Art. 1
(Finanziamento prosecuzione servizio
controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo)
1. Al fine di consentire la liquidazione e
pagamento delle spese derivanti dall’avvenuta prosecuzione, nel mese di dicembre
2007, del “Servizio di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo pugliese
per la prevenzione del rischio incendi”, il Settore foreste è autorizzato a
impegnare la somma occorrente di euro 885 mila sul capitolo 531045 - UPB 8.3.1 -
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.
Art. 2
(Norme in materia di
patrimonio)
1. Ai fini della tutela del patrimonio
immobiliare, comunque acquisito alla propria titolarità, ovvero ai propri
compiti gestionali e di controllo, la Regione Puglia può procedere coattivamente
ai sensi dell’articolo 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), come inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11
febbraio 2005, n. 15.
Art. 3
(Disposizioni per i mandati di
pagamento)
1. I direttori generali delle aziende e istituti del servizio
sanitario regionale (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico -
IRCCS) emettono gli ordini di pagamento, di norma, secondo l'ordine cronologico
di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori di beni e servizi. È
possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e
giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di
servizi caratterizzati da prevalente impegno di personale. È data priorità alle
imprese che prestano servizi e ditte artigianali che hanno rapporti in essere
per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA (1).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono
estese e valide anche per le partite debitorie riferite alle ex gestioni
liquidatorie.
(1) Comma così sostituito dall'art. 10,
L.R.
2 luglio 2008, n. 19. Il testo originario era così formulato: «1. I
Direttori generali delle aziende sanitarie dispongono gli ordini di pagamento
seguendo l'ordine cronologico di emissione delle fatture da parte dei
fornitori.».
Art. 4
(Contributi ai pazienti affetti da malattia
di Duchenne)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 38
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria),
sono estese ai pazienti affetti da malattia di Duchenne.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito
regolamento con cui si stabiliscono adeguati interventi in attuazione di quanto
previsto dal comma 1.
Art. 5
(Modifiche in materia sanitaria all’articolo
3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40)
1. All’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007,
n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio
pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti
modifiche:
il primo periodo del
comma 26 è sostituito dai seguenti: “A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge è fatto divieto assoluto di procedere ad acquisti di beni
durevoli, di farmaci, dispositivi
a) medici o altro materiale sanitario da parte delle
aziende e istituti del servizio sanitario regionale, utilizzando la
dichiarazione di infungibilità. In deroga a quanto previsto al primo periodo, in
caso di comprovata necessità di acquisti di beni ritenuti infungibili, eventuali
dichiarazioni di infungibilità devono essere corredate di relazione, idoneamente
motivata e documentata, sottoscritta dal richiedente e confermata dal direttore
di distretto o dal dirigente medico di presidio o di dipartimento
extraospedaliero, secondo la rispettiva competenza, contenente specifica
dichiarazione di essere a conoscenza delle possibili responsabilità contabili
per danno erariale”;
b) al secondo periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “anche al fine di valutazioni comparative degli acquisti
effettuati dalle aziende e istituti del servizio sanitario
regionale”;
c) al terzo periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “ivi comprese quelle relative alle gestioni liquidatorie 1994 e
precedenti, anche al fine di pervenire alla loro chiusura da realizzare mediante
disposizioni da emanarsi da parte della Giunta regionale”;
d) dopo il terzo periodo del comma 26 è inserito il
seguente: “Le gestioni liquidatorie rispondono dei debiti contratti dalle
soppresse USL, con le dotazioni finanziarie costituite presso le ASL, al
pagamento dei quali provvedono, in via esclusiva, i commissari liquidatori di
cui all’articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e all’articolo 5 (Modifica ambiti territoriali
delle aziende sanitarie locali) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39
(Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007), come modificato dall’articolo 28 della legge regionale 16
aprile 2007, n. 10”;
