TITOLO I
Finalità e destinatari
Art. 1
Finalità (1) .
1. La Regione Puglia con la presente legge, in
attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in conformità con il proprio Statuto,
disciplina le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi
dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione al fine di:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini per l'accesso e per la
frequenza dei corsi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione e, in
particolare, consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di
raggiungere i gradi più alti degli studi;
b) promuovere uno stretto raccordo tra
formazione dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione e servizi agli
studenti favorendo la creazione di un sistema di opportunità volte
all'accompagnamento globale dello studente e all'innalzamento della produttività
della formazione dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite
attraverso l'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia
(ADISU-PUGLIA) nel rispetto del pluralismo istituzionale e in collaborazione con
il sistema universitario e il sistema dell'alta formazione artistica e musicale
pugliesi, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con competenza
in materia.
(1) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 22 dicembre 2009, n.
2557.(allegata)
1. Gli interventi previsti sono rivolti agli
studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai
corsi di studio attivati ai sensi dei vigenti regolamenti recanti norme in
materia di autonomia didattica, delle università, delle istituzioni dell'alta
formazione artistica e musicale e di altri istituti di grado universitario che
rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede nella Regione Puglia.
Gli studenti di nazionalità straniera e quelli ai quali le competenti autorità
statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico
fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi
internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie. Gli studenti
stranieri non appartenenti all'Unione europea accedono, a parità di trattamento
con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo
studio ai sensi della normativa vigente.
2. Gli interventi sono altresì destinati agli
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le
università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria, nonché
presso le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e, in generale,
anche ai corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea, alla
concessione di borse di ricerca post laurea, esclusi gli iscritti ai corsi di
specializzazione dell'area medica.
Art. 3
Tipologia degli interventi.
1. Le finalità di cui alla presente legge si
attuano mediante un insieme coordinato di interventi e in particolare:
a) borse di studio e di ricerca;
b) servizi abitativi;
c) servizi di mensa;
d) facilitazioni di trasporto;
e) servizi sanitari e di medicina
preventiva;
f) sussidi straordinari;
g) prestiti d'onore e fiduciari;
h) servizi speciali per studenti diversamente
abili;
i) servizi di orientamento e di
informazione;
j) predisposizione e gestione di spazi per
attività culturali, ricreative e sportive;
k) servizio editoriale, biblioteca e prestito
libri;
l) mobilità internazionale.
2. La Regione, tramite l'Assessore al diritto
allo studio, attiva inoltre, anche in collaborazione con le università e le
istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, altre forme di intervento
volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio dell'istruzione
universitaria e dell'alta formazione.
3. Gli interventi e i servizi sono attivati ed
erogati tenendo conto delle esigenze didattiche e formative delle università e
delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale anche mediante
convenzioni con altri enti, sia pubblici che privati.
TITOLO II
Programmazione e partecipazione
Art. 4
Programma triennale sul diritto agli studi
dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione.
1. La Giunta regionale, sulla base delle
indicazioni della Conferenza di programmazione di cui all'articolo 6, approva il
programma triennale per il diritto allo studio dell'istruzione universitaria e
dell'alta formazione.
2. Il programma, in armonia e nell'ambito delle
previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale, definisce
in particolare:
a) gli obiettivi generali e di settore da
perseguire e le priorità per l'attuazione degli interventi;
b) le strategie e gli strumenti utili al
conseguimento degli obiettivi fissati;
c) i criteri generali per l'erogazione delle
provvidenze agli studenti, sulla base della normativa statale vigente;
d) le prestazioni a domanda individuale
attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli
studenti;
e) il quadro delle risorse finanziarie che si
prevede di acquisire e impegnare nel periodo di riferimento;
f) i criteri e le modalità relativi al controllo
di gestione e al controllo di qualità dei servizi;
g) i criteri per la determinazione delle
tariffe;
h) l'individuazione dei criteri e le modalità di
erogazione delle borse di studio riservate agli studenti diversamente abili.
Art. 5
Piano
annuale.
