IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
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Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attri-buisce al
Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
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Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7
“Statuto della Regione Puglia”.
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Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto
della Regione Puglia”.
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Vista la L.R. n. 25 del 28/08/2006, che, all’art. 4 e 14 c.17,
prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1317 del 15/07/2008 di
adozione del Regolamento.
EMANA
Il seguente Regolamento:
TITOLO I
CONFERENZA DEI SINDACI
DELLE
AZIENDE SANITARIE
PROVINCIALI
Art. 1
Composizione della Conferenza
La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti
i Sindaci, o loro delegati, dei comuni che fanno parte dell’ambito territoriale
dell’Azienda Sanitaria provinciale.
La Conferenza dei sindaci ha la sua sede
presso la sede legale dell’Azienda stessa.
In caso di dimissioni del Sindaco o di
scioglimento del Consiglio Comunale, la rappresentanza del Comune è esercitata
dal commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo
sindaco.
La Conferenza è presieduta dal Sindaco del
comune capoluogo.
In caso di perdita della qualità di Sindaco
di uno dei componenti, il Presidente convoca la Conferenza per provvedere alla
integrazione nella Conferenza del nuovo componente.
Alle adunanze della Conferenza partecipano
senza diritto di voto i presidenti delle comunità montane aventi sede
nell’ambito territoriale dell’Azienda o loro delegati.
Nell’ambito della Conferenza sono istituiti
la Rappresentanza dei Sindaci della stessa Conferenza ed il Comitato dei Sindaci
del Distretto.
Art. 2
Attribuzioni della Conferenza
La Conferenza dei Sindaci esercita le proprie
funzioni in attuazione dell’art. 3, comma 14, del D.L.gs. n. 502/92 e successive
modifiche e integrazioni e delle leggi
regionali n. 36/94, n. 25/2006
e n. 39/2007
e relativo regolamento
applicativo n. 9/2007, tramite una Rappresentanza composta da cinque
componenti.
La Conferenza dei sindaci:
a)
ai sensi
dell’art. 3, comma 14 del D.L.gs n.502/92 e successive modifiche e integrazioni,
definisce, nell’ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per
l’impostazione programmatica delle attività delle Aziende Sanitarie.
b)
esprime
parere obbligatorio sul Piano Attuativo Locale (PAL), nonché, attraverso il
Comitato dei Sindaci di distretto sul piano attuativo territoriale (PAT).
Il parere è reso entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi atti, decorsi i quali si deve intendere
favorevolmente espresso.
c)
esprime
parere sulla nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria e,
sussistendone le condizioni, può avanzare proposte per la revoca dello stesso a
norma dell’art. 3bis, comma 7, del D.L.gs n. 502/92 e successive modifiche e
integrazioni.
d)
esprime
il proprio parere in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati
al direttore generale dell’Azienda Sanitaria al fine del procedimento di
verifica di cui all’art. 3bis, comma 6 del D.L.gs n.502/92 e successive
modifiche e integrazioni.
e)
esamina
il bilancio pluriennale di previsione e l’atto aziendale dell’Azienda sanitaria
di cui all’art.3, comma 1bis, del D.L.gs n. 502/92 e successive modifiche e
integrazioni, e trasmette le proprie valutazioni e proposte all’Azienda
Sanitaria ed alla Regione.
f)
verifica
la gestione del PAL elaborato da parte dell’Azienda sanitaria e sui risultati
rivenienti da questo e trasmette le proprie valutazioni e proposte all’Azienda
Sanitaria ed alla regione.
g)
Elegge
tra i propri componenti quattro componenti della Rappresentanza, in quanto il
Sindaco del comune capoluogo è membro di diritto.
h)
Designa,
attraverso la propria Rappresentanza, il componente in seno al Collegio
Sindacale dell’azienda sanitaria provinciale.
La Conferenza dei Sindaci, per lo svolgimento
delle proprie funzioni, può organizzarsi in sottogruppi operativi.
