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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2008
Numero
13
Data
18/07/2008
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero universitarie della Regione Puglia ai sensi del D.L.gs. n. 517/99
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 120 del 25 luglio 2008
Allegati
Nessun allegato

 



 

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

 

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

-          Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

-          Vista la L.R. n. 36/94

 

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1287 del 15/07/2008 di adozione del Regolamento.

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Puglia disciplina con il presente regolamento le Aziende Ospedaliero Universitarie aventi sede legale nel territorio regionale, che, con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1994 del 10 dicembre 2002, in quanto sedi dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,  hanno assunto la tipologia organizzativa di Aziende Ospedaliere integrate con l’Università di cui all’art. 2, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 21/12/1999, n.517.

2. La Regione disciplina le Aziende Ospedaliero Universitarie in analogia alle Aziende Sanitarie fatte salve le specifiche disposizioni del decreto legislativo n.517/1999 e del DPCM 24/5/2001, assicurando la partecipazione della componente universitaria al governo delle Aziende.

 

Art. 2

Ruolo delle Aziende ospedaliero universitarie

 

1. Le Aziende ospedaliero universitarie Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia, costituiscono rispettivamente per le Università di Bari e Foggia, le aziende di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle rispettive Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell’art.2, IV comma del D.L.gs. n. 517/99 e garantiscono l’integrazione fra le attività assistenziali e le attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio Sanitario regionale e dall’Università.

2. Le aziende ospedaliero universitarie Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia, di seguito denominate Aziende Ospedaliero Universitarie, operano nel rispetto degli obiettivi istituzionali e di programmazione del Servizio sanitario regionale e delle Università nonché nell’ambito del sistema di relazioni fra le aziende del Servizio Sanitario regionale.

 

Art. 3

Organizzazione delle Aziende Ospedaliero
Universitarie

1. Le aziende ospedaliero universitarie hanno autonomia imprenditoriale e sono dotate di personalità giuridica; ad esse si applicano le disposizioni previste per le Aziende Sanitarie ai commi 1-3bis e 1ter dell’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel D.L.gs. n.517/99, nel DPCM 24/5/2001 e nel protocollo d’intesa.

2. Sono organi delle Aziende ospedaliero universitarie:

-         il Direttore Generale,

-         il Collegio Sindacale

-         l’Organo di indirizzo.

 

Art. 4

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dalla Regione acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università interessata. Al Direttore Generale spetta la responsabilità complessiva della gestione e la rappresentanza legale dell’Azienda. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, scelti tra i soggetti iscritti ai rispettivi Albi istituiti dalla legge regionale n. 25/2006, con le modalità previste per le Aziende Sanitarie dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, ove non derogate da specifiche normative di riferimento.

2. Il Direttore Generale adotta l’atto aziendale di cui all’art. 3 del D.L.gs n. 502/92 e successive modificazioni d’intesa con il Rettore dell’Università interessata limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2 dell’art. 3 del D.L.gs. n. 517/99.

L’atto aziendale disciplina, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda nel rispetto del D.L.gs. n. 517/99, del DPCM 24/5/2001, del protocollo d’intesa e delle direttive regionali, in modo da assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l’attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale.

3. Il procedimento di verifica dei risultati dell’attività del Direttore Generale e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinate dal protocollo d’intesa e sono deliberate dalla Giunta Regionale, sulla base di quanto previsto dall’art. 3bis del D.L.gs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

4. Ai direttori generali, ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari delle Aziende ospedaliero universitarie si applicano le disposizioni statali e regionali valevoli per le corrispondenti figure delle Aziende Sanitarie, salvo quanto previsto dal D.L.gs. n. 517/99, dal DPCM 24/5/2001 e dal protocollo d’intesa.

 

Art. 5

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, ai sensi del D.L.gs. n. 517/99 è composto da cinque membri di cui uno nominato dalla Regione, uno dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e uno dall’Università interessata. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all’art. 3ter del D.L.gs. n. 502/92 e successive modificazioni.

 

Art. 6

Organo di indirizzo

1. L’organo di indirizzo, è organo collegiale dell’Azienda. Propone iniziative e misure per assicurare la coerenza fra la programmazione aziendale e la programmazione didattica e scientifica dell’Università e verifica la corretta attuazione della programmazione.

Esprime parere preventivo ed obbligatorio:

-         sulla formulazione del piano programmatico, comprendente il programma poliennale degli investimenti ed i relativi aggiornamenti, anche in riferimento alle attività e alle strutture essenziali all’integrazione dell’assistenza, della didattica e della ricerca;

-         sull’istituzione, la modifica o la disattivazione di unità operative complesse e di dipartimenti essenziali per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca;

-         sugli strumenti di programmazione economico finanziaria.

I pareri di cui al presente comma si intendono favorevoli se non espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

2. L’Organo di indirizzo è composto da cinque membri, nominati con atto del Presidente della Giunta Regionale, così individuati:

-         un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione d’intesa con il Rettore dell’Università interessata;

-         il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia interessata, che ne fa parte di diritto.

