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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2006
Numero
20
Data
28/11/2006
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Formazione, aggiornamento ed utilizzazione dell'albo regionale dei componenti il collegio tecnico, designandi dall'autorità espropriante
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 159 del 1° dicembre 2006
Allegati

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

-          Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Vista la L.R. 22 febbraio 2005 , n. 3 che prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1715 del 21 novembre di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

 

CAPO I
FORMAZIONE DELL’ALBO

Art. 1

Istituzione dell’Albo Regionale

1. Al fine di dare concreta attuazione all’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 327 e s.m. ed all’art. 16 della L.R. 22 febbraio 2005 n. 3, è istituito l’Albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico (ARCCT) per la determinazione delle indennità definitive di esproprio di immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza regionale, la cui nomina compete all’Autorità Espropriante.

 

2. L’ARCCT è formato ed aggiornato dal Settore Regionale LL.PP., nel rispetto delle norme recate dal presente regolamento.

 

Art. 2

Iscrizione all’Albo Regionale

1. Possono iscriversi all’ARCCT gli ingegneri, gli architetti, i dottori agronomi e forestali, i geometri, i periti agrari e le ulteriori figure professionali i cui titoli di studio sono dichiarati, ai sensi delle norme legislative vigenti in materia, equipollenti a quelli dei predetti professionisti, che, alla data della domanda di iscrizione, abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della relativa professione e che risultino iscritti al rispettivo albo professionale da almeno cinque anni.;(1)

 

2. L’iscrizione all’ARCCT è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni personali, alla data della relativa domanda:

 

a)      inesistenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/’56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/’65;

b)      inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che incidono sulla moralità professionale;

c)      inesistenza di dolo o di errore grave nella stima del valore di immobili e/o di fabbricati adibiti a qualsiasi uso;

d)      inesistenza di false dichiarazioni in ordine alla sussistenza delle suindicate condizioni personali.

(1) comma così modificato dall’art. 1, lettera a), del Reg. n. 21 del 26/7/2007, il comma era così formulato”1. Possono iscriversi all’ARCCT gli ingegneri, gli architetti, i dottori agronomi e forestali, i geometri ed i periti agrari che, alla data della domanda di iscrizione, abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della relativa professione e che risultino iscritti al rispettivo albo da almeno cinque anni. “

 

Art. 3

Domanda di iscrizione e documentazione a corredo

1. La domanda di iscrizione all’ARCCT è corredata da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/’00, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni personali di cui al precedente art. 2, nonché da curriculum personale delle perizie (anche non giurate) redatte per la stima del valore di immobili e/o di fabbricati.

 

2. La domanda di iscrizione, la dichiarazione personale ex art. 47 D.P.R. 445/’00 ed il curriculum personale sono redatti in conformità ai modelli-tipo allegati al presente regolamento.

 

3. Il curriculum personale indica il numero e la tipologia delle perizie redatte e, per ciascuna di esse, il committente, l’oggetto della perizia, la destinazione d’uso, l’individuazione catastale, la descrizione fisica e dimensionale, il valore stimato del bene.

 

4. La domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione di cui al comma 1, è indirizzata al Dirigente del Settore regionale LL.PP. e trasmessa presso la sede del medesimo Settore.

 

5. Non possono presentare domanda di iscri­zione all’ARCCT i soggetti interdetti dai pubblici uffici.

 

6. In fase di prima applicazione, le domande di iscrizione dovranno pervenire al Settore LL.PP. entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 4

Istruttoria e determinazione sulle domande di iscrizione

1. Le domande di iscrizione e la relativa documentazione a corredo sono sottoposte a procedimento istruttorio a cura dell’Ufficio Regionale Espropri istituito presso il Settore LL.PP., per l’accertamento del possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni personali richiesti.

 

2. Il Dirigente del Settore LL.PP., sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Regionale Espropri, con appositi provvedimenti determina l’accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all’ARCCT.

