ARTICOLO 1
Art. 1
Finalità e oggetto.
1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche», la Regione Puglia, al
fine di garantire l'esplicazione dell'azione amministrativa e della Regione del
Servizio idrico integrato (S.I.I.) in funzione dei criteri di economicità,
efficacia ed efficienza, disciplina con la presente legge gli adempimenti e le
procedure di propria competenza riguardanti:
a) la delimitazione degli Ambiti territoriali
ottimali (A.T.O.), per la gestione del S.I.I., costituito dall'insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili,
di fognatura o depurazione delle acque usate, ivi compreso il loro affinamento
ove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano
regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (1) ;
a-bis) In attuazione dell'articolo 99, comma
2, del d.lgs. n. 152/2006, con regolamento regionale sono adottate norme e
misure finalizzate a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque
reflue depurate secondo le norme tecniche dettate dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento
recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152) (2) ;
b) la disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo A.T.O.;
c) le modalità per l'organizzazione e la
gestione del S.I.I.
(2) Lettera aggiunta
dall'art. 1,
comma 1, lettera b), L.R.
21 ottobre 2008, n. 27.
Art. 2
Delimitazione degli A.T.O.
1. Tenuto conto dell'interconnessione del
sistema idrico a servizio della Regione e della gestione unitaria esistente
dello stesso anche ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
141, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), l'A.T.O. è
costituito dall'intero territorio regionale (3) .
(3) Comma così modificato
dapprima dall'art. 47,
comma 1, lettera a), L.R.
21 maggio 2002, n. 7 (fino alla revisione organica, ai sensi degli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della presente legge e allo scopo di
un primo adeguamento alla disciplina recata dall'art. 25, comma 4, legge 28
dicembre 2001, n. 448) e poi dall’art. 14,
comma 2, L.R.
30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 3
Modifica degli A.T.O. (4) .
[1. La delimitazione di
cui all'articolo 2 può essere modificata al fine di ottimizzare la gestione del
servizio e per armonizzare gli ambiti alle scelte programmatiche regionali che
prevedono una articolazione del territorio in tre sistemi urbani: Capitanata,
Puglia centrale, Penisola jonico-salentina.
2. Alle modifiche provvede il Consiglio
regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le Province
interessate.
3. Entro sessanta giorni dalla richiesta le
Province esprimono i propri pareri. Trascorso tale termine, i pareri si
considerano espressi favorevolmente].
Art. 4
Competenze regionali.
1. La Regione esercita funzioni di
programmazione o controllo sull'Attività delle Autorità d'ambito di cui
all'articolo 6.
2. Le funzioni di programmazione vengono
esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di
sviluppo, dal piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121
del D.Lgs. 152/2006, in sede di aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti e per la definizione degli accordi di programma con lo Stato e
le Regioni con termini ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 36 del
1994 per quanto riguarda l'approvvigionamento e al realizzazione e gestione
delle infrastrutture interregionali per gli usi civili (5) .
Art. 5
Modalità e forme di cooperazione.
1. I Comuni e le Province esercitano in forma
associata le funzioni loro attribuite dalla legge n. 36 del 1994 in
materia di organizzazione del S.I.I., così come di seguito riportato:
a) specificazione della domanda di servizio,
intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita,
raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del S.I.I.
da garantirsi agli utenti;
b) adozione del programma degli interventi
iniziali e di quelli successivi, necessari per l'adeguamento del S.I.I. alla
domanda dell'utenza;
c) determinazione dei livelli di imposizione
tariffaria, definizione del piano finanziario relativo al programma d'interventi
di cui alla lettera b);
d) scelta delle modalità di gestione del S.I.I.,
nell'ambito degli istituti previsti dall'articolo 22, comma 3, lettere b),
c), e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato
dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
e) salvaguardia degli organismi esistenti
secondo l'articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;
f) compimento degli atti di affidamento della
gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera d);
g) vigilanza e controlli sulla gestione del
servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di
gestione di cui all'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
1, i Comuni e le Province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi
disciplinati dalla Regione, si attengono alle direttive e agli indirizzi della
pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione
e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio integrato.
3. [I comuni e le
province ricadenti nell'ATO, al fine di garantire la gestione unitaria del
Sistema idrico integrato (SII) secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicità e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, costituiscono un
consorzio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), sulla base dello schema di convenzione approvato dalla
Regione] (6)
.
4. [Decorsi sessanta
giorni dalla data di approvazione dello schema di convenzione, la stessa è
stipulata entro i successivi sessanta giorni dagli enti locali che hanno
adottato la deliberazione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera d), della
legge n. 142 del 1990 e dal Presidente della Giunta regionale in
sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida]
(7) .
(6) Comma così sostituito
dall'art. 1,
L.R.