1. Il piano annuale deliberato dalla Giunta
regionale definisce (2) :
a) gli obiettivi e gli interventi da attuare
nell'anno di riferimento;
b) il riparto dei finanziamenti suddiviso
in:
1. spese di gestione
2. spese per gli investimenti
3. spese per le borse di studio
4. spese per gli interventi a favore degli
studenti;
c) le modalità e i criteri per l'assegnazione
delle provvidenze in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa
statale;
d) le condizioni per i prestiti d'onore e
fiduciari;
e) l'individuazione degli investimenti che siano
prioritariamente finalizzati ad assicurare un'offerta perequata di tutti i
servizi su tutto il territorio regionale;
f) i requisiti di merito e delle condizioni
economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso
entro i limiti previsti dalla normativa statale.
(2) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 11 marzo 2008, n.
348.(allegata)
Art. 6
Conferenza regionale di
programmazione.
1. Ai fini della predisposizione del programma
triennale di cui all'articolo 4 e del piano annuale degli interventi di cui
all'articolo 5, l'Assessore regionale competente, per il tramite dell'Agenzia,
promuove annualmente con le università e le istituzioni dell'alta formazione
artistica e musicale una conferenza regionale di programmazione sul diritto allo
studio dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione.
2. La conferenza regionale di programmazione,
convocata dall'Assessore regionale al ramo, è presieduta dal Presidente della
Giunta regionale o suo delegato ed è costituita dai rettori delle università
pugliesi o loro delegati, dai presidenti delle istituzioni dell'alta formazione
artistica e musicale pugliesi o loro delegati, da uno studente per ciascuna
università e due studenti in rappresentanza, rispettivamente, delle istituzioni
dell'alta formazione artistica e dell'alta formazione musicale, dal Presidente e
dal direttore generale dell'Agenzia di cui all'articolo 7, dal Dirigente
regionale di area competente e da un rappresentante per ogni comune in cui ha
sede legale ciascuna università. Le università che abbiano attivato una o più
facoltà in un capoluogo di provincia diverso da quello in cui hanno la sede
legale designano un altro studente iscritto presso una di tali facoltà. La
componente studentesca viene designata dai presidenti dei consigli degli
studenti.
TITOLO III
Agenzia regionale per il diritto agli studi
universitari e dell'alta formazione (PUGLIADISU) (3)
Art. 7
Agenzia per il diritto allo studio universitario di
Puglia (4)
.
1. Al fine di coniugare le esigenze di tutela
del diritto agli studi universitari e dell'alta formazione con quelle di
economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici
erogati, è istituita, con sede legale in Bari, l'Agenzia per il diritto allo
studio universitario di Puglia, di seguito denominata ADISU-PUGLIA, quale
agenzia strumentale della Regione.
2. L'ADISU-PUGLIA ha personalità giuridica di
diritto pubblico e opera nella Regione, nel rispetto e nell'ambito della
programmazione regionale, con strutture decentrate, quale ente per l'attuazione
degli interventi oggetto della presente legge. L'Agenzia è dotata di personale e
di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e
tecnica.
3. La gestione finanziaria dell'ADISU-PUGLIA è
improntata a criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo
della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
4. Entro novanta giorni dalla data del suo
insediamento, il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia approva il
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ADISU-PUGLIA predisposto dal
direttore generale.
5. Il Presidente dell'Agenzia, entro il mese di
maggio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione illustrativa
dell'attività svolta nel precedente anno accademico, corredata degli elementi
finanziari e contabili necessari anche al fine del controllo di gestione e della
valutazione degli interventi in termini di efficienza, efficacia e
trasparenza.
(3) Vedi anche l'art.
20,
comma 1, Legge
regionale 2 luglio 2008, n. 19, riguardo all'indizione di concorsi
per assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia o, nel caso di
mancato avvio entro il 30 luglio 2008, delle gestioni commissariali degli
EDISU.
(4) Vedi anche l'art.
20,
comma 1, Legge
regionale. 2 luglio 2008, n. 19, riguardo all'indizione di concorsi per
assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia o, nel caso di mancato
avvio entro il 30 luglio 2008, delle gestioni commissariali degli
EDISU.
1. Gli organi dell'Agenzia restano in carica
fino a novanta giorni dopo l'inizio di ogni legislatura, tranne la componente
studentesca che cessa dalla carica in occasione del rinnovo della rappresentanza
studentesca, secondo i regolamenti delle singole università, ovvero al venir
meno dello status di studente. Lo studente che cessa dalla carica è sostituito
dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.
