Art. 1
(Finalità)
1. La Regione
realizza lo sviluppo sociale ed economico del territorio pugliese, libero da
condizionamenti criminali, sostenendo tutti i cittadini della comunità pugliese
con strumenti di prevenzione e di solidarietà nella lotta alla criminalità, con
particolare riferimento alla criminalità organizzata e ai fenomeni di estorsione
e di usura.
2.
In collaborazione con le Province e i Comuni, anche avvalendosi delle intese
istituzionali con il Governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi,
la Regione promuove la realizzazione di
un sistema di sicurezza fondato sui principi di legalità, sull'integrazione e
sul rispetto delle diversità. A tal fine coordina le azioni tese a sviluppare la
cultura della partecipazione attiva e dell'appartenenza alla comunità, il
rispetto delle sue regole democratiche, in funzione di prevenire e contrastare
la criminalità diffusa e organizzata.
Art. 2
(Interventi)
1. Per il perseguimento delle finalità di
cui all'articolo 1, la
Regione, nell'ambito
delle politiche di sicurezza e in attuazione degli obiettivi
programmatici:
a) promuove
intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e
con gli altri enti pubblici nazionali e locali, al fine di favorire lo scambio
di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul
territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei
settori della sicurezza;
b) sostiene la
progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in
raccordo con le associazioni di cui all'articolo 9, finalizzati a migliorare le
condizioni di sicurezza;
c) attua progetti sperimentali con gli enti locali,
singoli o associati, per la verifica dell'efficacia di modelli di intervento
innovativi, in materia di prevenzione della criminalità anche nell'ambito dei
protocolli d'intesa con le Prefetture;
d) attua una politica di prevenzione e lotta
all'estorsione e all'usura avvalendosi anche delle esperienze associative
maturate nel territorio regionale e nazionale;
e) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle
vittime della criminalità;
f) promuove la
formazione e l'aggiornamento del personale regionale e degli enti locali per la
creazione di specifiche professionalità;
g) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative
finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica,
alla conoscenza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità
organizzata e supporta l'attività di ricerca scientifica sui temi della
sicurezza e della legalità di livello universitario;
h) assicura la partecipazione della Regione a organismi nazionali e internazionali
operanti nel campo di attività della presente legge;
i) realizza attività di ricerca, documentazione,
comunicazione e informazione.
TITOLO II
ATTIVITÀ DELLA REGIONE
ED ENTI
LOCALI
Art.
3
(Attività della
Regione)
1.
La Giunta
regionale definisce annualmente, su proposta del Presidente o dell'Assessore
delegato, sentita la
Conferenza Regione -
Autonomie locali, le linee di intervento per il conseguimento delle finalità
della presente legge.
2.
Le linee di intervento di cui al comma 1 hanno ad oggetto le seguenti
attività:
a) promozione e
sostegno alle Province e ai Comuni, anche in forma associata, per la
realizzazione di progetti integrati di sicurezza urbana che hanno come finalità
l'aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con
particolare riferimento alla criminalità organizzata e ai fenomeni di usura ed
estorsione;
b) promozione e sostegno all'associazionismo di settore
di cui al titolo III;
c) acquisizione, catalogazione e diffusione delle buone
pratiche, anche comunitarie e internazionali, sviluppatesi in materia;
d) promozione di attività di comunicazione e
pubblicizzazione sui servizi offerti alle vittime e ai loro familiari e campagne
di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
e) predisposizione di piani di formazione finalizzati a
qualificare gli operatori del settore e alla creazione di nuove professionalità;
f) adozione del metodo della consultazione delle
associazioni di cui all'articolo 9 e/o adeguato riconoscimento istituzionale.
Art. 4
(Attività delle
Province)
1. La Giunta regionale eroga contributi alle Province
per la realizzazione di progetti rivolti, prioritariamente, alle seguenti
attività:
a) servizi di informazione e sostegno per l'accesso
alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e per
i Comuni singoli o associati;
b) servizi di accompagnamento al credito, alla
consulenza aziendale e legale, anche attraverso le organizzazioni del terzo
settore riconosciute;
c) campagne di sensibilizzazione, attività di
comunicazione e pubblicizzazione degli interventi;
d) attività di formazione relativa a specifici campi di
intervento, per il sostegno alle vittime di reati e la prevenzione di attività
criminali;
e) attività di monitoraggio delle iniziative presenti sul
territorio provinciale.
Art. 5
(Attività dei
Comuni)
1.
La Giunta
regionale eroga contributi ai Comuni per la realizzazione, prioritariamente, di
progetti che:
a) sono presentati da Comuni in forma
associata;
b) prevedono
l'attivazione di partenariati e coalizioni locali, con
la collaborazione delle organizzazioni del terzo settore riconosciute;
c) sono finalizzati alla realizzazione di servizi di
accompagnamento alle vittime, di sostegno alla risocializzazione e di supporto psicologico, nonché di
sostegno economico al nucleo familiare per le esigenze straordinarie connesse
all'evento criminoso;
d) realizzano forme di consulenza e accompagnamento per
le misure di inserimento nell'economia legale.
