TITOLO I
Norme di assestamento e di prima variazione
Art. 1
Finalità.
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per l'esercizio finanziario 2004, approvato con legge
regionale 30 dicembre 2003, n. 30 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006), sono introdotte le variazioni
necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla
giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti
dal rendiconto generale dell'esercizio 2003, nonché le variazioni ritenute
necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 655
milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004 è rideterminato in euro 1.111.723.782,58 e
destinato per la quota incrementale all'istituzione del fondo per il
finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di cui all'articolo 3,
all'incremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, nonché al
finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono
l'analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo
di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle
variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa
per effetto dell'utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e
variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2
Adeguamento dello stato di
previsione dell'entrata e della spesa.
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1,
l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del
bilancio per l'esercizio finanziario 2004 risulta modificato, sia per l'entrata
che per la spesa, in euro 15.275.616.418,27 in termini di competenza e in euro
22.040.919.896,72 in termini di cassa.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Art. 3
Fondo per il finanziamento di
programmi di settore e intersettoriali.
1. È istituito il fondo per il finanziamento dei programmi di
settore e intersettoriali regionali con una dotazione finanziaria di euro 350
milioni, da gestire a termini dell'articolo 54
della legge regionale 16 dicembre 2001, n. 28
(Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio,
contabilità regionale e controlli).
2. Lo stanziamento di cui al comma 1, sul capitolo di nuova
istituzione 1110052 - unità previsionale di base 3.2.1 (Ragioneria fondi di
riserva e fondi speciali) - è utilizzato esclusivamente per spese di
investimento secondo le determinazioni della Giunta regionale da indirizzare,
sulla base della normativa vigente, verso interventi di settore e
intersettoriali ed è alimentato:
a) quanto a euro 233.766.560,75 mediante utilizzazione di parte
dell'avanzo di amministrazione proveniente dal rendiconto finanziario relativo
all'esercizio 2003;
b) quanto a euro 109.770.868,94 mediante utilizzazione delle
economie vincolate provenienti dagli esercizi 2000 e retro e disponibili al 31
dicembre 2003 sui capitoli di cui alla distinta allegata alla presente legge
(allegato C);
c) quanto a euro 6.462.570,31 mediante riduzione dello
stanziamento del capitolo 1110045 "Fondo per la reiscrizione dei residui passivi
perenti".
3. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui
al capitolo 1110060 è complessivamente determinato, per l'esercizio 2004, in
euro 282.633.507,14 per effetto della riduzione derivante dall'applicazione
della lettera b) del comma 2.
Art. 4
Modifica all'articolo 4 della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 4
della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006
della Regione Puglia), è sostituito dal seguente:
"4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto
di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione e quelle relative a
figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione
della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto
agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato in bilancio l'equilibrio di
competenza.".
Art. 5
Intervento finanziario per il
completamento dell'azione di risanamento e rilancio del Parco scientifico e
tecnologico CSATA.
1. È autorizzata la spesa di euro 900 mila per la
sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale della partecipata
Tecnopolis CSATA s.c.r.l. per il completamento del programma di risanamento e
rilancio.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito
stanziamento di pari importo sul capitolo 1483 - unità previsionale di base
3.3.3 (Interventi di sostegno per lo sviluppo socio-economico nelle aree
depresse) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004.
Art. 6
Disposizioni per l'attuazione
dell'Accordo di programma ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n.
36.
1. Al fine di dare attuazione all'Accordo di programma del 5
agosto 1999, sottoscritto tra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione
Puglia e la Regione Basilicata e ai connessi atti d'intesa del 27 maggio 2004, è
stanziata sul capitolo di nuova istituzione 621040 - unità previsionale di base
7.2.2 (Interventi regionali in materia di risorse idriche) - la somma di euro 11
milioni 700 mila per l'acquisizione da parte della Regione Puglia della totalità
della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in Acquedotto pugliese
(AQP) a fronte dell'avvio della gestione autonoma del Servizio idrico integrato
in Basilicata, nonché è incrementato di euro 2 milioni 400 mila lo stanziamento
del capitolo 541050 - unità previsionale di base 7.2.2 - per la copertura
parziale degli importi a carico della Regione Puglia rivenienti
dall'applicazione della tariffa per l'acqua all'ingrosso per l'anno 2003,
secondo le modalità stabilite dal Comitato di coordinamento per l'attuazione
dell'Accordo di programma, ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), con deliberazione 27 maggio 2004.
Art. 7
Quarto centenario della nascita di
San Giuseppe da Copertino.
1. Il contributo in favore del comune di Copertino per le
manifestazioni celebrative, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3356, inerenti il quarto centenario della nascita
di San Giuseppe da Copertino, previsto dall'articolo 50
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio
pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), al capitolo 522090 - unità
previsionale di base 8.4.4 (Interventi regionali in materia di infrastrutture) -
del bilancio regionale, è rideterminato in euro 195 mila.
TITOLO III
Norme in materia sanitaria
Art. 8
Contratti a tempo
determinato.
1. Per assicurare le funzioni dirigenziali, in assenza di
personale dipendente e in presenza di posti vacanti nella dotazione organica da
rendere indisponibili, le aziende sanitarie sono autorizzate a ricorrere a
contratti a tempo determinato ex articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.
2. Per l'esercizio delle funzioni strategiche connesse alla
programmazione sanitaria regionale e al controllo di gestione, cui non possono
far fronte con personale in servizio, i Direttori generali sono altresì
autorizzati ad avvalersi di esperti e consulenti con incarichi di collaborazione
ex articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Art. 9
Modifica all'articolo 8, comma 3,
della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19.
1. All'articolo 8,
comma 3, della legge regionale 25 agosto 2003, n.
19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2003) le parole dell'ultimo periodo: "e, per l'insieme
delle ASL autorizzate, l'1 per cento del monte salari determinato
complessivamente su base regionale alla data del 31 dicembre 1999" sono
abrogate.
2. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarie per le quali
è intervenuta l'approvazione da parte della Giunta regionale devono intendersi
approvate con esclusione del riferimento del limite soppresso dal comma 1.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8,
comma 3, della legge regionale n. 19/2003, in
considerazione delle sue particolari condizioni strutturali, l'Azienda unità
sanitaria locale (AUSL) Ta/1 è autorizzata all'incremento della dotazione
organica fino alla concorrenza del 3 per cento e relative assunzioni finalizzate
alle nuove attivazioni previste dal piano di riordino della rete ospedaliera
nonché alle strutture di emergenza-urgenza.
Art. 10
Medicina specialistica
ambulatoriale (1).
1. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale,
medici delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 2003
svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a
ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a
tale data non abbiano superato i cinquantacinque anni di età possono, a domanda,
essere inquadrati con il trattamento giuridico ed economico previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza, fermo restando il
giudizio di idoneità espletato con le procedure di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n. 365 (Regolamento per il giudizio
di idoneità ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517), nel limite dei posti vacanti nelle dotazioni organiche
di cui alla L.R. n. 19/2003 (2).
L'inquadramento è effettuato successivamente all'individuazione, con
provvedimento della Giunta regionale, delle aree di attività specialistica ai
fini del miglioramento del servizio e dopo aver esperito, prioritariamente, da
parte delle aziende, le procedure di mobilità previste dal regolamento regionale
in materia di ricollocazione del personale dipendente risultato in esubero.
L’inquadramento determina la conservazione della equiparazione a tutti gli
effetti tra dirigenti e specialisti convenzionati anche ai fini della
legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli
organismi di rappresentanza previsti dalla normativa anche regolamentare vigente
. (3)
2. I Direttori generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a
istituire nuovi posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze
determinate dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei.
3. Le ore coperte dal personale inquadrato ai sensi del
presente articolo sono rese indisponibili.
3 bis. Gli specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza
sono equiparati, a tutti gli effetti, agli specialisti convenzionati, ciò ai
fini della legittimazione della nomina e della partecipazione nei comitati
paritetici e negli organismi dì rappresentanza previsti dal quadro normativa e
regolamentare vigente. (4)
(1)
Vedi, anche, la Delib.G.R. 15 marzo 2005, n.
