(1) Vedi anche
l'art. 15,
L.R.
19 febbraio 2008, n. 1.
TITOLO I
PRINCIPI DI RIORDINO DEL SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE
Art. 1
(Principi
ispiratori)
1. La Regione tutela e promuove la salute,
intesa come benessere psicofisico e sociale, in quanto diritto fondamentale
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce l'uguaglianza degli
interventi sanitari e socio-sanitari a tutti i cittadini, a prescindere dalle
proprie convinzioni personali e condizioni socio-economiche, nonché una facilità
di accesso alla risposta al bisogno di salute.
2. La Regione promuove e
garantisce l'universalismo e la solidarietà, assicurando equità e pari
opportunità di accesso ai servizi e prestazioni all'intera collettività,
superando le condizioni d'indigenza e vulnerabilità, promuovendo il recupero
delle persone disabili e non autosufficienti e tenendo conto delle specificità
territoriali delle aree svantaggiate e montane.
3. La Regione assume come
proprio principio per le politiche socio-sanitarie regionali la sussidiarietà
orizzontale e verticale, l'omogeneità e l'adeguatezza al sistema dei bisogni, la
partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati.
4. La Regione, nel
promuovere la tutela della salute, individuale e collettiva, integra le
politiche sanitarie e socio-sanitarie con le politiche relative allo sviluppo
economico, di tutela ambientale, dell'urbanistica, dei trasporti,
dell'agricoltura, dello sport e tempo libero, per l'impatto che le stesse hanno
sullo stato di salute.
5. Il sistema delle
autonomie locali concorre al perseguimento degli obiettivi di salute.
Art. 2
(Programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale)(2)
1. La programmazione sanitaria e
socio-sanitaria della Regione s'ispira ai principi di cui all'articolo 1 e a
quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) e successive modificazioni, della legge 8 novembre 2000, n. 328
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e uomini
in Puglia), nonché del Piano sanitario nazionale (PSN) e si esplica nel
documento di indirizzo del Piano regionale di salute (PRS).
2. Il PRS, con riferimento
ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'accordo Stato-Regioni e
Province autonome del 22 novembre 2001 e successive modificazioni e
integrazioni, individua obiettivi di salute, strategie e azioni prioritarie
d'intervento del Servizio sanitario regionale (SSR) da raggiungere nel triennio
di riferimento. Il PRS definisce inoltre:
a)
la missione dei sistemi
operativi del SSR e la distinzione dei ruoli e delle funzioni di governo e di
gestione;
b)
l'adeguatezza e
l'appropriatezza allocativa delle risorse in funzione degli obiettivi di salute,
in un contesto di uso razionale delle stesse;
c)
gli interventi d'integrazione e
coordinamento delle politiche della salute con le politiche sociali,
dell'ambiente, del bilancio e della programmazione
economica;
d)
gli indirizzi per la stipula
dei protocolli d'intesa tra Regione e Università, in attuazione degli articoli 6
e 6 bis del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n.. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario
nazionale e Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.
419), e delle conseguenti linee guida di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, relativi all'integrazione e coordinamento
delle attività di didattica e ricerca, anche post-laurea, delle Facoltà di
medicina e chirurgia con quelle di assistenza sanitaria nonché partecipazione di
aziende e istituti del SSR alle attività di formazione e ricerca in coerenza e
conformità dei valori e degli assetti organizzativo-funzionali della presente
legge. A tali fini e nell'ambito della programmazione del fabbisogno di medici
specialisti, la Regione può autorizzare le Aziende sanitarie a finanziare
apposite borse di studio alle Università degli studi con sede esclusiva nel
territorio regionale, limitatamente a discipline specialistiche per le quali nei
protocolli d'intesa Università - Regione le strutture dell'AUSL interessata sono
individuate come sedi formative, in modo da garantire nelle suddette strutture
la frequenza dei medici specializzandi. Tale autorizzazione può essere concessa
a condizione che le stesse Aziende riducano, nel periodo interessato, almeno
pari importi di costi per l'acquisizione di beni e servizi non sanitari e che le
Università degli sudi garantiscano, presso le strutture sanitarie delle Aziende
medesime, la corrispondente frequenza di medici
specializzandi;
e)
il processo di attivazione
dell'accreditamento istituzionale, ai sensi della l.r. 8/2004 e sue
modificazioni e integrazioni.
3. Il PRS orienta il
sistema verso il principio della centralità del cittadino, protagonista e
fruitore dei percorsi assistenziali, al quale va garantita la partecipazione
attiva alle scelte che riguardano la propria salute e l'istituzionalizzazione di
processi di valutazione continua della qualità dei servizi erogati che prevedano
anche l'introiezione del punto di vista dell'utente.
4. Le politiche di prevenzione sono assunte
quali prioritarie e centrali nella definizione del PRS.
5. Il PRS prevede
iniziative di screening ai fini del monitoraggio delle condizioni di salute dei
giovani in età da quindici a diciannove anni. A tal fine può essere utilizzato
anche personale della continuità assistenziale mediante estensione dell'orario
di lavoro.
(3) Vedi anche
l'art. 1, L.R.