e) al quinto periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “anche con riduzione o esonero dalla compartecipazione alla
spesa sanitaria”;
f) al decimo periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “ivi comprese quelle qualificate come collaborazioni
coordinate e continuative, stipulate intuitu personae, e, comunque, affidate a
dipendenti delle ASL e di altri enti pubblici collocati a riposo con trattamento
di quiescenza”;
g) dopo il decimo periodo del comma 26 è inserito il
seguente: “Sono nulli gli atti adottati in difformità alle disposizioni di cui
al presente comma adottati dal 1° dicembre 2007 aventi effetti successivamente
al 30 dicembre 2007”;
h) all’undicesimo periodo del comma 26 le parole: “previo
parere dell’Assessorato alle politiche della salute” sono sostituite dalle
seguenti: “previa autorizzazione, mediante determinazione dirigenziale del
Settore competente”;
i) al tredicesimo periodo del comma 26 le parole “strutture
sanitarie classificate e private” sono sostituite dalle seguenti:”IRCCS privati,
enti ecclesiastici e case di cura private”;
j) al quattordicesimo periodo del comma 26 sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “nonché costi relativi ad acquisti di beni
suscettibili di utilizzo pluriennale di valore superiore a euro
516,45”;
k) l’ultimo periodo del comma 26 è sostituito dai seguenti:
“Fino alla pubblicazione le deliberazioni e le determinazioni non possono essere
eseguite;
l) [al
primo periodo del comma 29 dopo la parola “intensiva” la congiunzione “ed” è
sostituita dal segno di interpunzione: “,” e dopo la parola “estensiva” è
inserita la seguente: “ambulatoriale”;
m) al primo periodo del comma 29 le parole “dalla legge
regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di
espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2005), sono sostituite dalle seguenti: “dal
regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie)”;
n) al secondo periodo del comma 29 il numero “593” è
sostituito dal seguente: “533”;
o) al comma 29 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Dal 1° gennaio 2008, le strutture che erogano le prestazioni di cui al primo
periodo, istituzionalmente accreditate con i requisiti organizzativi di cui al
regolamento 2 marzo 2006, n. 3, relativo alla legge regionale 28 maggio 2004, n.
8, nelle more della ridefinizione delle prestazioni di cui al primo periodo,
possono adottare per i requisiti organizzativi gli standard indicativi della
nota circ. min. sanità del 7 giugno 1984 recepita dalla Regione Puglia con
delibera 533/1989, pur mantenendo lo status di struttura accreditata
istituzionalmente”;] *
p) al comma 30 dopo le parole: “in servizio a tempo
determinato” sono inserite le seguenti: “o in posizione di comando”;
q) al comma 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Sono fatte salve le istanze riguardanti le strutture che alla data di entrata
in vigore della presente legge hanno già ottenuto il parere favorevole di
compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa
vigente.”;
r) la rubrica del comma 33 (riportata nell’indice della
legge) è sostituita dalla seguente: “(Gestione del rischio clinico, sicurezza
dei pazienti e prevenzione della diffusione di malattie infettive)”;
s) al primo periodo del comma 33 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “e per la prevenzione della diffusione di malattie infettive di
cui all’articolo 34 (Norme per la prevenzione della diffusione di malattie
infettive) della legge regionale 17 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009
della Regione Puglia)”;
t) al secondo periodo del comma 34 le parole:
“dell’assistenza primaria” sono sostituite dalle seguenti: “del medico di
medicina generale”
u) al primo periodo del comma 40 la parola “assunto” è
soppressa.
*
Lettere
abrogate dalla l.r. 4/2010, art. 5, comma 2. I commi 3 e 4 del medesimo art. 5
così dispongono: “3. La Giunta regionale con uno o più provvedimenti procede
alla modifica e/o integrazione del regol. reg. 3/2005 in relazione al processo
di autorizzazione e accreditamento delle strutture di
riabilitazione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di
approvazione del regolamento di cui al comma 3.”
Art. 6
(Modifica all’articolo 21 della legge
regionale 25 maggio 2004, n. 8)(3)
[1. Il comma 4 bis dell’articolo 21
della legge
regionale 25 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private), inserito dall’articolo 17
della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12, è abrogato.
]
(3) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento era
indicato erroneamente con la data del 25 maggio 2004. Il presente articolo è
stato abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. f).
