Art. 1
(Integrazione
dell’articolo 11
della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17)
1.
All’articolo
11
della legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17
è aggiunto, in fine, il seguente comma: “1bis Per interventi di cui agli
articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8, nonché per il rilascio dell’Autorizzazione unica ai
sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità), qualora la localizzazione dell’intervento risulti in un’isola
amministrativa e sia distante meno di mille metri dal confine amministrativo, il
Comune confinante risulta amministrazione interessata al procedimento
autorizzativo in quanto preposta alla tutela della salute e della pubblica
incolumità.”.
La
presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 19 dicembre 2008