IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifica
all'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7)
1. Il comma 1 dell'articolo 11
(Consulta delle associazioni) della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e
solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti
antiusura e antiracket)", è sostituito dal seguente:
"1. E' istituita la Consulta regionale
delle organizzazioni antiracket e antiusura, presieduta dal Presidente della
Regione o dall'Assessore delegato e composta da un rappresentante designato da
ognuna delle organizzazioni di cui all'articolo 9, da un rappresentante delle
organizzazioni di categoria, da un rappresentante delle organizzazioni
sindacali, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato dall'Unione province
italiane (UPI) regionale e, previa intesa, da un rappresentante delle
Prefetture".
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 12 giugno
2006