Legge abrogata dalla l.r.
14/2019, art.29,
comma 1.
Art. 1
Finalità
[1. La Regione Puglia, in armonia con la Costituzione
della Repubblica Italiana, nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e in
conformità con l’ordinamento europeo, concorre allo sviluppo dell’ordinata e
civile convivenza della comunità regionale pugliese e alla crescita della
coscienza democratica attraverso un sistema integrato di interventi per la
diffusione della cultura della legalità, intesa come osservanza alle regole
scritte, e della pace, con particolare riferimento alle giovani generazioni, per
la promozione dell’impegno sull’osservanza di tutte le norme di diritto e contro
ogni forma di criminalità e per il contrasto a ogni fenomeno di infiltrazione
del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale.
2.
In particolare, la Regione Puglia consegue gli obiettivi della presente legge
attraverso:
a) interventi per l’educazione, la formazione e la
ricerca;
b) interventi di sostegno alla cittadinanza attiva e di
promozione della legalità presso le imprese;
c) interventi per la
promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine
organizzato;
d) interventi per la valorizzazione di beni immobili e
aziende confiscati alla criminalità organizzata;
e) interventi per il
sostegno alle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo
e del dovere;
f) interventi per rafforzare e promuovere la giornata della
memoria e dell’impegno;
g) l’obbligo di costituzione di parte civile della
Regione nei processi di mafia.
3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di
cui all’articolo 118, secondo comma, della Costituzione, gli interventi di cui
alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione Puglia,
ovvero da altri enti pubblici e/o privati e del privato sociale, anche in
collaborazione con cittadini singoli o associati. ]
Art. 2
Interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca
[1. La Regione promuove il ruolo attivo degli studenti
e dei giovani in genere come portatori di una sana cultura del vivere civile,
nonché come produttori e diffusori di conoscenze nel campo della legalità e del
contrasto civile alla criminalità organizzata.
2. La Regione, attraverso
la pubblicazione di specifici avvisi pubblici e/o la stipula di convenzioni con
organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale, promuove la
realizzazione di progetti e iniziative di educazione, formazione e ricerca sui
temi oggetto della presente legge, con particolare riferimento a fenomeni,
accadimenti, esperienze e testimonianze provenienti dal territorio pugliese.
3. Le iniziative di cui al comma 2, da realizzarsi anche presso scuole e
università, possono riguardare:
a) percorsi di educazione sui temi della legalità, della
memoria e dell’impegno diretti in via prioritaria ai giovani;
b) attività
di educazione non formale, volontariato civico e apprendimento sul campo
finalizzate a valorizzare il contributo attivo dei giovani cittadini nel
perseguimento delle finalità della presente legge;
c) attività di ricerca
e formazione di alto livello per la produzione e diffusione di conoscenza sui
fenomeni di criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;
d)
attività di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori
e operatori sociali e culturali;
e) produzione di materiale didattico e di
orientamento metodologico per l’elaborazione di percorsi di educazione alla
legalità nelle scuole di ogni ordine e grado;
f) progetti finalizzati al
recupero della memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata;
g) progetti di divulgazione delle esperienze di riuso sociale dei beni
confiscati e di contrasto civile alla criminalità organizzata; ]
h) scambi
interscolastici e viaggi d’istruzione sui temi della memoria e dell’impegno.
Art. 3
Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e
della cultura della legalità
[1. La Regione Puglia riconosce e valorizza il ruolo
delle organizzazioni di cittadinanza attiva a forte radicamento territoriale per
la promozione della cultura della legalità, per il sostegno alle vittime dei
reati e per il contrasto alla diffusione della criminalità organizzata sul
territorio regionale.
2. La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione
di appositi avvisi pubblici, promuove la realizzazione di progetti e iniziative
realizzati da imprese, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore e
da gruppi informali di cittadini per il conseguimento degli obiettivi generali
della presente legge e in base alle priorità indicate annualmente dalla Giunta
regionale.
3. I progetti di cui al comma 2 possono riguardare:
a) azioni per la diffusione della cultura della legalità,
della cittadinanza responsabile e della convivenza civile;
b) attività di
informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità
regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di
destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di infiltrazione della
criminalità organizzata;
c) attività culturali quale veicolo per la
diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una maggiore
sensibilità sui temi della legalità.