367.
(2) Periodo così
modificato dall'art. 33, comma 4, L.R. 12 gennaio 2005, n.
1.
(3) Periodo aggiunto
dalla l.r.
52/2019, art. 35,
comma 1.
(4) Comma aggiunto dalla l.r.
52/2019, art. 45,
comma 1.
Art. 11 (5)
Medicina dei
servizi.
1. I medici titolari a tempo indeterminato nelle aree delle
attività proprie della medicina dei servizi, in possesso di un'anzianità di anni
cinque alla data del 31 dicembre 1998, in attuazione dell'articolo 8, comma
1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, con un rapporto orario
di almeno ventiquattro ore settimanali, anche con doppio incarico compatibile,
possono, a domanda, essere inquadrati, previo giudizio di idoneità espletato con
le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo
medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia
medica e medicina dei servizi), nel limite dei posti vacanti delle dotazioni
organiche di cui alla L.R. n. 19/2003, a seguito di individuazione delle aree
con provvedimento di Giunta regionale, subordinatamente all'esperimento delle
procedure di mobilità previste dai regolamenti in materia di ricollocazione del
personale dipendente risultato in esubero.
2. I Direttori generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a
istituire nuovi posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze
determinate dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei.
3. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
gli incarichi a tempo determinato per le attività di cui ai commi 1 e 2 cessano
allo scadere del contratto in essere.
4. Sono utilizzati a esaurimento gli incarichi a tempo
indeterminato inferiori a ventiquattro ore settimanali.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto
divieto di conferire incarichi a qualsiasi titolo per la medicina dei servizi.
6. I rapporti di lavoro in regime di convenzione delle figure
di personale laureato non medico, di cui all'articolo 6 della legge regionale 5
settembre 1977, n. 30 (Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di
educazione alla maternità e paternità responsabile), addetto ai servizi socio
sanitari territoriali, che erano titolari alla data del 31 marzo 2003 di
convenzione o comunque in servizio, a tale data, continuativamente da almeno
cinque anni, sono trasformati a esaurimento a tempo indeterminato (6).
7. Il personale in soprannumero di cui al comma 6 è utilizzato
dalle AUSL presso altri uffici o servizi.
(5) Vedi anche l’art. 3 della l.r. 26/2006
(6)
Comma così modificato dall'art. 33, comma 10, L.R. 12 gennaio 2005, n.
1. Vedi anche, per l'estensione dei benefici
di cui al presente comma, l'art. 33, L.R. 9 agosto 2006, n.
26 (come sostituito dall'art. 5, L.R. 12
dicembre 2006, n. 34) e l'art. 23, L.R. 3 agosto 2007, n.
25. Vedi altresì, per il riconoscimento del
rimborso spese al personale di cui al presente comma, l'art. 3, comma 46, L.R. 31 dicembre 2007, n.
40.
Art. 12
Personale medico del servizio di
emergenza territoriale "118".
1. Il personale medico adibito ai servizi di emergenza
sanitaria territoriale "118" di cui all'articolo 41, commi 1 e 3, della L.R. n.
4/2003, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'emergenza e in
servizio alla data del 4 settembre 2003, di rilevazione delle zone carenti di
cui alla Delib.G.R. 4 settembre 2003, n. 1326 (Documento di indirizzo economico
finanziario), può presentare domanda per l'attivazione degli incarichi a tempo
indeterminato di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale).
2. Il personale di cui al comma 1 è inserito in apposito elenco
da utilizzare per l'affidamento degli incarichi a tempo indeterminato nel limite
di quelli individuati alla data del 4 settembre 2003 e non assegnati con il
bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 27 maggio
2004, n. 64.
3. I criteri per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2
sono stabiliti dal Comitato permanente regionale ex articolo 12 del D.P.R. n.
270/2000.
4. Il personale di cui al comma 2, non assegnato alle zone
carenti di cui alla Delib.G.R. n. 1326 del 2003, è assegnato, con incarico a
tempo indeterminato, ai punti di primo intervento territoriale da individuarsi
con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 13
Personale ex legge regionale 9
giugno 1987, n. 16.
1. Il personale appartenente al ruolo speciale di cui alla
legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme
organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), adibito nelle AUSL,
da data anteriore al 31 dicembre 1999, ad attività diverse da quelle di cui
all'articolo 46,
comma 1, della legge regionale 25 agosto 2003,
n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in
Puglia),(7) può essere
confermato nelle suddette attività, con oneri a carico delle AUSL.
(7) La l.r. 17/2003 è stata abrogata dalla l.r. 19/2006, art. 70
Art. 14
Funzionamento punti di primo
intervento e pronto soccorso.
1. I Direttori generali delle AUSL sono autorizzati a stipulare
accordi integrativi aziendali a norma dell'articolo 65, comma 2, del D.P.R. n.
270/2000 al fine di utilizzare il personale adibito ai servizi di
emergenza-urgenza nei punti di primo intervento e pronto soccorso di cui alla
Delib.G.R. 30 settembre 2002, n. 1429 (Seconda rimodulazione del Piano di
riordino della rete ospedaliera - Armonizzazione e affinamento degli elementi
strutturali di piano di cui alla Delib.G.R. n. 1087/2002 a seguito delle
consultazioni con i rappresentanti delle comunità locali interessate).
Art. 15
Controllo della qualità.
1. Per la promozione della rilevazione della qualità percepita
dai cittadini, giusta Dir.P.C.M. 24 marzo 2004, nel contesto della promozione
della comunicazione istituzionale in ambito sanitario, il progetto affidato a
Tecnopolis con Delib.G.R. 27 aprile 2004, n. 618 è integrato con la
realizzazione dell'ulteriore obiettivo del controllo della qualità
dell'umanizzazione dell'assistenza sanitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, Tecnopolis è autorizzata a
utilizzare per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, previa
autorizzazione della Giunta regionale, unità di personale laureato, uno per
azienda sanitaria pubblica, dotato di idonei requisiti.
3. Il personale di cui al comma 2 è funzionalmente assegnato
all'Agenzia regionale sanitaria.
4. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo è assicurata con le risorse assegnate dal Ministero della
salute per gli obiettivi di piano di cui alla deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 85
e 19 dicembre 2003, n. 127.
Art. 16
Modifiche alla legge regionale 28
maggio 2004, n. 8. (8)
1. Alla legge regionale 28 maggio
2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo
3, è inserita la seguente lettera:
"a-bis) con deliberazione di Giunta regionale:"
e la numerazione dei punti 4) e 5) è sostituita dalla
numerazione 1) e 2);
b) dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
"2-bis. L'accreditamento provvisorio di cui al comma 1 è
concesso subordinatamente alla definizione delle procedure riguardanti le
strutture temporaneamente accreditate e le altre già operanti di cui
all'articolo 8-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive
modificazioni e all'articolo 29 della presente legge.".
(8) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, l. b). N.B. Nel BURP è riportato comma anziché
articolo.
Art. 17
Attuazione dell'articolo 8-quinquies
del D.Lgs. n. 502/1992.
1. A norma dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni la Giunta regionale procede a:
a) definire accordi con gli erogatori di prestazioni sanitarie
pubblici ed equiparati;
b) fissare le risorse finanziarie destinate annualmente ad
assicurare i Livelli essenziali di assistenza (LEA);
c) emanare indirizzi per la definizione degli accordi
contrattuali con i soggetti privati accreditati da parte delle AUSL;
d) indicare le funzioni e le attività da potenziare e
depotenziare secondo le linee della programmazione regionale nel rispetto delle
priorità indicate dalla programmazione sanitaria.