2. Gli organi dell'Agenzia sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 9
Il
Presidente.
1. Il Presidente dell'ADISU-PUGLIA è nominato
dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa consultazione
del Comitato universitario regionale di coordinamento, tra persone che abbiano
conseguito una particolare esperienza desumibile dalla formazione universitaria
e post universitaria. Esso è rinnovabile per una sola volta.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio
d'amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno;
b) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
c) sovrintende all'azione amministrativa nonché
alla gestione dell'Agenzia per verificarne la corrispondenza agli obiettivi, ai
programmi e alle direttive del Consiglio d'amministrazione;
d) delibera, in caso d'urgenza, qualora non sia
possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, i
provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento interno dell'Agenzia
sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta
immediatamente successiva;
e) presenta al Consiglio d'amministrazione la
relazione del direttore generale di cui all'articolo 14 sull'attività svolta
nell'anno precedente, ai fini della verifica della rispondenza della gestione
amministrativa e dei servizi alle finalità dei programmi e dei piani di cui alla
presente legge;
f) riferisce alla Giunta regionale lo stato di
attuazione dell'attività.
3. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Vice Presidente
designato dal Presidente nel corso della prima seduta del Consiglio di
amministrazione.
Art. 10
Il
Consiglio di amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione è istituito
con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente dell'ADISU-PUGLIA;
b) tre rappresentanti designati dalla Giunta
regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza
tecnico-amministrativa;
c) due rappresentanti dell'Assessorato
competente nominati dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore al
ramo;
d) un docente universitario designato da
ciascuna università presente nel territorio pugliese;
e) due docenti designati, rispettivamente, dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica e dalle istituzioni dell'alta
formazione musicale presenti nel territorio pugliese;
f) uno studente eletto da ciascuna università
statale con regolamento adottato dalla stessa università. Le università che
abbiano attivato una o più facoltà in un capoluogo di provincia diverso da
quello in cui hanno la sede legale eleggono un altro studente iscritto presso
una di tali facoltà;
g) tre studenti designati, rispettivamente,
dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, dalle istituzioni dell'alta
formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio pugliese,
eletti con regolamento adottato congiuntamente dalle istituzioni
interessate.
2. Il Consiglio di amministrazione definisce le
modalità per il perseguimento degli obiettivi, dei programmi e dei piani di cui
alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione
amministrativa e dei servizi.
3. Compete, in particolare, al Consiglio di
amministrazione:
a) l'approvazione del regolamento di cui
all'articolo 7, comma 4;
b) la realizzazione, l'acquisizione e la
dismissione di immobili previa autorizzazione della Giunta regionale;
c) l'approvazione del bilancio preventivo, delle
relative variazioni e del conto consuntivo;
d) la deliberazione del bando per le concessioni
delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;
e) la definizione dei criteri per la gestione
del bando di cui alla lettera d);
f) le direttive e i criteri per la gestione
delle attività;
g) l'esercizio dei controlli sull'andamento dei
servizi erogati anche in forma indiretta, tenendo presente le indicazioni
espresse dagli utenti;
h) i criteri per l'effettuazione degli eventuali
accertamenti sulle dichiarazioni rese per accedere ai benefici;
i) la ratifica dei provvedimenti adottati dal
Presidente in via d'urgenza.
4. Il Consiglio di amministrazione, inoltre,
esercita le funzioni non espressamente riservate dalla presente legge agli altri
organi e al direttore generale.
5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce
almeno una volta al mese in via ordinaria; è convocato, altresì, su richiesta
motivata di almeno un terzo dei componenti.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione
di cui al presente articolo possono ricoprire l'incarico per soli due
mandati.
Art. 11
Collegio revisori dei conti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto
da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e
scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; nel corso della
seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il
Presidente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita
la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale
sull'attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio
preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera
validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi
irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferiscono immediatamente al
Presidente della Giunta regionale.
5. Il Presidente o suo delegato partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, delle cui
convocazioni gli deve essere data comunicazione nei medesimi termini e modi
previsti per i componenti l'organo.
6. I revisori possono essere confermati una sola
volta.