26 marzo 2007, n. 8, poi abrogato dall’art. 14,
comma 1, L.R.
30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. I Comuni e le
Province ricadenti nell'A.T.O., al fine di garantire la gestione unitaria del
S.I.I. secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e per
l'esercizio delle funzioni sopra riportate, stipulano apposita convenzione di
cui all'articolo 24 della legge n. 142 del 1990, definita sulla base
dello schema di convenzione da approvarsi da parte della Regione entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
(7) Comma abrogato
dall’art. 14,
comma 1, L.R.
30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
[1. Con la convenzione
di cui all'articolo 5, i comuni e le province appartenenti all'ATO istituiscono
un organo comune per l'organizzazione del SII denominato "Autorità d'àmbito".
2. Sono organi dell'Autorità d'àmbito:
a) l'Assemblea;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente.
3. La convenzione prevista dal precedente
articolo 5 stabilisce le funzioni e i compiti, le modalità di funzionamento
degli organi e di costituzione del Comitato esecutivo e di nomina del
Presidente, nonché l'organizzazione degli uffici dell'Autorità d'àmbito. Nella
medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per
il funzionamento dell'Autorità d'àmbito e per la copertura dei relativi costi,
per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all'articolo 15. Per
quanto non previsto dalla convenzione, il funzionamento degli organi
dell'Autorità d'àmbito è disciplinato da un apposito regolamento approvato
dall'Assemblea].
(8) Articolo così
sostituito dall'art. 47,
comma 1, lettera b), L.R.
21 maggio 2002, n. 7 (fino alla revisione organica, ai sensi degli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della presente legge e allo scopo di
un primo adeguamento alla disciplina recata dall'art. 25, comma 4, legge 28
dicembre 2001, n. 448), poi abrogato dall’art. 14,
comma 1, L.R.
30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Autorità
d'ambito. 1. Con la convenzione di cui all'articolo 5, i Comuni e le Province
appartenenti all'A.T.O. istituiscono un organismo comune per l'organizzazione
del S.I.I. denominato «Autorità d'ambito», con sede presso la Provincia in cui
ricade il maggior numero di abitanti dell'Ambito. 2. La
Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province costituisce la forma di
consultazione dei Comuni e delle Province appartenenti all'A.T.O. 3. Il Presidente della Provincia nel cui territorio ricade il maggior
numero di abitanti appartenenti all'A.T.O. provvede alla convocazione della
Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ai fini della stipula della convenzione
di cui al comma 4 dell'articolo 5. 4. La Provincia di cui
al comma 3 è l'ente responsabile del coordinamento e alla stessa compete la
legale rappresentanza dell'Autorità d'ambito. 5.
L'Assemblea delibera, con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun
Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'Autorità d'ambito e
in particolare: a) determina la tariffa unica d'ambito;
b) adotta il programma di interventi per la realizzazione
delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del
servizio; c) assicura la salvaguardia degli organismi
esistenti in applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del
1994; d) individua la forma di gestione del S.I.I.
nell'ambito degli statuti di cui all'articolo 5, lettera d); e) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo
le norme della convenzione di concessione; f) approva il
bilancio preventivo e consuntivo; g) approva le modifiche
alla convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito. 6. Il
controllo di legittimità sugli atti di competenza dell'Assemblea e sugli atti di
cui al comma 5, lettera d), è esercitato dall'Organo di controllo
competente.7. Le modalità e i tempi dell'esercizio del
controllo sono disciplinati dalle norme regionali, in quanto compatibili con le
disposizioni della presente legge. 8. La convenzione di
cui all'articolo 5 contiene le ulteriori modalità di funzione degli organi,
nonché l'organizzazione e i compiti degli uffici dell'Autorità d'ambito; nella
medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per
il funzionamento dell'Autorità d'ambito e per la copertura dei relativi costi
per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all'articolo 15.
9. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse
ai compiti di coordinamento di cui al comma 4, nonché per le attività di
supporto, controllo e vigilanza, viene costituita presso l'ente responsabile del
coordinamento un'apposita segreteria tecnico-operativa. La convenzione di
cooperazione di cui all'articolo 5 stabilirà la composizione e le funzioni della
segreteria tecnico-operativa, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi
finanziari necessari per la sua organizzazione e il suo funzionamento.».
Art. 7
Rappresentatività dell'Autorità d'ambito (9) .
[1. L'Assemblea dei
rappresentanti dei Comuni e delle Province convenzionati appartenenti all'A.T.O.
è composta:
a) dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, con
diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di
appartenenza,
b) dal Presidente, o dall'Assessore delegato,
della Provincia o delle Province, senza diritto di voto].
Art. 8
Convenzione tra l'Autorità d'ambito e il soggetto
gestore del S.I.I. - Casi di pluralità di gestori (10) .