2. A norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del
D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, le AUSL, in sede di stipula degli
accordi e dei contratti di fornitura ex articolo 8-quinquies del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni delle prestazioni sanitarie rientranti
nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dall'anno
2004, remunerano i costi dei volumi di prestazioni eccedenti il programma di cui
agli accordi e contratti sottoscritti nella misura massima del 30 per cento
della tariffa intera e comunque non oltre il 50 per cento delle tariffe
corrispondenti all'ultima regressione tariffaria .
3. Per le prestazioni di ricovero a ciclo continuativo o
diurno, ospedaliero per acuti ed extraospedaliero residenziale e
semiresidenziale la remunerazione dei costi dei volumi di prestazioni eccedenti
il programma di cui agli accordi e contratti sottoscritti è fissata nella misura
del 25 per cento della tariffa prevista per la tipologia di appartenenza
e, comunque, non oltre il 30 per cento della tariffa corrispondente all'ultima
regressione tariffaria.
A modifica di quanto disposto nel presente comma
vedi l'art. 18,
comma 2, L.R. 9 agosto 2006, n. 26.
La percentuale è stata elevata al 50 per cento
per il DRGs relativi ai parti, con esclusione dei parti cesarei, dall'art. 16,
comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2006, n. 26 (vedi anche il comma
2 del medesimo articolo).
Art. 18
Interventi per l'abbattimento delle
liste d'attesa.
1. Al fine della corretta gestione delle liste d'attesa, i
Direttori generali sono autorizzati a predisporre progetti annuali finalizzati
al potenziamento dei centri unificati di prenotazione e casse riscossione
tickets mediante assunzione di unità di personale a tempo determinato del ruolo
amministrativo o tecnico. Tale potenziamento deve assicurare l'apertura di più
punti di prenotazione e pagamento con orario antimeridiano e pomeridiano.
2. I Direttori generali sono, altresì, autorizzati ad assumere,
in deroga al 50 per cento del turnover previsto dalla L.R. n. 19/2003, personale
medico delle discipline di cardiologia, pronto soccorso, radiologia, anestesia e
rianimazione, oncologia medica, radioterapia, medicina fisica e riabilitativa,
cardiochirurgia, neurochirurgia, operatori professionali collaboratori-tecnici
di radiologia, direttori di struttura complessa dell'area della dirigenza
medico-veterinaria e della sanitaria non medica, nonché, in deroga al vincolo di
cui all'articolo 8,
comma 5, lettera b), della L.R. n. 19/2003,
collaboratori infermieri professionali (9).
3. Per l'anno 2004 le graduatorie relative ai concorsi pubblici
per la copertura di posti di operatore professionale collaboratore-infermiere
professionale e tecnico di radiologia, non utilizzate in conseguenza dei divieti
di cui alla legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2000) e alla legge regionale 5
dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2001) e successive modificazioni, possono essere
utilizzate per incarichi a tempo indeterminato anche per la copertura dei posti
di nuova istituzione.
4. I Direttori generali delle aziende sanitarie, nelle
discipline nelle quali sono rilevate criticità in relazione ai tempi d'attesa,
con particolare riferimento ai tempi previsti nell'accordo dell'11 luglio 2002
tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, danno attuazione
al secondo comma dell'articolo 55 del CCNL 8 giugno 2000 della dirigenza medica.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di
liste di attesa, individuati nell'accordo dell'11 luglio 2002 tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, costituisce elemento di valutazione dei
Direttori generali ai fini della conferma o revoca dell'incarico.
(9) Vedi, anche,
l'art. 26,
L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.
Art. 19
Acquisti di beni e
servizi.
1. A parziale modifica dell'articolo 20
della L.R. n. 28/2000 e successive
modificazioni e integrazioni, sono soggetti ad autorizzazione della Giunta
regionale esclusivamente gli acquisti di beni e servizi, di valore superiore a
euro 130 mila al netto dell'IVA, non inclusi nel programma annuale degli
investimenti nonché nell'elenco dei servizi appaltati o da appaltare di cui
all'articolo 21,
comma 5, della L.R. n. 1/2004.
2. La richiesta di autorizzazione da parte delle aziende
sanitarie deve obbligatoriamente evidenziare i seguenti elementi:
a) compatibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 2
e seguenti della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico,
contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
b) economie di gestione rivenienti dall'acquisizione di beni o
servizi in termini di riduzione di costi del personale dipendente, beni di
consumo, manutenzioni e altri fattori produttivi;
c) parere del Collegio sindacale.
Art. 20
Disposizioni in materia di
liquidazione coatta amministrativa. (10)
1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 11
della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20
(Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2002), introdotto dall'articolo 32
della L.R. n. 1/2004, sono inseriti i seguenti:
a) "3-ter 1. Per le autorizzazioni alle transazioni di importo
superiore al limite di cui al comma 3-ter, l'autorità di cui all'articolo 206,
comma 2, del R.D. n. 267/1942 è individuata nell'Amministrazione regionale nella
persona del suo legale rappresentante o del suo delegato.
3-ter 2. La distribuzione di acconti ai sensi dell'articolo
212, comma 2, del R.D. n. 267/1942 è disposta, per ciascun importo inferiore al
limite di cui al comma 3-ter, dal Commissario liquidatore della liquidazione
coatta amministrativa della soppressa USL, sentito il parere del Comitato di
sorveglianza. Per gli importi superiori al limite di cui al comma 3-ter, la
distribuzione di acconti è autorizzata dall'Amministrazione regionale nella
persona del suo legale rappresentante o del suo delegato, sentito il parere del
Comitato di sorveglianza.".
(10) La Corte Costituzionale con
sentenza n. 25/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11
della l.r. 20/2002 nelle seguenti parti: comma 3 bis introdotto dalla l.r.
4/2003, art. 43 come modificato dalla l.r. 1/2004, art. 32; commi 3 ter e 3
quater introdotti dalla l.r. 4/2003, art. 43come modificato dalla l.r.
1/2004, art. 32: commi 3 ter 1 e 3 ter 2 introdotti dalla l.r. 14/2004, art.
20.
Art. 21
Spese di trasporto per emodialisi.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al completamento delle procedure per l'accreditamento, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 8, della legge regionale 5 novembre 1991, n.
9 (Normativa concernente le nefropatie croniche), i pazienti in
trattamento dialitico presso strutture pubbliche o private transitoriamente
accreditate, ubicate in Unità sanitaria locale diversa da quella di residenza,
hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto secondo le modalità previste
dalle disposizioni regionali in vigore.
2. Per i pazienti di cui al presente articolo, in trattamento
dialitico alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto al
rimborso è riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2004.
Art. 22
Rimborso spese per la
vaccinoterapia.
1. Ai sensi della legge regionale 12
aprile 1995, n. 17 (Diagnostica e terapia delle allergopatie presso le
USL della Regione Puglia), le ASL provvedono al rimborso delle spese per la
vaccinoterapia, necessaria e insostituibile per la cura delle allergopatie.
2. Il rimborso di cui al comma 1 è dovuto ai componenti di
nuclei familiari con reddito non superiore a euro 20 mila annui.
Art. 23
Modifiche alla legge regionale 13
agosto 2001, n. 24. (11)
[1. Alla legge
regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale
sanitaria pugliese - ARES), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 8, le parole:
"sino al massimo di sei" sono sostituite dalle seguenti: "sino al massimo di
sette";
b) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal
seguente:
"2. L'organico di personale, escluso i
Direttori di area, può raggiungere la misura massima di trentasei unità,
comprensive di quelle di cui all'articolo 12 della L.R. n. 20/2002, di cui non
oltre nove di posizione dirigenziale.". ]
(11) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, lett. c).
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. V, sent.
n. 274 del 03-02-2005, Casa di cura Villa Bianca c. Regione Puglia (rv
0500016).
Art. 24
Tariffe dei ricoveri ospedalieri e
tetti di spesa.
1. Fino all'emanazione delle nuove tariffe ministeriali dei
ricoveri ospedalieri, a decorrere dal 1° luglio 2004, quelle attualmente in
vigore, con riferimento alle tipologie di cui alla Delib.C.R. 8 marzo 1995, n.
