(In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4
della legge
Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 della
Regione Puglia, il presente
Regolamento rende operativo il regime regionale di aiuto denominato "Sostegno alla formazione continua nelle
imprese
pugliesi".)
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della
Regione Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista la Legge Regionale
10/2004, di disciplina della materia dei regimi regionali
d'aiuto.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1011
del 12 luglio 2006, di attuazione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente regolamento
Art. 1
Oggetto e finalità
Il regime di aiuti
oggetto del presente regolamento è finalizzato a sostenere le attività di
formazione continua previste nella misura 3.9 del POR Puglia 2000-2006,
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2005, n.
81.
La misura tende a
migliorare il sistema della formazione nelle imprese e per le imprese;
l'obiettivo della misura, infatti, è quello di consentire alle imprese, in modo
particolare alle PMI, di avere opportunità per migliorare l'istruzione e la
formazione professionale dei propri dipendenti.
Gli obiettivi
strategici della misura sono:
• effettuare interventi formativi connessi con le esigenze
espresse dalle imprese;
• acquisizione di capacità e competenze trasversali;
• effettuare interventi formativi mirati e personalizzati
per gli occupati;
• alfabetizzazione informatica e corretto utilizzo dei
maggiori pacchetti informatici.
Gli interventi di formazione
continua possono essere realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.
Art. 2
Campo di applicazione e dotazione
finanziaria
Il presente regime di
aiuto si applica ai soggetti beneficiari definiti al successivo art. 4, con le
seguenti specificazioni:
§
Il regime di aiuto si
applica a tutti i settori esclusa l'industria carbonifera, i cui aiuti sono,
infatti, disciplinati interamente dal Regolamento del Consiglio 1407/2002 (GUCE
serie L 205 del 2 agosto 2002);
§
Le imprese in
difficoltà, ivi comprese quelle che ricevano aiuti, di cui agli Orientamenti
comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà (GUCE serie C 244/2 del 1.10.2004), possono beneficiare di aiuti alla
formazione, conformi al presente Regolamento;
§
Il presente regime non
si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo
progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di Euro, nel qual caso si
dovrà procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla Commissione
Europea per la sua approvazione;
§
In caso di piani
pluriaziendali il contributo pubblico per progetto non potrà superare 2 milioni
di Euro, compresa IVA, se dovuta. In ogni caso il contributo pubblico per ogni
singola impresa coinvolta nel progetto non potrà superare i massimali previsti
per le singole imprese;
§
Non sono finanziabili
i progetti che hanno avuto inizio e/o le spese sostenute prima della
presentazione della richiesta di agevolazione.
Le risorse disponibili
sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse III, misura 3.9 approvato
con Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2005, n.
81.
La presente disciplina
si applica ai progetti formativi presentati e attuati sia direttamente dalle
imprese (ancorché non accreditate ai sensi dell'art. 24
della Legge
Regionale 7 agosto 2002, n. 15) per i
propri dipendenti, sia dagli organismi di formazione, indicati all'art. 23
della stessa L.R.
n. 15/2002 ed aventi le caratteristiche
cui all'art. 5, punto b) della Legge n. 845/78, in possesso di una o più sedi
operative accreditate per la macrotipologia "formazione
continua".
Art. 3
Tipologia di aiuto e interventi ammissibili
Il presente regime di
aiuti è rivolto alle aziende che hanno necessità di qualificare e/o
riqualificare il proprio personale dipendente attraverso azioni di formazione
specifica e generale.
Le tipologie di
interventi ammissibili sono i seguenti:
1.
servizi per la diagnosi dei fabbisogni professionali interni e per la
progettazione degli interventi finalizzati alla formazione continua;
2.
azioni formative per lo sviluppo di competenze anche nell'ambito della gestione
di processi produttivi orientati alla qualità totale;
3.
formazione connessa con lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, di
marketing, di informazione, commerciali (es. il commercio elettronico), ecc.;
4.
formazione di personale dedicato ai processi di commercio con l'estero e di
internazionalizzazione di impresa;
5.
formazione per la valorizzazione di personale immigrato per la gestione di
impianti all'estero, particolarmente all'interno di joint - ventures;
6.
formazione continua in favore delle imprese cooperative e del terzo settore.