Art. 12
Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli
amministratori.
1. La Regione non può designare personale
dell'università quale proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione
dell'ADISU-PUGLIA.
2. Non possono far parte del Consiglio di
amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti coloro che percepiscono
uno stipendio dall'Agenzia o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate
dall'Agenzia stessa e gli amministratori di tali organismi o aziende.
3. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute
alla nomina a consigliere dell'Agenzia, si trasformano in cause di
incompatibilità.
4. Il consigliere la cui carica sia divenuta
incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di
incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di
diffida o invito da parte dell'Agenzia.
5. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica
nei termini di cui al comma 4, decade automaticamente dalla carica di
consigliere.
6. La mancata partecipazione non giustificata ad
almeno tre sedute consecutive determina la decadenza del consigliere.
7. La decadenza è dichiarata con decreto del
Presidente della Giunta regionale su richiesta del Presidente dell'Agenzia e con
tale atto si provvede alla sostituzione del componente decaduto.
Art. 13
Indennità e compensi agli
amministratori.
1. Al Presidente dell'ADISU-PUGLIA, al
Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta
un'indennità di carica.
2. Agli altri componenti del Consiglio di
amministrazione, ivi compreso il Vice Presidente, spetta un gettone di presenza
per ogni seduta.
3. La misura dell'indennità di carica e dei
gettoni di presenza è stabilita dalla Giunta regionale con successivo atto.
4. A tutti spetta, altresì, l'indennità di
trasporto se residente in comune diverso da quello sede dell'ADISU-PUGLIA,
secondo criteri e modalità in vigore per il personale della Regione.
5. Le indennità così come determinate dai commi
precedenti per il Presidente spettano, altresì, al Commissario straordinario di
cui all'articolo 35.
6. La misura dei compensi e delle indennità dei
componenti dell'Agenzia deve essere fissata, in ogni caso, nel rispetto della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e delle
disposizioni poste dalla legge medesima a carico della Regione, ai sensi del
comma 721 dell'articolo 1.
Art. 14
Direttore generale.
1. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato
con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, a seguito di avviso
pubblico.
2. Il direttore generale deve essere in possesso
di diploma di laurea, di qualifica di dirigente nei ruoli dell'amministrazione
regionale o di qualifica dirigenziale equiparata presso altre amministrazioni o
enti pubblici, ovvero presso aziende private e con esperienza acquisita per
almeno cinque anni in funzioni dirigenziali. Costituisce titolo di valutazione
la provata esperienza di dirigente nel settore del diritto allo studio.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale
è disciplinato con contratto di natura privatistica in via esclusiva e a tempo
pieno, fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, della durata di
tre anni, rinnovabile per la stessa durata una sola volta. Il trattamento
economico riservato al direttore generale ha come riferimento e non può superare
quello previsto per i dirigenti regionali di area o dell'equivalente struttura
apicale.
4. Per i pubblici dipendenti la nomina a
direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per
l'intera durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di
servizio.
5. Il direttore generale opera nell'ambito delle
direttive generali impartite dal Consiglio d'amministrazione, dirige l'attività
dell'Agenzia ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa e dei relativi risultati.
6. Compete al direttore generale, in
particolare:
a) redigere la relazione annuale sull'attività
dell'Agenzia;
b) formulare, con la collaborazione degli altri
dirigenti dell'Agenzia, eventuali proposte al Consiglio d'amministrazione, anche
ai fini della predisposizione di programmi, di piani, di direttive o di atti di
competenza del predetto organo;
c) adottare gli atti di gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, entro i limiti di spesa previsti negli stanziamenti di
bilancio e fissati dal Consiglio d'amministrazione, qualora siano riferiti a
programmi, piani e progetti definiti dallo stesso Consiglio;
d) adottare l'atto aziendale con cui determina,
informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
l'organizzazione funzionale sul territorio dei settori e servizi secondo i
principi dell'ordinamento degli uffici regionali, le norme del regolamento
interno e le direttive del Consiglio d'amministrazione;
e) disporre la destinazione e l'utilizzazione
del personale ex EDISU nei settori, uffici e servizi di cui all'articolo 18, nel
rispetto della dotazione organica, della qualifica funzionale e del profilo
professionale già acquisiti dallo stesso;
f) disporre ispezioni, indagini e accertamenti
al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa;
g) partecipare alle sedute del Consiglio di
amministrazione con voto consultivo e svolgere le funzioni di segretario
verbalizzante.
