Art. 1
(Finalità)
1. La Regione promuove e incentiva la
sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni
territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e
private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in attuazione della
direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e in linea con la
direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76 CEE del Consiglio, privilegiando la tutela e
valorizzazione delle proprie peculiarità storiche, ambientali, culturali e
sociali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la
presente legge definisce gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive
sostenibili negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova
edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono
interventi di edilizia sostenibile gli interventi in edilizia pubblica o
privata, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile,
bioecologica, bioedilizia e simili, che hanno i seguenti requisiti:
a)
sono
progettati, realizzati e gestiti secondo un’elevata qualità e specifici criteri
di compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile, e quindi finalizzati a
soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future
generazioni;
b)
minimizzano i consumi dell’energia e delle
risorse ambientali in generale e contengono gli impatti complessivi
sull’ambiente e sul territorio;
c)
sono
concepiti e realizzati in maniera tale da garantire il benessere e la salute
degli occupanti;
d)
tutelano
l’identità storico-culturale degli agglomerati urbani e favoriscono il
mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli
edifici, in ragione dei relativi caratteri di durevolezza, efficienza energetica
e salubrità;
e)
utilizzano materiali naturali, con
particolare riferimento a quelli di provenienza locale, per salvaguardare i
caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale;
f)
promuovono e sperimentano sistemi edilizi a
costi contenuti in riferimento al ciclo di vita dell’edificio, attraverso
l’utilizzo di metodologie innovative e/o sperimentali;
g)
adottano
soluzioni planimetriche degli organismi edilizi e degli spazi aperti tenendo
conto del percorso apparente del sole e dei venti dominanti e usano piante
autoctone a foglia caduca, idonee a garantire l’ombreggiamento durante la
stagione estiva e il soleggiamento durante quella invernale;
2. Ai fini della
presente legge, sono definiti:
a)
fattori
climatici: le precipitazioni atmosferiche, la temperatura dell’aria, l’umidità,
l’irradiazione solare, la ventosità, che agiscono sull’edificio e di cui occorre
tener conto nella progettazione;
b)
fattori
ambientali naturali: la topografia, il suolo, il sottosuolo, le risorse idriche,
il verde, l’aria, che interagiscono con il progetto modificandosi;
c)
fattori
di rischio ambientale artificiali: l’inquinamento dell’aria, del suolo e
dell’acqua, nonché le alterazioni dell’ambiente prodotte da sorgenti sonore,
campi elettromagnetici, radon e dispersione notturna della luce verso la volta
celeste;
d)
valutazione del ciclo di vita di un edificio
o di un prodotto: l’impatto prodotto sull’ambiente nel corso della sua storia,
dalle fasi di estrazione e lavorazione delle materie prime alla fabbricazione,
trasporto, distribuzione, uso ed eventuale riuso, nonché raccolta, stoccaggio,
recupero e smaltimento finale che ne deriva.
Art. 3
(Funzioni della Regione, delle Province e
dei
Comuni)
1. Per perseguire
gli obiettivi di cui all’articolo 1 la Regione provvede alle seguenti attività:
a)
incentivazione degli interventi di edilizia
sostenibile nell’ambito dei propri piani e programmi e nella verifica degli
strumenti di governo del territorio di cui all’articolo 4, anche attraverso il
controllo di compatibilità previsto dagli articoli 7
e 11
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali in materia di governo
e uso del territorio) e successive modifiche e integrazioni;
b)
promozione di interventi di salvaguardia
delle risorse idriche e approvazione delle linee guida per il risparmio idrico
di cui all’articolo 5;
c)
promozione di interventi finalizzati al
risparmio energetico e individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche a uso delle strutture edilizie di
cui agli articoli 6 e 7;
d)
redazione di un capitolato tipo prestazionale
e di un prezzario per la realizzazione degli interventi oggetto della presente
legge, secondo i criteri di cui all’articolo 8;
e)
approvazione e aggiornamento del sistema di
certificazione energetico-ambientale di cui all’articolo 9, compreso
l’accreditamento dei soggetti che svolgono le attività per la certificazione;
f)
approvazione e aggiornamento del disciplinare
tecnico e delle linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli
edifici di cui all’articolo 10;
g)
definizione di criteri e modalità per
accedere agli incentivi di cui all’articolo 12;
h)
formazione professionale di operatori
pubblici e privati di cui all’articolo 14, nonché dei soggetti accreditati a
svolgere le attività di certificazione di cui all’articolo 9;
i)
irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell’articolo 15.