Il progetto dovrà
contenere un'analisi dei fabbisogni formativi dell'impresa o delle imprese
interessate.
Tale analisi dovrà evidenziare le necessità di formazione specifica e/o
di formazione generale e degli eventuali fabbisogni di azioni strumentali per la
conciliazione vita-lavoro. La connessione con le reali richieste delle imprese
presenti sul territorio regionale e/o delle imprese che saranno presenti sul
territorio dovrà risultare già dal progetto.
Le attività richieste
dovranno essere, sia nei contenuti che nella durata, compatibili con l'analisi
dei fabbisogni effettuata.
La forma che assumerà
l'aiuto è quella del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e
dimostrate per l'attuazione di azioni formative. La dimostrazione delle spese
sostenute avverrà al termine dell'azione a cui si riferiscono, nel rendiconto
delle spese. La Regione definisce eventualmente con
propri atti i limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti per la
realizzazione delle azioni.
Art. 4
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare
degli aiuti inclusi nel presente regime esclusivamente imprese piccole e medie,
ai sensi dell'art.3,
comma 1, della L.R.
n. 10 del 29 giugno 2004 (Disciplina dei
regimi regionali di aiuto), per attività di formazione continua dei lavoratori
occupati in unità locali localizzate nel territorio
regionale.
Per piccole e medie
imprese s'intendono quelle così definite dall'allegato I del Regolamento (CE) n.
70/2001, modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 (GUCE serie L n. 63 del 28
febbraio 2004).
I destinatari degli
aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.
Per poter accedere
alle agevolazioni di cui al presente Regolamento, le imprese devono essere in
regola con i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi compresa la
contrattazione collettiva di livello territoriale e aziendale.
Art. 5
Spese ammissibili
I costi
sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono
riportati nel seguente quadro:
CATEGORIA |
DESCRIZIONE |
IMPORTO O EVENTUALE
LIMITE MASSIMO |
Costi del personale
docente |
·
Retribuzioni e
oneri di personale docente interno
·
Collaborazioni
professionali insegnanti esterni |
|
Spese di trasferta del
personale docente e dei destinatari della formazione
|
·
Viaggi e
trasferte di personale docente
·
Spese viaggi,
vitto e alloggio partecipanti |
|
Altre spese
correnti |
·
Retribuzione e
oneri di personale interno non docente(direzione, coordinamento,
tutoraggio, amministrazione e segreteria)
·
Viaggi e
trasferte personale non docente
·
Affitto locali /
ammortamento immobili
·
Manutenzioni
ordinarie/pulizie locali
·
Ammortamento,
noleggio e leasing attrezzature e mobili per ufficio
·
Materiale di
consumo per esercitazione dei partecipanti
·
Materiale
didattico in dotazione individuale ai partecipanti
·
Indumenti di
lavoro in dotazione
·
Spese
amministrative e generali
·
Spese di
fideiussione
·
Spese di
promozione, sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione
dell’intervento
·
Attivazione e
gestione di stages, visite guidate e viaggi di
studio
|
|
Costi dei servizi di
consulenza sull’iniziativa di formazione |
Spese per la progettazione
dell’intervento, per analisi e ricerche connesse
Spese di selezione e per
esami finali
Spese per il monitoraggio e
la valutazione dell’intervento, e la diffusione dei
risultati
Spese per la predisposizione
dei testi didattici e delle dispense
Collaborazioni professionali
di personale non docente |
|
Costi di personale per
partecipanti al progetto formativo |
·
Reddito allievi
(rapporto alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente
partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o
equivalenti)
·
Assicurazione
partecipanti |
Fino a un massimo pari al
totale degli altri costi ammissibili e comunque non superiore al 50% del
costo totale delle spese ammesse
|
I costi indicati saranno ritenuti
ammissibili solo ove siano attinenti a progetti formativi presentati dal
beneficiario (sia esso l'impresa o un organismo di formazione pubblico o
privato), ed approvati dalla Regione
Puglia.