4. Negli avvisi pubblicati dalla Regione e finalizzati alla
concessione dei contributi di cui al comma 3, possono essere considerati quali
elementi qualificanti della proposta progettuale presentata l’esperienza del
soggetto proponente nelle materie oggetto della presente legge, il suo
radicamento territoriale, l’eventuale appartenenza a reti nazionali e
internazionali operanti negli ambiti di intervento della presente legge, il
reperimento di altre fonti finanziarie per la realizzazione delle attività e/o
l’autosostenibilità nel tempo degli interventi. ]
Art. 4
Rating legalità per le imprese
[1. La Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto
dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente
l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di
legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi
dell’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), riconosce il
“rating di legalità” quale strumento utile a incentivare le imprese a operare
nel rispetto dei principi di legalità, attraverso comportamenti aziendali
improntati alla correttezza, trasparenza ed eticità.
2. Per i fini di
cui al comma 1, nell’ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti
alle imprese o di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività
produttive, come definiti dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),
della L. 15 marzo 1997, n. 59), ivi compresi gli incentivi, i contributi, le
agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, la Regione Puglia
individua e applica concrete modalità tra quelle previste dal comma 3
dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 57/2014
(preferenza in graduatoria; attribuzione di un punteggio aggiuntivo; riserva di
quota delle risorse finanziarie allocate) in base alle quali riconoscere
formalmente il valore del rating di legalità alle imprese che lo possiedono.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, adotta entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un atto di indirizzo per il riconoscimento del rating delle imprese in enti
strumentali, agenzie, società partecipate e aziende del Servizio sanitario
regionale e promuove azioni di accompagnamento e di orientamento a favore delle
imprese pugliesi che intendano intraprendere il percorso finalizzato al
riconoscimento del rating stesso. ]
Art. 5
Interventi per la promozione di politiche locali per la
legalità e il contrasto al crimine organizzato
[1. La Regione Puglia promuove il ruolo degli enti
locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta
specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali
per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato.
2. La Regione istituisce, con apposito regolamento da emanare entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un “Rating di legalità degli enti locali” finalizzato a riconoscere e
valorizzare le migliori iniziative attuate dagli enti locali per il
perseguimento degli obiettivi della presente legge, con particolare riferimento
a:
a) pubblicazione dell’anagrafe degli eletti e di altre
informazioni tese a garantire la piena trasparenza patrimoniale degli
amministratori;
b) attuazione, a livello locale, del rating di legalità
per le imprese, così come previsto dal d.l. 1/2012;
c) attuazione degli
obblighi di legge in materia di trasparenza e anticorruzione;
d)
promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla
criminalità organizzata iscritti al proprio patrimonio;
e) attuazione di
iniziative di contrasto al gioco d’azzardo e alla proliferazione delle sale da
gioco in aree sensibili della città;
f) individuazione di un assessorato o
assegnazione di specifica delega ai beni confiscati e alla legalità.
3. La Regione può utilizzare il rating di legalità
degli enti locali quale elemento rilevante di valutazione e di selezione ai fini
dell’assegnazione ai comuni pugliesi dei fondi regionali e strutturali.
4. La Regione Puglia promuove specifiche azioni formative rivolte ad
amministratori e dipendenti degli enti locali sui temi della prevenzione e del
contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità organizzata, del riuso
sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura della legalità. In
particolare, la Regione Puglia promuove azioni formative rivolte agli agenti di
polizia locale per diffondere e implementare competenze specialistiche di
lettura e monitoraggio delle dinamiche presenti sul territorio, al fine di
accrescere la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali.
