Art. 1
- L'articolo 7
della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale), come modificato dall’articolo 1 della legge
regionale 2 marzo 2004, n. 2, è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Piano regionale trasporti)
- II piano regionale
dei trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione
rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del
piano generale dei trasporti e degli altri documenti programmatici
internazionali, nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del
trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai
piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. II PRT è
aggiornato ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti
dall'Osservatorio per la mobilità previsto all'articolo 25.
- Il PRT è redatto in
accordo alle linee guida indicate dal piano generale dei trasporti; esso è
articolato secondo le modalità del trasporto, tra loro integrate, e individua:
a) l'assetto del sistema regionale dei
trasporti con le rilevate criticità, nonché le prospettive di evoluzione di tale
sistema in relazione al contesto nazionale e sovranazionale dei trasporti;
b)
gli
obiettivi e le strategie del sistema multimodale dei trasporti raccordati agli
strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale;
c)
le linee
di intervento che includono i riferimenti alla riorganizzazione dei servizi e
alla gerarchia delle reti infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle
priorità di intervento, relative a:
1)
trasporto stradale;
2)
trasporto ferroviario;
3)
trasporto marittimo;
4)
trasporto aereo;
5)
intermodalità dei passeggeri;
6)
intermodalità delle
merci;
7)
servizi
minimi di cui al d.lgs. n. 422/1997.
3. L'Assessorato regionale ai trasporti, che può
avvalersi dell'Agenzia regionale per la mobilità di cui all'articolo 25, nonché
di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la
proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali e di tutti
gli strumenti della programmazione regionale.
4. La proposta di PRT
di cui al comma 3 è approvata dal Consiglio regionale. Con eguale procedura sono
approvate le varianti al PRT.
5. I Piani operativi
attuativi del PRT nonché i piani pluriennali dei servizi minimi sono approvati
dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in
materia”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 15 novembre 2007