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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2008
Numero
10
Data
08/07/2008
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio-assistenziali
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 103 del 30 giugno 2008
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto  l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

-          Visto il trattato  istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;

-          Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e il Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006.

-          Visto l’art.  42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

-          Visto l’art.  44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

-          Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004  che, all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti attuativi della legge;

-          Visto il R.R. n. 4 del 18 gennaio 2007;

-          Vista la  Delibera di Giunta Regionale n. 1080 del 25 giugno 2008 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

 

 

ART. 1

(Oggetto)

 

 

1.  Il presente Regolamento esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’art. 88, paragrafo 3, del Trattato, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, disciplina gli aiuti agli investimenti per la realizzazione, l’adeguamento o l’ammodernamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio sanitari e sanitari territoriali.

 

2. La gestione del regime di aiuto è di competenza della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità (di seguito Regione Puglia) e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.” (1)

(1) articolo così sostituito dall’art. 1, del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. L’articolo era così formulato:”1. Il presente Regolamento esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’art. 88, paragrafo 3, del Trattato, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 70/2001 [1]della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, disciplina gli aiuti agli investimenti per la realizzazione, l’adeguamento o l’ammodernamento di strutture e servizi socio-assistenziali, nonché per l’implementazione di modelli sperimentali di accoglienza e di intervento, così come elencati e disciplinati dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n. 4 [2]. 2. La gestione del regime di aiuto è di competenza della Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori, e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

[1] Pubblicato in GUCE L 10 del 13.01.2001.

[2] Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori n. 12 del 22.01.2007.

 

 

ART. 2

(Soggetti beneficiari)

 

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Regolamento le Piccole e Medie Imprese e le altre organizzazioni private non profit che realizzano gli investimenti di cui all’art. 1, in forma singola o associate anche in associazioni temporanee di scopo.(2)

 

2. Ai fini del presente regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. [1]

 

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

a   essere regolarmente costituiti, essere iscritti nel Registro delle Imprese e/o nel REA, per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari, ed avere partita iva;(3)

  1. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
  2. essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
  3. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  4. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
  5. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
  6. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
  7. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. [2]

 

4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo. In caso di associazione temporanea per la presentazione del programma di investimento, le condizioni di ammissibilità devono essere detenute dal soggetto capofila.

 

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all’obbligo del mantenimento in esercizio dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.

 

6. I soggetti   beneficiari   si  impegnano, nel  caso di   convenzionamenti  con il sistema pubblico dell’offerta, a

stipulare convenzioni che determinino tariffe per il destinatario finale pari al costo/utente al netto degli ammortamenti relativi agli attivi materiali e immateriali del piano di investimento oggetto dell’agevolazione.(4)

_______________

[1]  Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003

[2]  Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

 

(2) comma così modificato dall’art. 2, c. 1 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27

(3) lettera così modificata dall’art. 2, c. 2 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27

(4) comma aggiunto dall’art. 2, c. 3 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27

 

 

ART. 3

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. Piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro [3] ;
  2. Media impresa: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro [4] ;
  3. Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell’impresa [5] ;
  4. Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all’estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo;

 

oppure:

 

-         l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente [6] ;

 

  1. Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili, impianti/macchinari [7] ;
  2. Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate [8] ;
  3. Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
  4. Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.
  5. Certificazione ISO 9000: certificazione di qualità del sistema di gestione dell’azienda conforme alle norme della famiglia ISO 9000.

 

[3] Cfr. Raccomandazione CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.;

[4] Vedi nota precedente.

[5] Cfr. Circolare MICA 3202/C pubblicata sulla GURI n. 9 del 07.02.1990.

[6] Cfr. Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE L 302 del 01.11.2006.

[7] Vedi nota precedente.

[8] Idem.