5. La Regione Puglia istituisce il “Premio Fonte-Marcone-Carnicella” per
le buone pratiche amministrative intraprese dagli enti locali pugliesi nel campo
della promozione della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Il
premio è assegnato per le categorie:
a) ambiente e territorio (premio “Renata Fonte”);
b)
trasparenza e anticorruzione (premio “Francesco Marcone”);
c) buone
pratiche per la diffusione della cultura della legalità (premio “Gianni
Carnicella”). ]
Art. 6
Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende
confiscati alla criminalità organizzata
[1. La Regione Puglia favorisce il riuso ai fini
sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, allo scopo di
trasformare i mezzi e i proventi dell’economia criminale in risorse per la
coesione sociale della comunità, per la creazione di occupazione e per lo
sviluppo sostenibile del territorio, attraverso:
a) attività di assistenza tecnica agli enti locali
assegnatari di tali beni;
b) iniziative per la raccolta, la catalogazione
e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente
disponibili per progetti di riuso sociale;
c) azioni di sensibilizzazione
degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni
confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione a
organizzazioni del terzo settore attraverso bando pubblico;
d) promozione
di interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati,
destinati ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti
imprenditori sociali;
e) promozione di eventi e iniziative per il
coordinamento e la messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali
e altri attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati;
f) sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso
sociale dei beni confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica
e sociale in una prospettiva di autosostenibilità nel tempo, anche attraverso
specifiche premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle
organizzazioni del terzo settore;
g) erogazione di contributi per la
rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo ai fini sociali dei beni
confiscati;
h) azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle
organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in
azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.
2. La Regione può altresì erogare finanziamenti o
contributi per sostenere i processi di riattivazione, ristrutturazione,
riorganizzazione, conversione dell’attività produttiva delle aziende confiscate
o la continuità delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, o promuovere,
nell’ambito della propria attività amministrativa, iniziative di supporto e
accompagnamento a beneficio delle stesse anche attraverso il coinvolgimento
delle associazioni professionali e delle parti sociali al fine di salvaguardare
il patrimonio aziendale, la capacità produttiva e i livelli occupazionali
esistenti.
3. La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla
promozione e valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da terreni e
aziende agricole confiscati, anche nel contesto delle azioni di promozione del
settore agroalimentare pugliese e nelle iniziative istituzionali e di
rappresentanza.
4. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei
soggetti che svolgono attività di impresa sociale nei beni confiscati, è
istituito un fondo regionale di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati
alle organizzazioni criminali. Sul medesimo fondo gravano, ove non diversamente
imputati, i finanziamenti e i contributi assegnati dalla Regione in attuazione
delle misure di sostegno di cui al presente articolo.]
Art. 7
Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della
mafia, della criminalità organizzata,
del terrorismo e del dovere
[1. La Regione Puglia dà attuazione al diritto al
collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n.
407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con
livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto.
2. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto
al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle
assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e
continuative operate dall’amministrazione regionale rapportando le percentuali
di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione
coordinata e continuativa in atto al momento dell’assunzione. La eventuale
rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione
coordinata e continuativa, non preclude all’avente titolo la possibilità di
accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.
3. Il diritto al
collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti
aventi le qualità e le condizioni indicate nell’articolo 1 della legge 20
ottobre 1990 n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata), sulla base dell’ordine seguente:
a) vittima sopravvissuta;
b) coniuge superstite;
c) convivente more uxorio;
d) figli della vittima;
e) genitori
della vittima;
f) germani della vittima.
(1)
4. Nel caso di rinuncia dell’avente titolo, il diritto al
collocamento obbligatorio matura in favore del successivo avente titolo secondo
l’ordine di cui al comma 3. In presenza di più soggetti aventi titolo in quanto
appartenenti al medesimo grado di parentela della vittima, il diritto al
collocamento obbligatorio viene riconosciuto al più meritevole sulla base di una
valutazione comparata dei titoli di studio e professionali attinenti alla
posizione di lavoro o alla collaborazione da assegnare.
5. Il diritto al
collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene altresì attuato
dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione
Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché
dalle aziende e unità sanitarie locali.
6. Ai fini del riconoscimento
del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la
sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all’articolo 1
della l. 407/1998 e all’articolo 1 della l. 302/1990 sono stabilite secondo le
modalità di cui all’articolo 7 della l. 302/1990. ]
(1) La
Corte costituzionale,ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui annovera anche i conviventi more uxorio e
i genitori tra i beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della
mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere
-Sentenza n. 175/2016 - Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1a serie
speciale.
Art. 8
Permessi retribuiti
[1. Ai lavoratori subordinati assunti in base all’articolo
7 della presente legge è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di
lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a
iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla
diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della
mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.
(2)
2. Il diritto ad assentarsi viene
concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione
di idonea documentazione attestante i motivi dell’assenza come sopra
qualificati.
3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative
pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche
ai fini previdenziali. (2)]
(2) La
Corte costituzionale ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui accorda, ai beneficiari del collocamento
obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del
terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per cento ore annue e parifica le
ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a normali ore di
lavoro. Sentenza n. 175/2016 - Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1a
serie speciale.