19 settembre 2008, n. 23 secondo cui la
programmazione sanitaria e sociosanitaria si esplica nel documento di indirizzo
del Piano regionale di salute.
Art. 3
(Rapporto tra programmazione
sanitaria regionale e piani attuativi locali)
1. E' istituita la Conferenza permanente
per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ex articolo 2, comma
2 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, con compiti e funzioni di
indirizzo, programmazione e controllo definiti nel successivo articolo 7, comma
1. Fanno parte della Conferenza permanente gli Assessori alle politiche della
salute e alle politiche sociali, alla trasparenza e cittadinanza attiva,
all'ambiente, al bilancio e alle politiche agroalimentari nonché i Presidenti
delle Conferenze dei sindaci, i Sindaci delle città sedi di Aziende
ospedaliero-universitarie, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM e
tre consiglieri regionali, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno
della minoranza.
2. I membri della
Conferenza di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono
disciplinate da apposito regolamento adottato alla Giunta regionale.
(4)
3. Per l''espletamento
delle proprie funzioni la Conferenza di cui al comma 1 si avvale di un Comitato
tecnico composto da un rappresentante dell'Agenzia regionale sanitaria
(A.Re.S.), un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA), un rappresentante dell'Osservatorio epidemiologico regionale, il
dirigente del competente Settore degli assessorati alle politiche della salute e
alle politiche sociali nonché due tecnici nominati dalla Giunta regionale e un
rappresentante della Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria.
4. Il direttore generale
della ASL, avvalendosi del collegio di direzione, propone alla Giunta regionale,
sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del Piano regionale di salute, il
piano attuativo locale (PAL). Il PAL è lo strumento di pianificazione strategica
dell'azienda e ha lo stesso periodo di vigenza del Piano regionale di salute. La
Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria ex articolo 3, comma 1, della L.R.
n. 25/2006, approva il PAL con le procedure di cui all'articolo 44 della
L.R. n. 7/2004. Il direttore generale adotta il piano annuale delle
attività, con riferimento al PAL approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto
della disponibilità delle risorse assegnate all'azienda certificata dal
direttore generale, dai direttori sanitario e amministrativo e dal collegio dei
revisori dei conti (5).
5. Alla Conferenza permanente viene
trasmesso, per l'esame, il documento annuale contenente lo stato di salute della
popolazione.
(4) Vedi, al riguardo, il Reg.
26 febbraio 2007, n. 5.
(5) Comma così sostituito dall'art. 3,
comma 2, L.R.
19 settembre 2008, n. 23. Il testo
originario era così formulato: «4. Il Direttore generale, avvalendosi del
Collegio di direzione dell'Azienda sanitaria o Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), sulla base delle risorse assegnate, propone il
Piano attuativo locale (PAL) e il Piano annuale delle attività. Il primo è lo
strumento di pianificazione strategica di Aziende e IRCCS del Servizio sanitario
regionale, riferito allo spazio temporale di tre anni, che determina le linee di
sviluppo, gli obiettivi e le politiche di medio-lungo termine dell'intera
struttura organizzativa aziendale, coordinando e integrando le attività delle
strutture e dei dipartimenti presenti al suo interno. Il secondo è il Piano che
individua gli obiettivi annuali e le risorse che necessitano per raggiungerli.
Il Piano annuale, costituito dal programma di attività e bilancio economico
preventivo, rappresenta lo strumento principale di collegamento e raccordo con
la pianificazione strategica garantendo la coerenza dei singoli obiettivi delle
strutture e dei Dipartimenti con la programmazione
aziendale.».
Art. 4
(La
Conferenza dei sindaci)
1. La Conferenza dei sindaci è composta da
tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricompresi nel territorio
dell'AUSL. Il suo funzionamento è definito da apposito
regolamento(6) approvato dalla Giunta
regionale.
2. I Comuni, attraverso la
Conferenza dei sindaci, esprimono parere obbligatorio sul PAL nonché, attraverso
il Comitato dei sindaci di distretto, sul Piano attuativo territoriale (PAT). Il
parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi atti,
decorsi i quali si deve intendere favorevolmente espresso.
3. La Conferenza dei
sindaci esamina il bilancio pluriennale di previsione e l'atto aziendale
dell'AUSL di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni;
4. La Conferenza dei sindaci [esprime
parere sulla nomina del Direttore generale dell'AUSL] (7) e, sussistendone le condizioni, può avanzare proposte per
la revoca del direttore generale dell’AUSL (8) a
norma dell'articolo 3 bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni.
5. La Conferenza dei sindaci esercita la
verifica sulla gestione del PAL da parte delle AUSL e sui risultati.
6. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sindaco del comune sede
dell'AUSL per la quale è intervenuta la modifica dell'ambito territoriale,
assistito dal Segretario comunale, convoca i Sindaci dei comuni dell'AUSL e
istituisce la Conferenza.
7. Nelle more
dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1 si applica il regolamento
tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 1995, n.
826.
(6) Vedi, al riguardo, il Reg.
18 luglio 2008, n. 16. Vedi la l.r. 39/2006, art. 5, comma 10. vedi anche il Reg. reg.
n. 9/2007
(7) Parole soppresse dalla l.r.
