Art. 1
(Modifica all’articolo 15 della legge
regionale 27 giugno 2007, n. 18)
1. La rubrica dell'articolo 15
della legge
regionale 27 giugno 2007, n.18 (Norme in materia di diritto agli
studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione), è sostituita dalla
seguente: “Patrimonio e beni”.
Art. 2
(Integrazioni all’articolo 15 della l.r.
18/2007)
1. Al comma 1
dell'articolo 15
della l.r.
18/2007 sono apportate le seguenti integrazioni:
a)
dopo le
parole: "I beni mobili e immobili, le attrezzature" sono inserite le seguenti:
"già delle ex opere universitarie e trasferiti alla Regione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 (Attuazione della delega
di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382)";
b)
è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La trascrizione e la voltura catastale
in favore della Regione Puglia di immobili ex opere universitarie è richiesta ai
competenti uffici dell'Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in
base a decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta stessa.”.
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 9 ottobre 2008