(1) Vedi anche quanto
dispone l'art. 43,
comma 1, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(2) La l.r.29/2020,
art. 1
ha modificato il titolo della legge.
(TITOLO I
) (2)
Finalità e principi
generali
Art. 1
Finalità.
1. La
presente legge, in conformità all’articolo 62 dello
Statuto (3) disciplina l’amministrazione
del demanio e del patrimonio regionale.(4)
2.
La presente legge intende inoltre:
a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque
acquisito;
b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente. ]
(5)
(2)
Titolo introdotto dalla l.r.
29/2020, art. 2,
comma 1.
(3) Parole sostituite dalla
l.r.
29/2020, art. 3,
comma 1, lett a).
(4) Parole sostituite dalla
l.r.
29/2020, art. 3,
comma 1, lett b).
(5) Comma
abrogato dalla l.r.
29/2020, art. 33,
comma 1, lett a).
Art. 1 bis
(Principi generali) (6)
1. Le funzioni amministrative sono
esercitate nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità,
trasparenza, pubblicità, semplificazione e di certezza dei termini di
conclusione dei procedimenti..
(6) Articolo inserito
dalla l.r.
29/2020, art.4
, comma 1.
TITOLO
II
Tipologia e
classificazione dei beni del regionali (7)
Capo I - Tipologia dei beni e loro regime
giuridico (8)
Art. 2
Beni del
demanio.
1. Il
demanio regionale è costituito dai beni, [ in quanto ] (9) appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi
titolo, così come individuati dall'art. 822, comma 2, del Codice civile e sono
assoggettati al regime del demanio pubblico di cui all’articolo 823 del c.c
(10)
2. Il
regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni
appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 11
della legge n. 281 del 1970. dall’articolo 825 c.c.; (11)
2 bis.
Spetta alla competente struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte
del demanio regionale. La struttura competente ha facoltà sia di procedere in
via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice civile
a difesa della proprietà e del possesso (12)
(7) Titolo modificato l.r.
29/2020, art. 5
, comma 1.
(8) Capo modificato l.r.
29/2020, art. 6
, comma 1.
(9)
Parola soppressa dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 7, comma 1, lett.
a)
(10)
Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 7, comma 1, lett.
b)
(11)
Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 7, comma 1, lett.
c)
(12) Comma aggiunto dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 7, comma 1, lett.
d)
Art. 3
Beni del
patrimonio.
1. Il
patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla
Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.
2. Il
patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
3. Il
patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di
pertinenza regionale, dall'art. 826 del Codice civile e sono assoggettati
al regime giuridico di cui all’articolo 828 dello stesso codice (13)
4. Gli
altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile
regionale e sono assoggettati al regime giuridico ordinario. (14)
(13) Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 8,
comma 1, lett.
a).
(14)
Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 8,
comma 1, lett.
b).
[TITOLO
II]
[Tipologia e
classificazione dei beni del patrimonio regionale] (15)
Capo II -
Classificazione dei beni
Art. 4
Classificazione e
destinazione dei beni.
1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla
destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro
classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2
e 3 e autorizza l’iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12. (16)
2. Con gli stessi provvedimenti i beni classificati
demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità
pubbliche e all’esercizio delle funzioni di competenza regionale. (17)
[3. La classificazione ha luogo in sede di prima
approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventario dei beni mobili e,
per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.] (18)
3 bis. Il passaggio da una
tipologia giuridica a un’altra avviene con provvedimento di Giunta
regionale. (19)
4. La
Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori
a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei
beni.
(15) Parole soppresse dalla l.r.
l.r.
29/2020, art. 9
,comma 1
(16) Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 10
,comma 1, lett.
a).
(17) Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 10
,comma 1, lett.
a).
(18) Comma abrogato dalla
l.r. l.r.
29/2020, art. 33,comma
1, lett.
b).
(19) Comma inserito dalla
l.r. l.r.
29/2020, art. 10
,comma 1, lett.
c).
