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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2007
Numero
37
Data
14/12/2007
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione del parco naturale regionale'Fiume Ofanto'
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 181 suppl. del 19 dicembre 2007
Allegati

 



Art. 1

Istituzione dell'area naturale protetta.

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, è istituito il parco naturale regionale denominato "Fiume Ofanto", ricadente nel territorio dei Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli.

2. I confini del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000 allegata alla presente legge (allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale, e depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme all'originale, presso le sedi delle province e dei comuni interessati e, una volta costituito, presso la sede dell'ente di gestione previsto dall'articolo 4.

3. I confini del parco sono segnati e resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'ente di gestione.

 

 

 
Finalità.

1. Le finalità istitutive del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" sono le seguenti:

a) conservare e recuperare gli equilibri ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

b) ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e ripariali, incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;

c) ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat e promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti ecologiche;

d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;

e) assicurare la conservazione della lontra (lutra lutra) presente sull'Ofanto con l'unica popolazione della regione Puglia;

f) recuperare e salvaguardare le funzionalità generali del sistema idrologico, salvaguardando gli equilibri idraulici e idrogeologici e mettendo in atto interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;

g) mettere in atto interventi tesi a contrastare il fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa, vietando le attività che possano comportare la diminuzione del trasporto solido, come il prelievo in alveo di materiali litoidi;

h) promuovere l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;

i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica connesse con la protezione della risorsa idrica e fluviale;

j) promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, incentivando la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità del presente articolo, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;

k) promuovere e incentivare in agricoltura l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche;

l) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso;

m) incrementare la copertura arborea-arbustiva ripariale e dei versanti del bacino idrografico autoctona;

n) valorizzare le aree ripariali del fiume anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;

o) allestire infrastrutture e incentivare iniziative per la mobilità lenta;

p) promuovere attività culturali e per il tempo libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione contrastando eventuali processi di abbandono;

q) promuovere azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.

 

 

 
Zonizzazione provvisoria.

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7, il parco naturale regionale "Fiume Ofanto" è suddiviso in due zone: la zona 1, di rilevante interesse naturalistico, nella quale è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale e la zona 2, di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, in cui all'interesse della protezione ambientale si affianca quello della promozione di un modello di sostenibilità e di riduzione degli eventuali impatti delle attività presenti.

2. Sono criteri di riferimento nell'individuazione della zona 1 la presenza di:

a) aree interessate dall'asta, dal letto, dalle sponde e dal ciglio del fiume e dei suoi affluenti;

b) formazioni boschive;

c) vegetazione alofita e psammofila e ogni altra superficie con vegetazione spontanea;

d) aree di particolare rilevanza paesaggistica e storico-archeologica;

e) aree interessate dagli invasi artificiali;

f) altre aree necessarie a determinare continuità ambientale e funzionalità ecologica.

3. Sono criteri di riferimento nell'individuazione della zona 2 le aree in cui i caratteri di cui al comma 2 appaiono meno marcati e vi si aggiunge la rilevante presenza di aree agricole e in genere antropizzate.

 
 

Art. 4

Gestione.

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette) e 9 della L.R. n. 19/1997, in considerazione delle sue dimensioni, la gestione del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" è affidata a un Consorzio di gestione, appositamente costituito fra i seguenti enti: Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia, Comunità montana dei Monti Dauni meridionali e Comunità montana della Murgia di nord ovest, Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli. Il Consorzio così costituito è ente di gestione a tutti gli effetti di legge (1) .

2. [La provincia di Bari fa parte del Consorzio di gestione sino all'elezione del Consiglio provinciale della istituenda sesta provincia pugliese di Barletta - Andria - Trani] (2) .

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia convoca una conferenza dei servizi con i soggetti di cui al comma 1 per l'approvazione dello schema di statuto del Consorzio di gestione, che è successivamente approvato dal Consorzio medesimo. Nello Statuto devono essere definiti gli organi del Consorzio e il loro funzionamento, nonchè i mezzi finanziari a disposizione.

4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, vanno a confluire nel patrimonio del Consorzio di gestione non appena lo stesso è costituito.

5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, allo scioglimento degli organi responsabili del Consorzio di gestione e, contestualmente, alla nomina di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi sciolti.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2011, n. 33, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2011, n. 33, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 5

Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio.

1. Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, è vietato:

a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la propria attività fino alla scadenza dell'autorizzazione;

b) prelevare in alveo materiali litoidi;

c) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, su autorizzazione dell'ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della L. n. 394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

d) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

e) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione;

f) asportare minerali, fossili e altro materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'ente di gestione;

g) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

h) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

i) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive dell'area protetta;

j) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

k) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvopastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

l) aprire discariche;

m) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:

a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del piano territoriale del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. n. 19/1997, sentito l'ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale dell'attività agrituristica. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agrozootecnica di agriturismo e turismo rurale.

Sono comunque fatte salve le prescrizioni dei piani di settore e degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie

edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area. È consentita la realizzazione di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché, ove non producente volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi agricoli.

4. Sull'intero territorio del parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici a istanza dell'ente di gestione.

6. In applicazione delle finalità di cui all'articolo 2, sull'intero territorio del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7, sono consentite le seguenti attività agro-silvo-pastorali:

a) pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;

b) pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole, nonché attività agricole connesse;

c) tagli boschivi intercalari e di fine turno debitamente autorizzati dagli uffici competenti;

d) raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini alimentari secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale);

e) trasformazione delle colture agricole già presenti in altre.

7. Sono fatti salvi gli interventi od opere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e nulla osta comunque denominati previsti dalla normativa vigente alla data di adozione da parte della Giunta regionale del disegno di legge di istituzione del parco naturale regionale "Fiume Ofanto".

8. Fermo restando il rispetto delle norme e delle procedure di valutazione previste in materia di protezione, tutela e conservazione ambientale, all'interno del territorio del parco può essere consentita la realizzazione di infrastrutture destinate al trasporto già previste in appositi piani o programmi solo in caso di rilevante interesse pubblico nazionale o interregionale.

 

 

 
Strumenti di attuazione.

1. Per l'attuazione delle finalità del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", l'ente di gestione di cui all'articolo 4 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. n. 19/1997;

b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. n. 19/1997;

c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/1997.

 

 

 
Piano territoriale dell'area naturale protetta.

1. Il piano territoriale del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" persegue le seguenti finalità:

a) individuare le opere e gli interventi necessari alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;

b) dettare disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive o indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

f) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

g) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;

h) individuare e definire il sistema di monitoraggio degli indicatori ambientali;

i) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sugli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;

j) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione del territorio;

k) individuare eventuali forme di compensazione perequativa.

2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della L.R. n. 19/1997.

 
 

Art. 8

Piano pluriennale economico-sociale.

1. Il piano pluriennale economico-sociale del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" è predisposto dalla Comunità del parco, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. n. 19/1997.

2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza, altresì, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo dell'ente di gestione, contestualmente alla formazione del piano di cui all'articolo 7.

 

 

 
Regolamento.

1. Il regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste dall'articolo 11 della L. n. 394/1991, come modificato dall'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" ed è adottato dall'ente di gestione.

 

 

 
Nulla osta e pareri.

1. Il rilascio di concessioni, permessi o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.

2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle norme generali di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 5.

3. Fino alla costituzione del Consorzio di cui all'articolo 4, comma 1, il rilascio dei nulla-osta prescritti dal presente articolo è di competenza dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

4. Nel caso di cui al comma 1, l'ente di gestione trasmette il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo, senza ritardo, all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

 

 

 
Immobili strumentali all'attività agricola.

1. Per gli immobili strumentali all'attività agricola in fascia due si applicano gli indici previsti negli strumenti urbanistici vigenti nel comune, a condizione che l'intervento proposto non sia direttamente in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2.

 

 

 
Sanzioni.

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della L. n. 394/1991, come modificato dall'articolo 4 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Le violazioni al divieto di cui alle lettere a), b) e l) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e), f) e j) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro. 250,00.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila.

8. Le violazioni di cui alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

9. Le violazioni al divieto di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 5 e gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'ente di gestione.

11. È, comunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della L. n. 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del parco.

 
 

Art. 13

Indennizzi.

1. Gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" vengono erogati direttamente dall'ente di gestione di cui all'articolo 4, che vi fa fronte con le disponibilità del proprio bilancio.

2. La liquidazione degli indennizzi avviene, dopo l'accertamento e la prova dell'entità dei danni e della loro origine da uno dei vincoli posti con la presente legge o con il piano di cui all'articolo 7, qualora lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche già in atto, connesse alle attività agro-silvo-pastorali, riducendone in modo considerevole e continuativo il reddito.

3. In ogni caso, sorge il diritto a un indennizzo:

a) per la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e per la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) per le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

4. L'ente di gestione procede alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della denuncia.

5. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da prescrizioni e norme di carattere urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

 

 

 
Sorveglianza del territorio.

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale delle province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia e alle guardie giurate ittiche (3) .

3. Ai fini della sorveglianza, l'ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della L. n. 394/1991.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinato di norma alla stipulazione di apposite convenzioni con l'ente di gestione (4) .

(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2011, n. 33, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(4) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2011, n. 33, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 15

Controllo.

1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della L.R. n. 19/1997.

 

 

 
Norme finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dell'ente di gestione.

2. Annualmente, anche tenendo conto degli obiettivi gestionali raggiunti, nonché della programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce appositi fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali e provinciali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziato l'importo complessivo di euro 50.000,00 a carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 14 dicembre 2007

 

 

Allegato A (5)

(5) Vedi allegato in pdf