Art.
1
Modifica
all’articolo 3
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 39
1. Al comma 1, dell’articolo 3
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 39(Contributi per sostenere l’attività
solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli
invalidi), la parola: “assegnazione”, è sostituita dalla seguente: “erogazione”.
La presente legge è pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.