Art. 7
(Condizioni per il riconoscimento del diritto
alla mensa)
1. L’istituzione del servizio mensa o, in
alternativa, l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutiva (buoni
pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui
all’articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo
del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all’articolo 24 del CCNL integrativo
di entrambe le aree dirigenziali dell’8 giugno 2000.
2. Il riconoscimento del diritto è
sottoposto, fra l’altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:
a)
particolare
articolazione dell’orario di lavoro;
b)
compatibilità con
le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall’equilibrio economico di
bilancio.
3. In assenza delle condizioni di cui ai
commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio.
Art. 8
(Compartecipazione alla spesa
sanitaria)
1. A decorrere dal 1° aprile 2009 i cittadini aventi titolo
all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi
di reddito devono esibire, per l'erogazione di prestazioni specialistiche
ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato rilasciato dalle aziende
sanitarie locali.
2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dalle ASL di
appartenenza dell'assistito entro il 31 marzo 2009 previa presentazione da parte
del cittadino della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno in
corso.
3. I cittadini che hanno ricevuto il certificato di esenzione
ticket sono tenuti a comunicare all'ASL di appartenenza qualsiasi variazione del
reddito, della composizione del nucleo familiare rilevante ai fini fiscali e
dello stato di disoccupazione che dia luogo alla decadenza del beneficio
acquisito.
4. L'accertamento da parte dell'ASL competente del mancato
adempimento di cui al comma 3 comporta la denuncia all'autorità giudiziaria
competente (4).
(4) Articolo così sostituito
dall'art. 12,
L.R.
23 dicembre 2008, n. 45. Il testo
originario era così formulato: «Art. 8. Compartecipazione alla spesa sanitaria.
1. A decorrere dal termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi
delle persone fisiche per l'anno 2007, i cittadini aventi titolo all'esenzione
dalla compartecipazione alla spesa sanitaria devono essere muniti di apposito
certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali a seguito di richiesta
documentata.».
Art. 9
(Stabilizzazione del personale dell’Agenzia
regionale sanitaria)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10
(Proroga contratti precari) della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) e della
deliberazione di Giunta regionale 15 ottobre 2007, n. 1657, si applicano anche
all’Agenzia regionale sanitaria (ARES).
2. L’ARES, ai fini dell’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, dispone, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, limitatamente al personale in possesso
dei requisiti, la trasformazione dei rapporti in essere in contratti di
dipendenza a tempo determinato fino al completamento del processo di
stabilizzazione.
3. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2, con riferimento a quanto previsto dalla del.
giunta reg. 1657/2007 nella parte in cui richiama l’articolo 10,
comma 3, della l.r.
39/2006, relativamente al personale in missione presso le aziende
sanitarie, detto personale deve risultare in servizio al 28 dicembre 2006, data
di entrata in vigore della l.r.
39/2006, ovvero
deve aver prestato servizio per almeno dodici mesi alla stessa data [ oppure
risultare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e aver
prestato servizio per almeno dodici mesi alla stessa data,]
nonché possedere gli altri requisiti previsti dalla del. giunta reg. 1657/2007
con particolare riferimento alla lettera d). *
* Comma così integrato dalla l.r. 4/2010, art.
20, comma 1. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2010 ha
dichiarato l’illegittimità dell’art. 20 della l.r.
4/2010
4. Nell’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 l’ARES assicura il rispetto della dotazione organica
complessiva e l’equilibrio economico di gestione.
Art. 10
(Termini di pagamento delle forniture di
ausili protesici)
1. I moduli autorizzativi delle ASL alla
fornitura di ausili protesici di cui all’elenco 1 del nomenclatore tariffario
devono contenere le condizioni di pagamento nel termine di novanta giorni dalla
data di emissione della fattura al fine di consentire l’accettazione delle
relative condizioni da parte dei fornitori, così come previsto dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali).
Art. 11
(Modifica alla tabella A della legge
regionale 3 agosto 2006, n. 24)
1. Alla tabella A allegata alla legge
regionale 3 agosto 2006, n. 24 (Norme di organizzazione del sistema
trasfusionale regionale), le parole “DIMT della provincia di Foggia (sede A.O.