TITOLO III
ASSOCIAZIONISMO DI SETTORE E FONDO
DI SOLIDARIETÀ
Art. 6
(Tutela delle
vittime della criminalità)
1. La
Regione riconosce a
coloro che siano state vittime di reati riconducibili a una matrice criminale,
che abbiano prestato collaborazione all'individuazione dei responsabili, che non
siano ad essa connessi, un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 7,
nella misura massima di euro 75 mila, cumulabile con gli altri benefici previsti
dalla normativa nazionale. Con successivo regolamento verranno stabiliti
procedure e requisiti per l'accesso al beneficio.
Art. 7
(Tutela delle
vittime dei reati di estorsione e usura e costituzione
del Fondo di
solidarietà)
1. La
Regione istituisce
un Fondo globale di solidarietà, al quale possono accedere tutte le vittime dei
reati di estorsione e usura, esercenti attività economiche e imprenditoriali,
lavoratori dipendenti o pensionati.
2. Il Fondo è finanziato annualmente dalla
Regione Puglia con la legge di
bilancio ed è ripartito in quote stabilite annualmente dalla Giunta regionale in
base all'utilizzo dello stesso.
3. Il Fondo è destinato:
a) a sostenere, sotto forma di contributo, le linee di
intervento di cui agli articoli 3, 4 e 5, nonché a integrare i benefici previsti
dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e dalla
legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), consentendo
l'anticipazione dell'importo complessivamente erogabile a titolo di mutuo ed
elargizione dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e
antiusura;
b) a elargire alle vittime dell'usura, costituitesi
parte civile nel relativo procedimento penale, un indennizzo pari al danno
subito per effetto della corresponsione di interessi e altri vantaggi usurari
all'autore del reato.
4.
Sono a carico del Fondo le spese di assistenza legale, di consulenza aziendale e
tutoraggio prestati in favore delle vittime connesse alla costituzione di parte
civile nel procedimento penale, alla formulazione della domanda di accesso ai
benefici e agli interventi di assistenza legale per la definizione delle
posizioni debitorie.
5. Possono accedere agli interventi di cui
al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi,
denominati "confidi", operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito
i Fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, secondo comma, lett.
a), della L. n. 108/1996 e le associazioni e le
fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco
tenuto dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 15, quarto
comma, della L. n. 108/1996.
6. Il Fondo regionale integra i fondi di
prevenzione di cui all'articolo 15 della L. n.
108/1996 allo scopo di garantire i mutui contratti dai soggetti danneggiati dal
ricorso a prestiti di usura e dai soggetti sovraindebitati e consentire loro il prosieguo e/o la
ripresa dell'attività economica e della vita lavorativa, sociale e
familiare.
7. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di
devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità
indicati per ciascun tipo di intervento.
8.
I mutui stipulati ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli
concessi dallo Stato ai sensi delle leggi 108/1996 e
44/1999.
Art. 8
(Requisiti
soggettivi di ammissione al Fondo)
1. Possono accedere ai benefici di cui
all'articolo 7 le persone offese dai reati di estorsione e usura che abbiano
sporto denuncia e forniscano collaborazione alle autorità competenti per
l'individuazione dei responsabili.
2. Sono esclusi coloro che, alla data di
presentazione della domanda di accesso, abbiano procedimento penale in corso per
uno dei reati puniti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, nonché per uno
dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lett. a), del codice di
procedura penale o abbiano subito sentenze di condanna per i medesimi
reati.
3. I benefici sono revocati nei confronti
del soggetto richiedente che abbia reso dichiarazioni false e reticenti nel
procedimento instaurato.
4.
Gli ulteriori requisiti e le modalità di accesso sono disciplinati con il
successivo regolamento di attuazione.
Art. 9
(Soggetti
impegnati nella lotta all'usura e all'estorsione)
1. E' istituito, presso la Presidenza della
Regione, l'Albo regionale delle
organizzazioni, associazioni, fondazioni e centri studi, con sede legale in
Italia e operanti sul territorio della Puglia da almeno tre anni, impegnati
nell'educazione e nell'affermazione della legalità e/o nella diffusione
dell'informazione e della conoscenza del fenomeno del racket e dell'usura, in
possesso dei requisiti di legge.
Art. 10
(Misure di
sostegno in favore dell'associazionismo avente finalità
di lotta alle
estorsioni e all'usura)
1. La
Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle
linee di intervento di cui all'articolo 3, al fine di sostenere e incentivare
l'associazionismo di settore, eroga contributi in favore
di:
a) associazioni
e organizzazioni antiracket di cui all'articolo 13, comma 2, della L. 44/1999, iscritte all'Albo di cui all'articolo
9;
b) fondazioni,
organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui
all'articolo 15 della L. 108/1996, iscritte all'Albo
di cui all'articolo 9.
2.
Il contributo è concesso, prioritariamente, per i progetti realizzati in
collaborazione con gli enti locali e per le seguenti attività:
a) informazione e sensibilizzazione sui fenomeni
dell'usura e dell'estorsione;
b)
iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e
di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di
necessità attraverso un'attività di accompagnamento e di tutoraggio sociale.