15/2018, art. 5,
comma 2.
(8) Parole soppresse dalla l.r.
15/2018, art. 5,
comma 2.
Art. 5
(Integrazione socio-sanitaria e
ruolo degli enti locali
nella programmazione)
1. La Regione garantisce la
completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra
l'assistenza sanitaria e quella sociale, con il concorso delle istituzioni
preposte, assicurando, in coerenza con il percorso attuativo del sistema
integrato dei servizi sociali, l'armonizzazione delle iniziative volte alla
soluzione di problematiche sociali e sanitarie del cittadino e coordinando gli
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione.
2. Nella Commissione
regionale per l'integrazione socio-sanitaria è garantita la partecipazione
dell'Assessorato alle politiche della salute, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 11,
comma 3, della l.r.
19/2006.
3. Gli Enti locali partecipano al processo
di elaborazione del PRS, collaborano al PAL e, attraverso la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale,
procedono alla verifica della realizzazione del PAL da parte delle Aziende
ospedaliere.
4. Le Aziende sanitarie
partecipano all'elaborazione, insieme agli enti locali, dei Piani sociali di
zona (PSZ), nel rispetto di quanto previsto dalla l.r.19/2006.
5. Le strutture del SSR stipulano con le
autonomie locali protocolli d'intesa per interventi di comune competenza
finalizzati all'integrazione socio-sanitaria, specificando i livelli di
compartecipazione alla spesa.
Art. 6
(La
partecipazione democratica dei cittadini)
1. In ogni AUSL è istituito il Comitato
consultivo misto (CCM) ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'articolo 12 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre
1998, n. 419).
2. Il CCM è composto da
utenti e operatori di servizi socio-sanitari del territorio dell'AUSL.
3. L'attività del CCM è
finalizzata a:.
a) contribuire alla
programmazione delle attività dell'AUSL;
b) contribuire all'elaborazione
dei Piani aziendali;
c) verificare la funzionalità
dei servizi, la loro rispondenza alle finalità del SSN e agli obiettivi dei
Piani sanitari nazionali e regionali.
4. L'attività del CCM è rivolta
verso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie che fanno parte dell'AUSL e
con essa accreditate.
5. La Regione emana un
regolamento per il funzionamento del CCM che stabilisce:.
a) l'organizzazione del CCM per
distretti prevedendo la possibilità di organizzarsi per gruppi di lavoro su temi
particolari;
b) l'attribuzione dei compiti
del CCM, tra i quali
1)
proporre campagne di
informazione mediante adeguati mezzi di divulgazione agli utenti (messi a
disposizione della AUSL), sui loro diritti, sui criteri e requisiti di accesso e
sulle modalità di erogazione dei servizi;
2)
favorire la partecipazione
degli utenti e delle forze sociali mediante dibattiti e altri mezzi adeguati
promuovendo iniziative presso le comunità esistenti: scuole, fabbriche, circoli
culturali, quartieri o frazioni;
3)
formulare proposte in
ordine:
3.1 al programma d'intervento
dei servizi;
3.2 alla pubblicizzazione
dell'attività relativa al funzionamento dei servizi;
3.3 a programmi di indagine e
ricerche sui bisogni, di rispondenza dei servizi alle necessità degli utenti ed
epidemiologiche;
4)
curare la pubblicizzazione dei
servizi in collaborazione con gli operatori per:
4.1 collaborare alla
programmazione di piani di educazione sanitaria;
4.2 valutare annualmente,
tramite una relazione, l'andamento complessivo dei servizi dell'AUSL;
c) le modalità e periodicità
con cui i CCM convocano assemblee pubbliche a livello di distretto;
d) le modalità di costituzione,
le articolazioni e la composizione del CCM, assicurando la presenza di due terzi
a membri provenienti dalle associazioni di cittadini impegnate nella tutela del
diritto alla salute;
e) la durata in carica del CCM,
la disciplina del suo funzionamento, le modalità di nomina e le attribuzioni del
Presidente del CCM, la decadenza, le sostituzioni e le incompatibilità dei
componenti del CCM, i rapporti tra CCM e AUSL.
Art. 7
(Valutazione e
controllo)
1. La Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, sulla base
dell'istruttoria assicurata dal Comitato tecnico, verifica il rispetto delle
priorità e la conformità al PRS degli obiettivi e dell'allocazione delle risorse
nel rispetto della compatibilità finanziaria e propone alla Regione
l'approvazione dei PAL.
2. Le Direzioni generali
attivano gli strumenti di controllo direzionale e operativo per la valutazione
dell'efficienza, efficacia, economicità e appropriatezza nell'utilizzazione
delle risorse assegnate ai dirigenti.
3. Il CCM di cui
all'articolo 6 svolge funzioni di monitoraggio e verifica in ordine alla
corretta attuazione della programmazione locale e di valutazione dei servizi
sanitari e socio-sanitari.
4. Per le finalità di cui
ai commi 2 e 3 le Aziende sanitarie adottano strumenti di misura e valutazione
delle attività sanitarie sulla base delle linee guida regionali attraverso
indicatori di processo e di esito.
