Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2006
Numero
25
Data
03/08/2006
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 101 dell'8 agosto 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I


(1) Vedi anche l'art. 15, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.

TITOLO I

PRINCIPI DI RIORDINO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE 
 

 

 


Art. 1
(Principi ispiratori)


1. La Regione tutela e promuove la salute, intesa come benessere psicofisico e sociale, in quanto diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce l'uguaglianza degli interventi sanitari e socio-sanitari a tutti i cittadini, a prescindere dalle proprie convinzioni personali e condizioni socio-economiche, nonché una facilità di accesso alla risposta al bisogno di salute.


2. La Regione promuove e garantisce l'universalismo e la solidarietà, assicurando equità e pari opportunità di accesso ai servizi e prestazioni all'intera collettività, superando le condizioni d'indigenza e vulnerabilità, promuovendo il recupero delle persone disabili e non autosufficienti e tenendo conto delle specificità territoriali delle aree svantaggiate e montane.


3. La Regione assume come proprio principio per le politiche socio-sanitarie regionali la sussidiarietà orizzontale e verticale, l'omogeneità e l'adeguatezza al sistema dei bisogni, la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati.


4. La Regione, nel promuovere la tutela della salute, individuale e collettiva, integra le politiche sanitarie e socio-sanitarie con le politiche relative allo sviluppo economico, di tutela ambientale, dell'urbanistica, dei trasporti, dell'agricoltura, dello sport e tempo libero, per l'impatto che le stesse hanno sullo stato di salute.


5. Il sistema delle autonomie locali concorre al perseguimento degli obiettivi di salute.


Art. 2
(Programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)
(2)


1. La programmazione sanitaria e socio-sanitaria della Regione s'ispira ai principi di cui all'articolo 1 e a quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della
legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e uomini in Puglia), nonché del Piano sanitario nazionale (PSN) e si esplica nel documento di indirizzo del Piano regionale di salute (PRS).


2. Il PRS, con riferimento ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'accordo Stato-Regioni e Province autonome del 22 novembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni, individua obiettivi di salute, strategie e azioni prioritarie d'intervento del Servizio sanitario regionale (SSR) da raggiungere nel triennio di riferimento. Il PRS definisce inoltre:

a)      la missione dei sistemi operativi del SSR e la distinzione dei ruoli e delle funzioni di governo e di gestione;

b)      l'adeguatezza e l'appropriatezza allocativa delle risorse in funzione degli obiettivi di salute, in un contesto di uso razionale delle stesse;

c)      gli interventi d'integrazione e coordinamento delle politiche della salute con le politiche sociali, dell'ambiente, del bilancio e della programmazione economica;

d)      gli indirizzi per la stipula dei protocolli d'intesa tra Regione e Università, in attuazione degli articoli 6 e 6 bis del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e delle conseguenti linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, relativi all'integrazione e coordinamento delle attività di didattica e ricerca, anche post-laurea, delle Facoltà di medicina e chirurgia con quelle di assistenza sanitaria nonché partecipazione di aziende e istituti del SSR alle attività di formazione e ricerca in coerenza e conformità dei valori e degli assetti organizzativo-funzionali della presente legge. A tali fini e nell'ambito della programmazione del fabbisogno di medici specialisti, la Regione può autorizzare le Aziende sanitarie a finanziare apposite borse di studio alle Università degli studi con sede esclusiva nel territorio regionale, limitatamente a discipline specialistiche per le quali nei protocolli d'intesa Università - Regione le strutture dell'AUSL interessata sono individuate come sedi formative, in modo da garantire nelle suddette strutture la frequenza dei medici specializzandi. Tale autorizzazione può essere concessa a condizione che le stesse Aziende riducano, nel periodo interessato, almeno pari importi di costi per l'acquisizione di beni e servizi non sanitari e che le Università degli sudi garantiscano, presso le strutture sanitarie delle Aziende medesime, la corrispondente frequenza di medici specializzandi;

e)      il processo di attivazione dell'accreditamento istituzionale, ai sensi della l.r. 8/2004 e sue modificazioni e integrazioni.


3. Il PRS orienta il sistema verso il principio della centralità del cittadino, protagonista e fruitore dei percorsi assistenziali, al quale va garantita la partecipazione attiva alle scelte che riguardano la propria salute e l'istituzionalizzazione di processi di valutazione continua della qualità dei servizi erogati che prevedano anche l'introiezione del punto di vista dell'utente.


4. Le politiche di prevenzione sono assunte quali prioritarie e centrali nella definizione del PRS.


5. Il PRS prevede iniziative di screening ai fini del monitoraggio delle condizioni di salute dei giovani in età da quindici a diciannove anni. A tal fine può essere utilizzato anche personale della continuità assistenziale mediante estensione dell'orario di lavoro.


