TITOLO I
(1) Con Delib.G.R. 2 marzo 2005, n. 195 è stata
approvata la direttiva per l'assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali
per incentivare la gestione associativa dei servizi. Vedi, anche, la Delib.G.R.
31 marzo 2005, n. 472, la Delib.G.R. 31 marzo 2005, n. 474, l'art. 7, L.R. 12
agosto 2005, n. 12 e la Delib.G.R. 12 luglio 2006, n. 1006.
(2) La presente legge è stata abrogata
dall'art. 70,
comma 3, L.R.
10 luglio 2006, n. 19.
Art. 1
Finalità.
[1. La Regione Puglia programma e realizza sul
territorio un sistema integrato d'interventi e servizi sociali a garanzia della
qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i princìpi e le
finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, in coerenza con i princìpi
della Costituzione, come riformata dalla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Al perseguimento delle finalità della
presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà, concorrono la
Regione, gli enti locali, i soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle
politiche sociali.
3. La Regione riconosce la funzione sociale
degli oratori e ne sostiene l'attività nell'ambito delle iniziative programmate
dal piano regionale socio-assistenziale.
4. Per il raggiungimento dei fini
istituzionali di cui al comma 1, la Regione promuove la partecipazione attiva
dei cittadini attraverso il contributo delle organizzazioni sindacali, delle
associazioni sociali e di tutela degli utenti.
5. La Regione Puglia contrasta ogni forma
d'emarginazione e ispira gli interventi e i servizi a favore delle persone e
delle famiglie al principio di domiciliarità, in modo da favorire l'integrazione
e l'inclusione sociale. A questo fine la Regione Puglia predispone programmi
mirati per il superamento di tutte le istituzioni chiuse e separate che limitano
o impediscono relazioni sociali e con esse il naturale sviluppo della persona
umana] .
TITOLO I
Sistema integrato
Art. 2
Princìpi generali.
[1. Il sistema integrato d'interventi e
servizi sociali si fonda sul riconoscimento e sul ruolo della persona e della
famiglia quale nucleo essenziale della società, delle formazioni sociali
indispensabili per la crescita, lo sviluppo e la cura dell'individuo, della
tutela della vita sin dal suo concepimento fermo restando quanto disposto dalla
legge 22 maggio 1978, n. 194, del diritto di tutti i cittadini all'informazione,
alle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli interventi e al diritto di
libera scelta dei servizi.
2. I cittadini in condizioni di povertà o con
limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie
esigenze per inabilità d'ordine sensoriale fisico e psichico o dovuta a
pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel
mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità
giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni secondo parametri determinati dai
comuni sulla base delle indicazioni del piano regionale e delle disposizioni
nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza.
3. La realizzazione del sistema integrato
s'ispira ai princìpi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà,
efficienza ed efficacia ed è attuata secondo il metodo della rilevazione dei
bisogni, della programmazione degli interventi, dell'impiego delle risorse in
relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, nell'ottica
dell'integrazione con gli interventi sanitari, dell'educazione, dell'istruzione,
della formazione professionale, dell'avviamento e reinserimento al lavoro,
dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle
comunicazioni] .
Art. 3
Strumenti per la realizzazione del sistema.
[1. Il sistema d'interventi e servizi sociali
è definito dal piano regionale e attuato attraverso i piani di zona, assicurando
la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli
ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla Regione.
2. La gestione associata dei servizi
socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai comuni appartenenti allo stesso
distretto socio-sanitario di ciascun ambito territoriale con le modalità
stabilite dalla presente legge] .
Art. 4
Ambiti territoriali.
[1. Gli ambiti territoriali per la gestione
unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari. Il
Comune capofila dell'ambito territoriale è di norma il Comune sede del distretto
socio-sanitario, salvo diversa determinazione della Conferenza dei sindaci
dell'ambito territoriale.
2. La Giunta regionale, su proposta dei comuni
interessati e sentito il parere delle province territorialmente competenti, può
determinare un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali. Le
eventuali modifiche nell'assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali
devono intervenire entro la data di approvazione del piano regionale
socio-assistenziale e, comunque, non oltre la data di decorrenza dei termini di
avvio per il lavoro di stesura dei piani sociali di zona] .
Art. 5
Gestione associata.
[1. La gestione associata dei servizi
socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai comuni appartenenti allo stesso
distretto socio-sanitario.
2. Il piano regionale, in presenza di
particolari condizioni socio-ambientali e organizzative e per specifiche
tipologie di servizi socio-assistenziali, può prevedere, su proposta dei comuni
interessati e sentito il parere delle province territorialmente competenti, che
la gestione associata sia esercitata anche tra comuni appartenenti a diverso
distretto socio-sanitario.
3. I comuni di minore dimensione demografica,
come definiti dal piano regionale, determinano la forma di gestione associata e
possono attribuire l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle
aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, avente sede legale nel territorio circoscrizionale o, in mancanza,
a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I comuni non rientranti nella previsione di
cui al comma 3 determinano autonomamente le forme di gestione tenendo conto
prioritariamente delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al
D.Lgs. n. 207/2001, aventi sede legale nel territorio di competenza.
5. La Giunta regionale, decorso inutilmente il
termine fissato nel piano regionale, sentita la Conferenza Regione - Enti
locali, individua, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000,
la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento per
gli ambiti distrettuali inadempienti.
6. Il regolamento di cui al comma 5 resta in
vigore sino all'approvazione delle forme di gestione da parte dei comuni] .
Art. 6
Incentivazione delle forme
associate.
[1. Il piano regionale socio-assistenziale
determina le risorse aggiuntive da destinare, quali contributi per la gestione
associata, ai comuni con minore dimensione demografica e individua le forme
d'incentivazione per la gestione associata da parte degli altri comuni]
Art. 7
Sistema locale dei servizi sociali.
[1. Il sistema locale si articola in un
insieme d'interventi e servizi socio-assistenziali realizzati in modo coordinato
e integrato con gli interventi dei diversi settori della collettività attivati
dai diversi soggetti pubblici e privati posti in rete attraverso la
programmazione definita dal piano di zona.
2. Il piano di zona, in conformità del piano
regionale, definisce i servizi e gli interventi essenziali e prevede le modalità
per far fronte alle situazioni di emergenza sociale.
3. Il piano regionale, nel rispetto delle
determinazioni dello Stato assunte ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera
m), della Costituzione, fissa i livelli delle prestazioni che devono essere
assicurati dal piano di zona tenendo conto delle risorse finanziarie destinate
al finanziamento del sistema integrato] .
Art. 8
Piano regionale (3).
[1. La Regione, ogni tre anni, approva il
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali in armonia con il piano
sanitario regionale e in raccordo con gli atti di programmazione in materia
educativa e formativa, del lavoro, culturale e abitativa.
2. Il piano regionale definisce:
a) i bisogni del territorio;
b) le priorità degli interventi;
c) l'impiego delle risorse per il
raggiungimento dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni e il loro
riparto per prestazioni e per comuni;
d) i livelli essenziali delle prestazioni
sociali erogabili sotto forma di beni e servizi in conformità dell'articolo 22
della legge 8 novembre 2000, n. 328 assicurando per ogni ambito territoriale:
1) il servizio sociale professionale;
2) il servizio di segretariato sociale per
l'informazione e la consulenza ai cittadini;
3) il servizio di pronto intervento sociale
per le situazioni di emergenza;
4) il servizio di assistenza domiciliare per
soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e il servizio di assistenza
domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie
integrate;
5) le strutture residenziali e
semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
6) i centri di accoglienza residenziali o
diurni a carattere comunitario;
e) gli indirizzi per la realizzazione e lo
sviluppo del sistema;
f) i comuni di minore dimensione demografica
tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve
essere individuata la forma di gestione;
g) le modalità per il raccordo tra la
pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee d'indirizzo e
gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l'uniformità
dei servizi offerti sul territorio regionale;
h) le modalità per il concorso dei soggetti di
cui all'articolo 1 alla definizione dei piani di zona;
i) l'integrazione socio-sanitaria, in coerenza
con gli obiettivi del piano sanitario regionale;
j) il coordinamento per l'integrazione con le
politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale,
dell'avviamento al lavoro, del reinserimento nelle attività lavorative,
dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti, delle
comunicazioni, dell'urbanistica e abitativa;
k) le iniziative di promozione e coordinamento
delle azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
l) le iniziative di sperimentazione dei
modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e
finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze
effettuate a livello europeo;
m) le altre tipologie di servizi oltre a
quelle contemplate nella presente legge;
n) le iniziative di promozione di metodi e
strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste;
o) il programma e il finanziamento per la
formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attività sociali] .