1 bis. Al fine di garantire il
perseguimento degli obiettivi declinati al comma 1, la Regione Puglia si avvale
dell’ausilio di una commissione tecnica regionale, per il cui finanziamento nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo
1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in
termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione
finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi
finanziari 2019 e 2020". (1)
2. Le Province
concorrono al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 attraverso:
a)
l’incentivazione degli interventi di edilizia
sostenibile nell’ambito dei propri piani e programmi;
b)
la
formazione professionale di operatori pubblici e privati di cui all’articolo 14.
3. I Comuni
esercitano in particolare le funzioni concernenti:
a)
la
realizzazione di strumenti di governo del territorio e l’integrazione di quelli
esistenti secondo i contenuti della presente legge;
b)
la
concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 12;
c)
il
monitoraggio, la verifica e il controllo, di concerto con la Regione, sulla
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare
la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate
alle risultanze progettuali;
d)
la
revoca dei titoli abilitativi ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
4. La Regione e gli enti locali applicano i
principi di edilizia sostenibile di cui alla presente legge nella realizzazione
o ristrutturazione di edifici di rispettiva proprietà e provvedono
all’adeguamento di quelli esistenti. A tal fine promuovono la sperimentazione di
sistemi edilizi a basso costo di costruzione per gli edifici di proprietà
pubblica.
5. La Regione e gli enti locali provvedono in
ogni caso alle attività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche e integrazioni,
nonché ai regolamenti regionali in materia.
(1) Comma aggiunto dalla
l.r.
44/2018, art. 46,
comma1.
Art. 4
(Sostenibilità ambientale negli strumenti
di
governo del territorio)
1. Gli strumenti di governo del territorio,
dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale,
comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di
riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire
e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e
urbane di cui all’articolo 1, anche in coerenza con le disposizioni del
Documento regionale di assetto generale (Drag) di cui alla legge
regionale n. 20/2001.
2. Il processo di
pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire:
a)
lo
sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività
produttive;
b)
la
compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza,
l’integrità fisica e con la identità storico-culturale del territorio;
c)
la
valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un
sano e durevole sviluppo locale;
d)
il
miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli
insediamenti;
e)
la
riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi
naturalistico-ambientali, attraverso opportuni interventi di mitigazione degli
impatti;
f)
la
riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad
alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero
di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro
riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la
sostenibilità ambientale.
3. Il perseguimento dei criteri di
sostenibilità ambientale avviene attraverso la previsione di accurate
ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, nei piani e nei programmi
di ogni livello, allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei processi
di trasformazione del territorio. Dette ricognizioni comprendono:
a)
analisi
dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici del territorio (dati
igrotermici, pluviometrici, di soleggiamento), corredate
b)
delle
relative rappresentazioni cartografiche;
c)
analisi
delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento
alle fonti rinnovabili;
d)
analisi
dei fattori di rischio ambientale e naturale di natura antropica, corredate
delle relative rappresentazioni cartografiche;
e)
analisi
delle risorse e delle produzioni locali.