(3) Vedi anche l'art. 1, L.R. 19 settembre 2008, n. 23 secondo cui la programmazione sanitaria e sociosanitaria si esplica nel documento di indirizzo del Piano regionale di salute.

 

 

Art. 3
(Rapporto tra programmazione
sanitaria regionale e piani attuativi locali)


1. E' istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ex articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, con compiti e funzioni di indirizzo, programmazione e controllo definiti nel successivo articolo 7, comma 1. Fanno parte della Conferenza permanente gli Assessori alle politiche della salute e alle politiche sociali, alla trasparenza e cittadinanza attiva, all'ambiente, al bilancio e alle politiche agroalimentari nonché i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, i Sindaci delle città sedi di Aziende ospedaliero-universitarie, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM e tre consiglieri regionali, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza.


2. I membri della Conferenza di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinate da apposito regolamento adottato alla Giunta regionale.
(4)


3. Per l''espletamento delle proprie funzioni la Conferenza di cui al comma 1 si avvale di un Comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Agenzia regionale sanitaria (A.Re.S.), un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), un rappresentante dell'Osservatorio epidemiologico regionale, il dirigente del competente Settore degli assessorati alle politiche della salute e alle politiche sociali nonché due tecnici nominati dalla Giunta regionale e un rappresentante della Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria.

 

4. Il direttore generale della ASL, avvalendosi del collegio di direzione, propone alla Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del Piano regionale di salute, il piano attuativo locale (PAL). Il PAL è lo strumento di pianificazione strategica dell'azienda e ha lo stesso periodo di vigenza del Piano regionale di salute. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria ex articolo 3, comma 1, della L.R. n. 25/2006, approva il PAL con le procedure di cui all'articolo 44 della L.R. n. 7/2004. Il direttore generale adotta il piano annuale delle attività, con riferimento al PAL approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della disponibilità delle risorse assegnate all'azienda certificata dal direttore generale, dai direttori sanitario e amministrativo e dal collegio dei revisori dei conti (5).


 
5. Alla Conferenza permanente viene trasmesso, per l'esame, il documento annuale contenente lo stato di salute della popolazione.

 

(4)  Vedi, al riguardo, il Reg. 26 febbraio 2007, n. 5.

(5) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 19 settembre 2008, n. 23. Il testo originario era così formulato: «4. Il Direttore generale, avvalendosi del Collegio di direzione dell'Azienda sanitaria o Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sulla base delle risorse assegnate, propone il Piano attuativo locale (PAL) e il Piano annuale delle attività. Il primo è lo strumento di pianificazione strategica di Aziende e IRCCS del Servizio sanitario regionale, riferito allo spazio temporale di tre anni, che determina le linee di sviluppo, gli obiettivi e le politiche di medio-lungo termine dell'intera struttura organizzativa aziendale, coordinando e integrando le attività delle strutture e dei dipartimenti presenti al suo interno. Il secondo è il Piano che individua gli obiettivi annuali e le risorse che necessitano per raggiungerli. Il Piano annuale, costituito dal programma di attività e bilancio economico preventivo, rappresenta lo strumento principale di collegamento e raccordo con la pianificazione strategica garantendo la coerenza dei singoli obiettivi delle strutture e dei Dipartimenti con la programmazione aziendale.».

 


Art. 4
(La Conferenza dei sindaci)


1. La Conferenza dei sindaci è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricompresi nel territorio dell'AUSL. Il suo funzionamento è definito da apposito regolamento
(6) approvato dalla Giunta regionale.


2. I Comuni, attraverso la Conferenza dei sindaci, esprimono parere obbligatorio sul PAL nonché, attraverso il Comitato dei sindaci di distretto, sul Piano attuativo territoriale (PAT). Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi atti, decorsi i quali si deve intendere favorevolmente espresso.


3. La Conferenza dei sindaci esamina il bilancio pluriennale di previsione e l'atto aziendale dell'AUSL di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;


4. La Conferenza dei sindaci [esprime parere sulla nomina del Direttore generale dell'AUSL] (7) e, sussistendone le condizioni, può avanzare proposte per la revoca del direttore generale dell’AUSL (8) a norma dell'articolo 3 bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.


5. La Conferenza dei sindaci esercita la verifica sulla gestione del PAL da parte delle AUSL e sui risultati.


6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sindaco del comune sede dell'AUSL per la quale è intervenuta la modifica dell'ambito territoriale, assistito dal Segretario comunale, convoca i Sindaci dei comuni dell'AUSL e istituisce la Conferenza.


7. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1 si applica il regolamento tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 1995, n. 826.