Art. 9
Sostegno agli orfani delle vittime di mafia,
della
criminalità organizzata, del terrorismo
e del dovere
[1. La Regione Puglia istituisce il “Fondo per le vittime
di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere”
finalizzato a erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità
organizzata, del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla
formazione, nelle seguenti misure:
a) sino al compimento della scuola dell’obbligo, euro
1.500,00 annui;
b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 2
mila annui;
c) sino al compimento dì un corso di studi universitario
presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell’ambito dei
paesi dell’Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso,
euro 4 mila annui;
d) per il conseguimento di master universitari di I e
di II livello, di corsi di perfezionamento post laurea svolti da università
statali o legalmente riconosciute, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione
europea, euro 5 mila annui.
2. L’accesso ai benefici di cui al presente articolo è
subordinato alla presentazione di apposita istanza, opportunamente documentata.
3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati
in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla
base dei dati ufficiali ISTAT.
4. L’erogazione dei contributi cessa nel
momento in cui il beneficiario intraprenda un’attività lavorativa autonoma o
intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito pari a euro
10 mila annui.
5. L’erogazione dei contributi di cui al presente
articolo non è cumulabile con le borse di studio di cui all’articolo 4 della l.
407/1998.
6. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua
le concrete modalità per la presentazione dell’istanza e per l’erogazione dei
benefici agli aventi titolo. ]
Art. 10
Sostegno psicologico e/o psichiatrico
e diritto alla
salute
[1. Agli invalidi vittime della mafia, della
criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui
alla l. 302/1990, e ai loro familiari conviventi è riconosciuto il diritto
all’assistenza psicologia e/o psichiatrica a carico della Regione Puglia, da
esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, ovvero
rivolgendosi a un professionista privato per poi ottenere il rimborso delle
spese sostenute nel limite massimo di euro 2 mila 500 annui, previa apposita
istanza corredata di documenti giustificativi delle spese prodotte in originale.
2. Gli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del
terrorismo del dovere individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e i
familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli
e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla
spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del
Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica
nonché dall’obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei
medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.
]
Art. 11
Benefici in materia abitativa
e di edilizia residenziale
[1. La Regione Puglia riconosce ai soggetti di cui al
comma 2 dell’articolo 7, secondo l’ordine ivi indicato, specifici titoli di
preferenza, a parità di requisiti, di accesso all’edilizia residenziale pubblica
nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su
fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che
attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno
alle politiche abitative. ]
Art. 12
Divieto di cumulo dei benefici
[1. I benefici economici contemplati dalla presente
legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche
provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni sulla
scorta delle medesime circostanze. ]
Art. 13
Giornata regionale per l’impegno
contro le mafie
[1. In memoria delle vittime della criminalità
organizzata e mafiosa in Puglia, la Regione promuove e sostiene la giornata
della memoria e dell’impegno al fine di favorire l’educazione, l’informazione e
la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.
]
Art. 14
Costituzione di parte civile della Regione
nei processi
di mafia
[1. E’ fatto obbligo alla Regione Puglia di costituirsi
parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel
territorio della Regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il
giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto
di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti consumati o
tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del
codice penale, ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste
dallo stesso articolo.
2. La Regione Puglia, coerentemente alle finalità
previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche
prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei
procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in
cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il
delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti consumati
o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del
codice penale ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste
dallo stesso articolo.
3. La Giunta regionale valuta e promuove la
costituzione in giudizio dell’ente negli altri procedimenti penali per reati
legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio
pugliese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità
regionale.
4. La Regione Puglia destina le somme liquidate a titolo di
risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative
promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.
]
Art. 15
Norma finanziaria
[1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si
provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con gli stanziamenti già
previsti a legislazione vigente nella U.P.B. 02.07.01 del Bilancio pluriennale
e, ove compatibili, con le risorse disponibili rivenienti dalla programmazione
dei Fondi europei 2014-2020.
2. Per gli esercizi finanziari successivi
la dotazione necessaria a coprire gli oneri derivanti dalla presente legge sarà
stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.]
Art. 16
Abrogazioni
[1. Sono abrogate le disposizioni della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e
solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti
antiusura e antiracket), incompatibili con la presente legge. ]
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 marzo 2015