Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1.
Il presente regolamento disciplina l’attuazione della Legge
Regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli
uomini di Puglia”, di seguito denominata legge regionale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 14, 18 e 64 della medesima legge e
dell’articolo 44 dello Statuto Regionale approvato con Legge
Regionale 12 maggio 2004, n. 7.
TITOLO I
ESIGIBILITA’ DEI DIRITTI
Articolo 2
(Accesso universalistico ai servizi e alle prestazioni)
1.
Il sistema integrato dei servizi sociali ha carattere di universalità, essendo
destinato alla generalità dei soggetti; i Comuni, pertanto, assicurano adeguate
modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate, con carattere di
omogeneità delle condizioni di accesso e delle caratteristiche del servizio su
tutto il territorio dell’ambito.
2.
I Comuni garantiscono a livello di ambito territoriale, in ogni caso, priorità
di accesso ai servizi:
a)
ai soggetti in condizioni di
fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale
attiva e nel mercato del lavoro;
b)
ai soggetti con limitata capacità
di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico
e psichico;
c)
ai soggetti sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
d)
ai minori di 14 anni, agli anziani
ultrasessantacinquenni soli e/o non autosufficienti.
3.
I servizi di pronta accoglienza e di pronto intervento per le situazioni di
emergenza, di cui all’art. 12, comma 2 lett. c), della legge regionale, sono
destinati a tutti i soggetti che versano in condizione di bisogno e hanno
carattere gratuito. I servizi per l’accesso al sistema integrato, di cui
all’art. 12, comma 2 lett. a) e b), della legge regionale, hanno carattere
gratuito per tutti i cittadini.
4.
L’accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi a domanda individuale
è disposto sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti
e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta. Per prestazioni sociali
agevolate si intendono le prestazioni non destinate alla generalità dei
soggetti, o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate
situazioni economiche; i servizi a domanda individuale sono quelli che si
attivano su richiesta dell’interessato.
Articolo 3
(Modalità e strumenti per
l’accesso unico al sistema integrato dei servizi)
1. L’accesso al sistema integrato dei servizi è garantito da
Porte Uniche di Accesso (PUA) attivate dall’ambito, in raccordo con le AUSL,
secondo le indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e con il
Piano Sanitario Regionale, e con modalità atte a promuovere la semplificazione
nell’accesso per gli utenti, l’unicità del trattamento dei dati degli utenti e
connessi al caso, l’integrazione nella gestione del caso, nonché la garanzia
per l’utente di un termine certo per la presa in carico dello stesso. Le Porte
Uniche di Accesso operano sia per il complesso dei servizi sociali che per i
servizi sociosanitari.
2. Le Porte Uniche di Accesso forniscono informazioni ed orientamento
ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi
del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e
pari opportunità nell’accesso. L’ambito organizza l’attività delle Porte Uniche
di Accesso con modalità adeguate a favorire il contatto anche da parte di chi,
per condizioni sociali e culturali, non vi si rivolge direttamente.
3. Al fine di promuovere la differenziazione degli orari di apertura
e di accesso agli sportelli, in ottica di conciliazione e di armonizzazione dei
tempi e degli orari delle città, ed al fine di valorizzare il concorso dei
soggetti del Terzo Settore e degli enti di patronato alla realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, con riferimento specifico
alle funzioni di informazione, analisi dei bisogni, anche inespressi, e
orientamento, connesse alla articolazione territoriale della Porta Unica di
Accesso, l’ambito può avvalersi dei soggetti di cui all’art. 19 comma 1 della
legge regionale.
4. Al fine di fornire risposte adeguate a bisogni complessi dei
cittadini, che richiedano l’integrazione di interventi e servizi sociali e
sanitari, l’ambito territoriale e la
AUSL definiscono un protocollo operativo unico per:
a)
accogliere la richiesta inoltrata;
b)
decodificare il bisogno;
c)
effettuare l’indagine sociale;
d)
attivare l’Unità di Valutazione
Multidimensionale, di cui all’art. 59, comma 4, della legge regionale, per la
predisposizione del progetto personalizzato, previa valutazione dei requisiti
di ammissibilità al servizio e al beneficio;
e)
verificare periodicamente
l’andamento dell’intervento;
f)
individuare il responsabile del
caso per garantire l’attuazione e l’efficacia degli interventi previsti dal progetto
personalizzato.
5. L’ambito territoriale e la AUSL definiscono con proprio regolamento
l’organizzazione delle Porte Uniche di Accesso e degli strumenti tecnici per il
controllo e la valutazione dei programmi assistenziali a carattere sociosanitario,
nonché le modalità di individuazione del responsabile del caso.
6. La Unità di Valutazione Multidimensionale è una equipe
multiprofessionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni
sanitari e sociali complessi, che costituisce a livello di ambito il filtro per
l’accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare,
semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata.
Svolge i seguenti compiti :
a)
effettua la valutazione
multidimensionale, utilizzando lo strumento e le procedure previsti a livello
regionale, dell’autosufficienza ovvero del residuo grado di autonomia
dell’utente, dei bisogni assistenziali suoi e del proprio nucleo familiare, ivi
inclusa la valutazione della dipendenza psico-fisica risultante da specifica
relazione che contiene motivata proposta di intervento;
b)
verifica la presenza delle
condizioni socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un certo
percorso di cura e assistenza;
c)
elabora il progetto
socio-sanitario personalizzato, che deve essere condiviso con l’utente e con il
nucleo familiare e da essi sottoscritto, e che assicuri un uso ponderato delle
risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata alla
pianificazione complessiva degli interventi;
d)
verifica e aggiorna periodicamente
l’andamento del progetto personalizzato;
e)
procede alla dimissione
concordata.
7. La U.V.M.
ha la seguente composizione:
a)
coordinatore sociosanitario
nominato dal Direttore del Distretto sociosanitario, ai sensi dell’art. 14,
comma 14, della l. r. n.
25/2006;
b)
assistente sociale, nominato
dall’ambito territoriale, prioritariamente tra le figure già inquadrate nei servizi
sociali dei Comuni dell’ambito;
c)
Medico di Medicina Generale o
Pediatra di libera scelta di riferimento dell’assistito;
d)
medico specialista e altre figure
professionali specifiche1 individuate dalla ASL competente.
_________________
1 Il
geriatra per i pazienti ultra-sessantacinquenni, uno specialista delle attività
riabilitative per i diversamente abili, uno specialista di discipline per la
salute mentale del DSM della ASL competente per i pazienti psichiatrici, uno
specialista del SERT per i casi di soggetti con dipendenze patologiche,
referenti per l’assistenza sanitaria di base negli altri casi.
8. Al fine di garantire in tempi certi la più
idonea risposta alle richieste di accesso al sistema integrato dei servizi, il
Distretto sociosanitario assicura che gli adempimenti di natura sanitaria della
Unità di Valutazione Multidimensionale siano conclusi entro 20 giorni dalla
segnalazione del caso. Il regolamento per il funzionamento della Unità di
Valutazione Multidimensionale definisce le modalità di svolgimento delle
procedure per la valutazione e la presa in carico, nel rispetto delle urgenze.
A tal fine l’Unità di Valutazione Multidimensionale può effettuare visite
dell’utente a domicilio ovvero presso le strutture per acuti del Servizio
Sanitario Regionale, ovvero presso la struttura residenziale che l’utente ha
scelto per l’ospitalità d’urgenza, connessa al bisogno individuale e/o
familiare.
9. Per i casi di comprovata e urgente necessità è consentito un
protocollo operativo d’urgenza che consenta l’immediato accesso alle
prestazioni sociosanitarie di natura domiciliare, semi-residenziale e
residenziale a gestione integrata e compartecipata. Per questi casi è
necessaria motivata proposta del MMG o dei servizi sociali, previo nulla osta
delle unità operative della ASL e del responsabile d’ambito sociale, (ai fini
dell’assunzione di eventuali oneri finanziari), da trasmettersi alla U.V.M.
affinché nel termine di cui al precedente comma 8, svolga i compiti stabiliti
nel presente articolo.
Articolo 4
(Criteri per la
individuazione del nucleo familiare)
1.
Ai fini del presente regolamento e per disciplinare il calcolo dell’ISEE in
base al quale è regolato l’accesso ai servizi e agli interventi sociali di cui
alla legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto
dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi
dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221,
e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non
conviventi.
Articolo 5
(Determinazione
dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente regionale)
1.
Per il calcolo dell’Indicatore della situazione economica (ISE), ai soli fini
dell’accesso alle prestazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento, si
utilizza la seguente formula: ISE = R + 0,2 P dove R è il reddito e P il
patrimonio calcolati come di seguito specificato. Ai fini della determinazione
del valore del reddito e del patrimonio si applica quanto previsto dal D. Lgs.
31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130.
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla
base della seguente formula:
ISEE = ISE _____,
S
dove
S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala
di equivalenza:
Componenti
nucleo familiare
|
Valore
di S
|
1
|
1,00
|
2
|
1,57
|
3
|
2,04
|
4
|
2,51
|
5
|
2,98
|
Il
parametro S viene maggiorato nel modo seguente:
·
+ 0,50 per ogni ulteriore
componente del nucleo familiare;
·
+ 0,20 in caso di presenza
nel nucleo di un solo genitore e figli minori,
·
+ 0,60 per ogni componente con
handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n.
104/1992 o d’invalidità superiore al 66%;
·
+ 0,20 per i nuclei familiari con
figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d’impresa.
La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per
almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, nonché al
nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari
un reddito di lavoro dipendente o d’impresa per almeno 6 mesi.
Articolo 6
(Criteri per la
compartecipazione alla spesa per il servizio)
1.
L’ambito territoriale definisce forme di compartecipazione degli utenti alla
spesa per l’accesso e la fruizione dei servizi, con riferimento a tutti i
servizi a domanda individuale, così come previsti nel rispettivo Piano Sociale
di Zona. La compartecipazione da parte degli utenti deve essere determinata
assumendo a riferimento i seguenti principi:
a)
gradualità della contribuzione secondo
criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche
effettive;
b)
adozione di metodologie di
valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
c)
definizione di procedure semplici
per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono
dell’autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione
da parte degli uffici dell’ambito.
d)
condivisione della responsabilità
per gli oneri del progetto di cura estesa a tutti i soggetti tenuti agli
alimenti di cui all’art. 433 C.C.,
anche se non conviventi.
2.
Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1 lett. b), l’ambito si
attiene alle disposizioni del D.lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.lgs. n. 130/2000
ed ai contenuti del Piano di Zona, secondo le modalità di seguito specificate
ed applicando gli eventuali fattori correttivi.
3.
La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con
riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i
componenti, calcolati nel rispetto della Tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo
1998 n. 109, così come modificata dall’art. 9 del D. Lgs. 130/2000 e dall’art.
12 del presente regolamento.
4.
Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell’ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in
ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con
handicap permanente grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/92,
accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti
ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o
psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto tenuto alla
partecipazione ai costi della prestazione, qualora più favorevole. In tal caso
si considerano quali redditi del destinatario dell’intervento i redditi ad ogni
titolo percepiti, ivi inclusi i redditi non fiscalmente rilevanti, quali
l’indennità di accompagnamento dell’INPS, le pensioni di invalidità, le rendite
INAIL.
5.
Con riferimento ai casi di cui al comma 4, l’ambito territoriale concorre alla
spesa della retta per il ricovero in strutture residenziali, ovvero per la
frequenza di strutture a ciclo diurno, al netto della quota determinata dalla
indennità di accompagnamento di cui il soggetto interessato è titolare, che
concorrerà in via prioritaria al pagamento della stessa retta, limitatamente
alla quota di compartecipazione a carico dell’utente.
6.
Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni
sociali si procede individuando:
a)
la soglia al di sotto della quale
il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di
compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia viene individuata in un
valore dell’ISEE minimo regionale uguale a Euro 7.500,00, che l’ambito
territoriale, con proprio atto, può variare, fatta eccezione per i
servizi residenziali e semiresidenziali, anche in relazione alle differenti
modalità di calcolo del reddito presunto;
b)
la soglia ISEE al di sopra della
quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per
intero il costo unitario del servizio previsto dal soggetto gestore è fissata
in Euro 30.000,00; tale soglia può essere variata in relazione a specifiche
tipologie di servizi, che l’ambito territoriale individua nel proprio
regolamento unico.
c)
l’ambito territoriale può
introdurre forme di esenzione dal pagamento della compartecipazione al costo
del servizio per specifiche tipologie di servizi in relazione alla presenza di
specifiche condizioni di bisogno e di specifiche patologie, e specifica le
quote di compartecipazione degli utenti ricadenti nelle fasce ISEE comprese
entro i limiti sopra individuati.
Le
soglie minima e massima di ISEE per le condizioni di accesso e di
compartecipazione alle prestazioni sono aggiornate annualmente con
deliberazione di Giunta Regionale, previa intesa con l’ANCI Puglia da definire
sulla base delle risultanze del monitoraggio condotto sul territorio regionale.
Lo stesso atto può individuare servizi e prestazioni che, in relazione a
specifiche condizioni del contesto socio-economico di riferimento, è opportuno
rendere ad accesso gratuito per gli utenti. Per qualsiasi valore ISEE compreso
tra le soglie determinate ai sensi dei precedenti punti a) e b) il soggetto
richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di
compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria
situazione economica.
7.
L’ambito territoriale adotta il regolamento per la definizione delle modalità
per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle
prestazioni con le modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi. La quota di
compartecipazione eventualmente prevista a carico dell’utente verrà corrisposta
dall’utente direttamente con il proprio reddito, o con l’aggiunta della quota
di compartecipazione alla spesa dei parenti obbligati a prestare gli alimenti
ai sensi dell’art. 433 Cod. Civ.
8.
In caso di compartecipazione dell’ambito e dei privati al pagamento delle
rette, le somme poste a carico dell’utente dovranno essere garantite dallo
stesso ovvero dai soggetti obbligati al pagamento, salvo che il regolamento
dell’ambito non preveda la possibilità di anticipazione da parte dell’ambito,
nelle more della rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati a prestare gli
alimenti ai sensi dell’art. 433 Cod. Civ..
9.
I singoli comuni costituenti l’ambito territoriale possono, con fondi
aggiuntivi del proprio bilancio, prevedere ulteriori agevolazioni per i propri
cittadini per particolari servizi a domanda individuale.
Articolo 7
(Carta dei servizi)
1.
Ciascun soggetto erogatore è tenuto ad adottare la Carta dei servizi secondo le
modalità previste dall’art. 58 della legge regionale e a darne adeguata
pubblicità agli utenti.
2.
La Carta dei
servizi assicura l’informazione e la partecipazione degli utenti e la
trasparenza nell’erogazione dei servizi.
3.
La Carta dei
servizi deve contenere almeno gli elementi previsti dall’art. 58, comma 2,
della legge regionale e, in particolare, al fine di tutelare le posizioni
soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi
riconosciuti, deve prevedere per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi
nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi e reclami
formali secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente regolamento.
4.
L’adozione della Carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle
prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini
dell’accreditamento dei soggetti e delle strutture e del successivo inserimento
nell’Albo regionale.
Articolo 8
(Valutazione della qualità
da parte degli utenti)
1.
L’Ambito territoriale definisce, previa concertazione con i soggetti di cui al
comma 2 lett. c) dell’art. 4 della legge regionale, le procedure e gli
strumenti atti a garantire la partecipazione degli utenti ai processi di
qualità dei servizi, nonché un sistema di indicatori di qualità percepita dagli
utenti e idonei strumenti di rilevazione da utilizzare in tutte le strutture e
i servizi che concorrono alla attuazione del sistema integrato dei servizi
sociali di ambito.
2.
Le carte dei servizi, di cui al precedente art. 7 del presente regolamento,
illustrano le procedure e gli strumenti per la partecipazione degli utenti alla
valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni ricevute, nonché le
modalità per assicurare il rispetto delle diversità, rispetto alla identità
culturale, alla religione, agli orientamenti sessuali di tutti gli utenti.
Articolo 9
(Reclami)
1.
Le procedure e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti,
degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle
organizzazioni sindacali, di cui all’art. 60, comma 1, della legge regionale,
sono espressamente previste nella Carta dei Servizi e devono soddisfare i
seguenti criteri:
a)
registrazione cronologica di
acquisizione del reclamo;
b)
rilascio, da parte
dell’incaricato, di ricevuta di consegna del reclamo;
c)
predisposizione di apposita
modulistica semplificata per la presentazione del reclamo;
d)
previsione di un tempo di risposta
al reclamo non superiore a 30 giorni;
e)
impegno del gestore a trasmettere
mensilmente all’Ambito l’elenco dei reclami ricevuti e l’esito degli stessi.
2.
Il reclamo, inoltre, può anche essere presentato all’Ambito competente; in tal
caso il responsabile del Servizio attiva, entro dieci giorni dal ricevimento
del reclamo, apposito procedimento di verifica, con garanzia di
contraddittorio, presso il soggetto erogatore volto ad accertare la fondatezza
del reclamo.
3.
Qualora, a seguito della verifica, venga accertata la fondatezza del reclamo,
l’Ambito territoriale competente adotta le iniziative previste dal presente
regolamento e dalla legge regionale e trasmette dettagliata relazione
all’Ufficio Regionale di tutela degli utenti, di cui all’art. 60, comma 4, della
medesima legge.
4. Il procedimento di verifica è concluso entro 60 giorni dal
ricevimento del reclamo.
Articolo 10
(Ufficio Regionale di
tutela degli utenti)
1.
L’Ufficio Regionale di tutela degli utenti, di cui all’art. 60, comma 4, della
legge regionale, è la struttura deputata a sovrintendere alla tutela degli
utenti. Esso è istituito presso l’Assessorato alla Solidarietà e Politiche
Sociali.
2. L’Ufficio ha il compito di:
a)
elaborare linee guida per gli Enti
Locali e per i soggetti gestori delle strutture dei servizi sociali per la
raccolta e la gestione dei reclami da parte degli utenti;
b)
riesaminare i casi oggetto di
reclamo o segnalazione qualora le associazioni degli utenti e dei consumatori,
le Organizzazioni sindacali, altre organizzazioni di rappresentanza di
interessi diffusi si siano dichiarate motivatamente insoddisfatte;
c)
esaminare i casi per i quali non è
stata data risposta entro i termini indicati al precedente art. 9 del presente
regolamento;
d)
esaminare i fatti oggetto di
reclamo o segnalazione per i quali l’Ambito abbia ritenuto, con adeguata
motivazione, di non essere in grado di proporre alcuna risposta.
3.
L’Ufficio Regionale di tutela degli Utenti è nominato dalla Giunta Regionale
secondo i seguenti criteri di composizione:
a)
un dirigente regionale in
rappresentanza dell’Assessorato alla Solidarietà e Politiche sociali;
b)
un funzionario della struttura
regionale competente, con funzioni di segreteria per l’Ufficio di tutela degli
utenti;
c)
un componente in rappresentanza
delle associazioni familiari impegnate in campo sociale;
d)
un componente in rappresentanza
delle principali associazioni di tutela dei consumatori operanti a livello
nazionali e con una propria rappresentanza, dotata di autonomia giuridica e
funzionale, a livello regionale;
e)
un componente in rappresentanza di
ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio
nazionale;
f)
un componente in rappresentanza
delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed operanti
in campo sociale;
g)
un componente in rappresentanza
delle principali centrali cooperative giuridicamente riconosciute aventi sede
legale ed operativa in Puglia ed iscritte nell’albo regionale delle cooperative
sociali;
h)
un componente in rappresentanza
delle principali associazioni datoriali di categoria;
i)
un esperto senior in materie
giuridiche e con competenze specialistiche nel settore;
j)
un componente in rappresentanza
degli ordini professionali.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Articolo 11
(Assetto istituzionale
dell’ambito territoriale)
1.
La Regione,
al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari, individua gli ambiti territoriali che si compongono, di norma,
dei Comuni che fanno parte di uno stesso distretto sociosanitario. Il Comune
capofila dell’ambito territoriale è il Comune sede del distretto
sociosanitario. I Comuni interessati, previo parere delle Province
territorialmente competenti, possono avanzare alla Giunta regionale proposta di
modifica dell’assetto circoscrizionale del proprio ambito territoriale, entro i
termini previsti dall’art. 5, comma 2 della legge regionale.
2.
I Comuni appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, al fine di promuovere l’esercizio
in forma associata della funzione socioassistenziale, definiscono il proprio
assetto istituzionale nel rispetto di quanto previsto al Capo V del Titolo II
del D.Lgs. n. 267/2000, individuando prioritariamente una tra le seguenti forme
di associazione:
a)
la convenzione tra Comuni, di cui
all’art.30 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)
b)
il Consorzio tra Comuni, di cui
all’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
3.
Con riferimento alla lett. a) del comma 2, la Convenzione definisce
composizione e funzioni del Coordinamento Istituzionale, in coerenza con quanto
previsto dal presente regolamento, nonché le forme di partecipazione di altri
enti pubblici, tra cui la ASL
e la Provincia. Il
Coordinamento Istituzionale è composto da tutti i Sindaci o loro delegati, per
i compiti di indirizzo e controllo della programmazione e della gestione degli
interventi sociali in forma associata. L’Ufficio Unico di Piano di Zona è
l’organo tecnico per il coordinamento funzionale dei Servizi Sociali
dell’ambito territoriale.
4.
Al Coordinamento Istituzionale partecipa anche il Direttore Generale dell’AUSL,
ovvero suo delegato, al fine di definire l’Accordo di Programma per l’adozione
del Piano Sociale di Zona e di concorrere alla attuazione dello stesso, con
specifico riferimento alla organizzazione e al finanziamento dei servizi e
degli interventi ad elevata integrazione sociosanitaria. Al Coordinamento
istituzionale spetta di definire, previa concertazione con i soggetti di cui
all’art. 4 della legge regionale, l’indirizzo politico delle scelte,
coordinando l’attività di programmazione e facilitando i processi di
integrazione. Esso è titolare della funzione d’indirizzo generale dell’attività
dell’Ufficio di Piano e svolge almeno i seguenti compiti:
-
designare il Comune capofila
dell’ambito territoriale, ovvero confermare in tale ruolo il Comune sede del
distretto sociosanitario di riferimento;
-
disciplinare il funzionamento del
Tavolo della concertazione per la programmazione e la attuazione del Piano
Sociale di Zona, di cui all’art. 13 del presente regolamento;
-
definire le priorità strategiche e
gli obiettivi specifici della programmazione di ambito, con le relative risorse
assegnate;
-
stabilire le modalità di gestione
di tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona;
-
adottare tutti i regolamenti unici
di ambito;
-
adottare l’Accordo di Programma
con la Provincia
e la ASL, in
quanto enti interessati alla definizione, finanziamento e attuazione del Piano
di Zona insieme ai Comuni aderenti alla Convenzione, a conclusione della
stesura dello stesso Piano Sociale di Zona, ovvero gli atti integrativi
connessi ad eventuali riprogrammazioni o adeguamenti del Piano stesso;
-
consentire di realizzare un
sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso strumenti di partecipazione,
pratiche concertative e percorsi di coprogettazione e di covalutazione;
-
istituire l’Ufficio di Piano, come
tecnostruttura snella a supporto della programmazione di ambito, mediante la
approvazione di indirizzi organizzativi, la nomina del responsabile
dell’Ufficio e l’attribuzione del personale e delle risorse adeguate al suo
funzionamento;
-
dare attuazione alle forme di
collaborazione e di integrazione fra l’ambito e l’Azienda Sanitaria di
riferimento, per i servizi e le prestazioni dell’area sociosanitaria;
-
stabilire i contenuti degli
Accordi di Programma e le eventuali forme di collaborazione interambito con la Provincia di
riferimento, con le altre istituzioni pubbliche e private cointeressate dalla
realizzazione di specifici interventi.
5.
La Convenzione
definisce anche le modalità di istituzione, la composizione e i compiti dell’
Ufficio di Piano. All’Ufficio di Piano compete:
a)
elaborare la proposta del Piano di
Zona in base alle linee espresse dal Coordinamento Istituzionale ed emerse dal
processo di concertazione;
b)
definire e perfezionare la
progettazione esecutiva di Ambito, nonché le eventuali modifiche allo stesso
Piano di Zona, che si rendano necessarie nel periodo di validità dello stesso;
c)
supportare le procedure di gestione
dei servizi previsti nel Piano sociale di Zona, e delle relative risorse, anche
mediante la elaborazione dei regolamenti unici di ambito, di cui al successivo
comma 7, nonché mediante il supporto al Comune capofila e agli altri Comuni,
eventualmente individuati come gestori di specifici servizi nell’ambito, per
l’esperimento delle procedure di individuazione del soggetto attuatore ovvero
affidatario dei servizi;
d)
implementare modalità e strumenti
per il monitoraggio e la valutazione del Piano Sociale di Zona, nonché per la
rendicontazione delle risorse utilizzate.
e)
promuovere connessioni tra i
Comuni dell’Ambito territoriale;
f)
facilitare i rapporti con le altre
Amministrazioni Pubbliche coinvolte per l’attuazione del Piano di Zona.
6.
Con riferimento alla lett. b) del comma 2, il Coordinamento Istituzionale dell’
ambito territoriale è sostituito dagli organi del Consorzio.
7.
Ogni ambito territoriale, al fine di assicurare strumenti omogenei per la
gestione associata ed unitaria del sistema integrato dei servizi, adotta i
seguenti regolamenti, assicurandone gli aggiornamenti eventualmente richiesti
da modifiche nella normativa nazionale e regionale di riferimento:
a)
regolamento di organizzazione;
b)
regolamento per l’affidamento dei
servizi;
c)
regolamento per l’accesso ai
servizi e la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni;
d)
regolamento di contabilità;
e)
ogni altro strumento regolamentare
utile alla gestione associata delle funzioni socioassistenziali nell’ambito
territoriale.
Articolo 12
(Modifiche dei confini
amministrativi dei distretti socio-sanitari)
1.
Le eventuali modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari,
intervenute entro lo stesso triennio di programmazione sociale dei Piani di
Zona, non comportano, di norma, cambiamenti nei confini amministrativi degli
ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari, salvo diversa decisione dei Comuni
interessati. In tal caso i Comuni provvedono alternativamente a:
a)
confermare i confini
amministrativi dell’ambito territoriale e gli obiettivi della programmazione
sociale già approvata, definendo un atto aggiuntivo all’accordo di programma
per la formale condivisione degli obiettivi di intervento, ovvero per la loro
ridefinizione, con i responsabili del nuovo distretto sociosanitario ovvero
della nuova ASL interessata per alcuni o tutti i Comuni dell’ambito
territoriale;
b)
aderire, anche per la gestione dei
servizi e degli interventi sociali, alla nuova configurazione dell’ambito
territoriale coincidente con il nuovo distretto sociosanitario, individuando un
termine per la conclusione della gestione associata con i Comuni dell’ambito
originario, che sia adeguato rispetto ai tempi necessari per la organizzazione
del nuovo ambito e per assicurare la continuità degli interventi e dei servizi
già attivati. In tal caso il Coordinamento Istituzionale o l’Assemblea
Consortile dell’ambito originario provvede alla contestuale individuazione dei
criteri per la determinazione delle risorse residue del Piano di Zona in essere
e alla ripartizione delle stesse ai singoli Comuni, che procedono, nei nuovi
ambiti territoriali di assegnazione, alla riprogrammazione dei Piani di Zona
garantendo, laddove necessario, la continuità agli interventi rispettivamente
avviati.
Articolo 13
(Procedura per
l’approvazione dei Piani Sociali di Zona)
1.
La Giunta Regionale adotta, contestualmente alla approvazione del Piano Regionale
delle Politiche Sociali triennali, le linee guida regionali per la stesura dei
Piani Sociali di Zona. Il Piano sociale di Zona deve essere coerente con le
priorità di programmazione espresse dal Piano Regionale e deve essere redatto
in conformità con quanto richiesto dalle linee guida.
2.
Il Sindaco del Comune Capofila, così come individuato dalla Convenzione di cui
all’art. 11, comma 2 lett. a), ovvero il Presidente del Consorzio di cui
all’art. 11 comma 2 lett. b), danno avvio al percorso per la stesura del Piano
sociale di Zona, assicurando la piena partecipazione di tutto il partenariato
istituzionale e sociale, mediante gli strumenti e le modalità per la
progettazione partecipata di cui all’art. 16 del presente regolamento ed in
coerenza con quanto disposto da eventuali regolamenti di ambito.
3.
Per l’attuazione dei servizi a rilievo sociosanitario e per i servizi di
rilievo sovra-ambito previsti nel Piano Sociale di Zona, la adozione dello
stesso è accompagnata dalla definizione di un accordo di programma con la Provincia e la ASL, ovvero la definizione di
specifici protocolli operativi da approvare secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dalle norme statutarie dei Comuni interessati.
4.
Il Piano Sociale di Zona è adottato dal Coordinamento Istituzionale ovvero
dall’Assemblea Consortile dell’ambito territoriale, al termine del percorso
partecipato di stesura del Piano di Zona, ed è approvato mediante Conferenza di
Servizi, ai sensi di quanto disposto dalla l. n. 15/2005, cui partecipano
l’Ambito, la ASL,
la Provincia,
la Regione.
5.
Ai fini del finanziamento del Piano di zona con il fondo globale
socioassistenziale regionale e con il fondo nazionale politiche sociali, è
necessario il parere positivo da parte della Regione
in conferenza di servizi.
6.
Eventuali variazioni o integrazioni del Piano Sociale di Zona nel corso del
triennio di attuazione, sono approvate con le stesse modalità. Possono essere
espletate procedure di consultazione scritta per la espressione dei pareri di
tutti i soggetti che partecipano alla conferenza di servizi, limitatamente ai
casi in cui le modifiche non siano sostanziali, ferma restando la potestà
regionale di richiedere l’applicazione della procedura ordinaria.
7.
Le norme di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 trovano applicazione a partire dal secondo
triennio di programmazione sociale. Fino al termine indicato continuano ad
applicarsi le linee guida regionali per l’approvazione dei Piani Sociali di
Zona di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1104/2004 con la quale la Regione
ha approvato il primo Piano Regionale delle Politiche Sociali.
