TITOLO I
IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
-
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
-
Visto il trattato
istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e
88;
-
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle
imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il
Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e il
Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006.
-
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio
2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
-
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.
7 “Statuto della Regione Puglia”;
-
Vista la L.R.
n. 10 del 29 giugno 2004 che,
all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti attuativi della legge;
-
Visto il R.R.
n. 4 del 18 gennaio 2007;
-
Vista la Delibera di
Giunta Regionale n. 1080 del 25 giugno 2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
ART. 1
(Oggetto)
1. Il presente Regolamento esente
dall’obbligo di notificazione (di cui all’art. 88, paragrafo 3, del Trattato, in
quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese, disciplina gli aiuti agli investimenti per
la realizzazione, l’adeguamento o l’ammodernamento di strutture e servizi
socio-assistenziali, socio sanitari e sanitari
territoriali.
2. La gestione del regime di aiuto è di
competenza della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute,
delle persone e delle pari opportunità (di seguito Regione Puglia) e potrà
essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti
intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.” (1)
(1) articolo così sostituito
dall’art. 1,
del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. L’articolo era così
formulato:”1. Il presente Regolamento esente
dall’obbligo di notificazione (di cui all’art. 88, paragrafo 3, del Trattato, in
quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 70/2001 [1]della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese, disciplina gli aiuti agli investimenti per
la realizzazione, l’adeguamento o l’ammodernamento di strutture e servizi
socio-assistenziali, nonché per l’implementazione di modelli sperimentali di
accoglienza e di intervento, così come elencati e disciplinati dal Regolamento Regionale 18 gennaio
2007 n. 4 [2]. 2. La gestione del regime di
aiuto è di competenza della Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà e
Flussi Migratori, e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del
procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria.
[1] Pubblicato in GUCE L 10 del
13.01.2001.
[2] Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori n. 12 del
22.01.2007.”
ART. 2
(Soggetti
beneficiari)
1. Possono accedere
alle agevolazioni di cui al presente Regolamento le Piccole e Medie Imprese e le
altre organizzazioni private non profit che realizzano gli investimenti di cui
all’art. 1, in forma singola o associate anche in associazioni temporanee di
scopo.(2)
2. Ai fini del presente regolamento, le
imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base
della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
[1]
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, devono:
a essere regolarmente costituiti,
essere iscritti nel Registro delle Imprese e/o nel REA, per le associazioni,
fondazioni e gli altri enti privati non societari, ed avere partita iva;(3)
- essere nel pieno e nel libero esercizio dei
propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure
concorsuali;
- essere operativi alla data di presentazione
delle domande di agevolazione;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli
aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- operare nel rispetto delle vigenti norme
edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;
- non essere stati destinatari, nei sei anni
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- aver restituito agevolazioni erogate per le
quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
- non trovarsi in condizioni tali da
risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà. [2]
4. Le condizioni di ammissibilità alla
candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.
In caso di associazione temporanea per la presentazione del programma di
investimento, le condizioni di ammissibilità devono essere detenute dal soggetto
capofila.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei
costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento
esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti
all’obbligo del mantenimento in esercizio dei beni agevolati per almeno 5 anni,
dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa
all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
6. I soggetti beneficiari si impegnano, nel caso di convenzionamenti con il sistema pubblico dell’offerta, a
stipulare convenzioni che determinino
tariffe per il destinatario finale pari al costo/utente al netto degli
ammortamenti relativi agli attivi materiali e immateriali del piano di
investimento oggetto dell’agevolazione.(4)
_______________
[1] Pubblicata
in GUCE L 124 del 20.05.2003
[2]
Pubblicati in GUCE C 244 del
1.10.2004.