Ospedali riuniti di Foggia):
a)
SIMT dell’azienda
ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia;
b)
SIMT dell’IRCCS
Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo;
c)
ST del presidio
ospedaliero di Cerignola;
d)
ST del presidio
ospedaliero di San Severo;
e)
URF del P.O. di
Lucera”, sono sostituite dalle seguenti: “DIMT della provincia di Foggia (sede
A.O. Ospedali riuniti di Foggia):
a)
SIMT dell’azienda
ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia;
b)
SIMT dell’IRCCS
Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo;
c)
ST del presidio
ospedaliero di Cerignola;
d)
ST del presidio
ospedaliero di San Severo;
e)
ST del presidio
ospedaliero di Lucera;
f)
ST del presidio
ospedaliero di Manfredonia”.
Art. 12
(Tariffe IRCCS pubblici) *
[1. A decorrere dal 1°
gennaio 2008 agli IRCCS pubblici Oncologico di Bari e De Bellis di Castellana
Grotte, per le prestazioni di ricovero, sono riconosciute le tariffe DRGs di cui
al decreto del Ministro della sanità del 30 giugno 1997 (Definizione della
procedura per l’erogazione ai centri autorizzati di assistenza fiscale dei
compensi previsti dall’articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n.
413) nella misura del 100 per cento. ]
*
Articolo abrogato dalla l.r. 34/2009, art. 18,
comma 1. Il comma 2 del medesimo art. 18 così dispone: “2. A decorrere dal 1°
gennaio 2009 si applicano agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) pubblici Oncologico di Bari e De Bellis di Castellana Grotte
gli stessi criteri di tariffazione previsti per le aziende
ospedaliere.”
Art. 13
(Tariffe prestazioni di diagnostica di
laboratorio)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce un’apposita
commissione partecipata dalla rappresentanza delle strutture accreditate con il
compito di definire entro il 30 giugno 2008, attraverso una valutazione dei
costi delle prestazioni di analisi effettuata ai sensi della normativa vigente,
il nuovo tariffario regionale.
Art. 14
(Remunerazione ricoveri)
1. Apartire dall’esercizio finanziario 2008,
ai fini della remunerazione delle prestazioni di ricovero che contemplano
l’impianto di endoprotesi, per le strutture che optano per il rimborso della
protesi, ai sensi dell’articolo 21
della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), la somma della
tariffa regionale e il rimborso della protesi non può superare la tariffa
prevista nella tariffa unica convenzionale (TUC) relativamente ai DGR nuovi o
modificati di cui all’articolo 16,
comma 5, della l.r.
26/2006. *
2. Per effetto di quanto disposto al comma 1
la remunerazione è determinata, in presenza dell’opzione per il rimborso della
protesi, con le seguenti modalità:
a)
80 per cento del
valore del DRG come previsto dall’articolo 21
della l.r.
7/2002;
b)
rimborso di una
quota del costo della protesi come individuato ai sensi dell’articolo 21
della l.r.
7/2002, fino alla concorrenza della differenza tra l’importo della
TUC e l’importo di cui alla lettera a).
* Comma così modificato dalla l.r. 34/2009, art.
19, comma 8
Art. 15
(Semplificazione di procedure in ambito
sanitario)
1. Al fine di favorire e promuovere le
strategie politiche in materia sanitaria del territorio, ai sensi della legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del
servizio sanitario regionale), gli interventi edilizi finalizzati al
potenziamento e alla riorganizzazione di strutture ospedaliere nonché altre
strutture sanitarie, pubbliche e private, anche mediante l’accorpamento di
attività dislocate in luoghi diversi nell’ambito dello stesso territorio, sono
considerati di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità ai sensi della
legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia
di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2005) e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 16
(Modifica all’articolo 28 della l.r.
10/2007)
1. Il comma 2 dell’articolo 28
della l.r.
10/2007 è abrogato.
Art. 17
(Documento di riconoscimento per il personale
delle strutture accreditate
per prestazioni di riabilitazione
domiciliare) *
1.
