DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
L.R. 25 gennaio 1977 n. 2 che, all’art.
23, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge; (1)
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del
04.11.2008 di adozione del Regolamento;
(1) Nel BURP è, erroneamente,
riportata la legge n. 2/1997 che non ha in enumerazione l'art.
23.
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce
disposizioni e modalità di funzionamento dell’Albo on line dei Fornitori
della Regione Puglia.
L’albo dei fornitori, ai sensi dell’art. 23
della LR
n. 2/77, è lo strumento con cui la Regione Puglia procede alla
identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i
servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più
qualificati a fornire prestazioni professionali.
La struttura regionale preposta alla gestione
dell’Albo è il Settore Affari Generali dell’Assessorato alla Trasparenza e
Cittadinanza Attiva.
I servizi di gestione, iscrizione,
aggiornamento e consultazione dell’Albo sono erogati attraverso il portale
EmPULIA (www.empulia.it ).
Gli scopi che la Regione Puglia persegue
mediante l’istituzione dell’Albo sono i seguenti:
- garantire la qualità delle prestazioni a
favore della Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- recepire integralmente applicandoli
compiutamente, i principi di cui al 1°e 2° comma all’art. 2 del D.Lgs. n°
163/2006;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per
specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per
l’approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi
vigenti;
- offrire anche alle Pubbliche
Amministrazioni localizzate nella regione Puglia uno strumento in grado di
accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture di
servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti
pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i).
L’Albo non è sostitutivo di analoghi albi
costituiti a livello nazionale e regionale, ma, aperto, complementare e
potenzialmente cooperativo con gli stessi nel pieno rispetto della normativa
vigente.
Art. 2
Campo di applicazione
L’Albo può essere utilizzato da tutte le
Amministrazioni Pubbliche pugliesi nei seguenti casi:
a) selezione degli
operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a
mezzo di trattativa diretta;
b) invito ad imprese
qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate;
c) acquisizioni in
economia nei limiti e con le modalità previste all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
d) selezione dei
Professionisti per affidare incarichi professionali.
La selezione dei fornitori è effettuata dalle
Amministrazioni Pubbliche suddette, mediante propri atti amministrativi;
pertanto, tali enti si assumono le responsabilità attinenti ad eventuali
violazioni delle vigenti norme in materia.
Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere
richiesto, a discrezione dell’Amministrazione richiedente, di provare il
possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di
iscrizione all’Albo.
La formazione dell’Albo non pone in essere
nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna
graduatoria di merito degli iscritti, ma permette alle Amministrazioni Pubbliche
pugliesi l’individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare
incarichi professionali; l’iscrizione non comporta, pertanto, l’assunzione di
alcun obbligo specifico da parte della Regione Puglia, né vincola le
Amministrazioni Pubbliche pugliesi a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né
comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine
all’eventuale conferimento.
Art. 3
Principi
Le Amministrazioni Pubbliche nell’utilizzo
del presente Albo, si impegnano a ottemperare ai principi generali di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.
Il principio di economicità può essere
subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme
vigenti.
Art. 4
Struttura dell’albo
L’Albo è strutturato in due sezioni separate
e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni
sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente
sul portale EmPULIA.
Per sopravvenute esigenze organizzative,
detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella
denominazione delle categorie merceologiche, a cura della struttura regionale
preposta alla sua gestione.
Art. 5
Presentazione delle istanze
I soggetti che intendono essere iscritti
all’Albo, dovranno effettuare l’iscrizione secondo le modalità stabilite nel
presente articolo.
Ai fini dell’iscrizione, pertanto, i soggetti
richiedenti dovranno preventivamente registrarsi al portale EmPULIA.
L’istanza dovrà essere inoltrata mediante
compilazione dell’apposito modulo on line disponibile sul portale ed
allegando l’ ulteriore documentazione richiesta secondo le modalità stabilite
sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e
connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i
servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la
classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale),
informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.