(3) Con Delib.G.R. 4 agosto 2004, n.
1104 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il Piano regionale delle
politiche sociali. Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 settembre 2005, n.
1336.
Art. 9
Piano di zona.
[1. Il piano di zona ha durata triennale ed è
definito dai comuni singoli o associati, d'intesa con le Aziende unità sanitarie
locali (A.U.S.L.), sulla base delle indicazioni del piano regionale e con la
partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 1 che, attraverso
l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con
proprie risorse, alla realizzazione del piano.
2. Il piano di zona, adottato di norma con
accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
definisce:
a) il sistema locale degli interventi e dei
servizi sociali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e provvedendo
alla localizzazione dei servizi;
b) gli obiettivi strategici e le priorità
d'intervento, nonché gli strumenti e le risorse per la relativa realizzazione
tenendo conto delle disponibilità finanziarie derivanti anche dal fondo
sanitario regionale e dalla quota di partecipazione di ciascun soggetto
firmatario dell'accordo;
c) le modalità organizzative dei servizi, le
risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità in
relazione alle disposizioni regionali;
d) le forme di rilevazione dei dati
nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali, le procedure e gli
strumenti per la rendicontazione economica del piano di zona e per il
monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati conseguiti
nell'ambito del piano di zona, nel rispetto delle specifiche direttive regionali
fornite con il piano regionale socio-assistenziale per l'attivazione di flussi
informativi sulla domanda e sull'offerta sociale;
e) le modalità per garantire l'integrazione
tra servizi e prestazioni;
f) le modalità per realizzare il coordinamento
con gli organi periferici dell'amministrazione penitenziaria e giudiziaria;
g) le modalità per la collaborazione dei
servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà
sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
h) le forme di concertazione con l'A.U.S.L.
per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria;
i) i criteri di ripartizione della spesa a
carico di ciascun Comune, delle A.U.S.L. e degli altri soggetti firmatari
dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento degli
obiettivi strategici e delle priorità degli interventi;
j) le iniziative di formazione e di
aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei
servizi in attuazione della programmazione regionale;
k) le forme e le modalità di partecipazione
dei cittadini e degli utenti alla programmazione e al controllo della qualità
dei servizi, sulla base del piano.
3. Il piano di zona in caso di gestione
associata è promosso dal Sindaco del comune sede del distretto socio-sanitario
ed è approvato con accordo di programma, in conformità delle indicazioni del
piano regionale] .
Art. 10
Integrazione socio-sanitaria.
[1. La Regione Puglia promuove, qualifica e
sostiene l'integrazione socio-sanitaria; le attività socio-assistenziali a
integrazione socio-sanitaria e le attività sanitarie a integrazione
socio-assistenziale sono finalizzate a soddisfare in modo integrato i bisogni
dei cittadini in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali,
d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita e di tutela della
salute.
2. La programmazione degli interventi
integrati e i modelli organizzativi e gestionali sono definiti nell'ambito del
piano di zona sulla base delle indicazioni del piano regionale
socio-assistenziale in coerenza con il piano sanitario regionale.
3. I rapporti tra i soggetti erogatori degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali e le aziende erogatrici delle
prestazioni sanitarie sono regolati sulla base degli atti d'indirizzo della
Regione].
Art. 11
Sistema informativo.
[1. La Regione, nell'ambito del sistema
informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della L. n. 328/2000, in
collaborazione con le province e i comuni, singoli e/o associati, istituisce il
sistema informativo regionale.
2. Il sistema informativo dei servizi
socio-assistenziali è strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e delle
informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali finalizzata alla
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.
3. Il Centro regionale di documentazione di
cui all'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10, assume la
denominazione di Centro regionale di documentazione per le politiche sociali,
opera quale centro regionale di raccolta ed elaborazione dati sulle
problematiche sociali e può essere articolato per macro-tematiche. Nell'ambito
del Centro regionale di documentazione per le politiche sociali opera, quale
sezione autonoma del medesimo, il Centro regionale di documentazione e analisi
per l'infanzia e l'adolescenza già istituito dalla L.R. n. 10/1999, in
attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451. La sezione provvede a
raccogliere esclusivamente i dati relativi ai minorenni e collabora
nell'elaborazione delle politiche sociali regionali in favore dei medesimi.
4. Nell'ambito del Centro regionale di
documentazione per le politiche sociali è istituito l'Osservatorio regionale per
le politiche sociali quale organismo tecnico-scientifico di consultazione e
sostegno alla programmazione regionale.
5. La Giunta regionale, con proprio
regolamento, provvede a disciplinare il funzionamento del Centro regionale di
documentazione e dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali ed emana
le direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la
raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi
relativi:
a) alla realizzazione della banca dati
riferita ai servizi, progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione
per aree d'intervento di attività;
b) alla conoscenza dei bisogni sociali.
6. L'Assessorato regionale ai servizi sociali,
per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, può avvalersi
di enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel
campo delle politiche sociali.
7. Le attività del presente articolo assumono
rilevanza prioritaria nell'ambito del piano regionale socio-assistenziale con
riserva di specifiche risorse per l'attivazione e la gestione associata di un
sistema informativo su tutto il territorio regionale, che saranno assegnate agli
enti locali interessati secondo le funzioni attribuite agli stessi] .
Art. 12
Finanziamento del sistema integrato.
[1. Il sistema integrato degli interventi e
dei servizi socio-assistenziali educativi si realizza con il concorso delle
risorse all'uopo destinate dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.
2. La Regione provvede ad assegnare ai comuni
singoli e/o associati la quota del fondo nazionale per le politiche sociali e il
fondo regionale socio-assistenziale secondo le indicazioni fissate dal piano
regionale socio-assistenziale.
3. Al finanziamento del sistema concorrono,
altresì, le risorse provenienti dal fondo sanitario regionale nonché quelle dei
soggetti del terzo settore e delle aziende pubbliche di servizi alla persona di
cui al D.Lgs. n. 207/2001 che partecipano alla realizzazione dei piani di zona]
.
Art. 13
Competenze dei comuni.
[1. I comuni sono titolari di tutte le
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello
locale, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla
gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla
programmazione regionale.
2. Ai comuni, oltre alle competenze già
trasferite a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alle funzioni attribuite,
ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, spettano, nell'ambito
delle risorse disponibili in base al piano regionale e di zona, l'esercizio
delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione,
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle
priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse
umane e finanziarie locali, con l'obbligatorio coinvolgimento dei soggetti di
cui all'articolo 1 della presente legge;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni
economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22 della L. n. 328/2000
e dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza
dei servizi socio-assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a gestione pubblica o privata;
d) partecipazione al procedimento per la
definizione degli ambiti territoriali con le modalità stabilite dalla legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22;
e) definizione dei parametri di valutazione
delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge ai fini
della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi
coinvolgendo le rappresentanze associative.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai
commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere, nell'ambito del sistema locale
dei servizi sociali a rete, l'apporto delle risorse delle collettività locali
tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di
auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita
comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti
che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dal
regolamento regionale, tramite collegamenti operativi tra i servizi che
realizzano attività volte all'integrazione sociale e intese con le A.U.S.L. per
le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione
amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza,
l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
d) effettuare forme di consultazione dei
soggetti di cui all'articolo 1, per valutare la qualità e l'efficacia dei
servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di
partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste
dagli statuti comunali] .