Art. 10 bis. (1)
Fondo a sostegno dell’associazionismo avente finalità di lotta
all’usura
1. Al fine di sostenere le iniziative sociali urgenti ed
efficaci di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 da parte delle
fondazioni, per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15
della l. 108/1996, iscritte all’Albo di cui all’articolo 9, è istituito il
“Fondo regionale contro l’usura.
2.
Il fondo è alimentato da risorse regionali nonché da sottoscrizioni volontarie
effettuate da persone fisiche e giuridiche e da soggetti pubblici e privati.
3. La Regione promuove le sottoscrizioni volontarie del fondo attraverso
adeguate azioni di sensibilizzazione.
4. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o
dell’Assessore delegato, verificata la consistenza del fondo, provvede ad
assegnare, ogni sei mesi, il 95 per cento delle risorse disponibili ai soggetti
di cui al comma 1 e destina il restante 5 per cento alle azioni di
sensibilizzazione di cui al comma 3.
5. Con apposito regolamento la
Giunta regionale definisce le modalità per l’acquisizione delle sottoscrizioni
volontarie e per la gestione delle risorse del fondo.
(1) Articolo inserito dalla l.r. n. 37/2014,
art. 16.
TITOLO IV
ORGANI CONSULTIVI ED OPERATIVI
Art . 11
(Consulta delle
associazioni)
1. È
istituita la
Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura,
presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato e composta da un
rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui all'articolo 9,
da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante
delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato dall'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato
dall'Unione province italiane (UPI) regionale e, previa intesa, da un
rappresentante delle Prefetture (2).
2. La Consulta è insediata dal Presidente della
Regione entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, redige
un rapporto delle attività realizzate sul territorio per il contrasto ai
fenomeni di estorsione e usura finalizzato a fornire un quadro complessivo delle
azioni poste in essere nell'annualità precedente e a segnalare nuovi ambiti e
aree tematiche da inserire in sede di definizione delle linee di intervento.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1,
L.R.
12 giugno 2006, n. 15. Il testo originario
era così formulato: «1. È istituita la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket
e antiusura, presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato e composta da un
rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui all'articolo 9,
da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante
delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato dall'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato
dall'Unione province italiane (UPI) regionale e dal coordinatore delle
Prefetture.».
Art. 12
(Unità
speciale)
1. Ai fini dell'applicazione della presente
legge, nell'ambito dell'Accordo di programma quadro "Sicurezza", è istituita,
presso l'Assessorato sviluppo economico della Regione Puglia, la "Unità speciale per la solidarietà
alle vittime della criminalità organizzata, dell'estorsione e dell'usura",
incaricata di svolgere l'istruttoria delle richieste dei benefici di cui alla
presente legge e i relativi adempimenti procedurali.
2.
Presso l'Unità di cui al comma 1 è istituito l'Osservatorio in materia di usura
e accesso al credito.
3. L'Unità speciale, attraverso i dati
forniti dall'Osservatorio, fornisce alla Consulta un rapporto delle attività
realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura nel corso
dell'anno precedente, segnalando altresì possibili nuove linee di
intervento.
4. La dotazione organica e le modalità di
costituzione, organizzazione e funzionamento degli organi di cui al comma 3 sono
definite con successivo regolamento, che deve prevedere anche le modalità di
raccordo con il Commissario governativo antiusura e
antiracket.
TITOLO V
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 13
(Regolamenti di
attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale,
emana i relativi regolamenti di attuazione.
Art. 14
(Disposizioni
finanziarie)
1. In sede di prima applicazione della
presente legge, è stanziata sul bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006 la somma di euro 1 milione così come di seguito indicato, con
prelievo di pari importo dal cap. 1110070 - u.p.b.10.4.1, giusta articolo 12
(Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
approvazione) della legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 19
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale
2006-2008):
Unità previsionale di
base 2.3
CNI 212000
euro 150.000,00 "Spese per azioni di promozione della cultura anti-racket e
anti-usura, di formazione degli operatori, di sensibilizzazione e
comunicazione, di studio e ricerca, di supporto alle iniziative degli enti
locali di prevenzione e diffusione della legalità" - articoli 3, 4 e 5;
CNI 212010 euro 50.000,00 "Spese per la tutela delle
vittime della criminalità" - articolo 6;
CNI 212020 euro 500.000,00 "Spese per la tutela delle
vittime dell'estorsione e dell'usura" - articolo 7, commi 3 e 4
;
CNI 212030
euro 300.000,00 "Spese per fondi di prevenzione e garanzia per le vittime
dell'usura" - articolo 7, comma 6.
2. Con lo stanziamento di cui al
CNI 212000 si fa fronte anche alle spese di funzionamento e delle attività degli
organismi di cui agli articoli 11 e 12.
3. Per gli esercizi finanziari futuri si
provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di
previsione.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della
L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della
Regione Puglia" ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.