Art. 8
(Le aziende
e istituti del SSR)
1. Le Aziende e gli IRCCS del SSR sono
sistemi orientati al cittadino e articolati in Presidi, Distretti, Dipartimenti
e aree di attività che governano i processi sequenziali interni con cicli
continui di pianificazione e controllo per il miglioramento delle proprie
attività/prestazioni/servizi. Le Aziende e gli IRCCS del SSR promuovono e
garantiscono la qualità delle cure e delle attività di prevenzione, l'ottimale e
razionale utilizzazione delle risorse e la responsabilizzazione di tutti gli
attori che interagiscono nel sistema.
2. L'organizzazione delle
Aziende e degli IRCCS e il loro funzionamento sono individuati nell'atto
aziendale, deliberato dal Direttore generale con le modalità e i processi di
consultazione previsti dalle leggi e dai contratti vigenti.
3. La direzione aziendale,
in attuazione del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, assume come
fondamentali i seguenti valori:
a) la responsabilità, a tutti i
livelli interni, valutata attraverso lo strumento della verifica dell'operato in
termini di risultato;
b) l'autonomia intesa come
facoltà di porre in essere decisioni ai vari livelli;
c) la trasparenza, nel senso
del rispetto delle leggi e delle norme vigenti e dello sviluppo e progresso
delle operatività, con modalità aperte alla valutazione di chiunque ne abbia
interesse;
d) l'economicità intesa come
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario teso alla valorizzazione e
al miglior uso delle risorse, anche attraverso la determinazione
dell'appropriatezza delle prestazioni.
TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE
Art. 9
(Direttore sanitario e
Direttore amministrativo) (9)
[1. Presso l'Assessorato alle politiche
della salute sono istituiti gli Albi regionali degli aspiranti alla nomina a
Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende sanitarie e degli
IRCCS.
2. La Giunta regionale disciplina, con
apposito atto, le modalità dei bandi per l'iscrizione agli Albi di cui al comma
1, di presentazione delle domande e i requisiti previsti, assicurando
l'aggiornamento annuale degli Albi stessi.
3. I Direttori
amministrativi e sanitari sono scelti dal Direttore generale fra gli iscritti
agli Albi regionali di cui ai commi 1 e 2.
4. I provvedimenti di nomina sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nel sito internet
della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all'Albo regionale.
4-bis. Nelle more dell'istituzione degli Albi di cui ai
commi 1 e 2, i Direttori generali procedono, per la nomina del Direttore
amministrativo e sanitario, ad affidare incarichi provvisori (10).]
(10)
Comma aggiunto dall'art. 3,
L.R. 12 dicembre 2006, n.
35.
(9) Articolo abrogato dalla l.r.
8/2019, art.1,
comma 1.
(11) Vedi ora la l.r.
48/2019 " Norme in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari
delle aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale".
Art. 10
(Incarico di
Direttore di struttura complessa)
1. L'incarico di Direttore di struttura
complessa sanitaria è conferito dal Direttore generale nel rispetto
dell'articolo 15 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione aziendale e dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale sanitario del SSN), nonché nel rispetto dei criteri di seguito
indicati:
a)
la selezione deve avvenire
previo bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;
b)
il termine di presentazione
delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di
pubblicazione;
c)
la Commissione costituita per
la valutazione tecnica effettua una valutazione comparativa sulla base dei
titoli, del curriculum e del colloquio e individua tre nominativi, fra gli
idonei, che propone al Direttore generale per la nomina entro novanta giorni dal
termine di scadenza per la presentazione delle domande;
d)
il Direttore generale è tenuto
a motivare la nomina di cui alla lettera c);
e)
il Direttore generale deve
esaurire gli adempimenti di cui alla lettera precedente entro e non oltre
quindici giorni dalla ricezione della terna degli idonei.
2. E' istituito l'Osservatorio
regionale sugli incarichi di Direttore di struttura complessa. Con successivo
atto la Giunta regionale nomina i componenti dell'Osservatorio tra personalità
indipendenti di alto profilo morale e intellettuale e ne disciplina le funzioni.
Art. 11
(Collegio di
direzione)
1. E' Istituto il Collegio
di direzione in ciascuna Azienda sanitaria e IRCCS pubblico.
2. Il Collegio di direzione
assicura le funzioni di cui all'articolo 17 del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni.
3. Il Collegio di direzione è
composto, oltre che dai componenti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n.
502/1992, dal responsabile dell'Unità operativa di statistica ed epidemiologia,
dal responsabile aziendale degli Uffici per la qualità e per la formazione,
attivati presso la Direzione sanitaria in funzione di staff alla Direzione
generale, dai Dirigenti responsabili dei servizi infermieristici e ostetrici,
tecnico-sanitari e veterinari, riabilitativi, della prevenzione nonché del
servizio sociale di cui all'articolo 14. Fa parte del Collegio di direzione uno
dei tre medici di medicina generale di cui al comma 16 dell'articolo 14 e uno
dei due pediatri di libera scelta di cui al comma 16-bis dell'articolo 14
(12).
4. I Collegi di direzione sono
insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il mancato adempimento costituisce grave inadempienza nella valutazione
del Direttore generale ai fini della conferma o revoca dell'incarico.