Art. 3
Prima Convocazione
Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente regolamento, il Sindaco del Comune capoluogo di
provincia dell’Azienda sanitaria, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci
dei Comuni di riferimento, per l’elezione della sua Rappresentanza. Trascorso
tale termine il Presidente della Giunta Regionale nomina il Commissario ad acta
che provvede, entro i successivi trenta giorni, a convocare e presiedere la
Conferenza.
Art. 4
Validità delle sedute
Il Presidente della Conferenza convoca la
Conferenza, forma l’ordine del giorno e ne dirige la seduta.
La Conferenza è validamente riunita quando è
presente un numero di componenti tali da rappresentare la maggioranza assoluta
dei componenti.
La seduta è dichiarata deserta qualora,
trascorsa un’ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
In seconda convocazione, la seduta è
dichiarata valida con la presenza di un terzo dei componenti e non può essere
fissata prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta e stabilita nella
comunicazione relativa alla prima convocazione.
I componenti che si astengono dal voto si
computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza ma non nel numero
dei votanti.
Non sono computati nel numero richiesto per
la validità della seduta i componenti che si allontanino dall’aula prima delle
votazioni.
Nell’ipotesi che venga a mancare nel corso
della discussione il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per
consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista
la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.
Art. 5
Discussione e votazione
La Conferenza dei Sindaci può discutere solo
sugli argomenti posti all’ordine del giorno, salva diversa decisione assunta
all’unanimità dei presenti.
La Conferenza può decidere, su proposta del
presidente o di un componente, di invertire l’ordine della trattazione degli
argomenti in discussione.
Esaurita la discussione, si procede alla
votazione, previa verifica da parte del Presidente, del numero legale.
L’espressione del voto è sempre palese, salvo
quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; allora la stessa
deve essere effettuata con scrutinio segreto.
Le votazioni palesi si effettuano, di regola,
per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di
incertezza o quando la controprova è richiesta da un componente.
La votazione a scrutinio segreto si effettua
per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del
presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la
cui identità viene riportata nel verbale.
Terminata la votazione, il Presidente ne
riconosce e ne proclama l’esito.
Ogni proposta messa a votazione si intende
approvata quando abbia raccolto i voti della maggioranza dei presenti.
Nella votazione mediante schede, quelle che
risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei
votanti.
I processi verbali devono indicare i punti
principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle
decisioni assunte e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
Il verbale della riunione deve altresì
contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti
con l’indicazione degli astenuti.
Nei verbali deve, infine, risultare la forma
di votazione utilizzata.
Ogni componente ha diritto, durante la
seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei
provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.
Art. 6
Presentazione di mozioni e
interrogazioni
Ciascun componente può presentare
interrogazioni direttamente al Presidente, che assicura la risposta entro dieci
giorni.
Ciascun componente della Conferenza può
presentare una mozione al Presidente per promuovere la discussione su un
argomento di particolare importanza, anche se lo stesso è già stato oggetto di
interrogazione. Le mozioni presentate vengono inserite nell’ordine del giorno
della prima seduta successiva alla presentazione della stessa.
Art. 7
Pubblicità delle sedute
Le sedute sono pubbliche, fatto salvo il caso
in cui, con decisione motivata del presidente della Conferenza, sia altrimenti
stabilito.
Le funzioni di verbalizzazione e
pubblicazione degli atti sono svolte da un funzionario amministrativo incaricato
dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria.
Le deliberazioni sono affisse all’Albo
dell’Azienda Sanitaria.
Alle sedute della Conferenza possono
partecipare senza diritto di voto:
a)
il
direttore generale
b)
il
direttore amministrativo
c)
il
direttore sanitario
d)
i
presidenti delle Comunità Montane di cui all’art. 1
e)
altri
dirigenti o funzionari dell’Azienda sanitaria la cui partecipazione il direttore
generale ritenga utile per la disamina degli atti all’ordine del giorno, previa
concertazione con il Presidente della Conferenza.
