IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione,
così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella
parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei
regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista la L.R.
19 aprile 1995, n. 20 che, all'art. 4, comma 2, lett. B), prevede l'adozione
di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1446 del 18
ottobre 2005 di attuazione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art.4,
comma 2, lettera b), L.R.
19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a
rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non
autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette" - Modificazioni
al Reg.
2 aprile 1997, n. 1
Il comma 1 dell'art. 2 è così sostituito:
"Le residenze protette in possesso dei requisiti per la
classificazione di cui al precedente art. 1, possono richiedere al Direttore
generale dell'Azienda U.S.L. di appartenenza la classificazione in una delle due
fasce previste dal presente regolamento".
Il comma 2 dell'art. 7 è così riformulato:
"Le strutture protette iscritte nell'apposito registro di cui
all'art. 32
della L.R.
n. 17/2003 e regolarmente classificate ai sensi del precedente art. 2, comma
1, possono accedere al convenzionamento per l'assegnazione delle quote di spesa
per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del
tutto non autosufficienti".
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell'art. 44,
comma 3, e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.