Il Presidente della Giunta
regionale
Visto
l'art. 121 della Costituzione,
così come modificato dalla L.Cost. 22 novembre 1999, n.
1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale
l'emanazione dei regolamenti regionali.
Visto
l'art. 42,
comma 2, lettera c), della L.R. 12 maggio
2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
Visto
l'art. 44,
comma 2, della L.R. 12 maggio 2004, n.
7 "Statuto della Regione Puglia".
Vista
la
L.R. 25
agosto 2003, n. 20 "Partenariato per la cooperazione" che
prevede interventi in materia di partenariato fra comunità locali (art. 3), di
cooperazione internazionale (art. 4) e di promozione della cultura dei diritti
umani (art. 5), che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
Vista
la Delib.G.R.
15 febbraio 2005, n. 25 di adozione del regolamento suddetto.
Emana
Il
seguente regolamento:
Art. 1
Ambito
di applicazione
Il presente regolamento è
emanato in esecuzione della legge
regionale n. 20 del 25 agosto 2003 “Partenariato per la
cooperazione”.
Art. 2
Piano
Triennale 2004 – 2006
Le attività di cui agli artt.
3, 4 e 5 della legge sono definite dal Piano Triennale.
Il Piano triennale
indica:
a) la valutazione dei
risultati conseguiti con le attività precedenti;
b) l’analisi dell’evoluzione
della cooperazione allo sviluppo a livello internazionale;
c) l’analisi della situazione
di Paesi e aree in cui si svolgono le iniziative;
d) le finalità da perseguire
e gli obiettivi da realizzare;
e) i criteri di ripartizione
delle risorse finanziarie tra gli interventi.
Il Piano Triennale è
realizzato attraverso programmi annuali di attuazione e può essere aggiornato,
ove necessario, anche durante i tre anni di vigenza .
Art. 3
Programma
Annuale
(1)
Il Programma Annuale è
approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno solare ed
indica:
1. gli interventi di
iniziativa regionale;
2. la eventuale
partecipazione a progetti presentati da soggetti pubblici, privati, ONG,
organizzazioni di volontariato;
3. la eventuale realizzazione
di interventi definiti da altre Istituzioni;
4. l’utilizzo delle risorse
di cui all’art. 10 della legge, “Norma finanziaria”.
Degli interventi di
iniziativa regionale, il Programma Annuale specifica:
a) le priorità geografiche e
tematiche;
b) le iniziative da attuare e
la relativa ripartizione di risorse;
c) i criteri e le procedure
per il monitoraggio degli interventi;
d) i criteri e le procedure
per la valutazione degli interventi.
Il programma annuale è
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Eventuali modifiche dello
stesso sono adottate con la medesima procedura seguita per
l’adozione.
(1) In deroga a quanto previsto nel presente articolo vedi
l'art. 42,
L.R. 19
luglio 2006, n. 22.
Art. 4
Procedure
Gli interventi regionali
disciplinati dal Programma Annuale sono attuati mediante:
a) invito a presentare
proposte;
b) regia regionale, ed in
particolare:
b1) a titolarità
diretta;
b2) in
convenzione.
a) Invito a presentare
proposte.
La
Giunta regionale invita i soggetti
idonei ad attuare un intervento, i cui termini risultino definiti, mediante
pubblico avviso a presentare proposte progettuali.
Nell’avviso sono specificati
i dettagli delle proposte da presentare, i criteri di selezione, le modalità di
gestione, di controllo in itinere e
finale e di valutazione.
Una apposita Commissione
valuta le proposte ritualmente prodotte.
b) Regia
regionale.
La procedura a regia
regionale può essere:
b1) titolarità
diretta
La Regione, anche tramite strutture
partecipate, predispone il progetto e ne cura la realizzazione. A tal fine
individua idonei soggetti e/o strutture, interne o esterne, pubbliche o private,
mediante appropriata procedura ovvero, in caso di soggetti pubblici, mediante
convenzione. La Regione assicura comunque la
partecipazione diretta di proprie strutture al ciclo del progetto.
b2) in
convenzione.
La Regione, anche tramite strutture
partecipate e/o in collaborazione con Enti Locali o altri soggetti pubblici,
predispone il progetto di intervento su tematiche di
interesse
comune.
La realizzazione è affidata
ad uno o più di tali soggetti
mediante una convenzione che disciplina compiti, partecipazioni finanziarie e
controlli di gestione.
Art. 5
Struttura
regionale
Gli adempimenti rivenienti
dall’attuazione della legge e disciplinati dal presente Regolamento sono
coordinati dal Gabinetto del Presidente-Ufficio Cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo, in funzionale accordo
con l’ “Ufficio rapporti internazionali”.
