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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2006
Numero
20
Data
10/07/2006
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di punta Pizzo"
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 87 del 12 luglio 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I


IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

 La seguente legge:


Art. 1
(Istituzione dell'area naturale protetta)


1. Ai sensi dell'articolo 6 della
legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), è istituito il Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo".


2. I confini del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" ricadenti sul territorio del comune di Gallipoli sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante; essa è depositata in originale presso l'Assessorato all'ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Lecce, presso l'Amministrazione comunale di Gallipoli e presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3.


3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi, prima della costituzione dell'Ente di gestione di cui all'articolo
3, a cura dell'Amministrazione comunale di Gallipoli con apposito finanziamento della Regione.


Art. 2
(Finalità)


1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono le seguenti:

a)      conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

b)      salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;

c)      incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;

d)      recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;

e)      monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

f)        allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

g)      promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

h)      promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

 

Art. 3
(Gestione)

 

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 25 (Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e Paludi di Rauccio").

 

2. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente e previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione e alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostruzione degli organi disciolti.

 

Art. 4
(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)


1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

a)      aprire nuove cave, miniere e discariche;

b)      esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c)      alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d)      raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e)      asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

f)        introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g)      effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

h)      apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;

i)        transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

j)        costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.

 

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 6 è fatto divieto di:

a)      costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;

b)      mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c)      effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.


3. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 6, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della
l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno e allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, attraverso l'accesso con manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area salvaguardando le attività balneari esistenti. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.


4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche e integrazioni.


5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.


Art. 5
(Strumenti di attuazione)


1. Per l'attuazione delle finalità del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", l'Ente di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

a)      Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;

b)      Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;

c)      Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

 

Art. 6
(Piano territoriale dell'area naturale protetta)


1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" deve:

a)      individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;

b)      dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

c)      individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

d)      individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

e)      individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;

f)        indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

g)      indicare la tipologia e le modalità di realizzazione, di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

h)      definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;

i)        individuare e definire il sistema di monitoraggio;

j)        definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;

k)      definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

 

2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della l.r. 19/1997.


Art. 7
(Piano pluriennale economico sociale)


1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Lecce, organo dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della
l.r. 19/1997.


2. Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.


3. Il Piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione, contestualmente alla formazione del Piano di cui all'articolo 6.


Art. 8
(Regolamento)


1. Il Regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste dall'articolo 11 della l. 394/1991, ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
4, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

 

 


Art. 9
(Nulla osta e pareri)


1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Decorso infruttuosamente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.


2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.


3. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento, al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.


Art. 10
(Sanzioni)


1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 30 della l. 394/1991.


2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.


3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.


4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
25,82 a un massimo di euro 258,22.


5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
103,29 a un massimo di euro 1032,91.


6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni
10 metri cubi di materiale movimentato.


7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.


8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 4 e le limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.


9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.


10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.


11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.


12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).


13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 8 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco.


Art. 11

(Indennizzi)


1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 3, facendovi fronte con il proprio bilancio.


2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a)      la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b)      le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

 

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.


4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.


Art. 12
(Sorveglianza del territorio)


1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.


2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Lecce.


3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.


4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), della
legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l' Ente di gestione.


Art. 13
(Vigilanza)


1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della
l.r. 19/1997.


Art. 14
(Zona di Protezione Speciale)


1. Le norme di cui agli articoli 4, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche alle aree della designata Zona di protezione speciale "Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea" (IT9150015) non comprese nei confini descritti dall'articolo 1, comma 2.


2. Con successivo regolamento, emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale precisa le modalità applicative della disposizione di cui al comma 13.


Art. 15
(Norma finanziaria)


1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00, sono a carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.


Art. 16
(Disposizioni transitorie)


1. Nelle more della costituzione dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3, la gestione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" è affidata provvisoriamente al Sindaco del comune di Gallipoli, che istituisce un'Autorità di gestione provvisoria.


2. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del Parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, confluiscono nel patrimonio dell'Ente di gestione non appena lo stesso è costituito.


3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, può nominare un Commissario che sostituisce l'Autorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione di cui all' articolo 3.


   La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

  

   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


   Data a Bari, addì 10 luglio 2006