Art. 1
(Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n.
25)
1. Il
secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11
della legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi
e organizzazione del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
“Fa parte del Collegio di direzione uno dei tre medici di medicina generale di
cui al comma 16 dell’articolo 14 e uno dei due pediatri di libera
scelta di cui al comma 16 bis dell’articolo 14.”.
Art. 2
(Modifica all’ articolo
14 della l.r. 25/2006)
1. All’articolo 14 della
l.r.
25/2006 sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera e) del comma
13 è aggiunta la seguente: “
e bis)
l’Ufficio per la programmazione e monitoraggio in pediatria di libera scelta.”;
b)
dopo il comma 16 è inserito
il seguente:
“16 bis L’Ufficio per la programmazione e il
monitoraggio delle attività in pediatria di libera scelta è parte integrante
della Direzione del Distretto e la sua composizione è disciplinata dall’Accordo
collettivo nazionale (ACN) di settore. Il pediatra di libera scelta membro di
diritto è il responsabile dell’Ufficio e referente distrettuale dell’organismo
aziendale per il monitoraggio e per l’appropriatezza delle cure primarie
pediatriche. I compiti e le funzioni sono quelli definiti dall’ACN di settore e
dagli Accordi regionali.”.
Art. 3
(Integrazione all’articolo 9 della l.r.
25/2006)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9
della l.r.
25/2006 è aggiunto il seguente:
“4 bis Nelle more
dell’istituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2, i Direttori generali
procedono, per la nomina del Direttore amministrativo e sanitario, ad affidare
incarichi provvisori.”.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 12 dicembre 2006