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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2006
Numero
10
Data
12/09/2006
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
L.R. n. 10/2004 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi costituenti regime regionale di aiuto nel campo della formazione continua
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 94 del 25 luglio 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I


(In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della
legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 della Regione Puglia, il presente Regolamento rende operativo il regime regionale di aiuto denominato "Sostegno alla formazione continua nelle imprese pugliesi".)

 

 

 

 

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Vista la Legge Regionale 10/2004, di disciplina della materia dei regimi regionali d'aiuto.


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1011 del 12 luglio 2006, di attuazione del Regolamento suddetto.


 

 

EMANA


Il seguente regolamento

 

 

 

 

Art. 1

Oggetto e finalità


     Il regime di aiuti oggetto del presente regolamento è finalizzato a sostenere le attività di formazione continua previste nella misura 3.9 del POR Puglia 2000-2006, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2005, n. 81.

     La misura tende a migliorare il sistema della formazione nelle imprese e per le imprese; l'obiettivo della misura, infatti, è quello di consentire alle imprese, in modo particolare alle PMI, di avere opportunità per migliorare l'istruzione e la formazione professionale dei propri dipendenti.

     Gli obiettivi strategici della misura sono:

• effettuare interventi formativi connessi con le esigenze espresse dalle imprese;

• acquisizione di capacità e competenze trasversali;

• effettuare interventi formativi mirati e personalizzati per gli occupati;

• alfabetizzazione informatica e corretto utilizzo dei maggiori pacchetti informatici.

     Gli interventi di formazione continua possono essere realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.


Art. 2

Campo di applicazione e dotazione finanziaria

 


     Il presente regime di aiuto si applica ai soggetti beneficiari definiti al successivo art. 4, con le seguenti specificazioni:

§         Il regime di aiuto si applica a tutti i settori esclusa l'industria carbonifera, i cui aiuti sono, infatti, disciplinati interamente dal Regolamento del Consiglio 1407/2002 (GUCE serie L 205 del 2 agosto 2002);

§         Le imprese in difficoltà, ivi comprese quelle che ricevano aiuti, di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 244/2 del 1.10.2004), possono beneficiare di aiuti alla formazione, conformi al presente Regolamento;

§         Il presente regime non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di Euro, nel qual caso si dovrà procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla Commissione Europea per la sua approvazione;

§         In caso di piani pluriaziendali il contributo pubblico per progetto non potrà superare 2 milioni di Euro, compresa IVA, se dovuta. In ogni caso il contributo pubblico per ogni singola impresa coinvolta nel progetto non potrà superare i massimali previsti per le singole imprese;

§         Non sono finanziabili i progetti che hanno avuto inizio e/o le spese sostenute prima della presentazione della richiesta di agevolazione.


     Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse III, misura 3.9 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2005, n. 81.


     La presente disciplina si applica ai progetti formativi presentati e attuati sia direttamente dalle imprese (ancorché non accreditate ai sensi dell'art. 24 della
Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15) per i propri dipendenti, sia dagli organismi di formazione, indicati all'art. 23 della stessa L.R. n. 15/2002 ed aventi le caratteristiche cui all'art. 5, punto b) della Legge n. 845/78, in possesso di una o più sedi operative accreditate per la macrotipologia "formazione continua".


Art. 3

Tipologia di aiuto e interventi ammissibili


     Il presente regime di aiuti è rivolto alle aziende che hanno necessità di qualificare e/o riqualificare il proprio personale dipendente attraverso azioni di formazione specifica e generale.

     Le tipologie di interventi ammissibili sono i seguenti:


1. servizi per la diagnosi dei fabbisogni professionali interni e per la progettazione degli interventi finalizzati alla formazione continua;


2. azioni formative per lo sviluppo di competenze anche nell'ambito della gestione di processi produttivi orientati alla qualità totale;


3. formazione connessa con lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, di marketing, di informazione, commerciali (es. il commercio elettronico), ecc.;


4. formazione di personale dedicato ai processi di commercio con l'estero e di internazionalizzazione di impresa;


5. formazione per la valorizzazione di personale immigrato per la gestione di impianti all'estero, particolarmente all'interno di joint - ventures;


6. formazione continua in favore delle imprese cooperative e del terzo settore.


     Il progetto dovrà contenere un'analisi dei fabbisogni formativi dell'impresa o delle imprese interessate.
     Tale analisi dovrà evidenziare le necessità di formazione specifica e/o di formazione generale e degli eventuali fabbisogni di azioni strumentali per la conciliazione vita-lavoro. La connessione con le reali richieste delle imprese presenti sul territorio regionale e/o delle imprese che saranno presenti sul territorio dovrà risultare già dal progetto.
     Le attività richieste dovranno essere, sia nei contenuti che nella durata, compatibili con l'analisi dei fabbisogni effettuata.

     La forma che assumerà l'aiuto è quella del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative. La dimostrazione delle spese sostenute avverrà al termine dell'azione a cui si riferiscono, nel rendiconto delle spese. La Regione definisce eventualmente con propri atti i limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti per la realizzazione delle azioni.