(2)
comma così modificato dall’art. 2,
c. 1 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27
(3)
lettera così modificata dall’art. 2,
c. 2 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27
(4)
comma aggiunto dall’art. 2,
c. 3 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27
ART. 3
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Regolamento si
applicano le seguenti definizioni:
- Piccola impresa: un’impresa che occupa meno
di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non
superiori a 10 milioni di euro [3] ;
- Media impresa: un’impresa che occupa meno
di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure
il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro [4] ;
- Unità locale: impianto o corpo di impianti
con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in
cui si esercitano una o più attività dell’impresa [5]
;
- Investimento iniziale: investimento in
attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo
stabilimento, all’estensione di uno stabilimento esistente, alla
diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante
prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo
produttivo;
oppure:
-
l’acquisizione di attivi direttamente
connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso
o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano
acquisiti da un investitore indipendente [6] ;
- Attivi materiali: attivi relativi a
terreni, immobili, impianti/macchinari [7] ;
- Attivi immateriali: attivi derivanti da
trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto,
licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate [8] ;
- Soggetto intermediario: qualsiasi organismo
o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di
un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di
questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- Certificazione SA 8000: certificazione del
sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.
- Certificazione ISO 9000: certificazione di
qualità del sistema di gestione dell’azienda conforme alle norme della
famiglia ISO 9000.
[3] Cfr. Raccomandazione CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata in
GUCE L 124 del 20.05.2003.;
[4] Vedi nota precedente.
[5] Cfr. Circolare MICA 3202/C pubblicata sulla GURI n. 9 del
07.02.1990.
[6] Cfr. Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla
GUCE L 302 del 01.11.2006.
[7] Vedi nota precedente.
[8] Idem.
ART. 4
(Localizzazione)
1. Le iniziative agevolabili con il presente
regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio
regionale.
ART. 5
(Tipologie di investimenti
agevolabili)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni:
a)
programmi di realizzazione di nuove strutture
socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie, così come definite al
Titolo V del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, nonché
realizzazione di iniziative sperimentali e programmi di ristrutturazione,
ampliamento e/o adeguamento delle strutture esistenti agli standard previsti
nello stesso Regolamento;
b)
programmi di
realizzazione o adeguamento agli standard del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 di strutture e servizi complementari
per l’infanzia, ossia micro nidi e centri ludici per la prima infanzia, nonché
per centri socio-educativi e/o riabilitativi; (5)
c)
programmi di realizzazione,
ammodernamento, ampliamento di strutture sanitarie territoriali per la
prevenzione, la diagnosi e la cura, di strutture terapeutico-riabilitative
comunitarie a ciclo diurno - h12 e a ciclo continuativo - h24, di centri di
eccellenza per la cura integrata e l’accoglienza sociosanitaria delle persone
con disagio psichico, con disabilità psico-sensoriali e/o fisiche con strutture
a ciclo diurno - h12 e a ciclo continuativo - h24;(6)
d)
iniziative e interventi di carattere
sperimentale, che mutuino buone pratiche ed esperienze innovative già realizzate
in altri contesti regionali, in termini di progettazione e implementazione di
servizi o strutture socio-educative e socio-assistenziali, purché strettamente
ancorate al fabbisogno e alla domanda derivante dal contesto regionale e locale
di riferimento, volte a:
a.
promuovere
l’esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei
familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al
diritto al lavoro e all’istruzione, al diritto alla salute e alla casa,
b.
promuovere
l’inclusione sociale e sociolavorativa di specifici target di individui e nuclei
familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili, donne sole con
figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta, minori e giovani che
vivono in situazione fortemente a rischio di devianza, immigrati e
neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale ovvero a misure alternative alla
pena),
c.
sensibilizzare e informare correttamente le
comunità locali e i target mirati delle opportunità.(7)
2. I programmi di investimento possono
prevedere anche servizi di consulenza per la certificazione dei sistemi di
qualità aziendale secondo le norme UNI-ISO 9000, per la certificazione etica e
sociale secondo le norme SA 8000, e le altre riconosciute a livello comunitario,
la progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, se
funzionalmente collegate all’investimento infrastrutturale
proposto. (8)
3. Gli immobili oggetto del piano di
investimenti dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche della L. n.
13/1989 [11] e del D.M. n. 236/1989 [12] , in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici privati, nonché agli strumenti di pianificazione
urbanistica vigenti in ciascun Comune interessato.
