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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2006
Numero
30
Data
26/10/2006
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione del Parco naturale regionale 'Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 143 del 3.11.2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione dell’area naturale protetta)

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituito il Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”. I confini del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase” ricadente sul territorio dei comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, S. Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l’Assessorato all’ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso la sede dell’Ente di gestione di cui all’articolo 3.

 

2. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dell’Ente di gestione con apposito finanziamento della Regione.

 

 

Art. 2

(Finalità)

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” sono le seguenti:

a)      conservare e recuperare la biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

b)      salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;

c)      recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema costiero e della vegetazione naturale autoctona con particolare riferimento alla Quercus macrolepis;

d)      monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

e)      allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

f)        promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

g)      promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

 

Art. 3

(Gestione)

1. Ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 25 (Istituzione del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”).

 

2. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell’Ente di gestione e alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

 

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale)

1. Sull’intero territorio del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

a)      aprire nuove cave, miniere e discariche;

b)      esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c)      alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d)      raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e)      asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione;

f)        introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g)      effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

h)      apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;

i)        transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro silvo pastorali;

j)        costruire nuove strade e ampliare le esistenti a esclusione di quelle in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica, nonché di quelle il cui iter autorizzativo è concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 6 è fatto divieto di:

a)      costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri edificati cosi come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica);

b)      mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c)      effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste.

3. Fino all’approvazione del Piano territoriale di cui all’articolo 6, l’Ente di gestione, ove istituito e operante, o il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 15, sentita la competente struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettera a), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all’applicazione della normativa vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti, anche a fini agrituristici, nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, una tantum, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, attraverso l’accesso con manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell’area. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi adottati alla data del 31 dicembre 2003 e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi, devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell’area.

 

4. E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), e successive modifiche e integrazioni.

 

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici, su istanza dell’Ente di gestione.

 

Art. 5

(Strumenti di attuazione)

1. Per l’attuazione delle finalità del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, l’Ente di gestione di cui all’articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

a)      Piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997;

b)      Piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 21 della l.r. 19/1997;

c)      Regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r. 19/1997.

 

Art. 6

(Piano territoriale dell’area naturale protetta)

1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” deve:

a)      precisare mediante zonizzazione, secondo quanto previsto dall’articolo 12 della l. 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell’area naturale protetta;

b)      individuare le opere necessarie alla conservazione e all’eventuale ripristino ambientale;

c)      dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

d)      individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell’area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

e)      individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

f)        individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;

g)      indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

h)      indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d’uso per edifici e manufatti esistenti;

i)        definire il sistema della mobilità interna all’area naturale protetta;

j)        individuare e definire il sistema di monitoraggio ambientale;

k)      definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali;

l)        definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

 

2. Le procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione del Piano sono quelle stabilite dall’articolo 20 della l.r. 19/1997.

 

Art. 7

(Piano pluriennale economico sociale)

1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Lecce, organo dell’Ente di gestione di cui all’articolo 3, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell’ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall’articolo 21 della l.r. 19/1997.

 

2. Il Piano pluriennale economico sociale dell’area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

 

3. Il Piano pluriennale economico sociale è predisposto, d’intesa con il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione, contestualmente alla formazione del Piano di cui all’articolo 6.

 

Art. 8

(Regolamento)

1. Il regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste dall’articolo 11 della l. 394/1991, ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all’articolo 4, l’esercizio delle attività consentite all’interno del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, ed è adottato dall’Ente di gestione contestualmente all’adozione del Piano territoriale dell’area.

 

Art. 9

(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Decorso il termine di cui innanzi, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

 

2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all’articolo 2.

 

3. Fino alla data di entrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all’articolo 4.

 

 

Art. 10

(Sanzioni)

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all’articolo 30 della l. 394/1991.

 

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

 

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

 

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), ed i) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.

 

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.

 

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri di materiale movimentato.

 

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.

 

8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 4 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

 

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.

 

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.

 

11. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell’articolo 30 della l. 394/1991.

 

12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 8 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione con l’obbligo di destinazione alla gestione del Parco.

 

Art. 11

(Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” sono erogati direttamente dall’Ente di gestione di cui all’articolo 3, facendovi fronte con il proprio bilancio.

 

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all’articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendo in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all’indennizzo:

a)      la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b)      le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L’Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

 

4. Sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.

 

 

Art. 12

(Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione, che l’esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Lecce.

 

2. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

 

3. L’utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di gestione.

 

Art. 13

(Vigilanza)

 

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell’articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 14

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono a carico dell’organismo di gestione.

 

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti dell’organismo di gestione nei limiti di quanto all’uopo previsto nei bilanci regionali.

 

3. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 50 mila a carico del capitolo 0581011 “Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia (l.r. 19/1997)” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di euro 50 mila del capitolo 581010 – unità previsionale di base 14.1.1 - “Spese per la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia (l.r. 19/1997)” del medesimo bilancio.

 

Art. 15

(Gestione provvisoria)

1. Fino alla costituzione dell’Ente di gestione di cui all’articolo 3, la gestione del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” è affidata, per un minimo di cinque anni, a un Consorzio di gestione provvisoria istituito dai Sindaci dei comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, S. Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase e dalla Provincia di Lecce, ciascuno con uguale quota di partecipazione.

 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio parchi della Regione Puglia convoca una Conferenza dei servizi con i soggetti di cui al comma 1 per l’approvazione dello schema di Statuto del Consorzio di gestione provvisoria che sarà successivamente approvato dal Consorzio medesimo. Nello Statuto devono essere definiti gli organi del Consorzio, il loro funzionamento, nonché i mezzi finanziari a sua disposizione.

 

3. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del Parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, confluiscono nel patrimonio dell’Ente di gestione non appena lo stesso è costituito.

 

4. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’ecologia, può nominare un commissario che sostituisce il Consorzio di gestione provvisoria sino alla costituzione dell’Ente di cui all’ articolo 3.

 

Art. 16

(Indirizzi per la gestione provvisoria)

1. Le competenze e funzioni degli Enti di gestione provvisoria individuati per ciascuna Area protetta istituita o da istituirsi ai sensi della l.r. 19/1997 sono individuate e disciplinate con atto di indirizzo elaborato dall’Ufficio parchi della Regione Puglia e approvato dalla Giunta regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 26 ottobre 2006

 

 

 

Vedi:LR30-2006allegati