Art. 6
Intensità
dell'aiuto
In attuazione della
disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea
contenuta nel Regolamento (CE) n. 68/2001 (GUCE serie L n. 10 del 12 gennaio
2001), così come modificata dal Regolamento (CE) n. 363/2004 (GUCE serie L n. 63
del 28 febbraio 2004), la
Regione stabilisce
che gli interventi di formazione di cui all'art. 3 devono realizzarsi secondo le
intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi
sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:
Tipo
di
formazione |
PMI |
Formazione
specifica |
45 |
Formazione
generale |
80 |
Ai fini della
distinzione tra tipi di formazione di cui al precedente punto 3 si
definisce:
formazione specifica quella che comporta
insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale
o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca
qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione,
o lo siano solo limitatamente;
formazione generale quella che comporta
insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione,
attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che
fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di
occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di
occupazione del dipendente.
Ai fini
dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta
"generale":
·
la formazione
interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese
indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra
citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
·
la formazione
riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità competenti in materia;
·
la formazione su
tematiche in grado di fornire un tipo di qualificazione ampiamente trasferibile
ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliora in modo
significativo la possibilità di eventuale ricollocamento del dipendente. A tale
proposito è a cura del soggetto proponente - nell'ambito del progetto presentato
e nel caso in cui non si applicano i due casi precedenti - dimostrare la
caratteristica di trasferibilità della formazione impartita.
Le intensità di cui al
quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione
oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati,
intendendosi per lavoratore svantaggiato, ai sensi del Regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, qualsiasi persona appartenente
ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri
seguenti:
1.
qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione
a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo
impiego retribuito regolarmente;
2.
qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della
Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
3.
qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che
debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale
o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere
un'occupazione stabile;
4.
qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa
e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni,
in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà
di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
5.
qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
6.
qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o
equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
7.
qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di
perderlo;
8.
qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12
dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di
meno di 25 anni;
9.
qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una
dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
10.
qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito
regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra
sanzione penale;
11.
qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso
medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due
anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 %
del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei
tre anni civili precedenti.
Qualora l'aiuto
concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può
raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione
riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte
le seguenti condizioni:
• il partecipante al progetto di formazione non è un membro
attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;
• la formazione viene impartita a bordo di navi
immatricolate nei registri comunitari.
Art. 7
Modalità di ammissione all'agevolazione, di
valutazione e selezione dei progetti,
di erogazione e recupero del
contributo, di gestione e rendicontazione degli interventi,
di controllo e
monitoraggio
Per le modalità di
ammissione all'agevolazione, di valutazione e selezione dei progetti, di
erogazione e recupero del contributo, di gestione e rendicontazione degli
interventi, di controllo e monitoraggio, si rimanda a quanto previsto nel
Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006 approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2005, n. 81, negli avvisi
emanati in attuazione del presente regime di aiuto, negli atti recanti norme di
gestione degli interventi che saranno adottati dalla Regione Puglia.
Nell'ambito di tali
atti dovrà essere prevista le revoca delle agevolazioni nel caso in cui le
imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola
con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto
previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili).
Art. 8
Adempimenti
La Regione, al momento dell'adozione
del presente regime d'aiuto, si impegna a trasmettere alla Commissione, entro
dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi
delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui
al Regolamento (CE) n. 794/2004 (GUCE serie L 140 del 30 aprile 2004).
Il
presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 "Statuto della
Regione
Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 18luglio 2006
Riferimenti normativi:
• Regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui fondi strutturali;
•
Regolamento (CE) n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio
1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività
finanziabili dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito degli obiettivi nn. 1, 2 e 3;
•
Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante
modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per
quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi
nell'ambito dei Fondi Strutturali;
•
Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per
quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni
cofinanziate dai Fondi strutturali;
•
Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il
regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che
revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;
•
Regolamento (CE) n .68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati
alla formazione;
•
Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese;
•
Regolamento (CE) n794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante
disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio circa
le modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
•
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, che definisce le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
• Legge
regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che
disciplina i regimi regionali di aiuto.