995, sono modificate come di seguito riportato:
a) tipologia 2 - da 90 a 95 per cento delle tariffe
ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998;
b) tipologia 3 - da 85 a 90 per cento delle tariffe
ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998;
c) tipologia 4 - da 75 a 80 per cento delle tariffe
ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998.
2. Le tariffe Diagnosis related groups (DRGs) relative a
ricoveri di peso superiore a 2,5 sono valorizzate con una maggiorazione di
cinque punti percentuali calcolati sulle tariffe ministeriali in vigore dal 1°
gennaio 1998 e aggiunti alla percentuale riferita a ciascuna tipologia di
struttura.
3. In conseguenza del riordino della rete ospedaliera di cui
alla Delib.G.R. 2 agosto 2002, n. 1087 (Piano di riordino della rete
ospedaliera) e alla Delib.G.R. n. 1429 del 2002, i presidi ospedalieri delle
AUSL costituiti da uno o più stabilimenti funzionalmente accorpati rientrano
nella "tipologia 2" di cui al comma 1 a decorrere dal 1° luglio 2004.
4. I Direttori generali, nell'attribuzione del budget annuale
ai suddetti presidi ospedalieri, applicano il criterio delle regressioni
tariffarie in analogia a quanto previsto per le strutture private.
Art. 25
Fondi di esclusività.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6,
della L.R. n. 20/2002, per gli anni 2002 e 2003 la quota spettante alla Regione
Puglia dal riparto, rispettivamente, di euro 154.937.070 ed euro 147.416.940,00
commisurata ai rapporti di esclusività del personale degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS), enti ecclesiastici, aziende miste e
policlinici universitari è ripartita tra le suddette strutture nella misura di
seguito riportata:
|
anno 2002 |
anno 2003 |
A.O. Policlinico consorziale -
Bari |
2.309.259,00 |
2.197.175,00
|
A.O. Ospedali riuniti -
Foggia |
306.052,00 |
291.197,00 |
IRCCS Oncologico -
Bari |
676.917,00 |
644.062,00 |
IRCCS De Bellis -
Castellana |
667.542,00 |
635.142,00 |
EE.EE Miulli -
Acquaviva |
2.090.679,00 |
1.989.204,00 |
EE.EE. Casa sollievo della
sofferenza - San Giovanni Rotondo |
4.256.295,00 |
4.049.709,00 |
EE.EE. Panico -
Trifase |
1.143.968,00 |
1.088.443,00 |
TOTALE |
11.450.712,00 |
10.894.932,00 |
|
|
|
Art. 26
Azienda ospedaliero-universitaria,
Ospedali riuniti di Foggia.
1. La percentuale del 3 per cento di cui all'articolo 7,
comma 2, della L.R. n. 32/2001, elevata al 5
per cento con l'articolo 19 della legge regionale 21
maggio 2002, n. 7 (Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), è
ulteriormente elevata all' 7 (12) per cento.
(12) parola sostituita dalla l.r. 4/2019,art.1, comma
1.
Art. 27
Regolazione ricoveri in mobilità
extra regionale.
1. In conseguenza dell'entrata in vigore della Tariffa unica
convenzionale (TUC) per la compensazione fra Regioni, il secondo periodo
dell'articolo 11,
comma 6, della L.R. n. 32/2001 è abrogato.
Art. 28
Anticipazioni mensili agli enti
ecclesiastici e IRCCS privati.
1. A decorrere dal mese successivo alla data di approvazione
del documento di indirizzo economico funzionale per l'anno 2004, le
anticipazioni mensili riconosciute agli IRCCS privati e agli enti ecclesiastici,
ivi compresi gli Istituti ospedalieri "Opere Don Uva" - Casa della Divina
Provvidenza, per le prestazioni sanitarie, come quantificate nei documenti
annuali di indirizzo economico funzionale, sono erogate dalle AUSL competenti
entro otto giorni dalla data dell'avvenuto accredito da parte della Regione.
Decorso tale termine, sui Direttori generali ricade la responsabilità
dell'eventuale addebito di interessi.
Art. 29
Soglie di ammissibilità DRGs.
Precisazioni.
1. La soglia di ammissibilità dei ricoveri in regime ordinario
di cui all'articolo 22,
comma 2, della L.R. n. 1/2004 deve intendersi
calcolata sul totale dei ricoveri ordinari con esclusione di quelli di zero e un
giorno.
Art. 30
Modifica all'articolo 15 della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36.
1. Dopo la lettera e) della prima elencazione del comma 4
dell'articolo 15
della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36
(Norme e principi per il riordino del SSR in attuazione del D.Lgs. n. 502/1992,
così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993), così come sostituito dalla lettera
A del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 1/2004, sono aggiunte le seguenti:
"f) unità operativa per le attività di statistica ed
epidemiologia;
g) unità controllo di gestione;
h) centrale operativa provinciale del sistema di emergenza
"118";
i) servizi di radiologia territoriali, uno per ciascuna AUSL,
purché dotati di TAC, Risonanza magnetica nucleare e Senologia presenti nella
stessa struttura poliambulatoriale.".
TITOLO IV
Disposizioni diverse
Art. 31
Contributo per l'acquisto di
climatizzatori agli anziani.
1. Nell'ambito del Piano sociale regionale di cui alla L.R. n.
17/2003, la Giunta regionale indica tra le priorità l'erogazione di un
contributo per l'acquisto di climatizzatori d'aria (caldo-freddo) destinati ai
cittadini anziani.
2. I Comuni recepiscono tali priorità nell'ambito del Piano di
zona e, con proprio regolamento, stabiliscono i criteri per l'erogazione di
detto contributo, da destinarsi prioritariamente agli anziani soli e che vivono
un'accertata condizione di disagio socio-economico.
3. Il valore massimo del contributo concesso a ciascun
richiedente non può superare la somma di euro 200 e comunque il 50 per cento del
costo dell'apparecchio climatizzatore.
Art. 32
Adeguamento contributo case protette
(13).
1. La quota di spesa sanitaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 (Legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7 - Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997. Rettifiche e
integrazioni), è pari al 50 per cento delle tariffe stabilite dall’articolo
32 del Reg. reg. n.
4/2007 . (14)
(13) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art.
28, L.R. 12 gennaio 2005, n.
1.
(14) Articolo così sostituito
dall’art. 11, L.R. 25 febbraio
2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il
testo originario era così formulato: «Art. 32. Adeguamento contributo case
protette. 1. Il contributo giornaliero riconosciuto dalla Regione ai gestori di
case protette dal Reg. 2 aprile 1997, n. 1
(Articolo 4, comma 2, lettera b), legge regionale n. 20/1995 - Assegnazione delle quote
di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente
o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette),
a decorrere dal 1° luglio 2004 è elevato a euro 32,00.».
Art. 33
Acquisizione quote di partecipazione
azionaria della Fiera del Salento S.p.A.
1. È autorizzata la spesa di euro 122 mila per la
sottoscrizione di quote di partecipazione della società Fiera del Salento S.p.A.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito
stanziamento di pari importo sul capitolo 352070 - unità previsionale di base
4.8.2 (Enti fieristici regionali) - del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2004.
Art. 34
Modifiche alla legge regionale 11
maggio 2001, n. 13.
1. Alla legge
regionale 11 maggio 2001,
n.13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
"2-bis. In presenza di eventi straordinari ed eccezionali la
Regione Puglia può concedere alle Province e ai Comuni che ne fanno richiesta
finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, di cui
all'articolo 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni).";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La Giunta regionale, con propri atti, può disporre
l'erogazione di contributi per spese di investimento ai Comuni, alle Province,
agli enti pubblici fieristici di rilevanza regionale nonché in favore dei
soggetti di cui all'articolo 2
della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4
(Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di
urbanizzazione), per gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge";
c) al comma 2 dell'articolo 12, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le parole: "sia pari o superiore al
controvalore in euro di 100 mila DSP" sono sostituite dalle seguenti: "sia pari
o superiore a euro 100 mila";
d) il comma 3 dell'articolo 12, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è sostituito dal seguente:
"3. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato è
inferiore a euro 100 mila, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento diretto degli stessi ai soggetti di loro fiducia indicati al
comma 1, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale,
motivando la scelta in relazione al progetto da affidare.".