7. La revoca dell'incarico di direttore è
disposta dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione,
per gravi irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa, previa
contestazione all'interessato.
Art. 15
Patrimonio e beni (5) .
1.
I beni mobili e immobili, le attrezzature e ogni altro bene acquistato con il
finanziamento regionale dagli ADISU Bari Università, EDISU Politecnico, EDISU
Lecce, EDISU Foggia, EDISU Taranto, istituiti con a ex legge 5 luglio 1996, n.
12 (Diritto agli studi universitari) e successive modifiche e integrazioni,
costituiscono patrimonio della Regione Puglia a disposizione dell’ADISU-PUGLIA
con vincolo di destinazione.
2.
La Regione può concedere in comodato all’ADISU-PUGLIA le attrezzature per la
migliore realizzazione degli interventi di cui all’articolo
2.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’ADISU-PUGLIA il diritto di
superficie, a titolo gratuito e per la durata di anni trenta, dei beni immobili
strumentali all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, già a disposizione
della stessa Agenzia. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente
della Giunta regionale a valere quale titolo per le trascrizioni
immobiliari.
4.
Nell’ambito delle proprie attività, ADISU-PUGLIA può proporre alla Giunta
regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 mediante
operazioni di project financing e/o permuta al fine di valorizzare gli stessi e
offrire migliori opportunità agli studenti.
(5) Articolo
già modificato dalla l.r. 26/2008,
art. 1
è stato così sostituito dalla l.r.
67/2017, art. 24.
Il testo precedente era il seguente: “1.
I beni mobili e immobili, le attrezzature già delle ex opere universitarie e
trasferiti alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382 e ogni altro bene acquisito con il finanziamento regionale dagli
EDISU Bari Università, EDISU Politecnico, EDISU Lecce, EDISU Foggia, EDISU
Taranto, istituiti con la legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) e
successive modifiche e integrazioni, costituiscono patrimonio della Regione a
disposizione dell'ADISU-PUGLIA con vincolo di destinazione . La trascrizione e
la voltura catastale in favore della Regione Puglia di immobili ex opere
universitarie è richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio del
Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. 2. La Regione può
concedere in comodato all'ADISU-PUGLIA altri beni immobili e attrezzature per la
migliore realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2. 3. Nell'ambito
delle proprie attività, ADISU-PUGLIA può proporre alla Giunta regionale una
migliore utilizzazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 mediante operazioni di
project financing e/o permuta al fine di valorizzare gli stessi e offrire
migliori opportunità agli studenti.
Art. 16
Bilancio.
1. Il bilancio annuale di previsione, ai sensi
delle disposizioni contenute nella legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale e
controlli), è approvato nelle forme stabilite dallo Statuto della Regione e
dalle leggi regionali ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
2. Il bilancio di previsione è deliberato dal
Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
cui esso si riferisce ed è trasmesso, successivamente, alla Giunta
regionale.
3. Qualora il bilancio di previsione non sia
stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, è
autorizzato l'esercizio provvisorio sulla base dell'ultimo bilancio
approvato.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può
intervenire per un periodo superiore a quattro mesi.
Art. 17
Rendiconto e gestione finanziaria.
1. Il rendiconto di gestione è deliberato dal
Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
cui esso si riferisce ed è successivamente trasmesso alla Giunta regionale.
2. Alla gestione finanziaria dell'ADISU-PUGLIA
si applicano le norme dell'ordinamento regionale di cui alla L.R.
n. 28/2001, se e in quanto compatibili, e quelle del regolamento di
contabilità dell'Agenzia.
Art. 18
Assetto organizzativo dell'Agenzia.
1. L'assetto organizzativo dell'Agenzia è
costituito da:
a) direzione generale;
b) settori e uffici;
c) servizi
e deve uniformarsi ai principi dell'efficienza,
economicità e trasparenza, in modo da corrispondere alle funzioni dell'Agenzia
definite dalla presente legge.
