IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
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Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
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Visto l’art. 42, comma
2, lett. c) della L.R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
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Visto l’art. 44, comma 2, della L.R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
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Vista la L.R. 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i.;
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Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 1369 del 22 luglio 2008 di
adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
ART. 1
L’articolo 18
comma 8 bis, della Legge
Regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i., ha istituito un Fondo di
risanamento finanziario (d’ora in poi denominato “Fondo”), per la concessione di
contributi sugli interessi pagati per il rimborso dei mutui contratti dai
Consorzi ASI finalizzati al loro risanamento.
Con il presente regolamento si determinano le
modalità ed i criteri per l’accesso al Fondo e per l’erogazione delle
agevolazioni concesse.
ART. 2
La Regione determina annualmente la
partecipazione finanziaria al Fondo per la concessione dei contributi in conto
interessi mediante apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione.
ART. 3
Possono accedere ai benefici del Fondo i
Consorzi ASI della Regione Puglia che, in esecuzione della Legge
Regionale n. 2 del 2007, risultano aver approvato, nell’Assemblea
generale, il programma di cui all’articolo 18
comma 5, che preveda il ripianamento finanziario con ricorso all’indebitamento
mediante mutuo,
ART. 4
I Consorzi che intendono accedere ai benefici
del Fondo devono indirizzare apposita domanda alla Regione Puglia – Assessorato
allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica – Settore Industria
entro sei mesi dall’approvazione del bilancio di previsione annuale della
Regione Puglia. Alla domanda devono essere allegati il piano di risanamento del
Consorzio ASI, la delibera assembleare di approvazione o di presa d’atto e lo
statuto del Consorzio adeguato alle norme della Legge
regionale n. 2 dell’8 marzo 2007.
ART. 5
La misura massima del contributo concedibile,
nei limiti dello stanziamento disponibile, è pari alla quota annua di interessi
sul mutuo erogato al Consorzio per il ripianamento finanziario, anche nel caso
in cui sia previsto un periodo di preammortamento.
ART. 6
L’istruttoria della domanda è di competenza
del Settore Industria. Essa deve accertare la finalizzazione del piano
presentato dal Consorzio all’effettivo risanamento dello stesso.
Il contributo è deliberato dalla Giunta
Regionale su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione
Tecnologica.
Le risorse disponibili saranno ripartite tra
le istanze ammesse a contributo in proporzione all’entità dei mutui contratti
dai Consorzi ASI.
All’erogazione del contributo si provvederà
con atto dirigenziale.
La liquidazione è subordinata all’effettiva
erogazione del mutuo ed è disposta direttamente a favore dell’Istituto di
credito mutuante in rela-zione a ciascuna rata di scadenza.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 29
luglio 2008