4. Per garantire migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti insediativi, i piani e i programmi di cui al
comma 1 devono contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche
che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori
climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali, in particolare
attraverso:
a)
le
sistemazioni esterne agli interventi con copertura naturale in grado di mitigare
l’effetto noto come "isola di calore", nonché di conservare quanto possibile la
naturalità e la permeabilità del sito;
b)
le
sistemazioni esterne delle aree a destinazione monofunzionale o mista
industriale, artigianale, commerciale, direzionale e residenziale, con
piantumazione di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti
lineari (specie strade), per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il
rumore;
c)
gli
indici di permeabilità dei suoli, limitando la presenza di manufatti interrati e
favorendo la previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e
autobloccanti cavi;
d)
il
“minimo deflusso vitale" per il bilancio idrico del territorio oggetto di
intervento;
e)
gli
indici di densità arborea e arbustiva, indicando specie autoctone e coerenti con
le caratteristiche dei contesti;
f)
indicazioni progettuali e tipologiche che:
1. tengano conto dei coefficienti di albedo
medio del paesaggio, ossia che considerino la riflessione della radiazione
solare verso l’edificio;
2. usino materiali da costruzione con
coefficienti di riflessione finalizzati al miglioramento del microclima in
esterno;
3. considerino la geometria degli ostacoli
fisici (altri edifici, elementi del paesaggio) che influiscono sui guadagni
solari per effetto di ombreggiamento o riflessione della radiazione;
4. privilegino forme compatte e condizioni di
esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza
energetica.
Art. 5
(Risparmio idrico)
1. La Giunta regionale, ai fini della
presente legge, individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse
idriche e del loro uso razionale, in particolare attraverso:
a)
la
predisposizione di misure atte a verificare la qualità e l’efficienza delle reti
di distribuzione anche attraverso il monitoraggio dei consumi;
b)
l’individuazione di standard ottimali di
riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella
rete fognaria e i relativi sistemi di controllo;
c)
la
promozione dell’utilizzo di tecniche di depurazione naturale;
d)
l’utilizzo di tecniche per il recupero delle
acque piovane e grigie.
2. Negli interventi di nuova costruzione e di
ristrutturazione degli edifici esistenti di cui alle lettere e) ed f) del comma
1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), è previsto, salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione
specificamente assentita dal comune, l’utilizzo delle acque piovane per gli usi
compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio
ed erogazione integrativi.
3. I criteri di cui al comma 1 sono definiti
con apposito regolamento.
Art. 6
(Risparmio energetico)
1. La Giunta regionale, ai fini della
presente legge, individua i criteri e le modalità di risparmio delle risorse
energetiche e del loro uso razionale, in particolare attraverso:
a)
l’individuazione di standard ottimali di
riferimento per i consumi energetici destinati al condizionamento invernale ed
estivo degli ambienti, alla produzione di acqua calda sanitaria e
all’illuminazione;
b)
la
valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali;
c)
la
valorizzazione dell’integrazione sito-involucro;
d)
gli
interventi sull’albedo e uso del verde per diminuire l'effetto “isola di
calore”;
e)
gli
interventi sugli involucri;
f)
gli
interventi sugli impianti;
g)
gli
interventi sui sistemi di illuminazione.
2. I criteri di cui al comma 1 sono definiti,
con apposito regolamento, in coerenza con i contenuti del d.lgs 192/2005 e
successivi aggiornamenti e integrazioni, con il regolamento
regionale 27 settembre 2007, n. 24 (Regolamento per l’attuazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo
29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione,
ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale)
e successive modifiche e integrazioni e con gli indirizzi del Piano energetico
ambientale regionale.
Art. 7
(Approvvigionamento energetico)
1. La Giunta regionale, ai fini della
presente legge, individua i criteri e le modalità di approvvigionamento delle
risorse energetiche a uso delle strutture edilizie, in particolare attraverso:
a)
l’applicazione estesa delle fonti energetiche
rinnovabili, sia per la produzione di energia termica che di energia elettrica,
anche attraverso sistemi centralizzati;
b)
l’applicazione di sistemi di riscaldamento
centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici;
c)
l’applicazione di sistemi funzionanti in
cogenerazione/trigenerazione dimensionati coerentemente con le esigenze di
fabbisogno energetico del sistema territoriale interessato;
d)
la
previsione di integrazione degli impianti di cui alle lettere precedenti con le
strutture degli edifici o del quartiere.