Art. 14
Competenze delle province.
[1. Le province, per il rispettivo territorio
e con le modalità definite nel piano regionale socio-assistenziale, concorrono:
a) alla programmazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 20 del
D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 112/1998, attribuiti
con il D.Lgs. n. 96/1999;
b) alla raccolta delle conoscenze e dei dati
sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti
istituzionali ai fini dell'attuazione del sistema informativo regionale;
c) all'analisi della domanda e dell'offerta
assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più
rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti
locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi
territoriali;
d) alla promozione e alla realizzazione,
d'intesa con i comuni, d'iniziative di formazione, con particolare riguardo alla
formazione professionale di base e all'aggiornamento;
e) alla definizione e all'attuazione dei piani
di zona.
2. Le province, nel rispetto delle modalità
definite nel piano regionale socio-assistenziale, esercitano sul rispettivo
territorio le funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di
realizzazione della rete delle attività socio-assistenziali, promuovono le
azioni dei comuni per la gestione associata dei servizi sociali ed esercitano le
competenze in materia di formazione e coordinamento operativo dei soggetti e
delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare
riguardo alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e al
volontariato, e attuano gli interventi in materia di assistenza scolastica e
istruzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in applicazione
dell'articolo 8, comma 5, della L. n. 328/2000 (4).
3. Le province, in attuazione del principio di
sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000,
coordinano e attuano, d'intesa con i comuni, specifiche tipologie di servizi
socio-assistenziali, anche a integrazione socio-sanitaria che non siano
realizzabili a livello comunale, in linea con quanto disposto nel piano sociale
regionale, nonché promuovono azioni per sostenere e favorire il ruolo degli
organismi del terzo settore, anche per garantire la pluralità dell'offerta dei
servizi e il diritto di scelta delle famiglie e dei singoli] .
(4) Con Delib.G.R. 2 marzo 2005, n.
197 è stata approvata la direttiva per l'assegnazione delle risorse per gli
interventi di cui al presente comma. Vedi, anche, la Delib.G.R. 15 novembre
2005, n. 1592.
Art. 15
Competenze della Regione.
[1. La Regione esercita le funzioni di
programmazione, coordinamento e indirizzo e definisce le modalità per
l'integrazione in materia di politiche sociali, ambientali, sanitarie,
scolastiche, lavorative, tempo libero, culturali, trasporti, comunicazioni,
urbanistica e abitative (5).
2. La Regione, in conformità delle
disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione:
a) definisce gli ambiti territoriali
d'intervento e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete, curandone l'equa distribuzione sul territorio regionale
in rapporto alla popolazione e ai bisogni emergenti in ciascun ambito
territoriale;
b) approva il piano regionale degli interventi
e dei servizi sociali e assegna le risorse finanziarie all'uopo destinate,
riservando risorse non inferiori al 10 per cento della quota annuale del fondo
nazionale per le politiche sociali agli interventi a sostegno della famiglia da
definirsi con apposito provvedimento legislativo, privilegiando in tale
assegnazione gli ambiti territoriali che presentano maggiori carenze dei servizi
sociali e prevedendo una distinta disciplina per i servizi i cui interventi si
realizzino in aree interdistrettuali;
c) esercita l'attività di monitoraggio e
valutazione dell'efficacia della spesa;
d) promuove e finanzia lo sviluppo dei
servizi, la tutela dei diritti sociali e la sperimentazione degli interventi
innovativi valorizzando le esperienze realizzate a livello europeo;
e) promuove, finanzia e coordina le azioni di
assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da
parte degli enti locali;
f) promuove e finanzia lo studio e la
definizione di metodi e strumenti per il controllo dell'efficacia e
dell'efficienza dei servizi e per la valutazione dei risultati delle azioni
previste;
g) definisce i requisiti minimi e le procedure
per l'autorizzazione delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari pubblici e privati;
h) definisce i requisiti e le procedure per
l'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari pubblici e privati;
i) determina le modalità per l'esercizio della
vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali pubblici e privati;
j) istituisce i registri regionali delle
strutture e dei servizi socio-assistenziali pubblici e privati autorizzati
all'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c);
k) definisce i requisiti di qualità per la
gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
l) definisce i criteri per la concessione da
parte dei comuni dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
m) definisce i criteri generali per la
determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni;
n) esercita le funzioni in materia di
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e/o delle aziende pubbliche di
servizi alla persona e di persone giuridiche private operanti nel campo dei
servizi sociali;
o) organizza e coordina, in raccordo con le
province, il sistema informativo dei servizi sociali;
p) determina i criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti titolari
delle strutture e dei servizi accreditati;
q) predispone e finanzia i piani per la
formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attività sociali;
r) promuove e finanzia iniziative informative
e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel
settore dei servizi sociali per favorire il concorso alla progettazione sulle
iniziative comunitarie e l'accesso ai fondi dell'Unione europea;
s) disciplina l'attività di controllo
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio e di valutazione dei
risultati delle azioni previste;
t) disciplina le modalità per il concorso
degli enti locali alla programmazione regionale e la consultazione dei soggetti
di cui all'articolo 1;
u) esercita il potere sostitutivo nei casi e
con le modalità previste dalla vigente normativa;
v) disciplina le procedure amministrative, le
modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle
prestazioni sociali e l'istituzione degli uffici di tutela degli utenti;
w) disciplina le modalità di partecipazione e
di promozione civica, d'intesa con le diverse espressioni della cittadinanza
attiva, per lo sviluppo dei servizi e la realizzazione d'interventi innovativi e
di tutela dei diritti sociali nelle fasi della programmazione, verifica e
controllo;
x) definisce i criteri generali per le
procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore
degli invalidi civili e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario e
per gli eventuali benefìci aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del
D.Lgs. n. 112/1998;
y) assume i provvedimenti contingibili e
urgenti d'interesse non esclusivamente comunale] .
(5) Con Delib.G.R. 29 dicembre 2004,
n. 2098 sono state approvate, ai sensi del presente comma, le linee-guida in
materia d'interventi a favore delle persone immigrate. Vedi, anche, quanto
previsto dalla Delib.G.R. 29 dicembre 2004, n. 2100.
Art. 16
Concorso del terzo settore.
[1. La Regione e gli enti locali riconoscono
il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore e
valorizzano l'apporto delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative
sociali e delle associazioni di promozione sociale attraverso azioni per il
sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti.
2. I soggetti del terzo settore di cui
all'articolo 1 partecipano alla programmazione e alla progettazione del sistema
integrato d'interventi e servizi sociali.
3. Le organizzazioni di volontariato, le
cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, iscritte nei
rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di
convenzioni per l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura
e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità individuate dalla Regione
con il regolamento di cui all'articolo 43 per valorizzare il loro apporto
all'erogazione dei servizi.
4. La Regione e gli enti locali assicurano la
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei
servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e
delle organizzazioni sindacali.
5. Il regolamento regionale individua gli
strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli
utenti] .
Art. 17
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
[1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza sono trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero
in fondazioni o associazioni di diritto privato. Ai fini della trasformazione,
gli organi statutari delle Istituzioni individuano, con proprio atto
deliberativo, la nuova forma giuridica da adottare secondo i requisiti, i
criteri e le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente
legge. Alle Istituzioni che individuano la propria forma giuridica nella
fondazione ovvero nell'associazione si applicano le disposizioni recate dal
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona
sono disciplinate ai sensi del D.Lgs. n. 207/2001 con successiva legge regionale
](6).
2. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, anche come trasformate ai sensi della presente legge, partecipano,
quali soggetti attivi, alla programmazione, all'organizzazione e alla gestione
del sistema d'interventi e servizi sociali ponendo a disposizione le risorse
patrimoniali e professionali per la realizzazione delle proprie finalità
assistenziali in forma integrata con gli obiettivi del piano di zona.
