Art. 1
(Integrazione all'art. 15 della legge regionale 26 aprile 1995, n.
27)
1. Al comma 1 dell'articolo 15
della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale), dopo le parole "beni mobili" sono inserite le seguenti:
"ricadono nella competenza dell'Ufficio beni mobili, incardinato nel Settore
provveditorato economato, e".
La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 12 dicembre 2006