IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Istituzione dell’area
naturale protetta)
1. Ai sensi dell’articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), è istituito il
Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S Leonardo”.
2. La perimetrazione del Parco naturale
regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”, ricadente sul
territorio dei comuni di Fasano e di Ostuni, è riportata nella cartografia in
scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale
costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l’Assessorato
all’ambiente della Regione Puglia e,
in copia conforme, presso la sede dell’Ente di gestione di cui all’articolo 5.
3. I confini saranno resi visibili mediante
apposita tabellazione, da eseguirsi fino all’insediamento dell’Ente di gestione,
a cura dell’Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della
Regione.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive del Parco naturale
regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” sono le seguenti:
a)
conservare e recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti
nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici
superficiali e sotterranei;
b)
salvaguardare i valori e i beni
storico-architettonici;
c)
incrementare la superficie e migliorare la
funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
d)
recuperare e salvaguardare la funzionalità
del sistema dunale;
e)
monitorare l’inquinamento e lo stato degli
indicatori biologici;
f)
allestire infrastrutture per la mobilità
lenta;
g)
promuovere attività di educazione, di
formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
h)
promuovere e riqualificare le attività
economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di
migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3
(Zonizzazione
provvisoria)
1. Fino all’approvazione del Piano
territoriale di cui all’articolo 6, il Parco naturale regionale “Dune costiere
da Torre Canne a Torre S. Leonardo” è suddiviso nelle seguenti zone:
a)
zona 1,
di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;
b)
zona 2,
di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata
fortemente dalla presenza di attività antropiche;
c)
zone 2A
e 2B che, al fine di assicurare la conservazione dei valori ambientali presenti
e per esigenze di tutela delle stesse (fiume Grande), devono essere inserite
nelle aree contigue da perimetrarsi, ai sensi dell’articolo 32 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), d’intesa con
l’organismo di gestione.
2. Il Piano di cui all’articolo 6 può
apportare modifiche al confine delle zone e dettagliarle ulteriormente, come
indicato all’articolo 12 della l. 394/1991, al fine di una migliore
organizzazione degli ambiti di tutela
Art. 4
(Norme
generali di tutela del territorio e dell’ambiente
naturale)
1. Sull’intero territorio del Parco naturale
regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” sono vietate le
attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla
fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a)
aprire
nuove cave e discariche;
b)
esercitare l’attività venatoria: sono
consentiti, su autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo
delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della l. 394/1991, ed eventuali
prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c)
alterare
e modificare le condizioni di vita degli animali;
d)
raccogliere o danneggiare le specie vegetali
spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione. Sono comunque consentite le
operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e)
asportare minerali e materiale d’interesse
geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati
dall’Ente di gestione;
f)
introdurre nell’ambiente naturale specie
faunistiche e floristiche non autoctone;
g)
effettuare opere di movimento terra tali da
modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h)
apportare modificazioni agli equilibri
ecologici, idraulici e idrogeotermici, ovvero tali da incidere sulle finalità di
cui all’ articolo 2;
i)
transitare con mezzi motorizzati fuori dalle
strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo -pastorali;
j)
costruire nuove strade e ampliare le
esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle
attività di fruizione naturalistica.
2. Fino all’approvazione del Piano
territoriale di cui all’articolo 6 è fatto divieto di:
a)
costruire nuovi edifici od opere all’esterno
dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 (Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica), salvo
la possibilità di eseguire anche al di fuori dei suddetti centri gli interventi
di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978,
n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale);
b)
mutare
la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo
svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e
pastorali;
c)
effettuare interventi sulle aree boscate e
tagli boschivi senza l’autorizzazione dei competenti Uffici dell’Assessorato
regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all’approvazione del Piano
territoriale del Parco naturale regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre
S. Leonardo”, l’Ente di gestione, ove istituito e operante, o il soggetto a cui
è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 13, sentita la
competente struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, può
concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente
alla zona 2 di cui all’articolo 3, lettera b), ed esclusivamente in funzione
dell’attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati
interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti
nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa
valutazione e approvazione di apposito Piano aziendale. Sono altresì consentiti
interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi
all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Con lo
stesso procedimento, sempre limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3,
lettera b), possono essere concesse deroghe per la costruzione di infrastrutture
di tipo precario, senza volumetria, realizzate con elementi amovibili in legno o
con altro materiale naturale, finalizzate a ridurre la pressione antropica nella
zona 1 di cui all’articolo 3, lettera a). Sono comunque fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i
casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le
tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nell’area.
4. E’ consentita la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi
esistenti ai sensi dell’articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della l.
457/1978.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi
civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o
di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente
commissario per gli usi civici, su istanza dell’Ente di gestione.
Art. 5
(Gestione)
1. Ai sensi dell’articolo 9
della l.r.
19/1997 la gestione del Parco naturale regionale “Dune costiere da
Torre Canne a Torre S. Leonardo” è affidata all’Ente di gestione delle aree
naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto
pubblico, istituito conlegge
regionale 23 dicembre 2002, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale
regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci”).
2. La rappresentanza all’interno del
Consiglio direttivo della Comunità delle aree protette dell’Ente di gestione
delle aree naturali protette della provincia di Brindisi è integrata, dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con i legali rappresentanti
pro-tempore dei comuni di Fasano e di Ostuni.
Art.