 

 

ART. 4

(Localizzazione)

 

1. Le iniziative agevolabili con il presente regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio regionale.

 

ART. 5

(Tipologie di investimenti agevolabili)

 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni:

a)      programmi di realizzazione di nuove strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie, così come definite al Titolo V del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, nonché realizzazione di iniziative sperimentali e programmi di ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento delle strutture esistenti agli standard previsti nello stesso Regolamento;

b)      programmi di realizzazione o adeguamento agli standard del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 di strutture e servizi complementari per l’infanzia, ossia micro nidi e centri ludici per la prima infanzia, nonché per centri socio-educativi e/o riabilitativi; (5)

c)       programmi di realizzazione, ammodernamento, ampliamento di strutture sanitarie territoriali per la prevenzione, la diagnosi e la cura, di strutture terapeutico-riabilitative comunitarie a ciclo diurno - h12 e a ciclo continuativo - h24, di centri di eccellenza per la cura integrata e l’accoglienza sociosanitaria delle persone con disagio psichico, con disabilità psico-sensoriali e/o fisiche con strutture a ciclo diurno - h12 e a ciclo continuativo - h24;(6)

d)       iniziative e interventi di carattere sperimentale, che mutuino buone pratiche ed esperienze innovative già realizzate in altri contesti regionali, in termini di progettazione e implementazione di servizi o strutture socio-educative e socio-assistenziali, purché strettamente ancorate al fabbisogno e alla domanda derivante dal contesto regionale e locale di riferimento, volte a:

a.      promuovere l’esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al diritto al lavoro e all’istruzione, al diritto alla salute e alla casa,

b.      promuovere l’inclusione sociale e sociolavorativa di specifici target di individui e nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili, donne sole con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta, minori e giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza, immigrati e neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ovvero a misure alternative alla pena),

c.       sensibilizzare e informare correttamente le comunità locali e i target mirati delle opportunità.(7)

 

2. I programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme UNI-ISO 9000, per la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, e le altre riconosciute a livello comunitario, la progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate all’investimento infrastrutturale proposto. (8)

3. Gli immobili oggetto del piano di investimenti dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche della L. n. 13/1989 [11] e del D.M. n. 236/1989 [12] , in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, nonché agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti in ciascun Comune interessato.

4. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.(9)

 

5. Il programma d’investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione Puglia e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un’attività tra quelle ammesse dal presente Regolamento.(10)

 

6.  Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:

-         non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, per le strutture sociali e sociosanitarie, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell’ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall’art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento e dai regolamenti nazionali e regionali in materia di strutture sanitarie;

-         siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità.(11) 

 __________________

[11] Pubblicata in GURI n. 21 del 26.01.1989.

[12]Pubblicato in Suppl. ordinario alla GURI n. 145 del 23 giugno 1989.

(5) lettera così modificata dall’art. 3, c. 1 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27

(6) lettera sostituita dall’art. 3, c. 2 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. La lettera era così formulata: “ iniziative e interventi di carattere sperimentale, che mutuino buone pratiche ed esperienze innovative già realizzate in altri contesti regionali, in termini di progettazione e implementazione di servizi o strutture socio-educative e socio-assistenziali, purché strettamente ancorate al fabbisogno e alla domanda derivante dal contesto regionale e locale di riferimento, volte a:   promuovere l’esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al diritto al lavoro e all’istruzione, al diritto alla salute e alla casa, promuovere l’inclusione sociale e socio-lavorativa di specifici target di individui e nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili, donne sole con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta, minori e giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza, immigrati e neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ovvero a misure alternative alla pena), sensibilizzare e informare correttamente le comunità locali e i target mirati delle opportunità e delle condizioni di accesso ai servizi, nonché delle modalità per l’esigibilità dei diritti sociali.”

(7) comma aggiunto dall’art.3, c. 3 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27

 

(8) comma così sostituito dall’art. 3, c. 4 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato: “I programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme ISO 9000, per la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, la progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate all’investimento infrastrutturale proposto.”

 

(9) comma così sostituito dall’art. 3, c. 5 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato: “Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.”

 

(10) comma così sostituito dall’art. 3, c. 6 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato: “Il programma d’investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un’attività tra quelle ammesse dal presente Regolamento."

 

(11) comma così sostituito dall’art. 3, c. 7 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato: “Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:

- non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell’ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall’art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento;

- siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità.”

 

ART. 6

 

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)


1. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare: 

        a) il 50% per le piccole imprese;

        b) il 40% per le medie imprese.