Nei casi previsti dalla
legge, la Regione può istituire antenne
operative all’estero, utilizzando proprio personale specificamente qualificato.
Tali antenne sono Sportelli con il compito di:
1. assicurare alla Puglia un
ruolo leader nei partenariati che comunità pugliesi, nell’ambito del sistema
della cooperazione italiana, svolgono nello specifico
paese.
2. svolgere azione di
raccordo funzionale ed operativo fra i vari soggetti pugliesi pubblici, privati
e del terzo settore, che siano impegnati su temi di cui agli artt. 3, 4 e 5
della legge.
In considerazione delle
particolari funzioni attribuite, le antenneoperative sono Unità
Operative.
Il relativo personale è
composto da un responsabile, funzionario regionale con comprovata esperienza
maturata in paesi terzi, e da eventuale personale di segreteria di nazionalità
del paese ospitante.
Art. 6
Albo
regionale
L’articolo 9 comma 2) prevede
l’istituzione di un “Albo regionale dei soggetti
operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della
cultura dei diritti umani”, con funzione consultiva per la Giunta
regionale.
La funzione consultiva,
richiesta dalla Giunta in specie per la predisposizione dei piani triennali e
dei programmi annuali, è resa mediante motivati pareri obbligatori non
vincolanti, espressi in ordine:
1. ai temi di cui agli artt.
3 “Partenariato fra comunità locali”, 4 “Cooperazione internazionale”e 5
“Promozione della cultura dei diritti umani”;
2. ai temi di cui all’art. 6
“piano triennale”, comma 1;
3. ai temi di cui all’art. 7
“programma annuale di attuazione”, comma 2;
4. all’individuazione di
forme di partecipazione e di coinvolgimento delle componenti giovanili delle
comunità locali interessate, con particolare riferimento a forme di aggregazione
operativa su base transfrontaliera.
Possono essere iscritti in
tale Albo i soggetti di cui all’art 9, comma 1, su presentazione di una
specifica istanza al Presidente della Giunta regionale corredata
di:
a) copia dell’atto
costitutivo e dello statuto;
b) relazione dettagliata e
documentata in ordine all’attività svolta.
I soggetti privati che
intendono accedere all’albo regionale devono:
• avere tra i propri fini
l’attività di cooperazione allo sviluppo;
• disporre di una sede
operativa sul territorio pugliese, con una attività documentata in Puglia da
almeno due anni.
Non sono ammessi all’Albo i
soggetti che siano in conflitto di interessi con l’Ente, a causa di un
contenzioso pregresso o in atto.
Le istanze di iscrizione
devono pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno. L’Albo è aggiornato entro il
successivo mese di febbraio.
Per semplificare le procedure
di iscrizione, la
Regione definirà
appositi moduli da scaricare dal sito
www.regione.puglia.it.
Il Decreto del Presidente,
istitutivo dell’Albo, specifica le funzioni e ne disciplina organizzazione e
procedure.
Art. 7
Erogazione dei
finanziamenti
Ai soggetti attuatori i
finanziamenti sono erogati secondo le seguenti modalità:
a) la prima rata, nella
misura massima del 25% del finanziamento ammesso, a titolo di anticipazione, a
fronte di fideiussione bancaria;
b) la seconda rata, nella
misura di un ulteriore 60% del finanziamento ammesso, erogata alla
corrispondente realizzazione di avanzamento;
c) la terza rata, di saldo, è
erogata dopo la verifica finale a condizione che le fatture siano pagate e
quietanzate nella misura del 100% dell’investimento, salvo motivate
eccezioni.
Art. 8
Monitoraggio e
Controlli
I responsabili dei progetti
sono tenuti a:
- fornire le informazioni ed
i dati sull’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell’intervento, alle
scadenze e con le modalità comunicate dalla Struttura regionale, anche
successivamente alla liquidazione del contributo. La Struttura regionale si riserva la
facoltà di sospendere le erogazioni di contributo nel caso di inadempimento alle
suddette disposizioni;
- conservare in dossier
separati per la durata di dieci anni in originale o copia conforme
all’originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurali,
amministrativi e contabili (fatto salvo ogni altro termine diverso previsto
dalle normative vigenti in materia di documenti contabili e fiscali), ai fini
dei controlli derivanti dalla normativa vigente;
- consentire ed agevolare le
attività di controllo inerenti gli interventi realizzati, da parte delle
Autorità preposte.
Art. 9
Finanziamento delle
attività
La programmazione e gli
interventi previsti dalla legge possono essere
realizzate con i fondi stanziati nel bilancio regionale, secondo quanto espresso
dall’art. 10 della legge.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7 “ Statuto della Regione
Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 25 febbraio
2005