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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
13
Data
30/03/2005
Abrogato
 
Materia
Titolo
L.R. 13/01 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di contributi per interventi finalizzati alla valorizzazione di beni individuati dall'UNESCO, siti nel territorio regionale
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 23 marzo 2005, n. 44.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE  DELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 49 della legge di approvazione delle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005, approvata dal Consiglio Regionale in data 23/12/2004.


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 182 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.


EMANA


Il seguente Regolamento:


 

 

Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per interventi finalizzati alla valorizzazione dei beni individuati dall'UNESCO quale patrimonio dell'Umanità, siti nel territorio regionale.


Al fine di ammettere a contributo regionale, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale di approvazione delle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005, approvata dal Consiglio Regionale in data 23.12.2004, gli interventi per il piano di gestione UNESCO per Castel del Monte e per la riqualificazione della zona monumentale di Alberobello e dei trulli della Regione, utilizzando fondi di cui all'articolo 3 della l. r. 14/2004, i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Assessorato ai Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici, apposita istanza con allegata una relazione tecnica che fornisca notizie in ordine alla consistenza dell'intervento da realizzare e che precisi:


- il fabbisogno di spesa;


- l'esistenza di progetti approvati o redatti;


- la possibilità di realizzare le opere per lotti completamente funzionali;


- i tempi strettamente necessari per l'esecuzione;


- la compatibilità con gli strumenti urbanistici o con altri vincoli di legge.


Sulle predette richieste di cofinanziamento sarà acquisito il parere della competente Struttura tecnica periferica del Settore Lavori Pubblici in ordine all'intervento previsto e alla congruità della relativa spesa.


Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, verificata la compatibilità con gli atti di indirizzo espressi dalla Giunta Regionale, con apposito provvedimento ammetterà a cofinanziamento l'intervento, nella misura non superiore al 70% della spesa ritenuta congrua.


Alla progettazione, all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi si procederà nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, tranne che per gli interventi effettuati in economia per un importo inferiore a euro 25.000,00.


In caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'esecuzione dell'intervento, potrà essere concessa una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento stesso sia comunque destinato a buon fine.

L'importo ammesso a finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del regolamento n. 554/1999, tenuto conto delle seguenti limitazioni:


- spese generali (progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, collaudi tecnici e collaudo tecnico amministrativo) saranno riconosciute sino alla concorrenza delle percentuali del costo dei lavori a base di appalto come di seguito specificato:


fino a euro 250.000 19% importo lavori a base d'appalto


fino a euro 500.000 17% importo lavori a  base d'appalto


fino a euro 2.500.000 14% importo lavori a  base d'appalto


fino a euro 5.000.000 13% importo lavori a  base d'appalto


oltre euro 5.000.000 12% importo lavori  a base d'appalto


- spese per eventuale acquisizione delle aree nella misura massima del 10% dell'importo di progetto;


- imprevisti nella misura massima del 7% dell'importo contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza).

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, provvederà con apposito atto, a comunicare l'ammontare del relativo cofinanziamento, eventualmente ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara di appalto.


L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile restando escluse dall'ammissibilità le somme ascrivibili a richieste di interessi, di rivalutazione monetaria o di risarcimento danni.


Si precisa che maggiori oneri per riserve riconosciute dal soggetto attuatore o derivanti da arbitrati, sentenze di condanna, ovvero conseguenti ad accordi o transazioni ex art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, possono trovare copertura, nell'ambito del finanziamento assegnato, solo per la parte relativa ai lavori ed errori nelle contabilizzazioni.


Relativamente all'eventuale riconoscimento degli interessi passivi per ritardati pagamenti, si precisa che saranno ritenuti ammissibili solamente gli interessi legali per l'eventuale ritardo nell'erogazione delle tranches di finanziamento che fossero state richieste dall'soggetto attuatore e, comunque, solo nei casi in cui non sia intervenuta la prescrizione quinquennale.


Il riconoscimento di tali oneri è subordinato all'invio di idonea documentazione atta a comprovare le circostanze di cui sopra.


All'erogazione del contributo provvederà il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con le seguenti modalità:


- anticipazione del 7% del cofinanziamento, previa attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;


- erogazioni successive nella misura del 30% del cofinanziamento determinato, proporzionalmente alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione. Tale documentazione dovrà essere debitamente vistata dalla Struttura tecnica periferica del Settore Lavori Pubblici a seguito dei controlli di propria competenza.


- erogazione finale nell'ambito del residuo 3% disposta a seguito del provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.


Eventuali varianti e nuovi quadri economici di spesa, saranno approvati con le stesse procedure previste per l'approvazione del progetto.

E' fatto obbligo di installare in cantiere apposito cartellone fisso, di dimensioni appropriate, recante l'emblema della Regione Puglia e la seguente dicitura: "Intervento finanziato dalla Regione Puglia”.


L'intervento è soggetto a collaudo tecnico - amministrativo in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Alla nomina del collaudatore o della commissione di collaudo anche in corso d'opera si provvederà ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 13/2001.


Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.


Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.


Nel caso di revoca il soggetto attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo soggetto tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.


Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

 

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.