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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2008
Numero
23
Data
19/09/2008
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Piano regionale di salute 2008 - 2010
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 150 del 26 ottobre 2008
Allegati

 

 TITOLO I

 

Art. 1

(Principi)

 

1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale), la programmazione sanitaria e sociosanitaria della Regione Puglia  si esplica nel documento di indirizzo del piano regionale di salute.

 

2. Il piano regionale di salute, con riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), individua gli obiettivi di salute, le strategie con relative azioni prioritarie di intervento da raggiungere nel triennio di riferimento, garantendo la centralità del cittadino quale protagonista e fruitore dei percorsi assistenziali e la completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l’assistenza sanitaria e l’assistenza sociale. 

 

Art. 2

(Piano regionale di salute)

 

1. Il piano regionale di salute 2008-2010, di cui all’allegato 1, approvato con la presente legge, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia), individua quali azioni del processo le seguenti aree di intervento:

a) fragilità;

b) prevenzione;

c) assistenza ospedaliera;

d) assistenza territoriale;

e) governo del sistema;

f) semplificazione del procedimento,

g) partecipazione attiva dei cittadini.

 

Art. 3

(Regolamenti attuativi)

 

1. La Giunta regionale approva con successivi atti regolamentari i piani attuativi relativi agli obiettivi di salute, ai modelli organizzativi, ai criteri per l’allocazione adeguata, appropriata e razionale delle risorse, nonché agli strumenti di valutazione continua della qualità dei servizi erogati, contenuti nell’allegato 1 della presente legge, secondo le procedure previste dallo Statuto della Regione Puglia. (1)

 

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 25/2006 è sostituito dal seguente:

 

“4. Il direttore generale della ASL, avvalendosi del collegio di direzione, propone alla Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del piano regionale di salute, il piano attuativo locale (PAL). Il PAL è lo strumento di pianificazione strategica dell’azienda e ha lo stesso periodo di vigenza del piano regionale di salute. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria ex articolo 3, comma 1, della l.r. 25/2006, approva il PAL con le procedure di cui all’articolo 44 della l.r. 7/2004. Il direttore generale adotta il piano annuale delle attività, con riferimento al PAL approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della disponibilità delle risorse assegnate all’azienda certificata dal direttore generale, dai direttori sanitario e amministrativo e dal collegio dei revisori dei conti.”

(1) In attuazione del presente comma, relativamente al regolamento di organizzazione del Distretto socio sanitario (D.S.S.), vedi il Reg. reg. 18 aprile 2011, n. 6.

 

Art. 4

(Disposizioni per i PAL)

 

1. I direttori generali delle aziende sanitarie, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad adottare i PAL.

 

2. In caso di inosservanza di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta per l’adozione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, del PAL.

 

3. I PAL delle aziende sanitarie devono essere approvati dalla Giunta regionale con provvedimenti simultanei.

 

Art. 5

(Copertura finanziaria)

 

1. La copertura finanziaria connessa all’attuazione della presente legge è assicurata nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo sanitario di parte corrente, determinate annualmente con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché dalle altre assegnazioni di fondi statali e comunitari specificatamente destinati al servizio sanitario regionale.

 

            La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

            Data a Bari, addì 19 Settembre 2008

VENDOLA

           

 

Vedi: LR n. 23-2008Allegato.pdf