina del collaudatore o della commissione di collaudo
anche in corso d'opera si provvederà ai sensi dell'art. 21
della L.R.
n. 13/2001.
Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il
finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in
violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a
leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di
buona amministrazione.
Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà
ove per imperizia o altro comportamento il soggetto attuatore comprometta la
tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
Nel caso di revoca il soggetto attuatore è
obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate,
restando a totale carico del medesimo soggetto tutti gli oneri relativi
all'intervento.
E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il
potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi,
indipendentemente da fatti imputabili al soggetto attuatore, nell'utilizzo del
finanziamento concesso.
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte
le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.