[1. In attuazione
dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994, i rapporti tra l'Autorità
d'ambito e il soggetto gestore del S.I.I. sono regolati da apposita convenzione.
2. Detta convenzione è redatta sulla base della
convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della
convenzione, l'Autorità d'ambito procede agli adempimenti previsti dall'articolo
11, comma 2 e 3, della legge n. 36 del 1994, sulla base delle direttive e
degli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge.
4. Il gestore del S.I.I. è unico per l'intero
ambito. L'Autorità d'ambito può tuttavia provvedere alla gestione integrata del
servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, al fine di salvaguardare le
forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a
particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; in tal caso,
l'Autorità d'ambito individuerà il soggetto gestore che svolgerà le funzioni di
coordinamento del servizio.
5. Alla gestione delle infrastrutture
interregionali si provvederà attraverso gli accordi di programma secondo le
modalità di cui all'articolo 17 della legge n. 36 del 1994].
Art. 9
Acquedotti e opere di competenza regionale
(11) .
[1. Gli acquedotti, le
opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 6
della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni,
che si sviluppano interamente sul territorio regionale, sono affidati in uso
all'Autorità d'Ambito ai fini della istituzione del S.I.I.
2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto
previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, può avvalersi
dell'Acquedotto pugliese S.p.A. per la definitiva ricognizione delle
infrastrutture idriche di cui al comma 1. All'adozione degli atti formali di
affidamento in uso provvederà la Giunta regionale (12) ] .
(12) Comma così
sostituito dall'art. 47,
comma 1, lettera c), L.R.
21 maggio 2002, n. 7 fino alla revisione organica, ai sensi degli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della presente legge e allo scopo di
un primo adeguamento alla disciplina recata dall'art. 25, comma 4, legge 28
dicembre 2001, n. 448. Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta
regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede alla ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 e alla
adozione degli atti formali di affidamento in uso.».
(11) Articolo abrogato
dall’art. 14,
comma 1, L.R.
30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 10
Accordi di programma (13) .
[1. In applicazione
dell'articolo 17 della legge 36 del 1994, per la definizione di programmi
di intervento e per l'attuazione delle opere relative, che richiedano l'azione
integrata dalla Regione Puglia e di altra Regione limitrofa, la Regione Puglia e
il Presidente dell'Autorità d'Ambito, d'intesa con la Regione stessa, hanno
facoltà di promuovere accordi di programma. questi sono finalizzati ad
assicurare il coordinamento delle azioni; determinare tempi e modalità di
attuazione, provvedere al relativo finanziamento e a ogni altro adempimento
connesso.
2. Per quanto non espressamente disciplinato
nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui
all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990].
Art. 11
Tariffa d'Ambito.
1. La tariffa di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), è unica per tutto il territorio dell'Ambito ed è determinata sulla
scorta dei criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994. In
caso di disaggregazione del territorio regionale in più ambiti, data la
particolarità del sistema idrico interconnesso (approvvigionamento e
vettoriamento) a servizio dell'intero territorio regionale, le tariffe che
andranno a determinarsi in ciascun Ambito dovranno tener conto della incidenza
di detto elemento di costo base che sarà unico in tutta la Regione.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo del
S.I.I.
3. Il gestore del servizio provvede ad applicare
la tariffa agli utenti secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge
n. 36 del 1994.
4. In attuazione dell'articolo 13 della legge
n. 36 del 1994, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base
dei criteri definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni
territoriali, idrogeologiche e di fasce o di categorie di utenza.
Art. 12
Organo di garanzia.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 36 del 1994,
definisce la struttura di un organismo di garanzia per le finalità del comma 1
del citato articolo, nonché le attribuzioni del medesimo e le modalità operative
con cui lo stesso tiene i rapporti con il Comitato per la vigilanza nell'uso
delle risorse idriche di cui al citato articolo 21, con gli A.T.O. e con le
Autorità di Bacino.
Art. 13
Comitato regionale per la gestione ottimale delle
risorse idriche.
1. È istituito il Comitato regionale per la
gestione ottimale delle risorse idriche con sede preso l'Assessorato competente
in materia di risorse idriche.
2. Il Comitato costituisce organo consultivo
della Giunta regionale per gli adempimenti connessi all'attuazione della
presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere
tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative all'A.T.O., alla gestione
del S.I.I., alla regolamentazione dell'interferenze tra gli eventuali A.T.O.,
nonché alla formazione e all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei
piani finanziari e dei modelli gestionali e organizzativi.
