IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
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Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’ emanazione dei regolamenti regionali.
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Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione
Puglia”.
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Visto l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
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Vista la L.R.
3/8/2006 , n. 25 che, all’art. 3, comma 2 prevede l’adozione di un
regolamento attuativo della legge.
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Vista la Delibera
di Giunta Regionale n. 115 del 15/02/2007 di adozione del Regolamento attuativo
della succitata legge.
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
Composizione
1. E’ istituita la Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria regionale ex art. 2, comma 2bis, del D.L.gs n.
502/92 e successive modificazioni. La Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale, di seguito Conferenza, è
composta da:
a) L’Assessore alle Politiche della Salute
b) L’Assessore alle Politiche Sociali
c) L’Assessore alla Trasparenza e
Cittadinanza Attiva
d) L’Assessore all’Ambiente
e) L’Assessore al Bilancio
f) L’Assessore alle Politiche
Agroalimentari
g) I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci
h) I Sindaci delle città sedi di Aziende
Ospedaliero-Universitarie
i) Un rappresentate dell’ANCI
j) Un rappresentante dell’UPI
k) Un rappresentante dell’UNCEM
l) Tre Consiglieri regionali di
cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza.
I-bis.
In caso di impossibilità di partecipazione ad una o più sedute della Conferenza
Permanente da parte del Presidente della Conferenza dei Sindaci, in sostituzione
di quest’ultimo potrà partecipare alle predette sedute, con diritto di voto, il
Vice Presidente della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, munito di
formale delega da parte del rispettivo Presidente. (1)
2. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a
partecipare, senza diritto di voto, i Direttori Generali delle ASL e delle
Aziende Ospedaliere e IRCCS del SSR quando all’ordine del giorno sono previsti
argomenti di loro interesse.
(1) Comma aggiunto dal r.r.
n. 13/2016, art. 1.
Art. 2
Modalità di costituzione e durata
1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della
Giunta Regionale all’inizio di ciascuna legislatura regionale, entro sessanta
giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale e dura in carica per l’intera
legislatura.
2. La seduta d’insediamento della Conferenza è convocata dal
Presidente della Giunta Regionale entro dieci giorni dalla data della sua
costituzione ed è presieduta, sino all’elezione del Presidente, dall’Assessore
alle Politiche della Salute.
Art. 3
Elezione del Presidente e del Vice Presidente
1. Il Presidente della Conferenza, scelto tra i componenti, è
eletto a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta di insediamento. La
votazione si svolge a scrutinio segreto; qualora non sia raggiunta la
maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha
conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto
il più anziano di età.
2. La Conferenza elegge con le stesse modalità e con la
medesima votazione il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento.
3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 sono riferite alle persone
fisiche che fanno parte della Conferenza; nel caso in cui i componenti eletti
Presidente e Vice-Presidente della Conferenza cessino di ricoprire la carica
indicata all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f),g), h), i), j), k) e
l), si procede a nuove elezioni.
4. A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche di
Presidente e Vice-Presidente. Il Presidente e il Vice-Presidente in carica
possono essere confermati. Al rinnovo si procede, altresì, qualora lo richieda
la maggioranza dei componenti la Conferenza.
Art. 4
Attribuzioni della Conferenza
1. La Conferenza, sulla base dell’istruttoria assicurata dal
Comitato tecnico, verifica il rispetto delle priorità e la conformità al PRS
degli obiettivi e dell’allocazione delle risorse nel rispetto della
compatibilità finanziaria e propone alla Regione l’approvazione del PAL
presentato da ciascuna Azienda e IRCCS del Servizio Sanitario regionale e ne
propone l’approvazione o la non approvazione alla Giunta Regionale; inoltre la
Conferenza esamina il documento annuale contenente lo stato di salute della
popolazione.
2. Per l’espletamento delle proprie funzioni, la Conferenza si
avvale di un Comitato tecnico composto da
- Un
rappresentante dell’Agenzia Regionale Sanitaria
- Un
rappresentante dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale
- Un
rappresentante dell’Osservatorio Epidemiologico regionale
- Il
Dirigente del competente Settore degli Assessorati alle Politiche della Salute
e delle Politiche Sociali
- Due tecnici
nominati dalla Giunta Regionale
- Un
rappresentante della Commissione regionale per l’integrazione socio-sanitaria.