Art. 8
Pubblicità degli atti
La Conferenza dei Sindaci ha diritto di
ottenere dal Direttore Generale tutte le notizie ed i chiarimenti necessari per
l'esercizio delle proprie funzioni. Alla richiesta di chiarimenti scritti, il
direttore generale da risposta scritta entro dieci giorni.
Sono poste a disposizione, in copia, le
deliberazioni adottate dal direttore generale, le deliberazioni e le
osservazioni della giunta regionale sugli atti del direttore generale, gli atti
del Collegio Sindacale nonché leggi, direttive, disposizioni, circolari
ministeriali e tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria.
TITOLO II
RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI
SINDACI
Art. 9
Composizione ed elezione della
Rappresentanza
La Rappresentanza della Conferenza dei
Sindaci della Azienda Sanitaria provinciale è composta da cinque componenti,
ovvero dal presidente della Conferenza e da quattro membri eletti dalla
conferenza stessa a scrutinio segreto, nella prima riunione, con unica votazione
e con espressione di un’unica preferenza su presentazione di una lista di
candidati.
Sono dichiarati eletti i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
Il Presidente trasmette l’esito dell’elezione
della Rappresentanza al Direttore Generale dell’Azienda ed al Presidente dalla
Giunta Regionale.
I componenti durano in carica cinque anni.
In caso di cessazione dall’incarico di un
membro per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione
con una nuova votazione e con le modalità di cui al comma 2.
Il nuovo membro eletto rimane in carica fino
alla scadenza naturale della Rappresentanza.
La funzione di componente della
Rappresentanza non può essere delegata.
Art. 10
Vice Presidente della Rappresentanza
Il Vice Presidente viene eletto dalla
Rappresentanza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nella
prima riunione.
Il Vice Presidente presiede le sedute in caso
di decadenza del Presidente fino alla nomina ed all’insediamento del nuovo
Presidente.
Il Vice Presidente presiede la seduta in caso
di impossibilità momentanea da parte del Presidente.
Art. 11
Validità delle sedute e delle
deliberazioni
La seduta è valida con la presenza della
maggioranza dei componenti della Rappresentanza.
Per l’approvazione delle deliberazioni è
necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 12
Convocazioni della Rappresentanza
La rappresentanza viene convocata dal
Presidente:
-
su
iniziativa del Presidente
-
su
richiesta di almeno due componenti
-
su
richiesta del direttore generale dell’azienda sanitaria
Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono
partecipare i soggetti di cui all’art. 7, nonché, per le materie di rispettiva
competenza, i Sindaci che presiedono i gruppi operativi, di cui all’art.2,
qualora costituiti.
La convocazione e l’ordine del giorno sono
inviati agli altri componenti della Rappresentanza almeno tre giorni prima della
seduta, anche tramite fax.
Convocazione e ordine del giorno sono
sottoscritti dal Presidente della Rappresentanza.
Art. 13
Compiti della Rappresentanza
La Rappresentanza svolge le funzioni di cui
all’art.2 del presente regolamento, secondo quanto previsto dalla L.R.
25/2006, dalla L.R.
39/2006 e relativo Regolamento di attuazione n. 9/2007.
La Rappresentanza può delegare a singoli
componenti attività istruttorie utili all’espletamento del proprio mandato.
Il Presidente, quando non intervenga espressa
delega ad altri membri, agisce comunque in veste di delegato all’acquisizione
degli elementi utili al funzionamento della Rappresentanza.
Degli incarichi affidati in via delegata a
singoli componenti è data comunicazione scritta al direttore generale.
La Rappresentanza ha l’obbligo di riferire
sull’esercizio delle proprie attribuzioni alla Conferenza dei Sindaci almeno due
volte l’anno e di acquisire il parere preventivo della Conferenza in ordine alle
determinazioni relative alle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica
dell’attività e al bilancio di previsione.
