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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2007
Numero
21
Data
26/07/2007
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Modifiche ed Integrazioni al Regolamento Regionale 28 novembre 2006 n. 20 recante norme per la "Formazione, aggiornamento ed utilizzazione dell'albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico designandi dall'autorità espropriante
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 111 suppl. del 2 agosto 2007
Allegati

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Vista la L.R. 22/02/2005, n. 3 che prevede l’a-dozione di un regolamento attuativo della legge.

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1168 del 11/07/2007 di adozione del Regolamento.

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

 

Art. 1

 

1. Al Regolamento Regionale 28 novembre 2006 n. 20, recante norme per la “Formazione, aggiornamento ed utilizzazione dell’albo regionale dei componenti il collegio tecnico (ARCCT) designandi dall’autorità espropriante”, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 dell’art. 2 è sostituito dal seguente:

“1. Possono iscriversi all’ARCCT gli ingegneri, gli architetti, i dottori agronomi e forestali, i geometri, i periti agrari e le ulteriori figure professionali i cui titoli di studio sono dichiarati, ai sensi delle norme legislative vigenti in materia, equipollenti a quelli dei predetti professionisti, che, alla data della domanda di iscrizione, abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della relativa professione e che risultino iscritti al rispettivo albo professionale da almeno cinque anni.”;

b) il comma 2 dell’art. 5 è sostituito dal seguente:

“2. L’ARCCT contiene l’elenco degli iscritti, distinti per categoria professionale, ed indica la destinazione d’uso prevalente, nonché la superficie di terreni o la volumetria di fabbricati ed il correlato valore complessivi annui più elevati dei beni stimati da ciascun iscritto nel triennio precedente alla data dell’istanza di iscrizione.”;

c) al comma 2 dell’art. 9, dopo le parole: “analoga a quella”, è aggiunta la seguente:

“prevalente”; dopo le parole: “complessiva annua”, sono aggiunte le seguenti: “, indicata nell’albo,”;

2. In conseguenza delle modifiche ed integrazioni recate dal comma 1, il modello-tipo concernente la domanda di iscrizione all’ARCCT e dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/’00, allegato al Regolamento Regionale n. 20 del 28 novembre 2006, è sostituito dall’omologo modello-tipo allegato al presente regolamento.

 

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della

L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 26 luglio 2007

 

ALLEGATO