Art. 35
Modifica e integrazione
dell'articolo 36 della L.R. n. 20/2002.
1. All'articolo 36
della L.R. n. 20/2002 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I soci assegnatari che, a seguito delle procedure previste
dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia
residenziale pubblica), ricevono in proprietà gli alloggi realizzati con
agevolazioni regionali e/o statali da cooperative a proprietà indivisa sono
tenuti a rimborsare alla Regione la differenza tra i contributi erogati fino
alla data dell'assegnazione in proprietà e quelli previsti all'epoca della
concessione del finanziamento per le cooperative a proprietà individuale.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il tasso di interesse agevolato da assumere per il
calcolo delle differenze di cui al comma 1 è pari, per la fase di
preammortamento, a quello previsto per la stessa fase per le cooperative a
proprietà divisa e, per la fase di ammortamento, al tasso stabilito per la prima
fascia di reddito delle cooperative a proprietà divisa con decorrenza dalla
prima rata di ammortamento del mutuo.".
Art. 36
Consorzio di bonifica "Terre
d'Apulia". Consumi energetici.
1. Al fine di garantire il mantenimento della fornitura di
energia elettrica agli impianti irrigui del Consorzio di bonifica "Terre
d'Apulia" e il conseguente approvvigionamento idrico alla popolazione pugliese,
la Regione provvede a pagare direttamente all'ENEL le spese relative ai consumi
di energia maturati sino alla data del 29 febbraio 2004, pari a euro
5.300.650,25.
2. Al pagamento di cui al comma 1 provvede, con propri atti, il
competente Settore agricoltura con imputazione della spesa sul capitolo di nuova
istituzione 131006 - unità previsionale di base 4.3.1 (Bonifica) - del bilancio
regionale.
Art. 37
Modifiche all'articolo 73 della
legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11. Proroga termini.
1. All'articolo 73
della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17
maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime
di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "entro il primo quinquennio" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il primo settennio";
b) al comma 3, le parole: "secondo quinquennio" sono sostituite
dalle seguenti: "secondo settennio".
Art. 38
Modifica all'articolo 9 della legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8.
[1. Il comma 1 dell'articolo
9
della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8
(Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo), già sostituito
dall'articolo 9
della legge regionale 3 marzo 1998, n 10 e dal comma 1
dell'articolo 30
della L.R.
n. 32/2001, è sostituito dal seguente:
"1. L'esame di idoneità verte:
a) in una prova selettiva consistente in domande a risposta
multipla nelle materie oggetto del presente articolo, da effettuarsi da parte di
una società specializzata da individuarsi da parte della Giunta regionale;
b) in un esame-colloquio sostenuto davanti ad apposita
commissione nominata dalla Giunta regionale, secondo una qualificata
composizione, alla quale partecipano quanti hanno superato la prova
pre-selettiva di cui alla lettera a).
La Giunta regionale dispone con proprio provvedimento i
compensi da erogare ai componenti della commissione."] (15).
(15) Articolo abrogato
dall'art.27, comma 1, lettera d),
L.R. 15 novembre 2007, n. 34. Detto articolo
ha abrogato anche la L.R.
14 giugno 1996, n. 8
(modificata dal presente articolo).
Art. 39
Modifiche alla legge
regionale 7 luglio 1978, n. 28.
1. Le lettere b), c) e d) dell'articolo 2
della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28
(Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese), sono
sostituite dalle seguenti:
"b) garantire una migliore conoscenza e valorizzazione dei beni
culturali, così come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
attraverso la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, documentari
cinematografici e servizi televisivi;
c) realizzare ogni altra iniziativa e attività idonea a
favorire l'incremento dei flussi turistici italiani ed esteri verso la Puglia
promuovendo manifestazioni ed eventi di particolare rilievo anche attraverso il
mezzo televisivo;
d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul
mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi e
indicazioni utili per l'impostazione dell'attività promozionale per la
predisposizione di ogni utile strumento di supporto tecnico scientifico alle
attività amministrative e di programmazione dell'Assessorato al turismo.".
2. L'articolo 4
della L.R. n. 28/1978 è sostituito dal
seguente:
"Art. 4
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, il Settore
turismo predispone un programma tecnico-finanziario triennale per l'attività
prevista alle lettere a), b) e c) con la relativa previsione di spesa.
2. La Giunta regionale approva il programma triennale di cui ai
precedenti articoli entro il 30 settembre dell'anno in corso.
3. In sede di prima applicazione, il piano triennale 2004-2006
ha decorrenza 1° gennaio 2004.
4. Il 7 per cento dello stanziamento disponibile può essere
destinato a fondo riservato per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non
qualificabili al momento della presentazione del programma.".
Art. 40
Standards, requisiti e dotazioni
minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento (16), disciplina
gli standards, i requisiti tecnici, le dotazioni e le installazioni minime,
anche igienico-sanitarie, di cui devono essere dotati gli stabilimenti balneari
e le spiagge attrezzate, nonché i termini, non superiori a due anni, entro i
quali i concessionari devono adeguare le strutture esistenti.
2. Gli articoli 50,
51
e 53
della L.R. n. 11/1999 sono abrogati.
(16) Vedi, al riguardo, il Reg. 6
aprile 2005, n. 20.
Art. 41
Modifica alla legge
regionale 16 maggio 1985, n. 32.
1. Dopo l'articolo 9
della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32
(Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività
motoria e sportiva - Abrogazione legge
regionale 21 luglio 1978, n. 32), è inserito il seguente:
"Art. 9-bis
1. Ai benefici di cui all'articolo 9 possono altresì essere
ammessi:
a) le associazioni di volontariato con personalità giuridica
che presentino progetti volti a dotare, migliorare e completare le strutture
sportive di loro pertinenza messe a disposizione delle categorie assistite;
b) gli oratori appartenenti alla Chiesa cattolica nonché gli
enti delle altre confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione della Repubblica italiana, per progetti nell'ambito
dell'impiantistica sportiva.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il Settore
sport raccoglie le istanze provenienti dalle Curie cattoliche presenti sul
territorio regionale e dalle omologhe articolazioni territoriali riferite alle
altre confessioni religiose, al fine di predisporre il provvedimento di riparto
degli interventi finanziari.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 può essere concesso il
finanziamento in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta
ammissibile.
4. In fase di prima applicazione le istanze devono essere
presentate al Settore sport della Regione Puglia entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge corredate della
documentazione di seguito riportata ed estrapolata dall'articolo 13:
a) progetto di massima, che deve comprendere:
1) planimetria generale e inquadramento;
2) elaborati grafici in numero e scala sufficienti a
individuare la struttura e gli interventi da realizzare;
3) relazione tecnica atta a mettere in evidenza le
caratteristiche della struttura sportiva in funzione degli interventi previsti e
illustrativa in relazione alle finalità della presente legge;
4) computo metrico estimativo dei lavori e spese connesse alla
realizzazione dell'opera;
b) titolarità del suolo e compatibilità urbanistica.".
Art. 42
Modifiche alla legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6.
1. Al comma 4 dell'articolo 10
della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6
(Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria
delle attività culturali), le parole: "le risorse finanziarie statali del fondo
unico per lo spettacolo, nonché" sono abrogate.
2. Le lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 17
della L.R.
n. 6/2004 sono sostituite dalle seguenti:
"a) articolo 14
(Disciplina transitoria delle attività culturali) della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1
milione e 500 mila;
b) articolo 10
(Fondo unico regionale dello spettacolo) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila;
c) articolo 12
(Fondo di garanzia) della legge regionale 29 aprile
2004, n. 6 per euro 50 mila;
d) articolo 11
(Istituzioni e organismi d'interesse regionale) della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 500
mila.".