(12)
Periodo così sostituito dall'art. 1, L.R.
12 dicembre 2006, n. 35. Il testo originario
era così formulato: “3. Il Collegio di direzione è
composto, oltre che dai componenti di cui all'articolo 17 del d.lgs. 502/1992,
dal responsabile dell'Unità operativa di statistica ed epidemiologia, dal
responsabile aziendale degli Uffici per la qualità e per la formazione, attivati
presso la Direzione sanitaria in funzione di staff alla Direzione generale, dai
Dirigenti responsabili dei servizi infermieristici e ostetrici, tecnico-sanitari
e veterinari, riabilitativi, della prevenzione nonché del servizio sociale di
cui all'articolo 14. Fa parte del Collegio di direzione uno dei tre medici di
medicina generale di cui al comma 16 dell'articolo 14.
“
Art. 12
(I
Dipartimenti)
1. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs.
502/1992 e successive modificazioni, ogni Azienda sanitaria e IRCCS si dota del
modello di organizzazione dipartimentale. La Giunta regionale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il
regolamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1998,
n. 4268 (Istituto del Dipartimento ospedaliero - Linee guida ex articolo 62
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14. Approvazione. Costituzione
struttura di progetto), con i seguenti obiettivi:
a)
definire le modalità e i
criteri funzionali di aggregazione delle articolazioni interne dipartimentali
(strutture complesse e semplici) e di proposta di nuovi assetti organizzativi
(strutture semplici a valenza dipartimentale) del Dipartimento sulla base di
percorsi diagnostico-terapeutici;
b)
definire la composizione del
Comitato di dipartimento, prevedendo, oltre ai componenti obbligatori a norma
dello stesso articolo, la partecipazione dei responsabili dipartimentali della
qualità e della formazione, dei medici responsabili di struttura semplice a
valenza dipartimentale, di uno o più rappresentanti dei dirigenti medici nonché
dei dirigenti del Servizio infermieristico e ostetrico, del Servizio sociale e
dei Servizi delle altre professioni sanitarie non mediche. Comunque la
composizione deve garantire la presenza maggioritaria di dirigenti medici.
Art. 13
(Il Dipartimento di
prevenzione)
1. Il Dipartimento di prevenzione (DP) è la
struttura dell'AUSL preposta all'organizzazione e alla promozione nel territorio
di competenza della tutela della salute della popolazione, attraverso azioni
tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di
malattia, in particolare quelle maggiormente diffuse e diffusive, sia di origine
umana che animale, in tutte le realtà in cui la salute della popolazione è
sottoposta a rischio.
2. Sono finalità del DP,
tra le altre:
a) assicurare la qualità e
l'efficienza degli interventi di prevenzione;
b) assicurare l'omogeneità
degli interventi di prevenzione;
c) ottimizzare l'utilizzo delle
risorse a disposizione;
d) promuovere programmi di
educazione alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
3. Il DP è organizzato in
Direzione dipartimentale, costituita dal Direttore del dipartimento e dal
Comitato di dipartimento, Servizi e Unità operative, distinte in Unità operative
centrali, in posizione di staff rispetto alla Direzione di dipartimento o alla
Direzione dei servizi e in Unità operative territoriali, di norma coincidenti
con gli ambiti territoriali dei Distretti socio-sanitari.
4 Il Direttore del DP è
nominato dal Direttore generale dell'AUSL, sentiti il Direttore sanitario e il
Direttore amministrativo, scelto tra i Direttori di struttura complessa
responsabili di servizio secondo quanto previsto dall'articolo 7 quater e
dall'articolo 17 bis , comma 21, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
5. Il Comitato di
dipartimento è l'organo collegiale del DP, strumento di coordinamento e
d'integrazione organizzativa del Dipartimento e di consultazione del Direttore
del dipartimento. Il Comitato di dipartimento è costituito dal Direttore del
dipartimento, che lo presiede, e dai Direttori dei
servizi.
6. I Direttori dei servizi del DP sono
dirigenti del ruolo sanitario che assumono l'incarico di Direttore di struttura
complessa e svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali del Servizio
diretto, le funzioni gestionale, tecnica e di supervisione.
7. Ciascuna delle Unità
operative è diretta da un Dirigente del ruolo sanitario, nominato dal Direttore
generale dell'AUSL su proposta del responsabile del Dipartimento e del
responsabile del Servizio, che assume pertanto l'incarico di responsabile di
struttura semplice.
8. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta
apposito regolamento (13), previa concertazione con le
parti interessate, nel rispetto dell'assetto organizzativo di cui al presente
articolo, contenente:
a) definizione dei compiti e
delle funzioni della Consulta regionale dei Direttori dei DP;
b) definizione e funzioni del
Dipartimento e delle sue articolazioni;
c) obiettivi e compiti del DP;
d) metodologia operativa;
e) definizione dei rapporti fra
DP e Distretto;
f) definizione dei rapporti tra
DP, ARPA, Istituto Zooprofilattico sperimentale e ripartizione
competenze;
g) definizione dei rapporti tra
DP e Organi istituzionali (Regioni - Provincia - Comune);
h) definizione della dotazione
organica;
i) definizione delle funzioni
del Direttore del DP.