Art. 14
Rapporti tra Conferenza dei Sindaci e
Rappresentanza
La Rappresentanza ha l’obbligo di riferire
sull’esercizio delle proprie attribuzioni alla Conferenza dei Sindaci in seduta
plenaria almeno due volte all’anno e di acquisire il parere preventivo della
Conferenza stessa in ordine alle determinazioni relative alle linee di indirizzo
per l’impostazione programmatica dell’attività e al bilancio di previsione.
La Conferenza dei sindaci, per iniziativa del
suo presidente o a seguito di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti,
ha diritto di convocare, tramite il Presidente in apposita adunanza, la
Rappresentanza per trattare argomenti rientranti nelle sue attribuzioni.
La Rappresentanza, nell’esercizio delle
proprie funzioni, può consultare i Sindaci dei sottogruppi operativi qualora
costituiti.
Art. 15
Funzioni di Segreteria
L’Azienda Sanitaria assicura l’attività della
Rappresentanza e rende disponibile idoneo personale per le funzioni di
segreteria e per l’assistenza alle riunioni programmate.
Delle riunioni della rappresentanza sono
redatti i verbali che sono pubblicati nell’Albo pretorio dell’Azienda e
conservati presso la sede legale della ASL.
I verbali sono sottoscritti, oltre che dal
segretario verbalizzante, dal Presidente o dal Vice Presidente.
Art. 16
Obbligo di informazione
La Rappresentanza ha diritto ad ottenere dal
direttore generale della Azienda Sanitaria tutte le notizie ed i chiarimenti
necessari e utili all’esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto
dal precedente articolo 8.
Art. 17
Diritto di accesso
I cittadini hanno diritto di ottenere copia
degli atti adottati dalla Conferenza e dalla Rappresentanza con il solo rimborso
delle spese di riproduzione e pagamento dell’imposta di bollo, quando dovuta,
con esclusione degli atti di cui è vietato l’accesso ai sensi della normativa
vigente.
Art. 18
Comitato dei Sindaci di Distretto
Il Comitato dei Sindaci di Distretto è
composto dai Sindaci dei Comuni costituenti l’ambito territoriale del Distretto
ed i Presidenti delle circoscrizioni laddove presenti.
Il Comitato è presieduto da un Sindaco eletto
a maggioranza assoluta, con votazione a scrutinio segreto.
Fino alla nomina del Presidente, le sedute
sono presiedute dal Sindaco del comune sede del distretto.
Alle sedute del Comitato partecipa il
Direttore Generale o un suo delegato e il Direttore di Distretto.
Il Comitato dei Sindaci svolge funzioni
consultive e propositive sul Piano delle Attività Territoriali (PAT) proposto
dal direttore del distretto ed approvato dal direttore generale, d’intesa,
limitatamente alle attività socio-sanitarie, con il comitato medesimo e tenuto
conto delle priorità stabilite a livello regionale.
Il Comitato, inoltre, concorre alla verifica
del raggiungimento dei risultati di salute definiti nel PAT.
Il Comitato dei Sindaci, entro trenta giorni
dall’insediamento, approva il regolamento relativo alla sua organizzazione e
funzionamento, compreso l’espletamento delle attività amministrative e di
supporto da parte del Comune che esprime la Presidenza, sentito il parere del
Direttore Generale e del Direttore del Distretto.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente ai
fini dell’espressione dei pareri di cui innanzi, previsti dalla legge, qualora
lo richieda il Direttore Generale dell’Azienda, o quando lo richieda per
iscritto almeno un terzo dei componenti, indicando gli argomenti da trattare
corredati dalle relative proposte.
Art. 19
Norma finale
La Presidenza della Conferenza dei Sindaci
dei Comuni che fanno parte dell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria BAT è
affidata a turno, per la durata di un anno, ai sindaci dei tre comuni di
Barletta, Andria e Trani, a partire dal sindaco di Andria, sede dell’Azienda
Sanitaria.
La successiva alternanza, ovvero ogni altra
eventuale problematica di natura organizzativa o gestionale, sia per la
Conferenza della BAT che per le altre, può essere regolamentata all’interno
dalla stessa Conferenza.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 18 luglio 2008