IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
-
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
-
Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.
7 “Statuto della Regione Puglia”.
-
Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”.
-
Vista la L.R. n. 36/94
-
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 1287 del 15/07/2008 di adozione
del Regolamento.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Puglia disciplina con il presente regolamento le
Aziende Ospedaliero Universitarie aventi sede legale nel territorio regionale,
che, con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1994 del 10 dicembre 2002, in
quanto sedi dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
hanno assunto la tipologia organizzativa di Aziende Ospedaliere integrate con
l’Università di cui all’art. 2, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo
21/12/1999, n.517.
2. La Regione disciplina le Aziende Ospedaliero Universitarie
in analogia alle Aziende Sanitarie fatte salve le specifiche disposizioni del
decreto legislativo n.517/1999 e del DPCM 24/5/2001, assicurando la
partecipazione della componente universitaria al governo delle Aziende.
Art. 2
Ruolo delle Aziende ospedaliero universitarie
1. Le Aziende ospedaliero universitarie Policlinico di Bari e
Ospedali Riuniti di Foggia, costituiscono rispettivamente per le Università di
Bari e Foggia, le aziende di riferimento per le attività assistenziali
essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di
ricerca delle rispettive Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell’art.2, IV
comma del D.L.gs. n. 517/99 e garantiscono l’integrazione fra le attività
assistenziali e le attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio
Sanitario regionale e dall’Università.
2. Le aziende ospedaliero universitarie Policlinico di Bari e
Ospedali Riuniti di Foggia, di seguito denominate Aziende Ospedaliero
Universitarie, operano nel rispetto degli obiettivi istituzionali e di
programmazione del Servizio sanitario regionale e delle Università nonché
nell’ambito del sistema di relazioni fra le aziende del Servizio Sanitario
regionale.
Art. 3
Organizzazione delle Aziende
Ospedaliero
Universitarie
1. Le aziende ospedaliero universitarie hanno autonomia
imprenditoriale e sono dotate di personalità giuridica; ad esse si applicano le
disposizioni previste per le Aziende Sanitarie ai commi 1-3bis e 1ter dell’art.
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche e
integrazioni, fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel D.L.gs.
n.517/99, nel DPCM 24/5/2001 e nel protocollo d’intesa.
2. Sono organi delle Aziende ospedaliero universitarie:
- il Direttore
Generale,
- il Collegio
Sindacale
- l’Organo di
indirizzo.
Art. 4
Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato dalla Regione acquisita
l’intesa con il Rettore dell’Università interessata. Al Direttore Generale
spetta la responsabilità complessiva della gestione e la rappresentanza legale
dell’Azienda. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle sue
funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, scelti tra i
soggetti iscritti ai rispettivi Albi istituiti dalla legge
regionale n. 25/2006, con le modalità previste per le Aziende Sanitarie
dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e
integrazioni, ove non derogate da specifiche normative di riferimento.
2. Il Direttore Generale adotta l’atto aziendale di cui
all’art. 3 del D.L.gs n. 502/92 e successive modificazioni d’intesa con il
Rettore dell’Università interessata limitatamente ai dipartimenti ed alle
strutture di cui al comma 2 dell’art. 3 del D.L.gs. n. 517/99.
L’atto aziendale disciplina, l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Azienda nel rispetto del D.L.gs. n. 517/99, del DPCM
24/5/2001, del protocollo d’intesa e delle direttive regionali, in modo da
assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della
Facoltà di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente integrazione con
l’attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale.
3. Il procedimento di verifica dei risultati dell’attività del
Direttore Generale e le relative procedure di conferma e revoca sono
disciplinate dal protocollo d’intesa e sono deliberate dalla Giunta Regionale,
sulla base di quanto previsto dall’art. 3bis del D.L.gs. n. 502/92 e successive
modifiche e integrazioni.
4. Ai direttori generali, ai direttori amministrativi ed ai
direttori sanitari delle Aziende ospedaliero universitarie si applicano le
disposizioni statali e regionali valevoli per le corrispondenti figure delle
Aziende Sanitarie, salvo quanto previsto dal D.L.gs. n. 517/99, dal DPCM
24/5/2001 e dal protocollo d’intesa.
Art. 5
Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale, ai sensi del D.L.gs. n. 517/99 è
composto da cinque membri di cui uno nominato dalla Regione, uno dal Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, uno dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, uno dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca e uno dall’Università interessata. Al Collegio sindacale si applicano le
disposizioni di cui all’art. 3ter del D.L.gs. n. 502/92 e successive
modificazioni.
Art. 6
Organo di indirizzo
1. L’organo di indirizzo, è organo collegiale dell’Azienda.
Propone iniziative e misure per assicurare la coerenza fra la programmazione
aziendale e la programmazione didattica e scientifica dell’Università e verifica
la corretta attuazione della programmazione.
Esprime parere preventivo ed obbligatorio:
- sulla
formulazione del piano programmatico, comprendente il programma poliennale degli
investimenti ed i relativi aggiornamenti, anche in riferimento alle attività e
alle strutture essenziali all’integrazione dell’assistenza, della didattica e
della ricerca;
-
sull’istituzione, la modifica o la disattivazione di unità operative complesse e
di dipartimenti essenziali per lo svolgimento delle attività di didattica e di
ricerca;
- sugli
strumenti di programmazione economico finanziaria.
I pareri di cui al presente comma si intendono favorevoli se
non espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
2. L’Organo di indirizzo è composto da cinque membri, nominati
con atto del Presidente della Giunta Regionale, così individuati:
- un membro,
con funzioni di Presidente, designato dalla Regione d’intesa con il Rettore
dell’Università interessata;
- il Preside
della Facoltà di Medicina e Chirurgia interessata, che ne fa parte di diritto.
