TITOLO
I
Disposizioni in materia di agricoltura e industria
Art.
1
Disposizioni per i
consorzi.
[1. Il secondo comma dell'articolo 9 del Reg. 9 dicembre 1983,
n. 3, attuativo della legge regionale 31 maggio 1980,
n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione
dei consorzi di bonifica integrale), come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio
pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), è sostituito dal seguente:
"2. È data facoltà ai consorzi di bonifica di chiedere alla
Regione Puglia di provvedere al pagamento diretto in favore delle imprese
esecutrici degli stati di avanzamento lavori, degli eventuali stati revisionali
dei prezzi contrattuali e interessi legali e moratori e a favore di tutti gli
aventi titolo dei crediti maturati sul fondo a disposizione dell'amministrazione
secondo le destinazioni elencate all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre
1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni)."] *
* Comma abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1,
lett. s).
2. È data facoltà ai consorzi per lo sviluppo industriale di
richiedere alla Regione Puglia di provvedere alla liquidazione e al pagamento
diretto in favore delle imprese esecutrici e agli aventi titolo degli stati di
avanzamento lavori, degli eventuali stati revisionali dei prezzi contrattuali,
delle indennità espropriative e occupazionali, degli interessi legali e moratori
relativi ai fondi stanziati, nonché di ogni altra somma dovuta anche a titolo di
imposta, per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dalla Regione ed
eseguite dai consorzi medesimi.
Art.
2
Proroga termini.
[1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del
Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggi, rimangono sospesi fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale che prevede nuove norme in materia di
bonifica integrale e riordino dei consorzi di bonifica.] *
* Articolo abrogato dalla l.r. 12/2011, art. 7,
c. 3
Art.
3
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n.
8.
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale 3 aprile
2006, n. 8 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica), è
sostituita dalla seguente:
"c) al pagamento del corrispettivo sia all'Acquedotto pugliese
(AQP) per la fornitura dell'acqua sia all'Ente nazionale elettricità (ENEL) per
la fornitura dell'energia elettrica agli impianti irrigui e agli impianti per
l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi;".
Art.
4
Integrazione all'articolo 19 della legge regionale 19 luglio 2006, n.
22.
1. All'articolo 19 (Indennizzi agli allevatori per i danni
subiti a causa dell'epidemia da blue-tongue) della legge regionale 19 luglio
2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi
unicamente al fine di compensare i danni e le spese verificatisi a decorrere dal
18 dicembre
2004 e le relative liquidazioni a favore dei beneficiari avvengono
entro un anno dall'avvenuta notifica del regime di aiuto alla Commissione
UE.".
Art.
5
Modificazioni all'articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 2001, n.
32.
1. Il comma 6-bis dell'articolo 16 (Interventi per il settore
zootecnico) della legge regionale 5 dicembre 2001,
n. 32 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2001), come aggiunto dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20, è sostituito dal
seguente:
"6-bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale
la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale per consentire la
verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti
emergenze igienico sanitarie nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale,
la Regione
Puglia attiva le procedure per un servizio di pronto
smaltimento delle carcasse dei capi di bovini, bufalini, ovi-caprini, equini e
suini deceduti nelle aziende zootecniche.".
Art.
6
Modifica all'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1999, n.
18.
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale
5 maggio
1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione
di acque sotterranee), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il canone
annuo per l'utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 171
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
è applicato soltanto alle superfici effettivamente irrigate e rientranti nel
piano irriguo dell'azienda e non all'intera superficie aziendale".
TITOLO II
Disposizioni in materia di politiche della salute
Art.
7
Interpretazione autentica del comma
3-septies dell'articolo 8 della legge
regionale 9 agosto
2006, n. 26.*
[1. Il comma 3-septies dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26
(Interventi in materia sanitaria), come aggiunto dal comma 39 dell'articolo 3
della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40,
va interpretato nel senso che, in prima applicazione della precitata norma, sono
fatte salve anche le convenzioni stipulate dalle ASL in base alle
classificazioni disposte in applicazione del criterio selettivo fissato con
Delib.G.R. 4 agosto
2006, n. 1223 (Strutture residenziali protette – legge regionale n.