[TITOLO
III]
[ Attività
regionali in materia di valorizzazione, gestione e] (20) amministrazione dei beni
Capo I - Norme
generali
Art. 5
Attività
[regionali.] (21)
1. L’amministrazione dei beni regionali consiste
in:
a) acquisizione;
b) catalogazione e
inventariazione;
c) alienazione;
d) locazione e
concessione;
e) valorizzazione;
f) costruzione e
conservazione;
g) razionalizzazione delle sedi degli uffici. (22)
(20) Parola
soppresse dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 11
,comma 1
(21) Parole
soppresse dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 12
,comma 1, lett. a).
(22) Comma sostituito dalla
l.r. l.r.
29/2020, art. 12
,comma 1, lett.
b)
TITOLO
IV
[Acquisizione
dei beni] (23)
Capo I - Acquisizione
(24)
Art. 6
Modi di
acquisizione. (25)
1. I
beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità : (26)
a) trasferimento ex lege;
b) acquisto;
c) costruzione di beni finalizzati al soddisfacimento di
interessi propri della Regione. (27)
d) atto di liberalità;
e) permuta.
(23) Parole
soppresse dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 13
,comma 1.
(24) Parole
sostituite dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 13
,comma 1.
(25) Parole sostituite dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 14
,comma 1, lett. a).
(26) Parole sostituite dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 14
,comma 1, lett. b).
(27) Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 14
,comma 1, lett.
c).
[TITOLO
IV
Acquisizione dei
beni
Capo II -
Acquisizione dei beni] (28)
Art. 7
Acquisizione dei
beni per trasferimento ex lege. (29)
[1.
Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per
disposizione di legge o di norma avente forza di legge. ]
(28) Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo II Acquisizione
dei beni” che precedono sono soppresse. dalla l. .r. 29/2020, art. 15
,comma 1.
(29) Articolo abrogato dalla l.
.r. 29/2020,
art. 33,comma
1, lett. c).
Art. 8
Acquisizione dei beni a seguito di
per acquisto e permuta (30)
1.
Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da
destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale. (31)
2.
All'acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:
a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle
vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;
b) per i beni immobili, con procedimento di evidenza
pubblica. (32)
3. La
Giunta regionale provvede all’acquisto dei beni con procedura negoziale quando
non è individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche
richieste per il bene oggetto di acquisto.
(33)
3 bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni
di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse
regionale. (34)
3 ter. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza
pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di
proprietà dello Stato o di altri enti pubblici. (35)
(30) Rubrica modificata dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma
1, lett. a).
(31) Comma sostituito dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma
1, lett. b).
(32) Parole sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma
1, lett. c).
(33) Comma sostituito dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma
1, lett.
d).
(34) Comma aggiunto dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma
1, lett.
e).
(35) Comma aggiunto dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma
1, lett.
e).
Art. 9
Acquisizione di
beni a seguito di costruzione.(36)
1.
Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla
Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in
materia di lavori pubblici.
(36) Articolo soppresso dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma
1, lett. d).
Art. 10
Acquisizione
dei beni per atti di liberalità.
1.
Sono acquisiti in proprietà”, i beni che pervengono alla Regione per
donazione, eredità, legato e altre liberalità previa accettazione da parte della
Giunta regionale (37)
[2. Detti beni devono essere formalmente accettati
dalla Giunta regionale con apposito provvedimento. ] (38)
[3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di
autorizzazione previste dalle leggi vigenti. ]
(39)
(37) Comma modificato dalla l. .r. 29/2020, art. 17, comma
1, lett. a, b
).
(38) Comma soppresso dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma
1, lett.
e).
(39) Comma soppresso dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma
1, lett.
e).
Art. 11
Acquisizione
dei beni per permuta.(40)
[1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che
pervengono alla Regione per operazioni di permuta.
2.
La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della
Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il
soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.
3.
La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta
procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello
Stato o di altri enti pubblici.
4.
Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di
cui all'articolo 28. (41)
5.
La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio è
superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello
del bene di proprietà regionale. ]
(40)
Articolo soppresso dalla
l. .r. 29/2020,
art. 33, comma
1, lett. f).
(41) Comma così sostituito
dall’art. 30,
comma 1, lettera a), L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. La stima dei beni
oggetto di permuta è determinata dall'Ufficio tecnico erariale.».