2. I criteri di cui al comma 1 sono definiti,
con apposito regolamento, in coerenza con i contenuti del d.lgs 192/2005 e
successivi aggiornamenti e integrazioni e con gli indirizzi del Piano energetico
ambientale regionale.
Art. 8
(Criteri di selezione dei materiali da
costruzione)
1. Nella realizzazione degli interventi di
cui alla presente legge è previsto l’uso di materiali, di componenti edilizi e
di tecnologie costruttive che:
a)
siano
ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dal
disciplinare tecnico e dalle linee guida di cui all’articolo 10, tra i quali la
loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico
richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e
smaltimento;
b)
consentano di recuperare tradizioni
produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali dei luoghi;
c)
siano
riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
d)
siano
caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra
inglobati;
e)
rispettino il benessere e la salute degli
abitanti.
2. I requisiti di qualità di cui al comma 1
costituiscono i criteri per la redazione del capitolato e del prezzario di cui
alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3.
Art. 9
(Certificazione di sostenibilità degli
edifici)
1. La certificazione della sostenibilità
degli edifici è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le
modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10, valutando sia il
progetto sia l’edificio realizzato nelle fasi di costruzione e di esercizio.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha
carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore
al 50 per cento Negli altri casi ha carattere volontario e ricomprende la
certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs 192/2005 e successive
modifiche e integrazioni, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e
gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10 della presente legge, con
riferimento ai requisiti e ai parametri indicati nel d.lgs. 192/2005, la
certificazione energetica è comunque obbligatoria anche nel caso in cui non
venga richiesta la certificazione di sostenibilità.
3. Il certificato di sostenibilità degli
edifici è rilasciato da un professionista o da una organizzazione, accreditati
ai sensi del comma 4, lettera b), estranei alla progettazione e alla direzione
lavori, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore
dell’intervento. Il risultato della certificazione sotto forma di apposita targa
è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile.
4. La Giunta
regionale definisce e aggiorna:
a)
il
sistema di procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici, per
l’effettuazione dei controlli e l’irrogazione delle eventuali sanzioni, compresa
la relativa modulistica;
b)
il
sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della
certificazione.
5. La Regione, per il tramite del comune
competente per territorio, dispone controlli a campione sulla sussistenza dei
requisiti dei soggetti di cui al comma 4, lettera b), nonché accertamenti e
ispezioni a campione sugli interventi oggetto di certificazione, in corso
d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
proprietario o soggetto attuatore dell’intervento, al fine di verificare la
regolarità della documentazione e dell'attestato di certificazione, nonché la
conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.
6. Nel caso in cui dagli accertamenti
effettuati risultino difformità, il comune:
a)
ingiunge
al proprietario o al soggetto attuatore dell’intervento di effettuare i lavori
necessari per rendere uniforme l’edificio a quanto dichiarato;
b)
qualora
non si raggiungesse la conformità, revoca la certificazione rilasciata.
Art. 10
(Disciplinare tecnico e linee guida)
1. La Giunta regionale approva, anche con
riferimento alla direttiva 2002/91/CE e in coerenza con i contenuti del d.lgs
192/2005 e successive modifiche e integrazioni, il disciplinare tecnico per la
valutazione della sostenibilità degli edifici e le relative linee guida per il
suo utilizzo, alla cui redazione partecipano i rappresentanti delle professioni
e dei settori produttivi interessati.