I Professionisti, invece, dovranno inserire
il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie
specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.
A pena di esclusione, il curriculum dovrà
recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs.
n.196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni
mendaci ed uso di atti falsi.
L’istruttoria sarà effettuata dalla struttura
regionale preposta alla gestione dell’Albo, secondo l’ordine cronologico di
acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 20 (venti) giorni
lavorativi dalla data di presentazione dell’istanza, completa degli allegati
previsti.
La Regione Puglia comunicherà a ciascun
soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l’esito dell’istruttoria.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile
accogliere l’istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 20 (venti)
giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura
regionale comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta
i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Successivamente al
ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare
chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all’iscrizione.
La medesima struttura regionale valuterà la
documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei
commi precedenti.
Fermo restando che le dichiarazioni possono
essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., la Regione Puglia verificherà
la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.
L’iscrizione all’Albo diventa efficace nel
momento dell’inserimento del nominativo nell’elenco ufficiale della Regione
Puglia - visibile sul portale www.empulia.it .
Art. 6
Utilizzo dell’albo
L’Albo potrà essere utilizzato nei casi
previsti dal precedente articolo 4, privilegiando il criterio di rotazione,
laddove applicabile.
Le funzionalità di consultazione dell’Albo
consentono di individuare liste di soggetti che rispondono a determinati criteri
di ricerca impostati dall’Amministrazione richiedente.
Qualora dovesse essere presente nell’Albo un
numero di soggetti insufficienti rispetto al numero minimo richiesto dalla
vigente normativa sugli appalti, l’Amministrazione utilizzatrice potrà integrare
l’elenco con imprese o professionisti individuati attraverso specifiche ricerche
di mercato.
Art. 7
Durata dell’iscrizione
Le Imprese e i Professionisti rimangono
iscritti all’Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento,
debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art.
10.
Art. 8
Rinnovo ed aggiornamento
In conformità alla vigente normativa, al fine
di mantenere aggiornate le informazioni di qualificazione relative a ciascun
soggetto iscritto all’Albo, la struttura regionale preposta alla gestione
dell’Albo invia - di norma con cadenza annuale - una comunicazione recante
richiesta di confermare o meno i dati in suo possesso e di trasmettere le
eventuali variazioni con le stesse modalità previste per l’iscrizione all’Albo.
Resta salva, comunque, la facoltà del
soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella
propria istanza di iscrizione.
Ove le variazioni e/o integrazioni contenute
nell’aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore,
si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente
art. 6, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall’Albo.
Art. 9
Cause di non scrivibilità,
sospensione e
cancellazione
Non possono essere iscritti all’Albo, i
fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la
Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità
professionale secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto
agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il fornitore nei cui confronti siano
accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di
nuovo l’iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall’avvenuto
accertamento.
La struttura regionale preposta alla gestione
dell’Albo, a sua discrezione, o se del caso, d’ufficio, può sospendere il
fornitore dall’Albo per un periodo adeguato o cancellare la stesso, qualora
riscontri nei suoi confronti quanto segue:
- incapacità a negoziare con la Pubblica
Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra
esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per
l’iscrizione all’Albo;
- cessazione di attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle
richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi
dell’art. 9 del presente regolamento, delle variazioni da
- parte del fornitore;
- ogni altro caso previsto dalla vigente
normativa.
Il provvedimento di sospensione o
cancellazione:
- viene adottato direttamente dal Dirigente
responsabile della struttura regionale preposta alla gestione dell’Albo, su
segnalazione scritta da parte degli uffici regionali e/o di altre
Amministrazioni che abbiano usufruito dei servizi effettuati dal
Professionista nei cui confronti le richieste di sospensione e/o cancellazione
sono fatte;
- è comunicato al fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta
documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno
determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista
presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.
Art. 10
Disposizioni finali
I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e
trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e come previsto dalle norme in materia
di appalti pubblici.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 11 novembre 2008