4. Uno stesso programma di investimento non
può essere suddiviso in più domande di agevolazione.(9)
5. Il programma d’investimento deve essere
organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una
unità locale, ubicata nella Regione Puglia e di cui i soggetti richiedenti
abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un’attività tra quelle
ammesse dal presente Regolamento.(10)
6. Non saranno considerati ammissibili a
finanziamento progetti di intervento che:
-
non presentino
requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, per le strutture sociali e
sociosanitarie, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati
nell’ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall’art. 44 comma 3
dello stesso Regolamento e dai regolamenti nazionali e regionali in materia di
strutture sanitarie;
-
siano già
risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi
regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità.(11)
__________________
[11] Pubblicata in GURI n. 21 del
26.01.1989.
[12]Pubblicato in Suppl. ordinario alla GURI n. 145 del 23 giugno
1989.
(5) lettera così
modificata dall’art. 3,
c. 1 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27
(6) lettera sostituita dall’art.
3,
c. 2 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. La lettera era così formulata:
“ iniziative e interventi di carattere sperimentale, che
mutuino buone pratiche ed esperienze innovative già realizzate in altri contesti
regionali, in termini di progettazione e implementazione di servizi o strutture
socio-educative e socio-assistenziali, purché strettamente ancorate al
fabbisogno e alla domanda derivante dal contesto regionale e locale di
riferimento, volte a:
promuovere l’esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e
dei loro nuclei familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita
dignitosa, al diritto al lavoro e all’istruzione, al diritto alla salute e alla
casa, promuovere l’inclusione sociale e socio-lavorativa di specifici target di
individui e nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili,
donne sole con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta,
minori e giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza,
immigrati e neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale ovvero a misure
alternative alla pena), sensibilizzare e informare correttamente le comunità
locali e i target mirati delle opportunità e delle condizioni di accesso ai
servizi, nonché delle modalità per l’esigibilità dei diritti sociali.”
(7)
comma aggiunto dall’art.3,
c. 3 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27
(8) comma così sostituito
dall’art.
3, c. 4 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato: “I
programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la
certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme ISO 9000, per
la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, la progettazione di
azioni di marketing e comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate
all’investimento infrastrutturale proposto.”
(9) comma così sostituito
dall’art. 3,
c. 5 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato:
“Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.”
(10) comma così sostituito
dall’art. 3,
c. 6 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato:
“Il programma d’investimento deve essere organico e funzionale, avere validità
economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione
Puglia - Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori e di cui i soggetti
richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un’attività tra
quelle ammesse dal presente Regolamento."
(11) comma così sostituito dall’art.
3,
c. 7 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così
formulato: “Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti
di intervento che:
- non presentino requisiti
strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, salvo che non siano stati
preventivamente autorizzati nell’ambito di una sperimentazione secondo quanto
previsto dall’art. 44 comma 3 dello stesso
Regolamento;
- siano già risultati destinatari
di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e
comunitari per le medesime finalità.”
ART. 6
(Forma e
intensità delle agevolazioni concedibili)
1. L’intensità di aiuto,
calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà
superare:
a)
il 50% per le piccole imprese;
b)
il 40%
per le medie imprese.
2. La agevolazione massima concedibile per
progetto e per impresa non potrà superare l’importo di E.
3.000.000,00. (12)
3. Le agevolazioni sono concesse sotto forma
di contributo in conto impianti.
(12) comma così sostituito
dall’art. 4,
c. 1 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato:
“ Le
agevolazioni massima concedibile massimo per progetto e per impresa non potranno
superare euro 3.000.000,00.”
ART. 7
(Spese
ammissibili)
1. Le
spese ammissibili sono quelle relative agli investimenti in attivi materiali e
in attivi immateriali.