 

(6) Vedi, al riguardo, il Reg. 18 luglio 2008, n. 16. Vedi la  l.r. 39/2006, art. 5, comma 10. vedi anche il Reg. reg. n. 9/2007

 

(7) Parole soppresse dalla l.r. 15/2018, art. 5, comma 2.

 

(8) Parole soppresse dalla l.r. 15/2018, art. 5, comma 2.



 

Art. 5
(Integrazione socio-sanitaria e ruolo degli enti locali
nella programmazione)


1. La Regione garantisce la completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale, con il concorso delle istituzioni preposte, assicurando, in coerenza con il percorso attuativo del sistema integrato dei servizi sociali, l'armonizzazione delle iniziative volte alla soluzione di problematiche sociali e sanitarie del cittadino e coordinando gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione.


2. Nella Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria è garantita la partecipazione dell'Assessorato alle politiche della salute, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della
l.r. 19/2006.


3. Gli Enti locali partecipano al processo di elaborazione del PRS, collaborano al PAL e, attraverso la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, procedono alla verifica della realizzazione del PAL da parte delle Aziende ospedaliere.


4. Le Aziende sanitarie partecipano all'elaborazione, insieme agli enti locali, dei Piani sociali di zona (PSZ), nel rispetto di quanto previsto dalla
l.r.19/2006.


5. Le strutture del SSR stipulano con le autonomie locali protocolli d'intesa per interventi di comune competenza finalizzati all'integrazione socio-sanitaria, specificando i livelli di compartecipazione alla spesa.


 

Art. 6
(La partecipazione democratica dei cittadini)


1. In ogni AUSL è istituito il Comitato consultivo misto (CCM) ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).


2. Il CCM è composto da utenti e operatori di servizi socio-sanitari del territorio dell'AUSL.


3. L'attività del CCM è finalizzata a:.

a) contribuire alla programmazione delle attività dell'AUSL;

b) contribuire all'elaborazione dei Piani aziendali;

c) verificare la funzionalità dei servizi, la loro rispondenza alle finalità del SSN e agli obiettivi dei Piani sanitari nazionali e regionali.

 

4. L'attività del CCM è rivolta verso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie che fanno parte dell'AUSL e con essa accreditate.


5. La Regione emana un regolamento per il funzionamento del CCM che stabilisce:.

a) l'organizzazione del CCM per distretti prevedendo la possibilità di organizzarsi per gruppi di lavoro su temi particolari;

b) l'attribuzione dei compiti del CCM, tra i quali

1)      proporre campagne di informazione mediante adeguati mezzi di divulgazione agli utenti (messi a disposizione della AUSL), sui loro diritti, sui criteri e requisiti di accesso e sulle modalità di erogazione dei servizi;

2)      favorire la partecipazione degli utenti e delle forze sociali mediante dibattiti e altri mezzi adeguati promuovendo iniziative presso le comunità esistenti: scuole, fabbriche, circoli culturali, quartieri o frazioni;

3)      formulare proposte in ordine:

3.1 al programma d'intervento dei servizi;

3.2 alla pubblicizzazione dell'attività relativa al funzionamento dei servizi;

3.3 a programmi di indagine e ricerche sui bisogni, di rispondenza dei servizi alle necessità degli utenti ed epidemiologiche;

4)      curare la pubblicizzazione dei servizi in collaborazione con gli operatori per:

4.1 collaborare alla programmazione di piani di educazione sanitaria;

4.2 valutare annualmente, tramite una relazione, l'andamento complessivo dei servizi dell'AUSL;

c) le modalità e periodicità con cui i CCM convocano assemblee pubbliche a livello di distretto;

d) le modalità di costituzione, le articolazioni e la composizione del CCM, assicurando la presenza di due terzi a membri provenienti dalle associazioni di cittadini impegnate nella tutela del diritto alla salute;

e) la durata in carica del CCM, la disciplina del suo funzionamento, le modalità di nomina e le attribuzioni del Presidente del CCM, la decadenza, le sostituzioni e le incompatibilità dei componenti del CCM, i rapporti tra CCM e AUSL.

 

 

Art. 7
(Valutazione e controllo)


1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, sulla base dell'istruttoria assicurata dal Comitato tecnico, verifica il rispetto delle priorità e la conformità al PRS degli obiettivi e dell'allocazione delle risorse nel rispetto della compatibilità finanziaria e propone alla Regione l'approvazione dei PAL.


2. Le Direzioni generali attivano gli strumenti di controllo direzionale e operativo per la valutazione dell'efficienza, efficacia, economicità e appropriatezza nell'utilizzazione delle risorse assegnate ai dirigenti.


3. Il CCM di cui all'articolo 6 svolge funzioni di monitoraggio e verifica in ordine alla corretta attuazione della programmazione locale e di valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.


4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 le Aziende sanitarie adottano strumenti di misura e valutazione delle attività sanitarie sulla base delle linee guida regionali attraverso indicatori di processo e di esito.