9. E' istituita la Consulta
regionale dei Direttori dei DP.
(13) Vedi, al
riguardo, il Reg.
30 giugno 2009, n. 13.
Art. 14
(14)
(Il Distretto e le cure
primarie)
1. Il Distretto è articolazione
organizzativo-funzionale dell'AUSL ed è sede di erogazione di tutta l'attività
sanitaria e socio-sanitaria delle strutture territoriali, con l'obiettivo di
garantire la presa in carico globale dell'utente per una risposta strutturata e
complessiva ai bisogni di salute.
2. Il Distretto garantisce
l'assistenza sul territorio in maniera diffusa, omogenea e uniforme, attraverso
un elevato livello d'integrazione tra le diverse professionalità e tra i diversi
servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi
socio-assistenziali in modo da consentire una risposta coordinata, continuativa
e unitaria ai bisogni di salute della popolazione. In tale ottica il Distretto,
quale articolazione territoriale, operativa e organizzativa dell'AUSL,
costituisce centro di responsabilità e di autonomia tecnico-gestionale ed
economico-finanziaria, nell'ambito degli indirizzi della direzione strategica
dell'AUSL, coerentemente con la programmazione regionale e aziendale.
3. La Direzione generale
dell'AUSL assegna il budget al Distretto, individuato quale centro di
responsabilità, che a sua volta negozia il budget con le proprie articolazioni
nonché, nelle forme e nei modi stabiliti dall'accordo integrativo regionale, con
i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
4. La Regione promuove le forme
associative di erogazione del servizio secondo modelli a complessità crescenti,
in funzione delle esigenze e delle caratteristiche del territorio, coerentemente
con quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali di
settore.
5. Nel Distretto sono assicurate le
funzioni di seguito riportate:
a)
assistenza primaria
comprendente assistenza socio-sanitaria di base, continuità assistenziale,
assistenza di emergenza territoriale, assistenza infermieristica, assistenza
domiciliare, ospedale di comunità;
b)
assistenza specialistica
comprendente assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza riabilitativa,
assistenza protesica, assistenza termale nonché specialistico - riabilitativa
neuropsichiatrica infantile;
c)
assistenza
consultoriale;
d)
assistenza nelle strutture
residenziali e semiresidenziali territoriali;
e)
assistenza
psicologica;
f)
assistenza socio
sanitaria.
6. L'individuazione e la qualificazione
delle Unità operative è affidata ad apposito regolamento adottato dalla Giunta
regionale.
7. Operano nei Distretti,
integrandosi funzionalmente con la struttura di assistenza primaria,
articolazioni della struttura complessa farmaceutica territoriale. Nel Distretto
si integrano, altresì, a livello funzionale, le strutture del Dipartimento di
salute mentale, delle dipendenze patologiche e del DP con particolare
riferimento ai servizi alla persona. Sono svolte a livello distrettuale le
attività di riabilitazione rivolte alla disabilità fisica, psichica e
neurosensoriale tramite articolazioni periferiche della struttura sovra
distrettuale della riabilitazione. Nel Distretto è assicurata anche l'attività
di medicina dello sport.
8. Presso ogni Distretto è
istituita un'Unità operativa complessa per l'organizzazione di tutte le funzioni
di assistenza primaria e intermedia e il coordinamento delle cure primarie.
9. La direzione della
struttura di cui al comma 8 è affidata a un medico esperto in organizzazione dei
servizi sanitari di base con almeno sette anni di attività nella disciplina e
che abbia frequentato un corso di formazione specifica di durata semestrale
organizzato dalla Regione. Il Direttore della struttura è componente dei
Comitati consultivi aziendali previsti dai contratti di lavoro dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. All'interno della struttura è
prevista la presenza di un medico di medicina generale designato dai componenti
medici di medicina generale membri di diritto degli Uffici di coordinamento
distrettuale e di un pediatra di libera scelta.
10. La Regione, entro e non
oltre il 30 giugno 2007, provvede alla nuova individuazione degli ambiti
territoriali delle AUSL e dei Distretti socio-sanitari, previo parere da parte
della Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria di cui
all'articolo 11
della l.r.
19/2006, nel
rispetto dei principi di economicità ed efficienza del sistema e in osservanza
del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge; alla stessa data si darà
attuazione ai commi 8 e 9 del presente articolo. Nelle more dell'istituzione in
ogni Distretto dell'Unità operativa complessa delle cure primarie e intermedie
prevista dal comma 8, è istituita in ciascun Distretto socio-sanitario, in
posizione di staff rispetto al Direttore del Distretto, la struttura semplice
denominata "U.O. cure primarie", diretta da un dirigente medico, con compiti di
raccordo operativo a livello distrettuale tra assistenza primaria e
specialistica, assistenza consultoriale, assistenza domiciliare, residenziale e
semiresidenziale.