2. Le spese in attivi materiali riguardano:
- acquisto del suolo aziendale e sue
sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi
materiali;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- mezzi mobili targati ad uso collettivo,
strettamente connesso alla organizzazione del servizio ovvero alla
funzionalità e accessibilità della struttura oggetto di agevolazione;
- acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari
all’attività di rappresentanza;
- acquisto di programmi informatici
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
- acquisto di brevetti, licenze, know - how
e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti
e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività
svolta nell’unità produttiva interessata dal programma. (13)
3. Per
quanto concerne gli attivi immateriali sono considerate ammissibili a contributo
le spese per l’acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche
problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.
4. Tali servizi non devono rivestire
carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle
professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario, né essere
connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come ad esempio la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese
di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento (CE)
n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione.
5. La prestazione di consulenza deve essere
effettuata attraverso l’utilizzo di esperti nello specifico settore di
intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i
soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze
specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze
professionali, devono inoltre essere, ove previsto per legge, regolarmente
iscritti negli albi professionali per i rispettivi rami di attività.(14)
6. Il
soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di
partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta
la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del
soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali
che esteri.
7. Non
sono comunque ammissibili:
- le
spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- le
spese relative all’acquisto di scorte;
- le
spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- i mezzi
mobili targati;
- i
titoli di spesa regolati in contanti;
- le
spese di pura sostituzione;
- le
spese di funzionamento in generale
- le
spese in leasing;
- tutte
le spese non capitalizzate;
- le
spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed
indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
- i
titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia
inferiore a 500,00 euro.
(13) comma così sostituito
dall’art. 5,
c. 1 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato:
“Le spese in attivi materiali riguardano:
- acquisto del suolo aziendale e sue
sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi
materiali;
- opere murarie
e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- acquisto di
macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi
quelli necessari all’attività di rappresentanza;
- acquisto di programmi informatici
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
- acquisto di brevetti, licenze,
know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per
l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma.”
(14) comma così sostituito
dall’art.5,
c. 2 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato:
“La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di
esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base
di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti
abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e
possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere titolari di
partita IVA e, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi
professionali per i rispettivi rami di attività.”
ART. 8
(Modalità
di ammissione all’agevolazione)
1. La valutazione delle iniziative è diretta
a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure
di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano
un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare
riferimento alla redditività e al piano finanziario per la copertura del
fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.
2. Le domande
di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate
in ogni specifico bando, su apposita modulistica, o in conformità allo stesso.
3. Qualora la domanda di
agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa
vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando di candidatura, la domanda
è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.
Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al
finanziamento le seguenti condizioni:
- la
trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando;
- l’incompletezza della domanda nonché dei
documenti allegati richiesti, nonché le dichiarazioni sul possesso dei
requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
- la non conformità degli elementi risultanti
dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle
disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di
dichiarazioni sostitutive;
- l’utilizzo di modulistica
non conforme a quella
distribuita dalla Regione Puglia e/o dal soggetto attuatore.
4.
Le graduatorie sono
approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.(15)
(15) comma così sostituito
dall’art.6,
c. 1 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato:
“ Le
graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà e
Flussi Migratori.”
ART. 9
(Modalità
di selezione dei progetti)
1. La Regione Puglia effettua l’esame delle
domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico - economica e
finanziaria delle proposte.
2. L’attività di istruttoria, di valutazione
e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata
secondo tempi e periodicità che verranno fissati in specifici bandi o avvisi
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i
criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell’attività di
istruttoria si ravvisa la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione
Puglia assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni,
affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo
assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto,
dichiarata non ammissibile.
4. Per le
proposte per le quali l’istruttoria risulta non positiva, la Regione Puglia
comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.
5. Le
graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione
dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
ART. 10
(Criteri
di selezione degli interventi)
1. Gli investimenti da agevolare devono
essere selezionati tenendo conto dei criteri applicati dalla Regione per
l’attuazione delle linee d’intervento di riferimento del Programma Operativo
regionale FESR 2007 - 2013, così come approvati a norma della lettera a)
dell’art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006
[13] , avuto riguardo a quanto
ulteriormente specificato nei titoli che seguono.
________________
[13] Pubblicato in GUCE L 210 del
31.07.2006.