2.  La agevolazione massima concedibile per progetto e per impresa non potrà superare l’importo di E. 3.000.000,00. (12)

 

3. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti.

(12) comma così sostituito dall’art. 4, c. 1 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato: “ Le agevolazioni massima concedibile massimo per progetto e per impresa non potranno superare euro 3.000.000,00.”

 

ART. 7

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono quelle relative agli investimenti in attivi materiali e in attivi immateriali.

2. Le spese in attivi materiali riguardano:

  1. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
  2. opere murarie e assimilate;
  3. infrastrutture specifiche aziendali;
  4. mezzi mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio ovvero alla funzionalità e accessibilità della struttura oggetto di agevolazione;
  5. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;
  6. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  7. acquisto di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma. (13)

 

3. Per quanto concerne gli attivi immateriali sono considerate ammissibili a contributo le spese per l’acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

4. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione.

5. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi professionali per i rispettivi rami di attività.(14)

 

6. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

7. Non sono comunque ammissibili:

  1. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
  2. le spese relative all’acquisto di scorte;
  3. le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
  4. i mezzi mobili targati;
  5. i titoli di spesa regolati in contanti;
  6. le spese di pura sostituzione;
  7. le spese di funzionamento in generale
  8. le spese in leasing;
  9. tutte le spese non capitalizzate;
  10. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
  11. i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

 

(13) comma così sostituito dall’art. 5, c. 1 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato: “Le spese in attivi materiali riguardano:

  1. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
  2. opere murarie e assimilate;
  3. infrastrutture specifiche aziendali;
  4. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;
  5. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  6. acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma.”

(14) comma così sostituito dall’art.5, c. 2 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato: “La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere titolari di partita IVA e, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi professionali per i rispettivi rami di attività.”

 

ART. 8

(Modalità di ammissione all’agevolazione)

 

1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.

 

2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando, su apposita modulistica, o in conformità allo stesso.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

  1. la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando;
  2. l’incompletezza della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché le dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
  3. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
  4. l’utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dalla Regione Puglia e/o dal soggetto attuatore.

4.  Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.(15)

(15) comma così sostituito dall’art.6, c. 1 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato: “ Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori.”

ART. 9

(Modalità di selezione dei progetti)

 

1. La Regione Puglia effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico - economica e finanziaria delle proposte.

2. L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisa la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione Puglia assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulta non positiva, la Regione Puglia comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

ART. 10

(Criteri di selezione degli interventi)


 

1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati tenendo conto dei criteri applicati dalla Regione per l’attuazione delle linee d’intervento di riferimento del Programma Operativo regionale FESR 2007 - 2013, così come approvati a norma della lettera a) dell’art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006 [13] , avuto riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.

 

________________

 

[13] Pubblicato in GUCE L 210 del 31.07.2006.

ART. 11

(Modalità di erogazione e di recupero del contributo)

 

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità, eseguito da parte del soggetto intermediario.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. lgs. 1/9/93, n. 385, sullo stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

 

ART. 12

(Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa)

 

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull’IVA [14] , l’IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione Puglia, ove risulti, tra l’altro, che:

  1. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
  2. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
  3. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
  4. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
  5. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura), per il programma di investimenti finanziato;
  6. solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.(16)

 

5. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti.

6. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

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[14] Pubblicata in GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e in  Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

(16) comma così sostituito dall’art. 7, c. 1 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato: “Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori, ove risulti, tra l’altro, che:

  1. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
  2. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
  3. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
  4. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
  5. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
  6. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.”

 

ART. 13

(Modifiche e variazioni)

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo al soggetto attuatore, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

 

ART. 14

(Revoche)

 

 

1. I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo: nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) [15] ;

  1. non risultano applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni minime risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
  2. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
  3. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
  4. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

 

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[15] Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999

 

 

ART. 15

(Cumulo delle agevolazioni)

 

1. Gli aiuti previsti dai titoli che seguono non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 [16] della Commissione, concessa per lo stesso programma di investimento, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.

 

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[16] Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.

 

 

ART. 16

(Modalità di controllo e monitoraggio)

 

1. L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello stato Italiano e dell’Unione Europea.

 

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 26 giugno 2008