11. Il Direttore del
Distretto è responsabile della funzionalità, dell'organizzazione e della
gestione delle attività di competenza distrettuale e dell'utilizzo delle risorse
assegnate nell'ambito della programmazione regionale e aziendale. Per il
conferimento degli incarichi di Direttore di Distretto si applica l'articolo 1
della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 1 (Affidamento dell'incarico di
direzione dei distretti socio-sanitari). Il Direttore del Distretto risponde
direttamente alla direzione strategica aziendale ed è componente del Collegio di
direzione. Al Direttore di Distretto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
prefissati, spetta la gestione del budget, la direzione degli operatori
assegnati dal Direttore generale, il monitoraggio dei livelli di assistenza
relativi alla popolazione di riferimento, secondo le indicazioni della
programmazione regionale, in raccordo con l'unità Controllo di gestione
dell'Azienda.
12. La lettera c) del comma
1 dell'articolo 30
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), è soppressa.
13. Sono livelli organizzativi del Distretto:
a)
la Direzione del Distretto;
b)
la Direzione amministrativa del
Distretto;
c)
la Direzione delle Cure
primarie;
d)
l'Ufficio di coordinamento
delle attività distrettuali;
e)
l'Ufficio per la programmazione
e il monitoraggio in medicina generale.
e-bis) l'Ufficio per la
programmazione e monitoraggio in pediatria di libera scelta (15).
14. Il Direttore di Distretto
si avvale di:
a)
Ufficio di
segreteria;
b)
operatori del servizio
aziendale delle professioni tecnico-sanitarie, di diagnostica per immagini e di
diagnostica chimico-clinica, delle professioni infermieristiche e ostetriche,
delle professioni riabilitative e della prevenzione;
c)
Servizio sociale professionale,
quale struttura per il raccordo operativo a livello distrettuale delle UO e dei
Servizi sovradistrettuali in materia socio-sanitaria, funzionalmente collegata
al Coordinatore socio-sanitario e diretta da un assistente sociale con laurea
specialistica o a essa equiparata; questa struttura collabora con il
Coordinatore socio-sanitario per la programmazione distrettuale in materia
socio-sanitaria, per l'elaborazione del PAT e del PSZ, per la progettazione di
interventi socio-sanitari, per la promozione della cooperazione
interistituzionale, per il monitoraggio e la valutazione delle attività promosse
in ambito socio-sanitario;
d)
coordinamento socio-sanitario,
a livello distrettuale, di tutte le attività a elevata integrazione
socio-sanitaria, che rappresenta il Direttore di Distretto in sede di
coordinamento istituzionale per l'attuazione degli interventi a elevata
integrazione e assume le decisioni connesse sul piano organizzativo e
finanziario.
15. Le funzioni
amministrative proprie del Distretto nonché quelle delegate dalle Aree di
livello aziendale sono espletate dalla struttura semplice Direzione
amministrativa di Distretto, diretta da un dirigente amministrativo, nominato
dal Direttore generale. A tale struttura compete, in particolare:
a) l'assistenza amministrativa
ai cittadini;
b) la gestione
economico-finanziaria, in raccordo con la struttura complessa Gestione delle
risorse finanziarie, limitatamente al budget di Distretto;
c) la gestione del magazzino
economale e dei beni mobili, in raccordo con la struttura complessa Gestione del
patrimonio;
d) la gestione amministrativa
del personale dipendente e convenzionato, in raccordo con la struttura complessa
Gestione del personale;
e) la gestione dei flussi
informativi aziendali e regionali, ivi compresa l'anagrafe degli assistiti, e
Centro unificato di prenotazione (CUP);
f) le attività di controllo di
gestione in raccordo con la struttura aziendale.
16. L'Ufficio per la
programmazione e il monitoraggio delle attività in medicina generale è parte
integrante della Direzione del Distretto e la sua composizione è disciplinata
dall'accordo collettivo nazionale (ACN) di settore. Il medico di medicina
generale (MMG) membro di diritto è il responsabile dell'ufficio e referente
distrettuale dell'organismo aziendale per il monitoraggio e per l'appropriatezza
delle cure primarie. I compiti e le funzioni sono quelli definiti dall'ACN di
settore e dagli accordi regionali.
16-bis. L'Ufficio per la
programmazione e il monitoraggio delle attività in pediatria di libera scelta è
parte integrante della Direzione del Distretto e la sua composizione è
disciplinata dall'Accordo collettivo nazionale (ACN) di settore. Il pediatra di
libera scelta membro di diritto è il responsabile dell'Ufficio e referente
distrettuale dell'organismo aziendale per il monitoraggio e per l'appropriatezza
delle cure primarie pediatriche. I compiti e le funzioni sono quelli definiti
dall'ACN di settore e dagli Accordi regionali (16).
17. Il Comitato dei sindaci
è costituito dai Sindaci dei comuni costituenti l'ambito territoriale del
Distretto e i Presidenti delle circoscrizioni laddove presenti. Il Comitato è
presieduto da un Sindaco eletto a maggioranza assoluta. Alle sedute del Comitato
partecipa il Direttore generale o un suo delegato e il Direttore di Distretto.
Il Comitato svolge
funzioni consultive e
propositive sul PAT e sul livello di soddisfazione rispetto ai servizi
erogati.(17)
18. Il SSR promuove il potenziamento
dell'assistenza medica e infermieristica, ivi compresa quella farmaceutica, a
domicilio erogata nelle forme dell'assistenza domiciliare programmata,
dell'assistenza domiciliare integrata, dell'assistenza domiciliare sanitaria.