 

3. I provvedimenti di reiezione, puntualmente motivati, sono notificati agli istanti mediante nota raccomandata con avviso di ricevuta.

 

Art. 5

Formazione dell’Albo Regionale

1. In fase di prima applicazione, l’ARCCT è formato dai professionisti le cui istanze, pervenute nei termini di cui all’art. 3 comma 6, risultino accolte con provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP.

 

2. L’ARCCT contiene l’elenco degli iscritti, distinti per categoria professionale, ed indica la destinazione d’uso prevalente, nonché la superficie di terreni o la volumetria di fabbricati ed il correlato valore complessivi annui più elevati dei beni stimati da ciascun iscritto nel triennio precedente alla data dell’istanza di iscrizione.(2)

 

3. L’ARCCT è formato con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito informatico regionale.

(2) comma così modificato dall’art. 1, lettera b), del Reg. n. 21 del 26/7/2007, il comma era così formulato:” 2. L’ARCCT contiene l’elenco degli iscritti, distinti per categoria professionale, per destinazione d’uso dei beni valutati, per superficie di immobili o volumetria di fabbricati e valori complessivi annui stimati nei tre anni precedenti alla data dell’istanza di iscrizione.

 

 

CAPO II

AGGIORNAMENTO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO

 

Art. 6

Aggiornamento dell’Albo Regionale

1. L’ARCCT è aggiornato triennalmente con l’elenco dei professionisti già iscritti e di quelli le cui istanze, pervenute nel triennio successivo alla formazione o ai conseguenti aggiornamenti dello stesso, risultino accolte con provvedimenti del Dirigente del Settore LL.PP.

 

2. Le istanze di nuove iscrizioni all’Albo dovranno pervenire, al competente Settore LL.PP. , entro i tre mesi precedenti la scadenza triennale di aggiornamento.

 

3. Al fine di conseguire la conferma dell’iscrizione all’Albo, i professionisti già iscritti, nel trimestre precedente ciascun aggiornamento, presentano apposita istanza corredata da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 ex D.P.R. 445/’00 attestante la conservazione dei requisiti e delle condizioni personali, nonché da eventuale aggiornamento del curriculum personale di cui al precedente art. 3 commi 1 e 3.

 

4. L’istanza di conferma di iscrizione, la dichiarazione personale ex art. 47 D.P.R. 445/’00 ed il curriculum personale sono redatti in conformità ai modelli-tipo allegati al presente regolamento

 

5. L’ARCCT è aggiornato, con le modalità previste dal comma 2 del precedente art. 5, con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito informatico regionale.

 

Art. 7

Sospensione dall’Albo Regionale

1. Con la determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. , di cui al precedente art. 6 comma 5, sono sospesi dall’ARCCT, per un periodo di tre anni, i professionisti iscritti dei quali si accerti:

a)      il venire meno della condizione sub a) indicata dall’art. 2 comma 2;

b)      l’errore grave, la grave negligenza, l’ingiustificato ritardo personale nell’espletamento degli adempimenti propri, a seguito di nomina dell’Autorità Espropriante Regionale a componente di Collegi Tecnici di cui all’art. 1 del presente regolamento.

 

2. La sospensione comminata, con la puntuale indicazione delle motivazioni che l’hanno determinata, è notificata al professionista interessato mediante nota raccomandata con avviso di ricevuta.

 

Art. 8

Cancellazione dall’Albo Regionale

1. Con la determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. , di cui al precedente art. 6 comma 5, sono cancellati dall’ARCCT i professionisti iscritti dei quali si accerti:

a)      il venire meno di una delle condizioni sub b), c), d) indicate dall’art. 2 comma 2;

b)      l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c)      il dolo nell’espletamento degli adempimenti propri, a seguito di nomina dell’Autorità Espropriante Regionale a componente di Collegi Tecnici di cui all’art. 1 del presente regolamento.

d)      la mancata presentazione dell’istanza di conferma nei termini previsti dall’art. 6 comma 3.