3. ]Nelle more dell'emanazione delle norme
regionali di attuazione del D.Lgs. n. 207/2001, continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (7) ] .]
(6) Comma abrogato dall'art. 46,
comma 1, L.R.
30 settembre 2004, n. 15 (come sostituito dall'art. 18,
L.R.
15 maggio 2006, n. 13).
(7) Comma abrogato dall'art. 46,
comma 1, L.R.
30 settembre 2004, n. 15 (come sostituito dall'art. 18,
L.R.
15 maggio 2006, n. 13).
Art. 18
Soggetti privati.
[1. I soggetti privati, a scopo di lucro e
non, operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali partecipano alla
realizzazione e alla gestione dei servizi nel rispetto delle disposizioni di cui
alla presente legge] .
TITOLO II
Tipologie, standard, autorizzazione e accreditamento
Art. 19
Criteri.
[1. Nel presente titolo sono definiti i
criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture
socio-assistenziali a gestione pubblica o a gestione privata.
2. L'iscrizione nei registri regionali delle
strutture e dei servizi socio-assistenziali garantisce ai cittadini la qualità
delle prestazioni] .
Art. 20
Strutture e servizi soggetti ad autorizzazione.
[1. Sono soggette all'autorizzazione al
funzionamento tutte le strutture e i servizi socio-assistenziali già operanti e
quelli di nuova istituzione che, indipendentemente dalla denominazione
dichiarata, sono rivolti a:
a) minori, per interventi socio-assistenziali
ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
b) disabili e affetti da malattie croniche
invalidanti e/o progressive e terminali, per interventi socio-assistenziali o
socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di
autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
c) anziani, per interventi socio-assistenziali
o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue
capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
d) persone affette da AIDS che necessitano di
assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le
quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente
impossibile o contrastante con il progetto individuale;
e) persone con problematiche psico-sociali che
necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto
familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente
o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
f) adulti con problematiche sociali per i
quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente
impossibile o contrastante con il progetto individuale.
2. Per le strutture di cui alle lettere b),
c), d) ed e) che erogano anche prestazioni socio-sanitarie, fatto salvo il
rispetto dei requisiti richiesti per le prestazioni sanitarie, l'autorizzazione
di cui al comma 1 è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui
all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni].
Art. 21
Strutture per minori.
[1. Le strutture per minori che erogano
interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della
famiglia sono distinti secondo le seguenti tipologie:
a) comunità familiare;
b) comunità educativa;
c) comunità di pronta accoglienza;
d) comunità alloggio o gruppo appartamento per
adolescenti;
e) centro socio-educativo diurno;
f) asili nido.
2. La comunità familiare è struttura educativa
residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla
convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che
assumono le funzioni genitoriali.
3. La comunità educativa è struttura
residenziale a carattere comunitario di tipo familiare caratterizzata dalla
convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori professionali che
svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.
4. La comunità di pronta accoglienza è
struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla
temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di
educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo
attività lavorativa.
5. La comunità alloggio o gruppo appartamento
per adolescenti è struttura educativa residenziale a carattere comunitario
caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza,
limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a
turno assumono la funzione di adulto di riferimento.
6. Il centro socio-educativo diurno è
struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la
realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali,
ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero di minori con problemi di
socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza.
7. L'asilo nido è un servizio educativo e
sociale aperto ai minori in età compresa tra i tre mesi e i tre anni che
concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una
politica per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel
rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa] .
Art. 22
Strutture per disabili.
[1. Le strutture per disabili sono distinte
secondo le seguenti tipologie:
a) comunità alloggio/gruppo appartamento;
b) comunità socio-riabilitativa;
c) residenza protetta;
d) centro diurno socio-educativo e/o
riabilitativo.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento è
struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente
autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti
familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che
mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori
in maniera continuativa.
3. La comunità socio-riabilitativa è struttura
residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti
privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare
sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il
progetto individuale. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana
significativa, sicura e soddisfacente a persone maggiorenni in situazione di
compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia, e assicura
l'erogabilità d'interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle
forme di assistenza rese a domicilio.
4. La residenza protetta è struttura
residenziale socio-assistenziale destinata a persone in situazione di handicap
con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di assistenza alla
persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a
elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Il centro diurno socio-educativo, anche
all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4, è
struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al
recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il
centro è destinato a soggetti diversamente abili, con notevole compromissione
delle autonomie funzionali e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un
percorso di inserimento lavorativo e assicura l'erogabilità delle prestazioni
riabilitative di carattere socio-sanitario] .
Art. 23
Strutture per anziani.
[1. Le strutture per anziani sono distinte
secondo le seguenti tipologie:
a) comunità alloggio/gruppo appartamento;
b) casa alloggio;
c) casa di riposo;
d) residenza protetta;
e) centro diurno.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento è
struttura residenziale autogestita, a bassa intensità assistenziale, consistente
in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che
necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.
3. La casa alloggio è struttura residenziale a
prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità assistenziale, costituita
da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia dotati di tutti
gli accessori per consentire una vita autonoma e da servizi collettivi,
destinata ad anziani autosufficienti.
4. La casa di riposo è struttura residenziale
a prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o
permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere
servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che
hanno dei limitati condizionamenti di natura fisica, psichica, economica o
sociale nel condurre una vita autonoma.
5. La residenza protetta è struttura
residenziale, a prevalente accoglienza alberghiera e a integrazione
socio-sanitaria, destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente,
anziani non autosufficienti con limitazioni fisiche e/o psichiche non in grado
di condurre una vita autonoma, ma che non necessitano di prestazioni sanitarie
complesse.
6. Il centro diurno è struttura
socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d'incontro e di
relazioni in grado di permettere, anche all'interno o in collegamento con le
strutture di cui ai commi 3, 4 e 5, l'erogabilità delle prestazioni che
rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana] .
Art. 24
Strutture per persone con problematiche
psico-sociali.
[1. Le strutture per persone con problematiche
psico-sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie:
a) comunità alloggio/gruppo appartamento per
persone con disturbi mentali;
b) comunità alloggio/gruppo appartamento per
ex tossicodipendenti.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento
per persone con disturbi mentali è struttura residenziale a bassa intensità
assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo
autogestito di convivenza a carattere familiare per persone con disturbi mentali
prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno
l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso
di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
3. La comunità alloggio/gruppo appartamento
per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a
bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti
privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno
l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso
di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale] .
Art. 25
Strutture per adulti con problematiche sociali.
[1. Le strutture per persone adulte con
problematiche sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie:
a) comunità alloggio/gruppo appartamento per
gestanti e madri con figli a carico;
b) alloggio sociale per adulti in difficoltà;
c) centro pronta accoglienza per adulti;
d) centro di accoglienza per detenuti ed ex
detenuti;
e) casa rifugio per donne, anche con figli
minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento
sessuale.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento
per gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a bassa
intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un
nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e madri con
figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi
opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno
nel percorso d'inserimento o reinserimento sociale.
3. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà
è struttura che offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di
accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale prive del sostegno
familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata
temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto
individuale.
4. Il centro di pronta accoglienza per adulti
è struttura residenziale a carattere comunitario destinata esclusivamente alle
situazioni di emergenza.
5. Il centro di accoglienza per detenuti ed ex
detenuti è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità
completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della
libertà personale.
6. La casa rifugio per donne, anche con figli
minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento
sessuale è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e
assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza
figli, e a donne vittime della tratta e sfruttamento
sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è
avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità] .
Art. 26
Servizi socio-assistenziali.
