Art. 1
(Modifica
all’articolo 23 della legge regionale 11 febbraio 1999, n
11)
1. Al comma 2
dell’articolo 23
(Mini-aree di sosta) della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle
attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro)”, le parole “possono essere” sono sostituite
dalle seguenti: “sono prioritariamente”.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 28 Giugno 2007