Art.1
(Destinatari
dei contributi) (1)
1.
Allo
scopo di favorire l’attività di rappresentanza e tutela delle associazioni
privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382), e da altre associazioni riconosciute che
svolgono attività in favore di particolari categorie svantaggiate di cittadini,
sono concessi annualmente contributi a valere sulle disponibilità assegnate con
lo stanziamento annuo di bilancio.
2.
Le
associazioni che concorrono all’assegnazione delle predette risorse sono le
seguenti:
a)
Associazione
nazionale mutilati invalidi del lavoro;
b)
Associazione
nazionale vittime civili di guerra;
c)
Associazione
nazionale mutilati e invalidi di guerra;
d)
Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili;
e)
Associazione
nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
f)
Unione
italiana ciechi;
g)
Associazione
italiana ciechi di guerra;
h)
Associazione
italiana stomizzati;
i)
Ente
nazionale protezione e assistenza sordomuti;
j)
Unione
nazionale mutilati per servizio.
(1) Vedi la l.r.
n. 1/2016, art. 40.
Art. 2
(Documentazione,
criteri
e modalità di riparto)
1.
Ai
fini del riparto per l’assegnazione delle risorse disponibili tra le
associazioni di cui all’articolo 1, comma 2, le stesse presentano
all’Assessorato alla solidarietà, Settore sistema integrato servizi sociali,
entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, la seguente documentazione:
a)
richiesta
di assegnazione del contributo a firma del legale rappresentante;
b)
bilancio
consuntivo dell’anno precedente, approvato dagli organi statutari;
c)
relazione
sull’attività svolta nell’anno solare precedente a quello di erogazione del
contributo riportante:
1). elenco
delle sedi operative sul territorio regionale;
2).
dati
statistici certificati attestanti il numero degli associati e il numero
effettivo di interventi di tutela e rappresentanza svolti in favore delle
categorie di cittadini rappresentate in relazione a:
2. 1
istruzione
pratiche pensionistiche;
2. 2
assistenza
e consulenza per disbrigo pratiche personali;
2. 3
interventi
solidaristici in favore di cittadini in particolare condizione di bisogno
(sostegno psicologico, mutuo-aiuto, inclusione sociale e lavorativa, tutela
della salute);
2. 4
svolgimento
di specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione dei diritti.
2.
Il
contributo è ripartito tra gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, che hanno
provveduto a inviare la documentazione prevista entro il termine fissato, sulla
base delle disponibilità assegnate con lo stanziamento annuo di bilancio,
secondo le seguenti percentuali:
a)
Unione italiana ciechi |
22%
|
b)
Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti |
12% |
c)
Associazione nazionale mutilati invalidi del
lavoro |
14% |
d)
Associazione nazionale vittime civili di guerra |
4% |
e)
Unione nazionale mutilati per servizio |
14% |
f)
Associazione nazionale mutilati e invalidi di
guerra |
6% |
g)
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili |
15% |
h)
Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in
guerra |
4% |
i)
Associazione italiana stomizzati |
5%
|
j)
Associazione italiana ciechi di guerra |
4% |
Art.
3
(Rendicontazione)
1.
Entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di [assegnazione] (2) del contributo, le associazioni beneficiarie
presentano direttamente al Settore ragioneria della Regione Puglia la
rendicontazione delle spese effettuate, corredata della relativa documentazione
giustificativa di spesa, conformemente alle vigenti norme
amministrativo-contabili, e di dichiarazione attestante che la stessa
documentazione non è stata utilizzata per rendicontare finanziamenti provenienti
da altre fonti.
2.
Possono essere ammesse a
discarico del contributo erogato esclusivamente le spese sostenute per
assicurare il funzionamento delle sedi nonché per erogare gli interventi e i
servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), in favore dei
cittadini appartenenti alle categorie rappresentate.
3.
La mancata
rendicontazione o la presenza di giustificativi di spesa ritenuti non idonei dal
competente Settore ragioneria comportano il recupero del contributo
complessivamente erogato ovvero della somma non correttamente rendicontata.
(2)
Parola sostituita dalla l.r.
9/2019, art.1,comma1.
Art.
4
(Norma
finanziaria)
1.
Per l’anno 2008 si fa
fronte alla spesa riveniente dall’applicazione della presente legge, ammontante
a euro 450 mila, mediante risorse autonome allocate sul capitolo di bilancio n.
784020 – u.p.b. 7.1.2 – che assume la seguente nuova declaratoria: “Contributi
per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e
rappresentanza degli invalidi”.
2.
Per gli anni successivi
si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
Art.
5
(Norma
transitoria)
1.
Per l’anno 2008 il
termine per la presentazione della documentazione di cui all’articolo 2 è
fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Abrogazione) (3)
1. E’ abrogata la legge regionale 11 gennaio 1994 n. 2 (Contributi alle
Associazioni di tutela e rappresentanza degli
invalidi).
(3) Articolo inserito a seguito di. avviso di rettifica pubblicato nel
BURP n.13/2009
La presente legge sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art.53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 19
dicembre 2008