Art. 1
(Obiettivi)
1. La Regione Puglia istituisce il circuito
“Masserie didattiche della Regione Puglia” destinato alle aziende agroalimentari
e agrituristiche che svolgono attività produttiva tradizionale e che si
impegnano nell’attività dell’accoglienza didattico-formativa.
2. L’istituzione del circuito di cui al comma
1 intende applicare il principio della multifunzionalità dell’imprenditore
agricolo, valorizzandone la figura e determinando una fonte aggiuntiva di
reddito attraverso la diffusione d’informazioni in materia di produzioni,
consumi e sugli aspetti storici, culturali e antropologici legati al territorio.
Art. 2
(Definizione)
1. Le masserie didattiche della Regione
Puglia sono aziende agricole, come definite dalla normativa vigente, singole o
associate nella forma di associazione temporanea di scopo (ATS). Le stesse si
impegnano nell’educazione del pubblico e, in particolare, nell’accoglienza e
nell’educazione di gruppi scolastici e di individui, sia nelle loro attività
scolastiche che extrascolastiche, nell’ambito:
a)
della
conoscenza dell’attività agricola, dei cicli produttivi, della stagionalità dei
prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale;
b)
della
conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata o
ecocompatibile al fine di realizzare un’agricoltura sostenibile;
c)
delle
conoscenze delle qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni;
d)
della
conoscenza degli aspetti storici, culturali e antropologici legati alle
produzioni alimentari e al loro territorio;
e)
di una
sana e corretta alimentazione.
2. Nel perseguire le finalità di cui al comma
1, le masserie didattiche possono attivare forme di turismo attivo assicurando,
in ogni caso, il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
del lavoro.
Art. 3
(Operatore attività
didattica)
1. L’operatore dell’attività didattica deve
svolgere, nell’ambito dell’azienda agricola in cui opera, attività di
accoglienza e informazione del percorso didattico scelto dalla stessa azienda
conformemente a quanto indicato nella carta della qualità di cui all’articolo 4.
2. L’operatore può essere lo stesso titolare
dell’azienda agricola o un soggetto da lui specificatamente indicato.
3. L’operatore deve conseguire una formazione
didattico-metodologica partecipando a corsi abilitanti, organizzati o
riconosciuti dall’Assessorato regionale alle risorse agro-alimentari, di almeno
novanta ore.
4. Sono ritenute valide esperienze formative
di settore, purché riconosciute da enti pubblici, sino al raggiungimento del
fabbisogno formativo-abilitante.
Art. 4
(Carta della Qualità) (1)
1. Il titolare della azienda agricola o il
legale rappresentante, al fine di ottenere il riconoscimento di masseria
didattica, deve sottoscrivere una carta di impegni, denominata “Carta della
qualità”, che contenga:
a)
l’indicazione dell’operatore dell’attività
didattica;
b)
il
percorso didattico-divulgativo su tematiche ben definite, laboratori di
produzione e del gusto, attività di ricerca storica sui prodotti e sui processi
legati al territorio;
c)
l’attività di pubblicizzazione del progetto;
d)
le
schede di valutazione sull’attività svolta in masseria, da sottoporre agli
ospiti.
(1) Vedi la l.r. n. 12/2015 art.
8, c. 2
Art. 5
(Percorso
didattico)
1. I percorsi didattici nelle masserie devono
essere coerenti con gli obiettivi definiti dall’Assessorato regionale alle
risorse agroalimentari per la promozione dei consumi legati al territorio e
l’educazione alimentare.
Art. 6
(Istanza di riconoscimento, istruttoria e di
iscrizione nell’albo regionale)
1. L’istanza di riconoscimento e di
iscrizione nell’albo regionale delle masserie didattiche di cui all’articolo 7
deve essere presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari
- Settore agricoltura - dal titolare dell’azienda agricola o dal legale
rappresentante.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere
l’esatta indicazione:
a)
della
ragione sociale;
b)
del
legale rappresentante;
c)
del
codice fiscale e della partita IVA;
d)
del
numero di iscrizione nel registro delle imprese agricole della camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA);
e)
dell’agro in cui ricade il corpo aziendale e
degli agri in cui ricadono eventuali altre particelle aziendali;
f)
del
recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.
3. All’istanza
devono essere allegati i seguenti documenti:
a)
certificato camerale di iscrizione nel
registro delle imprese agricole;
b)
carta
della qualità, di cui all’articolo 4;
c)
documentazione atta a dimostrare il possesso
dei requisiti fissati dall’allegato A;
d)
copia
del documento di affidamento dell’incarico di operatore dell’attività didattica
qualora questo non coincida con il titolare dell’azienda agricola;
e)
istanza
di partecipazione dell’operatore dell’attività didattica ai corsi di formazione
di cui all’articolo 3, comma 3, o attestazione di conseguita formazione
didattico-metodologica di cui all’articolo 3, comma 4;
f)
dichiarazione di adesione a eventuali
iniziative di natura didattico-divulgativa promosse o realizzate
dall’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.
4. L’Ufficio regionale competente può
richiedere, in fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli,
presso la sede dell’azienda, se ritenuti necessari.
5. Il procedimento di iscrizione nell’albo di
cui all’articolo 7 deve concludersi entro novanta giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza.