20/1995, art. 4, comma 2, lettera b) - Reg. n. 1/1997 e Reg. n. 25/2005 - Determinazione criteri procedure
di classificazione).]
* Articolo da ritenersi implicitamente abrogato
dalla l.r. 4/2010, art. 10 che ha abrogato il comma 39 dell’art. 3 della l.r.
40/2007
Art.
8
Immodificabilità quote di spettanza
del prezzo dei farmaci.
[1. Al di fuori degli accordi
tra servizio sanitario regionale e sistema produttivo e distributivo dei farmaci
non è consentito modificare, ancorché mediante intesa tra le parti, le quote di
spettanza, previste per legge, alle componenti aziende, grossisti e farmacisti
per l'erogazione dei farmaci di fascia "a", trattandosi di potere non rientrante
nella disponibilità delle parti, rientrante nei divieti e sanzioni disposti
dagli articoli 170, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, e 172 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del
testo unico delle leggi sanitarie), ed esercitabile solo in funzione di un
beneficio del sistema pubblico e non di una distribuzione interna tra
produttori, grossisti e farmacisti] (1).
(1) La
Corte costituzionale, con sentenza 4-13 novembre 2009, n. 295
(Gazz. Uff. 18
novembre 2009, n. 46, 1a serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 9
Modifica al comma 48
dell'articolo 3 della L.R. n. 40/2007.
1. Al primo periodo del comma 48 dell'articolo 3 della L.R.
n. 40/2007, le parole: ", a eccezione di quelle di proprietà dell'Università
di Bari," sono soppresse.
Art.
10
Modifica all'articolo 3
della legge regionale 19 febbraio 2008, n.
1.
1. Il comma 1 dell'articolo 3 (Disposizioni per i mandati di
pagamento) della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni
integrative e modifiche della L.R. n. 40/2007 e di prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008), è sostituito dal
seguente:
"1. I direttori generali delle aziende e istituti del servizio
sanitario regionale (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico -
IRCCS) emettono gli ordini di pagamento, di norma, secondo l'ordine cronologico
di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori di beni e servizi. È
possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e
giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di
servizi caratterizzati da prevalente impegno di personale. È data priorità alle
imprese che prestano servizi e ditte artigianali che hanno rapporti in essere
per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA".
Art.
11
IRCCS pubblici - Personale di
ricerca.
1. Al personale dell'area dirigenziale e del comparto impiegato
in attività di ricerca in servizio presso gli IRCCS pubblici con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa..... si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 25
(Personale ARPA) della L.R. n.
1/2008.
2. Il quarto periodo del comma 40 dell'articolo 3 della L.R.
n. 40/2007 è soppresso.
Art.
12
Modifica al comma 40
dell'articolo 3 della L.R. n. 40/2007.
1. Al comma 40 dell'articolo 3 della L.R. n. 40/2007,
come modificato dalla lettera u) del comma 1
dell'articolo 5 della L.R. n. 1/2008, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al sesto periodo la parola: "assunto" è soppressa.
b) all'ottavo periodo le parole: "alle assunzioni a" sono
sostituite dalla seguente: "al".
Art.
13
Interpretazione autentica del
comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.
1. Il comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale
25 settembre
2000, n. 13 (Procedure per l'attuazione del programma operativo
della Regione Puglia 2000 - 2006), si interpreta nel senso che la valutazione di
merito è espressa esclusivamente mediante l'attribuzione di un voto numerico,
globale, risultante dell'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel
relativo avviso pubblico.
Art.
14
Revisione pianta organica delle
farmacie.
[1. Nella Regione Puglia per i
comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti il numero delle autorizzazioni per
le istituzioni di farmacie col criterio demografico è ricalcolato in modo che ci
sia una farmacia ogni 3.500 abitanti.
2. La popolazione eccedente rispetto al parametro di cui al
comma 1 è computata ai fini dell'apertura di una farmacia qualora sia pari
almeno al 50 per cento del parametro stesso.