TITOLO IV (42)
[Catalogazione e inventariazione dei beni] (43)
Capo I - Norme
generali
Art. 12
Norme
generali.
1. I
beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si
tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.
(42) Numerazione Titolo modificata dalla l. .r. 29/2020, art. 18,
comma 1.
(43) Parole soppresse dalla l. .r. 29/2020, art. 18,
comma 2.
TITOLO
V
Catalogazione e
inventariazione dei beni
Capo II -
Catalogazione dei beni
Art. 13
Catalogo dei
beni immobili demaniali. (44)
[1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale
consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:
a) descrizione e caratteristiche del bene;
b) titolo di provenienza;
c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
d) tipo di amministrazione o ente preposto;
e) utilizzazione e relativo titolo;
f) valore;
g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.
]
(44) Articolo soppresso dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma
1, lett. g).
Art. 14
Catalogo dei
beni immobili [patrimoniali.] (45)
1. Il
catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede
riportanti, esemplificativamente, (46) le seguenti
indicazioni:
“a)
descrizione e ubicazione del bene;
b) classificazione del bene;
c) titolo di proprietà;
d) situazione catastale
e ipotecaria;
e) destinazione urbanistica e di uso;
f) stato di possesso;
g) valore stimato al
prezzo attuale di mercato;
h) vincoli e oneri giuridici. (47)
(45) Parola
soppressa dalla l.
.r. 29/2020,
art. 19, comma
1, lett. a).
(46) Parole sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 19, comma
1, lett. b).
(47) Lettere sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 19, comma
1, lett. c).
TITOLO
V
Catalogazione e
inventariazione dei beni
[Capo III -
Inventariazione dei beni] (48)
Art. 15
Inventari dei
beni mobili.
1. Gli
inventari dei beni mobili [ ricadono nella competenza del Settore
provveditorato ed economato,] (49) e sono
articolati dalla struttura competente (50) per categorie
secondo la seguente classifica (51) :
categoria A: arredi;
categoria B: macchine e attrezzature;
categoria C: libri e riviste;
categoria D: opere d'arte;
categoria E: altri beni.
2.
Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati
alla produzione.
(48) Parole soppresse dalla
l. .r. 29/2020,
art. 18,
comma 3.
(49) Parole sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 20 comma
1, lett.
a).
(50) Parole sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 20 comma
1, lett.
b).
(51) alinea così
modificato prima dall'art. 1,
L.R.
12 dicembre 2006, n. 37 e poi dall'art. 37,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
Art. 16
Valutazione dei
beni.
1. I
beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro
aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni.
TITOLO
V
Uso e amministrazione dei beni immobili. (52)
[Capo I -
Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale] (53)
Art. 17
Concessione in
uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile.
1. Sui
beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere
autorizzate [occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero ] (54) concessioni in uso temporaneo
(55) [per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione
pubblica cui il singolo bene è destinato,] (56) alle seguenti condizioni:
- per i beni demaniali, sia garantita
la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio.(57)
- per i beni del patrimonio
indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica.(58)
2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si
provvede con concessione amministrativa.
[3. La Giunta regionale disciplina la durata del
rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della
concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i
requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena
la decadenza della concessione. ] (59)
[4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali,
laddove non specificatamente previsto, l'atto di concessione viene rilasciato
con decreto dell'Assessore agli affari generali. ] (60)
[5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio,
revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o
non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il
bene è destinato. ] (61)
(52) Sostituiti numerazione e titolo del titolo VI dalla
l. .r. 29/2020,
art. 21 comma
1.
(53) Parole soppresse dalla l. .r. 29/2020, art. 21 comma
2.
(54) Parole soppresse dalla l. .r. 29/2020, art. 22, comma
1, lett. a).
(55) Parola aggiunta dalla l. .r. 29/2020, art. 22, comma
1, lett.
b).
(56) Parole soppresse dalla l. .r. 29/2020, art. 22, comma
1, lett.
c).
(57) Parole sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 22, comma
1, lett.
d).
(58) Parole sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 22, comma
1, lett.
d).
(59) Comma abrogato dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma
1, lett.
h).