2. Il disciplinare tecnico contiene i
requisiti di riferimento identificati in apposite aree di valutazione, il metodo
di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il sistema di valutazione
degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze
ambientali del territorio regionale. Il disciplinare è finalizzato a valutare e
certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi, anche ai sensi
dell’articolo 4 del d.lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché
dei regolamenti regionali in materia, a definire le priorità e a graduare gli
incentivi economici, nonché a stabilire delle soglie minime al di sotto delle
quali non è previsto il rilascio di certificazioni e l’accesso agli incentivi
previsti. Il disciplinare tecnico costituisce riferimento per l’elaborazione e
l’integrazione degli strumenti edilizi e urbanistici comunali.
3. I requisiti
previsti nel disciplinare tecnico, identificati in aree di valutazione, si
riferiscono in particolare:
a)
alla
qualità ambientale degli spazi esterni,
b)
al
risparmio delle risorse naturali;
c)
alla
riduzione dei carichi ambientali;
d)
alla
qualità ambientale degli spazi interni;
e)
alla
qualità della gestione e del servizio;
f)
all’integrazione con il sistema della
mobilità collettiva.
4. Il sistema di
valutazione definito nel disciplinare tecnico deve:
a)
consentire la valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici definendo la prestazione minima di
riferimento di ciascuna area di valutazione e di ciascun criterio di cui al
comma 3, in base alle norme legislative e tecniche vigenti e alle peculiarità
costruttive locali;
b)
comprendere un sistema di ponderazione dei
requisiti di cui sopra che consenta di definire le priorità delle diverse
problematiche ambientali considerate;
c)
consentire l’attribuzione di un punteggio di
prestazione dell’edificio che permetta la valutazione analitica del livello di
sostenibilità ambientale;
d)
comprendere, per quanto riguarda i requisiti
energetici, un sistema di classificazione degli edifici nel sistema di
certificazione energetica.
5. Le linee guida di
spiegazione e accompagnamento del disciplinare tecnico contengono in
particolare:
a)
le
indicazioni per effettuare l’analisi del sito, che comprende l’analisi dei
fattori climatici e ambientali, nonché dei relativi rischi;
b)
le
spiegazioni dettagliate sulle modalità di applicazione del disciplinare tecnico,
compresi i metodi di calcolo e gli strumenti di verifica riferiti a ogni
requisito, le strategie di riferimento e alcuni esempi di possibili soluzioni
tecniche;
c)
la
modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati per la semplificazione delle
procedure di verifica.
Art. 11
(Calcolo degli indici e dei parametri
edilizi)
1. Anche in deroga a quanto disposto dai
regolamenti edilizi comunali, salvo quanto previsto dalla normativa sismica e
dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove
costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti ai sensi della presente
legge non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle
superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il
rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale:
a)
il
maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri
portanti, oltre i trenta centimetri;
b)
il
maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione
esclusivamente strutturale;
c)
le serre
solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che
abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile
delle unità abitative realizzate;
d)
tutti i
maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento
termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta
dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle
facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e
il raffrescamento naturali.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche:
a)
alle
variazioni delle altezze massime, nonché alle distanze dai confini e dalle
strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate
di terzi;
b)
al
computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla
determinazione dei limiti massimi di costo per l’edilizia residenziale
sovvenzionata e agevolata.
3. Per il recupero degli edifici esistenti
resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio
storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse,
orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di
edifici urbani e rurali di antica formazione.
4. La deroga di cui al comma 1 si applica
anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la
determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.
5. Ai fini del rilascio dei provvedimenti
autorizzativi, comunque denominati, coerenti con i requisiti di sostenibilità
ambientale previsti dalla presente legge, è allegata apposita documentazione
tecnica che definisca il soddisfacimento dei requisiti secondo quanto stabilito
nel disciplinare tecnico ai sensi dell’articolo 10, commi 2, 3 e 4.
6. Per interventi sugli edifici costruiti o
modificati ai sensi della presente legge, non è consentita la riduzione degli
spessori e la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 1.
7. I regolamenti edilizi comunali definiscono
le modalità di installazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico
e le zone del territorio comunale per le quali tali interventi sono considerati
attività libere, ossia non soggette a D.I.A..