Art. 5
Modalità di esercizio delle attribuzioni
1. La Conferenza esercita le proprie attribuzioni con le
seguenti modalità:
a) la proposta per
l’approvazione o la non approvazione dei Piani Attuativi Locali, avviene con
votazione a maggioranza dei presenti entro trenta giorni dal ricevimento della
istruttoria da parte del Comitato tecnico. Qualora la Conferenza rappresenti,
motivandole, particolari esigenze istruttorie, il termine è interrotto per una
sola volta e la proposta deve essere resa definitivamente entro trenta giorni
dall’acquisizione degli ulteriori elementi istruttori. Gli atti dalla
Conferenza relativi ai Piani attuativi Locali, devono essere trasmessi
all’Assessorato alle Politiche della Salute – Settore Assistenza Ospedaliera e
Specialistica – Ufficio 3 – per il successivo inoltro del relativo
provvedimento alla Giunta Regionale.
b) esame del documento annuale
contenente lo stato di salute della popolazione.
Art. 6
Convocazione
1. La Conferenza ha sede presso la Presidenza della Giunta
Regionale ed è convocata, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3, dal
proprio Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità. La Conferenza è
convocata almeno una volta l’anno e in ogni caso nelle date necessarie per
l’espressione delle osservazioni e pareri previsti dall’art. 5 e quando ne
faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest’ultimo caso la
riunione della Conferenza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta.
2. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto
contenente il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno
degli argomenti da porsi in discussione. La convocazione deve pervenire ai
componenti almeno quarantotto ore prima della riunione, anche a mezzo fax o
posta elettronica. La data e l’ora della riunione devono essere comunicate,
anche telefonicamente, almeno cinque giorni prima di quello fissato.
3. Al Presidente competono la formazione dell’ordine del giorno
e la direzione della seduta.
Art. 7
Validità delle sedute
1. La Conferenza è validamente riunita quando è presente la
metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il
quorum previsto, si intende convocata per il primo giorno successivo non
festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un
terzo dei componenti della Conferenza.
2. I componenti che si astengono dal voto sono computati nel
numero necessario a rendere valida l’adunanza ma non nel numero dei votanti. Non
sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti
che si allontanino dall’aula prima delle votazioni.
3. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono
disciplinati dalle leggi vigenti.
4. Qualora nel corso della discussione venga a mancare il
numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro
dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero
legale, la seduta è sciolta.
Art. 8
Svolgimento delle sedute – Votazioni
1. Le sedute non sono pubbliche.
2. La Conferenza può discutere solo su argomenti iscritti
all’ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all’unanimità dei
presenti.
3. Su richiesta motivata del Presidente o di un componente, la
Conferenza può decidere di invertire l’ordine della trattazione degli argomenti
in discussione.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti
presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5.
Ad eccezione di quanto disposto dal comma I-bis dell’art. 1 del presente
Regolamento, non è ammesso il voto per delega. (2)
6. Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli
argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone
e, altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre
la votazione a scrutinio segreto.
7. La votazione a scrutinio segreto si effettua a mezzo di
schede al cui spoglio provvedono, sotto la Direzione del Presidente, due
scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti la cui identità viene
riportata a verbale. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l’esito.
(2) Comma sostituito dal r.r.
n. 13/2016, art. 2. Il testo originario era così formulato:"5. Non è ammesso
il voto per delega. "
Art. 9
Funzioni di segreteria
1. La Presidenza della Giunta Regionale organizza le necessarie
funzioni di supporto e di segreteria ivi compresa la verbalizzazione delle
sedute.
Art. 10
Organizzazione dei lavori
1. La Conferenza può invitare a discutere gli argomenti
all’esame, qualsiasi dirigente, funzionario o personale dipendente delle ASL,
della Regione, della Provincia, del Comune, in relazione a professionalità
specifiche ferma restando la loro esclusione durante la fase di decisione.
Art. 11
Disposizioni di prima attuazione
1. In sede di prima attuazione, la Conferenza è costituita con
decreto del Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dall’entrata
in vigore del presente regolamento. Per la convocazione si osservano le
disposizioni di cui all’art. 2.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.