Art. 43
Modifiche all' articolo
46 della L.R. n. 17/2003.
1. All'articolo 46
della L.R. n. 17/2003 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "a condizione che gli stessi
abbiano operato" sono inserite le seguenti: "incluso nel regime di convenzione
indiretta con le AUSL," e le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 1998";
b) al comma 3, dopo le parole: "che abbia operato anche non
continuativamente," sono inserite le seguenti: "incluso nel regime di
convenzione indiretta con le AUSL," e le parole "31 dicembre 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998 (17).
(17) Lettera così
sostituita dall'art. 47, L.R. 30
settembre 2004, n. 15. Il
testo originario era così formulato: «b) al comma 3, le parole: "31 dicembre
1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".».
Art. 44
Modifica agli articoli
62 e 63 della L.R. n. 1/2004.
1. Al comma 5 dell'articolo 62
e al comma 4 dell'articolo 63
della L.R. n. 1/2004 è aggiunta, in fine, la
frase: "Al suddetto personale si applica comunque l'opzione più favorevole per
la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 28,
comma 1, della L.R. n. 7/2002 qualora la data
di collocazione in quiescenza per raggiunti limiti di età sia anteriore al 1°
settembre 2005 o per intervenuto decesso.".
Art. 45 (18)
Modifica all' articolo
2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29.
[1. All'articolo 2,
comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n.
29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), le
parole: "un anno dalla data di entrata in vigore della legge" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2006". ]
(18) Articolo abrogato dall'art.
27, comma 1, lettera f) della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 46
Gestione del potenziale viticolo
regionale.
1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17
maggio 1999, del Consiglio europeo del decreto legislativo 10 agosto 2000, n.
260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.
1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), e della Delib.G.R. 11
novembre 2002, n. 1802 e della Delib.G.R. 26 settembre 2003, n. 1419, attuative
delle disposizioni comunitarie e nazionali, sono introitati nel bilancio
regionale i proventi delle somme pagate dai soggetti che hanno dichiarato
vigneti di uve da vino irregolari, a titolo di sanzioni amministrative per
inadempienze alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia
vitivinicola.
2. Le somme introitate ai sensi del comma 1 sono destinate ad
attività di ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di
qualità, nonché al pagamento di eventuali rettifiche finanziarie effettuate dai
servizi comunitari del FEOGA-Garanzia, in sede di liquidazione conti relativi al
settore vitivinicolo.
3. Al fine di consentire la regolarizzazione contabile delle
somme di cui ai commi 1 e 2, sono istituiti nella unità previsionale di base
2.1.4 (Assegnazioni per lo sviluppo del settore agricolo) un capitolo di entrata
e un correlato capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo aventi le
seguenti declaratorie:
a) capitolo di entrata: "Proventi derivanti da sanzioni
amministrative per inadempienze alle disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali in materia vitivinicola";
b) capitolo di spesa: "Somme destinate ad attività di ricerca,
sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità, nonché
destinate al pagamento di eventuali rettifiche FEOGA in sede di liquidazione
conti relativi al settore vitivinicolo".
Art. 47
Gestione della riserva regionale dei
diritti di impianto dei vigneti.
1. La riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti,
istituita con Delib.G.R. n. 1419/2003 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1493/1999, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale
produttivo viticolo, è alimentata oltre che dai diritti di nuovo impianto e
reimpianto dei vigneti non utilizzati entro i termini indicati dal citato
regolamento, anche dai diritti di reimpianto ceduti all'amministrazione
regionale, dietro corrispettivo, dai produttori che li detengono.
2. La Regione può concedere i diritti di impianto dei vigneti
assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai sensi del richiamato articolo 5
del regolamento (CE) n. 1493/1999, ai produttori di età inferiore ai
quarant'anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e, a
titolo oneroso, agli altri produttori che intendono piantare vigneti per la
produzione di vini di qualità.
3. Ai fini della cessione e dell'acquisizione dei diritti di
impianto alla riserva sono istituiti nell'unità previsionale di base 2.1.4 un
capitolo di entrata alimentato con i proventi derivanti dalla cessione dietro
corrispettivo dei diritti di impianto dei vigneti e un capitolo di spesa che
ogni anno sarà alimentato dalle somme rinvenienti dalla concessione dietro
corrispettivo dei diritti di impianto dei vigneti e dalle somme stanziate
annualmente nel bilancio autonomo di previsione per l'acquisizione di diritti di
reimpianto da assegnare alla riserva, aventi le seguenti declaratorie:
a) capitolo di entrata: "Somme derivanti dalla concessione di
diritti di impianto dei vigneti prelevati dalla riserva regionale";
b) capitolo di spesa: "Somme
destinate ad azioni afferenti al comparto vitivinicolo regionale." (19)
(19) Lettera sostituita dalla l.r.
n. 40/2015, art. 6, lett. a). Il testo originario era così formulato :
" b) capitolo di spesa: "Somme destinate all'acquisizione di diritti
di reimpianto da assegnare alla riserva regionale". "
Art. 48
Disposizioni per attività di
formazione professionale in agricoltura.
1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione, da
parte delle Università degli studi della Puglia, Facoltà di agraria e Facoltà di
scienze biologiche, di master in olivicoltura ed elaiotecnica, in viticoltura ed
enologia, in ortofrutticoltura e in marketing agro-alimentare, anche al fine di
formare professionalità idonee ad agevolare l'attività delle imprese pugliesi
per la certificazione di qualità, per la sicurezza alimentare e per
l'internazionalizzazione commerciale, nonché per le azioni di accompagnamento
all'attuazione della politica agricola comune riformata con la recente
regolamentazione comunitaria.
2. Il concorso nel finanziamento è a carico del capitolo di
nuova istituzione 113038 rientrante nell'unità previsionale di base 4.3.5 (Spese
per concessione alle università pugliesi di contributi per la realizzazione di
master in agricoltura), all'uopo stornando la somma di euro 500 mila dal
capitolo 113039 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.
Art. 49
Contributo straordinario ai Comuni
colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
1. Il contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino
Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, già previsto in euro 1
milione dall'articolo 40
della L.R. n. 20/2002, è elevato a euro 3
milioni.
2. La copertura dell'onere aggiuntivo di euro 2 milioni di cui
al comma 1 è garantita con specifico stanziamento iscritto nell'unità
previsionale di base 1.4.1, capitolo 511043 "Contributo straordinario ai Comuni
del Sub Appennino Dauno per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi
sismici del 31 ottobre 2002. Legge di bilancio 2003".
Art. 50
Disposizioni in materia di
Protezione civile.
1. Il Comitato regionale di protezione civile coadiuva con
funzioni propositive e consultive, secondo le modalità da determinare con
apposito regolamento, il Settore di protezione civile nello svolgimento delle
attività di protezione civile della Regione Puglia per quanto riguarda la
pianificazione degli interventi in materia di previsione e prevenzione sul
territorio sia diretta che convenzionata, fornendo i relativi indirizzi.
2. Il Comitato regionale della protezione civile è presieduto
dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Per l'espletamento delle funzioni del Comitato di protezione
civile e dell'Ufficio del Presidente viene assegnato un fondo di euro 50 mila e
l'utilizzo di personale regionale nei limiti di due unità.
Art. 51
Modifiche all'articolo
57 della L.R. n. 1/2004.
1. All'articolo 57
della L.R. n. 1/2004 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Consigliere regionale che abbia esercitato il mandato
per almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi
obbligatori ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno
di fine mandato.";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. La misura dell'anticipazione non può superare l'80 per
cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione
del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.
2-ter. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per
legislatura regionale.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche a coloro che hanno già percepito, alla data di entrata in vigore
della presente legge, la suddetta anticipazione.".
Art. 52
Modifiche agli articoli
3 e 4 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3
della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18
(Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), sono
sostituiti dai seguenti:
"3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla
ricerca o alla misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo
è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di
notifica del provvedimento, ricorso al Dirigente del Settore risorse naturali,
il quale provvede definitivamente entro novanta giorni dalla data di deposito
del ricorso.