Art. 8
(Le aziende e istituti del SSR)


1. Le Aziende e gli IRCCS del SSR sono sistemi orientati al cittadino e articolati in Presidi, Distretti, Dipartimenti e aree di attività che governano i processi sequenziali interni con cicli continui di pianificazione e controllo per il miglioramento delle proprie attività/prestazioni/servizi. Le Aziende e gli IRCCS del SSR promuovono e garantiscono la qualità delle cure e delle attività di prevenzione, l'ottimale e razionale utilizzazione delle risorse e la responsabilizzazione di tutti gli attori che interagiscono nel sistema.


2. L'organizzazione delle Aziende e degli IRCCS e il loro funzionamento sono individuati nell'atto aziendale, deliberato dal Direttore generale con le modalità e i processi di consultazione previsti dalle leggi e dai contratti vigenti.


3. La direzione aziendale, in attuazione del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, assume come fondamentali i seguenti valori:

a) la responsabilità, a tutti i livelli interni, valutata attraverso lo strumento della verifica dell'operato in termini di risultato;

b) l'autonomia intesa come facoltà di porre in essere decisioni ai vari livelli;

c) la trasparenza, nel senso del rispetto delle leggi e delle norme vigenti e dello sviluppo e progresso delle operatività, con modalità aperte alla valutazione di chiunque ne abbia interesse;

d) l'economicità intesa come perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario teso alla valorizzazione e al miglior uso delle risorse, anche attraverso la determinazione dell'appropriatezza delle prestazioni.


TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 9
(Direttore sanitario e Direttore amministrativo) (9)


[1. Presso l'Assessorato alle politiche della salute sono istituiti gli Albi regionali degli aspiranti alla nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende sanitarie e degli IRCCS.


2. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto, le modalità dei bandi per l'iscrizione agli Albi di cui al comma 1, di presentazione delle domande e i requisiti previsti, assicurando l'aggiornamento annuale degli Albi stessi.


3. I Direttori amministrativi e sanitari sono scelti dal Direttore generale fra gli iscritti agli Albi regionali di cui ai commi 1 e 2.


4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nel sito internet della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all'Albo regionale.

 

4-bis. Nelle more dell'istituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2, i Direttori generali procedono, per la nomina del Direttore amministrativo e sanitario, ad affidare incarichi provvisori (10).]

 

(10) Comma aggiunto dall'art. 3,   L.R. 12 dicembre 2006, n. 35 

 

 (9)   Articolo abrogato dalla l.r. 8/2019, art.1, comma 1.

 

 (11)   Vedi ora la l.r. 48/2019 " Norme in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale".


Art. 10

(Incarico di Direttore di struttura complessa)


1. L'incarico di Direttore di struttura complessa sanitaria è conferito dal Direttore generale nel rispetto dell'articolo 15 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale sanitario del SSN), nonché nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

a)      la selezione deve avvenire previo bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

b)      il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione;

c)      la Commissione costituita per la valutazione tecnica effettua una valutazione comparativa sulla base dei titoli, del curriculum e del colloquio e individua tre nominativi, fra gli idonei, che propone al Direttore generale per la nomina entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande;

d)      il Direttore generale è tenuto a motivare la nomina di cui alla lettera c);

e)      il Direttore generale deve esaurire gli adempimenti di cui alla lettera precedente entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della terna degli idonei.

 

2. E' istituito l'Osservatorio regionale sugli incarichi di Direttore di struttura complessa. Con successivo atto la Giunta regionale nomina i componenti dell'Osservatorio tra personalità indipendenti di alto profilo morale e intellettuale e ne disciplina le funzioni.


Art. 11

(Collegio di direzione)


1. E' Istituto il Collegio di direzione in ciascuna Azienda sanitaria e IRCCS pubblico.


2. Il Collegio di direzione assicura le funzioni di cui all'articolo 17 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.



3. Il Collegio di direzione è composto, oltre che dai componenti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 502/1992, dal responsabile dell'Unità operativa di statistica ed epidemiologia, dal responsabile aziendale degli Uffici per la qualità e per la formazione, attivati presso la Direzione sanitaria in funzione di staff alla Direzione generale, dai Dirigenti responsabili dei servizi infermieristici e ostetrici, tecnico-sanitari e veterinari, riabilitativi, della prevenzione nonché del servizio sociale di cui all'articolo 14. Fa parte del Collegio di direzione uno dei tre medici di medicina generale di cui al comma 16 dell'articolo 14 e uno dei due pediatri di libera scelta di cui al comma 16-bis dell'articolo 14 (12).

 

4. I Collegi di direzione sono insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato adempimento costituisce grave inadempienza nella valutazione del Direttore generale ai fini della conferma o revoca dell'incarico.

