Art. 1
(Modifiche e integrazioni all’articolo 1
della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28)
1. Al comma 1 dell’articolo 1
della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra
gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
alla
lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compreso il loro
affinamento ove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal
piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);”;
b)
dopo la
lettera a), è inserita la seguente:
“a bis) In attuazione dell’articolo 99, comma
2, del d.lgs. n. 152/2006, con regolamento regionale sono adottate norme e
misure finalizzate a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque
reflue depurate secondo le norme tecniche dettate dal decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento
recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione
dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);”.
Art. 2
(Modifica all’articolo 4 della l.r.
28/1999)
1. Al secondo comma dell’articolo 4
della l.r.
28/1999, le parole “in sede di aggiornamento del piano regionale di
risanamento delle acque” sono sostituite dalle seguenti: “dal piano regionale di
tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006”.
Art. 3
(Modifica all’articolo 13 della l.r.
28/1999)
1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo
13
della l.r.
28/1999, le parole “dell’Ufficio difesa del suolo” sono sostituite
dalle seguenti: “del Settore tutela delle acque”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 21 ottobre 2008