ART. 11
(Modalità
di erogazione e di recupero del contributo)
1. Il
contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della
Regione Puglia in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti
ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di
congruità, eseguito da parte del soggetto intermediario.
2. Eventuale anticipazione potrà essere
erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. lgs.
1/9/93, n. 385, sullo stesso importo.
3. In caso di rinuncia o di inadempimento
totale o parziale da parte dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa
decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all’ammissione a
finanziamento dell’azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le
medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi delle misure
agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.
ART. 12
(Modalità di rendicontazione e riconoscimento
della spesa)
1. Le
spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti
(contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto della
prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di
consegna.
2. Nel
caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate
da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari
di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. L’IVA
può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente
sostenuta dal singolo destinatario. L’IVA che può essere in qualche modo
recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime
forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull’IVA
[14] , l’IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
4. Per il riconoscimento delle spese, alla
certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal
legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo
gli schemi forniti dalla Regione Puglia, ove risulti, tra l’altro, che:
- sono state adempiute tutte le prescrizioni
di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti
e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli
obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di
inclusione delle categorie sociali disabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile,
pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti dal bando;
- non sono state ottenute riduzioni e/o
deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali
spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti
ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti quali e in quale misura), per il programma di
investimenti finanziato;
- solo per la certificazione di spesa
finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto
degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.(16)
5. I pagamenti dei titoli di spesa non
possono essere regolati per contanti.
6. Tutti
i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto
destinatario dell’aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e
controllo.
____________________
[14] Pubblicata in GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e in
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
(16) comma così sostituito
dall’art. 7,
c. 1 del Regolamento
Regionale 1 dicembre 2008, n. 27. Il comma era così formulato:
“Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere
allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona
delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione
Puglia - Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori, ove risulti, tra
l’altro, che:
- sono state adempiute tutte le prescrizioni
di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e
le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli
obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di
inclusione delle categorie sociali disabili;
- la spesa
sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammissibilità previsti dal bando;
- non sono state ottenute riduzioni e/o
deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali
spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né
richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero
sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di
spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel
rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.”
ART. 13
(Modifiche e variazioni)
1. Il progetto presentato in fase di
candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati
attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte
le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei
servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo
tempestivo al soggetto attuatore, per la preventiva autorizzazione, pena il loro
non riconoscimento.
2. Qualora tali variazioni incidano oltre il
limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della
domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo
concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di
condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.
ART. 14
(Revoche)
1. I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione
devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione,
ove concesso, del contributo: nel caso in cui le imprese, terminato
l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) [15] ;
- non risultano applicate nei confronti dei
lavoratori dipendenti le condizioni minime risultanti dai contratti collettivi
di lavoro di categoria;
- gli
attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti
dall’uso previsto anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore,
prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono
essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche
di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell’art. 9 del decreto
legislativo n. 123/1998, i contributi erogati e risultati indebitamente
percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5
punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei
contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
______________________
[15] Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta
Ufficiale del 23 marzo 1999
ART. 15
(Cumulo
delle agevolazioni)
1. Gli aiuti previsti dai titoli che seguono
non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione a carico del bilancio
regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al
Regolamento CE n. 1998/2006 [16] della Commissione,
concessa per lo stesso programma di investimento, fatta eccezione per quanto
eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.
2. Gli aiuti possono essere cumulati con
qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.
_____________________
[16] Pubblicato in GUCE L 379 del
28.12.2006.
ART. 16
(Modalità
di controllo e monitoraggio)
1. L’impresa beneficiaria del contributo ha
l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’erogazione del
contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di
documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche
dai fornitori di servizi.
2. La Regione, anche attraverso soggetti
intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento
e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini
del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
in merito.
3. I controlli potranno essere effettuati
anche da funzionari dello stato Italiano e dell’Unione Europea.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente
ai sensi e per gli effetti dell’art.44 comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a
Bari, addì 26 giugno 2008
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