6. Il provvedimento di riconoscimento è
adottato dall’Assessore regionale alle risorse agroalimentari e pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
7. Ogni modificazione rispetto ai dati
contenuti nell’iscrizione iniziale deve essere comunicata alla Regione Puglia -
Assessorato risorse agroalimentari - Settore agricoltura - allegando gli
eventuali documenti probanti.
Art. 7
(Albo regionale delle masserie
didattiche)
1. È istituito l’albo regionale delle
masserie didattiche, tenuto presso il Settore agricoltura dell’Assessorato
regionale alle risorse agroalimentari.
2. All’albo sono iscritte le aziende che
hanno ottenuto il provvedimento di riconoscimento di cui all’articolo 6.
3. Le masserie didattiche sono identificate
con un numero progressivo di iscrizione.
4. Il Dirigente del Settore agricoltura
provvede, con propri atti formali:
a)
all’iscrizione delle masserie didattiche in
possesso dei requisiti previsti e riconosciute e al controllo periodico delle
stesse;
b)
all’aggiornamento biennale dei dati riferiti
alle masserie didattiche iscritte;
c)
all’avvio del procedimento di cancellazione
delle masserie didattiche dall’albo regionale.
5. Gli atti di cui al comma 4 sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
6. L’albo regionale delle masserie didattiche
può essere consultato on-line.
Art. 8
(Logo delle masserie
didattiche)
1. L’Assessorato regionale alle risorse
agroalimentari provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutte le
masserie didattiche riconosciute; il logo è riportato su tutto il materiale
pubblicitario, illustrativo e segnaletico.
Art. 9
(Revoca del riconoscimento) (2)
1. Il riconoscimento delle masserie
didattiche può essere revocato:
a)
qualora
siano state compiute ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie,
nazionali e regionali;
b)
qualora
i requisiti per il riconoscimento previsti dalla presente legge non siano più
soddisfatti;
c)
qualora
il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee o sia stato ottenuto in
modo irregolare;
d)
qualora
il riconoscimento sia fondato su dichiarazioni mendaci;
e)
sulla
base di istanza da parte del titolare dell’azienda agricola.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), l’Assessore regionale alle risorse agroalimentari diffida la
masseria a regolarizzare la propria posizione per conservare l’iscrizione
all’albo delle masserie didattiche di cui all’articolo 7. Decorsi trenta giorni
dalla data di diffida, adotta formale e motivato atto di revoca del
riconoscimento.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera
d), l’Assessore regionale alle risorse agroalimentari revoca d’ufficio il
riconoscimento con segnalazione all’autorità giudiziaria competente.
4. Con il provvedimento di revoca del
riconoscimento, le masserie didattiche sono cancellate dall’albo regionale di
cui all’articolo 7.
5. I provvedimenti di revoca del
riconoscimento sono notificati agli interessati entro quindici giorni dalla data
della loro emanazione.
(2) Vedi la l.r. n. 12/2015, art. 8,
c. 6
Art.
10
(Promozione e divulgazione delle masserie
didattiche)
1. L’Assessorato regionale alle risorse
agroalimentari - Settore agricoltura, coerentemente con il proprio programma di
divulgazione e promozione e d’intesa con l’Ufficio relazioni con il pubblico
(URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza delle masserie
didattiche.
Art.
11
(Norma finanziaria)
1. La presente legge
non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 26
febbraio 2008
ALLEGATO A
(Art. 6)
A) REQUISITI
AGRICOLO PRODUTTIVI
Minimo n.3 dei requisiti, di cui almeno n. 2
di quelli ai punti numero 1), 2) e 3):
1) ordinamento produttivo misto all’interno
delle specie vegetali e/o animali;
2) presenza di tecniche di coltivazione
legate al metodo di produzione biologico o integrato;
3) realizzazione di particolari filiere di
prodotto in azienda;
4) proposizione di tradizioni locali nei
processi produttivi, nelle pratiche e/o nei prodotti;
5) integrazione con il territorio dal punto
di vista produttivo e socio culturale.
B) REQUISITI
SOCIO - DIDATTICI
1) partecipazione a specifici corsi di
formazione, da parte dell’operatore dell’attività didattica, di cui all’articolo
3;
2) capacità di accoglienza adeguata in
relazione al percorso didattico che si intende proporre, agli spazi aziendali e
al personale in azienda;
3) fornitura di materiale
didattico-informativo prima e/o durante lo svolgimento dell’attività prevista;
4) disponibilità di confronto con gli
insegnanti per definire obiettivi e programmi;
C) REQUISITI
LOGISTICI
1) presenza di locali coperti atti ad
accogliere almeno n. 40 persone per lo svolgimento delle attività e dotati di
servizi igienici idonei in relazione alla capienza dei locali;
2) presenza di aree delimitate per lo
svolgimento delle attività e aree destinate al parcheggio;
3) tenuta di un registro delle attività
svolte e degli ospiti;
D) REQUISITI DI
SICUREZZA
È fondamentale il rispetto delle norme
sanitarie e di sicurezza vigenti in materia. In particolare sono obbligatorie:
1) la stipula di un’assicurazione di
responsabilità civile per danni a terzi;
2) la presenza di una cassetta di pronto
soccorso;
3) la segnalazione delle aree a rischio.