 

(12) Periodo così sostituito dall'art. 1, L.R. 12 dicembre 2006, n. 35. Il testo originario era così formulato: “3. Il Collegio di direzione è composto, oltre che dai componenti di cui all'articolo 17 del d.lgs. 502/1992, dal responsabile dell'Unità operativa di statistica ed epidemiologia, dal responsabile aziendale degli Uffici per la qualità e per la formazione, attivati presso la Direzione sanitaria in funzione di staff alla Direzione generale, dai Dirigenti responsabili dei servizi infermieristici e ostetrici, tecnico-sanitari e veterinari, riabilitativi, della prevenzione nonché del servizio sociale di cui all'articolo 14. Fa parte del Collegio di direzione uno dei tre medici di medicina generale di cui al comma 16 dell'articolo 14. “

 


Art. 12

(I Dipartimenti)


1. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ogni Azienda sanitaria e IRCCS si dota del modello di organizzazione dipartimentale. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il regolamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1998, n. 4268 (Istituto del Dipartimento ospedaliero - Linee guida ex articolo 62 della
legge regionale 6 maggio 1998, n. 14. Approvazione. Costituzione struttura di progetto), con i seguenti obiettivi:

a)      definire le modalità e i criteri funzionali di aggregazione delle articolazioni interne dipartimentali (strutture complesse e semplici) e di proposta di nuovi assetti organizzativi (strutture semplici a valenza dipartimentale) del Dipartimento sulla base di percorsi diagnostico-terapeutici;

b)      definire la composizione del Comitato di dipartimento, prevedendo, oltre ai componenti obbligatori a norma dello stesso articolo, la partecipazione dei responsabili dipartimentali della qualità e della formazione, dei medici responsabili di struttura semplice a valenza dipartimentale, di uno o più rappresentanti dei dirigenti medici nonché dei dirigenti del Servizio infermieristico e ostetrico, del Servizio sociale e dei Servizi delle altre professioni sanitarie non mediche. Comunque la composizione deve garantire la presenza maggioritaria di dirigenti medici.

 

Art. 13

(Il Dipartimento di prevenzione)


1. Il Dipartimento di prevenzione (DP) è la struttura dell'AUSL preposta all'organizzazione e alla promozione nel territorio di competenza della tutela della salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di malattia, in particolare quelle maggiormente diffuse e diffusive, sia di origine umana che animale, in tutte le realtà in cui la salute della popolazione è sottoposta a rischio.


2. Sono finalità del DP, tra le altre:

a) assicurare la qualità e l'efficienza degli interventi di prevenzione;

b) assicurare l'omogeneità degli interventi di prevenzione;

c) ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione;

d) promuovere programmi di educazione alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

 

3. Il DP è organizzato in Direzione dipartimentale, costituita dal Direttore del dipartimento e dal Comitato di dipartimento, Servizi e Unità operative, distinte in Unità operative centrali, in posizione di staff rispetto alla Direzione di dipartimento o alla Direzione dei servizi e in Unità operative territoriali, di norma coincidenti con gli ambiti territoriali dei Distretti socio-sanitari.


4 Il Direttore del DP è nominato dal Direttore generale dell'AUSL, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo, scelto tra i Direttori di struttura complessa responsabili di servizio secondo quanto previsto dall'articolo 7 quater e dall'articolo 17 bis , comma 21, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.


5. Il Comitato di dipartimento è l'organo collegiale del DP, strumento di coordinamento e d'integrazione organizzativa del Dipartimento e di consultazione del Direttore del dipartimento. Il Comitato di dipartimento è costituito dal Direttore del dipartimento, che lo presiede, e dai Direttori dei servizi.


6. I Direttori dei servizi del DP sono dirigenti del ruolo sanitario che assumono l'incarico di Direttore di struttura complessa e svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali del Servizio diretto, le funzioni gestionale, tecnica e di supervisione.


7. Ciascuna delle Unità operative è diretta da un Dirigente del ruolo sanitario, nominato dal Direttore generale dell'AUSL su proposta del responsabile del Dipartimento e del responsabile del Servizio, che assume pertanto l'incarico di responsabile di struttura semplice.


8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta apposito regolamento
(13), previa concertazione con le parti interessate, nel rispetto dell'assetto organizzativo di cui al presente articolo, contenente:

a) definizione dei compiti e delle funzioni della Consulta regionale dei Direttori dei DP;

b) definizione e funzioni del Dipartimento e delle sue articolazioni;

c) obiettivi e compiti del DP;

d) metodologia operativa;

e) definizione dei rapporti fra DP e Distretto;

f) definizione dei rapporti tra DP, ARPA, Istituto Zooprofilattico sperimentale e ripartizione competenze;

g) definizione dei rapporti tra DP e Organi istituzionali (Regioni - Provincia - Comune);

h) definizione della dotazione organica;

i) definizione delle funzioni del Direttore del DP.