2. I settori, gli uffici e i servizi devono
essere decentrati sul territorio, previa deliberazione del Consiglio di
amministrazione, dove hanno sede le università e le istituzioni dell'alta
formazione artistica e musicale, al fine di erogare i servizi in modo più
soddisfacente.
3. Il personale dipendente degli EDISU transita
nell'ADISU-PUGLIA e mantiene lo stesso trattamento retributivo e previdenziale
in godimento. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale di ruolo della Regione.
4. In sede di prima attuazione il Consiglio di
amministrazione, con proprio atto, provvede all'organizzazione provvisoria e al
funzionamento delle strutture centrali e periferiche prevedendo l'istituzione
dello sportello unico per lo studente.
Art. 19
Attività part-time.
1. L'ADISU-PUGLIA realizza forme di
collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi erogati con
regolamenti emanati nel rispetto dei principi rivenienti dalla normativa
nazionale.
TITOLO IV
Servizi
Art. 20
Orientamento e informazione.
1. Gli interventi di orientamento e di
informazione, da realizzare in collaborazione con le università e le istituzioni
dell'alta formazione artistica e musicale, hanno lo scopo di indirizzare gli
studenti a scelte coerenti con le loro aspirazioni, con i requisiti culturali e
professionali e con le possibilità di occupazione, anche in rapporto a quelle
offerte in sede comunitaria.
Art. 21
Borse di studio.
1. Le borse di studio sono concesse per concorso
per il conseguimento, per la prima volta, del titolo di studio previsto da
ciascuno dei livelli di corso istituiti nell'ambito degli ordinamenti didattici
vigenti.
1. Il servizio abitativo è organizzato al fine
di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori
sede.
2. Al servizio abitativo si accede per concorso,
secondo le modalità previste dal piano annuale. Il piano annuale disciplina,
inoltre, le modalità di assegnazione del beneficio e l'eventuale contribuzione
da parte degli studenti.
3. L'Agenzia può stipulare convenzioni con enti
pubblici o soggetti privati che offrano un servizio abitativo agli studenti
dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione.
4. Sulla base di apposite convenzioni con le
università e le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, le
strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di
altre università e di altre istituzioni dell'alta formazione artistica e
musicale.
5. Il servizio assiste gli studenti non
assegnatari di alloggio mediante l'informazione e la consulenza relative
all'affitto di camere presso altre strutture pubbliche o private.
(6) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2557.
(allegata)
1. Il servizio di mensa deve essere organizzato
in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio,
prevedendo anche una pluralità di forme di ristorazione con particolare riguardo
all'utilizzazione di prodotti biologici.
2. L'Agenzia stabilisce le modalità di
utilizzazione del servizio di mensa e di disciplina dell'accesso.
Art. 24
Servizio editoriale, biblioteca e prestito
libri.
1. Il servizio editoriale, biblioteca e prestito
libri favorisce, in collaborazione con le università e le istituzioni dell'alta
formazione artistica e musicale e nel rispetto della pluralità degli
orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di
materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico.
Art. 25
Interventi attuati congiuntamente con le università
e con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.
1. L'ADISU-PUGLIA stipula convenzioni con le
singole università e istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale per
l'attuazione congiunta di servizi di diritto allo studio di supporto alle
attività formative e volti a rendere proficuo lo studio universitario.
Art. 26
Promozione culturale e sportiva.
1. L'Agenzia sostiene e favorisce le iniziative
promosse dalle associazioni studentesche e stabilisce rapporti di collaborazione
con le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e
altri enti o organismi.
2. L'Agenzia stipula convenzioni per l'accesso
degli studenti alle attività culturali e ricreative, nonché agli impianti
sportivi pubblici e privati.
Art. 27
Prestiti d'onore e prestiti
fiduciari.
1. Le modalità e le procedure per la concessione
e per l'assegnazione dei prestiti d'onore e fiduciari a tasso agevolato sono
stabilite annualmente d'intesa con l'Assessore competente e indicate nell'ambito
del piano annuale.
Art. 28
Interventi per studenti diversamente
abili.
1. Per gli studenti diversamente abili l'Agenzia
prevede specifici interventi, sia individuali che collettivi.
2. Gli interventi devono essere attuati
attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso
finanziario.
Art. 29
Programmi comuni all'Agenzia e agli enti
locali.