[1. Sono classificabili servizi
socio-assistenziali:
a) tutte le prestazioni erogate nell'ambito
delle strutture soggette alla disciplina della presente legge;
b) il servizio di segretariato sociale;
c) il servizio di pronto intervento sociale;
d) il servizio sociale professionale;
e) le prestazioni di assistenza domiciliare;
f) le ludoteche;
g) il tutor;
h) i servizi socio-assistenziali di cui alla
legge regionale 9 giugno 1987, n.16;
i) le comunità famiglie;
j) l'affido minori;
k) l'affido adulti;
l) l'affido anziani;
m) l'assegno di assistenza;
n) il servizio civile degli anziani;
o) il servizio di telefonia sociale;
p) i servizi di sostegno alla famiglia e alla
genitorialità;
q) i servizi socio-educativi innovativi e
sperimentali per la prima infanzia;
r) i servizi di contrasto della povertà e
della devianza;
s) i servizi educativi per il tempo libero;
t) gli interventi educativi di strada;
u) i servizi d'integrazione sociale per
disabili;
v) ogni altro servizio individuato nel
regolamento regionale.
2. I servizi socio-assistenziali di cui alle
lettere a), b), d) ed e) del comma 1 sono erogati secondo gli standard fissati
dal regolamento regionale garantendo in ogni caso:
a) la presenza di figure professionali
qualificate in relazione alla tipologia del servizio;
b) la presenza di un coordinatore responsabile
del servizio;
c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate
con l'indicazione delle prestazioni offerte, in conformità della Carta dei
servizi come definita dalla presente legge;
d) la predisposizione di piani
individualizzati di assistenza definiti in un apposito registro degli utenti;
e) l'integrazione con i servizi
socio-sanitari;
f) le attività integrative aperte al contesto
sociale;
g) l'applicazione dei contratti di lavoro e
dei relativi accordi integrativi.
3. I servizi socio-assistenziali di cui alle
lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), e m) sono erogati nel rispetto dei
criteri fissati dal regolamento regionale] .
Art. 27
Definizione dei servizi socio-assistenziali.
[1. Il servizio di segretariato sociale opera
quale sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e svolge
attività d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti di
cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza.
2. Il servizio sociale professionale è
finalizzato alla lettura e decodificazione della domanda sociale, alla presa in
carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, alla
predisposizione di progetti personalizzati, all'attivazione e integrazione dei
servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di
promozione ed emancipazione; svolge uno specifico ruolo nei processi di
pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari;
deve essere garantito da professionisti assistenti sociali iscritti all'Albo;
assume un ruolo d'interventi professionali proprio e di livello essenziale per
osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni d'informazioni,
consulenza e aiuto professionale. Rispetto alla tipologia di intervento, si
distingue in:
a) servizio di segretariato sociale;
b) gestione sociale del caso (case
management);
c) osservazione, pianificazione, direzione e
coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;
d) servizio di pronto intervento per le
situazioni di emergenza sociale.
3. Il servizio di pronto intervento per le
situazioni di emergenza sociale è un servizio sempre funzionante, che affronta
l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile,
strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.
4. Il servizio di assistenza e di educativa
domiciliare consiste:
a) in interventi da fornire ai cittadini al
fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita;
b) in prestazioni di tipo socio-assistenziale
per malati affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali;
c) in servizi per il reinserimento dei minori
a rischio di devianza (maestri di strada e formazione integrata in botteghe).
5. Il servizio di ludoteca consiste in un
insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori che
intendono fare esperienza di gioco e ha lo scopo di favorire lo sviluppo
personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di
scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.
6. L'affido minori è un servizio a carattere
temporaneo prestato da famiglie che assicura a soggetti minori in situazione di
disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.
7. Il tutor è un servizio che assume la
responsabilità d'interventi personalizzati nell'ambito di progetti assistenziali
definiti per ogni specifico caso.
8. La comunità famiglia consiste nel servizio
di accoglienza offerto da nuclei familiari a persone temporaneamente prive di
adeguati supporti familiari.
9. L'affido adulti è un servizio prestato da
famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza
il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.
10. L'affido anziani è un servizio prestato da
famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il
sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di
fuori di un contesto relazionale familiare.
11. L'assegno di assistenza è un intervento di
carattere economico a favore delle famiglie che garantiscono l'accoglienza e la
cura di persone in difficoltà o prive di assistenza anche in condizioni di non
autosufficienza e di minori in affidamento familiare.
12. Il servizio civile degli anziani consiste
nell'attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica utilità
finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società.
13. Il servizio di telefonia consiste
nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi
adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio] .
Art. 28
Autorizzazione.
[1. Le strutture e i servizi
socio-assistenziali sono autorizzati dai comuni competenti per territorio in
conformità delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento
regionale.
2. Il provvedimento di autorizzazione
individua la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e
amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante,
i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la
natura pubblica o privata.
3. Le modifiche agli elementi a base del
provvedimento di autorizzazione, gli ampliamenti e le trasformazioni delle
strutture determinano la decadenza dell'autorizzazione.
4. Nelle more dell'approvazione del
regolamento regionale, i comuni rilasciano autorizzazione provvisoria sulla base
dei requisiti minimi di cui al regolamento approvato con D.M. 21 maggio 2001, n.
308 del Ministro per la solidarietà sociale e, in quanto compatibili, alle
disposizioni regionali vigenti in materia di standard strutturali e
assistenziali e di procedimenti autorizzativi.
5. I servizi e le strutture
socio-assistenziali per minori e per anziani iscritte rispettivamente all'Albo
di cui al Reg. 23 giugno 1993, n. 1 e al registro di cui alla legge regionale 31
agosto 1981, n. 49, sono a domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvisoriamente autorizzate dai
comuni sul cui territorio è sita la struttura, che dispongono contestualmente il
termine entro cui deve provvedersi all'adeguamento ai requisiti di legge.
6. I comuni dispongono per la provvisoria
autorizzazione entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla richiesta,
decorso il quale l'autorizzazione s'intende concessa.
7. I servizi e le strutture
socio-assistenziali per le quali non era prescritta l'autorizzazione regionale,
operanti alla data di entrata in vigore della L. n. 328/2000, su richiesta di
parte sono provvisoriamente autorizzate dai comuni competenti per territorio,
che dispongono contestualmente il termine entro cui deve provvedersi
all'adeguamento ai requisiti di legge.
8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e
7, da definirsi dai comuni in relazione all'entità e all'impegno finanziario
richiesto, non può essere superiore a tre anni.
9. Decorso il termine di validità
dell'autorizzazione provvisoria, la stessa decade automaticamente.
10. Per le strutture di cui all'articolo 20,
comma 2, la verifica di compatibilità prescritta dall'articolo 8-ter, comma 3,
del D.Lgs. n. 502/1992 è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale ai servizi sociali, in relazione agli obiettivi del
piano regionale socio-assistenziale e del piano regionale socio-sanitario.
11. Restano ferme le disposizioni adottate in
attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45 in materia di strutture e servizi
destinati al recupero e alla riabilitazione dalla tossicodipendenza].
Art. 29
Requisiti minimi per l'autorizzazione.
[1. Le strutture soggette ad autorizzazione,
oltre a rispettare i requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e,
in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di
prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, devono
possedere i requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal regolamento
regionale.
2. Nelle more dell'approvazione del
regolamento regionale si applicano i requisiti previsti dalla presente legge,
dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la solidarietà sociale e, in
quanto compatibili, dalla L.R. n. 49/1981, dal Reg. 9 maggio 1983, n. 1 e dal
Reg. n. 1/1993] .
Art. 30
Comunicazione avvio attività.
[1. I servizi di cui all'articolo 26, comma 1,
a eccezione di quelli previsti dalla lettera a), sono automaticamente
autorizzati con la comunicazione di avvio dell'attività da parte del titolare in
conformità delle modalità stabilite dalla presente legge] .
Art. 31
Permanenza dei requisiti di autorizzazione.