6
(Strumenti di
attuazione)
1. Per l’attuazione delle finalità del Parco
naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”, l’Ente di
gestione di cui all’articolo 5 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
a)
Piano
territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20
della l.r.
19/1997;
b)
Piano
pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo
21
della l.r. 19/1997;
c)
Regolamento dell’area naturale protetta, di
cui all’articolo 22
della l.r. 19/1997.
2. I contenuti dei suddetti strumenti di
attuazione delle finalità dell’area protetta sono definiti rispettivamente
dagli articoli 9,
10
e 11
della l.r.
23/2002.
Art. 7
(Nulla
osta e pareri)
1. Il rilascio di concessioni o
autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno
dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di
gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Decorso
infruttuosamente il termine di cui innanzi, il nulla osta si intende rilasciato
con esito favorevole.
2. Il rilascio del nulla osta è subordinato
alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il
Regolamento ovvero, in assenza di questi, devono comunque essere compatibili con
le finalità di cui all’articolo 2.
3. Fino alla data di entrata in vigore del
Piano territoriale e del Regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere
obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento al fine di
garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui
all’articolo 4.
Art. 8
(Sanzioni)
1. Per le violazioni di cui alla presente
legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all’articolo 30 della
l. 394/1991.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lett.
a) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro
1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle
leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle
lettere c), d), e), ed i) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla
lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 103,29
a un massimo di euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di
euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale
movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera h) del comma l dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 1.032,91
a un massimo di euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j) del
comma 1 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo
4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate
effettuati in difformità da quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera
c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
566,00
a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di
ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai
commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle
sanzioni amministrative previste, l’obbligo del ripristino, che deve essere
realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.
11. E’ comunque fatta salva l’applicazione
delle sanzioni penali previste al comma 1 dell’articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per l’accertamento delle violazioni e
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente
articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento
di cui all’articolo 6 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione con
l’obbligo di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale “Dune
costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”.
Art. 9
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per gli effettivi danni
economici ai proprietari di immobili nel Parco naturale regionale “Dune costiere
da Torre Canne a Torre S. Leonardo” sono erogati direttamente dall’Ente di
gestione di cui all’articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle
colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi
derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di
cui all’articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte,
l’esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività
agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque
diritto all’indennizzo:
a)
la
riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la
riduzione del normale periodo di pascolamento;
b)
le
riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle
tecniche di coltivazione.
3. L’Ente di gestione deve procedere alla
liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici
derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva
la possibilità da parte della Regione
ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela
ambientale, all’espropriazione delle aree.
Art. 10
(Sorveglianza del
territorio)
1. La sorveglianza sull’osservanza degli
obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di
gestione, che l’esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di
sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di
altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli
agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza
territoriale della provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di
gestione può stipulare convenzioni con i1 Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell’articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
4. L’utilizzo delle guardie venatorie
volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, lett. b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), è
subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di gestione.
Art. 11
(Vigilanza)
1. Le funzioni amministrative di vigilanza
connesse all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi
e riserve naturali della Regione
Puglia secondo il dettato dell’articolo 23
della l.r.
19/1997.
Art. 12
(Norma
finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge sono a carico dell’organismo di gestione.
2. Annualmente, in relazione agli obiettivi
gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi
idonei a integrare gli stanziamenti dell’organismo di gestione nei limiti di
quanto all’uopo previsto nei bilanci regionali.
3.
In sede di
prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 50 mila a carico del
capitolo 0581011 “Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia (l.r.
19/1997)” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006
della Regione Puglia. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione per l’importo di euro 50 mila del capitolo
581010 – unità previsionale di base 14.1.1 - “Spese per la gestione delle aree
naturali protette nella Regione
Puglia (l.r. 19/1997)” del medesimo bilancio regionale.
Art. 13
(Gestione provvisoria)
1. Fino alla costituzione dell’Ente di
gestione di cui all’articolo 5, la gestione del Parco naturale regionale “Dune
costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” è affidata, per un minimo di cinque
anni, a un Consorzio di gestione provvisoria istituito dai Sindaci dei comuni di
Fasano e Ostuni e dalla provincia di Brindisi, ciascuno con uguale quota di
partecipazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio parchi della Regione Puglia convoca una Conferenza dei servizi con
i soggetti di cui al comma 1 per l’approvazione dello schema di Statuto del
Consorzio di gestione provvisoria che sarà successivamente approvato dal
Consorzio medesimo. Nello Statuto devono essere definiti gli organi del
Consorzio, il loro funzionamento, nonché i mezzi finanziari a sua disposizione.
3. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi
altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del Parco
seguono la destinazione di questa e, pertanto, confluiscono nel patrimonio
dell’Ente di gestione non appena lo stesso è costituito.
4.
In caso di
gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o
per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore all’ecologia, può nominare un commissario che sostituisce il
Consorzio di gestione provvisoria sino alla costituzione dell’Ente di cui
all’articolo 5.
Art.
14
(Indirizzi per la gestione
provvisoria)
1. Le competenze e funzioni degli enti di
gestione provvisoria individuati per ciascuna Area protetta istituita o da
istituirsi ai sensi della l.r.
19/1997 sono individuate e disciplinate con atto di indirizzo
elaborato dall’Ufficio parchi della Regione Puglia approvato dalla Giunta
regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 27 ottobre 2006
Vedi:
LR31-2
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