Dal 1° gennaio 2010 tutti i presidi privati già accreditati al servizio
sanitario per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ex articolo 26 della
l. 833/1978 che hanno stipulato contratti per prestazioni di riabilitazione
domiciliare devono dotare il proprio personale dipendente addetto a tali
prestazioni di idoneo documento di riconoscimento riportante la foto, il nome
della società da cui dipendono, il nome e cognome dell’operatore, la data di
assunzione nonché il numero di posizione INPS e il numero di matricola
aziendale. Tale documento deve essere obbligatoriamente esibito al paziente
all’atto di ogni singola prestazione.
*
Articolo così sostituito dalla l.r. 4/2010, art. 9
Art. 18
(Domande di accreditamento
istituzionale)
1. Per i soggetti che abbiano avanzato
domanda di accreditamento istituzionale entro il 31 dicembre 2007, il regime di
assistenza indiretta regredisce gradualmente in relazione agli accreditamenti
concessi, fino al 31 dicembre 2009.
Art. 19
(Pubblicazione protocolli)
1. I protocolli, non riservati, della
direzione generale, direzione sanitaria e amministrativa e delle aree e uffici
collegati sono pubblicati integralmente, entro tre giorni, sul sito
dell’a-zienda o istituto.”
Art. 20
(Modifica al secondo periodo del comma 38
dell’articolo 3 della l.r. 40/2007)
1. Al secondo periodo del comma 38
dell’articolo 3
della l.r.
40/2007 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché al
personale che dal 1997 ha prestato analogo servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, con rapporto di lavoro convenzionale presso le ASL per il
quale, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, è in corso
contenzioso per il riconoscimento giuridico del rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato”.
Art. 21
(Modifica all’ultimo periodo del comma 38
dell’articolo 3 della l.r. 40/2007)
1. L’ultimo periodo del comma 38
dell’articolo 3
della l.r.
40/2007, relativo alla copertura finanziaria del medesimo comma, è
sostituito dal seguente: “Al piano annuale di stabilizzazione le aziende
sanitarie locali destinano le risorse finanziarie allocate nel bilancio 2008
alla voce “Copertura costi del personale sanitario” nel limite degli obiettivi
economici e di finanza imposti dalla l. 296/2006 e le risorse finanziarie
assegnate annualmente dalla Regione per la copertura dei costi del personale
assunto con contratto degli enti locali di cui alla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione
scolastica degli handicappati) e all’articolo 68,
comma 1, della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), nel limite finanziario di euro 12 milioni e 400 mila. Nell’ambito della
UPB 12.2.1 è istituito un nuovo capitolo di spesa “Stabilizzazione personale
l.r.
16/1987 finanziato con risorse autonome” con dotazione finanziaria di
euro 12 milioni e 400 mila mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 921010 - U.P.B. 11.1.1. - del bilancio regionale 2008”.
Art. 22
(Abrogazione dell’ articolo 52 della legge
regionale 31 maggio 2001, n.
14) *
1. L'articolo
23 (Disposizioni in materia di invalidità civile) della legge regionale 5
dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2001) è abrogato. Vige nuovamente l'articolo 52 della
l.r. 14/2001 nel testo qui di seguito riportato: "Art. 52 (Disposizioni in
materia di invalidi civili)1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione
dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 in materia di
invalidi civili sono esercitate dalla Regione mediante la stipula di convenzione
con l'Istituto nazionale di previdenza sociale di cui all'articolo 80, comma 8,
della L. 388/2000.2. Sino alla stipula della convenzione di cui al comma 1 le
funzioni in materia di invalidi civili continuano a essere esercitate dai comuni
ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n.
96".
* Articolo così riformulato a seguito di rettifica pubblicata nel. BURP
n. 46/ 2008.
.
Art. 23
(Abrogazione del comma 23 dell’articolo 3
della l. r. 40/2007)
1. Il comma 23
dell’articolo3
della l.r.
40/2007 è abrogato.
Art. 24
(Abrogazione del comma 24 dell’articolo 3
della l r. 40/2007)
1. Il comma 24
dell’articolo 3
della l.r. 40/2007 è abrogato.
Art. 25
(Personale ARPA)
1. L’ARPA è autorizzata a indire procedure
selettive riservate per la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato del rapporto intercorrente con i lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa della durata complessiva di almeno un
anno, raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano
in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).