4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che
trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Dirigente del Settore
risorse naturali per i provvedimenti di competenza.".
Art. 53
Modifiche alla legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6.
1. Al comma 5 dell'articolo 2
della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6
(Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale (ARPA), come modificato dall'articolo 15
della L.R. n. 20/2002 e dall'articolo 49
della L.R. n. 1/2004, le parole: "corredati di
relazione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6" sono abrogate.
2. Al comma 9 dell'articolo 5
della L.R. n. 6/1999 le parole: "e su parere
del Comitato di indirizzo" sono abrogate.
3. Il comma 1 dell'articolo 6
della L.R. n. 6/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione
dell'ARPA e in particolare:
a) definisce, la prima volta entro il 30 settembre 2004 per il
triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data dell'anno di scadenza
di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell'azione dell'ARPA sul
territorio regionale;
b) approva il programma annuale di attività predisposto
dall'ARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).".
4. Il comma 3 dell'articolo 6
della L.R. n. 6/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;
b) Assessore regionale alla sanità;
c) Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
d) Presidente del Comitato istituzionale dell'Autorità di
bacino della Puglia, istituita con L.R. n. 19/2002, in attuazione della legge 18
maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo);
e) Presidenti delle Province della Puglia, o Assessori
provinciali all'ambiente, se delegati;
f) Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o
Assessori all'ambiente, se delegati.".
5. Al comma 5 dell'articolo 8
della L.R. n. 6/1999 le parole: "e comunicati
al Comitato di indirizzo" sono abrogate.
Art. 54
Usi civici - Semplificazione delle
procedure di legittimazione.
1. Sono legittimate, ai sensi del disposto della legge
fondamentale del 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge, con
modificazioni, del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n.
1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, sulla stessa materia) e del suo
regolamento di attuazione regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, fatto salvo
l'aggiornamento dei dati e dei canoni all'attualità, tutte le terre di ciascun
comune della regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli
stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali
il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli
elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo
pretorio dei rispettivi Comuni ai sensi dell'articolo 15 del R.D. n. 332/1928.
2. Sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la
legittimazione negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti
demaniali, riportate nell'inventario regionale dei beni di uso civico dei
singoli Comuni, ad avvenuto deposito degli elaborati d'inventario regionale
presso le Segreterie comunali e pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi
Comuni.
3. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei
canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le
altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei
canoni stessi sono delegate ai Comuni di competenza.
3-bis. Le terre civiche gravate di livello,
riportate negli stati degli arbitrari occupatori, di cui ai commi 1 e 2, che
risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le
quali siano stati rilasciati titoli abitativi edilizi sulla base di titoli di
proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di
compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi
comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del
valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un
terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche che
riguardino immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o
commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da
tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione
funzionale di terreni agrari (20).
(20) Comma aggiunto
dall' art. 1, L.R. 28 giugno
2007, n. 19.
Art. 55
Estensione delle disposizioni di cui
alla legge
regionale 10 ottobre 2003, n. 23.
1. Le disposizioni di cui alla legge
regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in
materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale), sono estese
all'utilizzo da parte della Regione di risorse finanziarie del Quadro
comunitario di sostegno (QCS) - POR 2000/2006 e di altre risorse di provenienza
regionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale, destinate alla
realizzazione di opere e/o esecuzione di lavori di manutenzione, conservazione e
valorizzazione degli impianti e della sistemazione idraulico forestale dei
Consorzi di bonifica.
Art. 56
Proroga termini.
1. Al comma 1 dell'articolo 41
della L.R. n. 1/2004 le parole: "30 giugno
2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
Art. 57
Modifiche all' articolo
5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54. (21)
[1. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 5
della legge regionale 20 dicembre 1984, n.
54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono sostituite dalle
seguenti:
"c) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a
livello nazionale e territoriale;
d) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti
delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello
nazionale e territoriale (22);. ]
(21) Lettera così corretta con avviso di errata corrige
pubblicato nel B.U.R.P. 18 novembre 2004, n. 138.
(22) Articolo abrogato dalla
l.r. 10/2014, art. 44, lettera
c).
Art. 58
Integrazioni all'articolo
28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7.
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento delle
spese relative al personale, in connessione con la riduzione degli organici,
nonché per armonizzare i trattamenti previsti per il personale regionale, ai
dipendenti delle Aziende di promozione turistica (APT), degli Enti regionali per
il diritto allo studio universitario (EDISU) e degli Istituti autonomi case
popolari (IACP) che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presentino istanza per la risoluzione del rapporto di lavoro si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 28
della L.R. n. 7/2002, con esclusione delle
modifiche apportate dall'articolo 63
della L.R. n. 1/2004 (23).
2. La data di cessazione del rapporto di lavoro, indicata nelle
istanze di cui al comma 1, non può essere posteriore al 1° gennaio 2005. Gli
enti predetti hanno, tuttavia, facoltà, per inderogabili esigenze di servizio,
di scaglionare l'esodo dei dipendenti, comunque non oltre il 31 dicembre 2005 (24).
3. Per le sole APT la percentuale di cui all'articolo 28,
comma 8, della L.R. n. 7/2002 è elevata al 100
per cento.
4. Qualora, a seguito della riorganizzazione delle strutture,
disposta dai predetti enti, anche in conseguenza dell'applicazione della
presente norma, si rendesse necessario il completamento delle rispettive piante
organiche, sussiste l'obbligo, in capo ai medesimi enti, previsto dall'articolo
61,
comma 2, della L.R. n. 1/2004.
5. Il comma 5 dell'articolo 28 della L.R. n. 7/2002 è abrogato.
(23) Ai sensi dell'art. 12, L.R. 30
dicembre 2005, n. 20
le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche al personale dell'Agenzia regionale per il
lavoro di cui all'art. 55 della presente legge (vedi anche l'art. 19
della suddetta L.R.
n. 20/2005).
(24) Vedi anche l'art. 19, L.R. 30
dicembre 2005, n. 20.
Art. 59
Disciplina provvisoria del
reclutamento del personale della Regione.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 1064 del
27-03-2006 (ud. del 09-03-2006), A.A. c. Regione Puglia e
altri
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Regioni e Autonomie
locali del 31 marzo 1999 e fino alla rideterminazione della dotazione organica a
seguito della riorganizzazione prevista dall'articolo
59 della L.R. n. 1/2004, le posizioni funzionali vacanti nelle categorie
professionali B, C e D, di cui al citato CCNL, sono ricoperte mediante procedure
selettive interne per una quota non superiore al 50 per cento.
2. In via transitoria, per le procedure in corso di
espletamento, la percentuale riservata al personale interno sarà ridotta in una
misura non superiore al 20 per cento.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo sono fatti salvi gli esiti delle procedure di progressione
verticale effettuate in base alla Delib.G.R. 30 dicembre 1997, n. 10179 (Articoli
30 e 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Bandi di concorsi
interni riservati al personale di ruolo della Regione). Restano fermi, pertanto,
gli inquadramenti effettuati in base a tali procedure da imputarsi all'aliquota
di cui al comma 1, anche se in esubero rispetto alla medesima. I posti in
esubero rispetto alla citata aliquota sono portati in detrazione dall'aliquota
di cui al comma 2 in occasione dell'espletamento di procedure concorsuali
successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 60
Modifiche allalegge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18.
1. Al comma 2 dell'articolo 13
della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18
(Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), come modificato
dall'articolo 2
della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2, le
parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 dicembre 2004".
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20
della L.R. n. 18/2002, come modificata
dall'articolo 3
della L.R. n. 2/2004, le parole: "entro il 30
settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".
3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 34
della L.R. n. 18/2002, come modificato
dall'articolo 8
della L.R. n. 2/2004, le parole: "entro il 30
settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".
Art. 61
Agevolazioni tariffarie. (25)
1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4
dell'articolo 30
della L.R. n. 18/2002 è elevato, limitatamente
all'anno 2004, al 3,5 per mille.