Art. 12
(Incentivi)
1. I Comuni possono prevedere in favore di
coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti
fissati dal disciplinare tecnico di cui all’articolo 10:
a)
riduzioni dell’ICI, di altre imposte
comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di
cui agli articoli 16 e 17 del d.p.r. 380/2001, con particolare riferimento
all’edilizia residenziale sociale, e in misura crescente a seconda dei livelli
di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle
tecnologie costruttive utilizzate, di risparmio idrico e di altri requisiti di
sostenibilità energetico-ambientale di cui alla presente legge;
b)
incrementi fino al 10 per cento del volume
consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, al netto delle murature, per gli
interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di
ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri
culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di
densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle
quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni.
Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.
2. Gli incentivi previsti dal comma 1 sono
graduati dai comuni in modo tale da favorire la sostituzione di edifici e la
riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza
energetica e incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticati, escludendo
edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e
architettonica.
3. La Regione e gli enti locali interessati
si attivano per creare le idonee condizioni affinché gli interventi di cui alla
presente legge usufruiscano degli incentivi previsti dalle norme nazionali
riguardanti l’uso efficiente dell’energia e la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
4. Gli incentivi previsti dal presente
articolo sono cumulabili con altri contributi compatibilmente con i criteri di
cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali.
Art. 13
(Contributi regionali)
1. Nella concessione dei contributi di cui
alla legge
regionale 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di
alcuni strumenti urbanistici), la Giunta regionale prevede specifiche premialità
per gli enti locali che, nell’ambito della redazione di strumenti urbanistici
generali ed esecutivi, elaborati comunque in coerenza con il DRAG di cui
all’articolo 4
della l.r.
20/2001 e successive modifiche e integrazioni, prevedano la
redazione, in tutto o in parte in relazione alle caratteristiche dei contesti,
dei seguenti elaborati cartografici tematici:
a)
carta
dei rischi ambientali artificiali, nella quale sono evidenziate in particolare
cave, impianti di smaltimento rifiuti, dighe, fabbriche ad alto rischio,
centrali, linee elettriche a media e alta tensione, sorgenti puntuali di
emissione elettromagnetica;
b)
carta
dei rischi ambientali naturali, nella quale sono rappresentate in particolare la
vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon;
c)
carta
dei fattori climatici, nella quale sono rappresentati in particolare gli
elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della
pluviometria, dell’umidità e dei venti;
d)
carta
del soleggiamento, nella quale sono rappresentate in particolare le condizioni
dei singoli comparti o quartieri, in base all’orientamento, all’orografia,
all’altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la radiazione solare
diretta e totale, nonché la ripartizione oraria dell’irraggiamento;
e)
carta
dei regimi delle acque, nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi e le
cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della rete idrica, oltre che
evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque superficiali e lo
scorrimento delle acque profonde;
f)
carta
delle biomasse;
g)
diagnosi
energetiche e ambientali finalizzate all’individuazione di aree e quartieri
caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità
ambientale e dunque da sottoporre a interventi di ristrutturazione edilizia e
riqualificazione urbana.
2. I finanziamenti regionali, statali e
comunitari riguardanti la realizzazione o il recupero degli immobili sono
assegnati prioritariamente agli interventi certificati ai sensi della presente
legge o che rispondano ai criteri e ai requisiti contenuti nella presente legge.
Art. 14
(Formazione e informazione)
1. Ai fini della diffusione della conoscenza
dei principi di sostenibilità delle costruzioni edilizie, nonché ai fini del
rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 9, la Regione e le province,
anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati e con il coinvolgimento
dei rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi interessati,
promuovono:
a)
corsi di
formazione professionale rivolti agli enti locali, alle imprese e ai liberi
professionisti;
b)
concorsi
di idee o di progettazione, anche in collaborazione con le amministrazioni
locali, per la realizzazione di interventi edilizi sostenibili sia pubblici sia
privati;
c)
progetti
pilota in aree sensibili finalizzati a divulgare le problematiche del risparmio
energetico e della sostenibilità ambientale in edilizia e nel governo del
territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lett.
a), gli enti possono utilizzare le risorse assegnate alla formazione
professionale nel rispetto della relativa normativa.
