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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2008
Numero
27
Data
01/12/2008
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modifiche al "Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi sanitari e socio-assistenziali"
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 189 del 5 dicembre 2008
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, gli artt. 87e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il Regolamento (CE) 1080 del 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea e il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 della Commissione;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 che, all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti attuativi della legge stessa;

 

Visto il R.R. n. 26 giugno 2008, N. 10;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2309 del 26. 11. 08 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Modifiche all’art. 1 “(Oggetto)” del Reg. Regionale n. 10/2008

 

1. L’art. 1 del Regolamento Regionale n. 10/2008 è così sostituito:

  1. “1. Il presente Regolamento esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’art. 88, paragrafo 3, del Trattato, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, disciplina gli aiuti agli investimenti per la realizzazione, l’adeguamento o l’ammodernamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio sanitari e sanitari territoriali.
  2. La gestione del regime di aiuto è di competenza della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità (di seguito Regione Puglia) e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.”

 

Art. 2

Modifiche all’art. 2 “(Soggetti beneficiari)” del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All’art. 2 il comma 1 è così modificato:

“1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Regolamento le Piccole e Medie Imprese e le altre organizzazioni private non profit che realizzano gli investimenti di cui all’art. 1, in forma singola o associate anche in associazioni temporanee di scopo.”

 

2. All’art. 2, il comma 3, lettera a) è così modificato:

“a) essere regolarmente costituiti, essere iscritti nel Registro delle Imprese e/o nel REA, per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari, ed avere partita iva;”

 

3. All’art. 2 è aggiunto il seguente comma 6:

“6. I soggetti   beneficiari   si  impegnano, nel  caso di   convenzionamenti  con il sistema pubblico dell’offerta, a

stipulare convenzioni che determinino tariffe per il destinatario finale pari al costo/utente al netto degli ammortamenti relativi agli attivi materiali e immateriali del piano di investimento oggetto dell’agevolazione.”

 

Art. 3

Modifiche all’art. 5
“(Tipologie di investimenti agevolabili)” del Reg. Regionale n. 10/2008


1. All’art. 5, comma 1, alla lettera b) è eliminato il termine “altre”.

 

2. All’art. 5, comma 1, la lettera c) è così sostituita:

“c) programmi di realizzazione, ammodernamento, ampliamento di strutture sanitarie territoriali per la prevenzione, la diagnosi e la cura, di strutture terapeutico-riabilitative comunitarie a ciclo diurno - h12 e a ciclo continuativo - h24, di centri di eccellenza per la cura integrata e l’accoglienza sociosanitaria delle persone con disagio psichico, con disabilità psico-sensoriali e/o fisiche con strutture a ciclo diurno - h12 e a ciclo continuativo - h24;”

 

3. All’art. 5, comma 1, è aggiunta la lettera d) come di seguito riportata:

“d) iniziative e interventi di carattere sperimentale, che mutuino buone pratiche ed esperienze innovative già realizzate in altri contesti regionali, in termini di progettazione e implementazione di servizi o strutture socio-educative e socio-assistenziali, purché strettamente ancorate al fabbisogno e alla domanda derivante dal contesto regionale e locale di riferimento, volte a:

  1. promuovere l’esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al diritto al lavoro e all’istruzione, al diritto alla salute e alla casa,
  2. promuovere l’inclusione sociale e sociolavorativa di specifici target di individui e nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili, donne sole con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta, minori e giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza, immigrati e neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ovvero a misure alternative alla pena),
  3. sensibilizzare e informare correttamente le comunità locali e i target mirati delle opportunità e delle condizioni di accesso ai servizi, nonché delle modalità per l’esigibilità dei diritti sociali.”

 

4. All’art. 5 il comma 2 è così sostituito:

“2. I programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme UNI-ISO 9000, per la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, e le altre riconosciute a livello comunitario, la progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate all’investimento infrastrutturale proposto.”

 

5. All’art. 5 il comma 4, è così sostituito:

“4. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.”

 

6. All’art. 5 il comma 5, è così sostituito:

“5. Il programma d’investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione Puglia e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un’attività tra quelle ammesse dal presente Regolamento.”

 

7. All’art.5 il comma 6 è così sostituito:

“6. Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:

-         non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, per le strutture sociali e sociosanitarie, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell’ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall’art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento e dai regolamenti nazionali e regionali in materia di strutture sanitarie;

-         siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità.”

 

Art. 4

Modifiche all’art. 6 “(Forma e intensità
delle agevolazioni concedibili)” del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All’art. 6 il comma 2 è così sostituito:

“2. La agevolazione massima concedibile per progetto e per impresa non potrà superare l’importo di E. 3.000.000,00”.

 

Art. 5

Modifiche all’art. 7 “(Spese ammissibili)”
del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All’art. 7 il comma 2 è così sostituito:

“2. Le spese in attivi materiali riguardano:

  1. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
  2. opere murarie e assimilate;
  3. infrastrutture specifiche aziendali;
  4. mezzi mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio ovvero alla funzionalità e accessibilità della struttura oggetto di agevolazione;
  5. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;
  6. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  7. acquisto di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma.”

 

2. All’art.7 il comma 5 è così sostituito:

“5. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi professionali per i rispettivi rami di attività.”

 

Art. 6

Modifiche all’art. 8 “(Modalità di ammissione all’agevolazione)”
del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All’art. 8 il comma 4 è così sostituito:

“4. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.”

 

Art. 7

Modifiche all’art. 12 “(Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa)”
del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All’art. 12 il comma 4 è così sostituito:

“4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione Puglia, ove risulti, tra l’altro, che:

  1. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
  2. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
  3. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
  4. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
  5. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura), per il programma di investimenti finanziato;
  6. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.”

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 1 dicembre 2008