IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Vista la
normativa comunitaria ed, in particolare, gli artt. 87e 88 del Trattato che
istituisce la Comunità Europea, il
Regolamento (CE) 1080 del 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’Unione Europea e il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 della
Commissione;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3,
L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la L.R. n. 10 del
29 giugno 2004 che, all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti attuativi
della legge stessa;
Visto il R.R.
n. 26 giugno 2008, N. 10;
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 2309 del 26. 11. 08 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
Modifiche all’art. 1 “(Oggetto)” del Reg.
Regionale n. 10/2008
1. L’art. 1
del Regolamento
Regionale n. 10/2008 è così sostituito:
- “1.
Il presente Regolamento esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’art.
88, paragrafo 3, del Trattato, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese,
disciplina gli aiuti agli investimenti per la realizzazione, l’adeguamento o
l’ammodernamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio sanitari e
sanitari territoriali.
- La
gestione del regime di aiuto è di competenza della Regione Puglia - Area
Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari
opportunità (di seguito Regione Puglia) e potrà essere attuata, in tutto o per
alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.”
Art. 2
Modifiche all’art. 2 “(Soggetti
beneficiari)” del Reg. Regionale n. 10/2008
1. All’art. 2
il comma 1 è così modificato:
“1.
Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Regolamento le Piccole e
Medie Imprese e le altre organizzazioni private non profit che realizzano gli
investimenti di cui all’art. 1, in forma singola o associate anche in
associazioni temporanee di scopo.”
2. All’art. 2,
il comma 3, lettera a) è così modificato:
“a)
essere regolarmente costituiti, essere iscritti nel Registro delle Imprese e/o
nel REA, per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari,
ed avere partita iva;”
3. All’art. 2
è aggiunto il seguente comma 6:
“6. I soggetti beneficiari si impegnano, nel caso di convenzionamenti con il sistema pubblico dell’offerta, a
stipulare
convenzioni che determinino tariffe per il destinatario finale pari al
costo/utente al netto degli ammortamenti relativi agli attivi materiali e
immateriali del piano di investimento oggetto dell’agevolazione.”
Art. 3
Modifiche all’art. 5
“(Tipologie di
investimenti agevolabili)” del Reg. Regionale n. 10/2008
1. All’art. 5,
comma 1, alla lettera b) è eliminato il termine “altre”.
2. All’art. 5,
comma 1, la lettera c) è così sostituita:
“c)
programmi di realizzazione, ammodernamento, ampliamento di strutture sanitarie
territoriali per la prevenzione, la diagnosi e la cura, di strutture
terapeutico-riabilitative comunitarie a ciclo diurno - h12 e a ciclo
continuativo - h24, di centri di eccellenza per la cura integrata e
l’accoglienza sociosanitaria delle persone con disagio psichico, con disabilità
psico-sensoriali e/o fisiche con strutture a ciclo diurno - h12 e a ciclo
continuativo - h24;”
3. All’art. 5,
comma 1, è aggiunta la lettera d) come di seguito riportata:
“d)
iniziative e interventi di carattere sperimentale, che mutuino buone pratiche ed
esperienze innovative già realizzate in altri contesti regionali, in termini di
progettazione e implementazione di servizi o strutture socio-educative e
socio-assistenziali, purché strettamente ancorate al fabbisogno e alla domanda
derivante dal contesto regionale e locale di riferimento, volte a:
- promuovere
l’esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei
familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al
diritto al lavoro e all’istruzione, al diritto alla salute e alla casa,
- promuovere
l’inclusione sociale e sociolavorativa di specifici target di individui e
nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili, donne sole
con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta, minori e
giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza, immigrati e
neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale ovvero a misure alternative alla
pena),
- sensibilizzare
e informare correttamente le comunità locali e i target mirati delle
opportunità e delle condizioni di accesso ai servizi, nonché delle modalità
per l’esigibilità dei diritti sociali.”
4. All’art. 5
il comma 2 è così sostituito:
“2. I
programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la
certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme UNI-ISO 9000,
per la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, e le altre
riconosciute a livello comunitario, la progettazione di azioni di marketing e
comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate all’investimento
infrastrutturale proposto.”
5. All’art. 5
il comma 4, è così sostituito:
“4. Uno stesso programma di
investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.”
6. All’art. 5
il comma 5, è così sostituito:
“5. Il
programma d’investimento deve essere organico e funzionale, avere validità
economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione
Puglia e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo
svolgimento di un’attività tra quelle ammesse dal presente Regolamento.”
7. All’art.5
il comma 6 è così sostituito:
“6. Non saranno considerati
ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:
-
non presentino requisiti strutturali e/o
organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio
2007, n. 4, per le strutture sociali e sociosanitarie, salvo che non siano stati
preventivamente autorizzati nell’ambito di una sperimentazione secondo quanto
previsto dall’art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento e dai regolamenti
nazionali e regionali in materia di strutture sanitarie;
-
siano già risultati destinatari di contributi di
finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le
medesime finalità.”
Art. 4
Modifiche all’art. 6 “(Forma e
intensità
delle agevolazioni concedibili)” del Reg. Regionale n. 10/2008
1. All’art. 6
il comma 2 è così sostituito:
“2. La
agevolazione massima concedibile per progetto e per impresa non potrà superare
l’importo di E. 3.000.000,00”.
Art. 5
Modifiche all’art. 7 “(Spese
ammissibili)”
del Reg. Regionale n. 10/2008
1. All’art. 7
il comma 2 è così sostituito:
“2. Le spese in attivi
materiali riguardano:
- acquisto
del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo
dell’investimento in attivi materiali;
- opere
murarie e assimilate;
- infrastrutture
specifiche aziendali;
- mezzi
mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione
del servizio ovvero alla funzionalità e accessibilità della struttura oggetto
di agevolazione;
- acquisto
di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi
quelli necessari all’attività di rappresentanza;
- acquisto
di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa;
- acquisto
di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte
in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata
dal programma.”
2. All’art.7
il comma 5 è così sostituito:
“5. La
prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di
esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base
di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti
abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e
possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere, ove
previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi professionali per i
rispettivi rami di attività.”
Art. 6
Modifiche all’art. 8 “(Modalità di
ammissione all’agevolazione)”
del Reg. Regionale n. 10/2008
1. All’art. 8
il comma 4 è così sostituito:
“4. Le
graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.”
Art. 7
Modifiche all’art. 12 “(Modalità di
rendicontazione e riconoscimento della spesa)”
del Reg. Regionale n.
10/2008
1. All’art. 12
il comma 4 è così sostituito:
“4.
Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere
allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona
delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione
Puglia, ove risulti, tra l’altro, che:
- sono
state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in
particolare quelle in materia fiscale;
- sono
stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui,
ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e
pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto
ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali
disabili;
- la
spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata
entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
- non
sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute
(ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non
sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed
integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali,
provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in
quale misura), per il programma di investimenti finanziato;
- (solo
per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività
progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura
prefissati.”
Il presente
Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.
Dato a
Bari, addì 1 dicembre 2008