[1. La permanenza dei requisiti per
l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi della presente legge è garantita
dai titolari delle strutture e dei servizi socio-assistenziali a mezzo
certificazione di qualità rilasciata da organismi di controllo iscritti in
apposito albo regionale.
2. I requisiti e le modalità d'iscrizione
all'albo degli organismi di controllo, la validità e le caratteristiche della
certificazione sono definiti dal regolamento regionale, che deve stabilire:
a) i requisiti di qualità per la gestione dei
servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
b) gli indici oggettivi di qualità;
c) i casi che determinano la cancellazione
dall'albo degli organismi di controllo;
d) la periodicità della certificazione] .
Art. 32
Registri.
[1. Presso il Settore servizi sociali della
Regione sono istituiti i seguenti registri regionali articolati per provincia:
a) registro delle strutture e dei servizi
autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai
minori;
b) registro delle strutture e dei servizi
autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai
disabili;
c) registro delle strutture e dei servizi
autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli
anziani;
d) registro delle strutture e dei servizi
autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate alle
persone affette da AIDS;
e) registro delle strutture e dei servizi
autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate alle
persone con problematiche psico-sociali;
f) registro delle strutture e dei servizi
autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli
adulti con problematiche sociali.
2. I registri, in forma cartacea e/o
informatica, contengono in ordine cronologico d'iscrizione la denominazione e
l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto
proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, gli estremi dei
provvedimenti concernenti l'autorizzazione al funzionamento e l'iscrizione al
registro, la natura pubblica o privata.
3. I comuni, entro quindici giorni
dall'adozione, trasmettono all'Assessorato regionale ai servizi sociali, ai fini
dell'esercizio delle competenze regionali, i provvedimenti concernenti le
autorizzazioni al funzionamento, le relative modifiche e le revoche previste
dalla presente legge e dal regolamento regionale.
4. Il dirigente del Settore servizi sociali
della Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento
del Comune, dispone, in conformità del regolamento regionale, l'iscrizione, le
modifiche e le revoche nei rispettivi registri.
5. Nel caso di non conformità del
provvedimento del Comune alle disposizioni vigenti, il dirigente del Settore
servizi sociali con motivato atto di diniego restituisce il provvedimento al
Comune.
6. L'iscrizione nel registro determina la
legittimità all'esercizio delle attività delle strutture e dei servizi
autorizzati e comporta l'obbligo per i soggetti gestori di indicare nella
denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d'iscrizione
nei registri regionali.
7. Con provvedimento del dirigente del Settore
servizi sociali è disposta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, delle strutture iscritte
nei registri e negli albi regionali di cui alla presente legge] .
Art. 33
Accreditamento.
[1. Gli enti pubblici possono instaurare
rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali a condizione
che le strutture risultino accreditate.
2. L'accreditamento, in particolare, è
condizione essenziale per soggetti erogatori per:
a) instaurare rapporti economici al fine
dell'erogazione delle prestazioni a carico degli enti pubblici;
b) partecipare all'istruttoria pubblica;
c) partecipare all'attuazione dei piani di
zona.
3. Il regolamento regionale determina i
requisiti e le modalità per l'accreditamento delle strutture e dei soggetti
erogatori dei servizi disciplinati dalla presente legge, le procedure per la
costituzione dell'elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da
corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei comuni.
4. L'accreditamento ha validità su tutto il
territorio regionale] .
Art. 34
Affidamento dei servizi.
[1. Gli enti pubblici affidano i servizi
previsti dalla presente legge con procedure di evidenza pubblica.
2. Il regolamento regionale fissa:
a) i requisiti generali per la partecipazione;
b) i criteri per la valutazione della qualità
dell'offerta secondo il metodo della proposta economicamente più vantaggiosa
sulla base della qualità e del prezzo, attribuendo al fattore prezzo un
punteggio non inferiore al 50 per cento del punteggio complessivo;
c) l'obbligo del rispetto dei trattamenti
economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di previdenza e
assistenza;
d) l'obbligo del rispetto delle disposizioni
di cui alla legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e
della sicurezza nelle gare di appalto);
e) le forme e le modalità per la verifica
periodica degli adempimenti contrattuali e per i provvedimenti da adottare in
caso d'inadempimento] .
Art. 35
Titoli per l'acquisto di servizi.
[1. I comuni possono assicurare, su richiesta,
le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per l'acquisto di servizi
socio-assistenziali presso i soggetti accreditati al fine di garantire un
percorso assistenziale attivo d'integrazione o reintegrazione sociale dei
soggetti beneficiari.
2. I criteri e le modalità per la concessione
dei titoli sono stabiliti dal piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali] .
TITOLO III
Diritti
Art. 36
Diritto di accesso.
[1. Tutti i cittadini hanno diritto di
accedere ai servizi socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge.
2. I cittadini residenti in comuni di altre
regioni accedono ai servizi socio-assistenziali in base ad accordi definiti tra
regioni.
3. I cittadini di Stati appartenenti
all'Unione europea e i loro familiari, nonché gli stranieri di cui all'articolo
41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedono ai servizi
socio-assistenziali nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le
modalità definite dal regolamento regionale.
4. In ogni caso, fatti salvi gli interventi
riservati allo Stato, l'accesso è garantito alle persone occasionalmente
presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale limitatamente agli
interventi indifferibili secondo le modalità definite dal regolamento regionale.
5. I criteri di partecipazione e/o
compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini utenti è
definito nel piano regionale.
6. È garantita la priorità di accesso ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo i parametri definiti dai comuni
sulla base delle indicazioni del piano regionale e delle disposizioni nazionali
in materia di livelli essenziali di assistenza.
7. Il piano regionale riserva una quota delle
risorse per l'anticipazione ai comuni degli oneri derivanti dagli interventi di
cui ai commi 3 e 4, nelle more dell'azione di rivalsa, e per gli interventi dei
comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali dei minori] .
Art. 37
Carta dei servizi.
[1. Al fine di garantire la trasparenza delle
azioni dei gestori dei servizi e la tutela degli utenti, i soggetti erogatori
sono tenuti ad adottare la Carta dei servizi.
2. I soggetti erogatori definiscono una
propria Carta dei servizi che contenga almeno i seguenti elementi:
a) tipologia delle prestazioni;
b) tariffa per ciascuna prestazione;
c) partecipazione/compartecipazione alla spesa
da parte degli utenti;
d) modalità d'informazione sui servizi;
e) modalità di partecipazione degli utenti al
controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
f) modalità per i ricorsi da parte degli
utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
g) informazione sul regolamento interno.
3. L'adozione della Carta dei servizi è
requisito indispensabile per l'accreditamento di cui all'articolo 33] .
Art. 38
Diritto alle prestazioni.
[1. I soggetti di cui al presente articolo
hanno diritto di accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato
socio-assistenziale concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alla
condizione economica secondo le disposizioni della presente legge.
2. Il Comune assicura gli interventi
socio-assistenziali a favore dei soggetti residenti nei termini fissati dalla
presente legge.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 36,
comma 2, l'intervento socio-assistenziale è garantito in base agli accordi
definiti tra le regioni assicurando, in ogni caso, gli interventi indifferibili.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 36,
commi 3 e 4, e per tutti gli interventi indifferibili il Comune tenuto ad
assicurare i servizi socio-assistenziali è identificato in quello nel cui
territorio si è manifestata la necessità dell'intervento, fatto salvo il diritto
di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario
dell'intervento e per i cittadini stranieri secondo gli accordi internazionali.
5. Per i soggetti per i quali si renda
necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali a totale o parziale
carico del servizio pubblico, il Comune nel quale essi hanno la residenza,
previamente informato, prima del ricovero assume gli obblighi connessi].
Art. 39
Tutela degli utenti.
[1. Gli organismi di rappresentanza dei
cittadini e degli utenti e le organizzazioni sindacali partecipano al controllo
della qualità dei servizi e della conformità degli stessi alla Carta dei servizi
di cui all'articolo 37.