- un membro
designato dal Rettore dell’Università interessata
- due membri
designati dalla Regione
3. I componenti dell’Organo di indirizzo sono scelti tra
persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperte in materia di
organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica quattro
anni e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono far parte
dell’Organo di indirizzo né i dipendenti dell’Azienda né i componenti della
Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il direttore generale partecipa ai lavori
dell’Organo di indirizzo senza diritto di voto.
4. L’Organo di indirizzo si riunisce di norma una volta al
mese, si dota di un regolamento interno ed è assistito da una segreteria. Il
Presidente convoca l’Organo di Indirizzo, lo presiede e ne fissa l’ordine del
giorno.
Art. 7
Collegio di direzione
1. E’ costituito il Collegio di direzione, di cui il Direttore
generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e
valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione
sanitaria. Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione per la
elaborazione del programma di attività dell’azienda, nonché per l’organizzazione
e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e
dell’utilizzo delle risorse umane e lo sviluppo dei servizi. In particolare, il
Collegio di direzione elabora proposte ed esprime pareri al Direttore Generale
relativamente all’integrazione ed alla coerenza tra l’attività assistenziale e
l’attività didattica e di ricerca.
2. L’atto aziendale, nel rispetto della normativa statale e
regionale, disciplina:
- la
composizione del Collegio di direzione, nel rispetto di quanto previsto al
successivo comma 3.;
- le forme e le
modalità delle relazioni tra il Collegio di direzione e gli altri organi
dell’Azienda;
- la
partecipazione del Collegio medesimo all’elaborazione del programma aziendale di
formazione permanente ed alla formulazione di proposte in materia di libera
professione, ivi compresa l’individuazione di strumenti e modalità per il
monitoraggio dell’attività libero professionale intramuraria.
3. Del Collegio di direzione sono componenti di diritto il
Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed i Direttori dei dipartimenti
ad attività integrata.
Art. 8
Finanziamento - Patrimonio - Contabilità
1. La Regione e l’Università compartecipano ai risultati della
gestione per quote percentuali determinate dai protocolli d’intesa di cui
all’art. 1, comma 1, del D.L.gs n. 517/99. Concorrono comunque al finanziamento
dell’attività dell’azienda tutte le risorse attribuite alla stessa, ivi comprese
quelle di cui all’art. 7, comma 2 del predetto D.L.gs. n.517/99.
2. Al sostegno economico finanziario delle attività svolte
dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie concorrono risorse messe a disposizione
sia dall’Università sia dal fondo sanitario regionale.
L’Università realizza la compartecipazione di cui al comma 1
con l’apporto di:
a) personale docente e non
docente, secondo le modalità da definirsi nei protocolli di cui all’art. 8,
comma 5, del D.L.gs. n. 517/99;
b) beni mobili ed immobili di cui
all’art.8, comma 4, lett. a), del D.L.gs. n. 517/99.
La valorizzazione dei suddetti apporti costituisce contributo
economico finanziario alle Aziende ai sensi dell’art. 7 del D.L.gs. n. 517/99.
La Giunta Regionale classifica tali Aziende, limitatamente
all’attività direttamente svolta, nella fascia dei presidi a più elevata
complessità assistenziale, riconoscendo altresì i maggiori costi indotti sulle
attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. Il protocollo
d’intesa disciplina le modalità per la compartecipazione della Regione e delle
Università, per quanto di rispettiva competenza, ai risultati di gestione delle
Aziende.
3. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono stabilite nei
protocolli d’intesa in base ai criteri di compartecipazione correlati ai
risultati dell’attività e della gestione delle strutture a direzione ospedaliera
ed universitaria certificati con contabilità analitica negli atti di bilancio,
nonché ai rapporti numerici tra personale dirigente ospedaliero e personale
universitario, tenuto conto anche dei maggiori costi indotti sulle attività
assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.
4. I protocolli d’intesa prevedono altresì l’adeguamento dei
criteri di compartecipazione in relazione al grado di raggiungimento di
obiettivi concordati ai fini del progressivo adeguamento agli standard ed ai
volumi di attività determinati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del
D.L.gs. n. 517/99.
5. In caso di risultati finanziari negativi nella gestione
dell’Azienda, la Regione e l’Università concordano appositi piani di rientro
poliennali, utilizzando a questo scopo anche le risorse di cui all’art. 7, comma
2, del D.L.gs. n. 517/99. In caso di mancato accordo, la Regione, sentito il
comitato regionale di coordinamento delle università di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 25/98, disdetta il protocollo d’intesa per la
parte concernente l’Azienda interessata attuando le previsioni dell’art.4, comma
3, del D.L.gs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.
6. I risultati positivi di gestione dell’Azienda, salvo che per
la quota destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni
precedenti in base ai piani di rientro concordati, sono utilizzati per il
finanziamento di programmi di ricerca di interesse assistenziale e di sviluppo
della qualità delle prestazioni.
Art. 9
Norme transitorie
1. Le Aziende ospedaliero universitarie di cui al comma 1
dell’art. 2 subentrano a tutti gli effetti a far data dall’approvazione
definitiva del presente regolamento, nei rapporti attivi e passivi, interni ed
esterni, delle rispettive e preesistenti Aziende ospedaliere integrate con
l’Università; il Direttore Generale in carica adotta i provvedimenti necessari.
Art. 10
Rinvio
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento o nel
protocollo d’intesa, fermo restando quanto previsto dal D.L.gs. n. 517/99 e del
DPCM 24/5/2001, l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende ospedaliero
universitarie sono disciplinate dalle disposizioni statali e regionali
applicabili alle Aziende sanitarie.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 18 luglio 2008