(25) Articolo implicitamente abrogato
dalla l.r.
20/2005 che ha rideterminato le tariffe
Art. 62
Riconoscimento oneri personale
formazione professionale (26).
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV, sent. n. 716 del
28-02-2005, Dell'Olivo Cosimo ed altri c. Regione Puglia
1. La Regione Puglia riconosce le spese rivenienti da
transazioni sottoscritte dagli enti gestori, ai sensi dell'articolo 2113, comma
4, del codice civile, relative alle retribuzioni, secondo il CCNL di categoria,
del personale non impegnato in attività formative nel periodo dal 1° luglio 1996
al 31 marzo 2002, ivi compreso il costo relativo, per tale periodo,
all'inquadramento nelle fasce retributive e per i passaggi di livello ex
articoli 18 e 27 CCNL 94/97, derivante dall'applicazione dell'accordo di
contrattazione decentrata del 18 giugno 2002 (27).
2. Le transazioni di cui al comma 1 sono riconosciute se
definite e sottoscritte, per ogni operatore. La Regione riconosce un importo in
misura non superiore al 75 per cento del costo lordo delle retribuzioni per il
periodo di cui al comma 1 (28).
2-bis. In caso di mancata transazione con il lavoratore, per
indisponibilità dello stesso, la Regione Puglia riconosce all'ente gestore
l'importo di cui al comma 2, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3.
In tale ipotesi sarà cura dello stesso ente integrare la documentazione prevista
al comma 5 con un'ulteriore dichiarazione, per i lavoratori interessati, a firma
del legale rappresentante, autenticata ai sensi di legge, di rinuncia
irrevocabile alla chiamata in garanzia della Regione in qualsivoglia proponendo
giudizio, avente ad oggetto le retribuzioni degli stessi per i periodi di cui al
comma 1 (29).
3. Il riconoscimento avviene a condizione che il personale
interessato:
a) sia stato inserito nell'Albo o nell'elenco di cui
all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978,
n. 54 (Formazione professionale), soppresso con l'articolo 1
della L.R. n. 27/2001;
b) sia stato a disposizione esclusiva dell'ente gestore, presso
la cui sede di servizio abbia attestato la presenza;
c) sia stato adibito ad attività comunque connesse alla
formazione professionale.
4. Per tale personale, pena la perdita del riconoscimento di
cui ai commi precedenti, non deve comunque essere stato possibile l'impegno in
altre attività attuate dall'ente di appartenenza, con finanziamento diverso da
quello regionale.
5. L'ente di appartenenza deve presentare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la seguente
documentazione:
a) copia delle transazioni sottoscritte con firme autenticate
ai sensi di legge;
b) dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal
legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella
consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica, con la quale si attestino le condizioni di cui
alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3 e la circostanza di cui al
precedente comma 4;
c) una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con
firma autenticata ai sensi di legge, redatta per ogni operatore e per singolo
periodo di retribuzione per il quale è stata sottoscritta la transazione,
attestante l'attività svolta e la sua connessione alla formazione professionale;
d) dichiarazione del legale rappresentante, con firma
autenticata ai sensi di legge, con la quale si impegna a rinunciare a ogni
azione legale e risarcitoria, anche in corso, nei confronti della Regione
Puglia;
e) dichiarazione del legale rappresentante, con firma
autenticata ai sensi di legge, che l'ente non vanta e non vanterà più alcuna
pretesa nei confronti della Regione Puglia a qualsiasi titolo.
6. La liquidazione sarà disposta come segue:
a) una prima rata, pari al 50 per cento di quanto richiesto,
previa presentazione di apposita fideiussione;
b) una seconda rata, pari a un ulteriore 40 per cento di quanto
richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;
c) una terza rata a saldo, ad avvenuta verifica del rendiconto
(30).
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede,
relativamente all'anno 2004, mediante l'utilizzazione:
a) delle risorse finanziarie, tuttora disponibili, derivanti
dalle somme impegnate per le esigenze di cui all'articolo 1
della L.R. n. 27/2001, rimaste inutilizzate
alla chiusura delle operazioni di esodo degli operatori della formazione
professionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 20
della L.R. n. 20/2002;
b) delle disponibilità di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 2,
comma 4, della L.R. n. 27/2001.
8. Relativamente all'esercizio finanziario 2005 si provvede
mediante iscrizione di apposito stanziamento di euro 21 milioni.
(26) Vedi
anche l'art. 3, comma 22,
secondo e terzo periodo, L.R. 31 dicembre 2007, n.
40.
(27) Comma così
modificato dall'art. 3, comma 22, primo
periodo, L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.
(28) Comma così
modificato dall'art. 8, comma 1, lettera
a), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.
(29) Comma aggiunto
dall'art. 8, comma 1, lettera
b), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.
(30) Il presente comma,
già sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera
c), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1, è
stato poi nuovamente così sostituito dall' art. 28, L.R. 2 dicembre
2005, n. 17. Il testo
precedente era così formulato: «6. La liquidazione sarà disposta come segue: a)
una prima rata, pari al 50 per cento di quanto richiesto, previa presentazione
di apposita fideiussione; b) una seconda rata, a saldo, ad avvenuta verifica del
rendiconto.».
Art. 63
Integrazione dell'articolo
13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15.
1. All'articolo 13
della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
(Riforma della formazione professionale), è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"2-bis. Il Settore personale della Regione Puglia, sulla base
del contingente numerico per provincia definito dal Settore formazione
professionale, provvede entro il 31 dicembre 2004 a portare a compimento le
procedure di cui al comma 2 dell'articolo 60
della L.R. n. 1/2004, tenendo comunque presente
la dotazione di personale che il medesimo Settore formazione professionale
individuerà quale necessaria per l'attuazione sia degli interventi di cui
all'articolo 16, comma 4, lettera a), mantenuti alla competenza regionale, che
delle altre attività della medesima legge allo stesso titolo attribuite.".
Art. 64
Integrazione dell'articolo
15 della L.R. n. 15/2002.
1. All'articolo 15
della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Nel caso in cui l'omesso o cattivo esercizio delle
funzioni conferite produca la perdita di finanziamenti comunitari e nazionali,
anche a causa della mancata, incompleta o irregolare certificazione della spesa,
la Regione Puglia si rivarrà, nei confronti dell'ente inadempiente, degli
eventuali danni connessi.".
Art. 65
Modifica all' articolo
22 della L.R. n. 15/2002.
1. Il comma 1 dell'articolo 22
della L.R. n. 15/2002 è sostituito dal
seguente:
"1. A partire dall'annualità POR 2006, l'affidamento a soggetti
pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento
professionale, con esclusione di quelle la cui attuazione, ai sensi
dell'articolo 16, comma 4, lettera a), sono mantenuti alla competenza regionale,
è determinato attraverso periodici avvisi pubblici, da emanare e pubblicare sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia a cura delle Province, le quali,
previa verifica dei requisiti di ammissibilità, effettuano la valutazione di
merito dei progetti, garantendo i principi di trasparenza e d'imparzialità. Allo
scopo di assicurare sia l'uniformità nella programmazione dell'attività
formativa, nella definizione degli avvisi pubblici e nella valutazione delle
proposte, che il rispetto dei tempi di spesa per l'utilizzo delle risorse
comunitarie e statali, la Regione Puglia, sentite le Province, definisce lo
schema di avviso pubblico da adottare da parte delle singole Province, la
ripartizione delle risorse finanziarie tra esse, la tempistica di emanazione dei
bandi e di valutazione delle proposte. La Giunta regionale, con regolamento da
approvare entro il 31 dicembre 2004, sentite le Province e le Organizzazioni
sindacali, adatterà, per l'attuazione delle attività di cui sono responsabili le
Province, le procedure di cui all'articolo 49
della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13
(Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia
2000-2006).".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 60
dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Allegati (31)
(31) Gli allegati, che si omettono,
contengono variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2004, approvato con
L.R.
30 dicembre 2003, n. 30.