Articolo 14
(Assetto gestionale
dell’ambito territoriale)
1.
I servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona
sono gestiti con le modalità previste all’art. 113 e seguenti del D.Lgs. n.
267/2000, e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale.
2.
L’ambito territoriale che sceglie di gestire in economia alcuni o tutti i
servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, direttamente o mediante affidamento
a terzi, applica la normativa vigente e quanto previsto al Titolo III del
presente regolamento.
3.
In presenza di una Azienda di Servizi alla Persona (ASP), di cui alla l.r. n.
13/2006, con sede legale in un comune dell’ambito territoriale, è possibile
avvalersi della stessa per la gestione di alcuni o tutti i servizi previsti nel
Piano Sociale di Zona, ovvero per la concessione dell’esercizio della funzione
socioassitenziale, a condizione che almeno uno dei Comuni sia rappresentato nel
Consiglio di Amministrazione della ASP e che la stessa operi nel rispetto dei
principi fissati dal regolamento attuativo della l.r. n. 13/2006 e in coerenza
con gli obiettivi di copertura della domanda sociale e di qualità dei servizi
fissati dal presente regolamento e dalla programmazione sociale e
sociosanitaria regionale.
4.
La Regione,
al fine di promuovere la costituzione di forme di gestione associata tra enti
locali e di favorire un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in
ambiti territoriali adeguati, assicura un supporto tecnico e giuridico alla
progettazione e al funzionamento delle forme associative, attraverso appositi
momenti di formazione e affiancamento, ed eroga incentivi finanziari ai sensi
dell’art. 7 della legge regionale, con priorità al perseguimento di un elevato
grado di integrazione e di unicità delle procedure gestionali e degli organismi
preposti all’attuazione del Piano Sociale di Zona.
Articolo 15
(Coordinamento di azioni
integrate con i Piani Sociali di Zona)
1.
I Comuni, nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 16, comma 3, lett.
b) della legge regionale, favoriscono il raccordo funzionale e l’integrazione
operativa tra i Piani di Zona e le attività realizzate dagli enti che operano
in ambito sociale, educativo e sociosanitario, con particolare riferimento agli
altri Comuni dell’ambito territoriale, alle istituzioni scolastiche, alle AUSL,
ai servizi regionali del Ministero della Giustizia e dell’Amministrazione
Penitenziaria, nonché ad altri enti, specificamente per raccordare i Piani
Sociali di Zona con le politiche e gli altri interventi di cui all’art. 9 comma
2 lett. j) della legge regionale.
2.
I Comuni, con riferimento alla attuazione dei Piani di Zona nel rispettivo
territorio, promuovono all’interno delle rispettive strutture amministrative
l’integrazione programmatoria, organizzativa e finanziaria con gli altri
interventi realizzati nel campo delle politiche per la casa, per il lavoro,
l’istruzione e la formazione professionale, per la mobilità accessibile, la
riqualificazione urbana, le politiche culturali e del tempo libero, le
politiche ambientali.
Articolo 16
(Partecipazione e
cittadinanza attiva)
1.
L’ambito territoriale assicura, attraverso la adozione di idonee procedure e
strumenti, la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati alla
realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, nonché delle
associazioni familiari, delle organizzazioni sindacali, degli organismi di
tutela, dei patronati e delle associazioni di categoria.
2.
I cittadini partecipano in tutte le fasi della realizzazione del sistema
integrato, ed in particolare svolgono un ruolo attivo per:
a)
la programmazione del Piano Sociale
di Zona, attraverso i soggetti di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) della legge
regionale;
b)
la progettazione e organizzazione
dei servizi e degli interventi sociali;
c)
la valutazione della efficacia
degli interventi attuati e della qualità delle prestazioni erogate, con le
modalità e gli strumenti di cui al Titolo I del presente regolamento.
3.
Con specifico riferimento alle fasi di programmazione e attuazione del Piano
Sociale di Zona, l’ambito provvede a:
a)
pubblicare l’avviso di avvio del
percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano, ovvero dei
relativi aggiornamenti, indicando tempi e modalità della concertazione.
b)
istituire il tavolo di
concertazione, assicurandone il corretto funzionamento, in termini di
periodicità degli incontri, modalità di convocazione, verbalizzazione delle
decisioni assunte, in ciascuna delle fasi di predisposizione, attuazione e
valutazione del Piano, attraverso la adozione di apposito regolamento. In sede
di predisposizione del Piano di Zona, il verbale dell’esito della concertazione
deve essere obbligatoriamente allegato al Piano con la esplicita indicazione
della posizione assunta dalle parti;
c)
predisporre e diffondere, con
cadenza almeno annuale, la relazione sociale dell’ambito territoriale, sullo
stato di attuazione del Piano Sociale di Zona, relativamente all’utilizzo delle
risorse finanziarie assegnate, alle caratteristiche del contesto
socio-economico, alla efficacia delle azioni realizzate, alla qualità dei
processi di partecipazione attivati, al raggiungimento dei parametri di
copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali e degli indicatori
di costo medio delle prestazioni, così come individuati dalla Regione.
Articolo 17
(Gestione dei servizi a
rilievo sovra-ambito)
1.
Le Province attivano sul proprio territorio di riferimento il Coordinamento
Interistituzionale provinciale, cui partecipano tutti gli ambiti della
provincia, per supportare la definizione degli specifici accordi relativi alla
individuazione dei servizi sovra-ambito e delle relative modalità di gestione
ottimale, nonchè per svolgere quella azione di coordinamento della
programmazione sociale degli ambiti territoriali che la legge regionale assegna
alle Province.
2.
Gli interventi e i servizi individuati come servizi di livello sovra-ambito e,
in particolare, quelli di cui all’art. 17 comma 1 lett. e) e f) della legge
regionale, sono progettati, organizzati e gestiti dalle province
territorialmente competenti, mediante accordi di programma con gli ambiti
territoriali, allo scopo di favorire la realizzazione di attività e servizi che
per la natura tecnica specialistica o per le loro caratteristiche
organizzative, possono essere svolti con maggiore efficacia ed efficienza a
livello sovra-ambito, salvo diverse determinazioni raggiunte a livello locale.
3.
I servizi di cui al comma 2 possono essere affidati alla gestione di una ASP
che abbia sede legale ed operi in almeno un Comune dell’area interessata.
Articolo 18
(Attività di verifica
regionale)
1.
La Regione, allo scopo di garantire
la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona con
gli indirizzi fissati dalla legge regionale e dal Piano Regionale per le
Politiche Sociali, effettua verifiche per il controllo dell’efficacia, dell’efficienza
e della qualità dei servizi. A tal fine:
a)
l’ambito territoriale presenta
annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sociale, corredata da
rendicontazione economico-finanziaria e da indicatori sui risultati conseguiti
in termini di copertura delle prestazioni erogate, rispetto alla domanda
rilevata, conformi alle direttive regionali in materia;
b)
l’Assessorato alla Solidarietà
della Regione dispone verifiche a
campione sui servizi attivati nell’ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona,
nonché sulla applicazione di quanto disposto dalla legge regionale per
l’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali.
2.
L’Assessorato alla Solidarietà della Regione
trasmette agli ambiti territoriali gli esiti delle attività di verifica e
fornisce le indicazioni idonee a promuovere una migliore qualità degli
interventi e l’uniformità dei servizi offerti su tutto il territorio regionale,
in termini di indicatori di misurazione delle attività, della domanda e della
offerta di servizi nonché i parametri di copertura territoriale del bisogno,
cui tendere in coerenza con le risorse disponibili. Qualora, nell’esercizio
delle attività di verifica, ovvero dall’esame della relazione sociale, di cui
al precedente comma 1 lett. a), emergano irregolarità e inosservanze alla
normativa vigente, le strutture regionali ne danno comunicazione all’ambito
interessato unitamente all’invito a provvedere, entro un congruo termine
comunque non inferiore a quindici giorni, agli adempimenti conseguenti.
3.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1 lett. a) e al comma 2, la
Giunta Regionale su proposta dell’Assessore alla Solidarietà, previa diffida,
esercita il potere sostitutivo di cui all’articolo 62, comma 3, della legge
regionale.
4.
Allo scopo di consentire un adeguato livello di omogeneità e di comparabilità
delle relazioni sociali di ciascun ambito territoriale e degli indicatori in
esse utilizzati, la Regione definisce, di intesa con i
Comuni, il modello di relazione sociale di cui al comma 1, approvato dalla Giunta
Regionale con apposite linee guida. La Giunta Regionale
può prevedere, nell’ambito dell’utilizzo delle risorse per la premialità, di
cui all’art. 7 della legge regionale, modalità premiali per gli ambiti
territoriali più virtuosi nella collaborazione al percorso di verifica
regionale.
Articolo 19
(Poteri sostitutivi)
1.
Nel corso della ordinaria attività di verifica di cui al precedente articolo
18, ovvero su segnalazione di soggetti portatori di interessi diretti, se la Regione
riscontra casi di inadempimento ed inosservanza degli obblighi espressamente
previsti dalla legge regionale e dai relativi atti di indirizzo, nonché dal
presente regolamento, interviene mediante l’attivazione della procedura per
l’esercizio dei poteri sostitutivi.
2.
La Giunta Regionale,
su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, invita l’ambito territoriale
interessato a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a
quindici giorni e non superiore a novanta giorni, a sanare la situazione che ha
prodotto inadempimento ovvero inosservanza degli obblighi normativi e
regolamentari.
3.
Con il medesimo provvedimento, la
Giunta nomina un commissario ad acta il quale, decorso
inutilmente il termine fissato, provvede agli adempimenti in via sostitutiva.
Il commissario produrrà all’Assessorato alla Solidarietà della Regione una relazione dettagliata sull’attività
svolta.
Articolo 20
(Interventi indifferibili)
1.
Le modalità per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 3, comma 3, della
legge regionale saranno definite a seguito della sottoscrizione dei relativi
accordi internazionali, ferma restando l’erogazione degli interventi
indifferibili da garantirsi ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della medesima
legge.
2.
Le risorse riservate ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge regionale sono
utilizzate, nei limiti della riserva determinata dal Piano Regionale delle
Politiche Sociali, con i seguenti criteri:
a)
per gli interventi di cui all’art.
3, comma 4 della legge regionale, è riservata una quota pari al 30% delle
risorse di cui al comma 8 dello stesso art. 3, da destinare alla corresponsione
dell’anticipazione della spesa sostenuta dal Comune, nelle more dell’azione di
rivalsa e della conseguente restituzione delle somme ricevute alla Regione; dette anticipazioni saranno riconosciute ai
Comuni, con priorità per quelli con minore dimensione demografica, come
individuati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, tenendo conto del
numero di interventi realizzati per Comune;
b)
per gli interventi dei Comuni in
ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i minorenni è riservata una quota
pari al 70% delle risorse di cui al comma 8 dello stesso art. 3, da destinare
alla corresponsione a consuntivo della compartecipazione della Regione alla spesa complessiva in misura non
superiore al 50% per ciascun intervento; dette compartecipazioni saranno
riconosciute ai Comuni, con priorità per quelli con minore dimensione
demografica, come individuati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, tenendo
conto del numero di interventi realizzati per Comune.
3.
I Comuni, nel cui territorio si è manifestata la necessità di realizzare gli
interventi di cui all’art. 3, commi 4 e 8, della legge regionale comunicano
all’Assessorato alla Solidarietà della Regione
Puglia, entro e non oltre 30 giorni dall’avvio del procedimento amministrativo
relativo all’intervento indifferibile, la attivazione dell’intervento e la
relativa previsione di spesa, richiedendo l’anticipazione ovvero la
compartecipazione alla stessa spesa.
4.
L’Assessorato alla Solidarietà della Regione
Puglia predispone annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, le due
graduatorie dei Comuni che abbiano richiesto, nei dodici mesi precedenti a tale
scadenza, rispettivamente l’anticipazione per la spesa per gli interventi
indifferibili e la compartecipazione alla spesa per gli interventi in
ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i Minorenni, secondo le modalità
espresse al precedente comma. Le due distinte graduatorie sono formate mediante
la somma dei seguenti punteggi per tutti i Comuni interessati:
Dimensione
demografica
|
Punteggio
|
Numero di interventi
in un anno
|
Punteggio
|
Fino
a 5.000 ab
|
50
|
Fino
a 10
|
10
|
Da
5001 a
10.000 ab.
|
40
|
Da
11 a 20
|
20
|
Da
10.001 a
30.000 ab.
|
30
|
Da
21 a 50
|
30
|
Da
30.001 a
50.000 ab.
|
20
|
Da
51 a
100
|
40
|
Oltre
50.000 ab.
|
10
|
Oltre
100 interventi
|
50
|
5.
Gli oneri derivanti dagli interventi di cui all’art. 3, commi 3, 4 e 8, della legge
regionale, non coperti dalla compartecipazione regionale, restano a carico del
Comune competente con onere riferibile alla quota assegnata per il
finanziamento dei Piani di Zona, ovvero al bilancio comunale.
6.
Il Piano Regionale delle Politiche Sociali, in sede di programmazione
complessiva degli interventi sociali, può modificare i criteri e le modalità di
utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, ivi inclusa la possibilità
di gestire tali interventi a livello di ambito territoriale, lasciando in capo
ai Sindaci le responsabilità delle funzioni di autorità sanitaria e di pubblica
sicurezza per gli interventi urgenti e indifferibili.
TITOLO III
RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI E ALTRI
ATTORI DEL SISTEMA INTEGRATO
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi)
1.
Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare
il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali gli Ambiti, nella definizione delle
modalità di affidamento:
-
favoriscono la pluralità di
offerta dei servizi e delle prestazioni sociali, nel rispetto dei principi di
trasparenza e semplificazione amministrativa;
-
individuano forme di
aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione
della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
-
favoriscono forme di
coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed
innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
-
definiscono adeguati processi di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione
dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali
richiesti dalla legge regionale e dal presente regolamento.
2.
Alla gestione degli interventi e dei servizi sociali partecipano, nelle forme e
nei modi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, tutti i
soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell’ambito dei
servizi alla persona e alla comunità. Gli Ambiti territoriali, nella selezione
dei soggetti a cui affidare gli interventi e i servizi sociali, sostengono e
valorizzano il contributo e l’apporto dei soggetti del terzo settore.
3.
I soggetti terzi che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente
le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli enti di patronato, le
organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro,
possono svolgere, con riferimento ai servizi e agli interventi previsti dalla
legge regionale e dal presente regolamento, esclusivamente attività che, in
coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto
della normativa statuale e comunitaria di riferimento, non presentino elementi
di complessità tecnica ed organizzativa.
4.
Le attività di cui al comma 3 del presente articolo, comunque denominate,
devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate
di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni
altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine gli Ambiti
territoriali possono stipulare con i soggetti di cui al comma 3 apposite
convenzioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 19, commi 3 e 4, della
legge regionale e dal presente regolamento e indire delle istruttorie pubbliche
per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità
indicate dall’art. 56 della legge regionale e dal presente regolamento. Per le
organizzazioni di volontariato le convenzioni devono essere stipulate ai sensi
del combinato disposto dell’art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale n.
19/2006 e dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 11/1994.
5.
Nella definizione delle procedure di affidamento diverse da quelle negoziali
gli Ambiti territoriali applicano la procedura ristretta prevista dalla legge
regionale, con riferimento specifico al criterio dell’offerta qualitativamente
ed economicamente più vantaggiosa.
6.
Nelle procedure per l’affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché
nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, gli Ambiti territoriali
possono individuare clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle
posizioni lavorative già attive, in quanto compatibile con le caratteristiche
del nuovo contratto e del CCNL di categoria, nonché soluzioni gestionali
coerenti con l’applicazione dell’art. 5 della l. n. 381/1991.
Articolo 22
(Requisiti generali per la
partecipazione alle procedure per l’affidamento)
1.
Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi e
degli interventi sociali gli ambiti territoriali tengono conto dei seguenti
requisiti di ammissibilità:
a)
iscrizione negli appositi albi
regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
b)
compatibilità della natura
giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto
dell’appalto e/o dell’affidamento;
c)
solidità economica e finanziaria,
certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria, da fideiussione, da
altre garanzie personali, da correlarsi alla natura ed alle dimensioni dei
servizi da affidare in gestione;
d)
possesso del Documento Unico di
Regolarità Contributiva, rilasciato in data non anteriore ad un semestre dalla
data di avvio della procedura di affidamento.
Gli
ambiti tengono, altresì, conto del possesso di una esperienza documentata, di
durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell’appalto e/o
dell’affidamento, ovvero nell’area tematica di riferimento, se il servizio è di
nuova istituzione o di carattere sperimentale, nonché dell’impegno a stipulare
polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività
prestate. Gli ambiti possono, con proprio regolamento, modificare i suddetti
requisiti di ammissibilità, in relazione alla natura di specifici servizi
ovvero a specifiche condizioni strutturali del contesto di riferimento, fatti
salvi i requisiti previsti al presente comma.
2.
Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi,
possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni
temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti
di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1. Solo il requisito
della esperienza triennale può essere documentato dal soggetto capofila della
medesima associazione temporanea.
Articolo 23
(Criteri per la valutazione
delle offerte)
1.
Per la valutazione della qualità delle offerte relative all’affidamento dei
servizi gli ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di
interventi e servizi sociali sul territorio regionale, applicano il criterio
della offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il
ricorso al massimo ribasso.
2. Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si
utilizzano i seguenti criteri:
-
qualità organizzativa
dell’impresa,
-
qualità del servizio,
-
qualità economica,
-
prezzo.
3.
Per la determinazione del prezzo da porre a base d’asta il Responsabile del
Servizio tiene conto dell’incidenza del costo medio delle risorse professionali
da impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva
di settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività,
dei costi di gestione e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la
determinazione del costo complessivo del servizio. In nessun caso il prezzo a
base d’asta, ovvero il prezzo proposto per l’avvio della procedura negoziale,
può essere inferiore a quello che si determina applicando i criteri suddetti.
4.
Gli Ambiti territoriali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 52, comma 2,
della legge regionale, individuano nel possesso della certificazione di qualità
da parte del soggetto proponente, ovvero di uno dei soggetti dell’associazione
temporanea proponente, un criterio preferenziale nella valutazione della
proposta progettuale, con riferimento alla qualità del servizio e alla qualità
del proponente.
5.
Gli Ambiti territoriali, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 55,
comma 2, lettera b) della legge regionale e del presente regolamento, possono
introdurre ulteriori indicatori per la valutazione delle offerte con l’adozione
del regolamento unico di ambito per l’affidamento dei servizi, attribuendo a
ciascun indicatore un punteggio specifico. Al fattore prezzo va in ogni caso
attribuito un punteggio non superiore a 40 punti su 100.
Articolo 24
(Istruttoria pubblica per
la coprogettazione)
1.
Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di
interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione
di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell’art.
56 della legge regionale, e nell’ambito di una dimensione economica sotto la
soglia di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, istruttorie pubbliche per la
coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività
innovative e sperimentali nell’area dei servizi alla persona e alla comunità.
Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi
diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal
presente regolamento, per i quali risulta oggettivamente complesso definire
preliminarmente l’impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie.
2.
Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all’art. 19,
comma 3, della legge regionale che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)
iscrizione negli appositi albi
regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica
dei soggetti;
b)
compatibilità della natura
giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l’iniziativa da realizzare;
c)
presenza di sedi operative nel
territorio oggetto dell’intervento, attive da almeno un anno al momento
dell’avvio dell’iniziativa;
d)
esperienza documentata, di durata
almeno triennale, nel settore oggetto dell’iniziativa ovvero in settori affini
ad esso;
e)
presenza di figure professionali
adeguate all’iniziativa da realizzare, operative all’interno dell’impresa;
f)
applicazione dei contratti
collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli
operatori;
g)
impegno a stipulare polizze
assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività
prestate.
3.
Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico
confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge
regionale e dal presente regolamento, dalle previsioni dei regolamenti
d’Ambito. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di
trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle
iniziative.
4.
Gli Ambiti territoriali, valutata l’opportunità di indire una istruttoria
pubblica, ne danno formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando
contestualmente i soggetti interessati all’iniziativa. Nell’esperimento
dell’istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:
a)
presentazione degli aspetti
tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell’iniziativa;
b)
definizione delle modalità e dei
tempi di lavoro;
c)
presentazione delle proposte e dei
contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti;
d)
elaborazione, presentazione ed
approvazione di un progetto d’intervento.
L’istruttoria
pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o
sperimentali, per i quali gli ambiti definiscono forme e modalità di
collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità,
attraverso la stipula di una convenzione.
Articolo 25
(Convenzioni per il
concorso
alla attuazione della rete dei servizi)
1.
Gli Ambiti, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato
e delle fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e
dei servizi sociali, possono individuare i servizi, le prestazioni e gli
interventi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 19,
commi 3 e 4, della legge regionale e ne danno informazione a mezzo di pubblico
avviso con l’indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché
delle modalità per accedere a rapporti convenzionali, individuate tra le
seguenti: l’accesso a sportello, l’accesso a prestazione, l’accesso previa valutazione
di proposte progettuali, l’accesso quale esito della istruttoria pubblica di
cui all’art. 23 del presente regolamento.
2.
I servizi, le prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al
comma precedente si configurano come attività che, nell’ambito delle specifiche
finalità statutarie dei soggetti di cui al comma 1, presentino anche
caratteristiche di tipo innovativo e sperimentale e non presentino elementi di
notevole complessità tecnica e organizzativa.
3.
Gli Ambiti territoriali, nell’individuazione dei soggetti con cui stipulare le
convenzioni verificano la sussistenza dei seguenti requisiti, ovvero di
ulteriori e/o diversi requisiti motivatamente individuati rispetto al contesto
di riferimento:
a)
iscrizione negli appositi albi
regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
b)
compatibilità della natura
giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;
c)
attività svolta sul territorio di
riferimento, di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell’attività ovvero
in settori affini ad esso;
d)
esperienza documentata, di durata
almeno triennale, con riferimento alla tipologia di attività da realizzare.
Articolo 26
(Altre forme di gestione
dei servizi)
1.
Gli Ambiti, individuano altre forme di gestione dei servizi previsti nei Piani
Sociali di Zona tra quelle previste dalla normativa nazionale e regionale
vigente, ivi inclusa la concessione e la erogazione di titoli per l’acquisto,
nel rispetto delle linee guida regionali in materia, approvate dalla Giunta
Regionale di intesa con i Comuni.
2.
La Regione,
con il concorso dell’ANCI Puglia, effettua un monitoraggio costante delle
soluzioni gestionali adottate negli ambiti territoriali per le principali
tipologie di servizi, al fine di assicurare il necessario supporto
tecnico-giuridico e concorrere alla diffusione delle buone pratiche
organizzative e/o gestionali.
Articolo 27
(Definizione degli standard
di copertura delle prestazioni)
1.
La Giunta Regionale,
di intesa con i Comuni, definisce annualmente parametri di riferimento
regionale per la copertura delle diverse tipologie di servizi rispetto ai
correlati bisogni sociali previa costruzione di un sistema di indicatori per la
valutazione ex ante, in itinere ed ex post della domanda sociale, delle
attività e dei risultati realizzati.
2.
La Giunta Regionale
si avvale della analisi delle relazioni sociali di ambito e del monitoraggio
condotto dall’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali sulla base degli
indicatori di cui al comma 1, per la definizione e l’aggiornamento della
programmazione sociale regionale e delle relative priorità di attuazione
annuale, nel rispetto dei principi di equità, uguaglianza e di pari
opportunità.
Articolo 28
(Accreditamento delle
strutture e dei soggetti erogatori
di servizi socioassistenziali)
1.
Al fine di sviluppare la qualità del sistema integrato di interventi e servizi
sociali gli ambiti territoriali possono acquistare interventi, prestazioni e
servizi sociali, ovvero rilasciare agli utenti titoli per l’acquisto di
servizi, a condizione che i soggetti erogatori risultano accreditati, con le
modalità previste dalla legge regionale e dal presente regolamento.
2.
Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i
soggetti che erogano interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità
definite dalla legge regionale e dal presente regolamento. In particolare
possono essere accreditati:
a)
strutture e servizi pubblici;
b)
enti e organismi a carattere non
lucrativo;
c)
strutture private e professionisti
che ne facciano richiesta.
Il
rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di
cui al successivo articolo 29 ed ai requisiti strutturali, organizzativi,
funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento.
3.
L’accreditamento è condizione essenziale, quando risulti a regime nell’ambito
territoriale di riferimento, perché i soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo possano:
-
erogare prestazioni il cui costo
si pone a carico del servizio pubblico;
-
partecipare all’istruttoria
pubblica;
-
entrare nell’elenco di ambito
territoriale dei soggetti per i quali l’Ambito possa erogare, su richiesta
degli utenti, titoli per l’acquisto.
L’accreditamento può costituire elemento di valutazione ovvero
criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento dei servizi a
soggetto terzo, secondo quanto disposto dagli ambiti nei rispettivi regolamenti
unici per l’affidamento.
4. L’accreditamento per l’erogazione di interventi e servizi
sociali non costituisce in capo ai Comuni, agli ambiti territoriali e alle ASL
alcun obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle
prestazioni erogate.
Articolo 29
(Requisiti e modalità per
l’accreditamento)
1.
L’accreditamento, ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale, è rilasciato
ai soggetti di cui all’art. 28, comma 2 del presente regolamento, dall’Ambito
subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a)
possesso dell’autorizzazione
all’esercizio e iscrizione nel relativo registro regionale, ove previsto
dall’articolo 53 della legge regionale;
b)
esperienza almeno annuale del
soggetto gestore, maturata nell’ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta
dell’accreditamento, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le
strutture e i servizi per i quali si richiede l’accreditamento; tale criterio
non si applica per le strutture e i servizi introdotti per la prima volta dalla
legge regionale n. 19/2006, ovvero negli ambiti territoriali in cui gli stessi
servizi risultavano assenti;
c)
coerenza rispetto alle scelte e
agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
d)
rispondenza a requisiti ulteriori
di qualificazione da determinarsi in conformità a quanto previsto dal
successivo comma 4 del presente articolo;
e)
verifica positiva dell’attività
svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai
servizi.
2.
L’ambito territoriale competente per l’accreditamento delle strutture è quello
sul cui territorio insiste la struttura stessa.
3.
L’ambito competente per l’accreditamento dei soggetti che erogano servizi, è
quello ove ha sede la struttura operativa del soggetto erogatore.
4.
I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti
per l’autorizzazione all’esercizio, attengono a condizioni organizzative,
procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della
qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti
soggettivi e organizzativi:
a)
programmazione delle attività che
preveda la realizzazione di periodiche iniziative di aggiornamento e formazione
per gli operatori;
b)
adozione della carta dei servizi,
con l’indicazione delle procedure che rendano effettiva l’esigibilità delle
prestazioni offerte;
c)
presenza operativa all’interno
dell’impresa delle figure professionali minime richieste per la organizzazione
dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle idoneità e delle
esperienze professionali minime previste dalle normative nazionali e regionali
vigenti;
d)
posizione regolare con gli
obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei propri lavoratori, siano essi soci, dipendenti e collaboratori, e
rispetto dei contratti collettivi;
e)
posizione regolare con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili ex legge n.
68/1999, ovvero non assoggettamento a tale obbligo;
f)
turnover ridotto dei dipendenti: il
turnover dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (sia in qualità di
soci che in qualità di dipendenti) non deve superare il 20%, per ciascun anno
dell’ultimo triennio da attestare;
g)
definizione precisa nei tempi,
nelle modalità e nelle attività di funzioni organizzative e procedure
finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio, comprese le
procedure di supervisione;
h)
definizione della modalità di
accoglienza della domanda e di valutazione della stessa, con la capacità di interfacciare
la rete pubblica dei punti di accesso al sistema integrato dei servizi, anche
mediante l’adozione della cartella-utente.
5.
L’ambito territoriale può considerare, inoltre, tra i requisiti tecnici
aggiuntivi di qualificazione della struttura o del soggetto richiedente
l’accreditamento anche la certificazione di qualità, rilasciata secondo le
norme UNI ISO, relativa all’attività oggetto del provvedimento di
accreditamento, ed eventuali requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto al
comma 4 del presente articolo.
Articolo
30
(Procedure per
l’accreditamento)
1.
La procedura di accreditamento è attivata su istanza del soggetto interessato,
da inoltrare all’ambito territoriale competente, e comporta la verifica della sussistenza
delle condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente regolamento. La
procedura è conclusa con provvedimento dell’Ambito nel termine di 120
(centoventi) giorni dalla data di ricezione dell’istanza. In sede di prima
applicazione, l’ambito pubblica apposito avviso per invitare i soggetti
interessati a presentare istanza, specificando le aree di intervento e le
tipologie di strutture e servizi per le quali si intende procedere
all’accreditamento. L’istanza è presentata dal soggetto interessato per
ciascuna struttura della cui gestione risulta titolare, presso l’ambito
territoriale in cui la stessa struttura ricade, e per ciascuna tipologia di
servizio erogato, presso l’ambito territoriale in cui ricade la sede operativa
del soggetto stesso.
2. In
caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere
inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo
del procedimento di cui al comma precedente.
3.
L’Ambito territoriale competente trasmette all’Assessorato alla Solidarietà
della Regione Puglia il
provvedimento di accreditamento entro 15 giorni dalla adozione, ai fini della
iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui all’articolo
54 della legge regionale e all’art. 31 del presente regolamento.
4.
L’Ambito territoriale competente, con una cadenza almeno triennale e secondo le
modalità che avrà definito con proprio regolamento, svolge la verifica di
mantenimento dei requisiti di accreditamento e ne comunica l’esito al competente
Settore della Regione Puglia. La
sussistenza della regolarità contributiva (DURC) è verificata in sede di
eventuale liquidazione di competenze con cadenza almeno semestrale.
5.