 

9. E' istituita la Consulta regionale dei Direttori dei DP.


(13) Vedi, al riguardo, il Reg. 30 giugno 2009, n. 13.

 

 

Art. 14 (14)

(Il Distretto e le cure primarie)


1. Il Distretto è articolazione organizzativo-funzionale dell'AUSL ed è sede di erogazione di tutta l'attività sanitaria e socio-sanitaria delle strutture territoriali, con l'obiettivo di garantire la presa in carico globale dell'utente per una risposta strutturata e complessiva ai bisogni di salute.


2. Il Distretto garantisce l'assistenza sul territorio in maniera diffusa, omogenea e uniforme, attraverso un elevato livello d'integrazione tra le diverse professionalità e tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socio-assistenziali in modo da consentire una risposta coordinata, continuativa e unitaria ai bisogni di salute della popolazione. In tale ottica il Distretto, quale articolazione territoriale, operativa e organizzativa dell'AUSL, costituisce centro di responsabilità e di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, nell'ambito degli indirizzi della direzione strategica dell'AUSL, coerentemente con la programmazione regionale e aziendale.


3. La Direzione generale dell'AUSL assegna il budget al Distretto, individuato quale centro di responsabilità, che a sua volta negozia il budget con le proprie articolazioni nonché, nelle forme e nei modi stabiliti dall'accordo integrativo regionale, con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

4. La Regione promuove le forme associative di erogazione del servizio secondo modelli a complessità crescenti, in funzione delle esigenze e delle caratteristiche del territorio, coerentemente con quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali di settore.


5. Nel Distretto sono assicurate le funzioni di seguito riportate:

a)      assistenza primaria comprendente assistenza socio-sanitaria di base, continuità assistenziale, assistenza di emergenza territoriale, assistenza infermieristica, assistenza domiciliare, ospedale di comunità;

b)      assistenza specialistica comprendente assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza riabilitativa, assistenza protesica, assistenza termale nonché specialistico - riabilitativa neuropsichiatrica infantile;

c)      assistenza consultoriale;

d)      assistenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali territoriali;

e)      assistenza psicologica;

f)        assistenza socio sanitaria.


6. L'individuazione e la qualificazione delle Unità operative è affidata ad apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.


7. Operano nei Distretti, integrandosi funzionalmente con la struttura di assistenza primaria, articolazioni della struttura complessa farmaceutica territoriale. Nel Distretto si integrano, altresì, a livello funzionale, le strutture del Dipartimento di salute mentale, delle dipendenze patologiche e del DP con particolare riferimento ai servizi alla persona. Sono svolte a livello distrettuale le attività di riabilitazione rivolte alla disabilità fisica, psichica e neurosensoriale tramite articolazioni periferiche della struttura sovra distrettuale della riabilitazione. Nel Distretto è assicurata anche l'attività di medicina dello sport.


8. Presso ogni Distretto è istituita un'Unità operativa complessa per l'organizzazione di tutte le funzioni di assistenza primaria e intermedia e il coordinamento delle cure primarie.


9. La direzione della struttura di cui al comma 8 è affidata a un medico esperto in organizzazione dei servizi sanitari di base con almeno sette anni di attività nella disciplina e che abbia frequentato un corso di formazione specifica di durata semestrale organizzato dalla Regione. Il Direttore della struttura è componente dei Comitati consultivi aziendali previsti dai contratti di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. All'interno della struttura è prevista la presenza di un medico di medicina generale designato dai componenti medici di medicina generale membri di diritto degli Uffici di coordinamento distrettuale e di un pediatra di libera scelta.


10. La Regione, entro e non oltre il 30 giugno 2007, provvede alla nuova individuazione degli ambiti territoriali delle AUSL e dei Distretti socio-sanitari, previo parere da parte della Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 11 della
l.r. 19/2006, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza del sistema e in osservanza del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge; alla stessa data si darà attuazione ai commi 8 e 9 del presente articolo. Nelle more dell'istituzione in ogni Distretto dell'Unità operativa complessa delle cure primarie e intermedie prevista dal comma 8, è istituita in ciascun Distretto socio-sanitario, in posizione di staff rispetto al Direttore del Distretto, la struttura semplice denominata "U.O. cure primarie", diretta da un dirigente medico, con compiti di raccordo operativo a livello distrettuale tra assistenza primaria e specialistica, assistenza consultoriale, assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale.