3. Del Comitato fanno parte:
a) il Coordinatore dell'Area competente per
materia;
b) il dirigente del Settore risorse naturali
della Regione Puglia;
c) il dirigente dell'Ufficio utilizzazione
risorse idriche della Regione Puglia;
d) il dirigente del Settore tutela delle acque
della Regione Puglia (14) ;
e) tre funzionari tecnici esperti nel campo dei
servizi idrici designati uno dall'Assessore regionale all'agricoltura, uno
dall'Assessore all'ambiente e uno dall'Assessore regionale ai lavori pubblici;
f) i segretari generali delle Autorità di Bacino
interregionali e regionali interessanti il sistema idrico regionale;
g) sei esperti nei diversi profili tecnici,
economici e giuridici nella materia dei servizi idrici, designati dal Consiglio
regionale;
h) un esperto designato dall'Unione province
italiane (U.P.I.) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
regionali.
4. Il Comitato è costituito dal Presidente della
Giunta regionale con proprio decreto, è presieduto dall'Assessore regionale
competente in materia di risorse idriche o da suo delegato e dura in carica
cinque anni.
5. Il regolamento di funzionamento del Comitato
è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo
insediamento.
6. Con il decreto del Presidente della Giunta
regionale di cui al comma 4 viene nominato, fra i dirigenti del settore risorse
naturali, il segretario del Comitato e il personale dell'ufficio di segreteria.
7. È abrogato l'articolo 46 della legge
regionale 19 dicembre 1983, n. 24. Le competenze e le attività del COTRI
vengono trasferite al Comitato di cui al presente articolo.
7-bis. Ai componenti esterni del Comitato
regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, che non siano
funzionari regionali in servizio, compete l'indennità lorda di euro 77,46 per
ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti
spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la
partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo
proprio è dovuta una indennità forfettaria pari al 20 per cento del costo di un
litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché
il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale (15) .
(15) Comma aggiunto
dall'art. 17,
L.R.
2 luglio 2008, n. 18.
[1. Con successiva legge
la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento
ai soggetti gestori del S.I.I. del personale di cui all'articolo 12, comma 3,
della legge n. 36 del 1994].
Art. 15
Disposizioni finanziarie (17) .
[1. Fino all'operatività
della nuova organizzazione dell'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 6 le spese
connesse alla sua attuazione sono a carico della Regione e gravano sul capitolo
n. 621035 «Spese per la prima attuazione della legge n. 36 del 1994», che
viene impinguato, in termini di competenza e cassa, di lire 100 milioni, con
prelievo di pari importo dal capitolo 621079 «Realizzazione di un sistema
integrato di controllo qualitativo delle risorse idriche L.R.
n. 24/1983», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1999.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è
finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e
degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa
la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese sostenute
in base al comma 1 per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative
da prevedersi negli A.T.O. La Giunta regionale con propria deliberazione
provvederà al riparto e alla utilizzazione dei finanziamenti].
Art. 16
Norma transitoria.
1. In relazione alla specificità dell'A.T.O.
unico, così come definito dall'articolo 2 della presente legge, comprendente
tutti i 257 Comuni della Regione, e alle modalità attraverso le quali viene
assicurato attualmente il S.I.I. con l'Acquedotto pugliese S.p.A. ai sensi del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, la Regione, nell'ambito delle
competenze ad essa riservate dall'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 8,
eserciterà le funzioni di programmazione e controllo sull'affidamento della
gestione del S.I.I. da parte dell'Autorità d'ambito (18) .
1-bis. [L'Autorità
d'ambito denominata "ATO Puglia", costituita con convenzione in data 20 dicembre
2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n.
267/2000] (19)
.
1-ter. [Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Regione
introduce nello schema di convenzione, approvato con Delib.G.R. 6 novembre 2002,
n. 1724 (Decr. 8 ottobre 2002, n. 316 del Commissario delegato per l'emergenza
ambientale nella Regione Puglia. Presa d'atto e approvazione convenzione), le
modifiche necessarie intese ad adeguarne il contenuto all'articolo 31, comma
3, del D.Lgs. n. 267/2000. Ai fini della stipula della convenzione nel testo
modificato si applica l'articolo 5, comma 4, della presente legge] (20) .
(18) Comma così
modificato dall'art. 47,
comma 1, lettera d), L.R.
21 maggio 2002, n. 7 fino alla revisione organica, ai sensi degli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della presente legge e allo scopo di
un primo adeguamento alla disciplina recata dall'art. 25, comma 4, legge 28
dicembre 2001, n. 448.
(19) Comma aggiunto
dall’art. 2,
L.R.
26 marzo 2007, n. 8, poi abrogato dall’art. 14,
comma 1, L.R.
30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(20) Comma aggiunto
dall’art. 2,
L.R.
26 marzo 2007, n. 8, poi abrogato dall’art. 14,
comma 1, L.R.
30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.