2. Al compimento di tre anni di anzianità nel
rapporto a tempo determinato i lavoratori di cui al comma 1 transitano nei ruoli
di ARPA Puglia con contratto a tempo indeterminato.
Art. 26
(Modifiche alla legge regionale 12 aprile
2001, n. 11, come modificata
dalle leggi regionali 14 giugno 2007, n. 17 e
40/2007)
1. All’articolo 16
della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale), come modificata dalla legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale,
anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia
ambientale), e dalla l.r.
40/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Trascorso il termine per la richiesta
delle integrazioni ovvero contemporaneamente alla presentazione di tutta la
documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito degli elaborati
presso l’autorità competente e presso la provincia e i comuni interessati. I
comuni, entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della
richiesta, danno avviso pubblico dell’avvenuto deposito mediante affissione
all’albo pretorio per trenta giorni.”;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. L’autorità competente si pronuncia non
oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del
proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa,
esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Il decorso di tale
termine è subordinato al compimento delle forme di pubblicità di cui al comma 3,
ovvero, in caso di inerzia dei comuni nell’affissione all’albo pretorio, delle
forme di pubblicità già indicate al comma 2 dell’articolo 11. Avverso il
silenzio inadempimento dell’autorità competente sono esperibili i rimedi
previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di esclusione dalla procedura di
VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso detto periodo
senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al presente
articolo devono essere rinnovate”.
Art. 27
(Applicazione della disciplina di denuncia
inizio attività
per gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili)
[1. Per gli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), con potenza
elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve
le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di
incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di
cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:
a)
impianti
fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati
a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o
da costruire;
b)
impianti eolici
on-shore;
c)
impianti
idraulici;
d)
impianti
alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli,
commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
e)
impianti
alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica,
esistente o da costruire;
f)
impianti
alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a
complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da
costruire;
g)
impianti
alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali,
agricoli,commerciali e servizi, esistenti o da costruire.
2. Gli impianti di cui al
comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato
dall’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003]
(6)
(6) Articolo abrogato dall'art. 6,
L.R. 21 ottobre 2008, n.
31.
Art. 28
(Semplificazione delle procedure di
iscrizione, modificazione
e
cancellazione dall’albo delle imprese artigiane)
1. Il procedimento di iscrizione,
modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, disciplinato
dagli articoli 15
e 16
della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il
funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e
istituzione dell’albo provinciale delle imprese artigiane), è sostituito da
comunicazione del legale rappresentante dell’impresa presentata al competente
ufficio della commissione provinciale per l’artigianato presso cui è istituito
l’albo.
2. La comunicazione attesta la ricorrenza dei
requisiti di legge e, previo accertamento sulla sua regolarità e completezza
effettuato dall’ufficio di cui al comma 1, determina l’iscrizione, la modifica o
la cancellazione con decorrenza dalla data dichiarata dell’evento.
3. Le commissioni provinciali per
l’artigianato dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali
provvedimenti motivati di modifica di iscrizione e di cancellazione dall’albo
delle imprese artigiane.
4. La comunicazione unica per la nascita
dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
inoltrata dal locale registro delle imprese all’ufficio della commissione
provinciale per l’artigianato equivale alla comunicazione di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore allo sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede a fissare le direttive generali
sulle modalità operative di attuazione delle nuove procedure. Il provvedimento
deve contenere, altresì, disposizioni per il coordinamento con la procedura
della comunicazione unica di cui al comma 4.
6. Nelle more della emanazione del
provvedimento di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le procedure previste
dagli articoli 15
e 16
della l.
r. 6/2005.
7. Salvo quanto disposto dal comma 6, sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 29
(Modifiche all’articolo 18 della legge
regionale 8 marzo 2007, n 2)
1. All’articolo 18
della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo
sviluppo industriale), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“8 bis. E’ costituito un fondo per il
risanamento finanziario dei consorzi ASI. Possono beneficiare del fondo,
producendo formale richiesta, i consorzi ASI che, in esecuzione del comma 5,
abbiano approvato alla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 8 ter
un piano di risanamento che preveda il ricorso all’indebitamento mediante mutuo.