Art. 4

Soggetti beneficiari


     Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime esclusivamente imprese piccole e medie, ai sensi dell'art.3, comma 1, della
L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto), per attività di formazione continua dei lavoratori occupati in unità locali localizzate nel territorio regionale.

     Per piccole e medie imprese s'intendono quelle così definite dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 (GUCE serie L n. 63 del 28 febbraio 2004).

     I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.

     Per poter accedere alle agevolazioni di cui al presente Regolamento, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi compresa la contrattazione collettiva di livello territoriale e aziendale.


Art. 5

Spese ammissibili


     I costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono riportati nel seguente quadro:

      

CATEGORIA

DESCRIZIONE

IMPORTO O EVENTUALE LIMITE MASSIMO

Costi del personale docente

·           Retribuzioni e oneri di personale docente interno

·           Collaborazioni professionali insegnanti esterni

 

Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della  formazione

·           Viaggi e trasferte di personale docente

·           Spese viaggi, vitto e alloggio partecipanti

 

Altre spese correnti

·           Retribuzione e oneri di personale interno non docente(direzione, coordinamento, tutoraggio, amministrazione e segreteria)

·           Viaggi e trasferte personale non docente

·           Affitto locali / ammortamento immobili

·           Manutenzioni ordinarie/pulizie locali

·           Ammortamento, noleggio e leasing attrezzature e mobili per ufficio

·           Materiale di consumo per esercitazione dei partecipanti

·           Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti

·           Indumenti di lavoro in dotazione

·           Spese amministrative e generali

·           Spese di fideiussione

·           Spese di promozione, sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione dell’intervento

·           Attivazione e gestione di stages, visite guidate e viaggi di studio

 

 

Costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione

Spese per la progettazione dell’intervento, per analisi e ricerche connesse

Spese di selezione e per esami finali

Spese per il monitoraggio e la valutazione dell’intervento, e la diffusione dei risultati

Spese per la predisposizione dei testi didattici e delle dispense

Collaborazioni professionali di personale non docente

 

Costi di personale per partecipanti al progetto formativo

·           Reddito allievi (rapporto alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti)

·           Assicurazione partecipanti

Fino a un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili e comunque non superiore al 50% del costo totale delle spese ammesse

 

I costi indicati saranno ritenuti ammissibili solo ove siano attinenti a progetti formativi presentati dal beneficiario (sia esso l'impresa o un organismo di formazione pubblico o privato), ed approvati dalla Regione Puglia.


Art. 6

Intensità dell'aiuto


     In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta nel Regolamento (CE) n. 68/2001 (GUCE serie L n. 10 del 12 gennaio 2001), così come modificata dal Regolamento (CE) n. 363/2004 (GUCE serie L n. 63 del 28 febbraio 2004), la Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui all'art. 3 devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

 

 

Tipo di

formazione

PMI

Formazione

specifica

45

Formazione

generale

80

 

 


     Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al precedente punto 3 si definisce:


formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;


formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di occupazione del dipendente.


     Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta "generale":

·        la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;

·        la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità competenti in materia;

·        la formazione su tematiche in grado di fornire un tipo di qualificazione ampiamente trasferibile ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliora in modo significativo la possibilità di eventuale ricollocamento del dipendente. A tale proposito è a cura del soggetto proponente - nell'ambito del progetto presentato e nel caso in cui non si applicano i due casi precedenti - dimostrare la caratteristica di trasferibilità della formazione impartita.


     Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati, intendendosi per lavoratore svantaggiato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:


1. qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

 

2. qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;

 

3. qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;

 

4. qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

 

5. qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;

 

6. qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

 

7. qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

 

8. qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

9. qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

 

10. qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;

 

11. qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.


     Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

• il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;

• la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.


Art. 7

Modalità di ammissione all'agevolazione, di valutazione e selezione dei progetti,
di erogazione e recupero del contributo, di gestione e rendicontazione degli interventi,
di controllo e monitoraggio


     Per le modalità di ammissione all'agevolazione, di valutazione e selezione dei progetti, di erogazione e recupero del contributo, di gestione e rendicontazione degli interventi, di controllo e monitoraggio, si rimanda a quanto previsto nel Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2005, n. 81, negli avvisi emanati in attuazione del presente regime di aiuto, negli atti recanti norme di gestione degli interventi che saranno adottati dalla Regione Puglia.

     Nell'ambito di tali atti dovrà essere prevista le revoca delle agevolazioni nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).


Art. 8

Adempimenti


     La Regione, al momento dell'adozione del presente regime d'aiuto, si impegna a trasmettere alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui al Regolamento (CE) n. 794/2004 (GUCE serie L 140 del 30 aprile 2004).


   Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


   Dato a Bari, addì 18luglio 2006

 

 

 

 

Riferimenti normativi:


• Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;


• Regolamento (CE) n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito degli obiettivi nn. 1, 2 e 3;


• Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;


• Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;


• Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;


• Regolamento (CE) n .68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;


• Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;


• Regolamento (CE) n794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio circa le modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;


• Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, che definisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;


Legge regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto.