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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
24
Data
04/10/2005
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Misure di conservazione relativa a specie prioritaria di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edicati ricadenti in propositi Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 124 del 04/10/2005
Allegati

 



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.

 

- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".

 

- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".

 

- Visti gli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

 

- Visto l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE, così come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 3 aprile 2000 riportante l'elenco dei Siti Natura 2000 in Italia.

 

- Vista la legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

 

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3310 del 23 luglio 1996 di presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente del censimento dei Siti Natura 2000 in Puglia e n. 1157 dell'8 agosto 2002 di revisione tecnica delle delimitazioni dei Siti Natura 2000 in Puglia.

 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1332 del 20 settembre 2005 di attuazione del Regolamento suddetto.

 

 

EMANA

 

 

Il seguente Regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, i proponenti piani e interventi ricadenti nei proposti Siti d'Importanza Comunitaria (pSIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), tutti facenti parte della Rete europea Natura 2000 e tutti denominati Siti Natura 2000 di cui all'elenco allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante, che possono avere incidenza significativa sugli stessi Siti, devono effettuare la valutazione di incidenza di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi Siti.

2. Il presente regolamento si applica nelle zone omogenee "A" e "B" dei centri edificati così definite dalla strumentazione urbanistica comunale vigente all'atto di entrata in vigore del presente regolamento ed ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.

3. Qualora le zone omogenee "A" e "B" di cui al comma 2. ricadano in un pSIC o in una ZPS di cui al comma 1., dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento, risanamento igienico e ristrutturazione edilizia, devono essere realizzati conservando i caratteri tipologici delle coperture e ripristinando materiali, colori e tecnologie costruttive della tradizione storica locale;

b) devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. n. 380/2001);

c) le costruzioni di singoli edifici su lotti liberi, le sopraelevazioni e i completamenti di immobili esistenti, devono essere realizzati con copertura a tetto con rivestimento in tegole o coppi, preferibilmente in argilla e con tecnologie e colori della tradizione storica locale; devono, inoltre, essere realizzati i passaggi per i sottotetti, eventuali cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. n. 380/2001);

d) è vietato abbattere alberi e/o modificare aree verdi esistenti se non per necessità;

e) eventuali aree libere di pertinenza di edifici devono essere sistemate a verde con essenze autoctone;

f) è vietato installare impianti di illuminazione ad alta potenza che possano creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale (gravine, aree di steppa) limitrofe al centro urbano;

g) nei casi di aree di vegetazione naturale (gravine, aree di steppa) limitrofe al centro urbano le sorgenti sonore non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza dell'intervento (L. n. 447/1995).

 


Art. 2

1. Tutti gli interventi descritti nell'art. 1 e ricadenti nelle zone omogenee "A" e "B" devono essere corredati da apposita autocertificazione, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, a firma di tecnico abilitato e relativa al rispetto del presente regolamento.

2. La verifica positiva da parte dei competenti Uffici comunali della documentazione indicata nel presente regolamento, con riferimento unicamente agli interventi ricadenti nei centri edificati ai sensi del comma 3. dell'art. 1, rappresenta avvenuto espletamento della procedura di valutazione d'incidenza sul pSIC e sulla ZPS.

3. L'Ufficio comunale competente è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui all'art. 1 e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta attuazione degli indirizzi contenuti nel presente regolamento e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo del pSIC e della ZPS.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

ALLEGATO   (vedasi allegato)