-         un membro designato dal Rettore dell’Università interessata

-         due membri designati dalla Regione

3. I componenti dell’Organo di indirizzo sono scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperte in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono far parte dell’Organo di indirizzo né i dipendenti dell’Azienda né i componenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il direttore generale partecipa ai lavori dell’Organo di indirizzo senza diritto di voto.

4. L’Organo di indirizzo si riunisce di norma una volta al mese, si dota di un regolamento interno ed è assistito da una segreteria. Il Presidente convoca l’Organo di Indirizzo, lo presiede e ne fissa l’ordine del giorno.

 

Art. 7

Collegio di direzione

1. E’ costituito il Collegio di direzione, di cui il Direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell’azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e dell’utilizzo delle risorse umane e lo sviluppo dei servizi. In particolare, il Collegio di direzione elabora proposte ed esprime pareri al Direttore Generale relativamente all’integrazione ed alla coerenza tra l’attività assistenziale e l’attività didattica e di ricerca.

2. L’atto aziendale, nel rispetto della normativa statale e regionale, disciplina:

-         la composizione del Collegio di direzione, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 3.;

-         le forme e le modalità delle relazioni tra il Collegio di direzione e gli altri organi dell’Azienda;

-         la partecipazione del Collegio medesimo all’elaborazione del programma aziendale di formazione permanente ed alla formulazione di proposte in materia di libera professione, ivi compresa l’individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell’attività libero professionale intramuraria.

3. Del Collegio di direzione sono componenti di diritto il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed i Direttori dei dipartimenti ad attività integrata.

 

Art. 8

Finanziamento - Patrimonio - Contabilità

 

1. La Regione e l’Università compartecipano ai risultati della gestione per quote percentuali determinate dai protocolli d’intesa di cui all’art. 1, comma 1, del D.L.gs n. 517/99. Concorrono comunque al finanziamento dell’attività dell’azienda tutte le risorse attribuite alla stessa, ivi comprese quelle di cui all’art. 7, comma 2 del predetto D.L.gs. n.517/99.

2. Al sostegno economico finanziario delle attività svolte dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie concorrono risorse messe a disposizione sia dall’Università sia dal fondo sanitario regionale.

L’Università realizza la compartecipazione di cui al comma 1 con l’apporto di:

a)      personale docente e non docente, secondo le modalità da definirsi nei protocolli di cui all’art. 8, comma 5, del D.L.gs. n. 517/99;

b)      beni mobili ed immobili di cui all’art.8, comma 4, lett. a), del D.L.gs. n. 517/99.

La valorizzazione dei suddetti apporti costituisce contributo economico finanziario alle Aziende ai sensi dell’art. 7 del D.L.gs. n. 517/99.

La Giunta Regionale classifica tali Aziende, limitatamente all’attività direttamente svolta, nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale, riconoscendo altresì i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. Il protocollo d’intesa disciplina le modalità per la compartecipazione della Regione e delle Università, per quanto di rispettiva competenza, ai risultati di gestione delle Aziende.

3. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono stabilite nei protocolli d’intesa in base ai criteri di compartecipazione correlati ai risultati dell’attività e della gestione delle strutture a direzione ospedaliera ed universitaria certificati con contabilità analitica negli atti di bilancio, nonché ai rapporti numerici tra personale dirigente ospedaliero e personale universitario, tenuto conto anche dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.

4. I protocolli d’intesa prevedono altresì l’adeguamento dei criteri di compartecipazione in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi concordati ai fini del progressivo adeguamento agli standard ed ai volumi di attività determinati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.L.gs. n. 517/99.

5. In caso di risultati finanziari negativi nella gestione dell’Azienda, la Regione e l’Università concordano appositi piani di rientro poliennali, utilizzando a questo scopo anche le risorse di cui all’art. 7, comma 2, del D.L.gs. n. 517/99. In caso di mancato accordo, la Regione, sentito il comitato regionale di coordinamento delle università di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 25/98, disdetta il protocollo d’intesa per la parte concernente l’Azienda interessata attuando le previsioni dell’art.4, comma 3, del D.L.gs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

6. I risultati positivi di gestione dell’Azienda, salvo che per la quota destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti in base ai piani di rientro concordati, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse assistenziale e di sviluppo della qualità delle prestazioni.

 

Art. 9

Norme transitorie

1. Le Aziende ospedaliero universitarie di cui al comma 1 dell’art. 2 subentrano a tutti gli effetti a far data dall’approvazione definitiva del presente regolamento, nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni, delle rispettive e preesistenti Aziende ospedaliere integrate con l’Università; il Direttore Generale in carica adotta i provvedimenti necessari.

 

Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento o nel protocollo d’intesa, fermo restando quanto previsto dal D.L.gs. n. 517/99 e del DPCM 24/5/2001, l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende ospedaliero universitarie sono disciplinate dalle disposizioni statali e regionali applicabili alle Aziende sanitarie.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 18 luglio 2008