2. I soggetti erogatori degli interventi e dei
servizi socio-assistenziali individuano gli strumenti per la partecipazione al
controllo di cui al comma 1.
3. L'individuazione degli strumenti di cui al
comma 2 è requisito preliminare ed essenziale per l'accreditamento di cui
all'articolo 33.
4. Il regolamento regionale disciplina le
procedure amministrative e le modalità per la presentazione dei reclami da parte
degli utenti e degli organismi di cui al comma 1 e dispone l'istituzione di un
ufficio regionale di tutela degli utenti] .
TITOLO IV
Norme finali
Art. 40
Vigilanza.
[1. Il Comune competente per territorio
esercita l'attività di vigilanza sulle strutture e sui servizi
socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge avvalendosi, per gli
aspetti di natura sanitaria, dei servizi delle A.U.S.L. competenti per
territorio in conformità delle modalità stabilite dal regolamento regionale] .
Art. 41
Verifica e potere sostitutivo.
[1. Il regolamento disciplina l'attività di
verifica regionale per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi
sul territorio definendo termini e modalità di sospensione o revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli
indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali, nonché
di violazione delle leggi e dei regolamenti.
2. Il regolamento, nell'ambito dell'attività
di verifica regionale, stabilisce le modalità di radiazione dall'albo degli
organismi di controllo.
3. Lo stesso regolamento disciplina le
modalità di esercizio del potere sostituivo della Regione nei casi
d'inosservanza della presente legge da parte dei comuni prevedendo, in ogni caso
e salvo casi urgenti, il preavviso e la fissazione del termine, non inferiore a
quindici giorni, entro cui le amministrazioni comunali devono provvedere].
Art. 42
Sanzioni.
[1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca
una struttura socio-assistenziale o eroghi un servizio di cui all'articolo 26
senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento è punito con
la sanzione amministrativa da euro 2 mila a euro 10 mila. L'apertura,
l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura
socio-assistenziale o l'erogazione di un servizio di cui all'articolo 26, comma
1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento
comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del
Comune competente che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
2. Il gestore di struttura che, in possesso di
autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima
autorizzata è punito con la sanzione amministrativa di euro 2 mila per ogni
posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di violazione della
capacità ricettiva il Comune, inoltre, diffida il gestore a rientrare nei limiti
entro un termine fissato.
2-bis. L'inosservanza dell'obbligo di indicare
nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi
d'iscrizione nei registri regionali, prescritto dal comma 6 dell'articolo 32
della presente legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di
euro 2 mila 500 e, in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o
la revoca dell'autorizzazione al funzionamento (8)
.
3. Il Comune può inoltre disporre la revoca o
la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità
della violazione, qualora accerti il venir meno dei presupposti che hanno dato
luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare
gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per
riprendere l'attività.
4. La decisione del gestore di interrompere o
sospendere l'attività autorizzata di cui all'articolo 26 deve essere
preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso
di inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro mille ad euro 3
mila.
5. L'accertamento, la contestazione e la
notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi, sono di competenza
del Comune] .
(8) Comma aggiunto dall'art. 6,
L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
Art. 43
Regolamento (9).
[1. La Giunta regionale approva il regolamento
regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.
2. Nelle more dell'approvazione del
regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto
compatibili con la presente legge] .
(9) Vedi, al riguardo, il Reg. 7 aprile 2005, n. 23.
Art. 44
Commissione regionale per le politiche sociali.
[1. È istituita, presso l'Assessorato
regionale ai servizi sociali, la Commissione regionale per le politiche sociali
costituita da:
a) l'Assessore regionale ai servizi sociali -
Presidente;
b) il Presidente della Commissione sanità e
servizi sociali del Consiglio regionale;
c) un membro, esperto in materia, designato
dal Dirigente scolastico regionale;
d) cinque membri, esperti in materia, in
rappresentanza dei comuni, uno per ogni provincia, designati dall'Associazione
nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) di Puglia;
e) un membro, esperto in materia, designato
dall'Unione province italiane (U.P.I.) di Puglia;
f) un membro, esperto in materia, designato
dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la Puglia;
g) tre membri, esperti in materia, nominati da
ciascun Presidente dei Tribunali per minori della Puglia;
h) un membro, esperto in materia, nominato tra
i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale;
i) cinque membri, uno per provincia, esperti
in materia, eletti tra gli appartenenti alle cooperative sociali iscritte
nell'Albo regionale dei rappresentanti delle cooperative sociali stesse su base
provinciale;
j) un rappresentante della Commissione
regionale per le pari opportunità;
k) un membro, esperto in materia, nominato
dall'UNEBA PUGLIA;
l) un membro, esperto in materia, nominato
dall'Ordine degli assistenti sociali di Puglia;
m) un membro, esperto in materia, nominato
dall'Ordine degli psicologi di Puglia;
n) un membro, esperto in materia, nominato da
ciascuna Confederazione sindacale nazionale più rappresentativa sul territorio
regionale;
o) un membro, esperto in materia, nominato dal
Coordinamento regionale della Federazione nazionale disabili;
p) un membro, esperto in materia, nominato dal
Coordinamento regionale delle Associazioni degli invalidi di cui alla legge
regionale 8 marzo 2002, n.6;
q) un membro, esperto in materia, nominato tra
i rappresentanti degli enti ausiliari per le tossicodipendenze iscritte nel
registro regionale;
r) cinque membri, esperti in materia, nominati
dalla Giunta regionale;
s) il dirigente del Settore e i dirigenti
degli uffici del Settore servizi sociali della Regione;
t) il dirigente del Settore sanità della
Regione;
u) il dirigente del Settore pubblica
istruzione della Regione;
v) il dirigente del Settore formazione
professionale della Regione;
w) il dirigente del Settore lavoro e
cooperazione della Regione;
x) un membro designato dalla Consulta
regionale femminile;
y) un membro, esperto in materia, nominato tra
i rappresentanti dell'ANPE;
z) un membro, esperto in materia, nominato da
ciascuna associazione dei pensionati del lavoro autonomo nazionali più
rappresentative sul territorio nazionale.
2. La Commissione è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale; la mancata designazione di uno o più
componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento e il mandato coincide con
quello del Consiglio regionale.
3. Le funzioni di Segretario della Commissione
sono svolte da un dipendente regionale designato dal Dirigente del Settore
servizi sociali.
4. La Commissione ha funzione consultiva e
propositiva nell'area delle problematiche relative alle tematiche sociali ed
educative a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente
non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con la presenza di almeno
venticinque componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. La Commissione per il suo funzionamento
approva un proprio regolamento e per lo svolgimento dell'attività può
articolarsi in sottocommissioni per tematiche omogenee. È costituita come
sottocommissione obbligatoria e autonoma quella dedicata alla tematica minorile,
che assume la denominazione di Osservatorio regionale per l'infanzia e
l'adolescenza.
6. Le risorse umane, finanziarie e strumentali
per il supporto organizzativo all'attività della Commissione sono definite con
direttiva della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai servizi sociali]
.
Art. 45
Fondi regionali per l'attuazione del sistema integrato
socio-assistenziale (10).
[1. Il fondo globale per i servizi
socio-assistenziali, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 11, è
ripartito tra i comuni secondo le previsioni del piano regionale
socio-assistenziale quale concorso regionale alla realizzazione del sistema
integrato socio-assistenziale previa ripartizione delle somme dovute ai Comuni
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11
(Disposizioni sostitutive e integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n.
14) (11).
2. Le quote del fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui alla L. n. 328/2000, attribuite alla Regione
confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono
utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal piano regionale
socio-assistenziale.
3. Per sostenere gli oneri derivanti
dall'attuazione della riforma prevista dalla L. n. 328/2000, ivi comprese le
attività d'informazione, è posta a disposizione del Settore servizi sociali
della Regione una quota non superiore al 3 per cento delle risorse assegnate del
fondo nazionale per le politiche sociali per essere utilizzata secondo le
direttive della Giunta regionale.