3. La Regione realizza e gestisce, con le
modalità stabilite dalla Giunta regionale, uno sportello informativo
sull’edilizia sostenibile sul proprio sito internet, anche attraverso
convenzioni con gli enti interessati che agiscono sul territorio.
Art. 15
(Sanzioni)
1. I soggetti abilitati al rilascio della
certificazione di cui all’articolo 9 decadono dall’accreditamento nel caso
vengano meno i requisiti stabiliti per l’accreditamento medesimo ovvero nel caso
di rilascio di certificazioni illegittime ai sensi del comma 2 del presente
articolo e la Regione ne segnala la decadenza al rispettivo ordine
professionale.
2. Qualora dall’effettuazione dei controlli
sugli edifici di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), e articolo 9, comma 3,
risultino irregolarità documentali ovvero la non conformità delle opere
realizzate alle risultanze progettuali, non sanabili o non sanate ai sensi
dell’articolo 9, comma 6, lettera a), la Regione provvede alla revoca della
certificazione di sostenibilità rilasciata e il Comune, anche su segnalazione
della Regione e previa diffida, provvede alla revoca del titolo abilitativo
rilasciato laddove nella realizzazione delle opere si sia beneficiato degli
incrementi volumetrici di cui agli articoli 11 e 12.
3. Nei casi di cui al comma 2 sono altresì
revocati gli eventuali incentivi concessi a norma dell’articolo 12.
Art. 16
(Norma finanziaria)
1. Non ci sono oneri a carico del bilancio
regionale derivanti dall’applicazione della presente legge.
Art. 17
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a)
individua i criteri e le modalità per il
risparmio idrico di cui all’articolo 5.
b)
adotta
il disciplinare tecnico e linee guida per la valutazione degli edifici
residenziali di cui all’articolo 10;
c)
stabilisce i criteri, i tempi e le modalità
per gli incentivi di cui all’articolo 12.
2. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
a)
predispone il prezzario di cui all’articolo
8, comma 2;
b)
definisce il sistema di certificazione di cui
all’articolo 9 e determina i criteri e le modalità per l’accreditamento dei
soggetti ai fini della certificazione medesima, nonché le modalità per
l’effettuazione dei controlli;
c)
adotta
il disciplinare tecnico e le linee guida per gli interventi di recupero degli
edifici residenziali di cui all’articolo 10;
d)
definisce le procedure e le modalità di
dettaglio per la irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 15.
3. Fino all’approvazione del sistema di
certificazione regionale resta fermo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1,
del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni e dal r.r. 24/2007.
4. Sono abrogate le norme della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 23 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie
edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze
limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione
termoacustica o di inerzia termica).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 giugno 2008
INDICE
Art. 1 -
(Finalità)
Art. 2 -
(Definizioni)
Art. 3 - (Funzioni
della Regione, delle Province e dei Comuni)
Art. 4 -
(Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio)
Art. 5 - (Risparmio
idrico)
Art. 6 - (Risparmio
energetico)
Art. 7 -
(Approvvigionamento energetico)
Art. 8 - (Criteri di
selezione dei materiali da costruzione)
Art. 9 -
(Certificazione di sostenibilità degli edifici)
Art. 10 -
(Disciplinare tecnico e linee guida)
Art. 11 - (Calcolo
degli indici e dei parametri edilizi)
Art. 12 -
(Incentivi)
Art. 13 -
(Contributi regionali)
Art. 14 -
(Formazione e informazione)
Art. 15 - (Sanzioni)
Art. 16 - (Norma
finanziaria)
Art. 17 -
(Disposizioni transitorie e finali)