11. Il Direttore del Distretto è responsabile della funzionalità, dell'organizzazione e della gestione delle attività di competenza distrettuale e dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione regionale e aziendale. Per il conferimento degli incarichi di Direttore di Distretto si applica l'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 1 (Affidamento dell'incarico di direzione dei distretti socio-sanitari). Il Direttore del Distretto risponde direttamente alla direzione strategica aziendale ed è componente del Collegio di direzione. Al Direttore di Distretto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, spetta la gestione del budget, la direzione degli operatori assegnati dal Direttore generale, il monitoraggio dei livelli di assistenza relativi alla popolazione di riferimento, secondo le indicazioni della programmazione regionale, in raccordo con l'unità Controllo di gestione dell'Azienda.


12. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della
legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è soppressa.

13. Sono livelli organizzativi del Distretto:

a)      la Direzione del Distretto;

b)      la Direzione amministrativa del Distretto;

c)      la Direzione delle Cure primarie;

d)      l'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali;

e)      l'Ufficio per la programmazione e il monitoraggio in medicina generale.

e-bis) l'Ufficio per la programmazione e monitoraggio in pediatria di libera scelta (15).

14. Il Direttore di Distretto si avvale di:

a)      Ufficio di segreteria;

b)      operatori del servizio aziendale delle professioni tecnico-sanitarie, di diagnostica per immagini e di diagnostica chimico-clinica, delle professioni infermieristiche e ostetriche, delle professioni riabilitative e della prevenzione;

c)      Servizio sociale professionale, quale struttura per il raccordo operativo a livello distrettuale delle UO e dei Servizi sovradistrettuali in materia socio-sanitaria, funzionalmente collegata al Coordinatore socio-sanitario e diretta da un assistente sociale con laurea specialistica o a essa equiparata; questa struttura collabora con il Coordinatore socio-sanitario per la programmazione distrettuale in materia socio-sanitaria, per l'elaborazione del PAT e del PSZ, per la progettazione di interventi socio-sanitari, per la promozione della cooperazione interistituzionale, per il monitoraggio e la valutazione delle attività promosse in ambito socio-sanitario;

d)      coordinamento socio-sanitario, a livello distrettuale, di tutte le attività a elevata integrazione socio-sanitaria, che rappresenta il Direttore di Distretto in sede di coordinamento istituzionale per l'attuazione degli interventi a elevata integrazione e assume le decisioni connesse sul piano organizzativo e finanziario.


15. Le funzioni amministrative proprie del Distretto nonché quelle delegate dalle Aree di livello aziendale sono espletate dalla struttura semplice Direzione amministrativa di Distretto, diretta da un dirigente amministrativo, nominato dal Direttore generale. A tale struttura compete, in particolare:

a) l'assistenza amministrativa ai cittadini;

b) la gestione economico-finanziaria, in raccordo con la struttura complessa Gestione delle risorse finanziarie, limitatamente al budget di Distretto;

c) la gestione del magazzino economale e dei beni mobili, in raccordo con la struttura complessa Gestione del patrimonio;

d) la gestione amministrativa del personale dipendente e convenzionato, in raccordo con la struttura complessa Gestione del personale;

e) la gestione dei flussi informativi aziendali e regionali, ivi compresa l'anagrafe degli assistiti, e Centro unificato di prenotazione (CUP);

f) le attività di controllo di gestione in raccordo con la struttura aziendale.


16. L'Ufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività in medicina generale è parte integrante della Direzione del Distretto e la sua composizione è disciplinata dall'accordo collettivo nazionale (ACN) di settore. Il medico di medicina generale (MMG) membro di diritto è il responsabile dell'ufficio e referente distrettuale dell'organismo aziendale per il monitoraggio e per l'appropriatezza delle cure primarie. I compiti e le funzioni sono quelli definiti dall'ACN di settore e dagli accordi regionali.

 

16-bis. L'Ufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività in pediatria di libera scelta è parte integrante della Direzione del Distretto e la sua composizione è disciplinata dall'Accordo collettivo nazionale (ACN) di settore. Il pediatra di libera scelta membro di diritto è il responsabile dell'Ufficio e referente distrettuale dell'organismo aziendale per il monitoraggio e per l'appropriatezza delle cure primarie pediatriche. I compiti e le funzioni sono quelli definiti dall'ACN di settore e dagli Accordi regionali (16).