Le risorse del fondo sono destinate a contribuire alla quota interessi dei
predetti mutui.
8 ter. La Giunta regionale, con proprio
regolamento, dispone sulle modalità e i criteri per l’accesso al fondo di
risanamento.
8 quater. Per far fronte alla spesa di euro 1
milione, per l’esercizio finanziario 2008, viene istituito un nuovo capitolo di
spesa “Fondo risanamento finanziario dei Consorzi ASI” con una dotazione
finanziaria di euro 1 milione mediante prelievo dai seguenti capitoli:
Cap. 114110
“Spesa per l’attuazione del piano regionale
di difesa attiva delle colture agrarie – l.r.
n.32/80”
per un importo pari a euro 200.000,00
Cap. 112051
“Spese per la
gestione degli acquedotti rurali ex ERSAP l.r.
18/1997”
per un importo pari
a euro 100.000,00
Cap. 1081005
“Spese per il
funzionamento dell’Agenzia regionale per l’innovazione tecnologica”
per un importo pari
a euro 300.000,00
Cap. 1110010
“Fondo di riserva
per spese obbligatorie e d’ordine (art. 49
l.r.
n. 28/2001)”
per un importo pari
a euro 100.000,00
Cap. 3420
“Manutenzione e
riparazione ordinaria di immobili di proprietà regionale e/o condotti in
locazione”
per un importo pari
a euro 100.000,00
Cap. 3440
“Spese condominiali di riscaldamento,
pulizia,acqua, luce per i locali in proprietà e locazioneadibiti ad uffici
regionali”
per un importo pari
a euro 100.000,00
Cap. 4330
“Trasferimento alle
APT di Puglia per finanziamento esodo del personale in applicazione della l.r.
14/2004 art. 58”
per un importo pari a euro 100.000,00
TOTALE euro 1.000.000,00
2. Il regolamento di cui al comma 8 ter
dell’articolo 18 della l.r.
7/2002, come inserito dal comma 1 del presente articolo, è emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30
(Modifica al comma 1 dell’articolo 24 della
legge regionale 11 maggio 2001, n. 13)
1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo
24
della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere
e lavori pubblici), come modificato dalla lettera a) del comma 19 dell’articolo
3
della l.r.
40/2007, è soppresso.
Art. 31
(Modifica all’articolo 1 della legge
regionale 23 novembre 2005, n. 16)
[1. Al comma 2
dell’articolo1 della legge
regionale 23 novembre 2005, n. 16 (Deroghe alle volumetrie edilizie
previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei
portatori di handicap grave), le parole “alla data di entrata in vigore della
presente legge”sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2006”.]
(7)
(7) Articolo abrogato
dall'art. 8,
c. 1, lettera b) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 39.
Art. 32
(Modifica al comma 20 dell’articolo 3 della
l.r. 40/2007) *
[1. Al comma 20 dell’articolo3
della l.r.
40/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Presso il comune
di Andria è altresì mantenuta la Commissione per la formazione delle graduatorie
e per la mobilità con le competenze della Commissione precedentemente
insediata”. ]
* Articolo
abrogato dalla l.r. 8/2012, art. 3, c. 1, lett. c)
Art. 33
(Ripopolamento faunistico)
1. Ai Comitati di gestione degli Ambiti
territoriali caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini
del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti
esclusivamente da allevamenti nazionali e prevalentemente pugliesi.
2. In caso di violazione di quanto disposto
dal comma 1, l’Assessorato alle risorse agroalimentari, per mezzo del Settore
caccia e pesca, accertata la violazione, provvede alla diffida e, in caso di
reiterata violazione, al ritiro delle autorizzazioni rilasciate agli ATC e alle
aziende faunistico-venatorie.
Art. 34
(Disposizioni per il personale della
FINPUGLIA s.p.a.)
[1. All’articolo 3
della l.r.
40/2007 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“51 bis. All’organo di liquidazione di cui al
comma 51 per lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla normativa
vigente non verrà riconosciuto e corrisposto alcun compenso”. ](7)
(7) articolo abrogato dall’art. 2
, lettera b), L.R.
25 maggio 2008, n. 7
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 19
febbraio 2008