Le residenze protette o strutture sociosanitarie assistenziali, come previste
agli articoli 42 e 43 della legge regionale, già convenzionate con le Aziende
Sanitarie Locali e/o i Comuni, sono automaticamente accreditate in via
provvisoria, a condizione che risultino iscritte nell’apposito registro di cui
all’art. 53 della medesima legge. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
provvedono a comunicare agli ambiti competenti per territorio e al Settore
Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione
l’elenco delle strutture convenzionate. Gli ambiti, previa verifica del
possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti dagli artt. 58 e 66 del
presente regolamento, provvedono a disporre l’accreditamento definitivo entro
tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 31
(Modalità di gestione degli
elenchi
dei soggetti e delle strutture accreditate)
1.
E’ istituito presso l’Assessorato alla Solidarietà della Regione
Puglia l’elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia con periodicità annuale. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti
accreditati avviene per ciascuna struttura della cui gestione il soggetto
risulta titolare e per ciascuna tipologia di servizio gestito. La attivazione
della gestione di un servizio in altro ambito territoriale produce la sola
comunicazione, a carico di quest’ultimo ambito, al Settore Sistema Integrato
Servizi Sociali, responsabile della gestione dell’elenco dei soggetti
accreditati, senza che ciò richieda una modifica della iscrizione nel suddetto
elenco.
2.
L’accreditamento può essere sospeso o revocato dall’Ambito che ha adottato il
provvedimento di accreditamento, a seguito del venire meno di una delle
condizioni e/o dei requisiti di cui all’art. 29.
3.
Qualora nel corso del periodo che intercorre tra due verifiche successive, si
manifestino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle
prestazioni erogate da un soggetto accreditato, l’ambito territoriale
competente per l’accreditamento provvede ad effettuare tempestivamente le
necessarie verifiche.
4.
L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento
comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa
formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca
dell’accreditamento.
5.
L’ambito territoriale competente trasmette all’Assessorato alla Solidarietà
della Regione i provvedimenti di
sospensione o revoca dell’accreditamento.
6.
Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 60 della
legge regionale, nonché degli enti che hanno affidato la gestione dei servizi,
sono da considerare tra gli eventi che determinano l’attivazione delle
verifiche di cui al comma 3 del presente articolo.
Articolo 32
(Criteri per la definizione
delle tariffe dei servizi)
1.
Il presente articolo determina i criteri per la definizione delle tariffe da
corrispondere per l’acquisto di servizi e/o quale controprestazione economica
per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, e che i soggetti gestori di
strutture e servizi assumono come riferimento per l’esercizio delle attività.
2.
Le tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi
sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati, comprensive
dell’eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti, dovranno
essere determinate dalla Regione,
d’intesa con i Comuni, e sentite le associazioni datoriali di categoria, con
apposito e successivo provvedimento della Giunta Regionale, da adottare entro
centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, tenendo
conto dei seguenti criteri:
a)
costo del servizio in relazione ai
contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi
regionali desunti da apposite analisi di mercato;
b)
caratteristiche strutturali,
organizzative e professionali del soggetto accreditato;
c)
grado di complessità della
prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a
specifiche situazioni di bisogno;
d)
esigenza di promuovere e
facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali
utenti beneficiari.
Le
tariffe devono essere determinate con riferimento agli standard strutturali ed
organizzativi di cui al presente regolamento, e non coprono le eventuali
prestazioni aggiuntive offerte all’utente.
3.
Definite a livello regionale le tariffe secondo i criteri indicati al comma 2
del presente articolo, gli ambiti con propri atti potranno determinare:
a)
un incremento della tariffa da
corrispondere in relazione alle distanze da percorrere verso il luogo di
residenza dell’utente finale, nel caso di prestazioni a carattere domiciliare;
b)
una riduzione della tariffa da
corrispondere in relazione a specifiche condizioni di complementarietà di un
servizio con altre prestazioni garantite dall’ambito.
TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI
Articolo 33
(Autorizzazione al funzionamento)
1.
Il presente Titolo definisce i requisiti strutturali, organizzativi e
funzionali minimi che le strutture e i servizi socio-assistenziali previsti
dalla legge regionale devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.
2. In
attuazione delle norme e dei principi fissati dalla legge regionale, i
requisiti minimi, individuati nel presente regolamento, sono volti a garantire
la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali
in un’ottica di miglioramento costante della qualità della vita e di
riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione, ai soggetti
destinatari delle prestazioni previste dal sistema integrato di interventi e
servizi sociali in Puglia.
3.
Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento, nell’ambito del
complessivo sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono articolati
in modo da concorrere al superamento dei fenomeni di marginalità ed esclusione
sociale, e favorire processi educativi e di crescita dei minori e in modo da
realizzare percorsi di recupero e mantenimento dell’autonomia della persona.
Devono, altresì, essere organizzati in modo da eliminare fenomeni di
istituzionalizzazione e favorire l’integrazione e l’inclusione sociale.
4.
L’ambito territoriale può individuare tipologie di strutture e di servizi
aggiuntive e diverse rispetto a quelli indicati nel presente regolamento,
laddove le stesse favoriscano la ricerca di risposte innovative e più mirate
rispetto a bisogni sociali emergenti e complessi, che richiedano interventi
integrati, anche a carattere sperimentale. I requisiti strutturali e
organizzativi individuati per le tipologie di cui al presente comma devono, in
ogni caso, non risultare in contrasto con i requisiti minimi previsti dalla
normativa nazionale e dal presente regolamento. L’ambito territoriale
competente provvede a comunicare preventivamente alla Regione
l’avvio delle attività del nuovo servizio o della nuova struttura, che entro
trenta giorni dall’arrivo della comunicazione esprime proprio parere sulla
adeguatezza dei requisiti fissati. Decorso inutilmente tale termine, il parere
si intende acquisito positivamente.
5.
Nel caso in cui il parere regionale di cui al comma precedente è negativo, per
gravi difformità rispetto ai requisiti minimi previsti dalle norme nazionali e
regionali vigenti e dal presente regolamento, la struttura e/o il servizio non
possono essere attivati.
Articolo 34
(Strutture e servizi
soggetti all’obbligo di autorizzazione)
1.
Le norme di cui al presente Titolo si applicano alle strutture ed ai servizi
socio-assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, così come
individuati nel Titolo IV della legge regionale che, indipendentemente dalla
denominazione dichiarata, sono rivolti a:
a)
minori, per interventi
socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
b)
diversamente abili e affetti da
malattie rare e croniche invalidanti e/o progressive e terminali, per
interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e
al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della
famiglia;
c)
anziani, per interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero
delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
d)
persone affette da AIDS che
necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto
familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente
o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
e)
persone con problematiche
psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del
necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare
sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il
progetto individuale;
f)
adulti con problematiche sociali
per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o
permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
g)
adulti e nuclei familiari, che si
trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme
estreme di povertà, anche temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a provvedimenti
privativi o limitativi della libertà personale mediante regimi detentivi
disposti dall’autorità giudiziaria;
h)
cittadini stranieri immigrati e
loro nuclei familiari.
2. A
seguito della approvazione da parte della Giunta Regionale degli standard o
parametri di copertura territoriale delle prestazioni sociali, gli ambiti
territoriali autorizzano le strutture socioassistenziali e sociosanitarie
tenendo conto anche degli obiettivi di equilibrio e/o di riequilibrio
territoriale su base almeno provinciale per favorire le pari opportunità di
tutti i cittadini pugliesi nell’accesso alle prestazioni, nonché per promuovere
la razionale distribuzione delle strutture e dei servizi e concorrere alla
razionale allocazione delle risorse pubbliche.
Articolo 35
(Verifica di compatibilità
per l’autorizzazione di strutture
sociosanitarie)
1.
Per le strutture di cui all’articolo 34 per le quali si renda necessaria anche
l’erogazione di prestazioni ad elevata integrazione sociosanitaria, si
distinguono i seguenti casi:
a)
le strutture che erogano
prestazioni sanitarie nel rispetto del modello organizzativo del Servizio
Sanitario Regionale;
b)
le strutture che, nel proprio
modello organizzativo, prevedono la erogazione di prestazioni sociosanitarie, con
riferimento alla propria natura caratteristica.
2.
Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 1, nelle more della
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l’autorizzazione
alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali
competenti, nel rispetto della programmazione regionale. Tale autorizzazione è
subordinata alla verifica di compatibilità prevista per le strutture di cui
all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 1), della legge regionale 28 maggio 2004,
n. 8, limitatamente alle strutture che chiedono di erogare anche prestazioni
sanitarie riabilitative.
3.
Al fine della richiesta della verifica di compatibilità, l’Ambito territoriale
competente trasmette entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta al
Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione
la documentazione necessaria per acquisire la dichiarazione di compatibilità.
Lo stesso Settore, trasmette la richiesta della verifica di compatibilità al
competente Settore dell’Assessorato alle Politiche per la Salute, che la conclude
entro trenta giorni con provvedimento dirigenziale, salvo la necessità di
interrompere i termini per richiedere integrazioni della documentazione.
Acquisito il parere di compatibilità, l’ambito competente conclude entro i
successivi trenta giorni il procedimento per l’autorizzazione al funzionamento
e trasmette, entro quindici giorni dall’adozione, all’Assessorato regionale
alle Politiche Sociali, il provvedimento di autorizzazione, per la successiva iscrizione
nell’apposito registro regionale, di cui all’art. 53 della legge regionale, che
dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento
dell’ambito.
4.
Le strutture di cui alla lett. b) del precedente comma 1, preordinate anche
all’erogazione di prestazioni a carattere sanitario sono soggette,
limitatamente alle stesse prestazioni, alle norme in materia sanitaria. Il
rispetto di tali norme è verificato dall’Ambito nell’espletamento della
procedura di cui al successivo art. 38.
Articolo 36
(Requisiti comuni alle
strutture)
1.
Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere
generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di
edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e
sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di
lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento devono
possedere i seguenti requisiti minimi:
a)
strutturali
-
ubicazione in luoghi abitati
facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da
permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e
facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente
disposto per specifiche strutture;
-
dotazione di spazi destinati ad
attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle
camere da letto, organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la
fruibilità e la privacy;
b)
organizzativi
-
presenza di figure professionali
sociali e sanitarie qualificate, operative all’interno dell’impresa, in
relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata, ed in
possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more dell’emanazione
degli appositi atti normativi statali e regionali di individuazione dei profili
professionali sociali e socio-sanitari trova applicazione la disciplina
prevista dal presente regolaento e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro. Al personale attualmente in servizio e privo del possesso dei requisiti
richiesti è fatto obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di
riqualificazione programmati e/o autorizzati dalla Regione,
che certifichino il raggiungimento delle necessarie competenze professionali;
-
presenza di un coordinatore della
struttura;
-
registro degli ospiti;
-
organizzazione delle attività nel
rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
-
adozione, da parte del soggetto
gestore, di una Carta dei servizi secondo quanto previsto dall’art. 58 della legge
regionale.
c)
procedurali
-
predisposizione di un piano
individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo
individuale. Il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale
devono indicare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità
dell’intervento, il piano delle verifiche con cadenza almeno annuali.
2. In
deroga alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi del D.M. 21.5.2001
n. 308, esclusivamente per i requisiti strutturali degli alloggi e limitatamente
alle strutture già autorizzate e operanti continuativamente negli ultimi dieci
anni in edifici realizzati da oltre ottanta anni, si fa riferimento, per un
massimo di cinque anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, ai
requisiti strutturali prescritti prima dell’entrata in vigore della legge
regionale. La concessione della deroga deve essere espressamente richiesta,
sufficientemente motivata e documentata e, comunque, nel rispetto della
compatibilità dei requisiti di cui alle lettere b) e c).
Articolo 37
(Requisiti comuni ai
servizi)
1.
Fermo restando l’obbligo dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e
dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore dei servizi alla
persona di cui alla legge regionale deve garantire il rispetto delle seguenti
condizioni organizzative:
a)
presenza di figure professionali
sociali e sanitarie qualificate, in relazione alla tipologia di servizio
erogato ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more
dell’emanazione degli appositi atti normativi statali e regionali di
individuazione dei profili professionali sociali e socio-sanitari trova
applicazione la disciplina prevista dal presente regolamento e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. Al personale attualmente in servizio e privo
del possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di partecipare ai percorsi
formativi e di riqualificazione programmati e/o autorizzati dalla Regione;
b)
presenza di un coordinatore
responsabile in possesso di laurea ovvero di specifico titolo con esperienza
professionale specifica in riferimento alla tipologia della struttura;
c)
adozione, da parte del soggetto
erogatore, di una Carta dei servizi secondo quanto previsto dall’art. 58 della
legge regionale e dal presente regolamento;
d)
adozione di un registro degli
utenti del servizio con l’indicazione dei piani individualizzati di assistenza
e, per i minori, di un progetto educativo individuale.
Articolo 38
(Procedura per
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture)
1.
L’Ambito territoriale, nel corso della procedura per il rilascio del
provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e
revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i
servizi sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale, entro il
termine massimo di novanta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale
l’autorizzazione si intende concessa.
2.
Le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata dopo
l’entrata in vigore della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, e sino alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere
obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali
stabiliti dal successivo Titolo V, nel termine di tre anni dalla entrata in
vigore del presente regolamento. L’autorizzazione provvisoria si intende,
prorogata per tre anni,previa presentazione, entro un anno dall’entrata in
vigore del presente Regolamento, di un piano di adeguamento ai nuovi requisiti
strutturali, organizzativi e funzionali,che specifichi in forma di relazione
descrittiva le tipologie di interventi di adeguamento e le fasi temporali di
attuazione. Sono fissate con cadenza annuale le verifiche sullo stato di avanzamento
del processo di adeguamento.
3.
Qualora, decorso il termine indicato al comma precedente, i soggetti gestori
delle strutture e servizi non abbiano provveduto ad inoltrare istanza di
autorizzazione definitiva al funzionamento, l’atto autorizzativo provvisorio
decade automaticamente.
4.
L’Ambito verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e
funzionali per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, avvalendosi
degli uffici tecnici dei comuni componenti l’ambito, dei servizi sociali e, per
gli aspetti di natura sanitaria, della AUSL competente per territorio.
5. Nel provvedimento di autorizzazione l’Ambito deve indicare:
a)
la denominazione della struttura e
del servizio;
b)
l’ubicazione della struttura;
c)
la sede legale e amministrativa
del soggetto proprietario e/o gestore;
d)
il legale rappresentante;
e)
le tipologie di servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari erogati;
f)
la ricettività;
g)
la natura pubblica o privata.
6.
Qualora l’Ambito accerti la non conformità delle strutture o dei servizi ai
previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego, deve darne
comunicazione al legale rappresentante del soggetto gestore della struttura,
ovvero al titolare del servizio, che entro 15 giorni dalla ricezione della
stessa comunicazione può presentare elementi e/o documenti integrativi.
7.
Le modifiche agli elementi presi a base del provvedimento di autorizzazione,
quali gli standard organizzativi e strutturali, ivi inclusi gli ampliamenti e
le trasformazioni delle strutture, determinano la decadenza
dall’autorizzazione. L’autorizzazione non decade in caso di modifica del legale
rappresentante, di mero trasferimento della struttura, di modifica nella
denominazione e nell’assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore della
struttura, purché tali modifiche non comportino cambiamenti nelle
caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.
8.
Nel caso di sospensione dell’attività, il legale rappresentante del soggetto
gestore, ovvero il titolare del servizio, è tenuto a darne tempestiva
comunicazione motivata all’Ambito che ha rilasciato l’autorizzazione. La
sospensione dell’attività, qualora si protragga per più di 6 mesi continuativi,
comporta la decadenza dell’autorizzazione e la conseguente comunicazione alla Regione.
Articolo 39
(Domanda di autorizzazione
delle strutture)
1.
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto titolare e/o gestore, indirizzata all’ambito nel cui
territorio è ubicata la struttura, deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto
della persona giuridica del soggetto gestore;
b. dichiarazione di non
aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, contro la
persona, il patrimonio e lo Stato per i titolari, amministratori o gestori;
c. indicazione dell’ubicazione della struttura e
titolo di godimento della stessa;
d.
planimetria quotata dei locali, nonché
degli eventuali spazi verdi annessi;
e. indicazione della destinazione d’uso dei
locali e degli spazi;
f. certificazione di abitabilità e di idonea
conformità urbanistica;
g.
attestazione di possesso dei requisiti
di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle strutture;
h.
certificato di prevenzione incendi ai
sensi della normativa vigente in materia;
i. relazione di un
tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche
della struttura e delle sue pertinenze;
j. indicazione della
dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni,
corredata da una dichiarazione unica sulla regolarità contributiva in base alle
norme vigenti;
k.
polizza assicurativa di copertura rischi
per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
l. copia della carta dei servizi adottata dalla
struttura e del regolamento interno;
m.
progetto assistenziale generale e/o
progetto educativo generale;
n. l’indicazione del responsabile del servizio
di protezione e prevenzione ex d.lgs. 626/94.
2.
Le strutture dovranno, in ogni caso, essere in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente e dai singoli regolamenti di ambito.
Articolo 40
(Procedura per
l’autorizzazione dei servizi)
1.
Per i servizi di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale, ad eccezione
di quelli previsti dalla lettera a), il soggetto titolare e/o gestore richiede
la autorizzazione all’esercizio all’ambito territoriale in cui ha la propria
sede operativa, attestando il possesso dei requisiti organizzativi richiesti
interni alla propria organizzazione di impresa. L’ambito competente, a seguito
della richiesta, entro i 30 giorni successivi, attiva il procedimento per
l’iscrizione nei registri regionali del soggetto titolare e/o gestore di un
servizio, previa verifica del rispetto di tutti i requisiti richiesti per
l’autorizzazione e, nell’ipotesi in cui accerti l’insussistenza dei requisiti
prescritti, dispone l’immediata cessazione del servizio, eventualmente già attivato.
2.
L’iscrizione nel registro regionale è effettuata con le modalità di cui
all’art. 53 della legge regionale e determina la legittimazione all’esercizio
dei servizi automaticamente autorizzati. Nell’ipotesi di diniego
dell’iscrizione ai registri, per la verifica di insussistenza da parte della Regione dei requisiti prescritti, l’Ambito dispone
l’immediata cessazione del servizio.
3.
Il soggetto titolare e/o gestore di un servizio, autorizzato ai sensi dei commi
precedenti, all’avvio del servizio in un ambito territoriale presenta la
comunicazione di avvio delle attività ai sensi dell’art. 51 della suddetta
legge, che dovrà contenere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi
previsti dal presente regolamento e il possesso della iscrizione nell’apposito
registro regionale.
4. A
seguito della comunicazione di avvio attività, il servizio si intende
automaticamente autorizzato, fatto salvo l’obbligo del possesso dei requisiti
organizzativi e funzionali indicati nel presente regolamento. L’Ambito
competente, a seguito della comunicazione, attiva la verifica del rispetto dei
requisiti richiesti per il servizio attivato e ne dà comunicazione agli uffici
regionali competenti per l’aggiornamento del registro regionale.
Articolo 41
(Attività di vigilanza e
controllo)
1.
L’Ambito esercita l’attività di vigilanza avvalendosi degli uffici tecnici
comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura
sanitaria, delle AUSL competenti per territorio.
2.
L’Ambito, nell’esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in
cui constata il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti dalla legge
regionale e dal presente regolamento, comunica tempestivamente al legale
rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del servizio,
il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida
deve indicare le necessarie prescrizioni e un termine da 30 a
90 giorni per l’adeguamento. L’Ambito, nel caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida, ai sensi dell’art. 63,
comma 3, della legge regionale, sospende o revoca il provvedimento di
autorizzazione, in relazione alla gravità delle violazioni.
3. In
caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia,
segnalate anche da altri ambiti territoriali nei quali il soggetto autorizzato
abbia attivato il servizio, l’Ambito che ha rilasciato il provvedimento
autorizzatorio può disporre, senza la preventiva diffida, la sospensione o la
revoca dello stesso provvedimento, individuando contestualmente le misure
idonee a tutelare gli utenti ovvero favorire soluzioni alternative.
4.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate all’art. 63 della legge
regionale, l’Ambito territoriale che abbia rapporti contrattuali con il
soggetto gestore del servizio o della struttura applica la sanzione
amministrativa nella misura e con le modalità previste dal medesimo articolo
destinando gli introiti agli interventi ed ai servizi sociali.
Articolo 42
(Attività di vigilanza e
controllo della
Regione)
1.
Il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione
Puglia effettua controlli a campione per verificare l’esercizio delle attività
di vigilanza previste dal presente regolamento.
2. In presenza
di circostanze di particolare rilievo, l’Assessore Regionale ai Servizi Sociali
può disporre, attraverso gli uffici regionali, specifiche attività di
controllo.
3.
L’esito dell’attività di controllo di cui ai commi 1 e 2 è comunicato
all’ambito territoriale competente del rilascio del provvedimento
autorizzatorio, unitamente all’invito a provvedere agli adempimenti
conseguenti. In caso di reiterata inerzia, previa diffida, la Giunta Regionale esercita il
potere sostitutivo decorsi 30 giorni dal termine fissato per l’adempimento.
4.
Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, la Regione,
ai sensi dell’art. 53 della legge regionale, può avvalersi di organismi di
controllo che sono identificati come organismi operanti nel settore della
certificazione di qualità dei servizi e iscritti nell’apposito albo regionale.
5.
L’iscrizione all’albo degli organismi di controllo di cui al comma 4 è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a)
attestazione di idoneità da parte
di organismi formalmente riconosciuti a livello nazionale;
b)
organizzazione aziendale
strutturata in modo da assicurare una piena valorizzazione delle risorse
presenti sul territorio regionale;
c)
previsione di meccanismi idonei a
verificare l’effettiva presenza dei requisiti prescritti per l’autorizzazione e
l’accreditamento delle strutture e dei servizi iscritti nei registri di cui
all’art. 53 e nell’elenco di cui all’art. 54 della legge regionale e dei
relativi soggetti gestori o erogatori;
d)
disponibilità di risorse professionali
in possesso di esperienza almeno quinquennale nei rispettivi campi di
competenza;
e)
dotazione organica che preveda
almeno le seguenti figure professionali: professionista abilitato alla
certificazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, assistente sociale
iscritto all’Albo Professionale, laureato in materie economiche o giuridiche
esperto nel campo delle politiche sociali;
f)
partita IVA ed iscrizione nel
registro delle imprese della CCIAA della provincia in cui ha sede legale
l’organismo di certificazione.
6.
L’Albo regionale è istituito con apposito provvedimento del Dirigente del
Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione.
Il Dirigente dispone l’iscrizione ovvero rigetta l’istanza, previa verifica del
possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento. Il procedimento
amministrativo è concluso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell’istanza.
7.
Il Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, in caso di gravi
irregolarità nello svolgimento delle attività di controllo o di accertata
perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione, dispone l’immediata
cancellazione dall’Albo regionale degli organismi di controllo. Ai fini del
predetto accertamento il Dirigente del Settore può disporre ispezione presso
l’organismo di controllo.
Articolo 43
(Registri delle strutture
autorizzate)
1.
Le strutture e i servizi autorizzati ai sensi del presente regolamento sono
iscritti nei registri regionali con le modalità fissate dall’art. 53 della legge
regionale e dal presente regolamento.
2. L’iscrizione nei suddetti registri determina la legittimità
all’esercizio delle attività.
TITOLO V
STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI
RICONOSCIUTI
Articolo 44
(Definizione delle strutture riconosciute )
1.
Le caratteristiche delle strutture socioassistenziali riconosciute sul
territorio regionale, sulla base dei requisiti di cui al presente Titolo,
costituiscono i requisiti minimi strutturali, organizzativi e funzionali per la
costruzione di un sistema omogeneo e di qualità sul territorio regionale, in
sede di prima e organica applicazione.
2.
I requisiti strutturali e organizzativi rapportati agli ospiti delle strutture
ovvero agli utenti dei servizi sono riferiti in ogni caso alla ricettività
autorizzata in numero posti letto per le stesse strutture ovvero alla capacità
di accoglienza dei servizi in numero di utenti.
3.
La Regione
riconosce la necessità e la opportunità di favorire sperimentazioni e soluzioni
innovative nella organizzazione e nella progettazione di strutture e servizi,
che tengano conto delle evoluzioni normative e della evoluzione del sistema dei
bisogni della popolazione pugliese nei diversi contesti territoriali. A tal
fine procederà annualmente, mediante deliberazioni di Giunta Regionale, e
previa intesa con i Comuni, alla definizione di altre strutture e servizi e
alla individuazione dei relativi requisiti strutturali, organizzativi e
funzionali minimi per le autorizzazioni.
CAPO I
(Strutture per Minori)
Articolo 45
(Norma generale)
1.
Le strutture per minori, come definite dall’art. 41 della legge regionale,
devono rispettare i requisiti previsti nel presente capo.
2.
Dette strutture sono destinate altresì all’accoglienza dei minori sottoposti a provvedimenti
giudiziari anche di natura penale. Gli Accordi di programma definiti con le
AUSL ai fini dell’approvazione dei Piani di Zona regolamentano i rapporti per
gli interventi socio-sanitari presso le strutture che accolgono minori con
disabilità fisica e/o psichica ovvero con disturbi della personalità.
3.
Le strutture che accolgono minori allontanati dalla famiglia perché vittime di
maltrattamenti o abusi devono avere caratteristiche adeguate al perseguimento
degli obiettivi di promozione del benessere dei bambini maltrattati.
4.
Nel caso in cui, su disposizioni dei Tribunali per i Minorenni, si debba
procedere a realizzare legami sostitutivi adeguati al compito riparativo, tali
strutture specializzate incoraggeranno il determinarsi di condizioni che
permettano adozioni o affidamenti familiari caratterizzati da specifiche
istanze terapeutiche.
5.
Per gli adempimenti di cui all’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e
successive modificazioni e disposizioni attuative, il Settore Programmazione Sociale
e Integrazione della Regione Puglia,
attraverso l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, di cui all’art. 14
della legge regionale, effettua il costante monitoraggio delle strutture per
minori e istituisce l’anagrafe dei minori in affidamento familiare.
Articolo 46
(Contenuto professionale
dei servizi)
1.
Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e
dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le
esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione
Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello
nazionale per l’esercizio delle professioni di assistente sociale, educatore
professionale, operatore sociosanitario e promuove percorsi di formazione
professionale per la riqualificazione di operatori già in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, pur non in possesso dei titoli di
studio richiesti dalle normative successive, purché non in contrasto con le
norme comunitarie e nazionali vigenti.
2. In
via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori
profili professionali sociali, nonché nelle more della definizione a livello
regionale del regolamento di cui all’art. 57 della legge regionale, ed a titolo
meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore
dei servizi socioassistenziali e sociosanitari, i titoli di studio utili
attualmente rilasciati dai canali di formazione universitaria e della
formazione professionale sono i seguenti:
a)
laurea in educazione
professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti;
b)
laurea in Scienze dell’Educazione,
ex indirizzo in Educatore professionale extrascolastico;
c)
laurea triennale in Scienze
dell’Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della
marginalità;
d)
laurea triennale in Scienze
dell’Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze dell’Educazione e Scienze
dell’educazione nei servizi socioculturali e interculturali;
e)
laurea in Pedagogia;
f)
laurea in Scienze dell’Educazione,
ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell’Educazione e in Esperto di processi
formativi, e laurea triennale in Scienze dell’Educazione,indirizzo in Processi
di formazione e valutazione.
3. In via
transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori
profili professionali sociali, per gli operatori in possesso dei titoli di cui
alla lettera f) che non risultino già in servizio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, possono essere ricoperte le funzioni educative
nel settore dei servizi socioassistenziali solo in presenza di una esperienza
documentata almeno triennale nel settore dei servizi socioeducativi e di cura
delle persone.
4.
Nell’ambito di servizi socioassistenziali che abbiano un carattere prevalente
di servizi socioeducativi, per una più efficace organizzazione degli stessi
servizi e rispondenza delle funzioni assegnate alla natura del servizio, è
assicurato nella formazione delle équipes professionali l’impiego pur non
esclusivo di operatori che abbiano i titoli dalla lett. b) alla lett. f) del
comma 3. Nell’ambito di servizi socioassistenziali che abbiano carattere
prevalente di servizi socioriabilitativi, e ad elevata integrazione
sociosanitaria, è assicurato nella formazione delle équipes professionali
l’impiego pur non esclusivo di operatori che abbiano i titoli di cui alla lett.
a) del comma 3.
5. In
via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori
profili professionali sociali, nonchè nelle more della definizione a livello
regionale del regolamento di cui all’art. 57 della legge regionale, ed a titolo
meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore
dei servizi socioassistenziali e sociosanitari sono impiegati anche operatori
in possesso di diploma di maturità di scuola media superiore, che abbiano una
esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di
cura delle persone.
6.
Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del presente
regolamento devono prevedere la posizione di coordinatore della struttura o
coordinatore del servizio. Fatte salve le posizioni di coordinamento già
ricoperte nelle strutture e nei servizi attivi alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, e salvo quanto espressamente definito per specifiche
strutture, le funzioni di coordinamento sono assegnate a figure in possesso di
laurea almeno triennale, ovvero a figure in possesso di diploma di maturità con
esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di struttura o servizio non
inferiore a tre anni.
Articolo 47
(Comunità familiare)
1. La
Comunità familiare deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
La comunità
familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa
intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo
gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali. È
rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile l’affido.
|
Ricettività
|
Massimo 6 ospiti in età
compresa tra 0 – 18 anni
|
Prestazioni
|
La comunità familiare è
struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al
modello relazionale familiare, a carattere non professionale. La comunità
familiare assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa,
assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita
alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento
dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come
momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati,
gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La struttura assicura
il servizio per tutto l’arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.
La
Comunità familiare, in particolare, deve:
-
assicurare il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle
indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
-
agevolare i rapporti fra gli ospiti
e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
-
predisporre, dopo un congruo
periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in
accordo con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
-
tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
-
tenere il registro giornaliero
delle presenze degli ospiti;
-
curare gli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria
minorile;
-
coinvolgere, pur nella diversità
dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella
gestione delle attività.
|
Personale
|
Minimo due adulti che
assumono funzioni genitoriali, prevedendo preferibilmente la presenza di
entrambi i sessi. Gli adulti che assumono responsabilità genitoriali devono
possedere idoneità all’affido, conformemente alle Linee Guida regionali in materia.