3. La prima revisione della pianta organica secondo i nuovi
criteri deve essere effettuata dalle ASL, acquisito il parere dei comuni e degli
ordini dei farmacisti competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine,
l'Assessore alle politiche delle salute provvede, nei trenta giorni successivi,
a nominare un commissario ad acta, per ogni azienda USL inadempiente, incaricato
di effettuare la revisione della pianta organica, avvalendosi degli uffici della
stessa e degli uffici preposti dei comuni interessati, e di sottoporla per
l'approvazione definitiva alla Giunta regionale] (2).
(2) La
Corte costituzionale, con sentenza 4-13 novembre 2009, n. 295
(Gazz. Uff. 18
novembre 2009, n. 46, 1a serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art.
15
Appropriatezza ricoveri
ospedalieri.
1.
A decorrere dal 1° ottobre 2008 la valutazione della
soglia di appropriatezza dei Diagnostic Related Groups (DRGs) deve essere
effettuata sulla base della procedura definita "modello di analisi della
appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri per elenchi di procedure"
(MAAP) approvata dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 27 maggio 2008, n. 834.
2. I valori soglia dei singoli DRGs e l'elenco dei DRGs a
rischio di inappropriatezza organizzativa sono determinati e modificati con
provvedimento di Giunta regionale.
Art.
16
Modifica all'articolo 18 della legge regionale
9 agosto
2006, n. 26.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo
18 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia
sanitaria), sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina
fisica e riabilitativa (fisiokinesiterapia) sono remunerate nel limite del tetto
di spesa assegnato a ciascuna struttura in applicazione del documento di
indirizzo economico e funzionale (DIEF) approvato annualmente dalla Giunta
regionale.
2-ter. Nessuna remunerazione è dovuta per le prestazioni
specialistiche ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa
(fisiokinesiterapia) eccedenti il tetto di spesa di cui al comma 2-bis.".
Art.
17
Proroga funzioni direttori generali, amministrativi e
sanitari.
[1. I direttori
amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere e i direttori amministrativi e direttori sanitari degli
IRCCS che abbiano raggiunto il limite di età previsto rispettivamente
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) e successive modificazioni e
dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288
(Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1,
della legge 16
gennaio 2003, n. 3), nel corso del loro mandato, restano in
carica fino alla naturale scadenza che consenta il completamento dello
stesso]
(3).
(3) La
Corte costituzionale, con sentenza 4-13 novembre 2009, n. 295
(Gazz. Uff. 18
novembre 2009, n. 46, 1a serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 18
Prestazioni di medicina fisica e
riabilitativa.
1. Le prestazioni ambulatoriali di
medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità
22 luglio
1996, che non recano l'indicazione del ciclo, sono prescrivibili
sulla medesima ricetta con il limite massimo di numero otto prestazioni, anche
dello stesso tipo, intendendosi per "prestazione" la singola seduta
terapeutica.
Art. 19
Modifica al comma 26
dell'articolo 3 della L.R. n. 40/2007.
1. Al comma 26 dell'articolo 3
della L.R. n. 40/2007, come modificato dall'articolo 5 della L.R. n.
1/2008, dopo il quattordicesimo periodo è inserito il seguente: "Il parere
sui rapporti di consulenza a carattere non sanitario, previsto per le aziende
sanitarie locali dal presente comma, è espresso dalla Giunta regionale previa
necessaria verifica da parte dell'Assessorato alle politiche della salute delle
seguenti condizioni:
a) oggettiva e documentata carenza
di dirigenti amministrativi e/o tecnici e/o del ruolo professionale nella ASL
provinciale richiedente;
b) comprovata esperienza
professionale acquisita nel settore oggetto di incarico.".
Art. 20
Agenzia per il diritto allo studio universitario –
Concorsi.
1. L'Agenzia per il diritto allo studio universitario di cui
alla legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto
agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione), o, nel caso di
mancato avvio entro il 30 luglio 2008, le attuali gestioni commiss"Times New
Roman"i degli enti per il diritto allo studio universitario (EDISU) bandiscono
concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per la vacanza delle dotazioni
organiche.
2. Nell'ambito dei bandi di cui al
comma 1 deve avere adeguata valutazione l'esperienza professionale eventualmente
maturata con gli EDISU della Puglia.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio
2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.