4. I comuni, singoli o associati, possono
destinare agli oneri di cui al comma 3 una percentuale non superiore al 2 per
cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 1 e
2] .
(10) In deroga a quanto previsto dal
presente articolo, vedi l'art. 12, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.
(11) Comma così modificato dall'art. 40,
L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.
Art. 46
Disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali
d'integrazione
scolastica dei portatori di handicap, di cui alla L.R. n.
16/1987 (12).
[1. Fatte salve le disposizioni regionali di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2002, n. 13 e
quelle ministeriali sulle definizioni delle figure professionali sociali di cui
all'articolo 12 della L. n. 328/2000, i comuni, singoli o associati, per le
particolari prestazioni d'integrazione e sostegno sociali di cui all'articolo
14, comma 1, all'articolo 16, comma 3, lettera e), e all'articolo 22, comma 2,
lettera f), della L. n. 328/2000, utilizzano, allo scopo di evitare duplicazioni
di esborsi finanziari, gli operatori non sanitari in servizio presso l'A.U.S.L.
di riferimento ai sensi e per le finalità della L.R. n. 16/1987, a condizione
che gli stessi abbiano operato, incluso nel regime di convenzione indiretta con
le AUSL, anche non continuativamente, per almeno ventisette mesi dal 31 ottobre
1998 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che
siano titolari di una convenzione al 31 dicembre 1996 e attualmente in
servizio (13) .
2. I comuni facenti parte del medesimo
distretto sanitario o socio-sanitario attuano il provvedimento di cui al comma 1
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
associandosi obbligatoriamente fra di loro allo scopo della gestione ottimale
del personale. L'iniziativa per la costituzione dell'associazione è assunta dal
Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario. Il Presidente
dell'associazione dei Comuni facenti parte del distretto, di cui al primo
periodo del presente comma, ovvero, se non ancora nominato, il Sindaco del
Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario delega all'USL, sentiti i
Sindaci degli altri Comuni, lo svolgimento dei servizi sociali di cui al comma
1, assegnando, contestualmente alla delega, le risorse finanziarie necessarie, a
norma dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive
modificazioni (14) .
3. Le A.U.S.L., per le attività di diagnosi,
cura e riabilitazione dell'handicap, continueranno ad avvalersi, oltre che del
personale dipendente, del personale sanitario in servizio ai sensi della L.R. n.
16/1987, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali
previsti per l'accesso al rapporto di lavoro presso le aziende del Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.) e che abbia operato, anche non continuativamente,
incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, per almeno ventisette
mesi dal 31 ottobre 1998 e sino alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero che sia titolare di una convenzione al 31 dicembre 1996 e
attualmente in servizio (15).
4. I rapporti di lavoro del personale di cui
ai commi 1 e 3 sono a tempo determinato rinnovabili annualmente, corrispondente
alla durata dell'anno solare, anche a orario parziale in rapporto ai
finanziamenti a disposizione degli enti e aziende interessate e sono regolati
dai contratti collettivi di lavoro, rispettivamente, degli enti locali e delle
aziende del S.S.N.
4-bis. In attesa della definizione delle
procedure di cui ai commi 1 e 2, con decorrenza dall'applicazione del presente
articolo, le aziende sono delegate a stipulare contratti di lavoro subordinato,
full time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili, con il personale
di cui ai commi 1 e 3 secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL) degli enti locali, sostenendo a titolo di anticipazione i
relativi costi che saranno oggetto di rimborso, previa idonea rendicontazione,
utilizzando i fondi regionali di settore destinati ai Comuni dal piano sociale
che saranno accreditati direttamente in favore delle AUSL (16) ] .
(12) Con Delib.G.R. 2 marzo 2005, n.
197 è stata approvata la direttiva per l'assegnazione delle risorse per gli
interventi di cui al presente articolo. Vedi, anche, la Delib.G.R. 15 novembre
2005, n. 1592.
(13) Comma così modificato dall'art. 43,
comma 1, lettera a), L.R.
4 agosto 2004, n. 14 (vedi anche l'art. 13
della stessa legge).
(14) Periodo così modificato dall'art. 38,
comma 1, lettera a),L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(15) Comma così modificato dall'art. 43,
comma 1, lettera b), L.R.
4 agosto 2004, n. 14, come sostituita dall'art. 47,
L.R.
30 settembre 2004, n. 15.
(16) Comma aggiunto dall'art. 38,
comma 1, lettera b), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
Art. 47
Norma finanziaria.
[1. Agli oneri derivanti dalla presente legge
per l'anno 2003 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 784025
"Trasferimenti ai comuni e alle province del fondo nazionale per le politiche
sociali. Legge n. 328/2000", area d'intervento "Servizi alla persona", unità
previsionale di base 9.2 "Servizi sociali".
2. Per gli anni successivi si farà fronte con
gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale al capitolo 784010
"Fondo globale per i servizi socio-assistenziali" e al cap. 784025
"Trasferimenti ai comuni e alle province del fondo nazionale per le politiche
sociali. Legge n. 328/2000", area d'intervento "Servizi alla persona", unità
previsionale di base 9.2 "Servizi sociali".
3. A decorrere dall'esercizio finanziario
2004, al capitolo 784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali", area
d'intervento "Servizi alla persona", unità previsionale di base 9.2 "Servizi
sociali", confluiscono le risorse nella misura non inferiore agli stanziamenti
previsti nel bilancio 2003 di cui ai seguenti capitoli:
a) 781035 "Spese e/o trasferimenti ai comuni
per il funzionamento Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni,
Centro educativo ex G.I. di Gallipoli. Legge n. 649/1968, legge n. 764/1975 e
L.R. n. 37/1994";
b) 781075 "Trasferimenti alle A.U.S.L. per il
rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto. L.R. n. 25/1996 e
successive modificazioni e integrazioni;
c) 782010 "Spese per la gestione della Casa di
riposo dei profughi di Bari. L.R. n. 28/1979".
4. A decorrere dall'esercizio finanziario
2004, al capitolo 784025 "Trasferimenti ai comuni e alle province del fondo
nazionale per le politiche sociali. Legge n. 328/2000", area d'intervento
"Servizi alla persona", unità previsionale di base 9.2 "Servizi sociali",
confluiscono gli stanziamenti statali di cui ai seguenti capitoli:
a) 783155 "Spesa per il finanziamento di
progetti di lotta alla droga. Articolo 27 D.P.R. n. 309/1990";
b) 786000 "Trasferimenti derivanti dal fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Legge 28 agosto 1997, n. 285";
c) 784030 "Spese per il sostegno delle persone
con handicap grave. Articolo 3, comma 1, legge n. 162/1998";
d) 785980 "Spese derivanti dal fondo nazionale
per la lotta allo sfruttamento e abuso sessuale minorile di cui all'articolo 17,
comma 2, legge n. 269/1998 e all'articolo 80, comma 15, della legge n.
388/2000";
e) 785990 "Fondo nazionale politiche per gli
interventi d'informatizzazione in materia di adozioni internazionali. Legge n.
476/1998. Risorse vincolate"].
Art. 48
Abrogazioni e disposizioni transitorie.
[1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e
7
- escluso il comma 7 - della legge regionale n. 13/2002 e l'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17.
2. Con l'entrata in vigore del regolamento
regionale previsto dalla presente legge sono abrogate:
a) la L.R. n. 49/1981;
b)il Reg. n. 1/1983;
c) la L.R. 7 settembre 1987, n. 26;
d) il Reg. n. 1/1993;
e) la
L.R. 21 aprile 1995, n. 25.
3. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento regionale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto
compatibili con la presente legge.
4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale propone l'adeguamento della
normativa vigente per specifica materia alla presente legge.
5. Nelle more dell'adeguamento della
normativa, ai sensi del comma 4, nei casi non disciplinati dalla presente legge,
il piano regionale definisce le modalità di esercizio delle funzioni
individuando l'ente subentrante] .