Gli adulti nello svolgimento della propria funzione sono affiancati da:
-
almeno un educatore;
-
da altri consulenti dell’area
socio-psico-pedagogica;
-
da esperti per prestazioni relative ad interventi
di animazione, secondo l’organizzazione delle attività della
comunità.
|
Modulo
abitativo
|
Le Comunità a
dimensione familiare devono essere organizzate in appartamenti collocati in
civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai
bisogni dei minori accolti. Ogni appartamento deve comprendere:
·
camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
·
un locale per servizi igienici
ogni 3 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non
autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato
agli adulti e al personale;
·
zona soggiorno-pranzo, con
idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
·
cucina;
·
postazione telefonica
accessibile per i minori ospiti, nei casi previsti e sotto la supervisione
degli adulti;
·
dotazione di condizionatore
d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Articolo 48
(Comunità educativa)
1. La Comunità educativa deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
La comunità
educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare,
caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un’equipe di
operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di
lavoro. È rivolta a minori per i quali non è praticabile l’affido o per i
quali si è in attesa dell’affido stesso.
|
Ricettività
|
Massimo 10 ospiti più
eventuali 2 posti per le emergenze di età compresa tra 3 – 18 anni. La
permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25. mo anno
di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento
del percorso educativo e di recupero. Le comunità educative organizzano la
propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza dei
minori per classi di età, in particolare curando che siano presenti o minori
fino ai 12 anni oppure minori dai 13 ai 18 anni, fatta salva la possibilità
di ospitare minori fratelli anche in fasce di età diverse da quelle indicate.
E’ possibile inserire minori di età inferiore ai tre anni ove richiesto da
particolari situazioni contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione
dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.
|
Prestazioni
|
La comunità educativa è
struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al
modello relazionale familiare, a carattere professionale.
La
comunità educativa assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione
educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione
della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare,
coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita
quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi
individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
La Comunità deve:
-
assicurare il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle
indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
-
agevolare i rapporti fra gli
ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
-
predisporre, dopo un congruo
periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in
accordo con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
-
tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
-
tenere il registro giornaliero
delle presenze degli ospiti;
-
curare gli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria
minorile;
-
coinvolgere, pur nella diversità
dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella
gestione delle attività.
|
Personale
|
Nella Comunità
educativa il rapporto minimo tra educatori e minori deve essere di uno a due e
comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto
dei CCNL e della normativa vigente, prevedendo preferibilmente la presenza di
entrambi i sessi. Nelle ore notturne la comunità educativa di tipo familiare
deve assicurare almeno la presenza di una unità di personale educativo.
Personale
ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 6 ospiti, che garantiscano la presenza
nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere. Per la gestione della
struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un
coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area
sociopsico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto all’art.
46 del presente regolamento. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche
psico-sociali, nella equipe devono essere presenti anche educatori
professionali, ex Decreto n. 520/1998, nonché le altre figure professionali
adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali
prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel
rispetto del modello organizzativo vigente.
|
Modulo
abitativo
|
La Comunità educativa
deve essere organizzata in appartamenti collocati in civili abitazioni,
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei minori
accolti. Ogni appartamento deve comprendere:
·
camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
·
camere doppie con l’aggiunta di
un terzo letto, solo in casi specifici determinati dalla necessità di non
dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione
dell’autorità che ha disposto l’inserimento dei minori;
·
un locale per servizi igienici
ogni quattro ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza
e un locale per servizi igienici riservato al personale;
·
zona soggiorno-pranzo, con
idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
·
cucina;
·
postazione telefonica
accessibile agli ospiti minori, nei casi previsti e con la supervisione degli
adulti;
·
dotazione di condizionatore d’aria
in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Articolo 49
(Comunità di pronta
accoglienza)
1.
La Comunità di pronta accoglienza deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
La comunità
di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale a carattere
comunitario, caratterizzata dalla temporaneità dell’accoglienza di un piccolo
gruppo di minori con un gruppo di operatori che, anche a turno, assumono la
funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa. La struttura
è finalizzata all’ospitalità di preadolescenti ed adolescenti che necessitano
di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea.
Il periodo di permanenza dei minori nella comunità, di norma, non deve
superare i 15 giorni e non può, in ogni caso, superare i 30 giorni. Tali
termini possono essere superati soltanto a seguito di motivata autorizzazione
dell’autorità che ha disposto l’inserimento. Durante tale periodo i servizi
sociali dell’ambito formulano un progetto educativo individuale in virtù del
quale saranno attivati altri servizi o interventi.
|
Ricettività
|
Massimo 10 minori di
età compresa tra 6 -18 anni. Le comunità di pronta accoglienza organizzano la
propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza dei
minori per classi di età, in particolare curando che siano presenti o minori
fino ai 12 anni oppure minori dai 13 ai 18 anni, fatta salva la possibilità
di ospitare minori fratelli anche in fasce di età diverse da quelle indicate.
E’ possibile inserire minori di età inferiore ai sei anni ove richiesto da
particolari situazioni contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione
dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.
|
Prestazioni
|
La Comunità assicura: il
funzionamento nell’arco delle 24 ore, per tutto l’anno, servizi di cura alla
persona, azioni volte a garantire una pronta risposta ai bisogni primari,
azioni volte ad assicurare, per quanto possibile, la continuità con le
attività scolastiche e formative eventualmente in corso. La Comunità
partecipa all’elaborazione del progetto educativo individuale, la cui
titolarità resta in capo ai Servizi sociali territoriali, che ne assicura la
continuità rispetto alla struttura e ai servizi che prendono in carico il
minore dopo il periodo di permanenza nella comunità di pronta accoglienza.
La Comunità di pronta accoglienza deve:
-
assicurare il rispetto delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
-
tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
-
tenere il registro giornaliero
delle presenze degli ospiti;
-
curare gli adempimenti previsti dalla vigente
normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria minorile.
|
Personale
|
La Comunità è condotta
da un numero di operatori in misura sufficiente a garantire nell’arco delle
24 ore la presenza di almeno un educatore ogni tre ospiti. Personale
ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 5 ospiti, che garantiscano la presenza
nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere. Per la gestione della
struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un
coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area
sociopsico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto all’art.
46 del presente regolamento.
|
Modulo
abitativo
|
La Comunità di pronta
accoglienza deve essere organizzata in appartamenti collocati in civili
abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei
minori accolti. Ogni appartamento deve comprendere:
·
camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
·
camere doppie con l’aggiunta di
un terzo letto, solo in casi specifici determinati dalla necessità di non
dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione
dell’autorità che ha disposto l’inserimento dei minori;
·
un locale per servizi igienici
ogni quattro ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza
e un locale per servizi igienici riservato al personale;
·
zona soggiorno-pranzo, con
idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
·
cucina;
·
postazione telefonica accessibile
agli ospiti;
·
dotazione di condizionatore
d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Articolo
50
(Comunità alloggio)
1.
La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
La Comunità
alloggio è struttura educativa residenziale a carattere comunitario,
caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori
che assumono la funzione di adulti di riferimento.
|
Ricettività
|
Massimo 10 ospiti più
eventuali 2 posti per le emergenze di età compresa tra 12 - 18 anni. La
permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25. mo anno di
età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento
del percorso educativo e di recupero. E’ possibile inserire minori di età
inferiore ai dodici anni ove richiesto da particolari situazioni contingenti,
ed a seguito dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto
l’inserimento.
|
Prestazioni
|
La comunità alloggio è
struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al
modello comunitario, a carattere professionale. La comunità alloggio assicura
accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa, assistenza e
tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un
adeguato sviluppo dell’autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in
tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte
valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di
progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze,
socializzazione e animazione.
La Comunità alloggio deve:
-
assicurare il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle
indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
-
agevolare i rapporti fra gli
ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
-
predisporre, dopo un congruo
periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in
accordo con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
-
tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
-
tenere il registro giornaliero
delle presenze degli ospiti;
-
curare gli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria
minorile;
-
coinvolgere, pur nella diversità
dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella
gestione delle attività.
|
Personale
|
La Comunità alloggio è
condotta da educatori e assistenti sociali in ragione di un operatore ogni 3
minori. Gli educatori, preferibilmente di sesso diverso, articolano la loro
presenza nella struttura con turni elastici, in modo da mantenere stabili le figure
di riferimento per i giovani ed il rapporto numerico prima indicato. Nelle
ore notturne la Comunità
alloggio deve assicurare la presenza di una unità di personale educativo.
Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 5 ospiti, che garantiscano
la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere. Per la
gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è
individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali
dell’area sociopsico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto
disposto all’art. 46 del presente regolamento.
|
Modulo
abitativo
|
La Comunità alloggio
deve essere organizzata in appartamenti collocati in civili abitazioni,
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei minori
accolti. Ogni appartamento deve comprendere:
·
camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
·
camere doppie con l’aggiunta di
un terzo letto, solo in casi specifici determinati dalla necessità di non
dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione
dell’autorità che ha disposto l’inserimento dei minori;
·
un locale per servizi igienici
ogni quattro ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza
e un locale per servizi igienici riservato al personale;
·
zona soggiorno-pranzo, con
idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
·
cucina;
·
postazione telefonica
accessibile agli ospiti;
·
dotazione di condizionatore
d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Articolo 51
(Gruppo appartamento)
1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e
standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
Il Gruppo appartamento
è un servizio residenziale rivolto a giovani in età adolescenziale e
giovanile, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che non possono restare e/o
rientrare in famiglia oppure che devono ancora completare il percorso
educativo per il raggiungimento della loro autonomia. La permanenza degli
ospiti può essere estesa fino al compimento del 25. mo anno di età
limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del
percorso educativo e di recupero.
E’
possibile inserire minori di età inferiore ai 16 anni ove richiesto da
particolari situazioni contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione
dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.
|
Ricettività
|
Per modulo abitativo:
massimo 4 minori, omogenei per sesso.
|
Prestazioni
|
Le attività quotidiane
sono autogestite, sulla base di regole condivise dai giovani accolti della
struttura, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di
operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulti di
riferimento, garantendo la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento
delle attività quotidiane del gruppo e all’accompagnamento del giovane nel
suo percorso di crescita.
Il Gruppo appartamento deve:
-
assicurare il mantenimento, l’educazione,
l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della
famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite
dall’autorità affidante;
-
agevolare i rapporti fra gli
ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
-
predisporre, dopo un congruo
periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in
accordo con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
-
tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
-
tenere il registro giornaliero
delle presenze degli ospiti;
-
curare gli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria
minorile;
-
coinvolgere, pur nella diversità
dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella
gestione delle attività.
|
Personale
|
Nel Gruppo appartamento
deve esser garantita, nelle ore più significative della giornata e nelle ore
notturne, la presenza di almeno un educatore. Personale ausiliario nel numero
di almeno 1 per modulo abitativo, che garantisca la presenza nelle ore
diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.
|
Modulo
abitativo
|
Il Gruppo appartamento
deve essere organizzato in appartamenti collocati in civili abitazioni,
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei giovani
residenti. Ogni appartamento deve comprendere:
·
camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
·
un locale per servizi igienici
attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici
riservato al personale;
·
zona soggiorno-pranzo, con
idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
·
cucina;
·
postazione telefonica
accessibile agli ospiti;
·
dotazione di condizionatore
d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Articolo 52
(Centro socio-educativo
diurno)
1. Il
Centro socio-educativo diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
Il Centro socio-educativo diurno è struttura
di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la
realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi,
culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori
con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di
devianza o
diversamente abili. E’ necessario che il centro socio-educativo diurno
rivolga la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio
di riferimento, al fine di promuoverne l’integrazione sociale e culturale. Il
Centro, inoltre, può accogliere anche minori non residenti nello stesso
Comune, qualora nell’ambito territoriale di riferimento non vi siano centri
diurni sufficienti a rispondere ai molteplici bisogni di minori e famiglie.
Il Centro diurno deve provvedere in tal caso ad organizzare un servizio di
trasporto per i minori. Il centro offre sostegno, accompagnamento e supporto
alle famiglie ed opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei
Comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità
educative e delle comunità di pronta accoglienza per minori.
|
Ricettività
|
Nel Centro possono
essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori in età compresa dai 6
ai 18 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o Comune e nell’ambito
territoriale di riferimento. E’ possibile la suddivisione della struttura in
moduli da 30 minori ciascuno, purché ogni modulo rientri negli standard
previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione comune di attività e
servizi generali, non in contrasto con il presente regolamento. Le attività
formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di max 10 persone,
preferibilmente aggregate per classi d’età o in gruppi di max 5 persone, se
presente un minore disabile. Se il centro accoglie anche minori con
diversamente abilità o con problematiche psico-sociali, le eventuali
prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale.
|
Prestazioni
|
La struttura si colloca
nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta
di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di
funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita, l’accompagnamento,
l’orientamento. Assicura supporti educativi nelle attività scolastiche ed
extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie. Il Centro
pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli ospiti,
valorizzandone il protagonismo. Il Centro può organizzare, a titolo
esemplificativo, attività quali:
·
attività sportive;
·
attività ricreative;
·
attività culturali;
·
attività di supporto alla scuola
;
·
momenti di informazione;
·
prestazioni sociosanitarie eventualmente
richieste per minori con problematiche psico-sociali;
·
somministrazione pasti, in
relazione agli orari di apertura.
Le attività del Centro si realizzano attraverso interventi
programmati, raccordati coni programmi e le attività degli altri servizi e
strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel
territorio. Le famiglie e le associazioni di rappresentanza delle stesse
partecipano alla determinazione degli indirizzi programmatici e
organizzativi. Gli ospiti partecipano alla determinazione del programma e del
calendario delle attività del Centro. L’orario di funzionamento del Centro
deve essere compatibile con le esigenze di studio e formative degli ospiti.
|
Personale
|
Operatori in rapporto
di almeno uno per ogni 10 minori, quali figure professionali funzionali alla
realizzazione delle attività, quali educatori, educatori professionali,
assistenti sociali, animatori, altre figure qualificate. Tra gli operatori
devono figurare almeno un educatore ogni 30 minori. Se il centro accoglie
anche minori con diversamente abilità o con problematiche psico-sociali, le
eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. In tal caso deve essere
previsto personale qualificato nell’area socio-psico-pedagogica ovvero
nell’area dell’educazione professionale in rapporto di 1 ogni 3 minori
diversamente abili. Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 30
ospiti, che garantisca la presenza nelle ore di apertura del centro. Per la
gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è
individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali
dell’area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto
disposto all’art. 46.
|
Caratteristiche
strutturali
|
La
struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie
complessivamente non inferiore a 150 mq. per ciascun modulo da 30 minori, in
ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e sicurezza, alle attività previste
e al riposo. Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni dieci ospiti,
di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio
igienico riservato al personale.
|
Articolo 53
(Asilo nido)
1.
L’asilo nido o nido d’infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un
servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi,
quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e
qualitativi di seguito indicati:
Dimensioni
|
Descrizione e
standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
L’asilo
nido o nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse
pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36
mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel
quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto
all’educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e
religiosa. L’asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una
migliore organizzazione dei nuclei familiari. L’asilo nido garantisce il
diritto all’inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili,
secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 5 della l. n. 104/1992, e per
essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono
definiti progetti educativi specifici. In risposta alle nuove esigenze
sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a
scuole d’infanzia o sezioni primavera, per l’accoglienza di bambini in
età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Si definisce micro-nido la
struttura con finalità analoghe a quelle dell’asilo nido, ma con una
ricettività ridotta. Altre strutture assimilate sono il nido aziendale o
il nido di condominio, che mantengono le stesse caratteristiche
dell’asilo nido o del micro-nido, in relazione al numero di posti bambino.
Per tutte le tipologie di nido di infanzia qui individuate si applicano le
caratteristiche organizzative e gli standard di seguito indicati.
|
Ricettività
|
La ricettività minima e
massima del nido di infanzia è fissata rispettivamente a 20 e a 60 posti bambino.
La ricettività massima del nido può essere incrementata nella misura massima
del 15%, in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e
reali frequentanti, ed in presenza della disponibilità di tutta la superficie
richiesta per gli spazi interni. La ricettività minima e massima della
struttura micro-nido è fissata rispettivamente a 6 e a 20 posti bambino.
L’asilo nido e il micro-nido possono essere a tempo pieno, quando osservano
orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere, o a tempo
parziale quando osservano un orario di apertura inferiore alle 8 ore
giornaliere.
Gli spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi
generali sono i seguenti:
a)
ambiente di ingresso, con
adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica, che dia accesso alle
sezioni, evitando il passaggio attraverso i locali di altre sezioni; per le
strutture aggregate a servizi scolastici o educativi, l’ingresso può essere
unico;
b)
unità funzionali minime
(sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e il cui numero
dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto educativo, in
grado di garantire nello stesso spazio il riposo e il pasto ovvero in spazi
funzionalmente collegati e attrezzati, anche ad uso non esclusivo, purché prima
dell’utilizzo siano assicurate le migliori condizioni di igienicità e di
fruibilità compatibili con il sonno;
c)
locali per l’igiene destinati ai
bambini, anche al servizio di più sezioni ma continui a ciascuna delle
sezioni servite, attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una
dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini;
d)
spazi comuni, destinati alle
attività ludiche e ricreative, utilizzati a rotazione dalle sezioni, ovvero
per attività individuali e di grandi o piccoli gruppi;
e)
servizi generali e spazi a
disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il personale, locali
separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia e per la
conservazione dei materiali connessi alla preparazione dei pasti, spazio per
la preparazione del materiale didattico e il colloquio con i genitori);
f)
cucina o terminale di cucina o
altro spazio attrezzato a servizio della somministrazione di pasti forniti in
multiporzione dall’esterno;
g)
spazi esterni o spazi gioco
attrezzati con strutture fisse e dedicate.
Qualora la
struttura sia collocata su più piani, dovranno essere adottate le misure
utili e necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento; si
deve comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi funzionalmente
collegati, sia collocata su un unico piano. Ad eccezione degli spazi di cui
alle lettere e) ed f), gli spazi destinati alle attività per i bambini non
possono essere situate in seminterrati o piani interrati. Le unità minime
funzionali o sezioni sono distinte per fasce di età omogenee, in base alle
esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività.
|
Prestazioni
|
Sono
assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti
finalità:
a)
sostegno alle famiglie, con
particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle
scelte educative;
b)
cura dei bambini che richieda un
affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per giornata) a
figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a
quello familiare;
c)
stimolazione allo sviluppo e
socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo
sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
Devono
essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i
servizi di igiene del bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e
sorveglianza continuativa del bambino, il tempo riposo in spazio
adeguatamente attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che preveda
attività educative e attività ludico-espressive, le attività ricreative di
grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione.
Deve
essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o
sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle
diverse esigenze dei bambini componenti la sezione.
|
Personale
|
Il rapporto numerico
tra personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base del numero
totale di bambini iscritti.
La struttura deve avere
un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti
professionali previsti dalla normativa vigente.
Il personale richiesto per la organizzazione delle attività di
asilo nido sono:
-
gli educatori: in misura minima
di 1 educatore ogni 5 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i 12 mesi;
di 1 educatore ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra i 13 e i 24 mesi,
di 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 25 e i 36 mesi in strutture
che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di età;
-
il personale addetto ai servizi
generali: quando tali servizi vengano svolti
-
da personale interno, e non
affidati a strutture esterne, il rapporto personale – ospiti è di 1 addetto ai
servizi generali per 20 bambini iscritti;
-
personale dedicato per la
cucina, se i pasti vengono preparati all’interno della struttura.
In
presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore – bambino deve
essere di 1 educatore per 1 bambino.
Se
la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, nella
equipe devono essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n.
520/1998, nonché le altre figure professionali adeguate in relazione alle
prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono
erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello
organizzativo vigente.
|
Modulo abitativo
|
La
superficie esterna alla struttura asilo nido o nido d’infanzia, al
netto di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la presenza di uno
spazio esterno fruibile dai bambini in misura non inferiore a 10 mq per
bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi; per gli asili nido, già operanti e
autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero di
nuova costituzione, collocati nei centri storici o in ambiti urbani
consolidati lo spazio esterno fruibile è pari almeno a 7 mq per bambino
iscritto tra i 18 e i 36 mesi, che, limitatamente al caso in cui lo spazio
esterno non sia disponibile in misura adeguata, può essere sostituito, entro
la misura massima del 70%, da spazi interni attrezzati stabilmente per il
gioco. La superficie interna dell’asilo nido, esclusi gli spazi dedicati ai
servizi generali, a vano ingresso, a cucina o terminale, non può essere
inferiore a 7,5 mq. per posto bambino, considerando il totale della
superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo e il pasto, gli spazi
comuni, i servizi igienici per bambini.
Micro-nido:
superficie esterna minima non inferiore a 10 mq. per bambino iscritto tra i
18 e i 36 mesi; superficie interna minima pari a 7 mq per bambino iscritto,
considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per il
riposo e il pasto, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini. Solo per
le strutture già operanti come micro-nido all’interno dei centri urbani
consolidati, lo spazio esterno può essere sostituito, previo parere del
Comune competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse,
in misura non inferiore a 4 mq. per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi,
diverso dagli spazi comuni di cui alle lettere a), b) e d) specificate per la
ricettività della struttura.
Non
possono, in ogni caso, essere utilizzate superfici soppalcate e superfici in piani
seminterrati e interrati per la permanenza dei bambini nello svolgimento
delle attività quotidiane. Le zone esterne possono essere utilizzate nelle
fasce orarie di non utilizzo da parte della struttura, per la fruizione
pubblica limitata a bambini, accompagnati da adulti, ovvero genitori, con
eventuali oneri aggiuntivi a carico del Comune per la manutenzione connessa,
previo protocollo di intesa tra il Comune stesso e il soggetto titolare della
struttura.
|
2. Una stessa struttura può ospitare l’asilo nido o micro-nido e
una o più tipologie di servizi per l’infanzia
o
scuole per bambini, in cui sia possibile la condivisione dei servizi generali e
degli spazi comuni, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento
degli ambienti, nonché la organizzazione delle rispettive attività secondo una
scansione oraria programmata, devono garantire la funzionalità dei diversi
servizi. Il coordinatore pedagogico della struttura può essere unico per
l’intera struttura e tutti i servizi in essa previsti.
CAPO II
(Strutture per diversamente
abili)
Articolo 54
(Norma generale)
1. Le strutture per diversamente abili, come definite dall’art.
42 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti dal presente
capo.
Articolo 55
(Comunità alloggio)
1. La Comunità
alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
La comunità alloggio è struttura
residenziale a bassa intensità assistenziale, destinata a soggetti
maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, privi di validi
riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o
sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la
presenza di operatori in maniera continuativa. Tale struttura è rivolta anche
a fornire risposte ai casi dell’area “dopo di noi” che richiedano soluzioni
di intervento di tipo residenziale.
|
Ricettività
|
Il modulo abitativo
deve essere costituito da un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti. Il
modulo abitativo deve ospitare ospiti che presentino caratteristiche di
omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di età.
|
Prestazioni
|
La comunità alloggio è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
comunitario, a carattere professionale. La comunità alloggio prevede
prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti,
attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale, laboratori
abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni sanitarie
assimilabili alle forme di assistenza domiciliare.
|
Personale
|
Presenza programmata
per fasce orarie di un educatore professionale, e di un assistente sociale,
Ciascuna figura assicura una presenza di almeno 12 ore settimanali e tra le
stesse viene individuato il coordinatore della struttura. Personale
ausiliario nel numero di almeno 1 per 12 ospiti, che garantisca la presenza
nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.
|
Modulo
abitativo
|
La comunità alloggio
deve essere organizzata in appartamenti contigui collocati in civili
abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni
degli ospiti accolti. Ogni unità appartamento deve contenere:
·
camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
·
per le camere da letto doppie, disposizione
dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
·
un locale per servizi igienici,
assistiti per la non autosufficienza, ogni due camere da letto;
·
dotazione di condizionatore
d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La
struttura deve comprendere una sala pranzo, una cucina attrezzata, uno spazio
destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica
abilitata a disposizione degli ospiti.
La
struttura deve comprendere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e
donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico
riservato per il personale.
Non
devono essere presenti barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità
interna alla struttura.
|
Articolo 56
(Gruppo appartamento)
1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
Il gruppo appartamento è struttura residenziale a
bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti
maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, privi di validi
riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o
sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la
presenza di operatori in maniera continuativa.
|
Ricettività
|
Da un minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti.
|
Prestazioni
|
Il gruppo appartamento è struttura avente
caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario,
a carattere professionale. Il gruppo appartamento prevede l’autonomia nella
preparazione e nella somministrazione dei pasti e nelle altre attività della
vita quotidiana.
|
Personale
|
Un coordinatore
responsabile della struttura, nella figura dell’educatore professionale o
dell’assistente sociale, che assicuri una presenza di almeno 12 ore
settimanali. Personale ausiliario nel numero di 1 per gruppo appartamento,
che garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 6 ore
giornaliere.
|
Modulo
abitativo
|
Il gruppo appartamento
deve essere organizzato in civile abitazione, adeguatamente arredata e
dimensionata in relazione ai bisogni degli ospiti, con camere da letto
singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con
uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto. La
struttura deve prevedere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e
per donne, assistito per la non autosufficienza, in misura di uno ogni 6
ospiti. Per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in
orizzontale, evitando la disposizione “a castello”. La struttura deve comprendere
una sala pranzo e una cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività
giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione
degli ospiti. Non devono essere presenti barriere architettoniche per
l’accesso e la mobilità interna alla struttura.
|
Articolo 57
(Comunità
socio-riabilitativa)
1.
La Comunità
socio-riabilitativa deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
La comunità socio-riabilitativa
è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario
destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in
situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi del sostegno
familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto
individuale. La Comunità può essere costituita da moduli destinati ad un
massimo di 20 ospiti, più eventuali 2 posti per le urgenze. E’ proponibile
nel medesimo stabile la compresenza di più moduli abitativi fino ad un
massimo di tre.
La struttura è
finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e
soddisfacente a persone maggiorenni in situazione di compromissione
funzionale, con nulla o limitata autonomia, e assicura l’erogabilità
d’interventi socio sanitari non continuativi assimilabili alle forme di
assistenza rese a domicilio.
La comunità
socio-riabilitativa si configura come struttura idonea a garantire il “dopo
di noi” per disabili gravi senza il necessario supporto familiare; in questo
caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi territoriali per
l’inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e
indipendenza economica.
|
Ricettività
|
La comunità può essere
costituita da più nuclei aventi ciascuno la capacità ricettiva di 5 ospiti
per un massimo di 20 ospiti, più eventuali 2 posti per le emergenze. Ciascun
modulo abitativo deve ospitare ospiti che presentino caratteristiche di
omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di età.
|
Prestazioni
|
La struttura assicura
un elevato grado di assistenza, protezione e tutela nonché prestazioni
riabilitative e sanitarie, finalizzate alla crescita evolutiva delle persone
accolte. Attua interventi mirati e personalizzati per lo sviluppo
dell’autonomia personale e sociale e l’acquisizione e/o il mantenimento di
capacità comportamentali ed affettivo-relazionali.
La
comunità offre:
-
assistenza tutelare diurna e notturna;
-
attività educative indirizzate
all’autonomia;
-
attività riabilitative mirate
all’acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive
ed affettivo-relazionali;
-
attività di socializzazione;
-
somministrazione pasti.
In
presenza di diversamente abili gravi, le prestazioni erogate nella Comunità
trovano copertura con oneri a carico della ASL competente in misura non
inferiore al70% della retta totale, come previsto dal DPCM 29 novembre 2001
(All. 1C).
|
Personale
|
Educatori professionali,
educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi per diversamente
abili e assistenti sociali, in misura di almeno 1 ogni 5 ospiti. Presenza
programmata di psicologi, infermieri e tecnici della riabilitazione;
personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10 ospiti.
Il coordinatore della
struttura deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o
titolo equipollente, ovvero, solo per il personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, di altro diploma di laurea o di
diploma di maturità, con esperienza nel ruolo specifico di durata non
inferiore a cinque anni.
Personale ausiliario
nel numero di 1 ogni 10 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne,
per un minimo di 18 ore settimanali.
|
Modulo
abitativo
|
La
struttura è costituita da:
·
camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
·
servizio igienico, attrezzato per
la non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza, con la quale deve
essere comunicante;
·
per le camere da letto doppie,
la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
·
dotazione
di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da
parte degli ospiti.
La
struttura deve comprendere una sala pranzo e cucina attrezzata, uno spazio
destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica
abilitata a disposizione degli ospiti. Deve, inoltre, essere dotata, per ogni
piano, di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso
collettivo,opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per
il personale.
Tutti
i locali sono privi di barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzati
per la non autosufficienza.
|
Articolo 58
(Residenza sociosanitaria
assistenziale per diversamente abili)
1.
La residenza protetta o residenza sociosanitaria assistenziale è una struttura che
deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
La residenza
sociosanitaria assistenziale, di seguito denominata RSSA, eroga prevalentemente
servizi socioassistenziali a persone in situazione di handicap con gravi
deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che non
necessitano di prestazioni sanitarie complesse in RSA, ma che richiedono un
alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo,
assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non
sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase
acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità
dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.
La RSSA
è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari dell’ambito
territoriale, comprendenti l’assistenza medico-generica, l’assistenza
farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i
centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la
continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e
per ridurre l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in
strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le
caratteristiche sopra individuate.
L’ospitalità
presso la RSSA fa riferimento a programmi di lunga durata. L’accesso alle
prestazioni erogate dalla RSSA, in regime di accreditamento con l’Ambito e la
ASL, avviene attraverso la
Unità di Valutazione multidimensionale, di cui all’art. 59,
comma 4, della legge regionale.
Le
RSSA sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti
di accoglienza alberghiera.
|
Ricettività
|
Ciascun modulo
abitativo può ospitare fino a un massimo di 20 ospiti. La capienza massima
della struttura non può superare i 120 ospiti.
|
Prestazioni
|
Le RSSA assicurano le seguenti prestazioni:
-
assistenza tutelare diurna e
notturna;
-
attività riabilitative ed
educative;
-
prestazioni infermieristiche;
-
prestazioni e servizi
alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale
|
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori
amministrativi;
Servizi generali:
·
cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco,
2 ausiliari per una struttura di 120 posti letto;
·
lavanderia e stireria: 1 addetto
fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni
ulteriore quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni sociosanitarie:
• Educatori professionali o terapisti occupazionali: 18 ore
settimanali di prestazioni ogni 60 ospiti;
Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti;
Infermieri:
in organico 1 unità ogni 15 ospiti; durante il servizio notturno è garantita
la reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella struttura;
Tecnici
della riabilitazione (tecnici della riabilitazione psichiatrica,
fisioterapisti, logopedisti, terapisti della riabilitazione) in rapporto di
18 ore settimanali ogni modulo di 20 ospiti, e comunque in misura funzionale
rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M.;
Assistente sociale: 6 ore settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.
Per
il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al
Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale
in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della
realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non
inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le
strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA,
e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere
riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del
presente regolamento.
Almeno
uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del patentino ACLS.
La
struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella figura di un medico
specialista, preferibilmente in medicina fisica e riabilitativa o
specializzazione equipollente, impegnato con prevalenti compiti di
coordinamento in materia di riabilitazione e di dietetica, nonché di
coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione
di protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il
coordinatore è, inoltre, preposto alle relazioni con la competente Unità di
Valutazione Multidimensionale che dispone il ricovero nella struttura e che
provvede alla valutazione del progetto personalizzato di assistenza e cura.
Il coordinatore è impegnato per un minimo di 6 h. settimanali di prestazioni
ogni 20 ospiti.
La ASL competente è
tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della RSSA i
seguenti interventi di rilievo sanitario:
-
assistenza medica generica
-
assistenza medica specialistica
-
fornitura di farmaci
-
fornitura di presidi sanitari.
Gli
interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di Valutazione
Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto personalizzato e di
disposizione del ricovero presso la struttura, e sono attivati dalla ASL
competente, tramite l’Area Farmaceutica, entro il termine di 1 settimana
dalla data del ricovero. I farmaci
e il materiale farmaceutico vengono presi in carico da personale sanitario
debitamente autorizzato, per iscritto, dal coordinatore della RSSA. Le ASL
possono concordare con le strutture interessate, previo protocollo di intesa,
la fornitura periodica dei farmaci di maggior utilizzo, al fine della continuità
assistenziale, prevedendo la rendicontazione periodica per le successive
forniture, purché in stretto raccordo con l’assistenza del medico di medicina
generale e degli specialisti, titolari della prescrizione delle terapie e dei
presidi.
Le cure
mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di
Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza
medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio
insiste la struttura.
|
Modulo
abitativo
|
·
RSSA di fascia alta (prima categoria):
camere da letto singole
con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno
spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti letto. Le
succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere
assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la
quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze
devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap
·
RSSA di fascia media (seconda
categoria):
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11, o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti
letto, o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 21 per
tre posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico,
anche esterno, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in
misura di uno ogni 3 ospiti. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze
devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap.
La
struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di
accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed
eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e
ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Ogni modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un locale
per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio
igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei
visitatori.
L’ambulatorio,
dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le
cure normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio
farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una
zona di attesa.
La
palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura
minima per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio
attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con
servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per
la non autosufficienza e deve essere assicurata una dotazione di
condizionatori d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte
degli ospiti.
|
2.
Le residenze protette già accreditate, ancorché provvisoriamente, e/o
convenzionate con le ASL ai sensi del Regolamento Reg. n. 1/1997 e successive
modificazioni, e classificate nella fascia A ovvero nella fascia B di cui
all’art. 1, comma 4, dello stesso regolamento, richiedono, entro tre anni dalla
entrata in vigore del presente regolamento, la nuova classificazione in base ai
requisiti posseduti e a quelli richiesti dal presente articolo. Nelle more di
tale riclassificazione restano vigenti le autorizzazioni in essere.
3.
Le strutture residenziali autorizzate all’esercizio, classificate come RSSA e
iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 53, comma 1 lett. b) della
legge regionale, possono accedere, all’accreditamento per l’assegnazione delle
quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone
parzialmente o del tutto non autosufficienti nei limiti degli indici di
fabbisogno fissati dalle norme regionali, degli obiettivi di riequilibrio
territoriale da conseguire a livello regionale e delle risorse assegnate per
l’assistenza sociosanitaria residenziale extra-ospedaliera, nel rispetto di
quanto previsto dal piano regionale sanitario e dal piano regionale delle
politiche sociali.
4.
Per le RSSA accreditate, che definiscano un rapporto convenzionale, con il
servizio sanitario regionale, l’ammontare della spesa a carico della ASL resta
determinato dai parametri di spesa già applicati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, secondo quanto determinato con la l.r. n. 14/2004,
art. 32, nelle more della rideterminazione delle rette, per la quota a carico
della ASL e per la quota a carico dell’Ambito ovvero dell’utente, previa
analisi di mercato condotta su tutto il territorio regionale, previa intesa con
l’ANCI Puglia e previa concertazione con le associazioni datoriali di
categoria, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di approvazione del
presente regolamento.
Articolo 59
(Residenza sociale
assistenziale per diversamente abili)
1.
La residenza sociale assistenziale è una struttura sociosanitaria a bassa
intensità assistenziale sanitaria, che deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
La residenza sociale assistenziale
eroga prevalentemente servizi socioassistenziali a persone in situazione di
handicap con medio-gravi deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i
64 anni, che richiedono un medio-alto grado di assistenza alla persona con
interventi di tipo educativo, assistenziale che non sono in grado di condurre
una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far
prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non possono
essere assistite a domicilio.
La residenza sociale è collegata funzionalmente con i servizi
sociosanitari dell’Ambito, comprendenti l’assistenza medico-generica,
l’assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare
integrata, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di
programmare la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la
dimissione e per ridurre l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere
ovvero in strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le
caratteristiche sopra individuate.
Le
Residenze sociali sono classificate di fascia alta e di fascia media in base
ai requisiti di accoglienza alberghiera.
|
Ricettività
|
Ciascun modulo
abitativo può ospitare fino a un massimo di 20 ospiti. La capienza massima
della struttura non può superare i 60 ospiti.
Nella struttura può
essere previsto anche un modulo abitativo fino a un massimo di 20 p.l. per ex
utenti psichiatrici che abbiano concluso l’iter riabilitativo nelle strutture
previste dalla legge e che necessitano solo di un intervento di
lungo-assistenza e di accoglienza sociale.
|
Prestazioni
|
Le Residenze sociali
assicurano le seguenti prestazioni:
-
assistenza tutelare diurna e
notturna;
-
attività socializzanti ed
educative;
-
prestazioni infermieristiche;
-
prestazioni e servizi
alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale
|
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori
amministrativi;
Servizi generali:
·
cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco,
2 ausiliari;
·
lavanderia e stireria: 1 addetto
fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni
ulteriore quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il
servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Il
servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle
esigenze della RSSA.
Prestazioni sociosanitarie:
·
Educatori professionali: 18 h.
settimanali di prestazioni ogni 60 ospiti;
·
Operatori Socio-Sanitari (OSS):
in organico 1 ogni 4 ospiti;
·
Infermieri: in organico 12 ore
giornaliere ogni 60 posti residenza;
·
Assistente sociale: 12 h.
settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti;
·
Tecnico della riabilitazione: in
misura funzionale rispetto all’eventuale progetto personalizzato di
assistenza definito dalla U.V.M., per le quali prestazioni la struttura si
avvale delle strutture del SSR.
Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla
definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni.
Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione
del personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more
della realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non
inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le
strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA,
e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato
in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente
regolamento.
Per
la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare,
è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area
socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto
all’art. 46 del presente regolamento da impegnare con prevalenti compiti di
coordinamento in materia di attività socializzanti, educative e di dietetica,
nonché di coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia
della applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione dei
casi. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 12 h. settimanali di
prestazioni ogni 30 ospiti.
La
ASL competente è tenuta ad
assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della Residenza sociale i
seguenti interventi di rilievo sanitario:
·
-assistenza medica generica
·
-assistenza medica specialistica
·
-fornitura di farmaci
·
-fornitura di presidi sanitari.
Le
cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di
Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza medica specialistica viene erogata a carico della
ASL nel cui territorio insiste la struttura.
|
Modulo
abitativo
|
·
Residenza sociale assistenziale di fascia alta
(prima categoria):
camere da
letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie
con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti letto.
Le succitate
dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la
non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere
comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere
attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap;
·
Residenza sociale assistenziale
di fascia media (seconda categoria):
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11, o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti
letto, o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 21 per
tre posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico,
anche esterno, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in
misura di uno ogni 3 assistiti. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze
devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap.
La
struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di
accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed
eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e
ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli
ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un locale
per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio
igienico e deve prevedere, inoltre, un bagno collettivo ad uso esclusivo dei
visitatori.
La
palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura
minima per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio
attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con
servizio igienico.
Tutti
i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza
|
2.
All’interno delle residenze sociali assistenziali per diversamente abili, le
eventuali prestazioni sanitarie necessarie per la cura e il benessere
dell’utente ospite, vengono erogate nel rispetto del modello organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale. Le residenze sociali, pertanto, non accedono
all’accreditamento con le ASL per l’assegnazione delle quote di spesa per
l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto
non autosufficienti.
3.
Le strutture protette che operano in regime completamente privato, e già
autorizzate ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/1983, mantengono
l’autorizzazione provvisoria di cui sono già in possesso, e adeguano i propri
standard strutturali ed organizzativi entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, formulando entro tale termine una nuova
istanza di autorizzazione.
Articolo 60
(Centro diurno
socio-educativo e riabilitativo)
1.
Il Centro diurno socio-educativo deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
Il centro diurno socio-educativo,
anche all’interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4
dell’art. 42 della legge, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno
finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della
persona e al sostegno della famiglia.
Il centro è destinato a
soggetti diversamente abili, anche psico-sensoriali, con notevole
compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni
riabilitative di carattere sociosanitario.
|
Ricettività
|
Massimo 30
utenti.
|
Prestazioni
|
Il centro pianifica le
attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza e assicura
l’apertura per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana.
Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le
risorse della comunità locale.
Il centro
deve, in ogni caso, organizzare:
·
attività educative indirizzate all’autonomia;
·
attività di socializzazione ed
animazione;-
·
attività espressive,
psico-motorie e ludiche;
·
attività culturali e di
formazione;
·
prestazioni sociosanitarie e
riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità
psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate.
Deve,
altresì, assicurare l’assistenza nell’espletamento delle attività e delle
funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale
(igiene personale), nonché la somministrazione dei pasti, in relazioni agli
orari di apertura.
Il
centro diurno socio-educativo assicura l’erogabilità delle prestazioni riabilitative,
nel rispetto del modello organizzativo del Servizio sanitario regionale.
Il
centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo
specifico con l’Ambito e con la
ASL.
|
Personale
|
Educatori
professionali, educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi per
diversamente abili e assistenti sociali, in misura di almeno 1 ogni 5 ospiti.
Presenza programmata di psicologi, altri operatori sociali, tecnici della
riabilitazione e della rieducazione funzionale (es: logopedisti,
psicomotristi, musicoterapisti, fisioterapisti).
Personale ausiliario2 nelle
ore di apertura del centro, in misura di 1 ogni 15 utenti. Il coordinatore
della struttura deve essere in possesso di laurea in educazione professionale
o titolo equipollente, ovvero, solo per il personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, di altro diploma di laurea o di
diploma di maturità, con esperienza nel ruolo specifico di durata non
inferiore a cinque anni.
_______
2 Si veda
quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del presente regolamento.
|
Modulo
abitativo
|
Il centro può
configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre
strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna
struttura.
La
struttura deve, in ogni caso, prevedere:
-
congrui spazi destinati alle attività, non
inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi
igienici e le zone ad uso collettivo;
-
zone ad uso collettivo, suddivisibili
anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di
socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività
individualizzate;
-
una zona riposo distinta dagli
spazi destinati alle attività;
-
autonomi spazi destinati alla
preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del
servizio;
-
spazio amministrativo;
-
linea telefonica abilitata a
disposizione degli/lle utenti;
-
servizi igienici attrezzati:
-
2 bagni per ricettività fino a
20 utenti, di cui uno destinato alle donne;
-
3 bagni per ricettività oltre 20
utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva
uomini/donne.
-
un servizio igienico per il
personale.
Tutti
i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.
|
CAPO III
(Strutture per Anziani)
Articolo 61
(Norma generale)
1.
Le strutture per anziani, come definite dall’art. 43 della legge regionale,
devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo e sono destinate ai cittadini
che abbiano raggiunto i limiti previsti per il pensionamento di vecchiaia
ovvero che, per sopravvenuta invalidità, non esercitino o non possano
proficuamente esercitare attività lavorativa.
Articolo 62
(Comunità alloggio)
1. La Comunità
alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
La comunità alloggio è
struttura residenziale autogestita in forma associata secondo le norme del Cod.
Civ., a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza
a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita
comunitaria e di reciproca solidarietà.
|
Ricettività
|
Da un minimo di 7 ad un
massimo di 12 ospiti.
|
Prestazioni
|
La comunità alloggio è
struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al
modello comunitario e garantisce attività a sostegno dell’autonomia
individuale e sociale.
|
Personale
|
Presenza programmata per
fasce orarie di un assistente sociale, che assicura una presenza di almeno 12
ore settimanali e viene individuato il coordinatore della struttura.
Presenza programmata di
altri operatori sociali per le attività di socializzazione ed animazione.
Personale ausiliario3 nel
numero di almeno 1 unità, che garantisca la presenza continuativa nell’arco
della giornata.
________
3
Si veda quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del presente
regolamento.
|
Modulo
abitativo
|
La comunità alloggio deve
essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono
essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli
ospiti accolti.
La
struttura deve contenere:
·
camere da letto singole con uno spazio
notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
·
per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
·
ogni stanza da letto deve essere
dotata di un servizio igienico attrezzato per l’igiene quotidiana completa
degli ospiti, dotato di campanello di allarme.
La
struttura deve comprendere una sala pranzo, di dimensioni non inferiori a 35
mq., e cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed
al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
La
struttura deve comprendere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e
donne, ad uso collettivo, per ogni piano, opportunamente attrezzato, ed un
servizio igienico riservato per il personale.
Deve
essere assicurata una dotazione di
condizionatori d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte
degli ospiti.
Non
devono essere presenti barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità
interna alla struttura.
|
Articolo 63
(Gruppo appartamento)
1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
Il gruppo appartamento
è struttura residenziale autogestita in forma associata, come nucleo civile
di convivenza, secondo le norme del C.C., a bassa intensità assistenziale,
consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani
autosufficienti che necessitano di una vita di coppia e comunitaria e di
reciproca solidarietà.
|
Ricettività
|
Da un
minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti.
|
Prestazioni
|
Sostegno abitativo e
prestazioni di sostegno alla cura materiale della persona in relazione ai bisogni
individuali degli ospiti.
|
Personale
|
Un coordinatore
responsabile della struttura, nella figura dell’assistente sociale, che
assicuri una presenza di almeno 12 ore settimanali. Personale ausiliario4 nel
numero di 1 per gruppo appartamento, che garantisca la presenza nelle ore
diurne, per un minimo di 6 ore giornaliere.
_________
4 Si veda
quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del presente regolamento.
|
Modulo
abitativo
|
Appartamenti
collocati in civili abitazioni, adeguatamente dimensionati in relazione ai
bisogni degli ospiti.
Ogni
appartamento deve contenere:
·
camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
·
un servizio igienico attrezzato
per l’igiene quotidiana completa ogni 3 ospiti, dotato di campanello di
allarme.
·
un locale soggiorno pranzo;
·
un locale cucina attrezzato;
·
una utenza telefonica
accessibile per gli ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli
ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Non devono essere presenti barriere architettoniche per l’accesso e la
mobilità interna alla struttura.
|
Articolo
64
(Casa alloggio)
1. La Casa alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari
|
La casa alloggio è
struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa
intensità assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di piccola
dimensione e varia tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una
vita autonoma e da servizi collettivi, destinata ad anziani autosufficienti.
|
Ricettività
|
Fino ad un massimo di
20 ospiti.
|
Prestazioni
|
Prestazioni e servizi
alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; attività di supporto nell’espletamento
delle funzioni e delle attività quotidiane; attività a sostegno
dell’autonomia individuale e sociale.
|
Personale
|
Un coordinatore
responsabile della struttura, nella figura dell’assistente sociale, che
assicuri una presenza di almeno 12 ore settimanali.
Personale ausiliario5 nel
numero di 1 per 10 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne, per
un minimo di 12 ore giornaliere.
_____________
5 Si veda
quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del presente regolamento.
|
Modulo
abitativo
|
La casa alloggio deve
essere organizzata in alloggi contigui, che costituiscono unità abitative
autonome all’interno della stessa struttura, adeguatamente arredati e
dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
Le stanze e i servizi
collettivi devono essere dotati d’impianto di condizionamento d’aria.
Ciascun
alloggio è composto da:
·
camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
cucina attrezzata e dispensa;
·
sala pranzo;
·
un locale per servizi igienici;
·
utenza telefonica accessibile
per gli ospiti.
L’unità abitativa minima è costituita da:
-
superficie netta compresa tra un
minimo di mq. 28 ed un massimo di mq 33, per una persona;
-
superficie netta compresa tra un
minimo di mq. 38 ed un massimo di mq 45 per due persone.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli
ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La
distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di
circolazione.
|
Articolo 65
(Casa di riposo)
1. La Casa di riposo deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia
e carattere; destinatari
|
La casa
di riposo è struttura sociale residenziale a prevalente accoglienza
alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani
autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché
gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati
condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma,
ovvero privi di altro supporto familiare.
|
Ricettività
|
Massimo 120 ospiti organizzati
in moduli con capienza massima di 30 ospiti.
|
Prestazioni
|
Un coordinatore
responsabile della struttura, nella figura dell’educatore professionale o
dell’assistente sociale, che assicuri una presenza di almeno 12 ore
settimanali. Personale ausiliario nel numero di 1 per 10 ospiti, che
garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.
Nella fascia notturna un operatore ausiliario ogni 20 ospiti.
Prestazioni e servizi
alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; attività di supporto
nell’espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane;attività a
sostegno dell’autonomia individuale e sociale.
|
Personale
|
Amministrazione:
responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi.
Servizi generali:
·
cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco,
2 ausiliari;
·
lavanderia e stireria: 1 addetto
fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni
ulteriore quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il
servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Il
servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle
esigenze della casa di riposo.
Prestazioni sociali:
-
1 Operatore Socio-Sanitario6 ogni
10 ospiti;
-
presenza programmata
dell’assistente sociale e dell’animatore socio-culturale;
-
personale ausiliario nel numero
di almeno 1 ogni 10 ospiti.
Prestazioni sanitarie:
Assicurate
mediante le strutture delle AA.SS.LL. e possono essere affidate ad un Medico
convenzionato con il SSR limitatamente agli aspetti igienico sanitari della
Casa di Riposo. L’assistenza medica in favore degli ospiti è assicurata dai
medici di medicina generale. Deve essere garantita nell’arco dell’intera
giornata la somministrazione di eventuali terapie prescritte, tramite figura
professionale infermieristica.
___________
6
Si veda quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 59 del presente
regolamento.
|
Modulo abitativo
|
La casa di riposo si
configura come entità autonoma, articolata in più moduli. Ciascun modulo si
compone di stanze camere da letto singole con uno spazio notte individuale di
non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a
mq. 14 per due posti letto.
Ogni camera da letto
deve essere dotata di un locale per servizi igienici direttamente
comunicante, ad uso esclusivo per gli ospiti della stessa camera, ed
attrezzato per l’igiene quotidiana completa degli ospiti.
Ciascun modulo deve,
altresì, comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, di dimensioni
adeguate alla presenza contemporanea degli ospiti previsti in ciascun modulo,
uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea
telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere dotato di un
servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo,
opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico e spogliatoio riservato
per il personale.
Deve essere assicurata
una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti destinati alla
fruizione da parte degli ospiti.
E’
presente, inoltre, nella struttura:
a)
un ambulatorio, collocato in apposito locale dove
possono essere praticate, oltre alle cure normali, le
consultazioni e le visite periodiche. Deve essere di dimensioni tali da
contenere un lavabo con acqua calda e fredda, almeno una scrivania, un
lettino, un armadio farmaceutico, un diafanoscopio, una zona spogliatoio;
deve essere dotato di un servizio igienico accessibile direttamente
dall’ambulatorio, preceduto da una zona di attesa.
b)
una palestra deve essere ubicata
in un locale appositamente attrezzato, destinato all’esercizio fisico degli
ospiti. Deve avere dimensioni sufficienti ad accogliere l’attrezzatura minima
indispensabile per consentire all’utente di mantenere una soddisfacente
efficienza motoria. In uno spazio attiguo alla palestra deve essere previsto
un deposito per attrezzi e uno spogliatoio con servizio igienico;
c)
un servizio igienico e uno
spogliatoio riservato per il personale.
Non
devono essere presenti barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità
interna alla struttura.
|
Articolo 66
(Residenza sociosanitaria
assistenziale per anziani)
1.
La residenza protetta o residenza sociosanitaria assistenziale è una struttura
che deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
La residenza sociosanitaria
assistenziale, di seguito denominata RSSA, eroga prevalentemente servizi
socioassistenziali a persone anziane, in età superiore ai 64 anni, con gravi
deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non
necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto
grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e
socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in
grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta,
non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità
dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio. La RSSA per anziani non può
ospitare ospiti con età inferiore a 64, ancorché diversamente abili gravi,
fatta eccezione per persone affette da demenze senili, morbo di alzheimer e
demenze correlate, anche se non hanno raggiunto l’età dei 64 anni.
La
RSSA è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari dell’Ambito e del
distretto, comprendenti l’assistenza medico-generica, l’assistenza
farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i
centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la
continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per
ridurre l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture
extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra
individuate. L’ospitalità presso la
RSSA fa riferimento a programmi di lunga durata. L’accesso
alle prestazioni erogate dalla RSSA avviene attraverso la Unità di
Valutazione multidimensionale, di cui all’art. 59, comma 4, della legge
regionale.
Le
RSSA sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti
di accoglienza alberghiera.
|
Ricettività
|
Ciascun modulo
abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza massima
della struttura non può superare i 120 ospiti.
|
Prestazioni
|
Le RSSA assicurano le
seguenti prestazioni:
-
assistenza tutelare diurna e
notturna;
-
attività riabilitative ed
educative;
-
prestazioni infermieristiche;
-
prestazioni e servizi
alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale
|
Amministrazione:
responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi generali:
·
cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco,
2 ausiliari (per la ricettività massima di 120 ospiti);
·
lavanderia e stireria: 1 addetto
fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni
ulteriore quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il
servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni sociosanitarie:
·
Educatori professionali o terapisti
occupazionali: 18 ore settimanali di prestazioni ogni 60 ospiti;
·
Operatori Socio-Sanitari (OSS):
in organico 1 ogni 4 ospiti;
·
Infermieri: in organico 1 unità
ogni 15 ospiti; durante il servizio notturno è garantita la reperibilità,
fatta salva la presenza di una unità nella struttura.
·
Tecnici della riabilitazione
nella misura definita in rapporto al piano individualizzato di assistenza,
garantendo, comunque, almeno 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30
ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato
di assistenza definito dalla U.V.M.;
Assistente
sociale: 6 h. settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.
Per
il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al
Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale
in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della
realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non
inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le
strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA,
e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere
riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del
presente regolamento.
Almeno uno degli operatori in presenza deve essere in possesso
del patentino ACLS. La struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella
figura di un medico specialista, preferibilmente in geriatria, in medicina
fisica e riabilitativa o specializzazione equipollente o affine, impegnato
con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione e di
dietetica, nonché di coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di
garanzia della applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la
gestione dei casi. Il coordinatore è, inoltre, preposto alle relazioni con la
competente Unità di Valutazione Multidimensionale che dispone il ricovero
nella struttura e che provvede alla valutazione del progetto personalizzato
di assistenza e cura. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 6 h.
settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.
La
ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti
della RSSA i seguenti interventi di rilievo sanitario:
-
assistenza medica generica
-
assistenza medica specialistica
-
fornitura di farmaci
-
fornitura di presidi sanitari.
Gli
interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di Valutazione
Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto personalizzato e di
disposizione del ricovero presso la struttura, e sono attivati dalla ASL
competente, tramite l’Area Farmaceutica, entro il termine di 1 settimana
dalla data del ricovero. I farmaci
e il materiale farmaceutico vengono presi in carico da personale sanitario
debitamente autorizzato, per iscritto, dal coordinatore della RSSA. Le ASL
possono concordare con le strutture interessate, previo protocollo di intesa,
la fornitura periodica dei farmaci di maggior utilizzo, al fine della continuità
assistenziale, prevedendo la rendicontazione periodica per le successive
forniture, purché in stretto raccordo con l’assistenza del medico di medicina
generale e degli specialisti, titolari della prescrizione delle terapie e dei
presidi..
Le
cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di
Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti. L’assistenza medica
specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la
struttura.
|
Modulo
abitativo
|
·
RSSA di fascia alta (prima categoria):
camere da letto singole
con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate
dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la
non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere
comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere
attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap
·
RSSA di fascia media (seconda
categoria):
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9, o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti
letto, o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 18 per
tre posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico,
anche esterno, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in
misura di uno ogni 3 assistiti. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze
devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap.
La
struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di
accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed
eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e
ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria
in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni
modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di
superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve
prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.
L’ambulatorio,
dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le
cure normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio
farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una
zona di attesa.
La
palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura
minima per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio
attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con
servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per
la non autosufficienza.
|
2.
Le residenze protette già accreditate, ancorché provvisoriamente, e/o
convenzionate con le ASL ai sensi del Regolamento Reg. n. 1/1997 e successive
modificazioni, e classificate nella fascia A ovvero nella fascia B di cui
all’art. 1, comma 4, dello stesso regolamento, richiedono, entro tre anni dalla
entrata in vigore del presente regolamento, la nuova classificazione in base ai
requisiti posseduti e a quelli richiesti dal presente articolo. Nelle more di
tale riclassificazione restano vigenti le autorizzazioni in essere.
3.
Le strutture residenziali che abbiano i requisiti per essere autorizzate, e
classificate come RSSA e iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 53,
comma 1 lett. b) della legge regionale, possono accedere, previa verifica di
compatibilità di cui all’art. 35 del presente regolamento, all’accreditamento
per l’assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario
fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti nei limiti
degli indici di fabbisogno fissati dalle norme regionali, degli obiettivi di
riequilibrio territoriale da conseguire a livello regionale e delle risorse
assegnate per l’assistenza sociosanitaria residenziale extra-ospedaliera, nel
rispetto di quanto previsto dal piano regionale sanitario e dal piano regionale
delle politiche sociali.
4.
Per le RSSA accreditate, che definiscano un rapporto convenzionale con il
servizio sanitario regionale, l’ammontare della spesa a carico della ASL resta
determinato dai parametri di spesa già applicati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, secondo quanto determinato con la l.r. n. 14/2004,
art. 32, nelle more della rideterminazione delle rette, per la quota a carico
della ASL e per la quota a carico dell’Ambito ovvero dell’utente, previa
analisi di mercato condotta su tutto il territorio regionale, previa intesa con
l’ANCI Puglia e previa concertazione con le associazioni datoriali di
categoria, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di approvazione del
presente regolamento.
5. Per le RSSA per anziani già autorizzate ed operanti alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, che ospitino anche ospiti di età
inferiore ai 64 anni e in condizioni di disabilità e non autosufficienza grave,
al fine di non arrecare disagio psico-fisico agli ospiti, gli stessi ospiti
potranno permanere nelle stesse strutture entro il limite di 10 ospiti. Laddove
il numero di ospiti diversamente abili gravi superi le dieci unità, deve essere
realizzato un modulo dedicato all’utenza disabile, nella stessa struttura, con
capienza non superiore a n. 20 posti letto, che rispetti gli standard
strutturali e organizzativi di cui all’art. 59 del presente regolamento.
Articolo 67
(Residenza sociale
assistenziale per anziani)
1.
La residenza sociale assistenziale è una struttura sociosanitaria a bassa
intensità assistenziale sanitaria, che deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari
|
La residenza sociale assistenziale,
eroga prevalentemente servizi socioassistenziali a persone anziane, in età
superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici, che non necessitano di
prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di
assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale, che non sono in
grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta,
non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità
dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.
La
residenza sociale è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari
dell’Ambito, comprendenti l’assistenza medico-generica, l’assistenza
farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i
centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la
continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e
per ridurre l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in
strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche
sopra individuate.
Le Residenze
sociali sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai
requisiti di accoglienza alberghiera.
|
Ricettività
|
Ciascun
modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza
massima della struttura non può superare i 120 ospiti.
|
Prestazioni
|
Le
Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:
-
assistenza tutelare diurna e
notturna;
-
attività socializzanti ed
educative;
-
prestazioni infermieristiche;
-
prestazioni e servizi
alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale
|
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori
amministrativi;
Servizi generali:
·
cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2
ausiliari (per la ricettività massima di 120 ospiti);
·
lavanderia e stireria: 1 addetto
fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni
ulteriore quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia
deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni sociosanitarie:
·
Operatori Socio-Sanitari (OSS):
in organico 1 ogni 4 ospiti;
·
Infermieri: in organico 12 ore
giornaliere ogni 60 posti residenza;
·
Tecnici della riabilitazione: in
rapporto di 9 ore settimanali ogni nucleo da 30 ospiti, e comunque in misura
funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla
U.V.M., per il quale la struttura può avvalersi delle prestazioni delle
strutture del SSR;
·
Assistente sociale: 12 h.
settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.
Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla
definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni.
Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione
del personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more
della realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non
inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le
strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA,
e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere
riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del
presente regolamento.
La struttura deve avere un coordinatore sociale, nella figura
di un assistente sociale laureato, di un educatore o educatore professionale,
impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di attività
socializzanti, educative e di dietetica, nonché di coordinamento dell’intera
attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli
omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è
impegnato per un minimo di 12 h. settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.
La
ASL competente è tenuta ad
assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della Residenza sociale i
seguenti interventi di rilievo sanitario:
-
assistenza medica generica
-
assistenza medica specialistica
-
fornitura di farmaci
-
fornitura di presidi sanitari.
Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono
assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza
medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio
insiste la struttura.
|
Modulo abitativo
|
·
Residenza sociale assistenziale di fascia alta
(prima categoria): camere da letto singole con uno spazio notte individuale
di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a
mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio
igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di
uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo
abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico
assistito per la non autosufficienza;
·
Residenza sociale assistenziale
di fascia media (seconda categoria): camere da letto singole con uno spazio
notte individuale di non meno di mq. 9, o doppie con uno spazio notte
individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto, o triple con uno
spazio complessivamente non inferiore a mq. 18 per tre posti letto. Le
succitate dimensioni escludono il servizio igienico, anche esterno, che deve
essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni 3
assistiti.
La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per
categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala
pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e
ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria
in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale
per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio
igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei
visitatori.
La palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere
l’attrezzatura minima per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria;
in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo
spogliatoio con servizio igienico.
Tutti
i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza
|
2.
All’interno delle residenze sociali assistenziali per anziani, le eventuali
prestazioni sanitarie necessarie per la cura e il benessere dell’utente ospite,
vengono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario
Regionale. Le residenze sociali, pertanto, non accedono ad accreditamento con
le ASL per l’assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo
sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti.
3.
Le strutture protette che operano in regime completamente privato, e già
autorizzate ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/1983, mantengono
l’autorizzazione provvisoria di cui sono già in possesso, e adeguano i propri
standard strutturali ed organizzativi entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, formulando entro tale termine una nuova
istanza di autorizzazione.
Articolo 68
(Centro diurno)
1. Il Centro diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
Il centro diurno è
struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo
d’incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all’interno o in collegamento
con le strutture di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’art. 43 della legge
regionale, l’erogabilità delle prestazioni che rispondano a specifici bisogni
della popolazione anziana.
|
Ricettività
|
Fino ad un massimo di
30 utenti
|
Prestazioni
|
Il centro organizza le
proprie attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza e
assicura l’apertura per otto ore al giorno, e per almeno cinque giorni a
settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate
attivando le risorse della comunità locale. Deve assicurare l’assistenza
nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso
prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale) e sanitario
correlate alle terapie prescritte dai medici curanti, nonché un servizio
lavanderia e la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di
apertura.
Il centro
organizza, inoltre:
·
attività educative a supporto
dell’autonomia;
·
attività di socializzazione ed
animazione;
·
attività culturali e
ludico-ricreative;
·
attività psico-motorie.
Il centro assicura il servizio di trasporto sociale, salvo
accordi diversi con i Comuni.
|
Personale
|
Almeno un educatore
professionale e un’assistente sociale per 18 ore settimanali, per assicurare
il funzionamento della struttura. Presenza programmata di operatori addetti
all’assistenza in misura adeguata al numero, alle caratteristiche e alle
esigenze dell’utenza.
Animatori
sociali e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle
specifiche attività programmate; presenza fissa di personale ausiliario in
misura di 1 ogni 15 ospiti.
Le attività di
socializzazione ed animazione, le attività culturali e ludico-ricreative, le
attività psico-motorie possono essere oggetto di convenzione con i soggetti di
cui all’art. 21 commi 4 e 5.
|
Modulo
abitativo
|
Il centro può
configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre
strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna
struttura.
Gli
ambienti devono essere dotati d’impianto di condizionamento d’aria.
La
struttura, di dimensione non inferiore a 150 mq., deve, in ogni caso,
prevedere:
·
congrui spazi destinati alle
attività;
·
zone ad uso collettivo,
suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività
di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di
attività individualizzate;
·
una zona riposo distinta dagli
spazi destinati alle attività;
·
autonomi spazi destinati alla preparazione
e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
·
linea telefonica accessibile per
gli utenti;
·
un locale destinato a servizi
igienici ogni 10 utenti, distinto per uomini e donne e, in ogni caso, almeno
un locale per servizi igienici per piano, di cui almeno uno attrezzato per la
non autosufficienza;
·
un servizio igienico -
spogliatoio per il personale.
Tutti i servizi devono essere dotati della massima
accessibilità.
|
CAPO
IV
(Strutture per persone con
problematiche psico-sociali)
Articolo 69
(Norma generale)
1.
Le strutture per persone con problematiche psico-sociali, come definite
dall’art. 44 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti dal
presente capo.
Articolo 70
(Casa famiglia o casa per
la vita per persone con problematiche psicosociali)
1. La casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali
deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari
|
La casa per
la vita è una casa famiglia per persone con problematiche psicosociali,
intesa come struttura residenziale a carattere prevalentemente sociale e a
bassa intensità assistenziale sanitaria, per accoglienza temporanea o
permanente, consistente in un nucleo, anche autogestito, di convivenza a
carattere familiare per persone con problematiche psicosociali
definitivamente uscite dal circuito sanitario/psichiatrico, prive di validi
riferimenti familiari, e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del
livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociale
e/o lavorativo.
|
Ricettività
|
Fino a
6-8 ospiti, per ciascun modulo abitativo, fino ad un massimo di due moduli
abitativi per struttura.
|
Prestazioni
|
La casa per la vita è
struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative proprie della
casa famiglia, orientate al modello comunitario. L’attività e gli interventi
vengono attuati in base al progetto individualizzato predisposto dai
competenti servizi sociali, in collaborazione con i servizi sanitari e
socio-assistenziali territoriali.
La vita comunitaria è
improntata a modalità di collaborazione nel gestire l’organizzazione
domestica, nonché all’inserimento degli ospiti nel contesto sociale e lavorativo.
Gli interventi vengono
attuati in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali
territoriali.
Le eventuali
prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale
Qualora il progetto
personalizzato definito dalla UVM preveda la erogazione di prestazioni
terapeutiche e socioriabilitative per gli ospiti con problemi psichiatrici,
e/o delle famiglie di provenienza, le ASL possono definire intese per il
riconoscimento di un concorso al costo delle prestazioni non superiore al 40%
del costo complessivo per giornata di permanenza dell’utente, ai sensi di
quanto previsto al punto 9. dell’Assegnato 1C del DPCM del 29.11.20017.
__________
7
In questo caso le strutture devono essere accreditate dal Servizio Sanitario
Regionale.
|
Personale
|
Personale
ausiliario per la gestione dei bisogni domestici in misura adeguata al numero
degli ospiti e educatori professionali in maniera non continuativa. Presenza programmata
dell’assistente sociale e dell’educatore professionale.
|
Modulo abitativo
|
La casa per la vita
deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria e
l’integrazione sociale degli ospiti. Gli spazi devono essere adeguatamente
arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
Il modulo abitativo è
costituito da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di
mq. 9 o doppie con uno spazio notte complessivamente non inferiore a mq. 14 e
deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre ospiti.
Il modulo abitativo
deve comprendere la sala pranzo e la cucina, uno spazio destinato alle
attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti.
Deve essere assicurata
una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti destinati alla
fruizione da parte degli ospiti.
|
Articolo 71
(Comunità alloggio per
ex-tossicodipendenti)
1. La Comunità alloggio per ex tossicodipendenti deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
La comunità alloggio
per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a bassa
intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti privi
di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno
l’allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel
percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
|
Ricettività
|
Da un
minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti
|
Prestazioni
|
La comunità alloggio è
struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al
modello comunitario. L’attività educativa viene attuata in base al progetto
individualizzato predisposto dai competenti servizi sociali.
La vita comunitaria è
improntata a modalità di collaborazione nel gestire l’organizzazione
domestica, nonché all’inserimento degli ospiti nel contesto sociale.
Gli interventi vengono
attuati in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali
territoriali.
|
Personale
|
Personale ausiliario8 per
i servizi di assistenza alla persona in misura di 1 per modulo abitativo che assicuri
la presenza giornaliera minima di 12 ore.
Un
coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell’assistente
sociale o dell’educatore o dell’educatore professionale, che assicuri una
presenza di almeno 12 ore settimanali.
Presenza
programmata dello psicologo e di altre figure sociali per la realizzazione di
attività rieducative, di socializzazione e di inserimento lavorativo.
_________
8
Si veda quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 59 del presente
regolamento.
|
Modulo
abitativo
|
La
comunità alloggio deve essere organizzata in modo da favorire la vita
comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
La struttura
è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno
di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per
due posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici
ogni tre ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli
ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La
struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato
alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti.
|
Articolo 72
(Gruppo appartamento per
ex-tossicodipendenti)
1. Il Gruppo appartamento per ex tossicodipendenti deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia e carattere; destinatari
|
Il
gruppo appartamento per ex tossicodipendenti è struttura residenziale
temporaneo permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare,
autogestito da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali
si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano
di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento
sociale.
|
Ricettività
|
Da un minimo di 2 ad un
massimo di 6 ospiti.
|
Prestazioni
|
Il gruppo appartamento
è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al
modello familiare e garantisce attività a sostegno dell’autonomia individuale
e sociale.
|
Personale
|
Personale ausiliario
per i servizi di pulizia in misura adeguata al numero degli ospiti e
operatori sociali in maniera non continuativa. Presenza programmata
dell’assistente sociale e dello psicologo.
|
Modulo abitativo
|
Piccoli appartamenti per
civile abitazione inseriti in normali complessi edilizi. L’alloggio offre un
contesto di vita il più possibile simile all’ambiente familiare, comprendendo
spazi personali e spazi comuni adeguati per giorno e notte.
|
CAPO V
(Strutture per adulti con
problematiche sociali)
Articolo 73
(Norma generale)
1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali
come definite dall’art. 45 della legge regionale devono rispettare i requisiti
previsti dal presente capo.
Articolo 74
(Comunità alloggio per
gestanti e madri con figli a carico)
1. La Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico
deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
La comunità alloggio
per gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a bassa
intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in
un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e
madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le
quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare e che
necessitano di sostegno nel percorso d’inserimento o reinserimento sociale.
|
Ricettività
|
Fino ad
un massimo di 8 ospiti adulte più 2 posti per l’ospitalità d’urgenza.
|
Prestazioni
|
La comunità assicura:
servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con particolare riferimento alla funzione genitoriale.
Le ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità
nell’arco dell’intera giornata.
|
Personale
|
Nella comunità opera
almeno un educatore impegnato, in stretta collaborazione con i servizi
sociali e socio-sanitari territoriali, a ricostruire o mediare i rapporti
delle donne accolte con i loro contesti di provenienza. E’ garantita,
inoltre, la presenza di operatori in misura di 1 ogni 5 ospiti adulte.
|
Modulo
abitativo
|
La comunità deve essere
organizzata in strutture ad hoc adeguatamente dimensionate in relazione ai
bisogni degli/lle accolti.
La struttura è
costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di
mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due
posti letto; ogni donna deve poter dormire con il suo bambino, ove presente.
La
struttura deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni
tre ospiti adulte, di un locale soggiorno-pranzo, di una cucina, nonché di
postazione telefonica accessibile per le ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli
ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Articolo 75
(Gruppo appartamento per
gestanti e madri con figli a carico)
1. Il Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a
carico deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
Il gruppo appartamento per
gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a bassa
intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in
un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e
madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le
quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare e che
necessitano di sostegno nel percorso d’inserimento o reinserimento sociale.
|
Ricettività
|
Da un
minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti adulte.
|
Prestazioni
|
Servizi di cura alla
persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell’autonomia
individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale.
Le ospiti partecipano alla
gestione della vita ordinaria del gruppo nell’arco dell’intera giornata.
|
Personale
|
Nella struttura opera
almeno un educatore impegnato, in stretta collaborazione con i servizi
sociali e socio-sanitari territoriali, a ricostruire o mediare i rapporti
delle donne accolte con i loro contesti di provenienza.
E’
garantita, inoltre, la presenza di operatori ausiliari in misura sufficiente
a garantire assistenza materiale alle ospiti.
Presenza
programmata di assistente sociale,
pedagogista, psicologo e altri
operatori sociali.
|
Modulo
abitativo
|
Appartamenti
per civile abitazione.
Ogni
appartamento deve comprendere:
·
camere da letto singole per ogni
donna, in cui può essere aggiunto solo il letto del bambino;
·
locali per servizi igienici in misura
di almeno 1 ogni 3 ospiti;
·
un locale soggiorno-pranzo;
·
cucina;
·
postazione telefonica
accessibili per le ospiti.
|
Articolo 76
(Alloggio sociale per
adulti in difficoltà)
1. L’alloggio sociale per adulti in difficoltà deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
L’alloggio sociale per
adulti in difficoltà è struttura che offre una risposta temporanea alle esigenze
abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale
prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo
familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o
contrastante con il progetto individuale.
|
Ricettività
|
Fino ad un massimo di
10 ospiti. La permanenza è, di norma, limitata ad un periodo di 6 mesi.
|
Prestazioni
|
L’alloggio sociale è
struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
comunitario e svolge, prevalentemente, attività socio-educative volte allo
sviluppo dell’autonomia individuale e sociale, nonché all’inserimento e
reinserimento lavorativo. Tutte le attività vengono svolte in stretta
collaborazione con i servizi del territorio.
|
Personale
|
Il coordinamento della
struttura è affidato ad un assistente sociale oppure ad un educatore, che
assicura una presenza di almeno 18 h settimanali. Operano, inoltre, nella
struttura animatori sociali o di comunità e, in presenza di persone
immigrate, mediatori interculturali. Presenza programmata dello psicologo e
altri operatori sociali. Personale ausiliario per i servizi di pulizia in
misura di 1 ogni 10 ospiti, assicurando una copertura giornaliera di almeno 3
h; inoltre gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della
comunità nell’arco dell’intera giornata. L’alloggio sociale deve assicurare
il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali e con le principali
agenzie educative e i centri preposti a promuovere l’inserimento e il
reinserimento lavorativo.
|
Modulo
abitativo
|
L’ alloggio sociale
deve essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria.
Gli spazi devono essere
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti
accolti.
La struttura è
costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di
mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due
posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici
ogni tre ospiti.
La struttura deve
comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività
giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli
ospiti.
|
Articolo 77
(Centro di pronta accoglienza
per adulti)
1. Il Centro di pronta accoglienza per adulti deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia
e carattere; destinatari
|
Il
centro di pronta accoglienza per adulti è struttura residenziale a carattere
comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.
|
Ricettività
|
Fino ad
un massimo di 12 ospiti
|
Prestazioni
|
Il centro assicura: servizi
di cura alla persona, azioni volte a garantire una pronta risposta ai bisogni
primari, azioni volte ad assicurare, per quanto possibile, la continuità con
le attività lavorative eventualmente in corso, il funzionamento nell’arco
delle 24 ore, per tutto l’anno e la somministrazione dei pasti.
|
Personale
|
Il
centro è condotto da un numero di operatori in misura sufficiente a garantire
nell’arco delle ore diurne la presenza di almeno un educatore ogni 4 ospiti.
Presenza
programmata dello psicologo, dell’assistente sociale e di altri operatori
sociali. Gli operatori sono affiancati da altro personale addetto ai
servizi generali in misura sufficiente a garantire la funzionalità della
struttura.
|
Modulo
abitativo
|
Il centro,
adeguatamente arredato e dimensionato in relazione ai bisogni degli ospiti è
costituito da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di
mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
14 per due posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici ogni tre ospiti.
La
struttura deve comprendere la sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio
destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica
abilitata a disposizione degli ospiti.
|
Articolo 78
(Centro di accoglienza per
persone sottoposte
o già sottoposte a
provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale)
1.
Il Centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti
privativi o limitativi della libertà personale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari
|
Il centro di accoglienza
per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o
limitativi della libertà personale è struttura residenziale a carattere
comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, secondo modalità
concordate con i servizi territoriali competenti riguardo alla gestione del
percorso trattamentale della persona in ambito penale.
Il centro può ospitare,
a titolo esemplificativo: detenuti soggetti a misure alternative al carcere;
detenuti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno (per i momenti
della giornata non occupati da attività lavorative come il pranzo, il
pomeriggio, la cena, notte esclusa); detenuti in “permesso premio” (3-15
giorni); detenuti in regime di detenzione domiciliare o di affidamento in
prova al Servizio Sociale (per il periodo concordato con l’Autorità
Giudiziaria o con la Magistratura
di Sorveglianza); imputati in regime di arresti domiciliari; ex detenuti. I
tempi di permanenza nella struttura possono variare da pochi giorni per i
permessi premio, ad un anno, salvo specifiche esigenze dettate dal
procedimento penale.
|
Ricettività
|
Da un
minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti.
|
Prestazioni
|
Il centro offre
accoglienza ed ospitalità e garantisce attività a sostegno dell’autonomia
individuale e sociale quali, ad esempio:
·
facilitazione all’inserimento ed
al reinserimento socio-lavorativo;
·
corsi di formazione
professionale;
·
facilitazione alla ricerca
abitativa.
|
Personale
|
Educatori, assistenti
sociali ed esperti dell’inserimento lavorativo con presenza non inferiore a
18 h settimanali, per assicurare lo svolgimento delle specifiche attività
programmate.
Il centro può essere
autogestito dagli ospiti sia per la pulizia che per quel che riguarda il
sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore
responsabile delle attività, nella figura dell’educatore o dell’assistente
sociale.
|
Modulo abitativo
|
Il centro di
accoglienza deve essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria.
Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai
bisogni degli ospiti accolti.
La struttura è
costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq.
9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due
posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici
ogni tre ospiti.
La struttura deve
comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività
giornaliere, una linea telefonica a disposizione degli ospiti.
|
Articolo 79
(Centro sociale rieducativo
per persone sottoposte
o già sottoposte a
provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale)
1.
Il Centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a
provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale è una struttura
che eroga servizi a supporto della funzione rieducativa che l’Amministrazione
Penitenziaria è chiamata a svolgere, al fine di sostenere il percorso
rieducativo con il percorso di reinserimento sociale. Il Centro ha le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
Il centro sociale rieducativo
per detenuti è struttura semi-residenziale a carattere comunitario e a ciclo
diurno, che sviluppa un programma rieducativo personalizzato rivolto a
detenuti ristretti a cui venga consentito di trascorrere parte del giorno
fuori dell’istituto di pena, per partecipare ad un programma di trattamento
concordato tra il direttore dello stesso istituto di pena e il responsabile
del centro, secondo modalità concordate con i servizi territoriali competenti
riguardo alla gestione del percorso trattamentale della persona in ambito
penale.
Il centro può ospitare:
detenuti soggetti a misure alternative al carcere; detenuti in regime di
semilibertà; detenuti in “permesso premio” (3-15 giorni); detenuti in regime
di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al Servizio Sociale (per
il periodo concordato con l’Autorità Giudiziaria o con la
Magistratura di Sorveglianza); imputati in regime di
arresti domiciliari.
|
Ricettività
|
Fino ad un massimo di
50 ospiti
|
Prestazioni
|
Il centro consente lo svolgimento
di attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale, mediante
percorsi rieducativi personalizzati finalizzati:
-
al superamento di stili di vita
e di comportamenti tipici degli ambienti devianti;
-
alla riflessione interiore quale
stimolo al cambiamento e ad un corretto e costruttivo rapporto con il
contesto sociale esterno.
Per
raggiungere tali finalità il centro può sviluppare, ad esempio, le seguenti
attività:
·
ricostituzione di un sistema di
relazioni all’interno della comunità locale;
·
tutoraggio nell’avvio di un
percorso di riavvicinamento alla e con la famiglia di origine, prestando
particolare attenzione verso figli minorenni;
·
orientamento al lavoro
attraverso valutazione delle competenze, ed avvio a percorsi di
riqualificazione e di formazione professionale, nonché accompagnamento
all’avvio di percorsi di autoimpresa e di inserimento in cooperative sociali;
·
accompagnamento nell’inserimento
sociale, attraverso tutoraggio nello svolgimento di adempimenti burocratici,
ricerca abitativa, ecc..
Il
centro opera in stretto contatto con l’Amministrazione Penitenziaria, ivi
inclusi gli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna competenti per territorio,
e può svolgere attività di tutoraggio anche per i percorsi di reinserimento
sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure alternative alla
detenzione, impegnate in lavori di pubblica utilità ovvero in tirocini e
stages presso le organizzazioni del privato sociale.
|
Personale
|
Educatori, assistenti sociali
e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche
attività programmate.
Il
centro può essere autogestito dagli ospiti sia per la pulizia che per quel
che riguarda il sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore
responsabile delle attività, che è un assistente sociale ovvero un educatore,
il quale assicura una presenza nella struttura non inferiore a 18 h
settimanali.
Educatori
nella misura di 1 ogni 10 ospiti.
Presenza
programmata dello psicologo e di artigiani e maestri d’arte per la
realizzazione di laboratori artigianali e altre attività di avvio al lavoro.
|
Modulo abitativo
|
Il centro sociale
rieducativo deve essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria.
Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai
bisogni degli ospiti accolti.
|
Articolo 80
(Casa rifugio per donne
vittime di violenza)
1. La casa rifugio per donne vittime di violenza deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari
|
La casa rifugio per
donne vittime di violenza è struttura residenziale a carattere comunitario
che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica
con o senza figli, e a donne vittime della tratta e sfruttamento sessuale,
per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la
violenza, e l’inserimento in comunità.
La casa rifugio è stata
concepita per offrire alle donne un luogo sicuro in cui sottrarsi alla
violenza e all’aggressività dei soggetti che la praticano. E’ un luogo in cui
intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento emotivo e
materiale dalla relazione violenta e ricostruire con serenità la propria
autonomia.
L’indirizzo della
struttura deve essere protetto e segreto.
|
Ricettività
|
Fino ad
un massimo di 10 ospiti, con i loro bambini se presenti.
|
Prestazioni
|
Servizi di cura alla
persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell’autonomia
individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale.
Sostegno psicologico
per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla
relazione violenta e di ricostruzione della propria autonomia.
Viene inoltre erogata
consulenza legale e attività di orientamento e valutazione delle competenze e
delle abilità delle ospiti per indirizzarle verso nuovi sbocchi relazioni con
il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per la indipendenza
economica.
La casa rifugio opera a
stretto contatto con i centri antiviolenza operanti sul territorio.
Laddove per le ospiti
siano necessarie prestazioni a rilievo sanitario, queste sono erogate, quanto
possibile, all’interno della casa rifugio, per garantire le necessarie
condizioni di sicurezza e riservatezza, nel rispetto del modello
organizzativo della ASL competente.
|
Personale
|
Nella comunità opera un
assistente sociale, con funzioni di coordinatore della struttura, per almeno
18 h settimanali. Operano inoltre educatori ed esperti di inserimento
lavorativo, per seguire i percorsi di reinserimento sociale e di inserimento
lavorativo. E’ prevista la presenza programmata dello psicologo.
Personale ausiliario
per i servizi di pulizia in misura di 1 ogni 10 ospiti, assicurando una
copertura giornaliera di almeno 6 h; e inoltre gli ospiti partecipano alla
gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata.
|
Modulo abitativo
|
Appartamenti
per civile abitazione.
Ogni
appartamento deve comprendere:
·
camere da letto singole o
doppie;
·
numero minimo di locali per
servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti;
·
un locale soggiorno-pranzo;
·
cucina.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli
ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Articolo 81
(Casa rifugio per persone
vittime di tratta)
1. La casa rifugio per persone vittime di tratta deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari
|
La casa rifugio per
persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo,
è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e
assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla
riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo ovvero
sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è
stata rilevata la situazione di sfruttamento.
La casa rifugio offre
alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza
degli sfruttatori ed in cui intraprendere in un ambiente protetto e con attività
di accompagnamento, percorsi per l’inserimento sociale e lavorativo, ovvero,
per il rientro nel Paese d’origine.
L’indirizzo della
struttura deve essere protetto e segreto.
|
Ricettività
|
Le strutture sono
distinte per uomini e per donne; sono distinte, inoltre, per la prima
accoglienza (o accoglienza d’urgenza) e per la seconda accoglienza
(ospitalità). Una casa rifugio può ospitare fino ad un massimo di 10 ospiti,
con i loro bambini se presenti.
|
Prestazioni
|
Servizi di
cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione
genitoriale. Sostegno psicologico e consulenza legale per il compimento del
percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla situazione di
sfruttamento e di ricostruzione della propria autonomia.
Viene
inoltre erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione
delle competenze e delle abilità degli ospiti per indirizzarli verso nuovi
sbocchi relazionali con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al
lavoro, per la indipendenza economica.
La
casa rifugio opera a stretto contatto con gli sportelli di accoglienza e con
i servizi di mediazione interculturale.
|
Personale
|
Nella comunità opera un
assistente sociale, con funzioni di coordinatore della struttura, per almeno
18 h settimanali. Operano inoltre educatori, mediatori linguistici ed
interculturali ed esperti di inserimento lavorativo, per seguire i percorsi
di reinserimento sociale e di inserimento lavorativo. E’ prevista la presenza
programmata dello psicologo, assicurato dalla ASL competente, secondo il
modello organizzativo vigente.
Personale ausiliario
per i servizi di pulizia in misura di 1 ogni 10 ospiti, assicurando una
copertura giornaliera di almeno 6 h; e inoltre gli ospiti partecipano alla
gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata.
|
Modulo abitativo
|
Appartamenti
per civile abitazione.
Ogni
appartamento deve comprendere:
·
camere da letto singole o
doppie;
·
numero minimo di locali per
servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti;
·
un locale soggiorno-pranzo;
·
cucina;
·
postazione telefonica
accessibile per gli ospiti, sotto la supervisione degli operatori.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria
in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
CAPO VI
(Servizi
Socioassistenziali)
Articolo 82
(Norma generale)
1.
I servizi socio-assistenziali, come individuati e definiti dagli artt. 46 e 47
della legge regionale, devono rispettare i requisiti minimi organizzativi
previsti dal presente regolamento.
Articolo 83
(Servizio di segretariato
sociale)
1. Il servizio di segretariato sociale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il
servizio di segretariato sociale opera come sportello unico per l’accesso ai
servizi socio-assistenziali e sociosanitari o sportello di cittadinanza, svolge
attività d’informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di
orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per
l’utenza. Il servizio di segretariato sociale deve caratterizzarsi per
l’elevato grado di prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di
presa in carico.
Prestazioni
Il
servizio di segretariato sociale fornisce notizie e informazioni sui servizi
sociali e sociosanitari presenti nell’ambito territoriale e nel distretto
sociosanitario. Accoglie la domanda del cittadino/utente, svolge attività di
consulenza, orientamento e indirizzo, fornisce indicazioni sulle modalità
d’accesso ai servizi.
Le
attività di informazione e di orientamento possono essere garantite anche
avvalendosi delle associazioni di volontariato e dei patronati, di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base di apposite convenzioni.
Il
segretariato sociale deve aiutare il cittadino a rintracciare la soluzione al
suo problema, quando questo non presenta la necessità di essere preso in carico
dal Servizio sociale professionale.
Collabora
con le Associazioni e con gli Enti di Patronato, coordinandone gli interventi.
Personale
Il
servizio di segretariato sociale è assicurato nell’ambito del servizio sociale professionale
dal quale è coordinato, e deve essere garantito da professionisti assistenti
sociali.
Le
attività di informazione possono essere realizzate anche da altro personale
destinato stabilmente alla funzione, in possesso di specifiche competenze relazionali
e di conoscenza del territorio.
Articolazione territoriale
Il
servizio di segretariato sociale deve articolarsi territorialmente in maniera
da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo,
nei limiti delle risorse disponibili, il raggiungimento di una articolazione
con almeno uno sportello per ogni Comune nell’ambito territoriale.
Articolo 84
(Sportello sociale)
1. Il servizio di sportello sociale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il
servizio di sportello sociale si configura come servizio di prossimità,
articolazione dello sportello unico per le attività informative connesse al
segretariato sociale, o sportello di cittadinanza, più avanzata sul territorio
perché presente nei contesti di vita dei cittadini, anche al di fuori delle
istituzioni pubbliche, per svolgere attività di ricezione dei bisogni sociali e
delle domande, anche inespresse, provenienti dalle persone e dai loro nuclei
familiari, cui rivolge azioni informative, di sensibilizzazione e di supporto
per il contatto con le istituzioni pubbliche.
Costituisce
il primo livello di accesso al sistema dei servizi, e rappresenta una
articolazione diffusa del punto di accesso.
Prestazioni
Il
servizio di sportello sociale raccoglie elementi informativi sul sistema di
bisogni e di domande, anche inespresse, da parte delle persone e delle
famiglie, e ne orienta la manifestazione mediante azioni mirate di informazione
e di accompagnamento nella rete degli attori sociali, con specifico riferimento
ai Comuni, ai soggetti del terzo settore, agli altri soggetti privati.
Presso
lo sportello sociale il cittadino può richiedere anche prestazioni di supporto
burocratico-amministrativo per seguire le pratiche amministrative connesse alla
richiesta ed alla fruizione dei servizi sociali e sociosanitari, ivi comprese,
a puro titolo esemplificativo, le questioni fiscali, contributive,
pensionistiche, la determinazione dell’indicatore di situazione economica, la
formulazione di eventuali autocertificazioni.
Questa
articolazione di attività dello sportello unico fornisce notizie e informazioni
sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell’ambito territoriale e nel
distretto sociosanitario. Tali attività possono essere assicurate dall’Ambito
avvalendosi delle associazioni di volontariato, delle associazioni di categoria
e dei patronati, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base di
apposite convenzioni.
Personale
Il
servizio di sportello sociale deve essere garantito da risorse umane che
abbiano una buona conoscenza degli strumenti e delle tecniche di comunicazione
sociale e che abbiano esperienza nei settori richiesti, oltre che essere in
possesso di specifiche competenze relazionali e di conoscenza del territorio.
Presso tale servizio è prevista la presenza di mediatori linguistici e di
mediatori interculturali, quando necessaria per la positiva interazione con
persone immigrate.
Articolazione territoriale
Il
servizio di sportello sociale deve articolarsi territorialmente in maniera da
garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini.
Articolo 85
(Servizio di Pronto
Intervento Sociale)
1. Il servizio di Pronto Intervento Sociale deve avere le
seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il
servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza sociale,
quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, è un servizio
preposto al trattamento delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore su 24,
rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni,
soluzioni immediate e improcrastinabili, che affronta l’emergenza sociale in
tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi
sociali territoriali. Il servizio va articolato per aree di bisogno e presenta
caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con particolare riferimento
alle esigenze delle persone cui si rivolge.
Deve
prevedere l’attivazione di interventi e servizi in rete capaci di garantire
tempestivamente un sostegno sociale e una sistemazione alloggiativa in attesa
della presa in carico del servizio sociale professionale preposto alla
elaborazione del piano di lavoro. Non deve essere attivato per situazioni
legate al bisogno urgente di cure e assistenza sanitaria, o per contenere
comportamenti pericolosi per i quali sono previsti altri canali di intervento.
Il
servizio di Pronto Intervento Sociale deve perseguire una valutazione
partecipata e globale immediata, perché si tratta di situazioni che si
caratterizzano per stato di gravità sempre più emergenti.
Prestazioni
Il
servizio di Pronto Intervento Sociale si articola in una serie di prestazioni
differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di assistenza primaria
urgenti alle persone in situazione di bisogno. Sono prestazioni del servizio
anche quelle specificamente erogate, a carattere temporaneo, dalle strutture di
pronta accoglienza e dall’alloggio sociale per adulti in difficoltà e persone
vittime di abusi, maltrattamenti e tratta.
Il
servizio di Pronto Intervento Sociale è funzione propria del Servizio Sociale
professionale che lo coordina.
Il
Servizio di Pronto Intervento Sociale è organizzato nell’arco delle 24 ore,
attraverso:
-
accoglienza, ascolto telefonico ed
informazione di base,
-
immediato intervento sul posto
della segnalazione, o presso il domicilio dell’utente,
-
repentino accordo con le risorse
del territorio,
-
accompagnamento, presso le
strutture di accoglienza con l’ausilio dei vigili urbani del Comune.
Personale
Il
servizio di Pronto Intervento Sociale è assicurato nell’ambito del servizio
sociale professionale. Si avvale di altre figure professionali quali psicologi,
educatori, assistenti domiciliari, mediatori linguistici e culturali, altri
operatori sociali.
Articolazione
territoriale
Il
servizio di pronto intervento sociale deve articolarsi territorialmente in
maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini,
garantendo in ogni caso almeno un servizio per Ambito territoriale.
Articolo 86
(Servizio Sociale
professionale)
1. Il Servizio Sociale professionale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il
Servizio Sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la
comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre
e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.
L’attenzione
prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi
di prevenzione del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse
individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione dell’individuo.
Prestazioni
Sono
prestazioni del Servizio Sociale professionale la lettura e la decodificazione
della domanda sociale, la presa in carico della persona, della famiglia e/o del
gruppo sociale, la predisposizione di progetti personalizzati, l’attivazione e
integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l’accompagnamento e l’aiuto
nel processo di promozione ed emancipazione.
Il
Servizio Sociale professionale è trasversale ai vari servizi specialistici,
svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della
rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume un ruolo di interventi
professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i
fenomeni sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e aiuto
professionale.
Rispetto
alla tipologia di intervento si distingue in:
1.
Servizio di segretariato sociale;
2.
Gestione sociale del caso (case
management);
3.
Osservazione, pianificazione,
direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e
socio-sanitarie;
4.
Servizio di pronto intervento per
l’emergenza sociale.
Personale
Professionisti
assistenti sociali.
Articolazione territoriale
Il
Servizio Sociale professionale deve articolarsi territorialmente in maniera da
garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini. Nelle zone
rurali, è necessario che venga valutata, oltre al bacino di utenza, la distanza
tra i Comuni e le difficoltà nella viabilità, per la articolazione del
Servizio.
Articolo 87
(Servizio di assistenza
domiciliare)
1. Il servizio di assistenza domiciliare deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il
servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai
cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando
l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione
attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.
Prestazioni
Il
servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo
socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno in assistenza
domiciliare per minori e famiglie, assistenza domiciliare per diversamente
abili, assistenza domiciliare per anziani. Sono prestazioni di assistenza
domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali
attività quotidiane, quelle di sostegno alla funzione educativa genitoriale,
quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di
trasporto e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non
autosufficienti, che a causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano
ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente
limitazione dell’autonomia personale e conseguente riduzione della qualità
della vita. Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare anche le
prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura
di diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in
difficoltà, di minori in affidamento, di anziani.
Personale
Figure
professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione
alle diverse aree di bisogno. La attività integrative di welfare leggero
(compagnia, aiuto nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità
personale) sono parte integrante del servizio di assistenza e possono essere
assicurate dall’Ambito e dalla ASL avvalendosi delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni, ai
sensi commi 3 e 4 dell’art. 21 del presente regolamento.
Articolazione territoriale
Il
servizio di assistenza domiciliare deve articolarsi territorialmente in maniera
da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in
ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli Ambiti territoriali.
Articolo 88
(Servizio di assistenza
domiciliare integrata)
1. Il servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il
servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire
ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita,
evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di
relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e
sanitarie.
Caratteristica
del servizio è l’unitarietà dell’intervento, che assicura prestazioni mediche,
infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e
secondo piani individuali programmati.
L’accesso
alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di Valutazione multidimensionale, di cui
all’art. 59, comma 4, della legge regionale.
Tali
prestazioni di assistenza domiciliare si integrano, nel progetto
personalizzato, con l’eventuale riconoscimento dell’assegno di cura, di cui
all’articolo 33 della legge regionale, in presenza di una situazione di
fragilità economica connessa alla non autosufficienza di uno dei componenti del
nucleo familiare.
Prestazioni
Il
servizio di assistenza domiciliare integrata comprende prestazioni di tipo
socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno, con
riferimento a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o
progressivo-terminali. Sono prestazioni di assistenza domiciliare integrata
quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività
quotidiane, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da
effettuarsi sotto il controllo del personale medico, quelle di sostegno alla
mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per
persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a causa dell’età e/o di
patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità
personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell’autonomia personale
e conseguente riduzione della qualità della vita.
Il
costo delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata trova copertura nella
compartecipazione, in misura non inferiore al 50%, a carico del servizio
sanitario regionale, mediante apporto del personale necessario ovvero di
cofinanziamento monetario da parte della ASL competente. Le modalità di
gestione prescelte devono assicurare la massima unitarietà delle prestazioni a
beneficio dell’utente e la effettiva attuazione dei progetti personalizzati di
intervento definiti dalla UVM..
Personale
Figure
professionali di assistenza alla persona, infermieri, terapisti della riabilitazione,
personale medico con specifica formazione in relazione alle diverse aree di
bisogno. Presenza programmata di assistente sociale, educatore professionale e
psicologo in relazione al progetto personalizzato.
Le
attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto nel disbrigo di
piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte integrante del
servizio di assistenza e possono essere assicurate dall’Ambito e dalla ASL
avvalendosi delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, sulla
base di apposite convenzioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 21 del
presente regolamento.
Articolazione territoriale
Il
servizio di assistenza domiciliare integrata deve articolarsi territorialmente
in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini,
garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli ambiti
territoriali.
Articolo 89
(Ludoteca)
1. Il servizio di ludoteca deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il
servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e
culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni,
che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di favorire lo sviluppo
personale, la socializzazione, l’educazione all’autonomia e alla libertà di
scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.
La
capacità di accoglienza della ludoteca, con uno spazio minimo di 150 mq
destinato alle attività ludiche, al netto dello spazio per servizi igienici,
non può superare i 30 bambini. In presenza di superfici maggiori, la capacità
della struttura può crescere proporzionalmente.
Esso
si configura come un insieme di attività opportunamente strutturate per
tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini
e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello logico, linguistico,
sociale comunicativo e manuale. E’ riconosciuto quale servizio di ludoteca
anche quello di “ludobus”, o in altro modo denominato, svolto in maniera
itinerante nelle strade e nelle piazze dei quartieri.
Prestazioni
Sono
prestazioni del servizio di ludoteca i giochi guidati e liberi, i laboratori
manuali ed espressivi, gli interventi di animazione, il servizio di prestito giocattoli.
Di norma il servizio di ludoteca dispone di spazi suddivisi per tipologia di
giochi (giochi a tavolino, angoli strutturati, laboratori, spazi per il gioco
libero, servizio di prestito giocattoli, ecc.) ovvero per fascia di età (fino a
5 anni, da 6 a 10, ed eventualmente
fino a 12 anni). Il servizio di “ludobus” viene organizzato tenendo conto del
luogo dove viene realizzato.
Personale
Il
servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da
educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la
collaborazione con operatori esperti nell’uso di particolari tecniche di
animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali per
l’integrazione di bambini stranieri immigrati. Il rapporto operatori/bambini
richiede la presenza di un operatore ogni 15 bambini.
Articolo 90
(Centro ludico prima
infanzia)
1.
Il centro ludico per la prima infanzia è struttura autorizzata per la
erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i
3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard
strutturali e qualitativi di seguito indicati:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
Il centro ludico per la
prima infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico,
aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e
ai loro genitori, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione,
garantendo il diritto all’inserimento e alla integrazione dei bambini
diversamente abili, secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 5 della l.
n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti
della ASL vengono definiti progetti educativi specifici. Concorre inoltre a
sostenere la coppia genitori-figli nel rinforzo della relazione
emotiva-affettiva, mediante lo strumento del gioco.
Si tratta di una
tipologia di servizio più snello rispetto al servizi di asilo nido perché a
differenza dell’asilo nido prevede:
-
una frequenza giornaliera non
superiore a 5 ore;
-
non è prevista la
somministrazione di pasti;
-
non è previsto uno spazio
attrezzato per il riposo pomeridiano.
|
Ricettività
|
La ricettività
massima del centro ludico per la prima infanzia è fissata in 50 posti bambino.
Gli spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi
generali sono i seguenti:
a)
ambiente di ingresso, con
adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica, che dia accesso alle
sezioni, evitando il passaggio attraverso i locali di altre sezioni; per le
strutture aggregate a servizi scolastici o educativi, l’ingresso può essere
unico;
b)
unità funzionali minime
(sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e il cui numero
dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto educativo;
c)
locali per l’igiene destinati ai
bambini, anche al servizio di più sezioni ma continui a ciascuna delle
sezioni servite, attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una
dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini;
d)
spazi comuni, destinati alle
attività ludiche e ricreative, utilizzati a rotazione dalle sezioni, ovvero
per attività individuali e di grandi o piccoli gruppi;
e)
servizi generali e spazi a
disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il personale, locali
separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia, spazio per la
preparazione del materiale didattico e il colloquio con i genitori);
f)
spazio idoneo per il riposo dei
bambini, in numero minimo di 1 posto letto ogni 10 bambini iscritti, per
accogliere coloro che ne manifestino eventualmente la necessità durante la
permanenza all’interna della struttura;
g)
spazi esterni.
Qualora
la struttura sia collocata su più piani, dovranno essere adottate le misure
utili e necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento; si
deve comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi funzionalmente
collegati, sia collocata su un unico piano.
Ad
eccezione degli spazi di cui alla lettere e) gli spazi destinati alle
attività per i bambini non possono essere situate in seminterrati o piani
interrati.
Le
unità minime funzionali o sezioni sono distinte per fasce di età omogenee, in
base alle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle
attività.
|
Prestazioni
|
Sono
assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti
finalità: -
-
sostegno alle famiglie, con particolare
attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte
educative;
-
cura dei bambini che richieda un
affidamento quotidiano e continuativo (inferiore a 5 ore per giornata) a
figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a
quello familiare;
-
formazione e socializzazione dei
bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro
potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
Devono essere assicurati, durante la permanenza del bambino
nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio di cura e
sorveglianza continuativa del bambino, lo svolgimento del progetto educativo
che preveda attività educative e attività ludico-espressive, le attività
ricreative di grandi gruppi.
Deve
essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o
sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle
diverse esigenze dei bambini componenti la sezione.
|
Personale
|
Il rapporto numerico tra
personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base del numero
totale di bambini iscritti.
Se
la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, nella
equipe devono essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n.
520/1998, nonché le altre figure professionali adeguate in relazione alle
prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono
erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello
organizzativo vigente.
La
struttura deve avere un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di
studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, e
fatto salvo quanto disposto all’art. 46.
Il
personale richiesto per la organizzazione delle attività di centro ludico per
la prima infanzia è il seguente:
-
educatori (tra cui è compreso il
coordinatore pedagogico): in misura minima di 1 educatore ogni 8 bambini
iscritti di età compresa tra i 3 e i 24 mesi; di 1 educatore ogni 15 bambini
di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in strutture, anche aggregate a scuole
per l’infanzia, che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di età;
-
il personale addetto ai servizi
generali: quando tali servizi vengano svolto da personale interno, e non
affidati a strutture esterne, il rapporto personale – ospiti è di 1 addetto
ai servizi generali per 20 bambini iscritti.
In
presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore – bambino deve
essere di 1 educatore di sostegno per 1 bambino.
|
Modulo
abitativo
|
La superficie esterna
alla struttura centro ludico per la prima infanzia, al netto di parcheggi e
viabilità carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio esterno
fruibile dai bambini in misura non inferiore a 8 mq per bambino iscritto; per
i centri ludici per la prima infanzia collocati nei centri storici o in
ambiti urbani consolidati lo spazio esterno fruibile è pari almeno a 5 mq.
per posto bambino e può essere sostituito, previo parere del Comune
competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse, in
misura non inferiore a 4 mq. per posto bambino, diverso dagli spazi comuni di
cui alle lettere a), b) e d) specificate per la ricettività della struttura.
La superficie interna
del centro ludico, esclusi gli spazi dedicati ai servizi generali, a vano
ingresso, a cucina o terminale, non può essere inferiore a 6 mq. per posto
bambino, considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi
per il riposo, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.
Non
possono, in ogni caso, essere utilizzate superfici soppalcate e superfici in
piani seminterrati e interrati per la permanenza dei bambini nello
svolgimento delle attività quotidiane.
|
Articolo 91
(Tutor)
1. Il servizio di tutor deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il
tutor è un servizio che assume la responsabilità d’interventi personalizzati
nell’ambito di progetti d’inclusione sociale per minori, adulti e anziani,
definiti in relazione alle specifiche situazioni di bisogno.
L’intervento
di tutoraggio è rivolto a soggetti con problemi relazionali, di socializzazione
e comportamentali, ha lo scopo di rafforzare i legami nel sistema delle
relazioni significative familiari e comunitarie.
Prestazioni
Sono
prestazioni di tutoraggio le attività educative, di sostegno ed integrazione
sociale, realizzate in funzione del progetto educativo personalizzato.
Personale
L’attività di tutoraggio è garantita da assistenti sociali,
educatori ed educatori professionali, nonché da altri operatori con specifica
formazione in relazione alle diverse aree di bisogno.
Articolo 92
(Servizio per
l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili)
1. Il servizio per l’integrazione scolastica dei diversamente
abili deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
I
servizi per l’integrazione scolastica dei diversamente abili sono finalizzati a
garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e
sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche
ordinarie, ivi comprese la Scuola
per l’infanzia e l’Università.
Tale
obiettivo è perseguito per mezzo di:
a)
Servizi atti a rimuovere gli
ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena
fruizione del diritto allo studio;
b)
Servizi per la realizzazione del
tempo pieno e per l’accompagnamento e il trasporto casa-scuola;
c)
Attribuzione di assegni di studio per
limitare l’aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola (in caso
di impossibilità ad assicurare accompagnamento e trasporto);
d)
Iniziative per la promozione
culturale, l’educazione permanente e l’attività sportiva dei soggetti
diversamente abili;
e)
attività di integrazione sociale
extrascolastica, per l’integrazione tra il percorso scolastico e l’ambiente di
vita familiare ed extra-scolastico della persona disabile, al fine di
assicurare la continuità e la efficacia del progetto educativo individualizzato;
f)
Iniziative d’informazione
nell’ambito della scuola e delle famiglie, d’intesa con gli organismi
scolastici competenti, sulle cause che provocano l’handicap e disadattamento e
sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell’educazione
sanitaria;
g)
Iniziative per la qualificazione e
l’aggiornamento degli operatori;
h)
Adeguamento dell’organizzazione e
del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap;
i)
Integrazione dei bambini con
handicap nelle scuole materne comunali anche con l’ausilio di educatori
specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di
socializzazione e di apprendimento.
Prestazioni
Sono
prestazioni del servizio di integrazione scolastica il sostegno
socio-educativo; il trasporto scolastico; l’acquisto di attrezzature tecniche e
sussidi didattici per l’integrazione scolastica e le attività collegate,
comprese le attività sportive; le attività didattiche di sostegno con personale
specializzato; il sostegno psico-socio-educativo in ambiente scolastico ed
extrascolastico per il rapporto dei soggetti diversamente abili con i loro
nuclei familiari e con il gruppo-classe.
Personale
Le
prestazioni del servizio di integrazione scolastica sono assicurate da èquipes
integrate così composte: medico specializzato, psicologo, pedagogista,
educatore professionale, assistente sociale, terapista. Le èquipes sono
coadiuvate dal personale ausiliario e di assistenza.
Per
le attività di diagnosi, cura e riabilitazione dell’handicap, le AUSL
continuano ad avvalersi, oltre che del personale dipendente, del personale
sanitario in servizio ai sensi della l.r. n. 16/1987, nelle condizioni indicate
dall’art. 68, comma 3 della legge regionale, dove per convenzione indiretta con
le AUSL deve intendersi anche il caso di convenzione con il Comune, conseguente
a specifico accordo formale tra AUSL e Comune o Ambito territoriale.
Articolo 93
(Centro di ascolto per le
famiglie
e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)
1. Il servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità
deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I
servizi di sostegno alla genitorialità sono servizi diversi e flessibili che, in
una logica di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema
dell’istruzione e della formazione, servizi sanitari, servizi
socio-assistenziali), intervengono in maniera specifica per promuovere il
benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, il nucleo
familiare e ogni singolo componente nella fase del ciclo vita, facilitando la
formazione di un’identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e
responsabile della maternità e della paternità; favorendo la capacità dei genitori
di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante; stimolando la
capacità di organizzazione e l’autonomia di ognuno, nonché l’elaborazione e la
conduzione di propri progetti di vita in armonia con il proprio ruolo
genitoriale.
Prestazioni
Sono
prestazioni del servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità i
percorsi d’orientamento e d’informazione per genitori con figli minori; le
consulenze specialistiche (socio-psico-pedagogiche) a genitori, coppie, minori
e adolescenti; il potenziamento e la valorizzazione dei servizi offerti dai
Consultori Familiari e dei centri per la famiglia (ex l. n. 285/1997);
l’organizzazione e la promozione di sportelli per il sostegno alla relazione
genitori/figli; il sostegno e l’assistenza agli insegnanti nella programmazione
delle attività scolastiche extra-curriculari; l’assistenza psico-sociale ed
ascolto rivolto alle giovani coppie e a neo-genitori, in ambiti d’intervento
diversi da quelli sanitari; i corsi di preparazione alla nascita e alla fase
post-parto; l’attività d’informazione e di prevenzione alle malattie
sessualmente trasmesse e alle patologie genetiche; le attività di prevenzione e
le azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico.
Personale
Il
servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve essere prestato da
un’èquipe integrata di professionalità che, secondo le rispettive competenze,
deve comprendere lo psicologo, il pedagogista, l’educatore professionale e
l’assistente sociale, nel rispetto delle competenze e degli interventi
specifici.
Articolo 94
(Mediazione familiare)
1. Il servizio di mediazione familiare deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il
servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno della riorganizzazione
delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei
rapporti di coppia o di decisione di divorzio. La mediazione familiare aiuta le
parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei
bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei
figli, in uno spirito di corresponsabilità dei ruoli genitoriali. La
mediazione, inoltre, deve promuovere l’autonomia decisionale delle parti, la
responsabilità genitoriali e la condivisione, qualunque sia il regime di
affidamento adottato (congiunto, monogenitoriale, alternato e condiviso), e
facilita le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia
reciproca con l’obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle
situazioni di crisi degli adulti.
La
mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o di conflitto
che possono nascere in famiglia, nel rapporto di coppia, nella relazione
genitori-figli e in altri contesti relazionali o come supporto nei casi
afferenti l’ambito della giustizia minorile.
Prestazioni/Metodologia
Sono
prestazioni del servizio di mediazione familiare: attività di sensibilizzazione
ed informazione sulla mediazione familiare; attività di raccolta e filtro della
domanda; incontri di pre-mediazione e di mediazione; percorsi di formazione e
supervisione rivolti agli operatori; organizzazione di incontri o percorsi di
in-formazione sulla gestione dei conflitti; promozione della “cultura” della
mediazione. I mediatori familiari curano inoltre un servizio di “luogo neutro”
di rilevante supporto all’attività mediativa medesima, quale spazio di incontro
specificamente dedicato alla ricostruzione del rapporto genitori-figli.
La
mediazione familiare utilizza gli strumenti dell’ascolto, dell’empatia,
dell’accoglienza dei bisogni delle parti in lite.
Personale
Il
servizio di mediazione familiare deve essere prestato da operatori già in
possesso di laurea in psicologia, sociologia, giurisprudenza, scienze
dell’educazione e della formazione, pedagogia, educatore professionale,
psichiatria, neuropsichiatria, corso di laurea per assistenti sociali, o titoli
equipollenti, con specifica formazione professionale conseguita presso centri
accreditati e riconosciuti a livello europeo ed esperienza professionale almeno
triennale nello stesso servizio, svolto presso uffici di mediazione pubblici,
in stretto collegamento con l’autorità giudiziaria, ovvero in strutture
private. Il mediatore familiare è un operatore adeguatamente formato alla comprensione
e alla gestione dei momenti di crisi e di conflitto della coppia e della
famiglia e possiede conoscenze di tipo interdisciplinare in campo psicologico,
sociale, pedagogico, giuridico. I mediatori operano in stretta collaborazione
con gli altri professionisti coinvolti nel processo di separazione e/o di
divorzio dei coniugi (avvocati, assistenti sociali, educatori, psicologi,ecc) e
sono tenuti al segreto professionale.
Articolo 95
(Comunità familiare o
casa-famiglia)
1. Il servizio di accoglienza in comunità familiare o
casa-famiglia deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La Comunità familiare o casa-famiglia
è una modalità di accoglienza residenziale, destinata a favorire la convivenza
stabile di un piccolo gruppo di minori all’interno di un nucleo familiare già
costituito. È rivolta a minori in età evolutiva temporaneamente privi di
adeguati supporti familiari, per i quali non è praticabile l’affido o si sia in
attesa dell’affido stesso. Possono essere accolti non più di 4 minori in età
compresa tra i 4 e i 18 anni.
L’accoglienza
avviene in strutture aventi le caratteristiche della civile abitazione e gli
ospiti accolti dalla famiglia devono essere ospitati in stanze con uno o due
posti letto, dotate di almeno un locale da adibire a servizio igienico
riservato all’uso per i minori ospiti.
Prestazioni
La
casa-famiglia è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale, ed
in questo la casa-famiglia si differenzia dalla comunità familiare di cui
all’art. 47 del presente regolamento.
La
casa-famiglia assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione
educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione
della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare,
coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita
quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti
educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e
animazione.
Il
nucleo familiare che accoglie i minori assicura il servizio per tutto l’arco
della giornata, ivi comprese le ore notturne. Assicura inoltre:
-
il mantenimento, l’educazione,
l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della
famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite
dall’autorità affidante;
-
la promozione dei rapporti fra gli
ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
-
la predisposizione, dopo un
congruo periodo di osservazione del caso, di un progetto educativo
personalizzato in accordo con il servizio sociale, le istituzioni scolastiche,
gli operatori del Tribunale per i Minorenni.
Personale
Il
servizio di accoglienza in casa-famiglia è svolto da minimo due adulti che
assumono funzioni genitoriali, prevedendo comunque la presenza di entrambi i
sessi. Entrambi gli adulti della coppia genitoriale devono avere età non
superiore a 60 anni. Uno degli adulti assume la funzione di coordinatore del
servizio e referente per tutte le istituzioni pubbliche. Gli adulti svolgono la
propria funzione avvalendosi della collaborazione di operatori professionali,
anche dei servizi pubblici, di consulenti socio-psico-pedagogici e di esperti
per prestazioni relative ad interventi di animazioni.
Articolo 96
(Affidamento familiare
minori)
Il
Servizio di affidamento familiare dei minori deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affidamento
familiare è un servizio attraverso il quale un minore, che per difficoltà
temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, viene
accolto da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue
necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela. Il minore può essere
affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola.
L’affidamento
familiare si configura come un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla
sua famiglia di origine e rappresenta un segno concreto della possibilità di
garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una
cultura solidale sul territorio.
L’affidamento
familiare può essere:
·
consensuale, disposto dai Servizi
Sociali, con il consenso della famiglia d’origine e di quella affidataria, con
esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24 mesi; la
eventuale proroga, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al
minore, deve essere disposta dal Tribunale per i Minorenni;
·
giudiziario, disposto dal
Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori sia in
favore di minori in situazioni di pregiudizio. L’affidamento familiare si
svolge nell’ambito di un processo dinamico in rapporto all’evoluzione della
situazione della famiglia d’origine e dei bisogni del minore, a cui si deve
garantire una costante azione di verifica e valutazione. Esso implica, inoltre,
la fiducia da parte degli operatori e della famiglia affidataria nella
possibilità di mutare, riducendole, la situazione di disagio e di promuovere i
punti di forza e le risorse reciproche, ivi compresa la capacità della famiglia
d’origine di esprimere e sviluppare forme di autopromozione e tutela.
L’affidamento
familiare, a seconda dell’istituto giuridico utilizzato, può essere:
-
affidamento residenziale etero
familiare
-
affidamento residenziale intra
familiare
-
affidamento part time.
Prestazioni
L’intervento
è di pertinenza del Servizio Sociale dell’Ambito territoriale, previo consenso
manifestato dai genitori esercenti la potestà, ovvero dal tutore, sentito il
minore che abbia compiuto i dodici anni, e anche i minori di età inferiore, in
relazione alla capacità di discernimento.
Le
caratteristiche del provvedimento di affidamento che il Servizio Sociale deve
disporre sono le stesse sia per l’affidamento consensuale sia per quello
giudiziale. In particolare deve prevedere un progetto individualizzato
contenente:
-
analisi della situazione familiare
e personale del/la minore
-
modalità, tempi di attuazione e
prevedibile durata dell’affidamento
-
interventi a favore della famiglia
d’origine, degli affidatari, del/la minore
-
tipo e frequenza dei rapporti tra
le due famiglie
-
momenti di verifica periodici.
I
compiti del Servizio Sociale, individuati dalla L. n. 184/83 e dalle modifiche
introdotte dalla L. n. 149/01, sono così riassumibili:
-
disporre un programma di
assistenza e sostegno alla famiglia di origine del minore, nonché il progetto
educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti i soggetti
interessati
-
valutare la necessità di attivare
un affidamento familiare come intervento prioritario e alternativo
all’inserimento in struttura comunitaria
-
vigilare sull’andamento
dell’affidamento svolgendo opera di sostegno educativo
-
agevolare i rapporti tra minore e
famiglia d’origine favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità
più idonee
-
ricercare la massima integrazione
funzionale con i servizi sanitari e sociosanitari del territorio,
nell’attuazione dell’affidamento
-
avvalersi della collaborazione
delle associazioni familiari, per la individuazione e la formazione delle
famiglie affidatarie e per supportare la rete tra le esperienze di affidamento
-
comunicare al Giudice Tutelare o
al Tribunale per i Minorenni ( a seconda che si tratti di affidamento
consensuale o giudiziale) “ogni evento di particolare rilevanza” che riguardi
il minore o gli affidatari o la famiglia d’origine
-
inviare semestralmente una
relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull’andamento del
programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione
delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza (art.4 L.
184/83 e s.m.i.)
-
dare sostegno al minore per
l’elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e la preparazione al
rientro presso il nucleo d’origine
-
definire i tempi e le modalità più
favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine, anche valutando
l’opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria.
Personale
Le
funzioni di presa in carico, di promozione della cultura dell’affidamento
familiare, di reperimento e valutazione degli aspiranti affidatari, di
formazione e sostegno degli affidatari, di attivazione dei possibili
abbinamenti, richiedono l’apporto stabile, integrato e continuativo di
professionalità socio-sanitarie diverse, capaci di garantire un intervento
articolato e protratto nel tempo. A tal fine l’Ambito, in collaborazione con la ASL, si dotano, in rapporto alla propria
organizzazione territoriale di una o più equipes integrate alle quali
attribuire compiti specifici. Le èquipes operano in modo tale da evitare che
medesimi operatori abbiano in carico famiglia naturale e famiglia affidataria.
Tali
èquipes integrate devono essere composte almeno da un assistente sociale, da un
educatore o pedagogista e da uno psicologo, assegnati a questo compito dal
proprio Servizio di appartenenza, e devono essere organizzate in modo da
prevedere ore di lavoro sia congiunto sia individuale. Alle suddette figure si
possono affiancare mediatori interculturali, per supportare in specifiche
condizioni la elaborazione del progetto educativo per il minore, e per
sviluppare iniziative di sensibilizzazione all’accoglienza da parte di famiglie
miste o della stessa etnia dei minori interessati.
