IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. In
attuazione dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Puglia, la presente legge disciplina il
Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale.
2. Il
Consiglio ha la funzione di favorire l'intervento delle Autonomie locali nei
processi decisionali della Regione
Puglia, di esercitare il raccordo e la consultazione permanente tra
Regione ed Enti locali e di
verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle
funzioni regionali.
Art. 2
(Composizione e organi del
Consiglio)
1. Il
Consiglio delle Autonomie locali è composto da cinquantasette membri elettivi,
di cui uno riservato al rappresentante delle Comunità montane.
2. A
ciascuna Provincia e a ciascun Comune capoluogo di provincia è assegnato un
rappresentante eletto dai rispettivi Consigli nel proprio seno. Ai fini della
presente legge per capoluogo della Provincia BAT s'intende il Comune individuato
quale avente sede legale.
3. Gli
ulteriori quarantaquattro membri sono eletti, tra i Consiglieri comunali, in
rappresentanza degli altri Comuni con le modalità di cui all'articolo 3.
4. Il
rappresentante delle Comunità montane è eletto dai rispettivi Consigli riuniti
in seduta congiunta promossa e presieduta dalla Comunità montana di maggior
consistenza demografica.
5. Sono
organi del Consiglio delle Autonomie locali il Presidente e l'Ufficio di
Presidenza.
Art. 3
(Elezione dei componenti del Consiglio delle
Autonomie locali)
1. I
componenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono eletti con liste contrapposte
su base provinciale.
2. Il
numero dei candidati per ogni lista è individuato, in conformità di quanto
stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione dei
seggi per l'elezione del Consiglio regionale, per ogni circoscrizione
elettorale, decurtato dei rappresentanti eletti espressione dei Consigli
provinciali, dei Consigli comunali delle città capoluogo di provincia e delle
Comunità montane.
3. I
seggi di cui al comma 2 sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista
risultata più suffragata e il 40 per cento alle altre liste.
4. Le
assemblee elettorali sono convocate, nello stesso giorno, dal Presidente del
Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, indica le modalità e i
termini della presentazione delle liste e di svolgimento delle elezioni.
L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali è posto in capo a
ciascuna Amministrazione provinciale.
5.
L'elezione avviene sulla base di liste composte così come previsto dal
comma 2. E' possibile esprimere una sola preferenza. Vengono eletti i candidati
che nelle rispettive liste conseguono il maggior numero di preferenze. A parità
di voti è eletto il candidato più anziano di età.
6. Le
liste devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale
entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per
l'elezione.
7. La
lista deve essere corredata dell'accettazione della candidatura con firma
autenticata, così come previsto dalla normativa vigente per l'elezione dei
Consigli regionale, provinciale e comunale.
8. Al
termine delle operazioni elettorali, i verbali con i risultati di voto sono
trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.
9. Il
Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, proclama gli eletti ai
sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 e convoca il Consiglio delle Autonomie
locali entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
Art. 4
(Elezione degli organi e funzionamento)
1. Il
Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, presieduta dal
Presidente del Consiglio regionale, elegge con votazioni separate e a scrutinio
segreto, nel proprio seno, il Presidente e i due Vice Presidenti.
Risulta eletto Presidente del
Consiglio delle Autonomie locali colui che ha riportato la maggioranza dei voti
dei componenti il Consiglio. Dopo due votazioni senza che nessuno abbia
riportato la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio fra i due
candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti
e viene proclamato eletto colui che consegue più voti. In caso di parità di voti
è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
2.
Eletto il Presidente, il Consiglio provvede, con unica votazione e con
voto limitato a una preferenza, all'elezione dei due Vice Presidenti. Risultano
eletti coloro che nel corso della votazione riportano il maggior numero di voti.
3. Il
Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti, ovvero, in caso di
parità di voti, il più anziano, assume la carica di Presidente vicario e
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Le
modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la
validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori del
Consiglio sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza
dei suoi componenti.
5. Prima
dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, il quale può formulare parere vincolante
limitatamente agli aspetti attinenti il raccordo procedurale e funzionale tra il
Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali.
6.
Il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali si
riuniscono in seduta congiunta una volta l'anno prima dell'approvazione del
bilancio per l'esame dello stato del sistema Regioni - Enti locali.
7.
Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di
parola, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio
regionale o loro delegati, nonché il Consigliere regionale che ha proposto
l'atto da sottoporre al parere del Consiglio delle autonomie locali, per
illustrarne il contenuto e le finalità.
8. Le
sedute del Consiglio delle Autonomie locali sono pubbliche con le modalità
previste dal regolamento del Consiglio regionale.
Art. 5
(Competenze del Consiglio delle autonomie
locali)
1. Il
Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio, non vincolante, al
Consiglio e alla Giunta regionale:
a) sulle
proposte di modifica dello Statuto regionale riguardanti gli enti locali e
territoriali;
b) sui disegni e sulle proposte di legge, anche di iniziativa
popolare, che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché
il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;
c) sulle proposte di piano o atti di programmazione previsti
dall'articolo 22 dello Statuto
regionale;
d) sulle leggi di bilancio e sugli atti di programmazione
regionale che riguardano l'esercizio e l'attribuzione di competenze degli enti
locali;
e) sui regolamenti adottati dalla Giunta regionale che
riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il
decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;
f) sui disegni di legge e sulle proposte di legge che attengono
all'istituzione di nuovi comuni e alla modificazione delle circoscrizioni ovvero
alla loro denominazione.
Art. 6
(Durata in carica, rinnovo e decadenza)
1. Il
Consiglio delle autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura
regionale durante la quale è stato eletto ed è rinnovato, con le modalità di cui
alla presente legge, entro novanta giorni dalla data di insediamento del
Consiglio regionale.
2. I
componenti del Consiglio delle Autonomie locali decadono in caso di cessazione,
per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ente locale o territoriale.
3. La
decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il
quale, con atto separato, provvede altresì alla sostituzione del Consigliere
decaduto mediante surrogazione con il candidato che nella elezione dei
componenti il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2 è risultato
primo dei non eletti nella relativa lista.
Art. 7
(Procedimento)
1.
Contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari,
il Presidente del Consiglio regionale invia al Consiglio delle Autonomie locali
gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 5.
2. Il
Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere entro quindici giorni
dalla data di trasmissione e lo invia al Presidente del Consiglio regionale, al
Presidente della Commissione consiliare competente e al Presidente della Giunta
regionale in caso di atti di iniziativa della Giunta. Decorso inutilmente tale
termine, il parere deve intendersi favorevolmente espresso.
3. Il
termine di cui al comma 2 può essere eccezionalmente ridotto a cinque giorni dal
Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta del Presidente della
Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso
termine può essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del
Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, fino a un massimo di trenta
giorni.
Art. 8
(Struttura di supporto)
1.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno
dell'organizzazione consiliare, anche con modificazioni all'organizzazione
stessa, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali .
Art. 9
(Attività di programmazione
studi e
ricerca)
1. Per
lo svolgimento del suo mandato, il Consiglio delle Autonomie locali può
avvalersi, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, di istituti, centri di
ricerca, università, esperti e di quanto previsto dall'articolo 57
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della
Regione Puglia).
Art. 10
(Diritti dei componenti)
1. Ai
componenti del Consiglio delle Autonomie locali è assicurato, tramite la propria
struttura, il diritto all'informazione completa su tutti gli atti della
Regione riguardanti esclusivamente le
materie di competenza dello stesso Consiglio.
2. Le
spese sostenute dai componenti per il raggiungimento della sede del Consiglio
delle Autonomie locali sono a carico del Consiglio regionale per i
rappresentanti dei Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti,
mentre per i rimanenti sono a carico delle Amministrazioni di provenienza.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'esercizio
finanziario 2006
in euro 50 mila, si fa fronte con lo stanziamento di cui
al capitolo 1096 "Organi di rilevanza statutaria" dell'unità previsionale di
base 0.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006 della Regione
Puglia.
2. Per
gli esercizi finanziari successivi si provvede con gli appositi stanziamenti dei
pertinenti capitoli definiti in sede di approvazione dei bilanci annuali di
previsione della Regione Puglia.
Art. 12
(Norme finali e
transitorie)
1. In
sede di prima applicazione il Consiglio delle Autonomie locali è costituito
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino
all'adozione del regolamento interno sul funzionamento del Consiglio delle
Autonomie locali si applica il regolamento interno del Consiglio regionale in
quanto compatibile.
3. Dalla
data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali è soppressa
la
Conferenza permanente Regione- Autonomie locali e sono abrogati gli
articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle
funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7
"Statuto della Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 26 ottobre 2006