Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2003
Numero
20
Data
25/08/2003
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Partenariato per la cooperazione
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 1° settembre 2003, n. 100.
Allegati

 



(1)  Con la Delib.G.R. 18 novembre 2004, n. 1670 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali. Con Delib.G.R. 6 dicembre 2005, n. 1829, con Delib.G.R. 30 ottobre 2006, n. 1616, con Delib.G.R. 26 luglio 2007, n. 1227, con Delib.G.R. 23 settembre 2008, n. 1743 e con Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 804 è stato approvato il programma annuale delle attività regionali, in materia di partenariato per la cooperazione di cui alla presente legge, rispettivamente, per l'anno 2005, per l'anno 2006, per l'anno 2007, per l'anno 2008 e per l'anno 2010. Con Delib.G.R. 9 febbraio 2010, n. 304 e con Delib.G.R. 15 marzo 2011, n. 471 è stato approvato, ai sensi della presente legge, il piano triennale 2010-2012, relativo al partenariato per la cooperazione. Con Delib.G.R. 3 luglio 2012, n. 1323 è stato approvato il programma annuale 2012 di cui alla presente legge.

 

(2)  In esecuzione della presente legge è stato emanato il regolamento regionale 25 febbraio 2005, n. 4  "Partenariato per la Cooperazione".

 

Capo I - Criteri

Art. 1

Obiettivi.

1. La Regione:

a) riconosce nelle comunità locali i reali destinatari degli interventi di partenariato internazionale;

b) favorisce il rafforzarsi della cultura del partenariato fra comunità e istituzioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la realizzazione di più elevati livelli di efficacia nei servizi erogati a favore delle comunità e si pone, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) la sostenibilità degli interventi;

b) la formazione di unità amministrative a personale misto;

c) la diffusione di un'adeguata informazione su finalità e risultati degli interventi.


 

Art. 2

Interventi.

1. La Regione, nel rispetto della legislazione nazionale e in armonia con gli indirizzi dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali, promuove, sulla base degli accordi di collaborazione sottoscritti con realtà omologhe:

a) iniziative per il partenariato fra comunità locali;

b) la cooperazione internazionale;

c) la cultura dei diritti umani.


 

Art. 3

Partenariato fra comunità locali.

1. Il partenariato fra comunità locali, in particolare transfrontaliere, prevede iniziative finalizzate a sostenerne processi di sviluppo culturale, sociale ed economico, mediante:

a) l'istituzione di una Conferenza permanente delle università balcaniche e dell'Europa orientale, con sede in Puglia, al fine di promuovere la partecipazione di tali realtà allo "spazio europeo dell'istruzione superiore";

b) la partecipazione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (O.I.C.S.) e ad associazioni anche costituite in relazione alle attività dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;

c) la collaborazione fra istituzioni locali e centrali, fra soggetti privati e del terzo settore;

d) la promozione di specifici progetti per sostenere la conoscenza della cultura e della lingua italiana.

2. Gli interventi riguardano:

a) la promozione di iniziative proprie o la partecipazione a iniziative promosse dall'Unione europea, dal Governo italiano, da associazioni, da organizzazioni non governative, da organizzazioni internazionali;

b) l'impiego di volontari e di proprio personale qualificato, con compiti di assistenza tecnica, progettazione, amministrazione, gestione, monitoraggio delle attività.

3. Le iniziative sono definite e attuate con il coinvolgimento della componente giovanile delle comunità locali interessate.


 

Art. 4

Cooperazione internazionale.

1. La cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo prevede iniziative finalizzate a promuovere, su scala locale, lo sviluppo umano sostenibile, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle fasce sociali più svantaggiate, mediante l'attuazione di azioni in favore di popolazioni e di territori coinvolti in eventi eccezionali causati anche da conflitti, da calamità, da situazioni di denutrizione e da carenze igienico-sanitarie.

2. La Regione, anche in sintonia con la cooperazione governativa e nell'àmbito di programmi di cooperazione dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali, attua interventi in grado di valorizzare le risorse umane e le strutture pubbliche disponibili nell'area dell'intervento, promovendo e coordinando la partecipazione di soggetti della società pugliese.

3. Gli interventi riguardano:

a) il soccorso e l'assistenza a popolazioni colpite dall'emergenza;

b) il recupero di dignitose condizioni di vita delle popolazioni con attenzione prioritaria ai minori e persone svantaggiate e il sostegno alla realizzazione di strutture a carattere socio-culturale e di infrastrutture civili;

c) l'elaborazione, la partecipazione a progetti di sviluppo integrato, per la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi;

d) il sostegno a istituzioni locali, l'aggiornamento professionale, amministrativo e manageriale, la promozione sociale dei cittadini dei paesi interessati, in coordinamento con altre attività regionali in tema di servizi sociali e di formazione e lavoro, anche al fine di favorire il rientro di cittadini immigrati in Puglia nei propri paesi di origine;

e) la partecipazione a interventi di organizzazioni non governative, anche mediante l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo e in quelli con economia in via di transizione;

f) il sostegno al commercio equo e solidale;

g) la promozione di esperienze di microcredito per lo sviluppo locale;

h) l'impiego di proprio personale qualificato e di volontari, con compiti di assistenza tecnica, amministrazione, gestione, monitoraggio delle attività.

4. Le iniziative sono definite e attuate con il coinvolgimento della componente giovanile delle comunità locali interessate.


 

Art. 5

Promozione della cultura dei diritti umani.

1. La promozione della cultura dei diritti umani prevede, in un'ottica europeista, iniziative di sensibilizzazione e di educazione a sostegno della cultura della pace e dei diritti umani, con particolare riferimento alla componente giovanile delle comunità interessate.

2. Le iniziative riguardano:

a) la ricerca, la produzione di materiale finalizzato a sensibilizzare la comunità regionale sui temi della promozione della cultura dei diritti umani, soprattutto nel rispetto delle singole identità culturali e religiose, seminari di studio;

b) la promozione della interculturalità, con particolare riguardo all'àmbito scolastico e agli educatori;

c) gli interventi atti a tutelare i diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante il sostegno ad apposite strutture, idonee a sostenere la persona umana in situazioni di particolare disagio.


 

Capo II - Programmazione delle attività

Art. 6

Piano triennale.

1. Le attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono definite in specifico piano triennale che riporta:

a) la valutazione dei risultati conseguiti con le attività precedenti;

b) l'analisi dell'evoluzione del quadro internazionale;

c) l'analisi della situazione di Paesi e aree in cui si svolgono le iniziative;

d) l'indicazione delle finalità da perseguire e degli obiettivi da realizzare;

e) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi.

2. Il piano triennale è predisposto sulla base di criteri e finalità definiti dalla Giunta regionale, è adottato dalla stessa Giunta, trasmesso al Consiglio regionale e inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli adempimenti di competenza.


 

Art. 7

Programma annuale di attuazione. *

1. Il piano triennale è realizzato attraverso un programma annuale di attuazione delle attività approvato dalla Giunta regionale.

2. Il programma annuale, approvato dalla Giunta regionale entro il mese di gennaio, contiene:

a) le indicazioni delle priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi proposti;

b) le iniziative da attuare e la relativa ripartizione di risorse;

c) i criteri da adottare e le procedure da seguire per l'attuazione degli interventi;

d) i criteri e le procedure di valutazione.

3. Il programma annuale è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Eventuali modifiche dello stesso sono adottate con le medesime modalità.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione procede a regolamentare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10.

*  Vedi la l.r. 10/2009, art. 35 che così dispone: “Nell’ambito delle risorse stanziate per la realizzazione del programma annuale 2009 di “partenariato per la cooperazione” di cui alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 20 (Partenariato per la cooperazione), la quota di finanziamento destinata a interventi da realizzarsi secondo le procedure di avviso pubblico è assegnata utilizzando, a scorrimento, le graduatorie definite a seguito dell’espletamento dell’invito a presentare proposte relative al programma annuale 2008.”


 

Capo III - Organismi

Art. 8

Struttura regionale.

1. Gli adempimenti rivenienti dall'attuazione della presente legge sono affidati al Gabinetto del Presidente, "Ufficio cooperazione con i Paesi in via di sviluppo" in funzionale raccordo con l'"Ufficio rapporti internazionali".

2. La Regione può istituire antenne operative all'estero, utilizzando proprio personale specificamente qualificato.

3. Ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso le antenne operative di cui al comma 2 è corrisposta un'indennità di sede speciale mensile a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio, ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

4. Il personale regionale impegnato in attività di partenariato per la cooperazione può essere collocato in aspettativa senza assegni, ma con oneri previdenziali e assistenziali a carico della Regione. Tale aspettativa fa salvi i benefìci di carriera.


 

Art. 9

Albo regionale.

1. Possono essere soggetti promotori di attività previste dalla presente legge: enti locali, organizzazioni non governative, associazioni iscritte in albi regionali, istituzioni scolastiche e universitarie, enti pubblici e privati, organismi intergovernativi, soggetti della ricerca, associazioni e ordini professionali, associazioni di categoria, istituti di formazione, istituzioni del credito, organizzazioni sindacali, imprese e cooperative.

2. Possono essere iscritti in un apposito "Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani", istituito con funzione consultiva presso la Giunta regionale, i soggetti di cui al comma 1 e che abbiano presentato al Presidente della Giunta regionale specifica istanza corredata di:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) relazione dettagliata e documentata sull'attività svolta.

3. L'Albo regionale è istituito con decreto del Presidente e l'iscrizione nell'Albo è disposta con decreto dello stesso.


 

Capo IV - Norme finali e transitorie

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione per l'esercizio 2003 del capitolo di nuova istituzione epigrafato "Interventi regionali in materia di partenariato per la cooperazione".

2. Per l'esercizio 2003 il suddetto capitolo è dotato di uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro 225 mila mediante contestuale riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 3185 UPB 3.2.2.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà a definire lo stanziamento, in relazione al programma di attività, in sede di redazione della legge annuale di bilancio.


 

Art. 11

Rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti, in quanto compatibili.


 

Art. 12

Norma transitoria.

1. In fase di prima applicazione viene definito dalla Giunta regionale un programma annuale per l'anno in corso, per interventi di particolare urgenza.


 

Art 13

Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 2 agosto 1993, n. 11.

 


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.