Il
Servizio di Affidamento familiare deve essere disciplinato dall’Ambito
territoriale, con l’adozione di un regolamento unico di ambito che, recependo
le linee guida regionali e le norme del presente regolamento, definisca impegni
e compiti dei vari soggetti protagonisti dell’intervento.
L’Ambito
sottoscrive specifici protocolli d’intesa con le istituzioni che a vario titolo
operano sul tema, in particolare con le AUSL del Servizio sanitario regionale
per favorire e rafforzare il processo di integrazione sociosanitaria dei
servizi territoriali.
Articolo 97
(Affido adulti)
1. Il servizio affido adulti deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affido
adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone
in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un
contesto relazionale familiare. Le disposizioni per l’affidamento familiare dei
minori si applicano, per quanto compatibili, agli affidamenti familiari di
adulti.
Prestazioni
Sono
prestazioni del servizio di affido adulti la cura e la tutela delle persone in
difficoltà nell’espletamento delle funzioni ordinarie della vita quotidiana.
Il
presupposto essenziale per procedere all’affidamento è la formulazione di un
progetto che trova coinvolti i Servizi Sociali e Sanitari. Il progetto
individua:
a)
le motivazioni che rendono
necessario l’affido;
b)
il Servizio Sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma d’assistenza e di vigilanza durante
l’affidamento;
c)
le forme di mantenimento del
rapporto tra persona e comunità;
d)
gli impegni definiti dal Servizio
per la famiglia affidataria;
e)
la previsione della durata
dell’affido;
f)
i momenti di verifica del progetto
stesso e di sostegno alla famiglia.
L’affidamento
familiare può essere a tempo parziale o a tempo pieno.
Personale
Le
funzioni di promozione della cultura dell’affido, di reperimento e valutazione
delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di
attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un’èquipe integrata di
professionalità che, in ogni caso, deve comprendere l’assistente sociale,
l’educatore e lo psicologo.
Articolo 98
(Affido anziani)
1. Il servizio affido anziani deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affido
anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in
difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato
ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale
familiare.
Prestazioni
Sono
prestazioni del servizio di affido anziani la cura e la tutela delle persone
anziane, in difficoltà o prive di assistenza, nell’espletamento delle funzioni
ordinarie della vita quotidiana. Il presupposto essenziale per procedere
all’affidamento è la formulazione di un progetto che trova coinvolti i Servizi
Sociali e Sanitari. Il progetto individua:
a)
le motivazioni che rendono
necessario l’affido;
b)
il Servizio Sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma d’assistenza e di vigilanza durante
l’affidamento;
c)
le forme di mantenimento del
rapporto tra persona anziana e comunità;
d)
gli impegni definiti dal Servizio
per la famiglia affidataria;
e)
la previsione della durata dell’
affido;
f)
i momenti di verifica del progetto
stesso e di sostegno alla famiglia.
L’affidamento
familiare può essere a tempo parziale o a tempo pieno.
Personale
Le
funzioni di promozione della cultura dell’affido, di reperimento e valutazione
delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di
attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un’equipe integrata di
professionalità che, in ogni caso, deve comprendere l’assistente sociale e lo
psicologo.
Articolo 99
(Servizio civile degli
anziani)
1. Il servizio civile degli anziani deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il
servizio civile degli anziani consiste nell’attività prestata da persone
anziane in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il ruolo
della persona anziana nella società. Il servizio civile può rivolgersi ad
iniziative con finalità di mutuo aiuto tra anziani soli e famiglie di anziani, nonché
ad iniziative di educazione degli adulti.
Prestazioni
Le
prestazioni del servizio civile anziani sono quelle della sorveglianza presso
le scuole; sorveglianza e piccola manutenzione dei giardini e degli spazi
pubblici anche annessi a scuole e ad edifici pubblici; utilizzazione del verde
pubblico o di aree agricole per attività autogestite; vigilanza e ausilio nelle
biblioteche comunali, nei musei od in altri edifici di interesse
artistico-culturale, nelle mostre e negli stadi; attività di formazione
culturale dell’anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, nonché
attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali; impiego di
anziani esperti artigiani mediante la realizzazione di laboratori per la
rivalutazione delle arti e dei mestieri in via di estinzione.
Personale
La
gestione dell’intervento è affidata al servizio sociale professionale, che può
avvalersi delle Associazioni di volontariato attraverso apposita convenzione.
Articolo 100
(Servizio di telefonia
sociale)
1. Il servizio di telefonia sociale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il
servizio di telefonia sociale consiste nell’aiuto rivolto a tutti i cittadini,
da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l’accesso alle
prestazioni fruibili sul territorio.
Il
servizio di telefonia sociale ha il fine di limitare la condizione d’isolamento
nella quale possono trovarsi persone in situazione di difficoltà, per situazioni
di disagio ambientale e socio-economiche e/o per precarie condizioni di salute.
Il servizio tende ad orientare la persona in difficoltà fornendogli
informazioni che favoriscano la sua comunicazione con il sistema dei servizi
socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, nonché con il contesto
socioculturale nel quale vive.
Prestazioni
Il
servizio di telefonia sociale è un servizio continuativo, con copertura non
inferiore a 10 ore giornaliere, da svolgersi prioritariamente nelle ore notturne
e nei giorni festivi in forma integrata con gli altri interventi.
Requisiti
del servizio dal punto di vista:
·
tecnico-operativo:
a)
gestione del servizio da parte di
struttura con adeguata e provata esperienza nel settore della teleassistenza e
che, in particolare per la centrale di ascolto, si avvalga di proprio personale
dipendente con elevata professionalità;
b)
impiego di strumentazione
telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d’utente)
omologata;
c)
dotazione in comodato gratuito agli
utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme;
·
delle attività assistenziali e di
sostegno:
a)
presenza e funzionamento della
centrale d’ascolto su tutto il territorio di competenza in modo da assicurare
la fruizione del servizio da parte delle persone aventi diritto;
b)
controllo delle condizioni di
salute della persona attraverso un contatto telefonico giornaliero;
c)
accesso dell’anziano al servizio
di assistenza e teleassistenza presso qualsiasi domicilio in tutto il
territorio dell’ambito.
Personale
Il
servizio deve essere assicurato da operatori opportunamente formati, con
esclusione di risponditori automatici.
Articolo 101
(Servizi socio-educativi
innovativi e sperimentali per la prima infanzia)
1.
Sono servizi socioeducativi per la prima infanzia a carattere innovativo e
sperimentale, i servizi educativi flessibili e differenziati per i bambini da
tre mesi a tre anni, finalizzati alla promozione dello sviluppo psico-fisico,
cognitivo, affettivo e sociale del bambino e al sostegno alle famiglie e ai
nuclei familiari, nel loro compito educativo:
a.
il servizio di educazione
familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio;
b.
i piccoli gruppi educativi.
2.
L’educatore familiare o servizio per l’infanzia a domicilio è un servizio
flessibile, erogato per fasce orarie, di norma a supporto delle altre tipologie
di servizi per la prima infanzia e di servizi educativi per l’infanzia, perché
rivolto a completare con modalità e orari flessibili la frequenza del bambino
presso l’asilo nido o il centro ludico per l’infanzia. In particolare tale
servizio può essere erogato nelle prime ore del mattino o nelle ore successive
all’uscita dall’asilo nido o dal centro ludico, in relazione alle diverse
esigenze dei tempi di lavoro e di vita della famiglia, al fine di assicurare la
permanenza del bambino nel proprio ambiente di vita nel rispetto dei suoi ritmi
biologici e di specifiche diverse condizioni di salute. Il servizio è
assicurato da educatori e altri operatori sociali, e comunque con la
supervisione del progetto educativo da parte di educatori così come individuati
all’art. 46 del presente regolamento, in un rapporto massimo di 1 educatore
ogni 2 bambini, se appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi nella
stessa abitazione. Il progetto educativo per il servizio dell’educatore
familiare è, di norma, sviluppato quale estensione del progetto educativo del
nido d’infanzia.
3.
I piccoli gruppi educativi consentono di affiancare i nuclei familiari, anche
nell’ambito di esperienze di mutuo-aiuto familiare, nelle funzioni educative e
di assicurare un idoneo ambiente protetto per la prima socializzazione dei
bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, alternativo all’asilo nido o nido
d’infanzia, per un numero di ore non superiore sei ore al giorno. I piccoli
gruppi educativi sono composti da un numero massimo di 4 bambini in uno spazio
appositamente dedicato, all’interno di una civile abitazione, in cui sia
presente almeno una figura di educatore, così come individuata all’art. 46 del
presente regolamento, che provvede alla elaborazione di un progetto educativo e
alla condivisione dello stesso con i genitori.
Articolo 102
(Servizi
di contrasto della povertà e della devianza)
1. I servizi di contrasto della povertà e della devianza si
articolano in servizi diversi e flessibili:
a) Servizi di ascolto, informazione e
sensibilizzazione
Tipologia/Carattere
Servizi
a bassa soglia che svolgono attività di primo ascolto, informazione,
orientamento, aiuto e presa in carico per problematiche che fanno capo a
differenti situazioni di difficoltà: disagio psichico, senza fissa dimora,
persone straniere con problemi di integrazione, donne che si prostituiscono e
persone alla ricerca di un lavoro. Questi servizi sono rivolti non solo a
coloro che sono coinvolti in una situazione di disagio ed emarginazione ma
anche a familiari, amici, operatori dei servizi, associazioni, insegnanti.
Prestazioni
Sportelli
d’ascolto e d’informazione; corsi di formazione; campagne di sensibilizzazione;
progettazione e gestione di percorsi formativi; consulenza psicologica;
rilevazione, sistematizzazione e informatizzazione dei dati; collegamento e
raccordo con le risorse presenti nei territori.
Personale
Assistenti
sociali; psicologi; educatori; esperti in relazione d’aiuto, mediatori
linguistici ed interculturali..
b) Forme di sostegno economico ad integrazione
del reddito
Il
servizio consiste nell’erogazione da parte degli ambiti territoriali di misure
di sostegno economico in forma mirata rispetto alle cause e alle condizioni di
fragilità economica e sociale del nucleo o della persona beneficiari. Nel
rispetto dell’art. 33 della legge regionale sono misure di sostegno economico
per il contrasto alle povertà, le seguenti:
Forme
di intervento
per
il contrasto delle
nuove
povertà
|
Situazioni
di
bisogno
/
Cause
di povertà
|
Obiettivi
di intervento
con
lo strumento di contrasto
|
Contributo sociale per l’integrazione al
reddito
|
-
giovani coppie e singoli, con redditi da lavoro
precario e discontinuo, che devono stabilizzare in alcuni periodi le proprie
entrate per rendere possibile la continuità del proprio progetto di vita e il
soddisfacimento di bisogni primari
-
nuclei familiari per i quali la fragilità
economica non è connessa ad assenza di lavoro, ma a numerosità del nucleo
familiare, insufficienza dei redditi da lavoro o da pensione percepiti,
sostegno di altre spese di carattere eccezionale, ecc…
|
-
assicurare un reddito aggiuntivo limitatamente ad
un periodo di tempo definito, per il soddisfacimento immediato di primarie
situazioni di bisogno
|
Reddito minimo di inserimento
|
-
sostegno economico a nuclei familiari
con reddito insufficiente perché il capofamiglia e le altre figure adulte
hanno difficoltà nell’accesso al lavoro ovvero che hanno redditi da lavoro insufficienti
connessi a situazioni lavorative precarie o irregolari
|
-
definire contratti di inclusione
tra l’Ambito territoriale e il soggetto o il nucleo familiare, rivolti a
sostenere economicamente il nucleo per il periodo nel quale uno o più dei
componenti si impegna a concorrere ad un progetto di empowerment (formazione, tirocinii, lavori
di pubblica utilità, tutoraggio, ecc..) delle capacità proprie e del nucleo
di conseguire autonomamente una situazione di indipendenza economica,
connesse alle capacità di cura adeguate rispetto a specifiche situazioni di
fragilità presenti nel nucleo
|
Assegno di cura e dote per i nuovi nati
|
-
sostegno economico a nuclei
familiari in cui il reddito insufficiente deriva dalla necessità che uno o
più componenti assumano il carico di cura di un soggetto fragile (anziano, disabile,
minor 0-3 anni) rinunciando al lavoro ovvero impegnando larga parte di un
reddito da lavoro per l’accesso a specifici servizi di cura e/o di
conciliazione
|
-
fornire sostegno economico
mirato per promuovere le capacità di cura delle famiglie e per valorizzare la
modalità domiciliare di intervento nelle situazioni di fragilità, in
alternativa al ricovero nelle strutture residenziali.
-
il sostegno economico, comunque
integrato con i servizi di assistenza domiciliare e comunitari, è rivolto a riconoscere il lavoro di cura
assunto da una figura parentale o da una figura di sostituzione e a sostenere
la situazione economica del nucleo familiare in un periodo limitato di tempo
in cui si concentrano spese aggiuntive straordinarie connesse ai carichi di
cura.
|
Prestito sull’onore
Contributi in conto interessi per l’acquisto
della prima casa
|
-
forme di accesso agevolato al
credito
-
per affrontare spese importanti
per la famiglia, quali la crescita di un figlio nei primi anni di vita,
ovvero l’acquisto della prima casa, ovvero l’avvio di una nuova esperienza di
autoimprenditorialità nel settore dei servizi alla persona
|
-
Contributi in conto interesse
-
-fondo di rotazione per il prestito
sull’onore.
|
2.
Gli ambiti territoriali pongono in essere ogni iniziativa per rendere omogenee
le forme di intervento per il contrasto delle povertà tra tutti i Comuni
dell’ambito, promuovendo la integrazione con le risorse autonome dei bilanci
comunali eventualmente finalizzate al perseguimento di obiettivi di contrasto
delle povertà o ad essi correlati, al fine di evitare sovrapposizioni o
inefficienze economiche.
3.
Al fine del riconoscimento di un intervento di sostegno economico, l’Ambito
territoriale definisce, attraverso il Servizio Sociale Professionale, ovvero
attraverso l’Unità di Valutazione Multidimensionale, il progetto personalizzato
di intervento in cui il sostegno economico possa trovare piena integrazione con
gli altri interventi in servizi e prestazioni rivolti a sostenere il carico di
cura del nucleo familiare nei confronti della specifica situazione di
fragilità.
4.
I criteri di accesso, le modalità d’erogazione, l’entità dei contributi e la tipologia
dei contributi disponibili, di norma, sono definiti dalla Giunta Regionale nei
documenti di programmazione sociale regionale e, per gli aspetti attuativi, nel
Piano di Zona e in un apposito regolamento d’accesso unico di Ambito, da
comunicare diffusamente alla cittadinanza, fatta salva l’autonomia dell’Ambito
di finanziare con risorse proprie, anche aggiuntive, specifici interventi di
contrasto alle povertà, rientranti nelle tipologie di cui al precedente comma
2, nelle more della attivazione di interventi a valenza regionale.
Articolo 103
(Servizi educativi per il
tempo libero)
1. I servizi educativi per il tempo libero devono avere le
seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I
servizi educativi per il tempo libero sono servizi offerti alla collettività
sulla base di specifiche progettualità che si caratterizzano per la
provvisorietà e periodicità delle esigenze e per la temporaneità degli
interventi programmati in un ambito territoriale definito. In ogni caso deve
essere garantita una funzione educativa specifica attraverso l’elaborazione di
un progetto educativo.
Prestazioni
Sono
prestazioni dei servizi educativi per il tempo libero l’animazione estiva; le
attività ludicoricreative; le attività socio-educative; le attività ginnico-sportive;
i campi scuola; le visite culturali; gli scambi culturali tra gruppi residenti
in contesti territoriali diversi; attività di formazione culturale dell’anziano
attraverso la partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studio
organizzati dalle Università della terza età nonché attraverso la
partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali.
Personale
I
servizi educativi per il tempo libero sono garantiti da educatori; animatori;
guide turistiche; istruttori sportivi.
Articolo 104
(Centro aperto polivalente
per minori)
1. Il Centro aperto polivalente deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni
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Descrizione e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari
|
Il centro aperto polivalente
è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di minori e
di giovani del territorio ed opera in raccordo con i servizi sociali d’Ambito
e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e realizzazione
di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi, miranti a
promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità
e disagio minorile.
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Ricettività
|
Nel Centro possono
essere accolti contemporaneamente non più di 50 giovani, in età compresa dai
6 ai 24 anni, con priorità per i minori fino a 18 anni residenti nel
quartiere, Comune e Ambito.
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Prestazioni
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La struttura si colloca
nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta
di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di
funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita, l’accompagnamento,
l’orientamento.
Il centro realizza
attività ludico-ricreative, di animazione extrascolastiche, rivolte a
promuovere le relazioni tra ragazzi, valorizzare le propensioni e gli
interessi dei ragazzi.
Il Centro può
organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali:
·
attività sportive;
·
attività ricreative;
·
attività culturali;
·
momenti di informazione;
·
laboratori ludico-espressivi e artistici;
·
vacanze invernali ed estive.
|
Personale
|
Operatori in rapporto
di almeno uno per ogni 10 giovani; figure professionali funzionali alla
realizzazione delle attività, quali educatori, educatori professionali,
assistenti sociali, animatori, altre figure qualificate. Tra gli operatori
devono figurare almeno un educatore.
Personale ausiliario
nel numero di almeno 1 ogni 25 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore
di apertura del centro.
Per la gestione della
struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un
coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area
socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto
all’art. 46 del presente regolamento.
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Modulo abitativo
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La
struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie
complessivamente non inferiore a 250 mq., in ogni caso rispondenti alle norme
d’igiene e sicurezza e alle attività previste.
Deve
inoltre possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, di cui almeno uno
attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al
personale.
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Articolo 105
(Centro sociale polivalente
per diversamente abili)
1. Il Centro sociale polivalente per diversamente abili è
struttura autorizzata per la erogazione di un servizio aperto alla
partecipazione anche non continuativa di diversamente abili. Il Centro deve
avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari
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Il centro sociale
polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa
di diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie funzionali,
alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui
sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle
suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l’incolumità degli
utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.
Gli interventi e le
attività all’interno e all’esterno del Centro devono consentire di
contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale delle persone diversamente
abili, di mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la
famiglia.
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Ricettività
|
Nel
Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 utenti,
residenti nel quartiere o Comune, ovvero nei Comuni dello stesso ambito
territoriale sociale.
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Prestazioni
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Il Centro si colloca
nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta
di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle
esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie, e assicura l’apertura
sulla base delle prestazioni e attività erogate.
Per un Centro sociale
polivalente per diversamente abili deve essere garantita l’apertura per
almeno 6 ore per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al
territorio.
Il Centro pianifica le
attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti:
-
attività educative indirizzate all’autonomia;
-
attività di socializzazione e animazione
-
attività espressive, psico-motorie e ludiche;
-
attività culturali e di formazione;
-
prestazioni a carattere assistenziale;
-
attività di laboratorio ludico-espressivo e
artistico;
-
organizzazione di vacanze invernali ed estive;
-
somministrazione dei pasti
(facoltativa);
-
servizio trasporto
(facoltativa).
A
differenza del centro diurno socioeducativo per diversamente abili, nel
Centro sociale polivalente non sono previsti:
-
accoglienza di pazienti
psichiatrici stabilizzati;
-
ospitalità di utenti
psico-sensoriali con notevole compromissione delle autonomie funzionali,
-
prestazioni di carattere
sanitario e riabilitativo,
-
spazio attrezzato per il riposo,
obbligo della somministrazione dei pasti,
-
presenza di personale medico e
socio-sanitario.
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Personale
|
Operatori addetti
all’assistenza nella misura di 1 ogni 10 ospiti; educatori professionali e
animatori sociali nella misura di 1 ogni 15 utenti. Deve essere, infine, garantita,
la presenza programmata dell’assistente sociale, nonché di terapisti della
riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti.
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Modulo abitativo
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La struttura deve
essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie complessivamente
non inferiore a 250 mq., in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e
sicurezza, alle attività previste.
Deve inoltre possedere
un servizio igienico ogni venti ospiti, attrezzati per la non
autosufficienza, di cui almeno uno destinato alle donne, e un servizio
igienico riservato al personale.
Tutti i servizi e gli
spazi devono essere dotati della massima accessibilità.
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Articolo 106
(Centro sociale polivalente
per anziani)
1.
Il Centro aperto polivalente per anziani è struttura autorizzata per la
erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non continuativa di
anziani. Il Centro deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari
|
Il centro sociale
polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa
di anziani autosufficienti, alle attività ludico-ricreative e di
socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime
connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia
per la salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle
attività del centro.
Gli interventi e le
attività all’interno e all’esterno del Centro devono consentire di
contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale delle persone anziane, di
mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la famiglia.
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Ricettività
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Nel Centro possono
essere accolti contemporaneamente non più di 60 utenti, residenti nel
quartiere o Comune, ovvero nei Comuni dello stesso ambito territoriale
sociale, in presenza di una superficie di 200 mq. La ricettività può variare
in relazione alla superficie complessiva a disposizione, per un
massimo di 120 utenti, accolti contemporaneamente per strutture con
superficie complessiva non superiore a 500 mq.
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Prestazioni
|
Il Centro si colloca
nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta
di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle
esigenze degli anziani utenti e delle loro famiglie, e assicura l’apertura
sulla base delle prestazioni e attività erogate.
Per un Centro sociale
polivalente per anziani deve essere garantita l’apertura per almeno 8 ore,
suddivise tra ore diurne e ore pomeridiane, per 6 giorni la settimana.
Tutte le attività sono
aperte al territorio.
Il Centro pianifica le
attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti:
-
attività educative indirizzate all’autonomia;
-
attività di socializzazione e animazione
-
attività espressive, psico-motorie;
-
attività ludiche e ricreative;
-
attività culturali e occupazionali;
-
segretariato sociale;
-
prestazioni a carattere assistenziale;
-
attività a garanzia della salute degli utenti;
-
attività di laboratorio ludico-espressivo e
artistico;
-
organizzazione di vacanze invernali ed estive;
-
somministrazione dei pasti (facoltativa);
-
servizio trasporto (facoltativa).
Il
Centro, inoltre, può concorrere alla erogazione del servizio di pronto
intervento sociale per l’area anziani.
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Personale
|
Operatori addetti
all’assistenza in misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze degli
ospiti; educatori e animatori sociali per 36ore settimanali ciascuno, al fine
di garantire il regolare funzionamento della struttura, con utenza non
superiore a 60 persone. Deve essere, infine, garantita, la presenza
programmata dell’assistente sociale, nonché di terapisti della riabilitazione
in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti.
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Modulo abitativo
|
La struttura deve
essere dotata di ambienti e spazi idonei in ogni caso rispondenti alle norme
d’igiene e sicurezza, alle attività previste.
Deve inoltre possedere
un servizio igienico ogni venti ospiti, di cui uno attrezzato per la non
autosufficienza, e di cui almeno uno destinato alle donne, e un servizio
igienico riservato al personale.
Tutti i servizi e gli
spazi devono essere dotati della massima accessibilità.
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Articolo 107
(Centro antiviolenza)
1. Il centro antiviolenza deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il
centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di assistenza,
aiuto, tutela e protezione rivolte a minori vittime di maltrattamenti ed abusi
ed a donne vittime di violenza. Il centro antiviolenza svolge anche attività di
prevenzione e sensibilizzazione finalizzata alla promozione di una cultura non
violenta nella comunità di riferimento.
Prestazioni
Sono
prestazioni del centro antiviolenza gli interventi di ascolto (anche
telefonico), di aiuto e sostegno psicosociale individuale e di gruppo, di
psico-terapia, nonché di sostegno nell’ascolto protetto e di evaluation (nelle
attività di indagine e processuali), di assistenza legale, nonché di sostegno
ed orientamento per l’inserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di
maltrattamenti e violenze. Il centro antiviolenza svolge anche attività di
prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, formazione, attività
culturali, ecc. in favore della comunità sociale in generale ma particolarmente
rivolte ad operatori del sistema socio sanitario e della scuola.
Il
centro antiviolenza dispone pertanto di una linea telefonica abilitata
all’ascolto, all’informazione ed al contatto preliminare alla presa in carico,
di spazi adeguati destinati alle attività di aiuto individuali e di gruppo,
opportunamente attrezzati e arredati, nonché di strumenti per gli interventi di
prossimità e di pronto intervento.
Il
centro opera in stretta connessione con i servizi del pronto intervento sociale
e con le strutture di accoglienza residenziale di cui agli articoli 81 e 82 del
presente regolamento.
Personale
Il
centro antiviolenza deve prevedere la presenza di uno o più psicologi, di
psicoterapeuti, di educatori ed assistenti sociali con specifiche competenze nella
relazione d’aiuto e nell’assistenza a soggetti deboli, vittime elettive di
maltrattamenti e violenze.
Il
centro antiviolenza deve prevedere inoltre la presenza programmata di uno o più
avvocati per le attività di informazione e assistenza legale.
Articolo 108
(Sportelli per
l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati)
1. In ogni ambito territoriale è
assicurata la presenza di almeno uno sportello per l’integrazione
socio-sanitaria-culturale dei cittadini stranieri immigrati, che svolge
attività di informazione sui diritti, di formazione e affiancamento degli
operatori sociali e sanitari per la promozione della cultura della integrazione
organizzativa e professionale in favore degli immigrati, di primo orientamento
e accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati e loro nuclei nell’accesso
alla rete dei servizi sociali, sanitari, dell’istruzione, di consulenza tecnica
specialistica per supportare i servizi nella costruzione e nella gestione dei
progetti personalizzati di intervento.
2.
Gli sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale operano in stretto
contatto con gli sportelli sociali e con il segretariato sociale di ogni ambito
territoriale, ivi inclusa la possibilità di una organizzazione integrata unica
degli sportelli, purché per il funzionamento dello sportello per l’integrazione
degli immigrati sia assicurata la presenza di personale qualificato nei servizi
di mediazione linguistica e interculturale, adeguato a rispettare le
specificità culturali, etniche e religiose delle persone che si rivolgono allo
sportello.
Articolo 109
(Autonomia gestionale dei
soggetti privati e del privato sociale)
1.
La Regione
Puglia riconosce l’autonomia gestionale delle imprese private
e delle imprese sociali, che assicurano i servizi e le prestazioni domiciliari,
semi-residenziali e residenziali, riconosciuti dal presente regolamento, nonché
risultato di percorsi innovativi e sperimentali. Le imprese scelgono le forme
di esternalizzazione, di assunzione e di collaborazione al fine di assicurare i
servizi minimi previsti e il conseguimento degli obiettivi di qualità fissati,
nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali sul mercato del
lavoro e sull’approvvigionamento di beni e servizi, nonché nel rispetto dei
requisiti organizzativi fissati dal presente regolamento, con specifico
riferimento a quanto previsto dagli articoli 29 e 36 per i requisiti minimi per
l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi.
Articolo 110
(Modifiche al regolamento
regionale n. 1/2000)
1. All’art. 7 del regolamento regionale n. 1/2000 è aggiunto il
seguente comma:
“10. la Commissione decade automaticamente al termine delle
attività di valutazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse
finanziarie relative all’esercizio 2001”.
2. All’articolo 13 del regolamento regionale n. 1/2000 è
aggiunto il seguente comma:
“3. Le risorse finanziarie di cui all’art. 1 del presente
regolamento, relative agli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, derivanti dalle eventuali
economie di spesa, dovranno essere utilizzate dagli enti assegnatari dando
continuità alle azioni progettuali previste, previa comunicazione al Settore
Sistema Integrato Servizi Sociali dell’Assessorato alla Solidarietà.”
3. All’art. 14 del regolamento regionale n. 1/2000 sono aggiunti
i seguenti commi:
“2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano
sulle quote di Fondo nazionale di Lotta alla Droga assegnate alla Regione Puglia ai sensi dell’art. 127 del DPR n.
309/1990, come sostituito dall’art. 1 comma 2 della l. n. 45/1999, fino
all’utilizzo delle risorse relative all’esercizio finanziario 2001.
3. Con riferimento ai progetti a valere sulle risorse relative
all’esercizio finanziario 2002 e anni successivi, e per i progetti finalizzati
alla prevenzione e lotta alla droga, realizzati nell’ambito dell’area
dipendenze dei Piani sociali di Zona, a valere almeno sulla riserva pari al 5%
delle risorse disponibili a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e
relativi cofinanziamenti regionali e locali che confluiscono nel quadro
finanziario del Piano di Zona, si applicano le norme di cui alla l. r. n.
19/2006 e al relativo regolamento attuativo, costituendo tali attività parte
integrante del sistema integrato dei servizi sociali attivato con lo stesso
Piano di Zona.”
4.
Al fine della definizione delle progettualità di cui al comma 3, i Comuni e la AUSL sviluppano una progettazione integrata, con
la partecipazione all’Ufficio di Piano del Direttore del Dipartimento per le
Dipendenze Patologiche o suo delegato. Le suddette progettualità, inoltre,
devono risultare coerenti con quanto disposto all’art. 2 del regolamento
regionale n. 1/2000 e con ulteriori linee guida o atti di indirizzo
eventualmente assunti in materia dalla Giunta Regionale, sentito il CRIDIP,
come previsto dalle disposizioni vigenti9.
___________
9 Art. 6 della l. r. n. 26/2006 e Del. G.R. n. 1722 del
30.11.2005.
INDICE
Art. 1 -(Ambito di applicazione)
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE
TITOLO III - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI E ALTRI ATTORI DEL
SISTEMA INTEGRATO
TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DEI
SERVIZI SOCIALI
TITOLO V - STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI RICONOSCIUTI
Capo I -(Strutture per Minori)
Capo II -(Strutture per diversamente abili)
Capo III -(Strutture per Anziani)
Capo IV - (Strutture per persone con problematiche
psico-sociali)
Capo V -(Strutture per adulti con problematiche sociali)
Capo VI - (Servizi Socioassistenziali)
Il
presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.
7 “ Statuto della Regione
Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 18 gennaio 2007