1. L'Agenzia e gli enti locali possono
realizzare programmi comuni al fine di coordinare le attività a favore degli
studenti con i servizi comunali indirizzati alla generalità della popolazione
giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a
carico di ciascuna parte, fermo restando che l'Agenzia può sostenere
esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.
Art. 30
Controllo degli utenti.
1. Per garantire il controllo degli utenti sulla
qualità dei servizi e delle attività rese dall'Agenzia è costituita una
Commissione di controllo sulla qualità dei servizi in ogni città capoluogo di
provincia nella quale si erogano servizi previsti dalla presente legge. Ciascuna
Commissione è costituita da:
a) due studenti per ciascuna università
designati dal Presidente del Consiglio degli studenti della stessa
università;
b) uno studente delle istituzioni dell'alta
formazione artistica designato dalle istituzioni stesse;
c) uno studente delle istituzioni dell'alta
formazione musicale designato dalle istituzioni stesse;
d) un dipendente dell'Assessorato regionale
competente designato dall'Assessore al ramo;
e) un docente designato dal Comitato
universitario regionale di coordinamento.
2. Gli studenti dell'alta formazione artistica e
musicale sono designati solo nelle commissioni istituite presso i capoluoghi di
provincia in cui abbiano sede una o più istituzioni dell'alta formazione
artistica e musicale.
3. La Commissione, che dura in carica tre anni,
ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi, formula al Consiglio di
amministrazione e al direttore generale dell'Agenzia rilievi e proposte sulla
qualità dei servizi stessi.
TITOLO V
Mezzi finanziari
Art. 31
Mezzi finanziari.
1. L'ADISU-PUGLIA dispone dei seguenti mezzi
finanziari:
a) finanziamento della Regione per il
funzionamento;
b) finanziamento della Regione per le borse di
studio e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo
2;
c) proventi derivanti dalla tassa regionale per
il diritto agli studi universitari;
d) contributi erogati dalle università;
e) rendite, interessi e frutti dei beni
patrimoniali;
f) donazioni, eredità e legati;
g) proventi riscossi dagli utenti per l'accesso
ai servizi.
Art. 32
Tassa regionale annuale per il diritto agli studi
dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione.
1.
All’aggiornamento del limite massimo della tassa regionale per il diritto agli
studi universitari di cui alla legge 549/1995 provvede la Giunta regionale sulla base
del tasso di inflazione programmato. (7)
2. Sono tenuti al pagamento della tassa gli
studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle università, del Politecnico,
degli istituti universitari, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e
musicale e degli istituti superiori di grado universitario funzionanti nella
Regione che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. Sono altresì
tenuti al pagamento della tassa coloro che conseguono l'abilitazione
all'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 190 del regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore).
2
bis. Gli studenti che intendono avvalersi della contemporanea iscrizione a corsi
di studio presso l’Università e presso un istituto superiore di studi musicali e
coreutici aventi sede legale nella Regione Puglia, secondo le modalità
organizzative previste dal decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 28 settembre 2011 (Disciplina delle modalità
organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi
di studio presso le università e presso gli istituti superiori di studi musicali
e coreutici), sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario una sola volta per ciascun anno accademico. (8)
La
misura della tassa di abilitazione all’esercizio professionale è stabilita in
misura fissa - pari a euro 140,00 - e viene versata direttamente dai singoli
contribuenti all’ADISU Puglia. (9)
3. Le funzioni relative alla riscossione della
tassa di cui ai commi 1 e 2 (10), nonché
all'accertamento dell'avvenuto pagamento, sono delegate alla ADISU-PUGLIA. Gli
studenti devono corrispondere la tassa in un'unica soluzione all'atto
dell'iscrizione al corso di studio.
4. Le università e gli istituti e le istituzioni
dell'alta formazione artistica e musicale accettano le immatricolazioni e le
iscrizioni previa verifica dell'avvenuto versamento della predetta tassa.
5. La Regione, tramite l'ADISU-PUGLIA, concede
il rimborso della tassa regionale agli studenti beneficiari delle borse di
studio, nonché agli studenti che risultano idonei nelle graduatorie per
l'assegnazione di tale beneficio.
6. L'Agenzia comunica l'ammontare definitivo del
gettito della tassa alla Regione e provvede ai necessari adempimenti contabili
(11) .
