IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visti gli
artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- Visto
l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della
Direttiva 92/43/CEE, così come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003,
n. 120.
- Visto il
Decreto del Ministro dell'Ambiente del 3 aprile 2000 riportante l'elenco dei
Siti Natura 2000 in Italia.
- Vista la
legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni
in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di
incidenza.
- Viste le
deliberazioni della Giunta regionale n. 3310 del 23 luglio 1996 di presa d'atto
e trasmissione al Ministero dell'Ambiente del censimento dei Siti Natura 2000 in
Puglia e n. 1157 dell'8 agosto 2002 di revisione tecnica delle delimitazioni dei
Siti Natura 2000 in Puglia.
- Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.1332 del 20 settembre 2005 di attuazione del
Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come
modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, i proponenti piani e interventi
ricadenti nei proposti Siti d'Importanza Comunitaria (pSIC) e nelle Zone di
Protezione Speciale (Z.P.S.), tutti facenti parte della Rete europea Natura 2000
e tutti denominati Siti Natura 2000 di cui all'elenco allegato al presente
regolamento per costituirne parte integrante, che possono avere incidenza
significativa sugli stessi Siti, devono effettuare la valutazione di incidenza
di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione degli stessi Siti.
2. Il presente regolamento si applica nelle zone omogenee "A" e
"B" dei centri edificati così definite dalla strumentazione urbanistica comunale
vigente all'atto di entrata in vigore del presente regolamento ed ai sensi
dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.
3. Qualora le zone omogenee "A" e "B" di cui al comma 2.
ricadano in un pSIC o in una ZPS di cui al comma 1., dovranno essere rispettate
le seguenti prescrizioni:
a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, consolidamento, risanamento igienico e ristrutturazione edilizia,
devono essere realizzati conservando i caratteri tipologici delle coperture e
ripristinando materiali, colori e tecnologie costruttive della tradizione
storica locale;
b) devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti,
le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco
naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un
numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento
edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. n. 380/2001);
c) le costruzioni di singoli edifici su lotti liberi, le
sopraelevazioni e i completamenti di immobili esistenti, devono essere
realizzati con copertura a tetto con rivestimento in tegole o coppi,
preferibilmente in argilla e con tecnologie e colori della tradizione storica
locale; devono, inoltre, essere realizzati i passaggi per i sottotetti,
eventuali cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio
(Falco naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali
in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di
intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. n. 380/2001);
d) è vietato abbattere alberi e/o modificare aree verdi
esistenti se non per necessità;
e) eventuali aree libere di pertinenza di edifici devono essere
sistemate a verde con essenze autoctone;
f) è vietato installare impianti di illuminazione ad alta
potenza che possano creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di
vegetazione naturale (gravine, aree di steppa) limitrofe al centro urbano;
g) nei casi di aree di vegetazione naturale (gravine, aree di
steppa) limitrofe al centro urbano le sorgenti sonore non possono determinare
alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza dell'intervento (L. n.
447/1995).
Art. 2
1. Tutti gli interventi descritti nell'art. 1 e ricadenti nelle
zone omogenee "A" e "B" devono essere corredati da apposita autocertificazione,
redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, a firma di tecnico
abilitato e relativa al rispetto del presente regolamento.
2. La verifica positiva da parte dei competenti Uffici comunali
della documentazione indicata nel presente regolamento, con riferimento
unicamente agli interventi ricadenti nei centri edificati ai sensi del comma 3.
dell'art. 1, rappresenta avvenuto espletamento della procedura di valutazione
d'incidenza sul pSIC e sulla ZPS.
3. L'Ufficio comunale competente è tenuto a predisporre un
elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui all'art. 1 e dei
relativi esiti, da inviare all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione
Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta attuazione degli
indirizzi contenuti nel presente regolamento e l'eventuale formulazione, da
parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve naturali, di osservazioni e richiami
vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di
conservazione complessivo del pSIC e della ZPS.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
ALLEGATO (vedasi
allegato)