 


17. Il Comitato dei sindaci è costituito dai Sindaci dei comuni costituenti l'ambito territoriale del Distretto e i Presidenti delle circoscrizioni laddove presenti. Il Comitato è presieduto da un Sindaco eletto a maggioranza assoluta. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale o un suo delegato e il Direttore di Distretto. Il Comitato svolge

funzioni consultive e propositive sul PAT e sul livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.(17)



18. Il SSR promuove il potenziamento dell'assistenza medica e infermieristica, ivi compresa quella farmaceutica, a domicilio erogata nelle forme dell'assistenza domiciliare programmata, dell'assistenza domiciliare integrata, dell'assistenza domiciliare sanitaria. Per la realizzazione di tali obiettivi è istituito, a supporto della porta unica di accesso alle cure domiciliari, il Centro di coordinamento distrettuale per le cure domiciliari, regolamentato con apposito provvedimento di Giunta regionale, che fornisce linee guida per l'organizzazione della rete di assistenza domiciliare, in coerenza e nel rispetto delle competenze dei Comuni e del Distretto, e, in esso, del ruolo che gli accordi nazionali e integrativi attribuiscono ai medici di continuità assistenziale. Il regolamento, inoltre, prevede un coordinamento regionale finalizzato a organizzare anche la formazione del personale dedicato e l'integrazione dell'assistenza domiciliare con le strutture distrettuali e la medicina di base per la realizzazione della rete dei servizi territoriali omogenea su tutto il territorio regionale.

 

19. Le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale agli organismi previsti negli articoli della presente legge sono definite in seno al Comitato permanente regionale per la medicina generale ex articolo 24 dell'ACN di settore e dagli accordi regionali.

 

(14) Vedi quanto dispone, in attuazione del presente articolo, l'art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2006, n. 39.

(15) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2006, n. 35.

(16) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2006, n. 35.

(17) Vedi anche il Reg. 18 luglio 2008, n. 16.

 

 


Art. 15
(Testo unico delle leggi sanitarie regionali)


1. La Giunta regionale, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a predisporre e approvare apposito disegno di legge avente per oggetto "Testo unico delle norme sanitarie della Regione Puglia".


Art. 16
(Disposizioni in attuazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241
e 7 giugno 2000, n. 150 )


1. Ai sensi delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), i Direttori generali sono tenuti a trasmettere al portale della Regione Puglia tutte le deliberazioni per acquisizione di personale a tempo determinato e indeterminato, tutte le deliberazioni per le convenzioni sanitarie e non, tutte le deliberazioni delle gare d'appalto per acquisizione di beni e servizi.


2. I Direttori generali sono obbligati a trasmettere al portale della Regione Puglia di cui al comma 1 tutti i provvedimenti di assunzione in servizio di personale a tempo determinato e indeterminato, tutti i provvedimenti di aggiudicazione delle gare d'appalto per acquisizione di beni e servizi nonché tutti i provvedimenti che instaurano rapporti in regime di convenzione.


3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono estese agli atti riguardanti proroghe di ogni genere, sospensioni di procedimenti amministrativi e revoche di atti deliberativi adottati dai Direttori generali.


4. Il Settore comunicazione istituzionale della Presidenza della Giunta regionale è tenuto a inserire, in maniera ordinata, sul portale della Regione Puglia tutti i provvedimenti trasmessi secondo le disposizioni del presente articolo.


Art. 17
(Prestazioni assistenziali in favore
della gestante, della partoriente e del neonato)


1. La Giunta regionale con il Piano regionale di salute definisce le prestazioni assistenziali in favore della gestante, della partoriente e del neonato, tenendo presenti le seguenti priorità:

a)      adeguata assistenza preventiva per la salute preconcezionale;

b)      continuità assistenziale per tutta la durata della gravidanza, nel periodo della nascita e dopo la nascita, garantendo l'integrazione tra territorio e strutture ospedaliere;

c)      controllo del dolore nel travaglio-parto, anche mediante ricorso a tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale, allattamento materno precoce e rooming-in, anche nel quadro di una maggiore umanizzazione dell'evento nascita;

d)      dimissione precoce, protetta e appropriata della partoriente e del neonato nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata;

e)      attivazione di centri territoriali e specialistici di riferimento per l'assistenza multidisciplinare integrata, anche al fine del pronto riconoscimento del nato con malformazioni, malattie genetiche o menomazioni;

f)        organizzazione dell'offerta sul territorio attraverso le Unità territoriali di assistenza primaria e, come punti di riferimento per le patologie complesse, dei Centri regionali per l'assistenza al bambino;

g)      attivazione del trasporto del neonato in emergenza, nell'ambito della rete emergenza-urgenza di cui al numero unico "118" e fermo restando quanto fissato dal provvedimento che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e dell'articolo 6 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria).



Art. 18
(Norma finanziaria)

 


1. Nell'ambito dell'autonomia gestionale loro attribuita, i Direttori generali, attraverso gli strumenti di programmazione e l'adozione dell'atto aziendale, attuano la presente legge tenendo conto delle risorse finanziarie annualmente assegnate con il riparto del Fondo sanitario regionale e assicurando il vincolo del bilancio.

 

Art. 19
(Norma finale)


1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Data a Bari, addì 3 agosto 2006