7. La comunicazione di cui al comma 6 deve
intervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di chiusura delle
iscrizioni per la presentazione della rendicontazione delle riscossioni al
settore università e ricerca.
(7) Comma così sostituito
dall'art. 11,
c. 3, lettera a) della Legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45. Il testo originario del comma era così
formulato:"1. All'adeguamento dell'importo della tassa regionale per il diritto
agli studi universitari di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si provvede con la legge
regionale di approvazione del bilancio annuale."
Art. 33
Accertamenti per l'ammissione all'utilizzo dei
servizi.
1. I requisiti per l'accesso alle borse di
studio e agli altri servizi sono definiti nel bando annuale predisposto
dall'Agenzia.
2. Per i relativi controlli si applicano le
vigenti disposizioni statali. L'ADISU-PUGLIA, inoltre, può richiedere a organi e
uffici statali preposti l'effettuazione dei controlli e le relative
verifiche.
Art. 34
Sanzioni ed esclusione dai servizi.
1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni
stabilite dalle disposizioni statali e/o regionali, presenti dichiarazioni non
veritiere, proprie e dei propri congiunti, al fine di un'indebita fruizione di
interventi, è soggetto da parte della ADISU-PUGLIA a sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma doppia di quella percepita e perde il
diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva,
in ogni caso, l'applicazione delle norme penali previste per i fatti costituenti
reato.
TITOLO VI
Vigilanza e controlli
Art. 35
Vigilanza.
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza
sull'amministrazione della ADISU-PUGLIA nel rispetto dei principi sanciti dallo
Statuto della Regione Puglia.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il
Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale,
può:
a) disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento della ADISU-PUGLIA;
b) provvedere, previa diffida agli organismi
dell'Agenzia e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di
atti resi obbligatori da disposizioni di legge e regolamenti quando gli
amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento;
c) sciogliere il Consiglio di amministrazione
nel caso di violazioni di leggi e regolamenti, di persistenti inadempienze su
atti dovuti, di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, di persistente
inattività o di attività tali da compromettere il buon funzionamento
dell'Agenzia, di mancato rinnovo degli organi entro la scadenza ordinaria
prevista dalla presente legge e, su designazione dell'Assessore competente in
materia, nominare un Commissario straordinario, che resta in carica sino alla
ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.
Art. 36
Controllo sugli atti.
1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta
regionale i seguenti atti di interesse generale dell'Agenzia:
a) regolamento di cui all'articolo 7, comma
4;
b) alienazione e acquisto di immobili;
c) assunzione di prestiti e di mutui;
d) spese che impegnano il bilancio per oltre tre
anni;
e) istituzione dei servizi decentrati nelle
modalità previste dall'articolo 18, comma 2;
f) variazioni della dotazione organica del
personale.
TITOLO VII
Norme finali
Art. 37
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si
fa fronte annualmente mediante gli stanziamenti previsti nel bilancio di
previsione della Regione su:
a) capitolo 4910 UPB 11.02.01 "Trasferimenti
all'ADISU-PUGLIA per il funzionamento dell'Agenzia e la gestione dei servizi per
il diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione";
b) capitolo 916022 UPB 11.02.01 "Finanziamento
per borse di studio per il D.S.";
c) capitolo 915010 UPB 11.02.01 "Spesa per
interventi in attuazione della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17 e della legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 20".
Art. 38
Norme transitorie.
1. Il Presidente della Giunta regionale emana il
decreto di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui
all'articolo 10 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è dichiarata
la soppressione degli EDISU regionali con i relativi organi e il subentro
dell'Agenzia ADISU-PUGLIA in tutti i rapporti giuridici in atto.
3. Sino alla data di insediamento del Consiglio
di amministrazione dell'Agenzia i Commissari straordinari e i Collegi dei
revisori dei conti di cui alla legge
regionale 26 marzo 2007, n. 9 (Proroga della nomina dei Commissari e
dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli EDISU della Regione
Puglia), restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, nonché per
gli atti urgenti e indifferibili.
Art. 39
Abrogazione.
1. La legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) e
le successive integrazioni e modifiche sono abrogate.
La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell'art.
53, comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Puglia.