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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2007
Numero
5
Data
26/02/2007
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modalità di costituzione e funzionamento della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con la legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 - artt. 3 e 7.
Note
Pubblicato nel B.U.R.P. n. 32 del 2 marzo 2007
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”.

-          Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Vista la L.R. 3/8/2006 , n. 25 che, all’art. 3, comma 2 prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 115 del 15/02/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Composizione

1. E’ istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ex art. 2, comma 2bis, del D.L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale, di seguito Conferenza, è composta da:

a)      L’Assessore alle Politiche della Salute

b)      L’Assessore alle Politiche Sociali

c)      L’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva

d)      L’Assessore all’Ambiente

e)      L’Assessore al Bilancio

f)        L’Assessore alle Politiche Agroalimentari

g)      I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci

h)      I Sindaci delle città sedi di Aziende Ospedaliero-Universitarie

i)        Un rappresentate dell’ANCI

j)        Un rappresentante dell’UPI

k)      Un rappresentante dell’UNCEM

l)        Tre Consiglieri regionali di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza.

I-bis. In caso di impossibilità di partecipazione ad una o più sedute della Conferenza Permanente da parte del Presidente della Conferenza dei Sindaci, in sostituzione di quest’ultimo potrà partecipare alle predette sedute, con diritto di voto, il Vice Presidente della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, munito di formale delega da parte del rispettivo Presidente. (1)

2. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere e IRCCS del SSR quando all’ordine del giorno sono previsti argomenti di loro interesse.

(1) Comma aggiunto dal r.r. n. 13/2016, art. 1.

 

Art. 2

Modalità di costituzione e durata

1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale all’inizio di ciascuna legislatura regionale, entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale e dura in carica per l’intera legislatura.

2. La seduta d’insediamento della Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta Regionale entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed è presieduta, sino all’elezione del Presidente, dall’Assessore alle Politiche della Salute.

 

Art. 3

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

 

1. Il Presidente della Conferenza, scelto tra i componenti, è eletto a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta di insediamento. La votazione si svolge a scrutinio segreto; qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

2. La Conferenza elegge con le stesse modalità e con la medesima votazione il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 sono riferite alle persone fisiche che fanno parte della Conferenza; nel caso in cui i componenti eletti Presidente e Vice-Presidente della Conferenza cessino di ricoprire la carica indicata all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f),g), h), i), j), k) e l), si procede a nuove elezioni.

4. A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche di Presidente e Vice-Presidente. Il Presidente e il Vice-Presidente in carica possono essere confermati. Al rinnovo si procede, altresì, qualora lo richieda la maggioranza dei componenti la Conferenza.

 

Art. 4

Attribuzioni della Conferenza

1. La Conferenza, sulla base dell’istruttoria assicurata dal Comitato tecnico, verifica il rispetto delle priorità e la conformità al PRS degli obiettivi e dell’allocazione delle risorse nel rispetto della compatibilità finanziaria e propone alla Regione l’approvazione del PAL presentato da ciascuna Azienda e IRCCS del Servizio Sanitario regionale e ne propone l’approvazione o la non approvazione alla Giunta Regionale; inoltre la Conferenza esamina il documento annuale contenente lo stato di salute della popolazione.

2. Per l’espletamento delle proprie funzioni, la Conferenza si avvale di un Comitato tecnico composto da

-         Un rappresentante dell’Agenzia Regionale Sanitaria

-         Un rappresentante dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale

-         Un rappresentante dell’Osservatorio Epidemiologico regionale

-         Il Dirigente del competente Settore degli Assessorati alle Politiche della Salute e delle Politiche Sociali

-         Due tecnici nominati dalla Giunta Regionale

-         Un rappresentante della Commissione regionale per l’integrazione socio-sanitaria.

 

Art. 5

Modalità di esercizio delle attribuzioni

1. La Conferenza esercita le proprie attribuzioni con le seguenti modalità:

a)      la proposta per l’approvazione o la non approvazione dei Piani Attuativi Locali, avviene con votazione a maggioranza dei presenti entro trenta giorni dal ricevimento della istruttoria da parte del Comitato tecnico. Qualora la Conferenza rappresenti, motivandole, particolari esigenze istruttorie, il termine è interrotto per una sola volta e la proposta deve essere resa definitivamente entro trenta giorni dall’acquisizione degli ulteriori elementi istruttori. Gli atti dalla Conferenza relativi ai Piani attuativi Locali, devono essere trasmessi all’Assessorato alle Politiche della Salute – Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica – Ufficio 3 – per il successivo inoltro del relativo provvedimento alla Giunta Regionale.

b)      esame del documento annuale contenente lo stato di salute della popolazione.

 

Art. 6

Convocazione

1. La Conferenza ha sede presso la Presidenza della Giunta Regionale ed è convocata, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3, dal proprio Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità. La Conferenza è convocata almeno una volta l’anno e in ogni caso nelle date necessarie per l’espressione delle osservazioni e pareri previsti dall’art. 5 e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest’ultimo caso la riunione della Conferenza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta.

2. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno quarantotto ore prima della riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica. La data e l’ora della riunione devono essere comunicate, anche telefonicamente, almeno cinque giorni prima di quello fissato.

3. Al Presidente competono la formazione dell’ordine del giorno e la direzione della seduta.

 

Art. 7

Validità delle sedute

1. La Conferenza è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Conferenza.

2. I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida l’adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall’aula prima delle votazioni.

3. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

4. Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

 

Art. 8

Svolgimento delle sedute – Votazioni

1. Le sedute non sono pubbliche.

2. La Conferenza può discutere solo su argomenti iscritti all’ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all’unanimità dei presenti.

3. Su richiesta motivata del Presidente o di un componente, la Conferenza può decidere di invertire l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Ad eccezione di quanto disposto dal comma I-bis dell’art. 1 del presente Regolamento, non è ammesso il voto per delega. (2)

6. Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone e, altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.

7. La votazione a scrutinio segreto si effettua a mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la Direzione del Presidente, due scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti la cui identità viene riportata a verbale. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l’esito.

(2) Comma sostituito dal r.r. n. 13/2016, art. 2. Il testo originario era così formulato:"5. Non è ammesso il voto per delega. "

 

Art. 9

Funzioni di segreteria

1. La Presidenza della Giunta Regionale organizza le necessarie funzioni di supporto e di segreteria ivi compresa la verbalizzazione delle sedute.

 

Art. 10

Organizzazione dei lavori

1. La Conferenza può invitare a discutere gli argomenti all’esame, qualsiasi dirigente, funzionario o personale dipendente delle ASL, della Regione, della Provincia, del Comune, in relazione a professionalità specifiche ferma restando la loro esclusione durante la fase di decisione.

 

Art. 11

Disposizioni di prima attuazione

1. In sede di prima attuazione, la Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Per la convocazione si osservano le disposizioni di cui all’art. 2.

 

   Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”.

   E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.