Per la realizzazione di tali obiettivi è istituito, a supporto della porta unica
di accesso alle cure domiciliari, il Centro di coordinamento distrettuale per le
cure domiciliari, regolamentato con apposito provvedimento di Giunta regionale,
che fornisce linee guida per l'organizzazione della rete di assistenza
domiciliare, in coerenza e nel rispetto delle competenze dei Comuni e del
Distretto, e, in esso, del ruolo che gli accordi nazionali e integrativi
attribuiscono ai medici di continuità assistenziale. Il regolamento, inoltre,
prevede un coordinamento regionale finalizzato a organizzare anche la formazione
del personale dedicato e l'integrazione dell'assistenza domiciliare con le
strutture distrettuali e la medicina di base per la realizzazione della rete dei
servizi territoriali omogenea su tutto il territorio regionale.
19. Le modalità di
partecipazione dei medici di medicina generale agli organismi previsti negli
articoli della presente legge sono definite in seno al Comitato permanente
regionale per la medicina generale ex articolo 24 dell'ACN di settore e dagli
accordi regionali.
(14)
Vedi quanto dispone, in attuazione del presente articolo, l'art. 5,
comma 1, L.R. 28
dicembre 2006, n. 39.
(15)
Lettera aggiunta dall'art. 2,
comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2006, n.
35.
(16)
Comma aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2006, n.
35.
(17) Vedi anche il
Reg.
18 luglio 2008, n. 16.
Art. 15
(Testo
unico delle leggi sanitarie regionali)
1. La Giunta regionale, entro e non oltre
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a
predisporre e approvare apposito disegno di legge avente per oggetto "Testo
unico delle norme sanitarie della Regione Puglia".
Art. 16
(Disposizioni in attuazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241
e
7 giugno 2000, n. 150 )
1. Ai sensi delle leggi 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), i
Direttori generali sono tenuti a trasmettere al portale della Regione Puglia
tutte le deliberazioni per acquisizione di personale a tempo determinato e
indeterminato, tutte le deliberazioni per le convenzioni sanitarie e non, tutte
le deliberazioni delle gare d'appalto per acquisizione di beni e servizi.
2. I Direttori generali
sono obbligati a trasmettere al portale della Regione Puglia di cui al comma 1
tutti i provvedimenti di assunzione in servizio di personale a tempo determinato
e indeterminato, tutti i provvedimenti di aggiudicazione delle gare d'appalto
per acquisizione di beni e servizi nonché tutti i provvedimenti che instaurano
rapporti in regime di convenzione.
3. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 sono estese agli atti riguardanti proroghe di ogni genere,
sospensioni di procedimenti amministrativi e revoche di atti deliberativi
adottati dai Direttori generali.
4. Il Settore comunicazione
istituzionale della Presidenza della Giunta regionale è tenuto a inserire, in
maniera ordinata, sul portale della Regione Puglia tutti i provvedimenti
trasmessi secondo le disposizioni del presente articolo.
Art. 17
(Prestazioni assistenziali in favore
della gestante, della partoriente e
del neonato)
1. La Giunta regionale con il Piano
regionale di salute definisce le prestazioni assistenziali in favore della
gestante, della partoriente e del neonato, tenendo presenti le seguenti
priorità:
a)
adeguata assistenza preventiva
per la salute preconcezionale;
b)
continuità assistenziale per
tutta la durata della gravidanza, nel periodo della nascita e dopo la nascita,
garantendo l'integrazione tra territorio e strutture
ospedaliere;
c)
controllo del dolore nel
travaglio-parto, anche mediante ricorso a tecniche avanzate di anestesia locale
e di tipo epidurale, allattamento materno precoce e rooming-in, anche nel quadro
di una maggiore umanizzazione dell'evento nascita;
d)
dimissione precoce, protetta e
appropriata della partoriente e del neonato nell'ambito dell'assistenza
domiciliare integrata;
e)
attivazione di centri
territoriali e specialistici di riferimento per l'assistenza multidisciplinare
integrata, anche al fine del pronto riconoscimento del nato con malformazioni,
malattie genetiche o menomazioni;
f)
organizzazione dell'offerta sul
territorio attraverso le Unità territoriali di assistenza primaria e, come punti
di riferimento per le patologie complesse, dei Centri regionali per l'assistenza
al bambino;
g)
attivazione del trasporto del
neonato in emergenza, nell'ambito della rete emergenza-urgenza di cui al numero
unico "118" e fermo restando quanto fissato dal provvedimento che definisce i
livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs.
502/1992 e successive modificazioni e dell'articolo 6 del decreto legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria).
Art.
18
(Norma finanziaria)
1. Nell'ambito dell'autonomia gestionale
loro attribuita, i Direttori generali, attraverso gli strumenti di
programmazione e l'adozione dell'atto aziendale, attuano la presente legge
tenendo conto delle risorse finanziarie annualmente assegnate con il riparto del
Fondo sanitario regionale e assicurando il vincolo del bilancio.
Art.
19
(Norma finale)
1. Sono abrogate le norme regionali in
contrasto con la presente legge.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 3 agosto
2006