 

2. La cancellazione, con la puntuale indicazione delle motivazioni che l’hanno determinata, è notificata al professionista interessato mediante nota raccomandata con avviso di ricevuta.

 

CAPO III
UTILIZZAZIONE DELL’ALBO REGIONALE

Art. 9

Adempimenti dell’Autorità Espropriante regionale

1. Nei casi previsti dall’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 327/’01 e dall’art. 16 - comma 1, primo periodo - della L.R. 3/’05, l’Autorità Espropriante regionale utilizza l’ARCCT, nel suo ultimo aggiornamento, per le nomine dei componenti i Collegi Tecnici da formare per la determinazione delle indennità di esproprio definitive di immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza regionale.

 

2. L’Autorità Espropriante regionale provvede alla designazione, di sua competenza, dei componenti i Collegi Tecnici, individuandoli fra i professionisti iscritti all’ARCCT, in possesso della categoria professionale idonea a valutare il bene da espropriare, la cui destinazione d’uso sia analoga a quella prevalente(3) di immobili o fabbricati già stimati dai professionisti designandi per una superficie o una volumetria complessiva annua indicata nell’albo (4) almeno pari al doppio di quella dello stesso bene.

 

3. Al fine di ricercare l’intesa per la nomina del terzo tecnico, prevista dall’art. 16, comma 1 - 1° periodo - della L.R. 3/’05, l’Autorità Espropriante regionale ne propone la designazione, al proprietario interessato, fra una terna di professionisti individuata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

 

4. L’Autorità Espropriante regionale, nella nomina dei componenti i Collegi Tecnici di sua competenza, assicura la turnazione di tutti i professionisti iscritti all’ARCCT, per categoria professionale e per superficie o volumetria complessive annue stimate.

(3) comma così  modificato dall’art. 1, lettera c),  Reg. n. 21 del 26/7/2007

(4) comma così modificato dall’art. 1, lettera c),  Reg. n. 21 del 26/7/2007

 

Art. 10

Facoltà delle Autorità Esproprianti di altri soggetti pubblici

 

1. Ove gli altri soggetti pubblici operanti nel territorio regionale non abbiano istituito un proprio albo di componenti il Collegio Tecnico previsto dall’art. 21 del D.lg. 327/’01, è facoltà delle rispettive Autorità Esproprianti, che ne abbiano necessità, di utilizzare l’ARCCT per la nomina, di propria competenza, a componenti di siffatti Collegi.

 

2. L’esercizio della facoltà prevista dal comma 1 comporta l’obbligo di designazione dei componenti il Collegio Tecnico con le modalità previste dall’art. 9 del presente regolamento, nonché l’obbligo della denuncia al Dirigente del Settore Regionale LL.PP. di intervenute situazioni contemplate dal sub b) dell’art. 7 -comma 1- e dal sub c) dell’art. 8 -comma 1- del presente regolamento.

 

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni recate dal presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 12

Modalità provvisorie di nomina dei componenti il Collegio Tecnico

 

1. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data di formazione dell’ARCCT, l’Autorità Espropriante regionale esercita discrezionalmente la propria potestà di nomina a componenti i Collegi Tecnici ex art. 21 D.Lgs. 327/’01, nel rispetto delle disposizioni normative recate dall’art. 16 della L.R. 3/’05.

 

   Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”.

 

   E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

   Dato a Bari, addì 28 novembre 2006

 

 

ALLE GATO  ( MODELLO TIPO ) (5)

 

ALLEGATO  ( MODELLO TIPO  ISTANZA DI CONFERMA )

 

ALLEGATO  ( MODELLO TIPO  CUURICULUM PROFESSIONALE PER L'ISCRIZIONE )

 

ALLEGATO  ( MODELLO TIPO  CUURICULUM PROFESSIONALE PER CONFERMA ISCRIZIONE )

 

(5) Allegato così sostituito dal reg. reg. 21/2007, art. 2